Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

Appunti di diritto costituzionale - Corso dott. Paola Barile - Caratteri generali - DIRITTO PUBBLICO

diritto



Appunti di diritto costituzionale  - Corso dott. Paola Barile.


Caratteri generali.

Il diritto costituzionale è una disciplina che studia le norme di una costituzione.

Ma cosa è il diritto? Regole di condotta (diverse dalle regole morali, religiose, filosofiche) con lo scopo di assicurare la pacifica convivenza all'interno della comunità nelle quali esse vengono poste.

Pacifica convivenza:

solo col raggiungimento di due scopi essenziali: certezza del diritto e certezza dell'osservanza del diritto stesso.

La certezza del diritto viene assicurata soprattutto mediante la istituzione di organi giurisdizionali: tribunali, corti costituzionali, corti internazionali, corti sopranazionali.



L'effettività del diritto:

coazione, con una norma complementare che stabilisca sanzioni, le quali talvolta non bastano.

Fondamento delle norme giuridiche:

la convinzione collettiva della necessità che queste regole siano osservate, perché indispensabili per il funzionamento della società.

Diritto come ordinamento giuridico (Santi Romano):

il diritto, come insieme di norme, (o regole di condotta) non può essere avulso dalla collettività alla quale si dirige:

una collettività vive in quanto si da un diritto: ubi societas ibi ius.

Gli ordinamenti giuridici sono infiniti (perché molteplici sono i fini egli interessi capaci di raggruppare gli uomini: dalle società commerciali, agli ordinamenti sportivi, alla CE e UE ).

Tra gli ordinamenti giuridici si dicono politici quelli portatori di un fine generale ( che comprende tutti i fini fondamentali della convivenza civile). Il paradigma di tali ordinamenti è lo Stato;

che si distingue dagli altri per l'elemento territoriale, per la sovranità esterna in rapporto con gli altri Stati (superiorem non recognoscens) e pienissima sovranità interna ( un popolo)

Questa è la Costituzione dello Stato:

un insieme di regole che caratterizzano un determinato Stato in un dato momento storico. Possono essere regole scritte, o, anche non scritte (Gran Bretagna, retta da una Costituzione composta da poche inorganiche norme scritte:

la Magna Charta del 1215, il Bill of rights del 1689, l'Act of settlement (sistemazione) del 1701) e di molte regole non scritte, soprattutto per il funzionamento del Parlamento e del Governo.

Ma non è pensabile che uno Stato esista senza Costituzione.

Costituzione formale: testi scritti e consuetudini vigenti.

Costituzione materiale: (può essere, in parte, diversa dalla formale) nucleo essenziale della Costituzione effettivamente vigente, perché poggia sulla forza dei partiti politici che hanno un peso nel gioco delle forze politiche in campo; la Costituzione materiale non è, dunque, il gruppo politico dominante, ma è il complesso delle norme istituzionali per il raggiungimento dello SCOPO voluto dal gruppo dominante.

Con la RIVOLUZIONE ( o con il colpo di stato) si cambia la Costituzione; cioè, muta il regime con l'avvento di un gruppo politico che annienta le forze politiche preesistenti.

STATO APPARATO: il complesso organizzativo che realizza il potere supremo.

STATO COMUNITA': il complesso organizzativo di alcuni soggetti cui lo Stato riconosce un potere autonomo. Questi soggetti dello Stato comunità hanno la libertà di organizzarsi (autonomia) nell'ambito dello Stato e dei suoi pincìpi fondamentali.

DECENTRAMENTO:

gli Stati contemporanei decentrano il più possibile la loro organizzazione di apparato, cioè si danno, in parte, una struttura a livello locale.

I vari rami del diritto (carattere didascalico).


DIRITTO PUBBLICO.

Diritto pubblico interno: ha per oggetto il diritto dello Stato.

Diritto pubblico internazionale: considera i rapporti tra i diversi Stati, visti sullo sfondo di un ordinamento più generale, che è l'espressione della Comunità degli Stati. Un ramo che si è staccato dal diritto pubblico internazionale è il cosi detto diritto comunitario, che descrive i rapporti tra gli Stati membri delle tre Comunità europee (CECA,CEE, EURATOM). Tale diritto si ritiene autonomo per il fatto che le Comunità europee sono sopranazionali ( e non internazionali) nel senso dell'ingresso "automatico" del diritto comunitario in quello interno.


Rami del diritto pubblico interno:

Diritto costituzionale,

diritto amministrativo(pubblica amministrazione),

diritto finanziario e diritto tributario,

diritto penale,

diritto processuale,

diritto ecclesiastico (rapporti tra Stato e Chiesa, sia cattolica che acattolica (diverso dal diritto canonico);

diritto privato riguarda rapporti tra privati, diviso in diritto civile e diritto commerciale.

Alcune branche del diritto contengono settori di diritto pubblico e diritto privato, come diritto del lavoro, diritto della navigazione, diritto agrario, diritto dell'economia, diritto dell'ambiente. La nozione di Costituzione preesiste alla nascita del costituzionalismo, cioè alla codificazione in appositi documenti solennemente approvati, dei pincìpi caratterizzanti la FORMA DI STATO E IL REGIME POLITICO.

Solo dal Medio Evo la nozione di Costituzione si collega all'esistenza i apposite Carte, o solenni documenti scritti, consistenti in genere,nella devoluzione, da parte del potere regio, di diritti, guarentigie e privilegi (secondo i pincìpi propri dello Stato patrimoniale):

Esempio più significativo: LA MAGNA CHARTA, concessa il 15 giugno 1215 da re Giovanni Senza terra. Questa carta si collega idealmente con altri due fondamentali documenti costituzionali: l'HABEAS CORPUS, del 1679 e il BILL OF RIGHTS del 1689. Il primo tutelava alcune fondamentali garanzie individuali; il secondo conteneva limitazioni alle prerogative regie e stabiliva il trasferimento di significativi poteri decisionali dalla Corona al parlamento (transizione dallo Stato assoluto al regime parlamentare inglese.

Dal processo rivoluzionario che verso la fine del 18° secolo ha determinato la crisi dello Stato assoluto, è nato il moderno concetto di Costituzione collegato all'affermazione del costituzionalismo, cioè della solenne approvazione di documenti costituzionali.

Dal punto di vista storico il COSTITUZIONALISMO TRAE, DUNQUE, ORIGINE DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE (costituzione francese del 3 settembre 1791;

e da quella NORDAMERICANA (Costituzione del 17 settembre 1787, in cui venivano codificati i pincìpi contro l'assolutismo.

Ecco i connotati essenziali della Carte costituzionali del periodo liberale:

a)    impedire l'uso arbitrario del potere, attraverso reciproci controllo, e ripartizione delle competenze.

b)    spezzare il potere regio e aumentare quello dei nuovo ceti sociali.

c) Diritti individuali e liberalismo economico non più comprimibili da parte delle istituzioni pubbliche.

d)    Attribuzione alla legge di un ruolo primario, come espressione della volontà generale.

Articolo 16 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO del 1789 (approvata dall'Assemblea Costituente francese):

"Ogni società che non assicuri la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri è priva di Costituzione".

Costituzionalismo moderno: due modelli:

NORDAMERICANO:
preminenza giuridica della Costituzione sulle leggi; e ammissibilità di un controllo giuridico di costituzionalità.

FRANCESE:
supremazia giuridica della legge, e, quindi, nessuna possibilità per i giudici di sindacare la legittimità delle leggi (sono tenuti solo a applicarle).

Con lo sviluppo dello STATO SOCIALE le Costituzioni diventano più ampie e disciplinano anche i modi in cui lo Stato interviene nell'ECONOMIA e nella ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE; sono riconosciuti oltre ai diritti fondamentali del cittadino, anche i diritti dei corpi intermedi; la determinazione costituzionale del POPOLO, nonché delle AUTONOMIE TERRITORIALI.

LO STATO E I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI

Uno studio della prima metà dell'800 attribuì più di 150 significati diversi alla parola "Stato". Forse, Stato: "ENTE POLITICO COSTITUITO DA UNA COLLETTIVITA' STABILMENTE STANZIATA SU UN TERRITORIO E FORNITA DI UNA SOVRANITA' TANTO ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO"

Ecco gli elementi essenziali dello Stato. POPOLO,TERRITORIO,POTESTA'DI IMPERIO ( O SOVRANITA'). La parola Stato è abbastanza recente; il Macchiavelli (1469-1527) inizia il "Principe: "Tutti gli Stati, tutti i domini che hanno avuto ed hanno impero sopra gli uomini, sono stati e sono o Repubbliche o Principati".

La Costituzione italiana RINVIA ESPLICITAMENTE A ORDINAMENTI GIURIDICI EXTRASTATUALI:

la Chiesa cattolica (art. 7) e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8); l'ordinamento internazionale (art. 10). lo Stato è in posizione di supremazia nei confronti degli altri ordinamenti giuridici.

Esempi della Costituzione italiana:

l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'UTILITA' SOCIALE (art. 41 secondo comma)

LE NAZIONALIZZAZIONI sono consentite per finalità di UTILITA' GENERALE (ex art. 43)

l'autonomia legislativa delle regioni non può svolgersi in contrasto con l'INTERESSE NAZIONALE (ex art. 117).

Lo Stato, diversamente dagli altri ordinamenti:

a)    detiene il monopolio dell'uso della forza ( autorità giudiziaria o di p. s. (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18,,21, 23, 26 e 27).
art. 11 limita l'uso della forza nei confronti degli altri Stati (ripudio della guerra come strumento di offesa.. ).
Però all'art. 52 (obbligatorietà del servizio militare sostituita dall'esercito volontario professionale).
art. 78 che attribuisce al Parlamento la competenza di deliberare lo stato di guerra e al Governo di esercitare i poteri conseguenti.

b)    Deve assicurare la convivenza sociale, in virtù di una rinuncia del corpo sociale al ricorso alla violenza (privata o individuale).

c) Lo Stato e il DIRITTO DI RESISTENZA.

Il potere deve essere LEGALE (cioè conforme alla legge), e LEGITTIMO (promanato da una autorità a ciò legittimata). In caso contrario, può sorgere in capo ai cittadini un DIRITTO DI RESISTENZA, o rifiuto di ottemperare all'esercizio arbitrario del potere statuale (da parte di singoli o di gruppi organizzati o di tutto il popolo).

La resistenza è diversa dalla rivoluzione, che intende sostituire l'ordine vigente con uno nuovo ispirato a pincìpi contrapposti; diverso dal terrorismo politico, praticato da gruppi ridotti, isolati politicamente e idealmente dal corpo sociale. Diversa dalla disubbidienza civile: in questo caso non si contesta la legittimità del comportamento dei pubblici poteri, bensì la sua opportunità. (motivazioni etiche, filosofiche.).

La Costituzione USA e la Costituzione francese hanno codificato il diritto di resistenza tra i diritti fondamentali; non la Costituzione italiana:

La COSTITUZIONE ITALIANA, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali, prevede anche:il giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica (art. 134 Costituzione), nonché lo scioglimento di un Consiglio regionale (art. 126 Costituzione).

Solo come extrema ratio non si può escludere a priori un ricorso alla resistenza, ma solo come rimedio eccezionale e straordinario contro tentativi eversivi del potere costituito. Fondamento della resistenza: nella necessità primaria di salvaguardare i valori costituzionali.

LO STATO.

NOZIONE. Lo Stato costituisce una COMUNITA' DI INDIVIDUI stanziata su un TERRITORIO e organizzata secondo un ORDINAMENTO GIURIDICO.

E' una istituzione:

  • POLITICA; perché diretta a fini generali, determinabili secondo le scelte politiche proprie di un momento storico.
  • GIURIDICA; perché trova il suo fondamento nel diritto, tramite il quale si impone a tutti i soggetti della collettività.
  • ORIGINARIA; i suoi poteri non derivano da altri soggetti ma dalla volontà di esso.
  • SOVRANA; in quanto lo Stato non riconosce, nell'ambito del proprio territorio, alcuna autorità superiore.
  • INDIPENDENTE; perché è sovrana, non soggetta ad altri poteri.
  • EFFETTIVA; l'organizzazione statale deve essere in grado di imporre in concreto il proprio ordinamento giuridico a tutti i soggetti nel suo territorio.

Significato del termine STATO nelle democrazie contemporanee.

a)    STATO ORDINAMENTO: la collettività statale organizzata e regolata da norme giuridiche.

b)    STATO COMUNITA': complesso di figure soggettive, espressioni dirette della società civile, cui viene riconosciuta una ampia AUTONOMIA, nel rispetto dei pincìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale.

c) STATO GOVERNO: complesso di organi costituzionali che esercitano le funzioni supreme dello Stato

d)    STATO AMMINISTRAZIONE; il complesso degli organi amministrativi e esecutivi dello Stato, i quali secondo la Costituzione e le leggi, agiscono a livello centrale e periferico per il perseguimento dei suoi fini.

e)    STATO PERSONA; la figura giuridica soggettiva, titolare di diritti e doveri che opera (all'interno dell'ordinamento giuridico) in posizione di SUPREMAZIA o di PARITA' rispetto ad altri soggetti.

La nozione PATRIA (valenza più etico culturale che giuridica) art. 52 Costituzione.

La nozione ITALIA: art. 1 Costituzione e art. 11 Costituzione.

Concetto di NAZIONE: due elementi:

A)    lingua, storia, religione (quei caratteri comuni di una comunità di i individui).

B)    un elemento volitivo.

Concetto assunto a rilevanza giuridica con la sua inserzione nei testi costituzionali ( a cominciare dall'art. 3 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO del 1789 per cui la sovranità risiede nella nazione. Anche nella Costituzione Italiana ricorre il termine NAZIONE: articoli 9, 11, 49, 67, 87, 98, e 117.

PER CIASCUNO Stato ci sarà UN SOLO POPOLO; mentre possono esistere STATI PLURINAZIONALI; o NAZIONI CHE NON TROVANO ESPRESSIONE IN UNO STATO (attualmente la NAZIONE palestinese).

Infatti le nazioni sussistono indipendentemente. da un riconoscimento politico o istituzionale: i vincoli che fondano una nazione sono, prima e più che giuridici, culturali, morali, sociali.

Tendenze attuali: in alcune realtà le diverse nazionalità all'interno del medesimo Stato, tendono a diminuire (tipico è il caso della Svizzera). In altri ordinamenti: spinta centrifuga da parte delle diverse nazionalità di uno Stato, che finisce per minarne l'esistenza stessa ( per esempio, gli Stati sorti con la dissoluzione dell'URSS;

la frantumazione su base etnica dello Stato Iugoslavo: le tribù della gran parte degli Stati africani; le crisi del Belgio, della Cecoslovacchia, del Canada).

Nei sistemi contemporanei:

Stati a FORMA FEDERALE (USA) o COMPOSTI (SPAGNA):

significativo il BELGIO con doppia struttura regionale: tre regioni politiche e amministrative (fiamminga, vallone e di Bruxelles): e tre comunità articolate su base nazionale e non territoriale (fiamminga, francese e tedesca).

L'Italia non è uno Stato plurinazionale; però nella Costituzione si affronta il problema delle nazionalità: da un lato, disposizioni a favore di cittadini non italiani; dall'altro,norme che tutelano cittadini italiani appartenenti ad altre nazionalità: art. 6 Costituzione. "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".

A livello regionale, invece, si è sviluppata la normativa a tutela delle comunità nazionali. La salvaguardia e le valorizzazione dei gruppi nazionali non italiani è alla base della particolare autonomia di cui godono alcune regioni, come il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige.

LO STATO E IL TERRITORIO.

Si definisce TERRITORIALE l'ente in cui l TERRITORIO costituisce un elemento essenziale: lo Stato è l'ente territoriale per eccellenza, ma non il solo, dal momento che la Costituzione ne prevede altri: REGIONI, PROVINCIE e COMUNI. Il rapporto tra Stato e territorio è necessario e deve essere PERMANENTE: non sono Stati gruppi i nomadi o gli zingari o alcune tribù africane.

Uno Stato si estingue:

a causa del venir meno del suo territorio, in seguito alla completa "debellatio " dello Stato.

ovvero, alla rinuncia del territorio, sulla base di un apposito atto internazionale.


Specie negli ordinamenti statali contemporanei, la SOVRANITA' su un territorio può incontrare parziali, volontarie limitazioni per l'esigenza di rafforzare la presenza dello Stato i organismi e comunità sopranazionali. Per esempio frequenti sono i limiti territoriali determinati dalla presenza di fortificazioni, o di basi militari straniere. In Italia, vedi art. 11 della Costituzione

Diversi Stati si denominano col nome geografico del territorio su cui insistono; come la nostra Repubblica ( la Costituzione opera un riferimento alla dimensione geografica del suo territorio all'art. 11).

Spettano allo Stato le facoltà giuridiche tipiche dello status di proprietario: cioè, il potere di ALIENARE, COMMERCIARE o GODERE del bene.

L'appartenenza del territorio allo Stato italiano è sancita da alcuni articoli del Codice Civile , per es. : art. 822 del Codice Civile che individua i beni del demanio pubblico; art. 826 Codice Civile: beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dello Stato; art. 827 Codice Civile PRINCIPIO GENERALE, per cui TUTTI I BENI IMMOBILI CHE NON SONO IN PROPRIETA' DI ALCUNO,SPETTANO AL PATRIMONIO DELLO STATO.

L'esistenza di un territorio è presupposta dalla nostra Costituzione: articolo 10,terzo comma, art. 80, art. 120, terzo comma, 12° disposizioni transitorie terzo comma.

Alcuni ambienti sono "res communis omnium", cioè non fanno parte del territorio di uno Stato:

a)    lo spazio ultra atmosferico e i corpi celesti.

b)    l'Antartide.

c) il mare libero, cioè quello che si estende oltre la linea del mare territoriale.

SONO del TERRITORIO i seguenti spazi geografici ( sulla base delle norme internazionali e dei diversi ordinamenti interni:

a)    la terraferma, entro i confini (naturali o artificiali) internazionalmente definiti.

b)    Le acque interne (fiumi, laghi) comprese entro i confini.

c) Ultra atmosferico.

d)    Il sottosuolo.

e)    Il mare territoriale e la piattaforma continentale: questa limitatamente all'esplorazione e alla utilizzazione delle risorse naturali.

f)  Gli aeromobili e le navi militari, ovunque si trovino; le navi egli aeromobili civili quando si trovino in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato.

g)    Le sedi delle rappresentanze diplomatiche all'estero e i luoghi dove i diplomatici risiedono, anche temporaneamente.

h)    Eventuali colonie, possedimenti o altre pertinenze.

Esclusi dal territorio nazionale, per l'istituto dell'immunità, sono la repubblica di SAN MARINO e la città del VATICANO: questo caso particolare di immunità, (previsto dal trattato del 1929), che definisce i confini della città del VATICANO, precisa che piazza S. Pietro, pur facendo parte della città del Vaticano, continua normalmente a essere aperta al pubblico, soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane.


IL POPOLO E LA SOVRANITA'.

La sovranità (anche se muove da un dato metagiuridico) è giuridicamente ricostruibile sulla base delle norme costituzionali: punto essenziale di riferimento è l'art. 1 della Costituzione: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. " Come si è detto, la sovranità ha due profili:

a)    uno, verso l'esterno: è sovrano un popolo dotato di in dipendenza e di originarietà, così da impedire ad altri di ingerirsi nella propria sfera; e da non derivare da altri la legittimazione all'esercizio delle proprie funzioni e competenze.

b)    l'altro, si rivolge all'interno dell'ordinamento consente al titolare della sovranità di imporre legittimamente COMANDI GIURIDICI VINCOLANTI PER TUTTI I SOGGETTI.

CARATTERI ESSENZIALI DELLA SOVRANITA'.

a)    L'ORIGINARIETA'

b)    L'ESCLUSIVITA': deve essere imputata a un unico soggetto (popolo, nazione, Stato).

c) La SUPREMAZIA (perché esprime una volontà superiore, "una summa potestas").


La GIURIDICITA': la sovranità non è assoluta, ma limitata dalla Costituzione.

La sovranità si manifesta attraverso ATTI GIURIDICI TIPICIZZATI; i più rilevanti: la legge, l'atto amministrativo, la sentenza.

NOZIONE GIURIDICA DI POPOLO.

In Costituzione: popolazione e popolo:

Popolazione: art. 56 Costituzione , art. 132 primo comma, 4° e 9° disposizione transitorie.

Popolo: art. 71, art. 75, art. 101 e art. 138.

(All'art. 11, invece che "popoli" i costituenti intesero "le diverse comunità politiche esistenti"; art. 47, "risparmio popolare", come risparmio dei ceti sociali meno abbienti).

MODO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA:

Ius sanguinis.

Ius soli.

Solo l'articolo 22 della Costituzione:"Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. "(materia senza garanzie; manca una riserva di legge).

Acquisto della cittadinanza italiana: oltre allo ius sanguinis e (in mancanza) lo ius soli: PER FATTO VOLONTARIO da uno STRANIERO: e, in altri casi, con decreto del Presidente della Repubblica; infine "iuris communicatio" (coniuge straniero o apolide può acquisire la cittadinanza italiana a certe condizioni.

FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO.

Forme di Stato: Stati Unitari, Stati Federali, Stati Regionali, Stati Democratici E Stati Autoritari.

Forme di Governo:

Monarchie, Repubbliche.

GOVERNO COSTITUZIONALE. Governo costituzionale puro: nasce il Consiglio dei Ministri, accanto al re, e, anche Il Parlamento bicamerale.

Governo costituzionale parlamentare. REPUBBLICHE Parlamentari: Presidenziali (USA), Semipresidenziali (FRANCIA) e Direttoriali (SVIZZERA).

FORME DI STATO:

STATO UNITARIO (pur rispettando le autonomie locali e le comunità intermedie), governo unico; rigorose centralizzazioni delle funzioni; unico Presidente; con organi rappresentativi solo centrali.

STATO FEDERALE: riunione di più Stati che conservano ciascuno parte della propria sovranità, ma affidano il residuo dei loro poteri -almeno la politica estera e la politica militare -a un Governo federale, a capo del quale, vi è, di regola, un Presidente federale; esempi: USA; Austria, Cecoslovacchia e Unione Sovietica (dopo la 2° guerra mondiale); Iugoslavia e Germania occidentale, dopo la 2° guerra mondiale.

STATO REGIONALE: Stato intermedio tra Stato Unitario e Stato Federale (es. Italia). Uno Stato Unitario amplia la sfera delle autonomie locali: Regioni titolari di una propria potestà legislativa, in parte autonoma da quella dello Stato, con robusta autonomia finanziaria.

LO STATO E LA SUA CONTINUITA': Problema della durata di uno Stato nel tempo: ogni ordinamento si pone e si suppone a tempo indeterminato.

ESTINZIONE diversa dalla TRASFORMAZIONE:

lo Stato è sottoposto a modifiche continue:

per mutamenti intervenuti nel comportamento dei suoi organi (prassi, convenzioni, modificazioni tacite).

per una vera e propria innovazione normativa prodotta da leggi di revisione costituzionale.

Uniche eccezioni, se una normativa dispone in senso contrario: URSS, dopo la rivoluzione del 1917; Cina: la Costituzione del 1949 abrogò tutte le leggi e i regolamenti precedenti.

ESTINZIONE DELLO STATO: per trasformazione (quando uno Stato si disgrega in più Stati, o tra più Stati, o si aggiunge a un altro).

Esempi più significativi negli ultimi due secoli:

Incorporazione dei vecchi Stati dell'Italia al Piemonte.

Nascita dell'Olanda e del Belgio dallo smembramento dei Paesi Bassi.

Dissoluzione dell'Impero Austroungarico.

Dissoluzione del Reich (1945), con la formazione della Repubblica federale tedesca e la Repubblica democratica tedesca.

Estinzione dell'URSS e dello Stato federale Iugoslavo.

Estinzione di un regime. Avviene INDIPENDENTEMENTE dall'estinzione dello Stato: Forma regiminis mutata, non mutatur ipsa civitas.

O con procedure giuridiche: attraverso una nuova fase costituente; o in conseguenza di situazioni di fatto: colpo di Stato o rivoluzione.


LO STATO E LA COMUNITA' INTERNAZIONALE.

Lo sviluppo delle organizzazioni internazionali.

Le Costituzioni liberali, come lo Statuto Albertino, non riservano particolare attenzione ai problemi dell'ordinamento internazionale; questa impostazione è stata decisamente superata dai crescenti progressi di internazionalizzazione economica e istituzionale, e dal rilievo che le relazioni internazionali assumono per lo sviluppo interno dei singoli Paesi.


Si sono codificati alcuni principi, i quali, per esempio,prevedono l'immediata e diretta applicabilità delle norme prodotte da alcune fonti del diritto extranazionale. Non esistono problemi di rilevanza economica e sociale per la cui soluzione non siano necessarie la collaborazione e il coordinamento tra i diversi membri della Comunità internazionale. (criminalità, droga, questioni monetarie, lotta contro l'inquinamento).

In tutte le Costituzioni più recenti: disposizioni che pongono regole di comportamento, o obbiettivi di politica estera da perseguire: esempio, la Costituzione Repubblicana Federale tedesca, la Costituzione spagnola.

Anche nella Costituzione italiana: diverse disposizioni sulla problematica delle relazioni internazionali: art. 10,11,26,35,78 e 80, orientate secondo cinque opzioni fondamentali:

c) apertura dello stato verso la comunità internazionale.

d)    proiezione sul piano internazionale dei nostri valori costituzionali fondamentali.

e)    pacifismo.

f)  garantismo.

g)    solidarismo internazionale.

Si assiste, dunque, allo sviluppo di organizzazioni internazionali nei più svariati settori e nelle diverse aree del nostro continente: con propri apparati burocratici indipendenti e autonomi da quelli dei rispettivi Governi di appartenenza.

Problema fondamentale: il finanziamento, gli Stati debbono assegnare finanziamenti per consentire a tali organi il funzionamento: Ogni organizzazione internazionale da vita a un particolare ordinamento giuridico, retto da proprie regole e composto dagli Stati che vi aderiscono. L'EFFETTIVITA' DELLE NORME poste dagli organi delle organizzazioni internazionale e la loro EFFICACIA risultano assai mutevoli alla luce dell'esperienza storica.

Ecco le più significative organizzazioni internazionali di cui l'ITALIA FA PARTE:

a)    L'ONU Organizzazione Nazioni Unite.
Creata nel 1945 in seguito alla Conferenza di San Francesco, ha una base praticamente universale. Compiti politici fondamentali:
1) risolvere situazioni di crisi internazionali.
2) prevenire, attraverso una azione negoziale, l'insorgere di conflitti.
Dispone di TRE ORGANI:
Segretariato,
Assemblea (tutti gli Stati Membri),
Consiglio di Sicurezza.

b)    Diverse organizzazioni specializzate attraverso cui l'ONU opera in molti settori di rilievo culturale, civile e sociale .

c) Tra le organizzazioni di carattere militare, la più importante è la NATO (o Alleanza atlantica o Organizzazione Atlantica) nata nel 1949 tra le potenze occidentali e URSS (guerra fredda) con funzione di ALLEANZA MILITARE.

Organizzazioni internazionali (Europa occidentale), tra cui. IL CONSIGLIO D'EUROPA, sorto nel 1949. L'UNIONE EUROPEA. : Trattato istituito firmato a ROMA.

Il 25 marzo 1957; poi, Atto Unico del 1986 che ha previsto per il1992 la soppressione delle frontiere, e la instaurazione di un MERCATO UNICO ECONOMICO INTERNO, nonché il rafforzamento degli strumenti di COOPERAZIONE in campo economico, monetario e sociale.

TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA firmato a MAASTRICHT il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il primo novembre 1993: una vera e propria Costituzione europea.

Principali organi dell'UE:

  • IL CONSIGLIO (espressione dei Governi degli Stati membri); competente a deliberare i REGOLAMENTI e le DIRETTIVE COMUNITARIE.
  • LA COMMISSIONE, con funzioni di iniziativa e di controllo.
  • IL PARLAMENTO.
  • CORTE dei CONTI:
  • controllo generale entrate e spese dell'UE.
  • BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI.
  • CORTE DI GIUSTIZIA: vero e proprio tribunale internazionale; le sue decisioni hanno rilevanza diretta anche per i singoli ordinamenti interni.

IL PRINCIPIO INTERNAZIONALISTICO NELLA Costituzione ITALIANA.

Vedi art. 35, terzo comma "La Repubblica. promuove e favorire gli accordi internazionali tesi a regolare e affermare i diritti del lavoro".

Art. 10, secondo comma: "La condizione giuridica dello straniero è regolata dallalegge conformemente alle norme e ai trattati internazionali. "

Art. 10, primo comma, stabilisce che l'ordinamento giuridico nazionale deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute: solo in caso di norme "generalmente riconosciute" si avrà l'adattamento automatico del diritto nazionale a quello internazionale. (Se si tratta di norme patrizie contenute in appositi trattati, occorre una legge di esecuzione o altro atto di adattamento). (Rolla)

CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA. (Rolla)

Art. 10, secondo comma ,riserva di legge relativa; cioè la disciplina dello straniero deve trovare la sua base sostanziale in una legge; riserva di legge non solo relativa, ma anche rinforzata, nel senso che il legislatore non è libero nel fine, ma le sue scelte debbono risultare conformi alle n orme internazionali.

La Costituzione non prevede norme di reciprocità: opzione etica dei nostri costituenti, per cui la tutela giuridica dello straniero è tale indipendentemente dal modo in cui la posizione dei cittadini italiani è disciplinata nei paesi stranieri.

Il legislatore deve, poi, tenere conto delle numerose codificazioni internazionali in tema dei diritti fondamentali che riguardano tutti gli uomini.

Per la Costituzione i diritti fondamentali riguardano:

a)    I cittadini italiani.

b)    Gli stranieri che si trovano in Italia.

c) I cittadini italiani che si trovano all'estero per motivi di lavoro (art. 35,ultimo comma).

Alcuni articoli fondamentali della Costituzione tutelano non solo i cittadini, ma tutti gli individui: art. 2, 13, 14, 15, 19, 21,22.

Perplessità articoli. 17 e 18: diritto di riunione e di associazione: non è possibile negarne allo straniero la tutela giuridica (revisione?).

DIRITTO DI ASILO. art. 10, terzo comma della Costituzione: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. "Riserva assoluta di legge: per tutti coloro che non possono esercitare libertà democratiche; il diritto di asilo termina qualora la situazione del paese di origine sia mutata in senso democratico.


ESTRADIZIONE PASSIVA:

art. 10, quarto comma e 26 ella Costituzione, verso il paese di origine, ESCLUSA per REATI POLITICI, cioè per quei reati che lo straniero ha commesso per opporsi a un regime non democratico. Una sola DEROGA al divieto di estradizione per motivi politici: nel caso di delitti di genocidio.

Vocazione pacifica del nostro ordinamento: art. 11 Costituzione (come art. 26 della Repubblica. Federale tedesca, o il Preambolo della Costituzione francese. art. 11 ripudia (più forte di condanna o di rinuncia) rifiuto definitivo della guerra, valutazione negativa. Guerra, nel significato di tutte le possibili forme di "violenza armata": solo nei casi di LEGITTIMA DIFESA

Ma la crescita degli armamenti, tecnologia altamente sofisticata, armi nucleari, la rapidità rende labile la distinzione tra offesa e difesa. Scarsamente attivabili le procedure dell'art. 78 Costituzione Invece di avere armi nucleari anche nel nostro Paese, bisognerebbe sviluppare una politica estera pacifica volta a impedire che si tenti di risolvere le controversie internazionali con il ricorso alle armi.

Il Parlamento è coinvolto nelle principali scelte di politica estera dello Stato. (art. 80, 78 e 72, quarto comma Costituzione) Le competenze sono: del Presidente della Repubblica, del Governo, del Parlamento.

Repubblica, Governo e Parlamento

a)    Presidente della Repubblica: compiti di rappresentanza esterna: art. 78, 8° comma, e di garanzia istituzionale, come espressione dell'unità nazionale, art. 87,primo comma.

b)    Governo e Ministro degli Esteri: motore delle relazioni internazionali.

c) Parlamento: decide le scelte di maggior rilievo politico; in pratica DECIDE IL GOVERNO, AGGIRANDO L'OBBLIGO DELL'art. 80 della Costituzione.

RAPPORTI TRA ORDINAMENTO NAZIONALE E ORDINAMENTO COMUNITARIO.

Con l'istituzione della CEE (1957), si ha un netto superamento della teoria MONISTICA (un ordinamento sopraordinato all'altro), nonché della teoria SEPARATISTA, per arrivare a una integrazione tra i due ordinamenti.

Quindi, i rapporti tra l'Italia e l'UE delineano un sistema di relazioni contrassegnato da una sostanziale integrazione (Tertium genus ). La chiave di volta per la legittimazione costituzionale del processo di integrazione europeo: la seconda parte dell'art. 11 "L'Italia consente, in condizione di parità con gli alri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" In virtù di questa integrazione i regolamenti comunitari sono direttamente e immediatamente applicabili (oltre a avere portata generale e essere obbligatori).

Diversamente dalle direttive comunitarie, in genere, norme non direttamente applicabili nei singoli ordinamenti interni: vincolano, comunque, gli Stati membri obbligandoli a dare loro attuazione.

RACCOMANDAZIONI e PARERI: atti non vincolanti dell'UE.

PRECISIAMO che le organizzazioni SOVRANAZIONALI sono diverse dalle organizzazioni INTERNAZIONALI (ONU, NATO), perché fornite di organi legittimati a emanare provvedimenti di carattere generale (es. ,regolamenti e direttive), nonché provvedimenti di carattere individuale (ordini, sanzioni) che non hanno bisogno di essere recepiti da ciascun Stato partecipante, ma che entrano direttamente nel diritto interno degli Stati medesimi.

Lo Stato italiano ha aderito a tre organismi internazionali: CECA (Comunità economica carbone e acciaio), CEE, EURATM poi CEEA (Comunità europea energia atomica), fino ad arrivare all'Unione Europea col Trattato di Maastricht del 1992.

Per risolvere i CONTRASTI tra la normativa nazionale e quella comunitaria: ultime sentenze della Corte Costituzionale: il giudice costituzionale ha riconosciuto il potere del giudice comune di DISAPPLICARE LA NORMA INTERNA LESIVA di un regolamento comunitario. Ulteriore evoluzione:nel senso di riconoscere anche agli organi dell'amministrazione la competenza ad applicare direttamente la norma Comunitaria, disapplicando quella nazionale contrastante.

Lo sviluppo dell'ordinamento comunitario ha inciso sulla concreta applicazione della nostra FORMA DI GOVERNO

a)    erosione competenze parlamentari.

b)    Spostamento di poteri all'esecutivo.

c) Limitazioni uso referendum (divieto di chiedere l'abrogazione di leggi "a contenuto internazionalmente vincolato").

d)    In base al referendum costituzionale del 7 ottobre 2001: regime di legislazione concorrente Stato-Regioni in materia di rapporti internazionali.

Il Trattato dell'UE ha istituito IL COMITATO DELLE REGIONI, a carattere consultivo, composto da 189 rappresentanti regionali e locali.


LO STATO REGIONALE E LO STATO FEDERALE.

Stato federale: si inscrive nella figura delle UNIONI istituzionali di STATI, comprensiva di:

  1. Confederazioni di Stati: più Stati creano un ordinamento interstatuale comune; la sovranità resta a ogni singolo Stato.
  2. Unioni sopranazionali: più Stati creano un ordinamento giuridico superiore, cui devolvono parte dei loro poteri sovrani (CEE, CECA).
  3. Stati federali: compresenza di uno Stato federale con il suo popolo, territorio, sovranità; e una pluralità di Stati membri, come autonome comunità statali. Partecipazione prioritaria e diretta degli STATI membri agli organi e alla attività di governo dello STATO FEDERALE.

Lo STATO FEDERALE nasce:

  • dalla Confederazione di uno Stato Unitario (Argentina, Messico, Brasile, Austria).
  • dal superamento di una originaria Confederazione (USA, SVIZZERA, REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA).
  • attraverso la graduale conversione di una Unione Coloniale (CANADA).

Stato regionale.

In altri termini, lo Stato federale e lo Stato regionale rappresentano attualmente, due modi di essere dello Stato unitario, in contrapposizione allo Stato accentrato. Le funzioni dello Stato federale non sono più soltanto compiti di direzione suprema dello Stato, di difesa, di politica estera, ma anche importanti competenze inerenti alla economia, al commercio, ai diritti civili, alle politiche sociali. E' prevista, poi, la partecipazione degli Stati membri alla formazione della volontà federale; nonché il coordinamento nell'esercizio delle politiche settoriali.

Nei processi di regionalizzazione o di federalismo.

linea evolutiva:

a)    ampliamento competenze a livello centrale.

b)    sostituzione dell'originale "dual federalism", cioè dualismo o separatismo tra livello centrale e decentrato a vantaggio di forme cooperative.

c) introduzione del principio della sussidiarietà.

La regionalizzazione ha caratterizzato gran parte degli Stati Unitari.

a) regionalizzazione estesa all'intero territorio nazionale (ITALIA e SPAGNA; o solo su porzioni limitate di esso
(GRAN BRETAGNA: particolari poteri alla Scozia e all'Irlanda del Nord; FINLANDIA: particolari autonomie alle isole AALAND).

b) Regionalizzazione obbligatoria e facoltativa. (la Costituzione dispone direttamente l'articolazione dello Stato in Regioni, oppure ne prevede la possibilità).

c)  Regionalizzazione uniforme o differenziata. Uniforme, in ITALIA (art. 116 Costituzione ). Differenziata, in SPAGNA, dove ogni Regione può godere di un proprio differenziato Statuto di autonomia, (sia pure nei limiti generali posti dalla Costituzione).

d) Regionalizzazione del tutto particolare nella Costituzione del BELGIO: tre Regioni territoriali e tre Comunità etniche e culturali che non corrispondono alla suddivisione territoriale.

La Costituzione italiana ha optato per uno Stato unitario a base regionale: vedi riforma costituzionale confermata dal referendum del 7 ottobre 2001). L'art. 5 conferma la compatibilità tra natura unitaria dello Stato e carattere autonomistico della sua articolazione organizzativa.

Per lo Stato liberale autoritario, invece, le autonomie regionali: pericolo sono un per l'unificazione politica dell'Italia, "piemontizzazione", centralismo politico. Viceversa, per i nostri costituenti: la salvaguardia dell'unità non implica la negazione delle situazioni locali.

Infatti, l'art. 5 Costituzione impegna la Repubblica a:

a)    promuovere lo sviluppo delle autonomie.

b)    raccordare ad esse l'organizzazione della pubblica amministrazione, "attuando", nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo.

c) "adeguare" i pincìpi e i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia.

Altri articoli si collegano alla regionalizzazione dello Stato: art. 57, art. 83 e art. 124 Costituzione. Solo con la Costituzione repubblicana del '48 la questione regionale e, quindi, le autonomie territoriali, non furono più considerate un freno all'unità dello Stato e alle riforme economiche, ma uno strumento necessario per superare la tradizione di aristocratica indifferenza dello Stato nei confronti della società.

I costituenti cercarono, dunque, un punto di equilibrio tra due esigenze diverse, ma complementari:

favorire le autonomie territoriali, per meglio garantire il coinvolgimento sociale alla vita delle istituzioni.

garantire che il pluralismo delle istituzioni non degeneri fino a incrinare l'unità politica dello Stato.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AUTONOMIA REGIONALE.

La Costituzione richiama in diversi articoli la nozione di AUTONOMIA: art. 5, art. 33, art. 104 e art. 128. (non c'è una nozione unitaria di autonomia)

Un ente può qualificarsi autonomo se:

a)    è manifestazione di un proprio ordinamento giuridico particolare.

b)    Esprime interessi anche eteronomi rispetto a quelli dello Stato.

c) Ha capacità di esprimere indirizzi autonomi.

L'autonomia delle Regioni è maggiormente garantita perché trova il suo riferimento essenziale nel testo costituzionale (titolo V); mentre, l'autonomia degli altri enti è demandata alle leggi dello Stato (art. 33 Costituzione).

Vi sono 15 Regioni di diritto comune e 5 regioni a autonomia speciale (art. 116):

SICILIA, SARDEGNA, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, VAL D'AOSTA:

la fonte delle competenze di queste regioni sono i rispettivi Statuti approvati con legge COSTITUZIONALE; mentre, l'oggetto specifico delle loro competenze amministrative, deve essere rinvenuto nei decreti(legge) di attuazione degli Statuti delle Regioni (a autonomia speciale) emanati dal Governo. (Vedi nuova legge costituzionale).

Anni '70: attuazione delle REGIONI DI DIRITTO COMUNE; si è sfumata la peculiare posizione delle Regioni a autonomia speciale: tendenza alla omogeneizzazione.


L'EREDITA' DELLO STATO DI DIRITTO.

Lo Stato liberale di diritto.

Premesse. Lo Stato liberale di diritto è sorto dalla crisi e dalla caduta dei regimi assolutistici emergenti e dal primato politico e culturale delle classi emergenti, in particolare, di quella borghese.

Lo stato liberale intende assicurare una triplice esigenza garantistica:

dell'individuo, nei confronti dell'autorità.

del cittadino verso i pubblici poteri.

dell'homo economicus rispetto allo Stato.

La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 intende spezzare l'unicità del potere assoluto, introducendo LIMITI e CONTROLLI all'azione dei pubblici poteri:

d)    art. 16:
"OGNI SOCIETA' NELLA QUALE LA GARANZIA DEI DIRITTI NON E' ASSICURATA,NE' LA SEPARAZIONE DEI POTERI DETERMINATA, NON HA COSTITUZIONE".

e)    Art. 6.
principio di legalità: valore primario della legge, in quanto atto approvato dalle Assemblee Parlamentari.

f)  Art. 2
"IL FINE DI OGNI ASSOCIAZIONE POLITICA E' LA CONSERVAZIONE DEI DIRITTI NATURALI E IMPRESCINDIBILI DELL'UOMO: QUESTI DIRITTI SONO: LA LIBERTA', LA PROPRIETA', LA SICUREZZA E LA RESISTENZA ALL'OPPRESSIONE".

art. 3 Principio di autonomia del singolo e del corpo sociale nei confronti dello Stato.

Ma lo Stato contemporaneo non è solo legale detentore dell'uso della forza, ma rappresenta anche il soggetto democraticamente investito della funzione di arricchire la sfera dei diritti del cittadino, rendendone effettivo l'esercizio:come dice l'art. 3, secondo comma della Costituzione, il quale,impegnando la repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, postula un intervento attivo dei pubblici poteri che renda con creta la possibilità di esercitare le libertà civili, sociali, e politiche tutelate nella nostra Costituzione.

Declino storico dello Stato liberale: STATO SOCIALE: alcuni pincìpi dello Stato liberale sono stati potenziati, come il PRINCIPIO DI LEGALITA'; altri, anche se un po' modificati, come il PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI; altri conservano il loro valore originario, come LA TUTELA DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI.

IL PRINCIPIO DI LEGALITA'.

Il principio di legalità è uno dei cardini degli ordinamenti costituzionali contemporanei che derivino dallo Stato liberale; al pari della separazione dei poteri e della riserva di legge, si propone di limitare la discrezionalità di chi esercita la sovranità, così da garantire i singoli e l'intero sistema da una utilizzazione arbitraria del potere.

Esso ha una valenza generale, anche se riguarda, in modo particolare, i rapporti tra la legge e l'attività attuativa della pubblica amministrazione (vedi art. 97. Costituzione). La sua valenza generale lo rende estensibile nei confronti dell'attività giurisdizionale e della stessa attività legislativa: anche la legge, in un ordinamento retto da una Costituzione rigida ( avente una forza giuridica superiore alle fonti primarie) trova limiti formali e sostanziali nella norma costituzionale.

In riferimento alla giurisdizione, si può richiamare tanto l'art. 25, quanto l'art. 101 Costituzione. In riferimento alla legislazione, l'art. 134 della Costituzione.

L'art. 97 Costituzione pone una riserva di legge per l'organizzazione dei pubblici uffici: questo articolo richiama il principio di legalità, per cui ogni potere amministrativo (in quanto in grado di incidere sulle posizioni soggettive dei cittadini) deve essere previsto dalla legge; e le modalità del suo esercizio devono essere oggetto di una predeterminata e rigida disciplina normativa:

In base al principio di legalità, ogni evoluzione degli organi dello Stato deve trovare il proprio fondamento e i suoi limiti in una norma previa.

La CONFORMITA' di un atto a una norma costituisce il parametro in base al quale distinguere tra atti LEGITTIMI o ARBITRARI, tra comportamenti regolari o azioni abusive. LEGALITA' Gli atti, per essere legali, non devon come COMPATIBILITA' essere contrari o INCOMPATIBILI della norma con le norme poste dalle leggi. Gli organi dello Stato sono tenuti come CONFORMITA' a emanare solo gli ATTI PREVISTI DALLA LEGGE.

Legalità in senso FORMALE: gli atti che un organo pone devono avere UNA BASE LEGALE, nel rispetto delle procedure e delle forme previste.

Legalità in senso SOSTANZIALE: impone alla legge di determinare (non solo la base) ma i CONTENUTI SOSTANZIALI della materia: in tal caso,il principio di legalità finisce per vincolare lo stesso legislatore.

Corollario del principio di legalità: il principio di GIUSTIZIABILITA':cioè, adeguati strumenti di difesa che i singoli possono attivare contro atti per bloccarne gli effetti temporaneamente o in via definitiva (art. 24 e 113 Costituzione).

Connesso al principio di legalità è quello della TIPICITA' degli atti giuridici; cioè, ogni atto giuridicamente rilevante ha una FORMA PROPRIA, diversa da quella degli altri; ad es. : una legge costituzionale è posta secondo la procedura di cui all'art. 138 Costituzione, una legge ordinaria secondo gli articoli. 72 e 73 della Costituzione e dai regolamenti parlamentari; un regolamento governativo, secondo la legge numero 100 del 1926 e la legge numero 400 del 1988.

Secondo il principio della TIPICITA', gli atti giuridici: norme, atti amministrativi, decisioni giudiziarie. ATTI NORMATIVI Leggi costituzionali, di revisione Costituzione . Leggi primarie, atti aventi forza di legge. Regolamenti.


IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI

Stato liberale (dopo lo Stato assoluto). Obbligatorio il richiamo a Montesqieu ( "Esprit des lois", 1748); individua il tipo ideale di forma di governo, quella in cui le principali funzioni dello Stato sono assegnate a organi distinti, in posizione di interdipendenza e parità (contrapposizione dialettica e controllo reciproco).

Quindi, le tre funzioni statali: LEGISLATIVA, GIURISDIZIONALE, ESECUTIVA.

Nella Costituzione italiana manca un espresso richiamo alla SEPARAZIONE dei poteri. In realtà, tale principio è presupposto (vedi gli articoli 70 e 76; articoli 102 e 104) .

Implicita l'accettazione del principio della SEPARAZIONE DEI POTERI da disposizioni che impongono determinate incompatibilità (art. 104, ultimo comma e art. 135, sesto comma della Costituzione); o che riservano all'organo stesso la competenza a giudicare della propria legittima costituzione (art. 66 della Costituzione ); o che vietano a un potere di influire sullo status soggettivo degli appartenenti a un altro potere (vedi art. 107, primo comma della Costituzione).

Poi, la regola generale del RISPETTO del GIUDICATO, che preclude al legislatore di incidere sulle decisioni ormai definitive, pronunciate dai magistrati. PRINCIPIO DELLA INTEGRAZIONE DEI POTERI, che tempera quello della separazione. (Esempio, la promulgazione delle leggi da parte del Presidente della Repubblica).

L'attività normativa è svolta anche dal Governo (con i decreti legge, con i decreti legislativi, con i decreti di attuazione degli Statuti delle Regioni a autonomia speciale;) e dal corpo elettorale (mediante il referendum abrogativo).

Attività giurisdizionale: competenza del Parlamento quando mette in stato di accusa il Presidente della Repubblica (art. 90); o giudica, sempre il Parlamento, dei titoli di ammissione dei suoi componenti (art. 66 ).

Attività amministrativa: del potere legislativo: per la nomina degli impiegati alle Camere di organi di rilevanza costituzionale (Consiglio Superiore della magistratura e Corte dei Conti); dell'ordine giudiziario, (art. 105).

LA RISERVA DI LEGGE.

Si ha riserva di legge quando la Costituzione riserva alla legge la disciplina di determinate materie o di parti di materie. (Connotazione garantistica).

Nata agli albori del costituzionalismo inglese per limitare il potere regio nell'imposizione fiscale ("no taxation without representation"), cioè nessuna imposta può essere introdotta senza il consenso dei rappresentanti del popolo.

Negli Stati sociali contemporanei la RISERVA DI LEGGE, oltre alla tradizionale funzione garantistica, assomma quella di riconoscere al Parlamento (con le leggi), compiti di indirizzo e di controllo nelle attività economiche (vedi gli articoli 41, terzo comma, 43, 44 e 45 della Costituzione). Riserva di legge diversa da RINVIO alla legge. esempi in Costituzione, gli articoli 54 101, 111, secondo comma e 28); per richiamarsi genericamente al diritto oggettivo vigente.

RISERVA DI LEGGE:

  1. Può essere intesa come riserva del potere decisionale a favore di organi rappresentativi, cioè del Parlamento
  2. Oppure come riserva di competenza a favore delle FONTI PRIMARIE, cioè di tutti gli atti aventi la forza della legge, come i decreti legge, i decreti legislativi.. : unica eccezione, la riserva di legge in materia di DIRITTI DI LIBERTA'; infatti la legge num. 400 del 1988 vieta al Governo di adottare decreti legge in materia costituzionale, cioè può legiferare solo il Parlamento.
  3. Oppure, il principio della riserva di legge può essere considerato come volontà della Costituzione di riservare la disciplina di determinati oggetti a una normazione di carattere generale (le leggi sono generali e astratte), esistono anche le leggi-provvedimento, che hanno però la forma e la forza giuridica della legge (esempio di legge provvedimento, vedi art. 43 della Costituzione.)

TIPI DI RISERVA DI LEGGE.

  1. Riserva di legge ordinaria e COSTITUZIONALE:
    cioè, la fonte competente a disciplinare la materia non è la legge ordinaria, ma la legge costituzionale (secondo la procedura dell'art.: 138 della Costituzione; esempi in Costituzione, gli articoli 116,132 e 137.
  2. Riserva di legge semplice o RINFORZATA:
    quando la Costituzione non si limita a demandare alla legge la regolamentazione di particolari materie, ma circoscrive la discrezionalità dello stesso legislatore, imponendogli vincoli e limiti. (Vedi gli articoli 8, terzo comma, e 16 della Costituzione).
  3. Riserva di legge esplicita o IMPLICITA:
    in genere, è esplicita. In altri casi, tale principio si ritiene sia insito nel sistema: esempio, nel caso dei limiti da dare all'iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione ) solo con legge.
  4. Riserva di legge RELATIVA e ASSOLUTA:
    la più nota (non facile). Si ritiene di essere di fronte a una riserva di legge relativa, quando la materia prevista, dalla Costituzione, possa essere anche disciplinata da fonte di grado subordinato. Invece, risulta assoluta quando può essere disciplinata soltanto dalla legge; ogni altra fonte è incompetente a disciplinare una certa materia. Arduo in pratica capire: si può ricorrere al criterio lessicale; cioè la riserva di legge è relativa quando la Costituzione usa l'espressione "in base alla legge" (esempio, art. 23), oppure "secondo disposizioni di legge", (esempio, art. 97 della Costituzione). Riserva assoluta, per i diritti di libertà e per la materia penale (vedi gli articoli 13, 15, 16, nonché 25 della Costituzione).
  5. Riserva di legge di ASSEMBLEA:
    vedi l'art. 72, quarto comma della Costituzione; riserva di legge FORMALE: quando il Parlamento approva con la procedura propria della legge,atti, cui attribuire una certa efficacia. Riserva di legge GENERALE: il più significativo, per esempio, l'art. 128 della Costituzione.

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

Il controllo di costituzionalità delle leggi.

Il principio di legalità (nato come riferimento ai rapporti tra legge e attività amministrativa) pone limiti allo stesso legislatore, nel senso che le leggi ( e gli atti aventi forza di legge) debbono risultare conformi ,o, comunque, compatibili con le disposizioni costituzionali.

Il controllo di costituzionalità nacque nel 1804 negli Stati Uniti, quando la Corte Suprema ( in occasione della controversia "Malbury versus Madison") affermò che un atto legislativo contrario alla Costituzione, deve ritenersi NULLO, perché i poteri del legislatore sono definiti e limitati dalla Costituzione.

Gli ordinamenti degli Stati liberali erano retti da Costituzioni flessibili, le cui norme avevano una forza giuridica uguale a quella della delle leggi ordinarie: di conseguenza, una legge poteva abrogare o modificare il testo della Costituzione. Tale principio, in pratica, non era così assoluto. Ad esempio, con lo Statuto albertino, le Camere erano comunque, tenute al rispetto di un particolare "iter legis" per modificare lo Statuto. In seguito, furono accentuati tali vincoli formali, richiedendosi, per la modificazione della Costituzione, procedimenti particolari, AGGRAVATI, rispetto a quelli previsti per la legislazione ordinaria.

In alcune Costituzioni sono previsti i RECLAMI che i cittadini potevano presentare al Parlamento contro comportamenti o atti ritenuti lesivi della Costituzione; il "recurso de contrafuero", Spagna, sotto Franco, veniva presentato al Capo di Stato, perché fossero annullate leggi che violavano i pincìpi fondamentali del regime (controllo politici costituzionale). Con l'affermarsi delle Costituzioni rigide; con un sistema di gerarchia tra le fonti del diritto, che ha al suo vertice non più la legge ma la Costituzione, ci è consentito di estendere alla legge i vizi propri dell'atto amministrativo.

I vizi di merito riguardano l'opportunità politica delle scelte del legislatore.

Esempio: la promulgazione delle leggi da parte del Presidente della Repubblica. (rinvio alle camere ecc ). si può arrivare al conflitto tra i poteri, secondo l'art. 134 della Costituzione.

I vizi di legittimità: quando le norme poste dal legislatore violano disposizioni della Costituzione o di altre leggi costituzionali.

Vizi formali: quando il legislatore viola le regole PROCEDURALI.

Vizi sostanziali: si verificano in caso di CONTRASTO tra legge e Costituzione: e sono: violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere.

  1. VIOLAZIONE DI LEGGE: quando la norma contrasta con la Costituzione sotto il profilo sostanziale di una certa materia.
  2. INCOMPETENZA, quando un organo ESORBITA DAI LIMITI DELLA PROPRIA competenza invadendo quella di un altro soggetto.

Principali ipotesi: il Governo emana decreti legge al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza (articoli 76 e 77 della Costituzione) ; il Ministro della giustizia incide sulle competenze che la Costituzione attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura (art. 110 della Costituzione).

ECCESSO DI POTERE

quando una autorità adotta un provvedimento per un FINE DIVERSO da quello specifico previsto dall'ordinamento. (Esempio: il legislatore contraddice alle clausole di utilità sociale art. 41 della Costituzione).

I controlli di legittimità costituzionale delle leggi possono essere fatti nelle diverse fasi del procedimento legislativo.

  1. Prima della APPROVAZIONE della legge; la Commissione affari costituzionali esprime un parere sui diversi disegni di legge e delibera sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza dei decreti legge emanati dal Governo.
  2. Prima della pubblicazione: la promulgazione del Presidente della repubblica, qualora nutra dubbi di legittimità costituzionale sulla legge promulgando.
  3. Tuttavia, il controllo di costituzionalità è soprattutto, di TIPO SUCCESSIVO; e si esercita quando la legge è ormai esecutiva, promovendo un giudizio di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale.

LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

a)  E' compiuta da un organo esterno al procedimento legislativo, con i. requisiti di imparzialità e professionalità.

b)  avviene sulla base di un procedimento che presenta i caratteri tipici di un processo.

c)   E' operata utilizzando le tecniche proprie del metodo giuridico.

Controllo che limita, dunque, il criterio dell'onnipotenza delle maggioranze parlamentari.

Negli assetti contemporanei, la legge più che espressione omogenea della volontà generale; di fronte alla contrapposizione radicale degli interessi, diventa UN ATTO DI SCELTA, come risultato di una complessa MEDIAZIONE; quindi, la giustizia costituzionale rappresenta una garanzia contro gli abusi eventuali delle maggioranze politiche.

La giustizia costituzionale opera in quasi tutti gli Stati dell'Unione Europea: Portogallo, Spagna ("recurso de amparo", per violazione dei diritti e libertà fondamentali), Italia, Grecia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio. Non appena si consolidano i regimi democratici, si introducono gli organi di giustizia costituzionale: esiste, tale giustizia, anche negli Stati sorti dopo la crisi dei regimi comunisti: Polonia, Ungheria, Russia, Slovenia, Slovacchia,Boemia. Si trovano anche in alcuni ordinamenti autoritari: per esempio, in Turchia, in Cile sotto il generale Pinochet.


PLURALITA'DI FUNZIONI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

Tutela dei diritti riconosciuti dalla Costituzione. Tutela diretta: lo stesso cittadino che si ritenga leso dallo Stato in un proprio diritto costituzionalmente garantito, può adire direttamente al giudice (GERMANIA, SPAGNA, con l'amparo). 
Tutela indiretta (dei diritti e libertà fondamentali): in ITALIA la Corte può essere attivata solo dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla Regione nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale; ovvero, da un giudice nel corso di un procedimento, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale. INDIRETTAMENTE, si può riverberare una influenza sulla posizione dei singoli, dal momento che nei loro confronti non possono più essere applicati quegli atti che trovano fondamento nella legge annullata dal giudice costituzionale.

Azione di garanzia per le opposizioni politiche a fronte di possibili abusi del Parlamento e del Governo. La giustizia costituzionale ha la competenza a sindacare i procedimenti interni "interna corporis acta" che le Camere hanno seguito per arrivare all'approvazione di una legge. In passato erano insindacabili - per la separazione dei poteri-; poi, con la Costituzione rigida, TUTTI I POTERI SONO SOTTOPOSTI ALLA COSTITUZIONE.

La giustizia costituzionale assicura l'equilibrio tra i poteri dello Stato e tra lo Stato centrale e le Regioni (vedi l'art. 134 della Costituzione.)

La giustizia costituzionale favorisce la coerenza del sistema giuridico:

b)    espungendo le leggi che contrastano le orme costituzionali.

c) con una interpretazione autentica del significato delle disposizioni costituzionali.

I DIVERSI SISTEMI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE.

  1. DIFFUSI O ACCENTRATI;
    diffusi, nel senso che qualunque giudice nella risoluzione di una concreta controversia può disapplicare le norme che ritiene viziate da illegittimità costituzionale; accentrati, solo un unico organo può avere tale funzione; può essere interno oppure esterno all'ordinamento giudiziario: interno, come le Corti Supreme; esterno, come le Corti Costituzionali.
  2. Sindacato SUCCESSIVO oppure PREVENTIVO:
    Cioè, prima della promulgazione della legge, oppure su norme già esecutive.
  3. Sindacato CONCRETO oppure ASTRATTO. Tale differenza attiene alle modalità per attivare le procedure di controllo.

CONCRETO: il sindacato è compiuto dal giudice nell'atto di risolvere una determinata controversia (proprio dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale).

ASTRATTO: indipendentemente dalla sussistenza di un contenzioso giudiziario (SPAGNA, REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA, ITALIA, FRANCIA).

Sistemi in cui le SENTENZE dei giudici costituzionali hanno effetto "erga omnes", o solo "inter partes". ERGA OMNES: la dichiarazione di illegittimità costituzionale determina l'espulsione della norma dall'ordinamento giuridico:

le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale italiana, che determinano -art. 136- la cessazione di efficacia delle norme illegittime (da giorno successivo alla pubblicazione della decisione e producono, a partire da tale data, l'inapplicazione con effetto retroattivo della stessa legge.

Le sentenze di incostituzionalità con effetto INTER PARTES rendono le norme ritenute illegittime, inapplicabili nella concreta controversia; cosicché la norma continua a fare parte dell'ordinamento.

DUE MODELLI.

  • Primo:
    (Di ispirazione NORDAMERICANA): sindacato diffuso, concreto con decisioni inter partes.
  • Secondo:
    (AUSTRiA): controllo di costituzionalità accentrato, astratto, con sentenze erga omnes.

IL SISTEMA ITALIANO: profili del sindacato accentrato (spetta solo alla Corte Costituzionale); e di quello diffuso ( il giudice ordinario può decidere di non sollevare una questione di costituzionalità, ritenendola manifestamente infondata); del giudizio concreto (in via incidentale): del giudizio astratto ( in via principale); del controllo successivo e di quello preventivo (promulgazione).

Inoltre, mentre le sentenze di ACCOGLIMENTO della Corte Costituzionale- che dichiarano la incostituzionalità di una norma di legge- hanno effetto erga onmes; quelle di RIGETTO- con le quali il giudice costituzionale non accoglie la questione di legittimità costituzionale- producono effetti solo inter partes.


LE COMPETENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Sezione I del Titolo Quinto della Costituzione (art. 134 e successivi della Costituzione)

Tali competenze sono disciplinate organicamente da leggi costituzionali e da leggi ordinarie che il Parlamento ha approvato in attuazione dell'art. 137 della Costituzione.

Ecco le competenze della Corte Costituzionale (art. 134 della Costituzione e della normativa vigente):

a)    giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

b)    conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; nonché tra i poteri dello Stato.

c) giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica.

d)    giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo.

SI PRECISA che l'effettività del principio di RIGIDITA' della Costituzione è garantita dall'esistenza di un organo costituzionale che ha per compito quello di assicurare la INVIOLABILITA' della Costituzione da parte delle leggi ordinarie.

La Corte Costituzionale, infatti è un ORGANO GIURISDIZIONALE sotto l'aspetto formale; ma dal punto di vista sostanziale è un ORGANO COSTITUZIONALE che ha per compito il CONTROLLO della conformità alla Costituzione e del comportamento (gli atti) degli organi delle funzione legislativa; nonché degli organi o enti ( titolari di una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite) quando giungono a conflitto tra loro; oppure quando il Presidente della Repubblica sia posto in stato di accusa dal Parlamento; ancora, quando il corpo elettorale chieda, attraverso un referendum, una verifica dell'indirizzo politico parlamentare - governativo.

Prima di parlare delle funzioni della Corte Costituzionale, due parole sulla sua composizione.

15 giudici, nominati un terzo dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune, un terzo dalle supreme magistrature, ordinarie e amministrative (Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti), art. 135 della Costituzione.

La scelta dei giudici avviene nell'ambito di queste tre categorie:

magistrati delle funzioni superiori ( cioè coloro che abbiano ottenutola nomina al grado massimo di magistrato di Cassazione)

professori ordinari universitari in materie giuridiche.

gli avvocati con almeno venti anni di esercizio.

Si tratta, evidentemente, di una scelta di tipo tecnico. Sono nominati per nove anni (legge del 1967) e non possono essere nominati di nuovo. La Corte Costituzionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, che resta in carica per tre anni; ha larga discrezionalità; può decidere di "mettere in decisione" la causa secondo un criterio non necessariamente cronologico.

L'ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di consigliere regionale, di avvocato e di ogni altra carica e ufficio indicato dalla legge. I giudici non possono essere rimossi o sospesi, se non per decisione della Corte, a maggioranza di due terzi per " sopravvenuta incapacità fisica o civile, o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni": così la legge costituzionale numero 1 del 1948.

I giudici godono della insindacabilità e delle immunità come i parlamentari (vedi art. 68 della Costituzione.) Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, oltre ai 15 giudici ordinari si aggiungono altri 16 membri, tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento redige ogni 9 anni.


IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI.

È la più importante competenza della Corte Costituzionale: schematicamente, consiste nel DUBBIO se determinate norme (prodotte da atti legislativi) siano in contrasto con le norme costituzionali.

Si tratta di un giudizio basato su un raffronto di compatibilità di cui vanno precisato l'oggetto e il parametro. L'OGGETTO del giudizio di legittimità è costituito (vedi art. 134 della Costituzione) dalla legge e dagli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.

Ma cosa si intende per FORZA DI LEGGE?

Ecco le fonti primarie aventi valore di legge:

a)    Tutte le leggi formali dello Stato e delle REGIONI, ivi comprese quelle meramente formali, o aventi contenuto provvedimentale.

b)    le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, sia perché appartengono alla categoria generale delle leggi, sia in quanto incontrano limiti di forma (vedi art. 138 della Costituzione) e di sostanza (vedi gli articoli 2 e 139 della Costituzione.)

c) decreti legge e decreti delegati. (vedi art. 77 della Costituzione )

d)    gli statuti delle Regioni ordinarie (approvati con legge della Repubblica.

e)    il referendum (vedi l'art. 75 della Costituzione )

f)  regolamenti parlamentari: il giudice costituzionale ha ritenuto di sottrarli al sindacato di costituzionalità, in quanto espressione della autonomia costituzionale della Camera e del Senato. (Discutibile).

IL PARAMETRO: cioè le norme che si ritengono VIOLATE. Talvolta, il parametro concreto può non essere la norma costituzionale; allora si parla di violazione di NORME INTERPOSTE: per esempio, le leggi di delegazione (vedi l'art. 76 della Costituzione ); le intese, (vedi l'art. 88 della Costituzione ).

Il "thema decidendum" del giudizio di costituzionalità ( vedi l'art. 27 della legge num. 87 del 1953) è costituito dall'OGGETTO e dal PARAMETRO. Deroga a questo principio generale: la Corte può dichiarare "altresì quali sono le disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata": la cosiddetta ILLEGITTIMITA' IN VIA CONSEQUENZIALE.

La legge costituzionale num. 1 del 1948 ha previsto due modi per attivare il giudice di legittimità costituzionale: UNO DIRETTO, L'ALTRO INCIDENTALE.

Il primo, GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE o D'AZIONE, si instaura attraverso un ricorso presentato:

a)    dallo Stato avverso una legge regionale delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

b)    Dalle Regioni avverso le leggi dello Stato o di altre Regioni.

c) Dalle Province autonome di Trento e Bolzano avverso leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige o della Provincia di Bolzano.

d)    Dalla Regione Trentino Alto Adige contro le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La via di accesso alla Corte più diffusa è il giudizio IN VIA INCIDENTALE; cosiddetto, perché il giudizio di costituzionalità non si instaura automaticamente, ma sorge come incidente nel corso e nell'ambito di un procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi a un giudice comune.

Filtro, che, però, non diventi un ostacolo. Interpretazione estensiva sia del giudice che del giudizio (Dalla Corte di Cassazione al Consiglio Superiore della Magistratura; ai Consigli comunali, alle Commissioni Tributarie). Il giudice, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale deve, preliminarmente, verificare la RILEVANZA e la NON MANIFESTA INFONDATEZZA della questione.

RILEVANZA, la norma che presenta profili di incostituzionalità deve risultare necessaria ai fini della decisione del processo principale.

NON MANIFESTAMENTE INFONDATA, ci deve essere un dubbio, un certo fumus di illegittimità costituzionale.

Il procedimento costituzionale si instaura con una ordinanza di remissione il giudice a quo sospende e trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, motivando due cose: la rilevanza, la non manifesta infondatezza; l'oggetto e il parametro.

Vediamo le sentenze: DI RITO, sul piano procedurale;

  • DI MERITO, quando la Corte ACCOGLIE o RIGETTA la questione.
  • SENTENZE DI RIGETTO, non dichiarano la costituzionalità della norma, ma si limitano a respingere la questione nei termini in cui è stata posta. Così il giudice non "pietrifica" la norma. Tali sentenze non hanno efficacia erga omnes; la stessa questione può essere riproposta.
  • SENTENZE DI ACCOGLIMENTO; valide erga omnes; efficacia retroattiva; il giudice costituzionale decide per la illegittimità della norma.
  • SENTENZE INTERPRETATIVE DI ACCOGLIMENTO: si tratta di sentenze che precisano quale delle diverse interpretazioni esse (sentenze) hanno prescelto: che respingono l'eccezione di incostituzionalità sulla base di una determinata interpretazione della norma ordinaria.

In ambedue i casi suesposti, la Corte sceglie l'interpretazione che sembra più esatta:



  1. CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE (art. 134 della Costituzione ):
  2. conflitto tra i poteri dello Stato; insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.
  3. GIUDIZIO DI ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Vedi l'art. 90 della Costituzione: reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione; sono REATI PROPRI, in quanto possono essere commessi solo da chi ricopre la carica di Presidente della Repubblica; E a FATTISPECIE INDETERMINATA, perché la normativa penale non prevede tali fattispecie criminose.

Forse, si tratta di comportamenti diretti a mutare in modo non consentito le basi stesse dell'ordinamento costituzionale:

ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE; ALTO TRADIMENTO. Come violazione una sua REVISIONE qualora - successivamente alla condanna - emergano fatti o nuovi elementi di prova, che potrebbero determinare la non responsabilità del Presidente della Repubblica.

La deliberazione di messa in stato di accusa deve essere approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento; deve contenere l'indicazione degli addebiti delle prove, e deve essere trasmessa alla Corte Costituzionale insieme alle eventuali relazioni di minoranza.

Contestualmente, il Parlamento deve procedere alla nomina di uno o più Commissari per sostenere l'accusa dinanzi al giudice costituzionale. In questo caso, la Corte agisce come organo di giustizia politica. (con i 16 giudici in più, come già detto prima).

La partecipazione della Corte Costituzionale al PROCEDIMENTO REFERENDARIO non è stata prevista dal testo della Costituzione, (né all'art. 75, né all'art. 134). Tale competenza è stata introdotta dall'art. 2 della legge costituzionale num. 1 del 1953:

" Spetta alla Corte Costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 siano AMMISSIBILI "; e regolamentata dall'art. 33 della legge num. 352 del 1970; in base a questo:

" La Corte Costituzionale deve, con sentenze da pubblicarsi entro il 10 febbraio, decidere quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione ".

Subito dopo l'entrata in vigore della legge del 1970, si pensava che la competenza della Corte Costituzionale si limitasse alla verifica che l'oggetto del referendum non rientrasse tra le materie escluse espressamente dalla Costituzione dall'art. 75, comma secondo: " Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali ".

Tuttavia, il massiccio ricorso all'istituto del referendum abrogativo ha indotto la Corte Costituzionale ad ampliare l'ambito della propria competenza, INTRODUCENDO ALTRI LIMITI, oltre a quelli previsti dall'art. 75 della Costituzione La Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto INAMMISSIBILI anche le richieste di referendum:

a)    che riguardano disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato.

b)    che risultano formulate attraverso una molteplicità di quesiti eterogenei.

c) che si propongono do abrogare norme di rango costituzionale.

d)    che vogliono abrogare disposizioni strettamente collegate alle leggi di cui all'art. 75 secondo comma della Costituzione.

Il giudice costituzionale interviene e influisce sul procedimento referendario, anche AL DI FUORI DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' della richiesta:

A) Può dovere risolvere un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato insorto tra: i promotori del referendum e l'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, in seguito alla decisione della Cassazione di dichiarare la richiesta illegittima.

B) Inoltre, la Corte Costituzionale potrebbe dovere risolvere una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il referendum abrogativo, dal momento che tale fonte rientra tra gli atti aventi forza di legge.


La Costituzione E LE FONTI DEL DIRITTO.

Le fonti del diritto comprendono: FATTI e ATTI.

Le FONTI-FATTO sono costituite da COMPORTAMENTI UMANI PRIVI DELL'ELEMENTO VOLONTARISTICO, ma ugualmente suscettibili di produrre norme giuridiche.

Le FONTI-ATTO sono FATTI VOLONTARI posti in essere da determinati soggetti nell'esercizio di un potere che è loro attribuito dall'ordinamento. (per es. il Parlamento).

In sintesi:

FONTI-FATTO: comportamenti umani, privi dell'elemento volontaristico.

FONTI-ATTO: atti volontari.

Principali FONTI-FATTO: LA CONSUETUDINE, e le CONVENZIONI COSTITUZIONALI.

La consuetudine: elemento materiale, come RIPETIZIONE COSTANTE e CONFORME NEL TEMPO di una DETERMINATA CONDOTTA; nonché elemento soggettivo, la cosiddetta OPINIO IURIS AC NECESSITATIS, cioè il convincimento psicologico che tale comportamento sia giuridicamente obbligatorio.
Esempio di consuetudine: l'uso di nominare ad integrazione dell'art. 92 della Costituzione i ministri senza portafoglio, il vice presidente del Consiglio dei ministri. (Successivamente, tali consuetudini sono state disciplinate dalla legge num. 400 del 1988, "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri").

Le convenzioni costituzionali, o "conventions", sono accordi comportamentali; regole non legislative DISCIPLINANTI l'applicazione di regole legislative: per esempio, numerose convenzioni costituzionali regolano la costituzione e il funzionamento degli organi supremi dello Stato, nonché i rapporti tra gli stessi.

FONTI-ATTO: DIRITTO SCRITTO e, anche, DIRITTO NON SCRITTO: ad esempio, i pincìpi generali dell'ordinamento. Numerosissime le fonti-atto del diritto scritto: LEGGI, ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE, REGOLAMENTI, ATTI AMMINISTRATIVI. Nozione più comune: FONTI DI PRODUZIONE ( diverse dalle FONTI di COGNIZIONE le quali si riferiscono ai DOCUMENTI); e diverse dalle FONTI SULLA PRODUZIONE, le quali pongono le norme che disciplinano i procedimenti necessari per dar vita alle fonti di produzione (per esempio, i numerosi articoli della Costituzione che dispongono in ordine alla formazione delle leggi.)

FONTE DI PRODUZIONE DEL DIRITTO: quella specifica legge che produce le norme che entrano a fare parte dell'ordinamento giuridico vigente. Il sistema delle fonti del diritto risulta parzialmente chiuso e determinato dalla Costituzione; nel senso che non possono essere create norme aventi forza di legge al di fuori di quelle previste come tali dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. (Possono, invece, essere introdotte nuove fonti a livello sub-primario, come alcune fonti regolamentari.)

Non costituisce deroga a tale principio l'inserimento, tra gli atti aventi forza di legge, di alcune norme prodotte da fonti dell'ordinamento internazionale o sopranazionale; per le norme internazionali, vedi l'art. 10 della Costituzione ); L'UE e la forza giuridica dei regolamenti, sono ricavabili dalla generale devoluzione di sovranità stabilita all'art. ,11 della Costituzione

Attività di produzione normativa: organizzata su quattro livelli gerarchicamente disposti:

a)    quello costituzionale, composto dalla Costituzione (art. 138 della Costituzione ) e dalle leggi costituzionali, nonché dalle leggi di revisione costituzionale.

b)    livello primario: dalle leggi e dal genus atti aventi forza di legge (esempio, decreti legge, decreti legislativi, decreti di attuazione degli Statuti).

c) livello secondario: fonti regolamentari e atti normativi non aventi forza di legge. Caratteristiche dei regolamenti: genericità, astrattezza e capacità innovativa. Esempio di atti normativi non aventi forza di legge: gli atti di approvazione dei piani regolatori.

d)    quello terziario: l'ampia categoria degli atti amministrativi.

Le norme prodotte da fonti del medesimo livello possiedono la stessa forza giuridica: non possono derogare alle norme poste dalle fonti superiori; né essere derogate da quelle prodotte dalle fonti di grado inferiore. Tali norme possono modificare, con l'istituto della ABROGAZIONE le norme anteriori dotate della stessa forza.

Esistono, poi, FONTI ATIPICHE che non possono meccanicamente essere inserite nello schema precedente. Esempio all'INTERNO DELLE FONTI PRIMARIE: le leggi di attuazione dei Patti tra Stato e Chiesa, che, pur non rientrando tra gli atti aventi forza di legge, ai sensi dell'art. 7 della Costituzione non possono essere unilateralmente modificate senza procedimento di revisione costituzionale: hanno, quindi, una forza di legge maggiore di quella ordinaria.

Esempio all'INTERNO DELLE FONTI SECONDARIE: i regolamenti delegati, i quali sono autorizzati dalle legge a dettare norme in deroga a disposizioni di legge. (Gli Statuti comunali e provinciali sono subordinati alle leggi generali della Repubblica (vedi l'art. : 128 della Costituzione ), ma non possono essere abrogati né derogati dalle fonti regolamentari.)

FONTE diversa da NORMA: la fonte si riferisce agli atti o fatti in grado di produrre norme; la norma costituisce, invece, il prodotto, il risultato dell'attività giuridica posta in essere falle fonti del diritto. Norma, diversa da DISPOSIZIONE, come "diritto vivente", cioè il suo significato concreto in seguito alla sua interpretazione e applicazione.

Norma diversa da PROVVEDIMENTO: La norma ha i caratteri di generalità e astrattezza; il provvedimento è relativo a una fattispecie particolare e bene individuata; anche se esistono le leggi-provvedimento, esempio, l'art. 43 della Costituzione sulle leggi di nazionalizzazione di impresa, ecc.

LACUNE GIURIDICHE: può mancare o venire a mancare la disciplina giuridica di un particolare settore materiale: per esempio, in seguito alla approvazione da parte del corpo elettorale di un referendum abrogativo, o a causa di una sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale.

Soluzioni: esempio, l'art. 97 della Costituzione:

il Parlamento ha la possibilità di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti n on convertiti; ma nella maggior parte dei casi, si fa ricorso all'INTERPRETAZIONE ANALOGICA, la quale consiste nell'adottare nel caso particolare la disciplina prevista per situazioni non identiche ma simili.

OMISSIONI DEL LEGISLATORE: quando non ha approvato le norme di attuazione della Costituzione, previste dalla Costituzione. I tre principali criteri che l'interprete deve utilizzare per individuare la norma applicabile sono: la GERARCHIA, la COMPETENZA, l'ABROGAZIONE.

LA GERARCHIA presuppone le diversa forza giuridica delle fonti del diritto; le norme primarie contrastanti con quelle costituzionali: si determina il vizio di legittimità costituzionale. I regolamenti (fonti secondarie) sono pariordinati, ma hanno una gerarchia interna (per esempio, i regolamenti governativi prevalgono su quelli ministeriali). Nessun rapporto di gerarchia tra regolamenti statali e regionali, in conseguenza del principio di autonomia. (Vedi art. 5 e art. 128 della Costituzione ).

Il criterio della COMPETENZA pone la regola per cui tra una pluralità di norme aventi contenuti contrastanti, deve essere applicata quella prodotta dalla fonte cui l'ordinamento attribuisce la competenza a disciplinare la materia. La Costituzione indica numerosi settori in cui applicare il PRINCIPIO della COMPETENZA; per esempio, il decreto legislativo num. 29 del 1993 (in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni), ha distinto tra: oggetti rientranti nella COMPETENZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI (organizzazione degli uffici), e oggetti riservati alle FONTI PRIVATISTICHE (stato giuridico e trattamento economico del personale.

Un terzo criterio per la soluzione delle antinomie normative è l'istituto della ABROGAZIONE: nei confronti di norme pariordinate, si deve applicare quella più recente.

Tempus regit actum; nel senso che occorre applicare la norma vigente al momento in cui una determinata fattispecie si è concretamente determinata.

Una norma per essere applicata deve essere:

a)    esistente: cioè emanata nell'esercizio di un potere conferito dall'ordinamento.

b)    valida se la fonte è formalmente riconoscibile come appartenente a una determinata specie giuridica.

c) efficace.

Inefficace. Inidonea a produrre i normali effetti giuridici.

Vizi di illegittimità. Invalidità, le norme prodotte dall'atto invalido risultano giuridicamente precarie: continuano a essere applicate fino a quando l'autorità competente non accerta il vizio e ne dichiara la invalidità. Es. la Corte Costituzionale, in caso di leggi o atti aventi forza di legge; i giudici amministrativi nei confronti dei regolamenti e degli atti amministrativi.

RIGIDITA'; ELASTICITA' e FLESSIBILITA' costituzionale.

A) Come punto di riferimento, la formazione storica delle Costituzioni:

Costituzioni consuetudinarie; formatesi attraverso un procedimento storico di sedimentazione, invece che in seguito a un solo atto di volontà (esperienza inglese).

Codificazioni costituzionali ottriate, come concessione da parte del potere sovrano ( il caso dello Statuto Albertino).

Costituzioni rivoluzionarie: sorte in seguito a una rottura rivoluzionaria, con la volontà di rompere col passato.

B) Come punto di riferimento la struttura delle Corti Costituzionali:

Costituzioni di egemonia (scelta istituzionale unica).

Costituzioni di compromesso (mediazione tra più tendenze).

Costituzione di bilancio (codifica istituti già operanti).

Costituzione programmatica ( individua e fissa nuovi obbiettivi).

Costituzioni brevi (tipiche dello Stato di diritto).

Costituzioni lunghe (con lo Stato sociale).

Nell'interno della Costituzioni lunghe ( o ampie) convivono

a)    disposizioni precettive ( es. art. 56 della Costituzione ).

b)    disposizioni di principio ( es. art. 1 della Costituzione ).

c) disposizioni programmatiche (es. art. 5 della Costituzione ).

d)    disposizioni generiche o polisenso, cioè, con un contenuto giuridico variabile (es. art. 42 della Costituzione .. la proprietà " può" essere espropriata.) .

B) La più importante differenza è tra Costituzione RIGIDA e Costituzione FLESSIBILE.


RIGIDITA': la Costituzione si pone in una posizione fondamentale di supremazia rispetto alla legge ( previsione di un procedimento aggravato per la sua revisione: diverso e più complesso di quello previsto per la formazione delle leggi ordinarie).

Viceversa, nelle Costituzioni FLESSIBILI non c'è differenza procedurale tra legislazione ordinaria e costituzionale.

STABILITA': capacità di un ordinamento di durare nel tempo, da non confondere con la rigidità.

ELASTICITA'; grado di adattabilità della Costituzione al variare della storia; Costituzione come organismo vivo.

Le disposizioni a contenuto giuridico indeterminato hanno la funzione di un continuo raccordo tra ordinamento giuridico e dinamismo esterno. La nostra Costituzione contiene molte disposizioni a contenuto giuridico indeterminato: per es. , vedi l'art. 36 della Costituzione.

Quasi tutte le Costituzioni vigenti sono di tipo rigido.

Ecco le principali procedure di revisione costituzionale ( 5 gruppi):

Procedimenti che richiedono una deliberazione legislativa assunta a maggioranza qualificata: CUBA, (due terzi), VENEZUELA, URSS.

Procedimenti che si caratterizzano da un intervento diretto del corpo elettorale a mezzo di referendum costitutivo ( Es. FRANCIA, GIAPPONE).

In particolare, negli ordinamenti a struttura federale, sono coinvolte nella decisione anche le assemblee legislative di tutti gli Stati membri. (Es. gli USA).

Diversi ordinamenti - specie in EUROPA del NORD - prevedono il rinnovo del corpo legislativo, secondo il principio per cui l'assemblea che propone la modifica della Costituzione non può ricedere anche alla approvazione del nuovo testo. ( Es. SVEZIA, FINLANDIA, PAESI BASSI).

A parte l'ipotesi della SVIZZERA che distingue l'ipotesi della revisione totale da quella parziale della Costituzione.

In ITALIA, il procedimento di revisione o di approvazione di leggi costituzionali è disciplinato dall'art. 138: attraverso una legge che deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi; e approvata, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Il procedimento legislativo, sulla fase iniziale non presenta differenze apprezzabili da quello ordinario: L'INIZIATIVA compete agli stessi soggetti richiamati dall'art. 71 della Costituzione, cioè al Governo, a ciascun membro delle Camere, e agli organi o enti ai quali sia conferita con legge costituzionale. Poi, la legge, se è approvata nella seconda votazione con la maggioranza sei DUE TERZI viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, e entra in vigore trascorso il termine della vacatio legis.

Quando, invece, viene conseguita una MAGGIORANZA INFERIORE, è previsto, sia pure in via eventuale, il ricorso al REFERENDUM: la proposta di legge costituzionale viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - tale pubblicazione ha la funzione di dare pubblicità al fatto che n on si è conseguita la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. : 138 Costituzione; a partire da tale data, 1/5 dei membri di ciascuna Camera, 5 Consigli regionali, o 500mila elettori hanno tre mesi di tempo avanzare richieste di referendum.

Qualora tale referendum sia richiesto e venga indetto, la legge costituzionale può essere promulgata dal Presidente della Repubblica, solo se è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi. (Procedura di revisione costituzionale DIVERSA da quella prevista dall'art. : 138 Costituzione: l'art. 131 della Costituzione può essere modificato solo dall'iter previsto dall'art. 132 della Costituzione ).

LIMITI al PROCEDIMENTO DI REVISIONE previsti dalla Costituzione.

a) FORMALI:
rispetto alla procedure che la Costituzione prevede per la sua revisione. L'osservanza dell'art. 138.

b) SOSTANZIALI:
ESPLICITI, formalizzati in articoli costituzionale (FRANCIA, ITALIA, USA e GIAPPONE). Limiti della Costituzione italiana: art. 139, art. 2 e tutti i diritti fondamentali. ( In Barile non c'è diversità terminologica tra inviolabilità e irredividibilità della Costituzione.)

IMPLICITI: i pincìpi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale ( sentenza della Corte Costituzionale num. 1\46 del 1988). (Dalle Istituzioni di Barile, in quanto egli stesso testimone degli eventi che hanno portato alla stesura della Costituzione italiana).

CENNI ALLA RECENTI VICENDE DELLE ISTITUZIONI ITALIANE.

Lo Stato italiano proviene dallo Stato di Sardegna, che, sotto i Savoia, si era dato una Costituzione moderna nel 1848. Re Carlo Alberto, il 4 marzo 1848 promulgava lo Statuto Albertino: carta costituzionale octroyé, carta concessa da un sovrano che fino ad allora, aveva regnato una monarchia assoluta. Lo Statuto Albertino restò in vigore per quasi cento anni, perché resse, dopo lo Stato sardo, lo Stato italiano che si andò formando con le annessioni delle varie regioni. Già nel 1944 lo statuto fu sostituito quasi per intero, dalla Costituzione provvisoria.

Col tempo, nello Statuto Albertino iniziarono a funzionare l'istituto della FIDUCIA: i ministri che avevano la fiducia del re che li nominava, vollero anche quella del Parlamento, e l'istituto della CONTROFIRMA, per cui il re diventava un potere NEUTRO: la forma di governo si trasformò da COSTITUZIONALE PURA a PARLAMENTARE.

Gli istituti dello Stato comunità erano considerati in embrione; le libertà del cittadino erano costantemente rinviate alla disciplina del legislatore; per cui, le norme statuarie, flessibili, erano soggette alla abrogazione (anche tacita) del legislatore. Storicamente, dunque, i poteri della Corona si affievolirono; il vero crollo delle libertà del cittadino avvenne con il fascismo, che fu veramente, una "rivoluzione":

cioè, un rivolgimento che trasformò un regime in un altro; e fu anche, un mutamento della Costituzione materiale.

INIZIO DEL FASCISMO. Il 22 ottobre del 1922 ci fu un colpo di Stato che culminò nella cosiddetta marcia su Roma; affluirono a Roma una quantità di persone appartenenti al partito fascista che avevano operato una serie di violenze per lunghi anni in tutto il resto d'Italia, col tentativo, riuscito, di prendere il potere: il re, invece di FIRMARE il DECRETO di "STATO di ASSEDIO", chiamò come nuovo Primo Ministro Benito Mussolini, capo del fascismo; il re, cioè, accettò una designazione che era una autoimposizione (basata sulla intimidazione), del tutto estranea al regime parlamentare allora vigente. In tal modo la corona violò:

a)    la norma consuetudinaria che non le permetteva di rifiutare l'emanazione dei decreti di urgenza proposti dal Governo.

b)    La norma che non le permetteva di scegliere il primo ministro in una corrente di minoranza assoluta in Parlamento, quale era il partito fascista.

Il primo atto con cui il Fascismo trasformò il regime italiano da democratico liberale in dittatoriale fu la creazione, nel 1923, della cosi detta Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che introdusse ufficialmente nello Stato una MILIZIA di PARTE.

Ecco le successive tappe della trasformazione dello Stato:

924: elezioni in base a una legge truffaldina, per cui se il partito fascista avesse avuto solo il 25% dei voti, avrebbe avuto diritto a occupare i 2/3 della camera dei deputati. ( In realtà, ne ebbe oltre il 64,9%).

3 gennaio 1925; Mussolini tenne un discorso alle Camere nel quale fu annunciata la fine delle libertà civili e politiche. ( Dopo la reazione popolare provocata dall'uccisione da persone vicine a Mussolini del deputato di opposizione socialista Giacomo Matteotti, che aveva suscitato orrore.)

9 novembre 1926: furono distrutte le prerogative parlamentari: si dispose la decadenza del mandato dei deputati che - dal giugno al dicembre del 1924 - si erano astenuti dai lavori per protesta contro l'assassinio di Matteotti. (Aventino).

1926: Fu creato il Tribunale speciale per la difesa dello Stato; per i delitti politici fu reintrodotta la pena di morte.

1928: si votò per l'ultima volta: pro o contro un listone nazionale composto da fascisti e simpatizzanti.

1928: Gran Consiglio del fascismo: supremo organo di direzione politica dello Stato.

1939: alla Camera elettiva fu sostituita la Camera dei fasci e delle corporazioni, completandosi l'abolizione della sovranità popolare.

Il regime parlamentare cessò con la legge del 1925 con la quale fu abolito l'istituto della FIDUCIA. (La camera dei deputati nel '39, di nomina dall'alto; il senato con le infornate, quasi tutti fascisti).

In realtà, l'organo supremo di decisione politica, fino dal 1925, era il duce, capo del fascismo; tanto che i giuristi definivano il regime fascista, come il "Governo del duce", o "Dittatura del capo del governo"; questo organo era in regime di "diarchia" CON LA CORONA, che in realtà, fu una temporanea abdicazione della corona, che dimenticò la sua funzione di tutrice dello Statuto. Il Governo era subordinato rispetto al dittatore, che nominava e revocava i ministri; il duce era, anche, capo del partito nazionale fascista, comandante della Milizia e capo delle Forze armate. Al Governo furono ampliate le funzioni legislative e amministrative; al governo e ai Prefetti fu dato amplissimo potere di dichiarare "lo stato di pericolo pubblico" e di "guerra" in casi di emergenza. L'effetto fu la legalizzazione del più completo arbitrio; nonché del passaggio della giurisdizione dai tribunali ordinari ai tribunali militari.

Unico partito lecito: il PARTITO NAZIONAL FASCISTA: in pratica, divenne indispensabile l'appartenenza ad esso per l'ammissione ai pubblici impieghi: chi ne veniva espulso, si trovava al bando della vita pubblica. Il partito nazional fascista era un ente di diritto pubblico: in connessione con questo funzionava l'OVRA, la polizia politica, inquadrata nella Milizia. I sindacati non furono più liberi, ma inquadrati nelle CORPORAZIONI, (sia le classi del padronato, che dipendenti) nella assurda pretesa di un superamento degli interessi sezionali in vista del superiore interesse nazionale; che, poi, fu sempre, quello del padronato.

Rapporti tra Stato e Chiesa: PATTI LATERANENSI dell'11 febbraio 1929 tra Mussolini e il papa, con l'accettazione delle condizioni poste dalla Chiesa: in condizioni di privilegio rispetto alle altre confessioni (i cui rapporti furono regolati, nel '30, in modo diverso). Norme che incisero profondamente sulla eguaglianza dei culti; dichiarando che la religione cattolica era la religione dello Stato.

LE LIBERTA' CIVILI furono ABOLITE, grazie anche al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che, dal 26 al 43 inflisse 28116 anni di reclusione, oltre a numerose pene di morte. Nel 1930 entrarono in vigore i NUOVI CODICI: penale e di procedura penale, autentici codici di dittatura.

L'annientamento della persona umana fu completo, quando furono emanate:

Le leggi contro i celibi.

La legge n108 del '26 che sanciva la perdita della cittadinanza dei fuorusciti che svolgessero attività antifasciste.

La legge del '38 (provvedimento per la difesa della razza italiana) e altre leggi razziali, cioè antisemite, le quali toglievano la cittadinanza italiana a tutti i cittadini di "razza ebraica" che l'avessero acquistata dopo il primo gennaio del '19: leggi razziali, in base alle quali gli israeliti (o ebrei o giudei) non potevano più:

a. contrarre matrimonio con gli "ariani", pena la nullità del matrimonio stesso, nullità che poteva essere dichiarata dai tribunali civili, in violazione del Concordato con la S. Sede; ma le proteste del papa furono assai blande.

b. Con le leggi razziali gli ebrei venivano esclusi da tutti gli impieghi pubblici, dagli impieghi nelle banche a interesse nazionale e imprese private di assicurazione; dall'ufficio di insegnanti, dal servizio militare; dalle Accademie, dagli istituti e Associazioni di scienze, lettere e arti.

c.  Non potevano godere di certi servizi pubblici, come l'ammissione nelle scuole e nelle Università; e di certi servizi privati, come quelli domestici. Non potevano esercitare la professione di notaio e altre.

d. Diritto di proprietà: non oltre certi limiti; e non potevano gestire imprese i industriali e commerciali.

Le leggi razziali, tra l'altro, avevano imposto il censimento degli israeliti e così furono facilmente identificabili dai nazisti durante la guerra. Quindi ne morirono a decine di migliaia gettati nei campi di concentramento e nelle camere a gas naziste.

In tal modo, l'ordinamento costituzionale italiano era stato interamente sovvertito, e la dittatura imperava in ogni campo dello spirito e della materia.

Il 24 luglio del 1943, il Gran Consiglio del fascismo votò un ORDINE del GIORNO in cui si dichiarò che era necessario l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali: ci si richiamava allo Statuto Albertino ( del quale più nessuno aveva parlato da molti anni); poi si invitava il Governo neppure il Capo di esso) a pregare "la maestà del re" affinché volesse assumere (con l'effettivo comando delle forze armate di terra e di mare - art. 5 dello Statuto -) la decisione di riassumere i poteri che aveva per Statuto. Quindi, un rovesciamento di regime, dato che questi poteri il re li aveva affidati completamente al dittatore: il tentativo di restituirli al re, significava sfiducia verso il dittatore.

La guerra era particolarmente grave e stava per essere perduta. Le principali sfere politiche fasciste, con quell'ordine del giorno, tentarono di salvarsi con un tardivo distacco dal duce. Comunque: l'ordine del giorno fu approvato a maggioranza; molti di quelli che lo approvarono pagarono con la vita, fra cui Galeazzo Ciano, genero del duce e una delle più note figure del fascismo.

Caduta del fascismo: CRISI FORMALE del regime fascista. L'ordine del giorno era preparato (pare) d'accordo con il re, il quale, il giorno dopo, il 25 luglio del 1943, ricevette Mussolini e lo revocò da primo ministro, ordinandone; inoltre, la cattura: questo fu un nuovo COLPO di STATO, perché il re non aveva più il potere di revoca (inconcepibile, poi, in regime di dittatura); il re non aspettò che il Gran Consiglio nominasse il successore, ma nominò, senz'altro, il maresciallo Pietro Badoglio.

Quindi, si trattò di un COLPO di STATO, per così dire, di RESTAURAZIONE, che tendeva a tornare a quel Governo monarchico puro, instauratosi all'epoca dello Statuto Albertino. Il Governo Badoglio cominciò a sopprimere, mediante DECRETI-LEGGE, il partito fascista e numerose sue appendici. Vietato l'unico partito ammesso nel precedente regime, si determinò la liceità di più partiti liberi. Così vennero alla luce, per la prima volta, quei partiti già clandestini, con una caratteristica in comune: erano tutti antifascisti.

Tali accadimenti costituzionali formalizzarono il processo di dissoluzione dello STATO TOTALITARIO che il fascismo aveva edificato; ma rappresentava, anche, il tentativo di rivitalizzare il ruolo della Corona, nello sforzo di garantire la continuità delle istituzioni, salvandola dalla crisi del fascismo.

Il Governo Badoglio sembrò rifarsi al modello della FORMA di GOVERNO COSTITUZIONALE in cui il re è a capo del potere esecutivo, e il Governo deriva da lui l'indirizzo politico da seguire. Inoltre, il Governo Badoglio manifestò una evidente ostilità verso il sistema dei partiti politici: non solo non chiamò a partecipare al Governo alcun esponente di partito, ma neppure prese iniziative atte a legittimare la loro presenza nella vita politica.

E' convincente la tesi di un vero COLPO di STATO, una rottura nel sistema della legalità: ci si limitò a assicurare la continuità della monarchia, SENZA RIPRISTINARE quegli istituti dello Statuto direttamente connessi al funzionamento del REGIME PARLAMENTARE. Si può dire che con la caduta di Mussolini si tentò di sostituire al potere del duce, un potere rigidamente accentrato attorno alla istituzione monarchica: istituendo uno Stato amministrativo con forti venature di AUTORITARISMO, e, comunque, assai lontano dai regimi parlamentari.

La fase che inizia con gli eventi dell'8 settembre del 1943, porta a un pericoloso braccio di ferro tra la Corona e i partiti, organizzati nel COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE. Infatti, il disegno istituzionale del re fu contrastato dai riorganizzati PARTITI di MASSA, i quali intendevano provocare:

la caduta della monarchia e

affidare a una Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale, il compito di elaborare una NUOVA COSTITUZIONE.

Queste diverse strategie, (tra re e partiti), rischiavano di indebolire la lotta al nazismo e l'impegno per la liberazione dell'Italia. Perciò, venne proposta una tregua istituzionale - la svolta di Salerno -, che portò la firma di Enrico De Nicola, e che ebbe il merito di evitare che la disputa sul futuro istituzionale dell'Italia, vanificasse l'obbiettivo della pace e della liberazione:

Cioè: in seguito alla liberazione di Roma (5 giugno 1944), il RE doveva ABDICARE a favore del LUOGOTENENTE del REGNO ( Re:Vittorio Emanuele 3°; luogotenente: Umberto di Savoia). Il carattere rivoluzionario del Patto di Salerno piacque agli alleati, in attesa della definitiva decisione sulla questione istituzionale, che doveva spettare direttamente al popolo italiano; CONTESTUALMENTE si doveva formare un Governo sotto la direzione degli esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale.

In attesa di questi eventi, si sarebbe dovuto procedere al rimpasto del volta, dei rappresentanti dei partiti politici della coalizione ANTIFASCISTA. Questo Governo entrò in funzione il 24 aprile del '44, con l'impegno, non appena liberato il paese, di LIBERE ELEZIONI, per dare vita a una ASSEMBLEA COSTITUENTE LEGISLATIVA; e a procedere a una epurazione dalla vita pubblica e amministrativa degli elementi più compromessi col passato regime; e di creare "un sia pur ristretto corpo consultivo, che sia il simbolo del Parlamento ancora mancante".

Con la liberazione di Roma (5 giugno '44), il Re nominò il Principe di Piemonte quale Luogotenente generale del Regno: istituto giuridico assai particolare. Il 9 giugno del '44 Badoglio presentò le dimissioni nelle mani del Luogotenente, che lo incaricò della formazione del nuovo Governo: tale incarico incontrò la netta opposizione dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale , i quali designarono quale Presidente del consiglio del futuro Governo, BONOMI, per la sua qualità di Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale

In un primo luogo, la decisione in ordine alla forma di stato (monarchia o repubblica), nonché la determinazione del nuovo ordinamento costituzionale, avrebbero dovuto essere affrontate congiuntamente; invece, poi, il decreto legislativo luogotenenziale num. 98 del '46 circoscrisse i compiti dell'Assemblea Costituente: la scelta sulla formazione istituzionale dello Stato italiano fu demandata a un apposito REFERENDUM, che si tenne nella stessa data in cui furono convocate le elezioni per l' Assemblea Costituente. Vinsero i fautori della soluzione repubblicana: 12.717.923 contro i 10.719.284 voti attribuiti alla monarchia.

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE - primo esempio di Assemblea nazionale eletta a suffragio universale, sia maschile che femminile, il 25 giugno del '46.

Particolarità:

L'elezione a suffragio universale: definitiva affermazione dei partiti di massa.

L'Assemblea Costituente evidenziò la netta prevalenza di tre partiti a base popolare: la DC (207 membri), il Partito Socialista (115) e il PC (104).

l'esaurimento delle forze e del personale politico prefascista.

L'Assemblea Costituzionale, pur con i caratteri di un moderno Parlamento, non ne possedeva le attribuzioni: suo compito prevalente, REDAZIONE e APPROVAZIONE di una NUOVA COSTITUZIONE. L'attività legislativa venne delegata, quasi del tutto, al Governo; fu una scelta positiva che ebbe il merito di aver tenuto i lavori dell'Assemblea Costituente al riparo delle lacerazioni dei primi Governi Repubblicani.

RIASSUNTO:

La Costituzione repubblicana fu elaborata in 19 mesi dall'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno del '46. In essa si riflettono le aspirazioni e le lotte antifasciste e democratiche maturate durante la dittature fascista. Nella clandestinità, i principali partiti, mentre lottavano per la caduta del fascismo, avevano fatto programmi per il periodo successivo. Il 25 luglio del '43 cadde il fascismo e si svolse la fase più aspra della resistenza armata con l'Italia divisa in due: il NORD occupato dai tedeschi alleati dei fascisti, il SUD dalle forze USA, inglesi e di altri paesi, in lotta con il fascismo. Gli antifascisti erano organizzati nel Comitato di Liberazione Nazionale il 25 aprile del '45, il NORD fu liberato dai tedeschi. Un anno dopo, il 2 giugno del '46, l'Italia poteva nuovamente votare democraticamente. Nello stesso giorno (2 giugno 1946) fu eletta l'Assemblea Costituente; e con una consultazione popolare diretta, detta REFERENDUM, fu deciso che l'Italia sarebbe stata una REPUBBLICA.

LE DONNE e IL VOTO.

Le donne sono state considerate fino al 1946, parzialmente incapaci. Oltre a non poter votare, non potevano fare i giudici, né potevano accedere alle carriere più importanti (prefetto, ambasciatore). Nel 1925 una legge permise alle donne di votare, ma solo per eleggere i rappresentanti comunali a livello locale; ma questa legge non fu mai applicata, perché il fascismo, subito dopo, tolse il carattere elettivo alle cariche locali: il sindaco si chiamò Podestà, n on più eletto dal popolo, ma nominato dal Governo. Oggi non solo le donne hanno diritti uguali a quelli degli uomini, ma poiché sono in numero superiore agli uomini costituiscono la quota maggiore dell'elettorato.

PERIODO TRANSITORIO: 1943-1946.

Due fonti primarie, cosiddette la Costituzione PROVVISORIA.

Decreto num. 151 del '44, è la fonte di legittimazione degli sviluppi istituzionali che portarono alla elezione dell'Assemblea Costituente e del referendum istituzionale del 2 giugno del '46.

Decreto legislativo luogotenenziale num. 98 del '46 che disciplinò: i compiti fondamentali dell'Assemblea Costituente, il giuramento dei membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche.

Nel periodo transitorio ('43-'46): diverse fonti normative di grado PRIMARIO: decreti legge, decreti legislativi, decreti del Comitato di Liberazione Nazionale , proclami della amministrazione alleata. Il periodo transitorio suscita interesse anche per la particolarità di alcuni organi costituzionali o di rilievo costituzionale: il Luogotenente del Regno, i Comitati di Liberazione Nazionale, il Ministero per la Costituente, la Consulta nazionale.

Il Comitato di Liberazione Nazionale:

esperienza che nasce dal tessuto unitario dell'antifascismo che operò in Italia e all'estero, nei duri anni dell'esilio. Questi organismi hanno ricevuto un riconoscimento giuridico; in più, sono stati incardinati anche, tra gli organi dello Stato titolari della funzione di indirizzo politico. Prima del loro riconoscimento ufficiale con il decreto legislativo luogotenenziale num. 73 del '45, essi operarono sul territorio come "Governo di fatto". Alto grado di consenso e accettazione popolare, anche per i loro servizi. Ebbero un ruolo decisivo nella soluzione delle crisi di governo, (esprimendo le personalità da designare come Presidente del consiglio e anche come ministri).

Le autorità tedesche occupanti li contestarono a lungo; ma le forze alleate individuarono in tale Governo (Comitato di Liberazione Nazionale ) l'unica legittima espressione dello Stato italiano.

IL MINISTERO PER LA COSTITUENTE, nato nel '45 come organo in grado di seguire i delicati problemi giuridici dell'Assemblea Costituente: lavoro prezioso, utile ancora oggi per chi studia i problemi costituzionali. Svolse anche un'opera di promozione culturale per diffondere l'ideale dell'Assemblea Costituente, attraverso dibattiti, programmi radiofonici, iniziative editoriali. Operò attraverso Commissioni di studi e gruppi di lavoro.

Il secondo Governo Badoglio affiancò al Governo una CONSULTA NAZIONALE per far collaborare all'azione del Governo tutte le forze vive del paese. (nel '45). Poteri non solo consultivi, ma anche di emendamento agli atti presentati dal Governo.

PRINCIPALI CARATTERI DELLA Costituzione REPUBBLICANA

Natura antifascista.

Carattere pattizio.

Struttura programmatica.

Forma rigida.


La connotazione antifascista:
vedi la 12° disposizione transitoria che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (e prevede limitazioni temporanee al diritto di voto e eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista). Come valore permanente e fondante del nostro ordinamento repubblicano. Le radici antifasciste, non solo per MOTIVI STORICI, ma anche per alcuni pincìpi caratterizzanti, quali il PLURALISMO (economico, sociale, culturale), il valore INALIENABILE della PERSONA (come singolo e come parte di più vaste aggregazioni sociali); e le varie forme di tutela delle MINORANZE e delle OPPOSIZIONI POLITICHE; il riconoscimento della DEMOCRAZIA FONDANTE (articoli: 18, 39, 49 della Costituzione).

IL CARATTERE PATTIZIO della Costituzione esprime il RIFIUTO di un assetto istituzionale che sia espressione OMOGENEA di una PARTICOLARE IDEOLOGIA. Si volle codificare un sistema di VALORI come espressione del COMUNE SENTIRE di PIÙ GRUPPI e di più CULTURE: si è cercata la convergenza tra diversi filoni di pensiero. Due le regole che devono scandire l'evoluzione del nostro ordinamento istituzionale: il principio democratico e quello pluralistico.

CARATTERE PROGRAMMATICO. La Costituzione si pone obbiettivi ancora da raggiungere: vedi gli articoli2, 3, 5; 27, 31, 32 e seguenti disposizioni costituzionali.

a)    Pincìpi generali e obbiettivi finalistici rivolti al legislatore e ai pubblici poteri.

b)    Disposizioni che rinviano a una legge futura la loro puntuale determinazione.

c) Disposizioni già complete che non necessitano di un ulteriore intervento del legislatore.

Oggi, la dottrina ritiene che tutte le disposizioni in Costituzione siano immediatamente vincolanti; e possono essere utilizzate come parametro per verificare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

La nostra, infine è una Costituzione formalmente RIGIDA: le norme costituzionali si pongono, nella struttura gerarchica del sistema delle fonti, in una posizione di sopraordinazione rispetto alle fonti primarie. Rappresentano un parametro per valutare la legittimità dei sottostanti atti legislativi; e sono in suscettibili di abrogazione da parte delle fonti primarie. In particolare, per la sua modifica: art. 138 della Costituzione


I DIRITTI POLITICI (Elezioni e sistemi elettorali).

1) Rappresentanza politica e elezioni.

Tradizionalmente, la democrazia diretta si contrappone alla democrazia RAPPRESENTATIVA. Attraverso gli istituti di democrazia diretta, il corpo sociale esercita in prima persona alcune funzioni sovrane, partecipando a procedimenti che terminano con decisioni politiche. Nella democrazia rappresentativa, al contrario, partecipa a un procedimento di scelta dei componenti degli organi che debbono assumere decisioni politiche.

Negli ordinamenti costituzionali contemporanei è praticamente impossibile l'esercizio diretto di funzioni sovrane. In Italia esistono ben tre tipi di referendum. La struttura istituzionale della Costituzione italiana si fonda sul principio della DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA; e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario tra il popolo ( o, meglio, il corpo elettorale) e i componenti le assemblee elettive.

I nostri costituenti hanno dimostrato scarso favore per i tradizionali, strumenti di partecipazione diretta: il REFERNDUM ABROGATIVO solo nel caso di mera abrogazione di norme di legge già vigenti; l'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE (art. 71 della Costituzione ) ha avuto una disciplina restrittiva, perché è solo il Parlamento che, discrezionalmente, la può trasformare in legge.

Però alcune disposizioni costituzionali temperano il principio della rappresentanza, riconoscendo alla PARTECIPAZIONE un ruolo non secondario nei procedimenti per la formazione della volontà politica. (art. 3, secondo comma, art. 49, art. 102 terzo comma della Costituzione).

PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA. Il principio rappresentativo è collegato al principio del divieto di mandato imperativo. L'art. 67 lega la rappresentanza alla elettività dell'organo, escludendo rappresentanti che non siano eletti.

Il DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO vuole impedire che l'eletto persegua interessi di parte, settoriali, invece di concorrere all'interesse generale della comunità rappresentata. ( L'eletto è, comunque, vincolato alle direttive del gruppo politico di appartenenza).

Il rappresentante ha l'obbligo di esercitare al meglio le funzioni connesse al proprio mandato.

ORGANI COSTITUZIONALI.

Direttamente rappresentativi: composti da membri direttamente eletti dalle comunità rappresentate.

Indirettamente rappresentativi: invece, sono eletti dagli organi direttamente rappresentativi.

Il carattere rappresentativo degli organi varia a seconda della FORMA DI GOVERNO vigente:

Nella FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE, è direttamente rappresentativo il Parlamento; sono indirettamente rappresentativi il Capo dello Stato e il Governo.

Nella FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE sono direttamente rappresentativi tanto le Camere che il Capo dello Stato.

In alcuni sistemi a FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE sono direttamente rappresentativi il Parlamento e il Capo dello Stato: indirettamente rappresentativo il Capo del Governo.

La rappresentatività di un organo si manifesta soprattutto attraverso la sua elettività: vedi l'art. 56, l'art. 57 e l'art. 122 della Costituzione. Le elezioni sono diverse dal referendum e dal PLEBISCITO: nei tre casi: un voto, ma nel referendum e nel plebiscito si manifesta una scelta del corpo elettorale; nelle elezioni, anche la capacità di determinare la costituzione di un organo (col plebiscito, il corpo elettorale è chiamato a approvare o meno un FATTO NORMATIVO: spesso si confondono, come accadde il 2 giugno '46, quando si parlò di referendum istituzionale sulla scelta tra monarchia e repubblica, invece di parlare di plebiscito.)

Elezioni POLITICHE: relative alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Elezioni REGIONALI: concernenti i Consigli Regionali. Elezioni AMMINISTRATIVE: riguardanti i Consigli comunali e provinciali.


Summa divisio: tra organi ELETTIVI e organi costituiti in base a NOMINA.

Tra i principali organi ELETTIVI: le Camere (art. 56 e 58 Costituzione ); il Presidente della repubblica (art. 83 Costituzione ); i Consigli regionali (art. 122 Costituzione ); il Sindaco; i Consigli comunali; il Presidente e i Consigli provinciali.

NON sono organi ELETTIVI: il Presidente del Consiglio dei ministri (nominato dal Presidente della Repubblica (art. 92 Costituzione ), i Ministri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 92 Costituzione). Esistono, poi, alcuni organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale (CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, CSM e Consiglio Supremo di difesa) che hanno una composizione mista.

PROCEDIMENTO ELETTORALE (Cinque fasi).

Convocazione dei Comizi elettorali; spetta al Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La individuazione e le presentazione delle candidature agli uffici elettorali. I partiti politici e altri gruppi: situazione di monopolio nella presentazione dei programmi e nella scelta dei candidati.

La campagna elettorale; si da così attuazione al secondo comma dell'art. 3 Costituzione , nonché all'art. 48 Costituzione

La preparazione alle operazioni di voto; cioè la formazione dei seggi, la designazione dei presidenti e degli scrutatori; la distribuzione dei certificati elettorali; e, infine, la risoluzione di tutte le possibili con traversie relative all'elettorato attivo.

Le operazioni di voto e di scrutinio. Dettagliatamente regolate dalla legge elettorale. Col referendum del 1991: divieto di esprimere una molteplicità di preferenze; e l'obbligo di indicare il candidato prescelto col suo cognome.

La più recente legge elettorale del '93:

a)    in un sol giorno le operazioni di voto; delega (non esercitata) al Governo per disciplinare il voto degli italiani all'estero.

b)    Una più restrittiva regolamentazione della campagna elettorale. Infine, decreto legge num. 386 del 1995: disposizioni urgenti per la "parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie".
Legge 3 giugno 99 num. 97: finanziamento dei partiti: rimborso spese.

IL DIRITTO AL VOTO.

Vedi l'art. 48 Costituzione; per la tutela giuridica, vedi l'art. 294 del codice penale, che punisce chiunque, con violenza, minaccia o inganno impedisca, in tutto o in parte, l'esercizio di un diritto politico; ovvero determini taluno a esercitarlo in senso difforme alla sua volontà.

Caratteri fondamentali del voto: (quattro).

A) UNIVERSALITA': Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età (vedi art. 48 Costituzione ).

Sono escluse dall'elettorato attivo e passivo, alcune limitate categorie di cittadini per INDEGNITA' MORALE (i falliti, coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione di polizia, a misure di sicurezza detentiva, o a libertà vigilata; i concessionari di case da gioco). Per INCAPACITA CIVILE (interdetti, inabilitati); o per effetto di SENTENZE PENALI IRREVOCABILI che comprendono LA PENA ACCESSORIA dell'INTERDIZIONE, perpetua o temporanea, dai pubblici uffici: Poi, la 12° e 13° disposizione transitoria della Costituzione.

Il legislatore deve, inoltre, predisporre le condizioni per l'esercizio di voto per alcune categorie di cittadini: per esempio, i marittimi imbarcati, i militari ( i cittadini residenti all'estero), o per coloro che, per varie ragioni, sono impossibilitati a essere presenti nella sede di residenza.

In Italia, nell'800, la titolarità del diritto di voto era riconosciuta secondo criteri di rigida selettività sociale: ceti aristocratici e nobiliari: La legge sabauda del 1848 richiedeva,per poter votare, oltre al sesso maschile,l'età, (almeno 25 anni), la capacità di leggere e scrivere, una elevata capacità contributiva; ovvero l'esercizio di particolari professioni (prof. Universitario, notaio, direttore di opifici con almeno trenta operai, magistrato inamovibile).

In seguito, con la crescita del ruolo sociale della borghesia urbana, (a scapito della nobiltà e della borghesia agraria), il limite del censo fu abbassato, e si attribuì valore alla capacità di saper leggere e scrivere. Quindi, aumentò la quota dei cittadini che partecipava al voto; nel 1892, la percentuale era del 9,4% (prima era solo del 2,2%) Rimanevano esclusi i ceti popolari, composti, in gran parte, da analfabeti.

Con la legge num. 665 del 1912: suffragio universale maschile, sia pur con l'obbligo di saper leggere e scrivere per gli elettori con meno di trenta anni. Il suffragio universale MASCHILE E FEMMINILE fu introdotto solo con la legge elettorale per l'elezione dell'Assemblea Costituente, nel 1946.


B) L'UGUAGLIANZA (art. 48).

Niente voto plurimo. Cioè, un elettore non può esprimere più voti per uno stesso organo. Una legge del 1993 ha poste regole circa la presenza due sessi nelle liste elettorali: ma la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale disposizione: La risposta dovrebbe essere nelle regole e nella prassi dei partiti politici, in ordine ai criteri di formazione delle liste elettorali.


C) LIBERTA' E SEGRETEZZA.

Pincìpi collegati. La legge disciplina dettagliatamente le fasi delle operazioni elettorali. Comunque, il voto è realmente libero se n on è psicologicamente influenzato dalla presenza dei candidati che possano utilizzare la loro posizione per orientare la scelta degli elettori a loro favore.


D) LA DOVEROSITA'.

Non solo un diritto, il voto è anche un dovere; l'obbligo vale solo per le elezioni politiche. (non per il referendum). Nel caso del referendum, la non partecipazione al voto produce effetti giuridici maggiori di chi partecipa al voto ( sia pur mettendo nell'urna una scheda non valida, bianca o nulla); infatti, che si astiene da voto, può determinare la non validità del referendum abrogativo, perché, secondo la Costituzione, la richiesta di referendum si intende non approvata SE ALLA VOTAZIONE NON PARTECCIPA LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO

(Viceversa,, che vota senza esprimere una opzione, si preclude ogni possibilità di influire sull'esito del referendum, perché per la determinazione del suo risultato, concorrono solo i voti VALIDAMENTE ESPRESSI).

Ruolo importante, i PARTITI POLITICI che individuano le candidature e le coalizione politica; e così, il voto, invece di costituire un atto di scelta, misura il consenso che il corpo elettorale manifesta nei confronti delle strategie perseguite dai partiti. Quindi, importanti sono i sistemi elettorali, che poi vedremo.

IL CORPO ELETTORALE E L'ELETTORATO PASSIVO.

Articolo 1 della Costituzione:"L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro: La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". Il corpo elettorale è un organo STABILE che deve e può esercitare la sovranità nelle forme previste dalla Costituzione; mediante MANIFESTAZIONI SALTUARIE:

l'elezione degli organi rappresentativi,

atti democratici di democrazia diretta: referendum, iniziativa popolare.

Con l'elettorato passivo,si intendono gli elettori che possiedono la capacità giuridica di accedere a una determinata carica elettiva (essere eletti): art. 51 della Costituzione

I candidati debbono avere:

  • 21 anni per le elezioni comunali e provinciali.
  • 25 anni per le elezioni alla Camera dei deputati.
  • 40 anni per le elezioni al Senato della repubblica.

Altre due condizioni minime previste:

  • non deve essere analfabeta,
  • non deve incorrere in un impedimento previsto dalla legge.

Art. 65 della Costituzione: compete alla legge e alle leggi costituzionali. Determinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o senatore. L'ineleggibilità rende l'elezione nulla. L'incompatibilità non è un vizio insanabile, ma all'eletto è inibito di ricoprire contemporaneamente due cariche.

LEGGI ELETTORALI.

L'art. 48 della Costituzione non dice nulla in tema di leggi elettorali; cioè non detta pincìpi sul COME DEBBANO ESSERE TENUTE LE ELEZIONI POLITICHE in Italia: però molte norme costituzionali impongono la presenza delle MINORANZE

( altrimenti, violazione dell'art. 48 della Costituzione sull'uguaglianza del voto; e violazione dell'art. 1 della Costituzione , per cui l'Italia è una Repubblica democratica);

principio del PLURALISMO.

I SISTEMI ELETTORALI tendono a individuare i metodi e i criteri per trasformare i voti espressi dal corpo elettorale nell'attribuzione dei seggi e dei collegi elettorali. La Costituzione non detta norme sui sistemi elettorali. Con la legge 9 febbraio del 1963 num. 2, si è stabilito a 630, il numero dei deputati, e a 315 quello dei senatori. (vedi articoli 52, secondo comma e 57, secondo comma della Costituzione ).

Sui COLLEGI ELETTORALI la Costituzione tace: possono consistere:

in un collegio unico nazionale, in cui gli elettori votano per l'intera lista dei rappresentanti;

tanti collegi territoriali: gli elettori eleggono un rappresentante (collegio uninominale), o più di un rappresentante (collegio plurinominale o scrutinio di lista.

La determinazione del NUMERO dei rappresentanti e la SUDDIVISIONE NEI COLLEGI ELETTORALI influisce sul rendimento del sistema elettorale adottato.

Per esempio: un numero elevato di rappresentanti permette di stabilire un rapporto più diretto tra eletti e elettori. Oppure: la riduzione del numero dei rappresentanti permette di rendere più efficiente l'Assemblea rappresentativa.

Rilevanti conseguenze nei rapporti fra elettori e eletti derivano, anche, dalla scelta tra le circoscrizioni: nei collegi UNINOMINALI l'eletto dovrà rappresentare gli interessi dell'intera COMUNITA' LOCALE.

Nei collegi PLURINOMINALI ( in cui viene garantita la rappresentanza delle MINORANZE) gli eletti saranno prescelti (votati) sulla base di valutazioni più direttamente collegate con gli interessi POLITICI GENERALI.

FORMULE ELETTORALI.

Queste permettono - anche con mezzi matematici - di effettuare la CONCRETA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI SULLA BASE DEI VOTI OTTENUTI.

SISTEMI MAGGIORITARI: si attribuiscono i seggi (o il maggior numero dei seggi) ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.

SISTEMI PROPORZIONALI: tendono a far corrispondere il numero dei seggi attribuiti alla PROPORZIONE DEI VOTI ottenuti dalla lista o dai candidati concorrenti.

Le elezioni maggioritarie possono aver luogo sia nei collegi UNINOMINALi che nei collegi PLURINOMINALI. Qualora i partiti siano più di due e nessuno di loro raggiunga la maggioranza, può stabilirsi che colui che abbia raggiunto la maggioranza relativa ( o il più alto numero di voti) consegua il seggio. Oppure, si può procedere alla seconda elezione o BALLOTTAGGIO; cioè, vengono riproposti all'elettorato solo i due ( o più) candidati cha hanno ottenuto i maggiori voti alla prima elezione.

Il SISTEMA MAGGIORITARIO può, quindi, andar bene nei Paesi in cui vi siano due partiti; tale sistema si giova, quasi sempre, dello SCRUTINIO UNINOMINALE che mette in rilievo la personalità dei candidati.

SISTEMI PROPORZIONALI (garantiscono la rappresentanza proporzionale delle minoranze). Le formule elettorali di questi sistemi permettono un numero di seggi all'incirca proporzionale ai voti che ciascun gruppo politico ha ricevuto. (Formule più usate: metodo Hare e metodo Hondt). Difetto: è che non vengono mai assegnati tutti i seggi: una parte si spreca, perché è insufficiente a fare conseguire un seggio; quindi, bisogna fare il recupero dei seggi con operazioni matematiche.

I sistemi proporzionali favoriscono, quindi, la PLURALITA' dei PARTITI POLITICI; e danno luogo a Assemblee rappresentative nelle quali si formano COALIZIONI fra più partiti (conseguente instabilità di governo).

SISTEMI MISTI: oltre ai sistemi proporzionali cosiddetti PURI.

Diverse formule elettorali si sono alternate in Italia fin dal periodo statutario fino ad approdare nei primi anni '90, ad un referendum che abrogò la legge del '48 che prevedeva un sistema misto per le elezioni senatoriali, per arrivare alla elezione diretta, con turno unico,, in collegi uninominali e a maggioranza per il 75% dei seggi di senatore: e l'assegnazione del residuo 25% dei seggi, con metodo proporzionale. Tale referendum: deciso passaggio per la RIFORMA in senso MAGGIORITARIO dei sistemi elettorali. ( Riforma già anticipata con la legge sulla elezione diretta del sindaco, num. 81 del '93).

Con la legge num. 276 e num. 277 del 1993: sistemi elettorali MAGGIORITARI, MA CON CORRETTIVI IN SENSO PROPORZIONALE per l'elezione del Senato e della Camera (SISTEMA MISTO).

LA PARTECIPAZIONE POLITICA. DECENTRAMENTO: l'organizzazione amministrativa articola le proprie funzioni distribuendole tra i propri organi periferici. (Amministrazioni periferiche dello Stato, nonché Enti con propria autonomia costituzionale).

PARTECIPAZIONE: riguarda invece, il procedimento di formazione delle decisioni politiche; si manifesta col coinvolgimento di realtà estranee all'amministrazione, tipo associazioni, singoli cittadini. E'indubbio che si migliora la democraticità del sistema politico: un ampio sviluppo del decentramento favorisce la partecipazione dei cittadini.

Si possono distinguere 7 modi di partecipazione:

A) Partecipazione all'indirizzo politico, mediante proposte, petizioni; pareri da parte dei poteri pubblici locali.

B) Partecipazione all'attività giuridica.

C) Partecipazione alla formulazione degli atti, o al controllo degli stessi: i cittadini possono presentare ricorsi o esposti alle autorità; oppure associazioni che tutelano da abusi o irregolarità categorie particolari di utenti di servizi pubblici.

D) Partecipazione popolare: di ordine generale.

E)  Partecipazione ESTERNA: mira al coinvolgimento del CITTADINO alla formazione delle decisioni; INTERNA, collaborazione del personale interno.

F)  Partecipazione alla gestione dei servizi. (Di solito, erogazione di sevizi.)

G)    Partecipazione INDIVIDUALE (esempio, il voto), per GRUPPI (esempio, l'attività dei partiti politici).

Si può partecipare all'attività amministrativa, giurisdizionale e legislativa.

Partecipazione all'esercizio della funzione amministrativa: Solo il legislatore ordinario, non la Costituzione, con le leggi: num. 142 del '90 (Ordinamento delle autonomie locali), e num. 141 del '90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. ).

Partecipazione all'esercizio della funzione giurisdizionale: art. 102 della Costituzione contiene due interessanti disposizioni negli ultimi due commi.

Partecipazione all'esercizio dell'attività' legislativa:

A)    L'iniziativa legislativa

B)    Il diritto di presentare petizioni alle camere.

A) I disegni di legge di iniziativa popolare debbono essere presentati (art. 71 della Costituzione ) sotto forma di un progetto scritto, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 50 mila elettori. L'iniziativa popolare è assimilabile alle altre forme costituzionali di iniziativa legislativa (governativa, parlamentare, regionale, del CNEL) e deve, pertanto, essere esaminata nei tempi e secondo le procedure ordinarie: ma questa è solo una garanzia formale, perché, sotto il profilo sostanziale, i cittadini sottoscrittori mancano di strumenti procedurali adeguati, che consentano loro di evitare che, durante l'iter legis, il testo sia:

stravolto, nei suoi pincìpi ispiratori,

o che venga accantonato a vantaggio di altri disegni di legge presentati nella medesima materia dal Governo o dai parlamentari

B) L'art. 50 della Costituzione afferma che "tutti i cittadini possono rivolgere PETIZIONI alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità" Le petizioni sono esaminate dalla Commissione parlamentare competente per materia; e l'esame deve concludersi con:

una RISOLUZIONE diretta a interessare il Governo

con una DECISIONE di ABBINAMENTO con eventuali progetti di legge all'ordine del giorno. Quindi, assai vago è il seguito parlamentare di una petizione; una volta presentate, manca un serio affidamento circa come quando: la Commissione parlamentare rimane il vero dominus degli sviluppi della petizione.

Una forma altamente qualificata di PARTECIPAZIONE POLITICA è la partecipazione agli ORGANI ELETTIVI (cioè alle cariche e agli uffici pubblici), in qualità di rappresentanti del corpo elettorale (art. 51 della C). Non si tratta solo di un diritto soggettivo del singolo, anche, di un interesse generale della collettività: la grande MOLE di questioni che, quotidianamente, gli eletti debbono affrontare, la DELICATEZZA delle SCELTE, la RESPONSABILITA' richiedono impegno e applicazione continua; tali funzioni possono essere ben esercitate solo se si è in grado di disporre del TEMPO NECESSARIO; e se il loro adempimento non reca pregiudizio alle ordinarie attività lavorative del soggetto (articoli 51, ultimo comma e art. 3, secondo comma della Costituzione).

Articolo 51 della Costituzione.

due garanzie la possibilità di disporre del tempo necessario e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. E la retribuzione? La Costituzione non ha riconosciuto espressamente tale diritto Costituzione. Nel caso dei membri del parlamento: art. 69 della C: indennità stabilita dalla legge.

Sono da ritenersi ELETTIVE anche quelle effettuate mediante elezioni di secondo grado; in

quanto espressione della volontà dei collegi eletti direttamente dal corpo elettorale. Come ha sottolineato la Corte Costituzionale, spetta al legislatore ordinario disciplinare e perfezionare il SISTEMA dell'ACCESSO alle CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE.

Il referendum abrogativo.

E' il principale strumento di democrazia diretta previsto nelle vigenti Costituzioni.

a)   abrogativo, che determinano l'abrogazione di una o più norme: previsto dalla Costituzione italiana all'art. 75.

b)   approvatio, quando la manifestazione della volontà popolare costituisce un requisito per la promulgazione della legge da parte del Presidente della repubblica (art. 11 della Costituzione francese).

c)    consultivo; se il voto espresso dall'elettorato assume il valore di un parere per l'organo competente ad assumere la decisione definitiva. Es., il referendum promosso dal Governo in Gran Bretagna nel 1995 a proposito della permanenza o meno del Regno Unito nella UE.

Secondo il soggetto competente a richiedere il referendum:

referendum di maggioranza; referendum di minoranza. Referendum di maggioranza: la richiesta è prospettata da Governo: es. l'art. 92 della Costituzione spagnola.

Referendum di minoranza: richiesto da un certo numero di parlamentari o di cittadini elettori: vedi la Costituzione italiana: il referendum può essere richiesto da 500 mila elettori o da 5 Consigli regionali.

Secondo l'ampiezza del corpo elettorale coinvolto:

a)    referendum nazionali: art. 75 e 138 della Costituzione italiana.

b)    referendum regionali: art. 123 e 132 della Costituzione italiana

c) referendum locali: Comuni e Province nei loro Statuti possono prevedere referendum consultivi, per materia di esclusiva competenza locale.

La Costituzione italiana prevede tre tipi di referendum:

abrogativo (art. 75 della Costituzione )

nel corso del procedimento di revisione (art. 138 della Costituzione )

in campo regionale.

Leggi costituzionali hanno introdotto il referendum di indirizzo: CEE in UE (legge costituzionale num. 2 del 1989). Fino ad ora, l'unico istituto ( a parte il referendum costituzionale sulla "regionalizzazione" del 7 ottobre 2001) referendario attivato con continuità, è il referendum abrogativo.

Funzioni del referendum:

Giudizio circa una legge (di valore e di opportunità) fatto dall'elettorato.

Strumento sanzionatorio nei confronti del Parlamento e dei gruppi politici.

Come funzione di stimolo nei confronti del Parlamento.

In attuazione dell'art. 75 Costituzione, la legge n: 352 del 1990: disciplina restrittiva che introduce varie limitazioni:

a)  Dal punto di vista delle materie: limitazioni previste già dall'art. 75 Costituzione. L'opinione prevalente è che l'elenco di tali limiti sia tassativo: per altri (Rolla), è opportuno aggiungere ulteriori limiti: non a un referendum il quale abrogando determinate norme determinerebbe la modifica dei pincìpi base del nostro ordinamento costituzionale.

b)  Il referendum non può avere come oggetto norme costituzionali.

c)   La Corte Costituzionale ha ritenuto non ammissibile un referendum che abbia per oggetto una eterogenea pluralità di disposizioni, tale da rendere impossibile una chiara posizione dell'elettore.

Gli articoli 31 e 34 della legge 1970 si preoccupano di evitare una sovrapposizione tra lo svolgimento del referendum e il rinnovo del parlamento: L'art. 31 impedisce che una richiesta di referendum sia depositata nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere; e nei 6 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle due Camere; l'art. 34 stabilisce la sospensione automatica del referendum già indetto, in caso di scioglimento anticipato di una delle due Camere. Carattere SUBORDINATO del REFERENDUM rispetto al VOTO.

Al procedimento referendario partecipano diversi soggetti sia dello Stato comunità che dello Stato apparato:

a)    Comitato promotore (non meno di 10 cittadini)

b)    i presentatori della richiesta

c) i sottoscrittori della richiesta: almeno 500mila elettori (la Corte Costituzionale li ha considerati un POTERE dello STATO; in caso di conflitto con l'Ufficio Centrale per il referendum o con la stessa Corte, si può andare al conflitto di attribuzioni).

d)    il corpo elettorale che produrrà, o meno, l'effetto abrogativo.

Partecipano, poi, anche tre organi supremi dello Stato:

e)    L'Ufficio centrale per il referendum, presso la Corte di Cassazione: deve verificare la legittimità della richiesta e proclamare i risultati

f)  La Corte Costituzionale: verifica l'ammissibilità della richiesta

g)    Il Presidente della repubblica: indice il referendum con decreto, sentito il Consiglio dei Ministri; se è il caso, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

In breve, ecco le fasi del procedimento:

h)    La presentazione della richiesta, molto particolareggiata.

i)   La verifica della legittimità degli oneri procedurali e se non rientri tra gli atti normativi non aventi forza di legge; nonché della ammissibilità.

j)  Indizione del referendum da parte del Presidente della repubblica (in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno).

Per l'art. 75 Costituzione: due condizioni:

a)    Occorre che partecipi al referendum la maggioranza degli aventi diritto (altrimenti una minoranza del corpo elettorale potrebbe abrogare una legge).

b)    La proposta deve conseguire la maggioranza dei voti validamente espressi; cioè, le schede bianche o nulle non influiscono sull'esito

c) La proclamazione dei risultati: Se il referendum è favorevole all'abrogazione della legge, con un decreto che viene pubblicato subito nella Gazzetta ufficiale. L'effetto abrogativo decorre dal giorno successivo all'abrogazione. Tuttavia, il Presidente può ritardare per non più di 6 mesi l'effetto abrogativo.

Se il risultato è contrario all'abrogazione, una nuova richiesta di referendum deve attendere almeno 5 anni.

I PARTITI POLITICI.

La Costituzione riserva una particolare attenzione alle organizzazioni politiche: art. 2 Costituzione e art. 3, secondo comma.

In generale, le organizzazioni politiche: art. 18 Costituzione, col diritto di associazione: la finalità politica non costituisce un limite al diritto di associazione: l'unico limite, sta nel divieto di fini che la legge penale vieta ai singoli. L'ideale politico non è vietato al singolo, anzi, è un diritto inalienabile del cittadino.

Libertà di associazione politica: due limitazioni:

La XII disposizione transitoria della nostra Costituzione, che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista; infatti, il nostro ordinamento si è impegnato a non permettere la rinascita di organizzazioni simili a quelle fasciste (politiche, militari o militarizzate) che tendano a privare il popolo dei suoi diritti democratici.

Art. 2 Costituzione e art. 18Costituzione: riguarda le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici, mediante organizzazioni di carattere militare. Vedi anche l'art. 17, l'art. 18; l'art. 48 (voto libero), l'art. 49 della Costituzione, tutti nel rispetto del metodo democratico.

La Costituzione riserva particolare attenzione ai partiti politici anche per i fatti storici, per il ruolo fondamentale dei partiti per l'edificazione dell'ordinamento repubblicano; nel periodo transitorio, si ricorda, il CLN aveva una effettiva attività di governo. L'art. 49 Costituzione è una disposizione di bilancio, cioè che tiene conto sia dell'esperienza storica, sia della forma partitica propria delle associazioni politiche di massa.

Partiti: art. 18, art. 49, art. 72Costituzione ( gruppi parlamentari).

1) Destinatari della tutela costituzionale: tutti i cittadini. Perché non tutti? Quando si parla di rapporti politici (e non civili) sono SOLO I CITTADINI che partecipano alla comunità politica.

2) La libertà di iscriversi a partiti: tutti i tipi di libertà, anche di non iscriversi, per distinguersi dal regime fascista. Due sole eccezioni:la XII disp. trans. Costituzione e l'art. 98 Costituzione, secondo comma; di fatto, vi sono leggi che limitano la iscrizione a partiti solo per i giudici costituzionali e per i funzionari e agenti di polizia.

Metodo democratico; relativo solo al metodo di azione, cioè la non violenza; mentre per i sindacati, tale metodo si riferisce alla organizzazione interna.

IERI. I partiti politici sono un prodotto del '900. Nell'800 esistevano movimenti non organizzati, come il Partito liberale che aveva la maggioranza in Parlamento; quello radicale e quello repubblicano che erano all'opposizione. Questi movimenti formarono coalizioni chiamate Destra ed Sinistra. Con l'estensione del diritto di voto, nascono i primi partiti di opposizione ( il PSI, il Partito Popolare) che rappresentano la classe lavoratrice fino ad allora esclusa dal Parlamento: nascono i partiti di massa.

OGGI: I partiti politici sono organizzazioni stabili che elaborano programmi e che si propongono di difendere interessi di categorie di cittadini.

Caratteristiche dei partiti politici:

a)    La pubblicità (diversi dalle associazioni segrete).

b)    Il perseguimento di fini collettivi.

c) L'esistenza di una organizzazione stabile (diversi dalle leghe).

d)    La pluralità (sconosciuta nei regimi totalitari, dove vi è un partito unico).

(Cassese). Natura giuridica privata; sono associazioni di fatto (senza personalità giuridica), rette da uno Statuto che fissa le regole generali dell'attività. I modi di iscriversi a un partito sono diversi da partito a partito. In generale: 18 anni, aderire alla ideologia o programma del partito; essere presentati da uno o più soci, e, soprattutto, essere accettati; di solito è la sezione che decide: tessera che si rinnova annualmente.

Attività dei partiti:

Organizzazione interna (proselitismo, e influenzare la pubblica opinione).

Scelta dei candidati da presentare alle elezioni (attraverso la selezione delle élites dirigenti)

La possibilità di influenzare gli organi rappresentativi dello Stato.

All'INTERNO del PARLAMENTO, attraverso i gruppi parlamentari. I partiti concorrono in misura determinante a formare l'indirizzo politico (di maggioranza); per esempio, con la presentazione delle proposte di legge, delle candidature a cariche pubbliche (comprese quelle per la Presidenza della repubblica). FUORI del PARLAMENTO, soprattutto, quando depositano, presso il Ministero dell'Interno, la lista dei candidati e i contrassegni di lista per le elezioni.

Il FINANZIAMENTO dei partiti.



Mancano nella Costituzione norme che impongano ai partiti politici di rivelare alla pubblica opinione le fonti del loro finanziamento; e mancano norme che permettano agli iscritti di influire sulla presentazione delle candidature.

Dopo alcuni scandali conseguenti alla scoperta di finanziamenti occulti erogati ai partiti da alcune compagnie petrolifere, il LEGISLATORE è intervenuto, con una legge del '74.. fino a una legge del 1985 che introdusse UNA FORMA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO ai partiti; con divieti sanzionati penalmente: divieto di finanziamento ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società a partecipazioni statali; nonché, in genere, da parte di società private: Dopo il referendum del 18 aprile '93: sempre in vigore le sanzioni penali (abrogato il contributo da parte dello Stato ai partiti e gruppi parlamentari).

Sono ancora in corso procedimenti per i reati a carico di esponenti di partiti che hanno governato il Paese negli ultimi 40 anni. La legge 3 giugno1995 prevede, comunque, una specie di rimborso spese per i partiti.

I DIRITTI FONDAMENTALI.

Sono lo strumento giuridico attraverso il quale la persona umana può affermare la propria libertà e autonomia contro ogni tentativo di arbitraria compressione. La nascita del costituzionalismo liberale si collega alla approvazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che contiene un catalogo delle libertà che gli Stati debbono riconoscere ai cittadini e che la società deve perseguire.

Si arriva alle COSTITUZIONI dello STATO SOCIALE, con profili innovativi:

a) Vengono potenziati gli strumenti di garanzia (riconoscimento dei diritti dell'uomo non sono solo una romantica dichiarazione); con la rigidità della Costituzione e la giustizia costituzionale: principale istituto per la salvaguardia dei diritti fondamentali.

b) Norme dei trattati internazionali, come il trattato di Maastrich: catalogo dei diritti protetti dalle Carte Costituzionali.

c) Tutela dei diritti collegata con la persona umana non come individuo isolato, ma anche, nella sua proiezione sociale.

NUOVI DIRITTI.

Con lo sviluppo della società tecnologica: accelerazione delle innovazioni, ricerca scientifica e sua concreta sperimentazione, si sono ampliate le dimensioni della natura umana meritevoli di tutela (Molti interrogativi su manipolazioni genetiche, interventi di ingegneria biologica,cambiamenti chirurgici di sesso fecondazioni artificiali clonazione). In conclusione si assiste a un ampliamento dei diritti umani.

  • Diritti della 1° generazione: diritti individuali e libertà pubbliche.
  • Diritti della 2° generazione: diritti sociali e diritti economici.
  • Diritti della 3° generazione: alla pace, allo sviluppo, all'ambiente, alla tutela del patrimonio comune dell'umanità.

Interpretazione estensiva dei diritti fondamentali, vedi art. 2 Costituzione italiana, ma anche tedesca, spagnola, portoghese, USA; implicitamente, ora NON sono stati espressamente riconosciuti in Costituzione, PURCHE' IL LORO OGGETTO SIA COLLEGABILE con i diritti protetti direttamente dalla Costituzione.

LE LIBERTA' ECONOMICHE nei vigenti ordinamenti perdono la caratteristica originaria di attributo della persona umana (diritto di proprietà), e vengono private dello status di diritti inviolabili.

La Costituzione italiana, per esempio, separa e tutela diversamente diritti fondamentali.

i Caratteristiche comuni:

a)    sono assoluti: possono essere tutelati nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento.

b)    Sono indisponibili

c) Generano una pluralità di situazioni giuridiche legate fra loro (es. l'art. . 21Costituzione libertà di manifestazione del pensiero: comprende tanto il diritto di cronaca, come di essere informati, ecc. )

Ovviamente, neppure i diritti fondamentali della persona sono illimitati; esigenza di rispettare i diritti altrui; necessità di preservare altri beni costituzionalmente protetti.  Limiti più significativi che la Costituzione pone ai diritti fondamentali:

art. 14, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 e art. 21.

Tra i limiti al godimento dei diritti fondamentali c'è anche la necessità di adempiere a determinati DOVERI costituzionali. Dimensione sociale: art. 2 Costituzione Ma il principio di SOLIDARIETA' non può essere posto allo stesso livello dei diritti di libertà; tale principio deve essere inteso restrittivamente: non si possono ammettere obblighi da quelli direttamente ricavabili dalla Costituzione.

Altri limiti all'esercizio dei diritti fondamentali: l'insorgere di stati di necessità o di situazioni di emergenza, che autorizzino la sospensione, sia pure temporanea, di tali diritti: come ha detto la Corte Costituzionale,il Parlamento può adottare misure insolitamente restrittive di un diritto di libertà, purché ci sia urgenza e necessità; e che ciò non si protragga ingiustamente nel tempo. I poteri: vedi art. 78 Costituzione

TUTELA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA.

LIBERTA' PERSONALE. A. 13 Costituzione ; "La lbertà personale è inviolabile: Nonè ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e n ei solo casi e modo previsti dalla legge. " Non solo libertà fisica, ma anche libertà morale, cioè da ogni pressione tendente a ridurre in schiavitù la persona, il pensiero, la volontà, lo stato psichico del soggetto.

Dal '48 varie riforme; nel 1989: nuovo codice di procedura penale, più coerente con i pincìpi costituzionali. La garanzia della libertà personale (cosi detto dell'habeas corpus) è contenuta nei commi successivi (art. 13, secondo comma). Quindi, il limite comprende non solo la non detenzione, ma anche qualunque violazione della sfera della libertà corporale; e poi: solo l'autorità giudiziaria; riserva di giurisdizione.

Prosegue l'art. icolo 13 al terzo comma"In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e privi di ogni effetto"; Dunque, intervento immediato della polizia solo in casi eccezionali (cosi detta flagranza di reato e fermo di indiziati di reato) immediatamente sottoposto al giudizio del magistrato.

Nuovo processo: distinzione tra magistrati giudicanti e magistrati che svolgono la pubblica accusa (pubblico ministero): solo i primi possono adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale.  Penultimo comma dell'art. 13: "E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà: l'art. 608 del codice penale punisce con la reclusione fino a 30 mesi il pubblico ufficiale che sottopone la persona arrestata a "misure di rigore non consentite dalla legge". Con la legge num. 7 del 1989 è stata ratificata una Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Ultimo comma art. 13Costituzione: "La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva". Si tratta della custodia cautelare: sorpassati i limiti, la scarcerazione dell'imputato è AUTOMATICA. Il limite massimo della durata della custodia cautelare è dato in proporzione alla durata della pena prevista per il reato per il quale si ha l'imputazione. Nuovo codice di procedura penale con una innovazione di grande rilievo, introduce un ventaglio di misure suscettibili di limitare la libertà della persona, applicabili solo dal giudice e non dal Pubblico Ministero , adottabili secondo precisi criteri di scelta.

MISURE CAUTELARI COERCITIVE: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; divieto o obbligo di dimora; gli arresti domiciliari; custodia cautelare in carcere o in luogo di cura.

MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE: per esempio, la sospensione della potestà dei genitori; o dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio; divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

E' tutelato il contraddittorio e il diritto di impugnare le decisioni in materia.

MISURE DI PREVENZIONE DI POLIZIA (ante delictum): possono essere applicate direttamente e solo dall'autorità giudiziaria :

  • Obbligo di rientro nella residenza (con foglio di via obbligatorio);
  • sorveglianza speciale, diritto di soggiorno in una località;
  • obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Queste misure sono applicabili a una categoria di persone elencate dalla legge num. 327 del 1988 e dalla legge num. 152 del 1975. Leggi antimafia: legge num. 575 del 1965. La legge num. 365 del '92 ha introdotto, tra l'altro, il nuovo delitto "false informazioni al Pubblico Ministero ".

MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA: prevenzione sociale a carico di "persone socialmente pericolose" DOPO e a CAUSA di un reato da esse commesso, e sempre " previo accertamento" della pericolosità del reo".

(Barile) Il FERMO, di cui parla l'art. 13 Costituzione, rende impossibile distinguere tra fermo di polizia (cioè preventivo a qualunque fatto reato), da quello giudiziario (e, quindi, successivo al fatto reato), previsto dall'art. , che, come si è visto, è limitato sia nel tempo della notizia all'autorità giudiziaria, sia nel tempo della convalida da parte di questa. Allora. La norma costituzionale prevede solo il fermo di polizia giudiziaria: non ammette il fermo di polizia di sicurezza ( o misure di sicurezza), che ha la natura di misura di prevenzione.

I poteri di fermo di polizia ( indipendentemente dalla sussistenza di indizi di reato) erano previsti dalla legislazione statutaria, illiberale: fermo senza limite delle persone che destassero semplici sospetti o "pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica morale". Norma, oggi, implicitamente abrogata dalla legge num. 1423 del 1956, che regolando ex novo l'intera materia delle misure di prevenzione, non prevede alcuna ipotesi di fermo di polizia di sicurezza.

Istituti affini: la perquisizione di polizia (prevista dalla legge num. 152 del 1975) e la perquisizione per "interi edifici o per blocchi di edifici" (prevista dalla legge num. 15 del 1980). Questa legge del 1980 impose, anche, l'identificazione di chiunque compie, preso uffici della pubblica amministrazione, o istituti di credito, operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somme non inferiori ai 20 milioni.


Altre garanzie di rispetto dell'integralità della persona fisica si trovano, anzitutto, nel terzo comma dell'art. 27 Costituzione, che impone che le pene non consistano "in trattamenti contrari al senso di umanità", e tendano, invece, alla "rieducazione" del condannato. E' intervenuto il legislatore, nel 1975, con una nuova legge sull'ordinamento penitenziario, che ha introdotto un "trattamento penitenziario" radicalmente nuovo, e ha modificato, altrettanto radicalmente, l'organizzazione penitenziaria. Purtroppo, l'attuazione di questa legge presenta gravissime difficoltà in ordine alla situazione dell'"ordine pubblico" e di "affollamento" delle carceri che oggi è presente in Italia.

La stessa legge ha introdotto la importante novità delle "misure alternative alla detenzione ". Con una legge del 1986 sono stati introdotti questi istituti:

A)    L'affidamento in prova al servizio sociale.

B)    La detenzione domiciliare.

C)   La semilibertà.

Il referendum contro la pena dell'ergastolo è stato bocciato dall'elettorato nel 1981: l'ergastolo resta. Nell'art. 27 Costituzione, poi, al quarto comma, si vieta la pena di morte, se non nei casi previsti dalle legge militare di guerra. Con la legge num. 8 del 1989 è stato ratificato e eseguito un protocollo num. 6 della Convenzione europea per l'abolizione della pena di morte.

Altri articoli disciplinano ulteriori garanzie rispetto alla integrità della persona fisica: art. 27Costituzione, al terzo comma, trattamenti "non contrari al senso di umanità" e "tendano alla rieducazione del condannato".

art. 24 Costituzione, terzo comma, "assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione". E' stata approvata la legge num. 317 del 1990 sul patrocinio legale a spese dello Stato, ma esclusivamente nei processi penali, o penali militari; e nei soli processi civili, relativi all'esercizio delle azioni per risarcimento dei danni e per le restituzioni derivanti da reato.

DIRITTO ALLA SALUTE: art. 32 della Costituzione.

  • Salute; come stato di benessere fisico e di armonico equilibrio psichico dell'organismo umano, oggetto di specifica tutela da parte dell'ordinamento.
  • Indigenti: coloro che non sono in grado di sostenere economicamente le spese necessarie a coprire i costi delle cure indispensabili per la loro salute.
  • Trattamento sanitario: è l'attività di assistenza prestata da personale medico specializzato, che può consistere sia in una attività diagnostica, volta, cioè, a identificare la presenza di una malattia e la sua origine, che in una attività terapeutica, diretta a curare la malattia diagnosticata.

Rispetto della persona: i trattamenti sanitari devono rispettare l'integrità fisica del malato e devono avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona. Così, ad esempio, non è possibile effettuare il test per l'AIDS, senza il consenso della persona interessata: questi pincìpi si collegano alla regola della volontarietà che esclude la sottoposizione del malato a trattamenti obbligatori, se non quando è la legge a disporlo.

Senza il consenso del paziente, il medico non può somministrargli medicine, né sottoporlo ad esami, o interventi chirurgici. Inoltre, il paziente ha diritto ad essere INFORMATO dal medico degli effetti dei trattamenti sanitari, delle possibili alternative e degli eventuali rischi.

Il diritto alla salute (art. 32 Costituzione) è riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili (art. 2), in quanto tutela l'integrità fisica e psichica dell'uomo contro ogni minaccia proveniente dall'ambiente esterno. La salute rappresenta non solo un diritto primario dell'individuo ma anche un interesse preminente della collettività, che predispone a questo scopo, adeguate strutture per la sua protezione.

A tal fine, sono previsti non solo interventi diretti alla cura, ma anche alla prevenzione delle malattie. In questa prospettiva il concetto di diritto alla salute non si limita solamente al diritto ai trattamenti sanitari terapeutici, ma si estende al diritto a un ambiente salubre e non inquinato, all'uso di beni di consumo e alimentari che non siano nocivi o pericolosi, a condizioni di lavoro che rispettino i parametri di sicurezza e di misure igieniche previste dalla legge.

Quando si parla di trattamento sanitario obbligatorio (solo per disposizioni di legge), la norma si riferisce ai trattamenti diagnostici o terapeutici necessari per la salute pubblica (ad es. , la vaccinazione obbligatoria contro alcune malattie, come la difterite o la poliomielite).

Il diritto alla salute comprende, necessariamente, il diritto all'assistenza sanitaria. Per questo motivo, la legge num. 833 del 1978 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, con l'obbiettivo di consentire a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, di usufruire gratuitamente degli ospedali e ambulatori pubblici. A fronte di costi di gestione enormi degli ospedali, venivano spesso erogati servizi scadenti, con tempi di attesa lunghissimi per i malati.

La situazione è stata affrontata con il decreto legislativo num. 229 del 1999, che ha disposto un programma di razionalizzazione e riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale (la cosi detta riforma sanitaria ter. ). Gli aspetti salienti di tale decreto legge riguardano la valorizzazione del ruolo delle Regioni e dei Comuni nelle fasi di programmazione dei PIANI SANITARI; la partecipazione dei cittadini all'attività di controllo dei servizi e di programmazione; la trasformazione delle USL in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (ASL); la riforma della dirigenza sanitaria che prevede un rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario, e l'incompatibilità della libera professione extra muraria (extra moenia) con gli incarichi dirigenziali.

L'ultimo articolo che tende a garantire l'integrità della persona fisica è l'art. 23 Costituzione, per cui "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".  L'ultima riforma della Costituzione (referendum 7 ottobre 2001) prevede un regime di legislazione concorrente tra Stato e Regioni anche riguardo alla tutela della salute.

L'art. 14 Costituzione completa la sfera della libertà personale, stabilendo:"Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale". Gli articoli 614 e 615 del codice penale puniscono gli attentati alla inviolabilità del domicilio.

Ma tale inviolabilità ha una breccia nel terzo comma dell'art. 14, dove si dice che"Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali"; in tal modo, con qualunque legge si potrebbe praticamente, eludere tale principio costituzionale.

Ma ci sono sicuramente tre limiti sicuri al legislatore:

a)    gli interventi devono essere limitati ad atti di mero accertamento; e le ispezioni solo a fini conoscitivi (niente perquisizioni o sequestri).

b)    gli interventi devono essere rivolti a perseguire scopi tassativamente indicati dalla Costituzione (sanità, incolumità pubblica, fini economici o fiscali.)

c) devono essere regolati da leggi speciali, cioè appositamente rivolte a disciplinare tale materia (riserva di legge ad hoc).

DOMICILIO: esigenza di privacy; proteggendo il domicilio, si tutela indirettamente l'effettivo esercizio del diritto di associazione (art. 18 Costituzione ); dell'autonomia sindacale (art. 39 Costituzione ); e politica (art. 49 Costituzione ); del diritto di riunione (art17 Costituzione) quando si svolge in forma privata. Di conseguenza, concetto di domicilio nella sua forma più ampia: stanza di albergo, tenda del campeggio, camper, cabina di una nave,vagone letto, sede di uno stabilimento industriale o di una associazione privata.

I membri del parlamento hanno una tutela rinforzata rispetto agli altri cittadini (art. 68 della Costituzione). 

LA LIBERTA' DI CORRISPONDENZA E DI OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE: TERZA LIBERTA' GARANTITA DALLA COSTITUZIONE.

Art. 15 Costituzione: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. "

Per corrispondenza: trasmissione del pensiero che ha luogo da un soggetto (mittente) e un altro (destinatario).

Comunicazione: le forme di manifestazione del pensiero che consentono di escludere a terzi la conoscenza del contenuto della comunicazione.

L'art. 15 è diverso dall'art. 21 "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione"; l'art. 15 fa riferimento a forme di comunicazione che si rivolgono a destinatari determinati e circoscritti; mentre l'art. 21 disciplina una manifestazione del pensiero che si rivolge indifferentemente a una molteplicità di persone.

Il valore primario protetto dall'art. 15 è proprio la SEGRETEZZA della comunicazione, requisito necessario per la stessa libertà di comunicazione: a garanzia di tale diritto, la Costituzione stabilisce che la sua limitazione può avvenire solo:

a)    con una riserva di legge

b)    con una riserva di giurisdizione

c) che ci sia l'obbligo di motivazione.

La legge prevede limitazioni specifiche per determinate categorie di persone (falliti, detenuti, militari, persone in stato di infermità mentale). Per i minori la corrispondenza può essere consegnata ai rappresentanti legali, ma solo se sono stati muniti di speciale autorizzazione del giudice. Per ragioni particolari di sicurezza ,o ordine pubblico,l'art. 15 prevede l'intervento della autorità di pubblica sicurezza.  (Problemi particolari nel caso delle intercettazioni telefoniche).

LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE.

Lo Statuto albertino la ricomprendeva nella libertà personale: art. 16 Costituzione ("Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. ") prende in considerazione la libertà del singolo di dislocare il proprio corpo in qualsiasi parte del territorio.

Sono tutelati tre profili:

il diritto di circolazione

il diritto di soggiorno

il diritto di espatrio.

Il trattato istitutivo dell'UE comprende la libera circolazione della persone, la libertà di soggiorno, e di stabilirsi in ambito comunitario. I diritti garantiti dall'art. 16 Costituzione spettano a tutti i cittadini, eccetto vedi la 13^ disposizione. transitoria della Costituzione.

Nei confronti degli stranieri (al di fuori dell'UE), disciplina più restrittiva: l'art. 16 C si interpreta in connessione con l'art. 10 Costituzione, dove afferma che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Si estende, invece, agli stranieri. "nessuna restrizione di circolazione per motivi politici"(art. 16, primo comma). L'art. 120 Costituzione che vieta alla Regioni di adottare provvedimenti che possano ostacolare la libera circolazione di persone e cose, è stata integrata dalla nuova riforma del 2001, prevedendo, inoltre, " l'intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni in caso di mancato rispetto di norme o di accordi internazionali "

Libertà di ESPATRIO: sempre art. 16 Costituzione e Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: il passaporto non serve più, dopo il trattato di Schengen per i Paesi contraenti (Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Olanda, Lussemburgo, Belgio). Talune categorie di persone non possono avere il passaporto (per es. chi ha obblighi militari).

Libertà di EMIGRAZIONE, diversa dalla libertà di espatrio; vedi l'art. 35 terzo comma Costituzione: "La Repubblica riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero": fenomeno collettivo; protegge le categorie sociali più deboli La Costituzione tutela anche il lavoro italiano all'estero, ha come destinatari anche i cittadini che sono stati costretti a emigrare.

Diritto di RIUNIONE, art. 17 Costituzione: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni ,anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza. "La Costituzione arriva alla tutela di riunioni anche casuali e improvvisate.

Elementi della riunione:

la compresenza, la volontarietà, l'unitarietà dello scopo. Riunione diversa dal semplice assembramento. L'art. 17 Costituzione tutela il diritto di riunione in sé, a prescindere dai suoi obbiettivi; se vengono perseguiti fini illeciti, la sanzione deve perseguire tali fini, non il diritto di riunione.

Modalità di esercizio del diritto di riunione: corteo, assemblea, processione, conferenza, spettacoli, comizio elettorale. Tale diritto spetta a tutte le persone che partecipano alla riunione, il comportamento dei singoli non legittima lo scioglimento della riunione ( i singoli possono essere isolati).

La non ottemperanza al terzo comma dell'art. 17 Costituzione - onere del preavviso - non rende la riunione illegittima: ciò che importa è che, in concreto, siano rispettate le condizioni di sicurezza, incolumità e pacificità indicate dalla Costituzione.

art. 17 Costituzione: RIUNIONI IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO: si svolgono in luoghi separati dall'esterno, l'accesso ai quali è sottoposto dai promotori a misure selettive: non abbisognano di preavviso. Per le riunioni in luogo pubblico (art. 17 Costituzione terzo comma) c'è  altrui e coinvolgere involontariamente chi non partecipa alla riunione.

DIRITTI CONNESSI AL PLURALISMO DELLE IDEE.

(Fede religiosa, manifestazione del pensiero, libertà dell'art. e e scienza).

Fenomeno religioso: articoli 3, 19, 20 della Costituzione.

Articoli 7 e 8 della Costituzione Occorre sottolineare che la Costituzione non introduce differenze in ordine all'esercizio delle libertà religiose, ma ammette un DIVERSITA' di TRATTAMENTO tra le CONFESSIONI RELIGIOSE; non solo tra quella cattolica e le altre, ma anche ALL'INTERNO delle CONFESSIONI ACATTOLICHE; infatti le INTESE (art. 8) possono prevedere regimi giuridici diversi.

In questi ultimi anni il Parlamento ha intensificato il processo di attuazione dell'art. 8 Costituzione (Intese.). Le cose si sono complicate per la diffusione dei culti diversi da quelli cristiani. art. 7 : sfere separate tra Stato e Chiesa PATTI LATERANENSI (11 febbraio del '29): La Corte Costituzionale ha escluso la costituzionalizzazione dei Patti, per cui il Concordato non può rinnegare i pincìpi costituzionali dello stato. Concordato, modificato nell'84: all'insegnamento della religione cattolica, considerata la sola religione di Stato, si sostituisce il principio del diritto di scelta degli alunni. Per modificare i Patti Lateranensi: o l'accordo tra Stato e Chiesa (senza revisione costituzionale); oppure, unilateralmente, con la procedura di revisione.

LIBERTA' RELIGIOSA.

art. 19 Costituzione: libertà di coscienza, libertà di culto di propaganda, di non professare alcuna religione (ateismo), di non rivelare le proprie convinzioni religiose di aprire templi e edifici religiosi. Profilo particolare della libertà religiosa è il diritto all'obbiezione di coscienza: cioè, a non esercitare attività, oppure, a non essere sottoposto a prestazioni personali che siano incompatibili con il proprio credo religioso; limiti, nei doveri inderogabili di solidarietà sociale; e nella possibilità per gli altri di esercitare diritti loro garantiti dall'ordinamento.

Unico limite dell'art. 19 Costituzione: il BUON COSTUME: non sono vietati i riti contrari al normale sentimento etico; ma, restrittivamente, solo quelli che offendano "la libertà sessuale, il pudore, l'onore sessuale".

LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.

art. 21Costituzione. Pietra angolare del nostro ordine democratico: è improprio parlare di democrazia senza una effettiva circolazione delle idee e un confronto fra esse. La Costituzione italiana ammette il DISSENSO in senso ampio; anche il cosi detto pensiero antisistema (cioè sui valori fondamentali del nostro ordinamento). Mentre è vietato sottoporre a revisione la forma repubblicana (art. 139 Costituzione ), è legittimo sostenere, per esempio, idee monarchiche e criticare i caratteri costituzionali della repubblica italiana.

Sarebbe costituzionalmente illegittima ogni legislazione che si proponesse di reprimere il dissenso, o di fare prevalere uno posizione ideologica a scapito di altre. Posizione ampiamente tollerante: è corretto, comunque, difendere i valori fondanti la Costituzione dall'azione disgregatrice di ideologie avverse.

Dalla libertà di manifestazione del pensiero deriva la tutela costituzionale dei diritti connessi ad essi:

a)    il diritto di esprimersi liberamente

b)    il diritto di utilizzare ogni mezzo tecnico per diffondere il proprio pensiero

c) il diritto di essere informati

d)    il diritto al silenzio.

Obblighi: di riportare fedelmente le posizioni altrui; di richiedere preventivamente l'assenso alla pubblicazione. Unico limite esplicito: art. 21 Costituzione sesto comma: il pudore sessuale (questo limite dovrebbe gravare solo per manifestazioni del pensiero che si rivolgono a un pubblico non adulto).

La tutela dell'art. 21 Costituzione si estende anche agli stranieri e alle persone giuridiche.  Posizione particolare di alcuni professionisti; avvocati, giornalisti, esercenti professioni sanitarie, o componenti di alcuni organi, come commissioni parlamentari o collegi giudicanti, sono tenuti a mantenere riservate o segrete alcune notizie o informazioni.

La Costituzione, poi, prevede per determinati soggetti forme particolari di TUTELA della MANIFESTAZIONE del PENSIERO:

art. 68 Costituzione (membri del parlamento)

art. 122 Costituzione (consiglieri regionali)

art. 90 Costituzione (Presidente della Repubblica)

Garanzie particolari per i componenti della Corte Costituzionale e del CSM. (più che un privilegio, una garanzia dell'autonomia dell'organo).

I principali mezzi di informazione sono:

a)    Le pubblicazioni a stampa (giornali murali, manifesti, volantini).

b)    La stampa periodica (cioè l'impresa e l'attività giornalistica)

c) La radiotelevisione.

d)    Internet.

La stampa non può essere sottoposta a autorizzazione o censura. Può esserci il SEQUESTRO. L'autorizzazione attribuisce a una autorità esterna il potere discrezionale di usare il mezzo per la diffusione del pensiero. La censura, preventiva alla pubblicazione, comporta un giudizio sulla manifestazione del pensiero.

Il sequestro, invece, configura un intervento successivo alla manifestazione del pensiero: consiste nel RITIRO della distribuzione degli stampati, per il complesso della tiratura. La disciplina del sequestro è garantita dalla riserva di giurisdizione e dalla riserva di legge (art. 21 C; terzo comma).

In caso di particolare urgenza, vedi quarto comma dell'art. 21 e Legge sull'editoria num. 416 del 1981: norme a tutela dell'autonomia dei giornalisti; ha introdotto una maggiore trasparenza circa le fonti di finanziamento della stampa periodica. Ha istituito il Garante per l'editoria (autorità nominata dai presidenti delle Camere) per evitare il monopolio o l'oligopolio nella proprietà della stampa periodica.

Diritto all'informazione: trova un limite nel segreto di notizie che non possono essere pubblicamente conosciute: segreto istruttorio, di Stato, professionale, imprenditoriale. Il mezzo di diffusione del pensiero che ha creato enormi problemi per la sua disciplina, è quello radio - televisivo: manca nella Costituzione una disciplina.

Determinanti sono state le sentenze della Corte costituzionale. Dagli anni '70 agli anni '80, in definitiva, la Corte ha delineato un sistema misto (pubblico-privato): In ultimo, una sentenza del '94 ha ritenuto non conforme a Costituzione la norma che consentiva a un unico soggetto di detenere una quota di frequenze nazionali pari a ¼ di quelle disponibili.

Ancora; per la Corte Costituzionale la natura pubblicistica della tv induce a escludere che i privati possiedano il diritto di utilizzare liberamente le radiofrequenze: la tv e le radio possono operare solo dopo la concessione da parte dello Stato che provvede a assegnare le frequenze: pluralismo sul mercato

I DIRITTI ECONOMICI. (rapporti economici: titolo 3°, art. 35 eseguenti della Costituzione.)

La Costituzione determina solo pincìpi e clausole generali per l'azione dei privati e pubblici poteri nel settore economico. Sistema "aperto", in cui l' iniziativa privata e quella pubblica si pongono su un piano di parità e operano in reciproca concorrenza. Carattere "misto" della cosi detta Costituzione economica: una economia pluralistica che presuppone una modo di produzione di tipo capitalistico (cioè un sistema di relazioni fondato sullo scambio mercantile) influenzato,anche, da ALCUNI VALORI SOCIALI (considerati importanti dal Costituente).

Art. 4 e art. 41. fenomeno economico delineato dalla Costituzione Vedi l'art. 4 " La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. ". Nozione di lavoro: non solo subordinato, ma anche autonomo (articoli 35, 36, 36 della Costituzione: lavoro subordinato)

Il legislatore ha tutelato le diverse fasi in cui il fenomeno lavorativo si articola:

a)  accesso al lavoro (che non può essere ostacolato se non per perseguire finalità. Costituzionalmente protette)

b)  l'esercizio del proprio lavoro (predisposizione di garanzie che favoriscano la sicurezza e la sua salubrità; sia interventi e incentivi che ne garantiscano l'efficacia.

a) Il suo mantenimento: si precisa che tale diritto costituzionalmente protetto non si traduce nello speculare diritto alla conservazione del posto di lavoro (possibile solo in un ipotetico regime di piena occupazione assistita); bensì nella facoltà:

per il legislatore di limitare il potere unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro; ovvero

di impedire l'abbassamento dei livelli di occupazione nei diversi settori produttivi.

In stretto collegamento con l'art. 4 Costituzione, si pone l'art. 41 Costituzione che garantisce la libertà di iniziativa economica privata; delinea i tratti essenziali del sistema economico voluto dai costituenti:"L'iniziativa privata è libera. Non può volgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

L'iniziativa economica privata e i suoi limiti.

a)    L'imprenditore è un soggetto in grado di organizzare il processo produttivo, combinandone i diversi fattori. Tale libertà non è assoluta. Oltre ai limiti del secondo comma dell'art. 41 Costituzione vi sono i limiti degli articoli 42 e 43; infatti, nei sistemi economici contemporanei non sempre coincide lo stato di proprietario e lo stato di imprenditore, cosicché i poteri di quest'ultimo trovano vincoli nella volontà del proprietario (art. 42 Costituzione ). Articolo 43: consente di riservare originariamente allo Stato o a enti pubblici, o a categorie di utenti, alcune imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia, o a situazioni di monopolio. (Altri limiti per l'imprenditore):

b)    Altro limite alla libertà di iniziativa economica, quello posto dai pincìpi caratterizzanti lo Stato sociale: es. art. 36 Costituzione

c)    il diritto di libera iniziativa economica privata deve essere inteso come libertà di CONCORRENZA tra i diversi soggetti; molto importante per quei settori che producono beni non economici: in particolare nel campo delle attività che incidono sulla libertà di manifestazione del pensiero, l'ESISTENZA DI UN EFFETTIVO SISTEMA DI CONCORRENZA costituisce un requisito importante perché sia garantito il PLURALISMO delle IDEE sancito dall'art. 21 C:

CONCORRENZA: anche per migliorare la qualità della produzione, per contenere i prezzi, per conseguire una più razionale e migliore utilizzazione delle risorse.

Principio ampiamente contraddetto dalla tendenza dell'economia: propensione dei produttori a operare non in un sistema di mercato

Il legislatore può contrastare in particolari settori il formarsi di situazioni di predominio:

con l'approvazione di una normativa antitrust.

in casi estremi, disponendo la "nazionalizzazione" di quel particolare ambito.

Il principio della CONCORRENZA è ricavabile non solo dal primo comma dell'art. 41 Costituzione, ma anche, dalla normativa dell'UE che si propone la liberalizzazione della circolazione delle merci, delle persone,dei servizi, dei capitali.

La libertà di iniziativa economica presuppone la libertà del singolo imprenditore nei confronti dell'ingerenza statale.  Ma uno dei caratteri propri dello Stato sociale è, oltre al superamento del liberismo, il riconoscimento della funzione dei pubblici poteri, nel governo e nel coordinamento dell'economia (terzo comma dell'art. 41 Costituzione)

L'iniziativa economica può essere esclusa:

a) Quando si verifichi una condizione che consenta (alla luce dell'art. 43) di riservare originariamente allo Stato particolari imprese.

b) In caso di poter eccezionali: stato di guerra (art. 78): in questo le esigenze di difesa possono indurre a imporre determinate produzioni finalizzate al soddisfacimento di finalità belliche.

Articolo 41 della Costituzione. Il limite dell' UTILITA' SOCIALE dovrebbe coincidere con l'INTERESSE PUBBLICO (non con l'interesse di particolari categorie).

Il limite della SICUREZZA, probabilmente, inteso come SICUREZZA dei SINGOLI, nel senso che una attività economica:non mette in discussione la incolumità e l'integrità fisica della persona; e nel senso della ASPETTATIVA alla SALVAGUARDIA del posto di lavoro e al MIGLIORAMENTO della condizioni di vita.

Anche la nozione di libertà, in senso lato (dai diritti fondamentali ai diritti economici). DIGNITA' UMANA: per esempio, le attività che si sviluppano nel campo della salute (art. 32 Costituzione) , della cultura (art. 33 Costituzione ), della stampa (art. 21 Costituzione ).

Articolo 41, terzo comma Costituzione: riserva di legge relativa, (ben potendo essere deferita all'amministrazione con poteri capaci di incidere sui diritti economici del privato).

Tuttavia, la legge deve limitare la competenza del potere esecutivo, ponendogli " criteri specifici, adeguati e sufficienti" (sentenza Codice Civile ).


IMPRESE PUBBLICHE E NAZIONALIZZAZIONI.

Attività economica PUBBLICA: riconoscimento costituzionale: terzo comma art. 41 Costituzione ("attività economica pubblica e privata").  Si svolge su un piano di parità e in regime di concorrenza con quella privata.

Differenza tra imprese private e imprese pubbliche:

queste sono legate maggiormente agli indirizzi di politica economica del Parlamento e del Governo; e, inoltre, devono sviluppare le scelte aziendali nel rispetto delle DIRETTIVE emanate dalle autorità politiche.

L'intervento pubblico nell'economia si manifesta:

  • in forma DIRETTA: attraverso l'esercizio di attività economiche da parte di Enti, di aziende, o società a prevalente capitale pubblico.
  • In forma INDIRETTA: a mezzo di incentivi, leggi di piano, atti di programmazione, di controlli.

Ad OGGI, è più rilevante l'intervento pubblico nell'economia INDIRETTO. Altro strumento di intervento: la NAZIONALIZZAZIONE: per i nostri costituenti, come strumento principale cui lo Stato poteva ricorrere per esercitare la sua funzione di programmazione e intervento nelle attività economiche; e, d'altra parte, così lo Stato poteva ESPROPRIARE determinate aziende per eliminare dannose concentrazioni di potere.

Queste due anime hanno lasciato un segno nell'art. 43 Costituzione. Tuttavia, la funzione primaria dell'art. 43 consiste nell'impedire il fenomeno di concentrazioni in settori economici di particolare rilevanza (Vedi art. 43 es. Codice costituzionale sulle privatizzazioni).

Articolo 43 Le imprese possono essere NAZIONALIZZATE se:

a)    vi sia una riserva di legge

b)    sia previsto un indennizzo

c) sussista un preminente interesse generale

d)    si riferiscano a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia, a situazioni di monopolio.


La sussistenza di questi requisiti è sindacabile dalla Corte Costituzionale, in sede di giudizio di legittimità costituzionale. Solo in un caso, il giudice costituzionale si è pronunciato per la illegittimità: quando ha dichiarato la incostituzionalità della legge che obbligava tutti i produttori di riso a cedere integralmente il raccolto all'Ente nazionale risi; ha motivato la sua decisione,precisando che, nella fattispecie, il monopolio pubblico si giustificava soltanto in casi di emergenza bellica, al fine di razionalizzare gli approvvigionamenti.

Il legislatore ha poco usato le possibilità offerte dall'art. 43:

la legge num. 163 del '53 per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi minerali nazionali.

La legge num. 164 del '62, di nazionalizzazione nel settore elettrico e istitutiva dell'ENEL.

La legge num. 103 del '75 per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi: sistema molto cambiato: sentenza costituzionale del '76 aveva limitato il monopolio statale dell'etere, riconoscendo l'ammissibilità di emittenti private in ambito locale.

Legge num. 223 del '90, ha codificato in Italia un sistema MISTO, che si regge, da un lato, sulla RAI (società a totale partecipazione pubblica), dall'altro lato, su concessionari privati, sia in ambito nazionale che locale.

Cooperazione E Partecipazione Dei Lavoratori Alla Gestione Aziendale.

Articolo 45 Costituzione "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata... "e art. 4 dello Statuto Trentino alto Adige e art. 5 dello Statuto Friuli Venezia Giulia, che attribuiscono alle regioni competenza legislativa in materia di:

sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative. Quindi, un "tertium genus" che si affianca alle imprese private e a quelle pubbliche.

L'art. 45 ha i caratteri della:

a)    programmaticità: impegna la società e lo Stato a favorire la cooperazione.

b)    la precettività: "un vero e proprio diritto alla cooperazione", cioè, un diritto dei cooperatori di essere tutelati e garantiti dalla legge.

c) selettività: sono le cooperative che possiedono i requisiti enunciati dalla Costituzione.

Le cooperative delineate dalla Costituzione: forma di associazionismo economico con i caratteri della mutualità, della socialità e della finalità antispeculativa. Bisogna, però, constatare che l'anima sociale della cooperazione (strumento di difesa e di emancipazione delle classi socialmente e economicamente più deboli) lascia progressivamente il passo a una crescente vocazione imprenditoriale.

Elementi essenziali della COOPERAZIONE.

Innanzitutto, il carattere della mutualità: cioè, la particolare relazione che deve intercorrere tra il socio e la società: ciascun socio è in posizione di PARITA' nella partecipazione della organizzazione (indipendentemente dal numero delle quote possedute); e LIBERTA' DI ACCESSO alla organizzazione a chiunque sia interessato e possieda i requisiti soggettivi).

L'attività delle cooperative non deve perseguire fini di speculazione privata; nel senso che le cooperative devono agire secondo criteri di economicità e tendere alla valorizzazione del proprio capitale; ma è vietato lo scopo di lucro.

In conclusione, anche la materia della cooperazione è coperta da una riserva di legge relativa, nel senso che solo la legge o un atto avente forza di legge, può introdurre sia i benefici e gli incentivi a favore di una cooperativa, sia i necessari controlli.

Con l'art. 46. della Costituzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a COLLABORARE nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende, al fine dell'elevazione, in armonia con le esigenze della produzione economica, del lavoro.

L'art. si propone di modificare la struttura tradizionale delle imprese (art. 41 Costituzione ), immettendovi un maggior tasso di democraticità.

In realtà, si tratta di una mera collaborazione: le esigenze della produzione restano in una posizione di centralità. (in realtà, fallimento dei comitati di gestione). Al posto della collaborazione (nel nome di una democrazia industriale) sono stati, in genere, i contratti di lavoro che hanno introdotto l'obbligo per l'azienda di fornire determinati dati e informazioni. Ovvero, di far precedere da un accordo con le rappresentanze sindacali determinate scelte aziendali


STATO SOCIALE E DIREZIONE PUBBLICA DELL'ECONOMIA.

Nel rispetto della libertà di iniziativa economica, lo Stato tende a governare i processi economici e si propone di affermare i principali valori della Costituzione:

Non mortificare lo sviluppo della persona umana.

Favorire i più elevati livelli di occupazione.

Riconoscere ai lavoratori una retribuzione "proporzionata" (art. 36 Costituzione ).

Oggi lo stato non si limita a opere di salvataggio di aziende in crisi o a intraprendere direttamente attività economiche, ma assume direttamente il compito di garantire il funzionamento del sistema, e di orientarne il suo sviluppo. Nel sistema italiano l'attività di governo pubblico dell'economia è prevalentemente affidata al Parlamento e al Governo.

La Costituzione non contiene una indicazione per la ripartizione della competenze tra Parlamento e Governo (anche se l'art. 43 al terzo comma assegna alle leggi.. ); si potrebbe dedurre che i costituenti abbiano inteso assegnare al Parlamento compiti di indirizzo generale; e al Governo la gestione concreta dell'intervento pubblico nell'economia e sull'economia (nel rispetto degli ordinamenti e direttive delle Camere)

Azione di indirizzo del Parlamento:

a)    dando attuazione alle numerose riserve di legge.

b)    art. 41 Costituzione terzo comma. : approvando le leggi di programmazione.

c) esercitando i necessari controlli sull'attività economica pubblica e privata. (Controlli riservati anche ai sindacati dei lavoratori dipendenti).

Tra gli organi di controllo istituiti dalle Camere:

La commissione interparlamentare per la riconversione industriale.

La commissione bicamerale sulle nomine degli Enti pubblici.

Potere ispettivo: art. 82 Costituzione (Commissioni di inchiesta).

Attività di indirizzo politico:

mozione (per promuovere una deliberazione del parlamento vincolante per il Governo).

risoluzione: ciascuna camera manifesta orientamenti o indirizzi.

approvazione di un ordine del giorno: direttive per il Governo relative al modo di attuazione di certe disposizioni di legge.

Discutendo e approvando il piano pluriennale e la cosi detta legge finanziaria. (sempre nell'ambito dell'azione di indirizzo del Parlamento).

Legge num. 362 dell'88: il Governo deve presentare al parlamento, perché li approvi: non solo il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ma, anche, il disegno di legge finanziario e la relazione revisionale e programmatica. (E i disegni di legge COLLEGATI alla manovra di finanza pubblica).

Legge Finanziaria: tale fonte deve definire, annualmente, il quadro di riferimento finanziario in coerenza con gli obbiettivi di programmazione economico-finanziaria; nonché rendere il bilancio di previsione compatibile con gli andamenti dell'economia.

Il centro effettivo di direzione pubblica dell'economia è presso il Governo: Principali Ministeri con competenza nel governo dell'economia:

a) Ministero del tesoro (spesa, erogazione del denaro pubblico, attività di retribuzione). Gestisce il mercato dei titoli pubblici: Nel settore creditizio è coadiuvato dalla Banca d'Italia.

b) Ministero delle finanze: entrate e tributi.

c) Ministero del bilancio e della programmazione economica:

elabora lo schema di programmazione economico nazionale.

promuove le iniziative per l'attuazione del programma.

verifica la rispondenza ad esso dei vari programmi esecutivi dei vari Ministeri.

d) Ministero dell'Industria


Alcuni Comitati interministeriali esercitano rilevanti compiti in materia economica; più duttili e snelli del Consiglio dei Ministri, le loro decisioni ricadono sul Governo (art. 95). Il CIPE è il principale; le sue direttive sono vincolanti; si occupa di politica economica e finanziaria nazionale.

1) La disciplina del credito.

art. 47 Costituzione: "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. "

La costituzione, dunque, prevede compiti non solo di disciplina, ma anche di coordinamento e controllo; dal risparmio all'investimento, tramite le imprese bancarie.

Esame dell'art. 47, due princìpi:

L'attività creditizia deve essere esercitata da una pluralità di enti.

La Costituzione ha assegnato alla repubblica il compito di tutelare il risparmio e di disciplinare il credito: La competenza appartiene non solo agli organi dello Stato, ma anche alle Regioni: ma, data la necessaria omogeneità di questa materia, la potestà regionale solo per:

a)    l'organizzazione degli enti creditizi.

b)    la nomina dei componenti dei loro organi.

c) tassi di favore per determinati cittadini.

L'attività creditizia è svolta da istituti: attività bancaria a medio e lungo termine; da aziende di credito: attività bancarie a breve termine.

Il governo del credito, oltre che dal Ministro del tesoro, è svolto, anche, dalla Banca d' Italia: autonoma e indipendente dal circuito politico rappresentativo: Nata nel 1893 è competente a emettere carta moneta: la legge bancaria: da società per azioni in ente pubblico.

Leggi successive: alla funzione di governo della moneta, anche funzioni di controllo e di indirizzo delle imprese bancarie. Tra gli organi della banca d'Italia, importantissimo, il Governatore; partecipa ai diversi comitati interministeriali; referente per il Governo e il Parlamento.

LA DISCIPLINA DELLA PROPRIETA'. (art. 42 Costituzione)

Profonda evoluzione storica del diritto di proprietà. Tale diritto si precisa solo con la legge, cui è demandato il riconoscimento e le garanzie (nessuna realtà pre-giuridica).

1) Inserimento della proprietà tra i rapporti economici, invece che tra i diritti fondamentali della persona.

L'art. 42 Costituzione mette in relazione i diritti del proprietario con gli interessi dei non proprietari, assegnando al legislatore la competenza per un giusto equilibrio tra gli stessi.

La proprietà, per le trasformazioni dell'economia, è stata sostituita da altri valori costituzionali: lavoro (art. 1, e art. 4); e dall' impresa economica (art. 41).

Infine, il rapporto tra proprietario e bene non è più diretto; ma tra la volontà del privato e il bene si inserisce la volontà del legislatore e della pubblica amministrazione: spetta alla legge determinare (art. 42 secondo comma) i modi di acquisto, godimento, e i limiti alla proprietà privata: Quindi, il titolare del diritto non è più sovrano delle res, ma la sua volontà è condizionata dai poteri pubblici o della pubblica amministrazione .

OGGI, il diritto di proprietà di un privato si arresta non dinanzi a un altro diritto di proprietà, ma di fronte all'adempimento di quei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale (art. 2 Costituzione ). art. 42 Costituzione, secondo comma: si interpreta nel senso che la legge, più che garantire la proprietà, disciplina i modi concreti in cui la proprietà si può esplicare. La tutela prevista dall'art. 42 Costituzione ha per oggetto solo la garanzia (se vogliamo) dell'ACCESSO al BENE; cioè, la Costituzione garantisce direttamente il diritto "alla" proprietà (non "della"); mentre la tutela delle forme di godimento ed circolazione dei beni è demandata al legislatore.


LE DIVERSE FORME DI PROPRIETA'.

Art. 42 Costituzione , primo comma: la proprietà è pubblica o privata. I beni appartengono allo Stato, a Enti, o a privati; cioè, la Costituzione pone sullo stesso piano la proprietà pubblica e la proprietà privata: regime proprietario di tipo MISTO.

Non tutti i beni, ma solo quelli di natura ECONOMICA.

L'appartenenza: statale, o privata, o a favore di Enti.

La Costituzione non da una definizione della proprietà pubblica; ma soccorrono il legislatore e la dottrina.  Tipologia di beni di proprietà pubblica:

a)    beni originariamente riservati alla mano pubblica, individuati tassativamente per legge;  es. i beni del demanio marittimo.

b)    Beni riservati alla proprietà pubblica a titolo derivativo;  es. le foreste del demanio.

c) Beni a destinazione pubblica: assai eterogenei; es. strade, ferrovie, mercati comunali, navi da guerra.

d)    Beni collettivi es. proprietà Comunitarie.

Beni di proprietà privata: art. 42 Costituzione ,secondo comma: istituto poliedrico.

Tra questi regimi, particolare rilievo:

I suoi urbani: Corte Costituzionale: diritto di edificare, come loro caratteristica innata.

Beni culturali.

La proprietà terriera: apposito articolo, 44 Costituzione ".
Questione, agraria, latifondo. Una serie di leggi importanti:

a)    Leggi sulla Riforma fondiaria del '50 (piccole proprietà).

b)    Leggi sulla bonifica

c) Leggi sulla concessione di terre incolte.

d)    Leggi di blocco, di proroga e di trasformazione di cui spesso si è occupata la Corte Costituzionale.

Mercato comune europeo; una normativa generale del '75 ha previsto l'attuazione dei provvedimenti comunitari. Politica governativa: risultati disastrosi per l'agricoltura italiana. Tutta, o quasi, l'attività del mercato agricolo alle Regioni, che sono anche chiamate all'attuazione delle direttive comunitarie. L'accesso alla proprietà e la sua funzione sociale.

art. 42 Costituzione, secondo comma:

"La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ei limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. "

Nello Statuto Albertino l'attenzione era rivolta alla possibilità per tutti i proprietari di esercitare in modo pieno e senza particolari vincoli la proprietà; più che alla possibilità per tutti i cittadini di divenire proprietari.

Il nostro costituente sposta l'interesse al momento dell'ACCESSO, con l'intenzione di fare della proprietà un diritto accessibile a tutti i cittadini:

principio di uguaglianza, valore fondamentale.

Funzione sociale: secondo obbiettivo fissato dal secondo comma dell'art. 24 Costituzione; cioè, al legislatore è imposto, nell'atto di regolare le situazioni di proprietà, di tenere in considerazione anche gli interessi sociali che, nella fattispecie, entrano in gioco.

Si prevedono: limiti, vincoli, obblighi, requisizioni,espropriazioni; e ancora, per la sopravvenuta legislazione:

divieti, cioè un non facere

soggezioni, cioè patire attività altrui (scavi per linee telefoniche nell'interesse generale)

obblighi: un determinato facere: es. obbligo di conservare determinate coltivazioni).

Molti istituti giuridici previsti dalla Costituzione possono incidere sulle facoltà del proprietario (articoli 41, 42, 44), più espropriazione (art. 42); riserva originaria di impresa (art. 43) Prestazioni tributarie.

Istituto dell'espropriazione: art. 42 Costituzione, terzo comma. La dottrina individua la specificità dell'espropriazione, più che nell'effetto privativo (che pure sussiste,) nell'effetto appropriato per lo Stato. I limiti alla proprietà non sono indennizzabili, mentre lo è la sua espropriazione.

Espropriazione: sua identificazione attraverso i seguenti elementi:

a)    I vincoli debbono essere imposti a TITOLO PARTICOLARE.

b)    Le limitazioni debbono essere a TEMPO INDETRMINATO.

c) I limiti devono incidere in MISURA SOSTANZIALE sui poteri del privato proprietario.

Al privato espropriato: sicurezza di un adeguato ristori economico; e anche la certezza che la pubblica amministrazione operi secondo procedure garantite e nei limiti che la legge pone alla sua discrezionalità.

A tutela dei privati espropriati:

Riserva di legge relativa.

Ogni volizione della pubblica amministrazione deve trovare il proprio fondamento in una norma previa.

Imparzialità dell'amministrazione: art. 111 Costituzione: procedura di tutelA per gli espropriati, invocando i pincìpi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione. art. 97.


LA MISURA dell' INDENNIZZO.

art. 42 ,terzo comma della Costituzione "salvo indennizzo". Lunga storia, fino dalla legge 2359 (art. 39) del 1865. La Costituzione italiana (a differenza della gran parte delle Costituzioni europee vigenti) non possiede un aggettivo per qualificare la somma da liquidare a titolo di indennità. Lavori assemblea costituente: ".. giusto.".

Vediamo l'orientamento della Corte Costituzionale:

agli inizi, ha escluso il ristoro pieno dell'indennizzo; poi, ha detto che l'indennizzo non solo deve essere "NON SIMBOLICO", ma deve anche rappresentare un"serio ristoro" del pregiudizio economico subìto. Per la Corte, l'indennizzo deve essere "congruo, cioè riferirsi al valore effettivo del bene, quale risulta dalle sue caratteristiche e dalla sua destinazione economica.

Principio costituzionale di uguaglianza: beni uguali non possono essere indennizzati in modo disuguale. L'idea di "personalizzare" l'indennizzo, cioè rapportarlo alla persona dell'espropriato, suggestiva; ma tali interventi sarebbero sovvenzioni piuttosto che indennizzi.


LA STRUTTURA DEL PARLAMENTO.

"Il parlamento è una istituzione che si afferma negli Stati moderni col delinearsi dei diritti del cittadino e del declino del potere assoluto del re.

L'origine del parlamento è molto più antica; risale alla organizzazione feudale. A quell'epoca, il re, che spesso era il feudatario più potente, convocava gli altri feudatari per ottenere AIUTI SPECIALI, in misura maggiore di quello che era stato pattuito ( ad es. un finanziamento di una nuova e imprevista guerra): Questi maggiori aiuti venivano chiesti dal re nel corso di una assemblea, chiamata Stati generali in Francia,, Parlamento a Napoli e in Sardegna, Cortes in Spagna.

La regola era che i feudatari concedevano gli aiuti richiesti, ma, in cambio, chiedevano e ottenevano dal re "benefici". Più tardi, si prese l'abitudine di inviare alle assemblee alcuni rappresentanti; con il passare del tempo, questi rappresentanti vennero ELETTI; per evitare il pericolo che il re non mantenesse le promesse fatte nel corso dell'assemblea, si introdusse l'uso della obbligatoria trasformazione in legge della richiesta una volta accettata.

All'origine, il Parlamento ha una funzione di controllo sull'attività del re; può obbligare il sovrano a adottare una legge, ma non esercita una funzione legislativa. Successivamente, il Parlamento si scinde in due assemblee esprimenti interessi contrapposti: nobili, clero / e rappresentanti dei ceti medi.

Oggi, il principio del bicameralismo non corrisponde più alle antiche esigenze. Le Camere sono entrambe elettive, eccetto che in Inghilterra. In Italia vige un bicameralismo perfetto, per cui le due Camere hanno le stesse funzioni.

Negli ordinamenti federali, o con forte autonomia territoriale, il bicameralismo: equilibrio tra poteri centrali e i poteri periferici: in genere una camera è espressiva del corpo sociale nel suo insieme; mentre l'altra rappresenta gli Stati membri o gli Enti regionali (USA, Austria Spagna, Germania).

In altri sistemi il bicameralismo è servito a introdurre accanto a una rappresentanza politica generale, una rappresentanza degli interessi economici (espressi dalle diverse categorie professionali e sociali); oppure, si è introdotto un meccanismo di maggior ponderazione nel processo decisionale e legislativo.

COMPOSIZIONE: BICAMERALISMO.

Camere: Camera dei deputati e Senato della Repubblica.


Le due assemblee, normalmente, operano separate: Solo eccezionalmente, si riuniscono: costituiscono un terzo organo: Parlamento in seduta comune.

Anche lo Statuto Albertino: due camere: il Senato del Regno (nominati dal re su proposta del presidente del Consiglio) e la camera dei deputati, elettiva. durante il fascismo si abbandonò il sistema elettivo e sopravvissero due camere: camera dei fasci e delle corporazioni e Senato del Regno: Caduto il fascismo, soppressa la camera dei fasci e delle corporazioni, dopo il 25 luglio del '43, venne istituita, nel '45, la Consulta nazionale (membri nominati dal CLN). Tale Consulta era un surrogato del Parlamento, anche se i suoi membri non erano eletti.

La Consulta cessò il 2 giugno '46, quando il popolo fu chiamato a votare, sia per scegliere la forma istituzionale dello Stato (Monarchia o Repubblica); sia per scegliere un organo rappresentativo: l'Assemblea costituente, che fu un Parlamento straordinario (556 membri), con il compito principale di elaborare la Costituzione.

Quindi, ad eccezione di un breve periodo di tre anni ('43-'46 ), sempre: sistema bicamerale. art. 70 Costituzione: Camere in posizione di parità: le decisioni di una Camera hanno la stessa importanza delle decisioni dell'altra. Ambedue sono organi elettivi; i loro membri sono eletti direttamente dal popolo; il parlamento è l'organo rappresentativo per eccellenza.

Il Senato, però, non è interamente elettivo; fanno parte del Senato, anche:

  • 5 senatori a vita nominati dal Presidente della repubblica per meriti scientifici, culturali, artistici.
  • Tutti gli ex Presidenti della repubblica.

Altre differenze tra camera e Senato: 630 Deputati (Camera), 315 Senatori.

Elettorato passivo: per essere eletto Senatore: 40 anni; Deputato, 25 anni.

Elettorato attivo: per votare alla camera: 18 anni; al senato, 25 anni.

Assunzione E Cessazione Dalla Carriera Di Parlamentare:
art. 66: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

L'ineleggibilità è l'incapacità di essere eletto per causa obbiettiva (perché non si ha età prevista dalla Costituzione, o perché si è membri di Casa Savoia).

Incompatibilità: contemporaneamente a altre cariche. (deputato e senatore)

L'ineleggibilità rende impossibile l'elezione; mentre che si trova in una posizione di incompatibilità può essere eletto, ma dovrà, poi, scegliere tra lo status di parlamentare e l'altra carica che ricopre. Membro eletto del Parlamento: proclamazione fatta dal presidente dell'ufficio elettorale.

Cessazione dalla carica:

La camera ha terminato la sua vita.

Per dimissioni.

Per decadenza (viene dichiarata dalle camere quando viene a mancare uno dei requisiti di eleggibilità, per es. la cittadinanza italiana)

Durata delle Camere: art. 60: sono elette per 5 anni. Allo scadere del quinto anno si indicono nuove elezioni per tener conto dei cittadini diventati maggiorenni, per tener conto delle variazioni delle opinioni politiche dei cittadini che hanno votato. art. 60 Costituzione: la durata non può essere prorogata oltre 5 anni, se non in caso di guerra.

Le camere possono avere un periodo di vita più breve: ciò avviene quando non riescono a trovare un accordo per sostenere il governo dandogli la fiducia attraverso una votazione: in tal caso, si ricorre allo "scioglimento anticipato" delle camere (Presidente della Repubblica).


Successivamente, vengono indette nuove elezioni.

Il periodo di vita delle camere, di 5 anni o più breve, si chiama LEGISLATURA.

L'autonomia delle camere: come si manifesta?

con l'adozione del regolamento.

con l'autonomia finanziaria.

art. 46 Costituzione: ciascuna camera adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri (505 +1). Con il regolamento si organizzano la struttura e il funzionamento di ciascuna camera.

L'organizzazione delle Camere: la formazione degli organi interni.

Le camere sono organizzate su base assembleare: il lavoro viene svolto collettivamente in assemblea: Le assemblee sono due (una per ogni camera), e sono formate, rispettivamente, da tutti i senatori e da tutti i deputati. Ciascuna camera, quando si riunisce per la prima volta in assemblea elegge i propri organi interni, indispensabili per lo svolgimento della propria attività.

Organi interni della camere:

Presidente.

Ufficio di presidenza.

Giunte.

Commissioni parlamentari.

Gruppi parlamentari.

1) Il Presidente è eletto da ciascuna Camera a maggioranza. Deve garantire il buon andamento dei lavori parlamentari, facendo osservare il regolamento; dirige e modera la discussione; stabilisce l'ordine delle votazioni: Partecipa alla programmazione dei lavori. Come garanti dell'imparzialità,. i Presidenti delle camere non votano.

2) L'ufficio di presidenza è composto in modo da rispettare le forze politiche di ciascuna camera; coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori.

3) Le giunte ( per il regolamento, per le elezioni, per le autorizzazioni a procedere, e per gli affari della CEE). Sono organi creati per risolvere questioni di carattere tecnico, che possono sorgere nel corso della vita di ciascuna camera.

4) Le Commissioni parlamentari: sono organi PERMANENTI che ciascuna camera forma all'inizio di ogni legislatura; sono 13 per ogni camera: Sono composte, rispettivamente da deputati e senatori in modo da rispecchiare, proporzionalmente, le forze politiche presenti. Vengono rinnovate ogni 2 anni: ogni parlamentare deve far parte di almeno una commissione. Si parla di ridurre il numero delle commissioni, soprattutto dopo il trasferimento alle regioni di molte competenze statali.


Esistono poi, le Commissioni MISTE (bicamerali), composte da deputati e senatori insieme; ad es. :

Le commissioni per le questioni regionali.

Le commissioni per l'indirizzo generale.

Le commissioni per la vigilanza dei servizi televisivi.

Le commissioni di vigilanza per l'anagrafe tributaria.

Alle commissioni parlamentari è affidata una competenza per materia (ad es. trasporti, scuola, ecc. ) Le commissioni permanenti non vanno confuse con le commissioni di inchiesta, organi temporanei (art. 82 Costituzione ): Le commissioni parlamentari permanenti svolgono funzioni necessarie e funzioni eventuali; tra le funzioni necessarie, la più importante consiste nell'esame dei disegni di legge, obbligatorio (art. 72) che deve essere compiuto prima che il disegno di legge venga discusso in assemblea.

5) I gruppi parlamentari: sono la proiezione dei partiti politici in Parlamento; in ciascuna camera ( entro pochi giorni dalla prima seduta), i deputati e i senatori si dividono in gruppi, secondo il partito cui appartengono (es. Forza Italia, gruppo progressisti, ecc. ) Numero minimo per costituire un gruppo è: 20 deputati alla camera; e 10 senatori al Senato. (Però, gruppi anche più numerosi) Gruppo misto: per chi non vuole qualificarsi come appartenente a un partito.


Ogni gruppo elegge il proprio presidente con funzioni di indirizzo, sia nel corso di una discussione di una legge, sia nel caso della votazione. Va, comunque, precisato, che ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione (art. 67 Costituzione) ed esercita le sue funzioni senza vincoli nei confronti del gruppo parlamentare cui appartiene.

I membri del parlamento sono, quindi, sempre liberi di discostarsi dalle indicazione del presidente del gruppo, sia al momento della discussione, sia al momento della votazione.


L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLE CAMERE

E' disciplinata dai rispettivi regolamenti. La convocazione delle camere spetta al Presidente di ciascuna camera, a 1/3 dei membri di ciascuna camera, al Presidente della Repubblica.

La Costituzione prevede, poi, due convocazioni annuali automatiche nel primo giorno (non festivo) di febbraio e di ottobre (art. 62 Costituzione) e la prima riunione delle camere, entro il 20°giorno dalle elezioni (art. 61 Costituzione).

Sessioni: periodo di lavoro continuato delle camere; ogni sessione è composta di più Sedute: All'interno di ciascuna camera, il lavoro dell'assemblea è svolto in base a un programma, preparato dal presidente. Programma discusso e approvato all'unanimità dalla Conferenza dei capigruppo: CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO: composta da tutti i Presidenti dei gruppi parlamentari e dal Presidente della Camera.


Sua funzione: conciliare le esigenze della maggioranza. con quelle della opposizione. Sulla base del programma, gli stessi Presidenti dei gruppi formano il CALENDARIO dei lavori (15 giorni); cioè, gli argomenti da trattare, il numero e le date delle singole sedute dell'assemblea.

CONDIZIONI DI VALIDITA' delle DELIBERAZIONI.

art. 64 C, per cui le deliberazioni di ciascuna camera non sono valide se non è presente un numero minimo di membri, cioè la maggioranza dei presenti (meta +uno), il cosi detto numero legale.; ameno che non sia prevista dalla Costituzione una maggioranza particolare.

Nel corso della seduta la maggioranza è data per presupposta, salvo che non se ne chieda la verifica.

Il principio della PUBBLICITA' dei lavori e le VOTAZIONI.

Solo in casi eccezionali: sedute segrete (art. 64, secondo comma, per l'approvazione del bilancio interno di ciascuna camera). I membri del governo (quando non sono anche membri delle camere) hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute delle camere: Le assemblee esprimono le proprie convinzioni con un VOTO. (Di approvazione, di astensione, a scrutinio segreto, per appello nominale.)

Lo scrutinio segreto da luogo, di fatto, al fenomeno dei "franchi tiratori", cioè parlamentari, che pur avendo votato la fiducia al Governo, gli negano il consenso sui singoli progetti di legge.


L'ostruzionismo: attività posta in essere dalle minoranze, i rappresentanti delle minoranze presentano un gran numero di emendamenti al testo in discussione; e si iscrivono tutti a parlare ottenendo l'effetto di ritardare,e, talvolta, di impedire la deliberazione;

oltre a dare gran risonanza nel Paese alla questione in discussione. Nel 1981, per vi degli abusi dell'ostruzionismo: possibilità al presidente della camera di stabilire un limite alla iscrizione a palare e alla durata degli interventi: 30 minuti alla Camera e 20 minuti al Senato; e che il parlamentare "stia all'argomento" su cui interviene.

Le questioni pregiudiziali e sospensive.

Strumenti che possono ritardare la discussione (non la deliberazione): le questioni incidentali, le questioni pregiudiziali, le questioni sospensive.

- Le immunità parlamentari: art. 68 Costituzione: particolari garanzie di cui godono i membri del Parlamento.

- insindacabilità: i parlamentari sono considerati irresponsabili (in campo penale, civile, amministrativo); non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati (neppure cessati dallo status di parlamentare).

- inviolabilità: senza l'autorizzazione della Camera cui appartengono, i membri del Parlamento non possono essere sottoposti a procedimento penale, né arrestati, o altrimenti privati della libertà personale o domiciliare.

E' previsto l'arresto di un parlamentare solo nei casi in cui sia obbligatorio il mandato di cattura. (art. 68 C). Autorizzazione a procedere per lo più negata. Va osservato che la inviolabilità parlamentare svolge i propri effetti anche sul PASSATO nei confronti di reati compiuti dal cittadino non ancora membro del Parlamento. E' stata utilizzata spesso per far uscire di prigione cittadini molto conosciuti, imputati e condannati per reati: diventando membri del Parlamento, acquistavano l'immunità (Rauti, Negri, Tortora).


Il parlamento in seduta comune.


Le camere si riuniscono per funzioni diverse da quelli legislative; presiede il Presidente della camera:

per eleggere il Presidente della Repubblica( non può essere esercitata negli ultimi tre mesi della legislatura).

Per assistere al giuramento del Pres. eletto (giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione)

per deliberare l'eventuale messa in stato di accusa del presidente della Repubblica (reati alto tradimento e attentato alla Costituzione); e dei ministri (peri cosi detti reati ministeriali.)

per eleggere alcune alte cariche dello Stato (es. 5 giudici della Corte Costituzionale).


LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO.

A) Funzione legislativa.

B) Funzione di controllo del governo.

C) Funzione di indirizzo politico.

L'esercizio della funzione legislativa è il compito più importante; cioè l'attività di preparazione, esame, e approvazione delle leggi: art. 70 Costituzione: L'approvazione delle leggi spetta a entrambe le camere. Le leggi vanno esaminate sotto tre profili: i contenuti, la forma, gli effetti.

I contenuti possono essere diversissimi: leggi che si limitano a porre direttive; leggi che erogano benefici; leggi che impongono comandi; leggi che impongono divieti; e che prevedono sanzioni in caso di in osservanza di comandi e divieti.

La FORMA della legge è una sola, assunta con l'approvazione da parte delle due Camere; acquista così, la forma della legge.

Gli effetti della legge sono strettamente collegati alla forma: la forma consente all'atto di acquistare un contenuto imperativo, generale e astratto nei confronti della totalità dei soggetti.

LA PROCEDURA LEGISLATIVA.

Cinque fasi (legge ordinaria diversa dalla legge costituzionale):

a)    Iniziativa,



b)    istruttoria,

c) discussione e approvazione

d)    promulgazione.

e)    pubblicazione.

f)  L'iniziativa: presentazione di una proposta, cioè di un progetto di legge diviso in articoli, davanti a una delle due camere.

Per l'art. 71 Costituzione, l'iniziativa spetta:

al Governo (progetto o disegno di legge d. d. l. ).

a ciascun membro del Parlamento (proposta).

ai Consigli Regionali.

al CNEL.

al popolo (proposta di legge firmata da almeno 50 mila elettori).

Quindi; iniziativa legislativa a che non è titolare della funzione legislativa. Di fatto, il Governo è l'organo che maggiormente la esercita: Si tratta di disegni di legge, redatti dagli Uffici legislativi dei Ministeri, esaminati dal Consiglio dei Ministri, inviati al Presidente della Repubblica che li autorizza (deve!) con un proprio decreto; e presentati al Parlamento per la discussione e l'approvazione. (Esiste una iniziativa legislativa. RISERVATA al Governo: solo per la presentazione dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, e ella normativa in materia comunitaria.

L'istruttoria.

Le proposte di legge sono presentate all'Ufficio di presidenza di una delle due Camere: esse vengono valutate nella Conferenza dei capigruppo e iscritta all'ordine del giorno. art. 72 Costituzione "... "commissione parlamentare permanente competente per materia perché compia l'ISTRUTTORIA (commissione in sede referente). Niente istruttoria se la proposta si trovi in condizioni di improcedibilità. Se la materia interessa più commissioni, queste possono deliberare in comune; o si può chiedere il parere di altre commissioni. La Commissione può ottenere informazioni attraverso diversi canali: può disporre di udienze legislativa (hearings); può chiedere il parere di certi organi (ISTAT, Corte dei Conti); può modificare, anche profondamente il testo del progetto, Proposte di legge aventi il medesimo oggetto: la Commissione può portare correzioni (EMENDAMENTI) al testo; emendamenti possono essere presentati dai membri del Parlamento, sia in Commissione che in aula: possono essere accettati o respinti: Di tre tipi: soppressivi, aggiuntivi, modificativi del testo in discussione o di parti di esso.

Al termine dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione con le proprie osservazioni al progetto: talvolta le relazioni sono due, una di maggioranza, una di minoranza.


La procedura descritta: in sede "REFERENTE", perché la Commissione svolge solo l'istruttoria, riferendo all'Assemblea: ma NON APPROVA la legge.

La DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE.

Per l'approvazione della legge ci sono tre diversi procedimenti.

Procedimento ORDINARIO di approvazione in Assemblea.

Procedimento SPECIALE di approvazione in Commissione.

Procedimento MISTO, o in sede REDIGENTE.

1) L'approvazione con procedura ORDINARIA in Assemblea avviene dopo una discussione generale, una votazione del progetto articolo per articolo, e poi, lettura e votazione finale del testo nel suo insieme.

Il principio fondamentale che si segue nella formazione di una legge è quello di consentire il maggior numero possibile di modifiche del progetto i discussione: per questo motivo, hanno la precedenza nella votazione gli emendamenti che sono più lontani dal testo. Unico limite agli emendamenti: il profilo finanziario.

Nell'ambito della procedura ordinaria, esistono i procedimenti abbreviati, cioè più brevi per alcune materie; es. : i disegni di legge di conversione dei decreti legge; o le proposte per le quali l'Assemblea dichiari, con un voto, la procedura d'urgenza (per es. , un terremoto): Procedimenti abbreviati: tempi ridotti della metà.

L'approvazione in Assemblea è obbligatoria (art. 72, quarto comma) quando si tratta di approvazione di bilanci preventivi e consultivi, ratifica di trattati internazionali, leggi elettorali e leggi di delegazione legislativa; inoltre, dai regolamenti parlamentari si sono aggiunti i disegni di legge di conversione dei decreti legge, le leggi di approvazione degli Statuti regionali (art. 123, ultimo comma) e quelle rinviate dal Presidente della repubblica.

2) La PROCEDURA SPECIALE per l'APPROVAZIONE delle proposte di legge in Commissione: nel 1939 ( dalla legge istitutiva Camera dei fasci e delle corporazioni).

La Commissione in sede referente, oltre alla funzione meramente istruttoria, svolge anche una funzione deliberante: Commissione IN SEDE DELIBERANTE O LEGISLATIVA: che discute, vota e approva il testo: sempre possibile, eccetto quarto comma dell'art. 72 Costituzione ). Nel corso dei lavori della commissione in sede deliberante, è sempre possibile rinviare il progetto in assemblea, a richiesta del Governo, o di 1/10 dei componenti Camera o Senato, o da 1/3 dei membri della Commissione.

3) Il procedimento MISTO, o in sede REDIGENTE, è una via di mezzo tra quello in assemblea e quello in Commissione deliberante.

Regola: le Camere devono approvare un progetto di legge che abbia il medesimo testo: questo procedimento, per cui una Camera deve approvare gli emendamenti apportati dall'altra può durare all'infinito. Infatti, (bicameralismo perfetto), ciascuna Camera è libera di modificare gli emendamenti dell'altre (navetta).

LA PROMULGAZIONE:

ARTICOLI 87, 73, e 74 Costituzione:

entro un mese dalla approvazione della legge da parte delle Camere (art. 73), il Presidente della Repubblica controlla la regolarità del procedimento di approvazione della legge; può essere da lui rifiutata per motivi formali: quando il procedimento di approvazione non è stato regolare (per es. , una sola Camera ha discusso e approvato il testo): o per motivi di opportunità; o per motivi di legittimità costituzionale: il Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, RINVIA la legge alle Camere; se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. (a meno che.. ).


Entrata in vigore delle leggi: art. 73, terzo comma: il 15° giorno successivo alla pubblicazione ( vacatio legis).

LA PUBBLICAZIONE:

Dopo la promulgazione la legge, firmata dal Presidente della Repubblica., controfirmata da Presidente del Consiglio, col visto del Ministro di grazia e giustizia (guardasigilli) viene PUBBLICATA sulla Gazzetta ufficiale: così diventa conoscibile a tutti i cittadini, prima dell'entrata in vigore.

La Gazzetta ufficiale esce dal 1862. Dal 1946 "Gazzetta ufficiale della Repubblica" (non più del Regno d'Italia). Fino alla fine dell'800, sulla Gazzetta venivano pubblicate anche notizie politiche, letterarie e artistiche: poi periodico esclusivamente legale.

La Gazzetta oggi contiene: le leggi dello Stato e delle Regioni, decreti legge e decreti delegati, le sentenze della Corte Costituzionale; i principali decreti presidenziali e ministeriali; le ratifiche dei trattati internazionali; bandi di concorsi pubblici, ecc.

Esce quasi tutti i giorni nelle Librerie dello Stato, e, dall''80, anche nelle edicole; o in Internet. La pubblicazione sulla Gazzetta, non solo da notizia della approvazione di una legge da parte dei due rami del parlamento, ma fornisce anche il testo ufficiale della legge: le leggi hanno:

  • un titolo che rispecchia il contenuto della legge (es. : interventi nel settore agrario).
  • una data, quella della promulgazione.
  • un numero che quello progressivo che la legge ha nella Raccolta

i numeri delle leggi sono progressivi e vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno: per citare correttamente una legge, occorre conoscere almeno il suo numero e l'anno in cui è stata emanata.

LA PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI.

art. 138 Costituzione: le leggi costituzionali possono modificare la Costituzione, aggiungersi ad essa, o sopprimerne alcune parti; sono diverse dalle leggi costituzionali previste dalla Costituzione per disciplinare determinate materie (es. art. 116 C..Regioni ad autonomia speciale.statuti adottati con leggi costituzionali): queste leggi costituzionali sono fonti costituzionali, ma non costituiscono parte integrante della Costituzione.

Le leggi di revisione della Costituzione: assoluta immodificabilità dei pincìpi supremi dell'ordinamento costituzionale; mentre alle leggi costituzionali, si aggiungono i limiti obbiettivi della materia loro affidata dalla Costituzione.

Considerata l'importanza di queste leggi costituzionali, per la loro approvazione è previsto un procedimento particolare; per l'art. 138 Costituzione le leggi costituzionali sono sempre approvate dalle due Camere, tuttavia:

sono approvate da ciascuna con due successive deliberazioni a intervallo non inferiore a tre mesi.

sono approvate, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera.

Se nel corso della seconda votazione si raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera, niente referendum popolare.

LE FUNZIONI DI CONTROLLO.

Oltre alla funzione legislativa, il Parlamento esercita una funzione di controllo nei confronti del GOVERNO. (Interrogazioni, interpellanze, mozioni; inchieste parlamentari; approvazione del bilancio e della legge finanziaria).

LE INTERROGAZIONI:

sono domande orali o scritte rivolte al Governo per accertare se un fatto è vero, e se il Governo possiede informazioni più approfondite di quelle già note (es. interrogazione sul comportamento della polizia nel corso di una manifestazione pubblica). Ottenuta la risposta, l'interrogante deve limitarsi a una brevissima replica (niente discussione). Se l'interrogazione è dichiarata urgente, deve svolgersi immediatamente. Orali: il Governo deve rispondere entro 15 giorni; scritte, entro 20 giorni: In teoria, il Governo è sempre obbligato a rispondere; in pratica, numerose interrogazioni senza risposte!

LE INTERPELLANZE:

(più delle interrogazioni); il Parlamento formula per iscritto domande al Governo, non su fatti, ma sui MOTIVI della sua condotta in relazione a fenomeni che investono la sua politica: il Governo deve dare una risposta motivata: (es. interpellanza nel campo dell'energia o dell'ambiente). Risposta orale del Governo con discussione: Se l'interpellante alla fine non è soddisfatto, può trasformare l'interpellanza in mozione.

LE MOZIONI:

(anche indipendentemente da una precedente interpellanza): sono presentate da almeno 1/10 dei componenti di ciascuna Camera.

Le mozioni terminano con una votazione: le più importanti, di fiducia o di sfiducia al Governo. art. 94, ultimo comma, della Costituzione: la mozione di sfiducia al Governo, una volta presentata al parlamento, non può essere messa in discussione se non sono passati tre giorni: per evitare colpi di mano (per l'assenza di parlamentari ignari); e per consentire un periodo di riflessione ai parlamentari.

LE INCHIESTE PARLAMENTARI.

art. 82: su materie di pubblico interesse, Commissione che rispecchi proporzionalmente i vari gruppi politici, organi straordinari e temporanei, agiscono con gli stessi poteri dei giudici e sono sottoposti alle stesse limitazioni. Le commissioni di inchiesta non sempre hanno per oggetto l'attività del Governo; possono studiare particolari fenomeni (disoccupazione, mafia.) e, in tal caso, NON ESERCITANO UN CONTROLLO PARLAMENTARE SUL GOVERNO, ma hanno altri scopi: per es. far luce su fenomeni sociali molto rilevanti per valutare la possibilità di interventi legislativi.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA LEGGE FINANZIARIA.

Si è detto che, ancora oggi, uno dei più importanti poteri parlamentari è quello di approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo (rendiconto) dello Stato: principale strumento di controllo del Parlamento sul Governo e sulla amministrazione.

Infatti, negli Stati contemporanei, vige il principio che il Governo non può decidere autonomamente le spese, e che queste devono avere la preventiva approvazione da parte del parlamento.

Materia del bilancio: art. 81 Costituzione: quattro regole fondamentali.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci presentati dal Governo; cioè i bilanci sono approvati con legge.

L'esercizio provvisorio del bilancio è ammesso per non più di quattro mesi, e deve, anche esso, essere autorizzato da una legge.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.

Le leggi diverse dal bilancio (art. 81, ultimo comma Costituzione) che comportano spese devono indicarne la copertura, cioè i mezzi finanziari.

La prima regola:

riguarda la legge di bilancio e le modalità della sua approvazione: in base alla Costituzione, la legge di bilancio deve essere approvata ogni anno; il suo periodo di vita si chiama ESERCIZIO FINANZIARIO. ( Dal '64, l'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce, coincide con l'anno solare successivo a quello in cui è approvato); il bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre, entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Nel bilancio è previsto l'ammontare delle somme che entreranno nelle casse dello Stato (entrate) e di quelle che verranno erogate (spese).

Quanto alla procedura, la presentazione del disegno di legge di bilancio (e dal '78 anche quello della legge finanziaria) è riservato, eccezionalmente, al Governo: duplice obbligo costituzionale: quello del Governo di presentare ogni anno un disegno di legge di bilancio, e quello del Parlamento, di approvarlo. (Come per le altre leggi ordinarie).

art. 72, quarto comma Costituzione: spetta esclusivamente all'assemblea l'approvazione del disegno di legge di bilancio (la commissione ha solo compiti istruttori; è esclusa l'approvazione in commissione).

Inoltre, la legge di bilancio è sottratta al referendum abrogativo (art. 75 Costituzione)

La seconda regola ex art. 81 Costituzione:

riguarda l'esercizio provvisorio del bilancio. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio da adottarsi con legge è legata al principio che LA LEGGE DI BILANCIO ( in base alla Costituzione) è un atto col quale si autorizzano LE PUBBLICHE SPESE. (Al contrario, le entrate sono autorizzate dalla legge ordinaria: riserva di legge ex art. 23 Costituzione) Ciò comporta che, mancando l'autorizzazione parlamentare, qualsiasi spesa, anche la più minuta (es. pagamento di emolumenti straordinari a un impiegato) non potrebbe essere fatta e lo Stato si fermerebbe. Per evitare tali inconvenienti, la Costituzione consente AL PARLAMENTO CHE NON RIESCE AD APPROVARE IL BILANCIO ENTRO IL 31 DICEMBRE, ad autorizzarne, con legge, L'ESERCIZIO PROVVISORIO, per un periodo di tempo non superiore ai quattro mesi per spendere le somme necessarie al proprio funzionamento.

La terza regola (art. 81 Costituzione ):

quando il Parlamento approva una legge ordinaria, il suo potere di emendamento è senza confini: al contrario, al momento della discussione e approvazione del disegno di legge di bilancio, il potere di emendamento del parlamento è limitato, in quanto NON GLI E' CONSENTITO DI MODIFICARE I SALFI DI BILANCIO: divieto di aumentare le entrate per finanziare nuove spese; In altre parole, si è voluto impedire che il Parlamento fosse indotto a imporre nuove tasse per aumentare l'ammontare spendibile.

Potere di emendamento del parlamento: solamente riguardo ai contenti amministrativi del bilancio (es. disporre gli importi in maniera differente).

La quarta regola:

ex art. 81 Costituzione precisa che le leggi ordinarie diverse dalla legge di bilancio che comportano nuove o maggiori spese, devono indicare dove reperire i mezzi necessari (copertura finanziaria delle leggi di spesa).

L'aumento non controllato delle spese e la conseguente crescita del debito pubblico è derivato anche da una violazione dell'art. 81 Costituzione, ma soprattutto:

dal cattivo uso del potere di emendamento, evadendo l'obbligo di copertura.

Con l'emanazione di leggi con effetti pluriennali, per decenni; si è prevista le copertura solo per il primo triennio.

Altri fattori: es. emanazione di sentenze della Corte Costituzionale in cui, in pratica, non i si preoccupa della relativa copertura finanziaria, o gli andamenti dell'inflazione; o la determinazione dei tassi di interesse da parte della banca d'Italia.

BILANCIO: documento articolato in capitolo (quasi 6000; oggi se ne propone 500). I capitoli contengono:

La previsione delle entrate che lo Stato ritiene di realizzare nel corso dell'anno successivo.

La previsione delle spese, che, per lo stesso periodo, lo Stato intende effettuare.

ENTRATE: tributarie (la maggior parte derivano da imposte, tasse, contributi), oppure,, patrimoniali (da affitti riscossi, da vendita di beni statali)

SPESE: in conto capitale: costruzione di un'opera pubblica (scuola, ponte. ); o spese correnti; che si ripetono nel tempo: pensioni, stipendi

I singoli Ministeri decidono e impegnano le spese; il Ministero del tesoro le paga.

Bilancio di previsione dello Stato:

Di competenza: redatto sulla base dei crediti che lo Stato vanta nei confronti di enti pubblici o privati.

Di cassa, entrate incassate e spese erogate. (effettivamente).

Legge del '78, modificata con la legge 3 agosto 1988 n:362: contemporaneamente al disegno di legge di bilancio, viene presentato dal Governo al Parlamento UN DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA.

Al contrario che per il bilancio (art. 81, terzo comma Costituzione ), alla legge finanziaria è consentito di MODIFICARE la legislazione vigente (sia per le entrare che per le spese); LE MODIFICAZIONI SONO RECEPITE NEL BILANCIO.

La riforma del 1988 ha previsto anche la redazione del documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) che definisce per un triennio la manovra di finanzia pubblica cui il bilancio deve adeguarsi; il documento viene deliberato dal parlamento che ne resta vincolato.

Se nel corso dell'esercizio finanziario si rendesse necessario modificare il contenuto del bilancio, si può ricorrere a UNA LEGGE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO, o ai DECRETI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO: adottati dal ministro del tesoro, ma previsti e autorizzati dalla legge di bilancio.

Ulteriori modifiche: con il BILANCIO DI ASSESTAMENTO che si presenta entro il 30 giugno, a metà dell'esercizio finanziario. L'atto con cui termina la procedura di bilancio è il RENDICONTO (presentato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario); questo da conto del modo in cui le somme iscritte in bilancio sono state spese.

Rendiconto: approvato con legge del Parlamento, + Corte dei conti (art. 100, secondo comma Costituzione) che esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio.

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO DEL PARLAMENTO.

Ha per fine, determinare i grandi obbiettivi della politica nazionale, e la scelta degli strumenti per conseguirli. Tale funzione si manifesta, soprattutto, con la votazione con la quale il parlamento CONCEDE LA PROPRIA FIDUCIA AL GOVERNO.

Altri atti di funzione di indirizzo politico:

L'approvazione delle leggi; in particolare, la legge di bilancio e la legge finanziaria; nonché dei disegni di legge presentati dal Governo

La conversione in legge dei decreti legge.

Le mozioni di sfiducia, al seguito delle quali, se approvate, il Governo deve dimettersi.

Poi, il Parlamento autorizza con legge, la ratifica dei trattati internazionali stipulati dal Governo.

Concede l'amnistia E L'INDULTO (art. 79 Costituzione ).

Delibera con legge, lo stato di guerra e conferisce al Governo i relativi poteri ( art. 78 Costituzione ).

L'AUTONOMIA DELLE CAMERE.

Adozione del proprio regolamento.


La determinazione delle proprie risorse (autonomia finanziaria). Molto importante. Ciascuna Camera (in seduta segreta!) determina annualmente il proprio fabbisogno finanziario; erogato dal Ministero del tesoro, senza essere sottoposto ad alcun controllo esterno.

Effetti della fine della legislatura:

con le nuove Camere, annullamento di tutto il lavori della Camere precedenti: Per mitigare, i regolamenti parlamentari hanno previsto, in certe condizioni, al repéchage del lavoro svolto nella precedente legislatura.

Il divieto di PROROGA e la PROROGATIO. E 'vietata la proroga delle Camere (il tempo): sola eccezione, art. 60 Costituzione (se no per legge, in caso di guerra).

Con l'art. 61 Costituzione , si è, invece, introdotto l'istituto della prorogatio: si mantengono temporaneamente e eccezionalmente i poteri delle Camere, finchè non siano riunite le nuove Camere ( per garantire la continuità del funzionamento) art. 61 Costituzione

Le Camere in prorogatio, solo ordinaria amministrazione; per es. non possono eleggere il Presidente della repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Come organo).

Organo stabile: non può essere rovesciato dalla sfiducia, come il Governo, né anticipatamente revocato, come il parlamento.

Alla Costituente ci si pose il problema: che tipo di Repubblica? Si decise per la Repubblica parlamentare, in cui il Presidente ha il compito essenziale di risolvere le crisi di governo, nominando il primo ministro; oppure (eccezionalmente), sciogliendo anticipatamente le Camere.

Si discusse a lungo, anche sul modo di elezione: REPUBBLICA PRESIDENZAILE ? Alla fine prevalse il sistema seguente: la Costituzione prescrive che il Presidente sia eletto dal Parlamento in seduta comune; + 3 delegati per ogni Regione; e che l'elezione abbia luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea nei primi tre scrutini; e a maggioranza assoluta dal quarto in poi (art. 83 Costituzione ).

Si discusse sull'elezione diretta (USA), ma estranea alla democrazia parlamentare, tipica di quelle presidenziali, dove il Presidente della Repubblica è capo dello Stato e del Governo, e non risponde di fronte al Parlamento. Il fatto che in Italia l'elezione diretta avrebbe conferito un eccessivo prestigio a un uomo, fu l'argomento CHIAVE del "no".

Però non si poteva rendere il Presidente della Repubblica "prigioniero delle Camere "; e così fu deciso di attuare un minimo ampliamento del Parlamento stesso, attuato con la partecipazione di tre rappresentanti per ciascuna Regione. Perché fosse super parte fu elevato il quorum per la sua elezione; nel senso che la Costituzione vuole che la maggioranza che elegge il Presidente della Repubblica sia non la normale maggioranza governativa, ma una maggioranza più ampia. Così è stato per tutte le elezioni (Einaudi, Gronchi, Saragat, Leone, Pertini, Cossiga, Scalfaro, Ciampi).

Vedi art. 84 Costituzione. La legge 9 agosto '48 num. 1077 ha fissato l'assegno e la dotazione. art. 85 Costituzione: convocazione del Parlamento in seduta comune, spetta al presidente della camera, al costante scopo di ricerca degli equilibri costituzionali

art. 85 Costituzione:

ultimo comma, sono prorogati, anche qui, limitati all'ordinaria amministrazione: riprova, norma che impedisce al Presidente della Repubblica di sciogliere anticipatamente il parlamento nell'ultimo semestre del settennato (semestre bianco) (art. 88, secondo comma Costituzione ); fu introdotto allo scopo di evitare che il presidente uscente, essendo rieleggibile, fosse tentato, di fronte a un Parlamento presumibilmente ostile, di appellarsi all'elettorato, sperando di vedere nascere un Parlamento a lui favorevole. Il "semestre bianco" non opera solo se gli ultimi sei mesi del mandato coincidano in tutto o in parte con la fine della legislatura. (legge Costituzione num. 1 del 1991).

art. 91 Costituzione:

giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione. (Sanzione, art. 90 Costituzione) La messa in stato di accusa: Parlamento in seduta comune; giudizio presso la Corte Costituzionale, art. 135 Costituzione

Il Presidente della repubblica gode di speciali guarentigie penali (es. offesa all'onore del presidente); ma il suo operato politico può essere liberamente discusso durante e dopo il settennato; responsabilità politica, nel senso che deve subire costantemente il giudizio della pubblica opinione.

Supplenza: art. 86 Costituzione:Il Presidente del Senato è destinato a sostituire temporaneamente il Presidente della repubblica (art. 86, primo comma Costituzione)

Il Presidente della Camera deve indire le elezioni del nuovo Presidente. (art. 86, secondo comma Costituzione) . : soluzioni conformi al sistema degli equilibri costituzionali.

L'art. 86 Costituzione: disciplina precisa solo per i casi di impedimento permanente, morte, dimissioni; tace sugli impedimenti temporanei: cioè una malattia tanto grave da non permettergli di occuparsi delle cose dello Stato, per tempo non breve). Oppure, riposo per ferie: in tal caso almeno summatim, potrà occuparsi delle cose dello Stato.

Viaggio ufficiale all'estero: può sempre esplicare la sua sovranità; oggi, si è attivata la supplenza del Presidente del senato per tutte le funzioni presidenziali non inerenti con la missione all'estero.

In caso di impedimento permanente, chi è competente a giudicare l'esistenza e la permanenza dell'impedimento? Forse (lacuna nella Costituzione), il Parlamento: Comunque, il supplente ha solo poteri di ordinaria amministrazione, in quanto privo di ogni carattere rappresentativo.

art. 89 Costituzione:

la CONTROFIRMA, residuo della vecchia concezione statutaria. Oggi, è in contrasto con la responsabilità del Presidente della Repubblica: alla controfirma solo un valore di controllo dell'atto del Presidente da parte del Governo, quando l'atto è presidenziale; riconducendo, invece, la firma presidenziale a mero controllo di legittimità costituzionale, quando l'atto è, sostanzialmente, governativo.

Sono esclusi dalla controfirma alcuni atti del Presidente:

l'atto delle sue dimissioni.

i suoi messaggi non formali.

gli atti compiuti quale Presidente del CSM e del CSD (difesa).

Poteri presidenziali:

a)    poteri di controllo e di freno.

b)    poteri di stimolo e d'impulso all'attuazione della Costituzione.

c)    poteri tendenti alla copertura e al regolare funzionamento degli altri organi costituzionali.

d)    poteri residuali, che, per ragioni storiche, sono ancora del Presidente.

POTERI DI CONTROLLO E DI FRENO.

1) art. 62 Costituzione: convocazione straordinaria delle Camere; potere presidenziale, perché, evidentemente, né la maggioranza parlamentare, né il Governo che ne è l'espressione, la vogliono.

2) la PROMULGAZIONE delle leggi: articoli 87, quinto comma,73 e 74 Costituzione: atto di indirizzo politico costituzionale che dà esecutorietà alla legge approvata dai due rami del Parlamento. 

La promulgazione: atto di accertamento per constatare la regolarità del procedimento legislativo e l'identità dei consensi delle due Camere.

E' un atto vincolato, ma che può essere sospeso: art. 47 Costituzione: La prassi è nel senso che il Presidente della Repubblica possa esplicare questo potere, sia perché ritenga la legge costituzionalmente inopportuna, (sindacato nel merito), o perché presenti un vizio di non conformità alla Costituzione. L'art. 74, secondo comma Costituzione prosegue.se le Camere approvano nuovamente la legge (dopo il veto sospensivo del Presidente), questa deve essere promulgata; ma in un caso, il Presidente può ancora rifiutarsi di promulgarla: quando la pubblicazione possa essergli contestata come attentato alla costituzione o alto tradimento.

3) L'autorizzazione alla presentazione dei DISEGNI DI LEGGE GOVERNATIVI.

art. 87, quarto comma Costituzione:  è un potere presidenziale. I disegni di legge di iniziativa governativa sono i più autorevoli tra tutti i progetti di legge, perché vengono studiati dagli organi ministeriali, con informazioni più complete, in grado di giudicare la copertura di nuove spese; sono approvati dal Consiglio dei ministri.

Il controllo del Presidente della Repubblica è un CONTROLLO PREVENTIVO alla formazione della legge, ma ha lo stesso contenuto di quello successivo, cioè la promulgazione. Infatti, il Presidente può rifiutare l'autorizzazione per illegittimità costituzionale, o vizio di merito.

4) Potere di EMANAZIONE. art. 87, quinto comma Costituzione: ".il Presidente emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si tratta di un controllo di legittimità costituzionale. Controllo di merito per i decreti. Minore controllo sui regolamenti.

5) RATIFICA DEI TRATTATI.

art. 87, ottavo comma Costituzione; non è un potere proprio del Capo dello Stato; o segue a una autorizzazione delle Camere o completa un potere governativo.

6) Il comando delle FORZE ARMATE.

art. 87, nono comma Costituzione ".. "; non solo teoricamente. Può disporre delle forze armate: deve garantire UN NON INTERVENTO delle forze armate nelle vicende politiche; e il rispetto dei pincìpi che garantiscono la libertà e l'uguaglianza della persona umana anche nel campo delle forze armate. (difficile, per via della disciplina gerarchica molto rigida).

7) Presidenza del CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA.

In tal caso, il Presidente è assorbito nell'organo collegiale di cui assume la presidenza.

8) Presidenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

art. 104 Costituzione: organo di autogoverno magistratura: funzioni tipiche di presidenza (convocare e presiedere le sedute e può anche sciogliere anticipatamente il CSM).

9) SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELL CAMERE.

Art. 88 Costituzione:

scioglimento anticipato rispetto alla scadenza temporale delle Camere; atto presidenziale o governativo, oppure atto complesso (duumvirale); occorre la controfirma, ci deve essere la motivazione e deve provenire da Presidente della Repubblica.

Ma in quali casi lo scioglimento? Difficile e complessa valutazione di opportunità politica; non negli ultimi sei mesi del suo mandato. Ingorgo costituzionale: quando Camere e Presidente esauriscono contemporaneamente il loro mandato: allora il Presidente può sciogliere le camere e indire nuove elezioni.

Casi di scioglimento:

A)    Conflitto fra le due Camere.

B)    Quando un referendum dia esito contrario ad una legge di grande importanza approvata nella legislatura in corso.

C)   In generale, come risoluzione di conflitti politici che possono insorgere tra parlamento e organi costituzionali.


Il presidente è totalmente libero in questo potere: il parere dei due presidenti delle camere è obbligatorio ma non vincolante.

POTERI DI STIMOLO E DI IMPULSO, concepiti come stimolo per l'attuazione della Costituzione: il poteri di MESSAGGIO alle camere, art. 87, secondo comma Costituzione; il Presidente può inviare messaggi alle Camere non solo in occasione di un rinvio di una legge, ma anche in altre occasioni, per esprimere qualunque sua opinione: Non può invadere la sfera dell'indirizzo politico di maggioranza, dovendosi limitare a controllarlo ( o stimolarlo), sotto il profilo dell'indirizzo politico costituzionale.

Messaggi non formali: non soggetti alla controfirma (come i messaggi formali). Numerosissimi i messaggi non formali (per es. i messaggi di fine anno, ormai nella prassi.

Terzo gruppo di poteri presidenziali che tendono alla COPERTURA e al FUNZIONAMENTO degli organi costituzionali:

a)    Potere di nomina dei senatori a vita (art. 59, secondo comma Costituzione ).

b)    Potere di nomina dei giudici costituzionali (cinque ).

c) Potere di convocazione straordinaria delle Camere (già detto).

d)    Ma il potere più importante è quello della NOMINA DEL PRESIDENTE del CONSIGLIO; art. 92, secondo comma Costituzione: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio,e, su proposta di questo, i ministri. " La controfirma sul decreto di nomina del Presidente del Consiglio è apposta dallo stesso Presidente del Consiglio entrante (non da quello uscente). La Costituzione si limita a dire che i ministri sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio.

Il primo atto presidenziale (della Repubblica) è quello di RISERVA della accettazione delle dimissioni del Governo, con l'invito a restare in carica "per gli affari correnti".

La nomina del Presidente del Consiglio avviene attraverso consultazioni di personalità e esponenti politici, parlamentari e extraparlamentari, cui segue l'INCARICO al designato. Il Presidente designato, a sua volta, avvia le consultazioni per accertarsi se godrà la fiducia del Parlamento; poi, torna dal presidente per dichiarare se accetta o no; se accetta, il Presidente incaricato fornisce al Presidente della Repubblica:

a)    il programma che porterà davanti alle Camere.

b)    la lista dei ministri.

Probabilmente, il Presidente della Repubblica non ha "aperitivo oris" per quel che riguarda la piattaforma politica e la composizione del Governo. Come non può subire limitazioni il potere del Presidente della Repubblica circa la scelta del nuovo Presidente del Consiglio (?), così è libero il Presidente del Consiglio designato nelle sue scelte.

Altro discorso, sui poteri presidenziali tendenti a rendere esplicite le ragioni di una crisi di Governo. Quando si è di fronte a una crisi extraparlamentare, il Presidente della Repubblica deve invitare perentoriamente il Presidente del Consiglio dimissionario a presentarsi alle Camere per spiegare i motivi della crisi, in modo che Parlamento e pubblica opinione ,e non solo pochi iniziati, abbiano modo di essere informati sul comportamento dei gruppi politici e dei singoli.

POTERI RESIDUI:

amnistia, indulto e grazia. Modifiche introdotte nel 1992: Residui delle attribuzioni che spettavano alla Corona. Sono i cosi detti poteri di grazia:

  • Amnistia: mezzo di estinzione del reato.
  • Indulto:mezzo di estinzione generale della pena.
  • Grazia in senso stretto: è un mezzo di estinzione o di riduzione della pena individuale.

La legge n:1 del 1992 ha sottratto al Presidente della Repubblica la titolarità di concedere l'amnistia e l'indulto per passarla alle camere:

art. 79 Costituzione: procedimento legislativo aggravato, come per la revisione costituzionale: vedi art. 79, secondo e terzo comma Costituzione. art. 87, undicesimo comma Costituzione "Il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e commutare le pene".

IL GOVERNO.

Storicamente, in una prima fase, il Governo non è un organo collegiale: ha origine dai consiglieri del re, scelti dal sovrano in base a un rapporto fiduciario senza dar luogo a alcuna stabilità. In questa fase, il potere esecutivo e quello di direzione politica spettano al re, il quale può delegarne l'esercizio ai suoi collaboratori ("ministri del re").

In una seconda fase, i ministri cominciarono a operare collegialmente: consiglio dei ministri, presieduto dal re.

Terza fase: il Governo di stacca dal sovrano (data la perdita di importanza dei re, della trasformazione delle monarchie in repubbliche, nonché l'importanza dei corpi rappresentativi come il Parlamento); nel Governo.. primo ministro, o premier, o presidente del consiglio.

A questo punto, il Capo dello Stato non è più Capo del Governo; solo nei paesi presidenziali, il Capo dello Stato rimane Capo del Governo (USA).

art. 92 Costituzione: organo complesso: Presidente del Consiglio e singoli ministri che costituiscono insieme l'organo collegiale Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio non è più "primus inter pares" (Il Presidente della Repubblica, solo su proposta di questo, nomina i ministri, art. 92, secondo comma Costituzione ).

art. 93 Costituzione: giuramento che si richiama a quei doveri di cui all'art. 54 Costituzione: Dopo il giuramento del Presidente del consiglio e dei ministri, e PRIMA di presentarsi alle Camere per la fiducia, essi assumono le loro funzioni.

La FIDUCIA parlamentare: come condizione risolutiva (e non sospensiva) per l'entrata in vigore del nuovo Governo: inconvenienti pratici gravissimi, in passato, dato che più Governi si succedevano senza ottenere la fiducia, con inutili passaggi di consegne.

LA FIDUCIA

L'art. 94 Costituzione razionalizza il congegno della fiducia: il Governo si deve presentare alle Camere, davanti a ciascuna, e ottenere la fiducia da tutte e due: carattere ugualitario del nostro bicameralismo. La fiducia è accordata (o revocata) in base a un atto che s chiama MOZIONE, e che deve essere motivata. Tale mozione deve essere votata per appello nominale, cioè con voto palese, in quanto il Paese deve sapere quale è l'orientamento dei suoi rappresentanti.

La presentazione alle Camere (art. 94, terzo comma): entro 10 giorni dalla formazione del Governo.

Quid del Governo che, nominato dal Capo dello Stato si presenta alle Camere e non ne ottiene la fiducia? Il Governo dovrà dare le dimissioni; e, in difetto, il Presidente della Repubblica dovrà revocarlo; e dovrà conferire un incarico per la formazione di un altro Governo.

Una volta constatata l'impossibilità di formare un Governo in grado di ottenere la fiducia, il Presidente della Repubblica non avrà altra scelta che quella di SCIOGLIERE le Camere. In tal caso, l'ultimo Governo incaricato (ma non ancora investito della fiducia) avrà il compito di gestire le elezioni per il nuovo Parlamento: ipotesi di GOVERNO ELETTORALE.

L'art. 94, quarto e quinto comma: regola la vita del Governo che ha ottenuto la fiducia. Il semplice rifiuto da parte del Parlamento di approvare una proposta che venga dal Governo non importa obbligo di dimissioni; cioè n on significa per sé sfiducia.

Può accadere che il Governo stesso abbia posto la fiducia su un provvedimento che esso presenta al parlamento; la consuetudine lo ammette; oggi, principalmente:

a)    per verificare la maggioranza.

b)    per combattere l'ostruzionismo.

In tal caso, qualora il provvedimento non sia approvato, cioè non ottenga la fiducia, per il Governo insorge un obbligo si dimissioni.

LE CRISI EXTRAPARLAMENTARI:

L'art. 94 Costituzione risolve il problema se siano legittime o no le crisi extraparlamentari, cioè le crisi nate dalle dimissioni spontanee che il Governo da al Presidente della Repubblica, senza previo voto di sfiducia: dimissioni libere, non obbligate. Quando il quarto comma dell'art. 94 dice che".. non importa obbligo di dimissioni", dice anche implicitamente, che le dimissioni possono essere date, (anche quando non sia stata votata la sfiducia). Basti pensare se il Presidente del Consiglio è colpito da una malattia, o, se, per ragioni personali, desideri lasciare il posto.

Il discorso è un altro, quando ci si chiede se queste crisi, nate come extraparlamentari (si pensi che tutte le crisi dei Governi repubblicani in Italia hanno avuto questo carattere), possano o debbano essere riportate in Parlamento: La risposta è positiva; l'obbligo relativo grava sia sul Presidente del Consiglio dimissionario, che sul Presidente della Repubblica che deve accettare le dimissioni del primo: il Presidente del Consiglio ha il dovere di esporre al Parlamento le ragioni della crisi; e il Presidente della Repubblica ha il dovere di rinviare, per questo scopo, il Presidente del Consiglio davanti al Parlamento.

La prassi, in passato, è stata tutta in senso opposto (eccezione, Governo Zoli, nel '57); nella prassi più recente (Pertini, Cossiga, Scalfaro) i Governi dimissionari sono stati invitati dal Presidente della repubblica a presentarsi alle Camere per riferire i motivi della crisi e aprire un dibattito in Parlamento.

Ultimo comma art. 94: mozione di sfiducia; un procedimento per evitare colpi di mano, cioè votazioni a sorpresa, magari nell'assenza di molti parlamentari ignari della circostanza.

CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRI.

Il Consiglio dei ministri è, dunque, costituito dal presidente del Consiglio che lo presiede e lo convoca e che ne fissa l'ordine del giorno, e dai ministri. Le sedute sono sempre segrete: si ritiene che non vi sia alcun numero legale.

Solo il 10 novembre '93 è stato emanato, con decreto del Presidente del Consiglio, il regolamento interno del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dello stesso Consiglio: è stata così attuata la previsione dell'art. 4 della legge num. 400 del 1988, allo scopo di garantire e rafforzare l'unità di indirizzo politico e amministrativo, nonché l'azione collegiale del Governo. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri disciplina minuziosamente tutta l'attività del Governo.

Il numero dei ministri non è fisso; può corrispondere o meno ai vari ministeri; può essere INFERIORE quando un ministro ha la responsabilità di più di un ministero (anche se ciò accade in via provvisoria, ad interim); o SUPERIORE, quando ci sono ministri detti senza portafoglio, cioè che non hanno la responsabilità politica di un ministero (ma che partecipano all'organo collegiale politico Governo).

Legittimità costituzionale dei ministri senza portafoglio? Ma l'art. 95, secondo comma Costituzione: legittimità, nel senso che l'art. non esclude che esistano anche ministri senza portafoglio. La legge num. 400 del 1988 prevede, ora, la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, di nominare ministri senza portafoglio. ( I ministri previsti dalle leggi vigenti sono 22).

SOTTOSEGRETARI DI STATO. (I ministri = segretari).

La Costituzione non ne parla: sono organi ausiliari dei ministri nell'esercizio delle loro funzioni, sulla base di specifiche deleghe. La legge n 400 del 1988 precisa che i sottosegretari di stato sono nominati con decreto dal presidente della repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro cui spetterà il sottosegretario di stato Sono organi permanenti, dei quali la legge sulla organizzazione di ciascun ministero deve indicare il numero e le attribuzioni.

I sottosegretari possono intervenire in Parlamento in sostituzione (e secondo le direttive) del Ministro. Anche presso la Presidenza del Consiglio possono essere nominati altri sottosegretari, oltre al Sottosegretario di Stato che svolge le funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri.

L'art. 11 della legge num. 400 del 1988 prevede la nomina di "Commissari straordinari del Governo" per realizzare "specifici obbiettivi"o per "particolari esigenze di coordinamento operativo". L'incarico è a termine: sull'opera dei commissari straordinari, il Governo è tenuto a riferire al Parlamento.

Altra natura riviste l'Alto Commissario per il coordinamento della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, che è un prefetto delegato a tal fine dal Ministro dell'Interno.

COMITATI INTERMINISTERIALI.

All'interno dell'organo Consiglio dei ministri esistono, poi, organi collegiali più ristretti, composti da più ministri; comitati non previsti dalla Costituzione, ma con funzioni di grande importanza. Il primo fu il Consiglio di Gabinetto, introdotto nel 1983 dal primo governo Craxi, con funzioni non deliberanti; oggi previsto, (come facoltativo) dall'art. 6 della legge num. 800 del 1988. Poi, i Comitati interministeriali: ci sono alcuni atti complessi che sono emanati d'accordo tra più ministri; oppure, su proposta di un ministro e di concerto con gli altri ministri. Ora, quando questo CONCERTO E' ISTITUZIONALE (cioè quando la legge prevede che, periodicamente, atti complessi vengano emanati sulla base di un accordi tra determinati ministri) questi ministri insieme formano COMITATI INTERMINISTERIALI di carattere permanente.

Il più importante è il CIPE che svolge le principali funzioni di indirizzo politici economico del Governo: Assai importanti sono anche le funzioni del CICR: esso ha la direzione politica in materia di credito, risparmio e valuta, in collegamento con la Banca d'Italia.

La legge num. 537 del '93 ha previsto la soppressione di molti comitati interministeriali (come il CIP e il CIR ricostruzione industriale) e le rispettive funzioni sono state affidate al CIPE.

POTERI DISCREZIONALI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Il Presidente del Consiglio è in posizione diversa e superiore da quella degli altri ministri: egli dopo avere esercitato la proposta delle nomine dei ministri al Capo dello Stato (art. 92, secondo comma C), "dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile" (art. 95 Costituzione ); cioè, il Presidente del Consiglio ha una funzione di direzione nei riguardi di tutti gli altri membri del Governo; difatti, (art. 95 Costituzione) egli "mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri". Egli è, dunque, il centro propulsore del Governo, in armonia con la scelta del Presidente della Repubblica che cade sul primo ministro, e, solo indirettamente, sui singoli ministri; quello che caratterizza il Governo è solo il suo timoniere.

L'art. 5 della legge n:400 del 1988 precisa i suoi poteri: il Presidente del Consiglio, a nome del Governo:

Tiene i rapporti col Parlamento.

E' l'unico legittimato a presentare alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa.

Coordina il seguito delle sentenze della Corte Costituzionale.

A nome proprio: (art. 95, primo comma Costituzione ):

Indirizza ai ministri le direttive politico-amministrative.

Coordina e promuove la loro attività.

Controlla i loro atti.

Concorda le loro dichiarazioni pubbliche che possano impegnare la politica generale del Governo.

Direttamente o per delega promuove e coordina le politiche comunitarie e i rapporti Il Presidente del Consiglio è il Capo di una struttura chiamata "Presidenza del Consiglio dei Ministri" (art. 95, terzo comma Costituzione ). La legge sulla Presidenza del Consiglio, dopo una lunga serie di rinvii, è stata approvata all'inizio della X legislatura; si tratta della legge n:400 del 1988: disciplina dettagliata:

1) della struttura e delle funzioni dei vari organi del Governo.

2) della organizzazione burocratica della Presidenza del Consiglio.


Vice presidenti del Consiglio. la legge num. 400 del 1988 prevede la possibilità che il Presidente del Consiglio proponga al Consiglio l'attribuzione delle funzioni di Vicepresidente a uno o più ministri.

La stessa legge prevede la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio di dipartimenti (di regola sotto la responsabilità si un Ministro senza portafoglio) che attuano il coordinamento di importanti settori (es. turismo, politiche comunitarie, affari regionali).

LA RESPONSABILITA' MINISTERIALE.

art. 95, secondo comma Costituzione: la responsabilità di cui si parla è anzitutto, politica davanti al Parlamento. Un'altra tesi dubbia, perché i ministri non sono impiegati pubblici, una responsabilità amministrativa; poi, una responsabilità CIVILE, comune a tutti i funzionari, art. 28 Costituzione , relativi ai casi in cui compiano atti in violazione di diritti.

In più, i ministri sono responsabili anche nei casi dei decreti legge che le camere si rifiutino di convertire in legge, perché l'art. 77 Costituzione dispone che, quando, in casi di necessità e urgenza, il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge, li adotta "sotto la sua responsabilità": non solo politica, ma certo, anche, civile.

La responsabilità penale: art. 96 Costituzione; completato dalle leggi costituzionali num. 1 e num. 219 dell'89. Tali leggi prescrivono che l'autorizzazione prevista spetta a quel ramo del Parlamento cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere: spetta al Senato, se si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio o dai ministri, la pena è aumentata fino a 1/3 in presenza di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato.

I reato di cui parla l'art. 96 Costituzione sono reati comuni, che hanno, però, una particolare colorazione politica; cioè, sono reati comuni commessi (più che nell'esercizio delle pubbliche funzioni), grazie alla presenza di quelle funzioni. In somma, sono reati comuni che potevano essere commessi soltanto da persone che fossero ministri; perché, se fossero stati privati cittadini, in pratica, non avrebbero potuto commetterli.

Per i reati ministeriali, la "notitia criminis" viene raccolta dal Procuratore della Repubblica e trasmessa, immediatamente, omessa ogni indagine

a un collegio speciale, istituito presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello competente per territorio. Tale collegio, entro 90 giorni, compiute indagini preliminari, e sentito il Pubblico Ministero , dispone l'ARCHIVIAZIONE, oppure, TRASMETTE gli atti, con relazione motivata, al Procuratore della Repubblica, per l'immediata rimessione al PRESIDENTE DELLA CAMERA COMPETENTE; il Presidente invia alla Giunta per le autorizzazioni; la giunta riferisce all'Assemblea, con relazione scritta. L'Assemblea può,a maggioranza assoluta dei suoi membri, negare l'autorizzazione a procedere.. oppure concederla; in tal caso, il processo penale fa il suo corso dinanzi a quello che è stato chiamato "Il tribunale dei ministri"

La Costituzione italiana tratta esplicitamente della pubblica amministrazione nella sezione seconda del titolo terzo, -dedicato al governo-; tuttavia, è riduttivo limitare l'esame agli articoli 97 98 Costituzione; sia perché altre disposizioni costituzionali fan no riferimento diretto o in diretto alla pubblica amministrazione (es. : articoli 24, 28, 51, 54, 100, e 113 Costituzione ); sia perché l'organizzazione della pubblica amministrazione deve ispirarsi a pincìpi e valori costituzionali aventi un valore generale. E' evidente l'opportunità di richiamarsi, in particolare, ai pincìpi di DEMOCRATICITA' ("L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" art. 1 Costituzione ), di AUTONOMIA e di DECENTRAMENTO (art. 5 Costituzione ).

Periodo anteriore alla Costituzione repubblicana:

Primo periodo:

fase di edificazione dell'amministrazione dello Stato u unitario; amministrazione modellata secondo i caratteri della legislazione del 1853; la quale considera il potere esecutivo come una entità politica unitaria composta dal Governo e dall'amministrazione, diretta dal re che si pone al vertice. Struttura dell'amministrazione piramidale e gerarchica.

Secondo periodo:

età giolittiana, decollo quantitativo e qualitativo dell'amministrazione pubblica, cresce notevolmente di dimensioni, con l'aumento dei compiti e delle funzioni esercitate dallo Stato. Si incrina il principio della uniformità amministrativa; si assiste alla nascita delle amministrazioni parallele, cioè di Enti e apparati burocratici esterni alla tradizionale struttura ministeriale e organizzati secondo regole proprie.

Con la degenerazione dello Stato liberale in quello fascista, i connotati dell'amministrazione vengono accentuati sotto il profilo dell'accentramento e della gerarchia. Proliferano gli apparati burocratici autonomi e distinti dalle strutture dello Stato apparato.

La Costituzione non codifica esplicitamente il carattere democratico dell'amministrazione pubblica, ma contiene dei pincìpi idonei a orientare l'amministrazione in tale direzione. Inoltre, la legislazione più recente ha valorizzato il decentramento, la partecipazione e la trasparenza nei processi decisionali; specialmente la legge num. 241 del 1990 (sul procedimento amministrativo), e il decreto legislativo n:29 del '93 (che detta i nuovo pincìpi di organizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Più che di una amministrazione unitariamente intesa, si può parlare dell'esistenza di una pluralità di amministrazioni: ministeri, enti parastatali, enti pubblici di erogazione, imprese pubbliche, enti pubblici, enti locali, persone giuridiche private preposte allo svolgimento di funzioni pubbliche.

Tra i nuovo caratteri della pubblica amministrazione si affievolisce la vocazione centralistica che considerava l'amministrazione un apparato servente del governo, con il quale divide l'esercizio della funzione esecutiva: decreto legislativo n:29 del 1993 che introduce una netta divisione tra l'attività di indirizzo politico amministrativo e l'attività amministrativa. Questa tendenza trova fondamento anche in alcune disposizioni costituzionali: gli articoli 97 e 98 Costituzione (pur inseriti nel titolo dedicato al Governo), fanno parte di una sezione apposita. La responsabilità dei pubblici dipendenti è disciplinata diversamente dalla responsabilità politica dei ministri.

L'art. 97, secondo comma Costituzione precisa significatamene che "sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari"; cioè, la Costituzione riconosce l'esistenza di una sfera di attribuzioni e di compiti propri dell'amministrazione, distinti da quelli più propriamente politici, spettanti al Governo.

Da notare, il crescente rilievo degli apparati internazionali.

PINCÌPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

Anche se gli articoli 87 e 98 fanno parte del titolo 3° relativo al Governo centrale, i pincìpi ivi codificati valgono, senza dubbio, nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che decentrate, sia statali che autonome; come ha precisato la Corte Costituzionale, compresi anche gli uffici giudiziari.

Inoltre, i pincìpi inerenti all'amministrazione pubblica sono presenti anche in altre parti della Costituzione:

a)    art. 1 carattere di democraticità esteso all'interno dell'ordinamento repubblicano;

b)    art. 5 che afferma il carattere autonomistico e decentrato dell'ordinamento;

c) art. 28 Costituzione che disciplina la responsabilità dei pubblici dipendenti;

d)    art. 113 che parifica la tutela degli interessi a quella dei diritti soggettivi, inibendo alla legge di attenuare la tutela del cittadino dinanzi a taluni atti della pubblica amministrazione .

Pincìpi costituzionali comuni:

a)    autonomia e decentramento.

b)    democraticità.

c) imparzialità.

d)    buon andamento.

e)    responsabilità personale dei funzionari e dei dipendenti.

f)  tutela giurisdizionale.

Principio di democraticità: art. 1 postula che l'amministrazione sia, da un lato, aperta al controllo esterno e dall'altro, ispiri il suo funzionamento ai caratteri della partecipazione e della trasparenza.

Partecipazione popolare all'amministrazione: articoli 2 e 3 Costituzione, ma anche l'art. 24 comprensivo anche della norma per cui il cittadino può intervenire nelle diverse fasi del procedimento amministrativo per tutelare i propri diritti e interessi legittimi.

Inoltre, il procedimento amministrativo deve essere "giusto", nel senso che gli organi dell'amministrazione devono decidere solo dopo avere messo i privati interessati nella condizione di esporre le loro ragioni: sia a tutela dei propri interessi, sia a titolo di collaborazione al perseguimento dell'interesse pubblico.

Art. 97 Costituzione:

buon andamento e imparzialità dell'amministrazione": due distinti caratteri. Il principio costituzionale di imparzialità può essere considerato la traduzione del principio di uguaglianza all'interno dell'attività amministrativa. Una amministrazione è imparziale se i suoi compiti sono distinti da quelli propri degli organi politici dello Stato.

buon andamento, non può essere appiattito al principio di legalità, ma a un tipo di amministrazione efficiente e appropriata.

Art. 97, terzo comma Costituzione: ".mediante concorso"; regola per cui i componenti degli uffici pubblici debbono essere scelti in base al merito, cioè alla capacità e alla professionalità: Regola non assoluta, sancito dall'art. 54 Costituzione.

I titolari dei pubblici uffici non hanno un dovere di neutralità politica, né il divieto di professare determinate ideologie politiche; altrimenti sarebbero menomati di diritti costituzionali. Deroga parziale: art. 98 Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla legge la competenza di introdurre limiti al diritto di iscrizione AI PARTITI POLITICI per: attuazione limitata.

L'art. 28 Costituzione: principio della responsabilità personale dei pubblici dipendenti. Responsabilità diretta che il dipendente divide solidalmente con lo Stato o con l'ente pubblico da cui dipende: Responsabilità indiretta dello Stato, per una "culpa in eligendo" o in vigilando: duplice responsabilità diretta del dipendente pubblico e dello Stato.

Presupposti per la responsabilità di cui all'art. 28 Costituzione:

a)    la condotta lesiva deve provenire da un ufficio dell'amministrazione.

b)    deve essere antigiuridica, cioè tale da comportare una violazione di norme giuridiche.

c) il comportamento antigiuridico deve produrre un danno ingiusto, a causa di un comportamento colposo del pubblico dipendente.

d)    deve sussistere un effettivo rapporto di causalità tra la condotta antigiuridica e l'evento.

Alla luce della normativa vigente, il dipendente risponde solo per colpa grave o dolo.

Art. 113 Costituzione: tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

LE FONTI CHE DISCIPLINANO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Principio della riserva di legge (art. 95 e 97). Invece, nella normativa costituzionale previdente, la disciplina dell'organizzazione del funzionamento delle amministrazioni pubbliche era riservata al Consiglio dei ministri (art. 1 della legge num. 100 del 1926).

a)    Riserva di legge relativa; esiste anche una competenza regolamentare.

b)    Riserva di legge rinforzata: il legislatore si deve attenere a criteri di ragionevolezza organizzativa.

c) Non debbono, al contrario, essere necessariamente disciplinati dalla le materie che riguardano il rapporto di lavoro e la sua gestione.

Sistema delle FONTI: profonda evoluzione.

Ecco, essenzialmente, le leggi che hanno innovato il sistema in questi ultimi anni:

a)    decreto legislativo num. 29 del 1993:

b)    le fonti di diritto pubblico debbono disciplinare l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici.

Mentre, per le fonti di diritto privato sono competenti in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro:

c) decreto legislativo num. 59 del 1997: ha autorizzato la delegificazione delle norme in materia di procedimenti amministrativi; e decentramento normativo (Regioni, Enti locali).

d)    legge num. 127 del 1997: riduzione dei controlli amministrativi, e semplificazione delle procedure amministrative, nonché degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini.

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Funzione giurisdizionale e potere giudiziario.

L'art. 102 Costituzione afferma che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario. A sua volta, l'art. 104 Costituzione - processo evolutivo di sganciamento della magistratura dal potere esecutivo - definisce la magistratura "un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere".

POTERE GIUDIZIARIO: gli organi preposti alla funzione giurisdizionale.

FUNZIONE GIURISDIZIONALE: l'attività svolta, consistente nell'applicare le norme giuridiche a fattispecie concrete, con l'obbligo di osservare particolari procedure, e di porsi in condizione di terzietà rispetto alle parti.

Quindi, la funzione giurisdizionale è una attività di risoluzione delle controversie tra parti contrapposte, che si svolge a mezzo di procedimenti contenziosi. Pincìpi posti dai Costituenti che qualificano l'ordinamento giudiziario.

  • art. 104: autonomia e indipendenza.
  • art. 24: "La difesa è un diritto inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento".
  • art. 27: presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.

L'attività giurisdizionale si collega al principio della sovranità popolare di cui all'art. 1 Costituzione: vedi art. 101, primo comma.

La magistratura non si collega tra gli organi di indirizzo politico, ma tra quelli di garanzia costituzionale. L'art. 104 Costituzione prevede una composizione mista del CSM per favorire l'instaurarsi di raccordi (sempre il magistrato gode di uno status di autonomia):

CSM, eletto per un terzo dal Parlamento in seduta comune, e per due terzi dagli appartenenti alla magistratura ordinaria. art. 102 Costituzione ammette la partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia.

Conservati e rafforzati i pincìpi contenuti nello Statuto Albertino: es. l'inamovibilità dei magistrati, la riserva di legge in materia di organizzazione giudiziaria, il giudice naturale, la autonomia nella interpretazione delle norme.

I pincìpi relativi all'ordinamento giudiziario:

a)    unicità della giurisdizione.

b)    indipendenza.

c) autonomia.

d)    libertà interpretativa dei giudici.

a) Unicità della giurisdizione: Secondo l'art. 102 Costituzione "La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari " essi costituiscono (Santi Romano) "un complesso di organi coordinati e ridotti a unità in vista dell'esercizio di una stessa funzione ".

L'esistenza di GIUDICI SPECIALI è prevista da diverse disposizioni costituzionali:

  • art. 103, primo comma Consiglio di Stato .
  • art. 103, secondo comma Corte dei Conti .
  • art. 103, terzo comma Tribunali militari .
  • art. 125, secondo comma, Regioni .

Rispetto ai giudici speciali la Costituzione ha ribadito la loro natura di organi che derogano alla regola generale dell'art. 102. In primo luogo, divieto di giudici straordinari (art. 102, secondo comma) che vengano istituiti in funzione di determinati giudizi. La Costituzione vieta la istituzione di giudici speciali.

art. 108 Costituzione, la legge deve assicurare l' indipendenza dei giudici nelle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

La legislazione ordinaria ha creato diversi organi per garantire l'autonomia di alcuni giudici speciali, ( come il CSM nei confronti dei giudici comuni). Allo stato attuale le principali giurisdizioni speciali sono costituite da:

a)    la giustizia costituzionale, esercitata dalla Corte Costituzionale

b)    la giustizia amministrativa, esercitata dai Tribunali amministrativi regionali (TAR), dal Consiglio di Stato, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, limitatamente al regime delle acque.

c) la giustizia militare esercitata dai Tribunali militari

d)    la giurisdizione domestica, cioè interna a organi di rilievo costituzionale (Parlamento, Presidenza della repubblica, Corte Costituzionale) in relazione a controversie con i propri dipendenti, inerenti al rapporto di impiego.

La giurisdizione ordinaria si distingue in: CONTENZIOSA e VOLONTARIA.

La prima si esplica in controversie tra più parti rispetto alle quali il giudice si pone in una posizione di imparzialità; la seconda comprende procedure che non traggono origine da una controversia.

Giudice civile e penale. giudici civili sono: il giudice conciliatore, il pretore, il tribunale, la corte di appello.

GIUDICI PENALI: pretore, tribunale Corte di Assise, Corte di Assise d'appello.

Con la legge num. 374 del 1991: giudici di pace: per la giurisdizione sia penale, sia civile, esercitano la loro funzione in casi di limitato valore.

Al vertice delle diverse giurisdizioni si pone la corte di cassazione, cui compete:

assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.

l'unità del diritto oggettivo nazionale.

il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.

regolare i conflitti di competenza.

DECIDENTE e REQUIRENTE (giurisdizione).

La funzione decidente è svolta da organi monocratici (pretore, giudice di pace) e da organi collegiali (tribunale corte d'appello e Corte d'assise).

La funzione requirente è esercitata da organi monocratici - i pubblici ministeri - i quali risultano incardinati in appositi uffici (le procure), organizzati su base gerarchica e presenti presso i tribunali e presso le corti di appello e la corte di cassazione.

L'autonomia dei magistrati: in quanto ordine più che potere.

art. 104 Costituzione:  "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere";

va collegato all'art. 101 Costituzione "I giudici sono soggetti soltanto alla legge".

INDIPENDENZA: qualifica l'ordine (magistratura) rispetto agli altri poteri dello Stato, evitando che si determinino condizionamenti, interferenze, pressioni da parte del Parlamento o del Governo.

AUTONOMIA: del singolo magistrato nell'esercizio della propria funzione.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

E' tra gli organi costituzionalmente necessari; non è solo un organo amministrativo; può essere posto al vertice del potere giudiziario solo dal punto di vista organizzativo. E' un organo di garanzia giurisdizionale.

E' composto di 33 membri, di cui 3 di diritto e 30 elettivi. Membri di diritto: Presidente della Repubblica (che lo presiede), il Primo Presidente e il Procuratore generale della Cote di cassazione.

I componenti elettivi sono scelti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie; i rimanenti 10 membri (circa un terzo) del CSM sono eletti dal Parlamento in seduta comune, per riequilibrare la componente interna della magistratura, così da ridurre il carattere corporativo dell'organo, conservando, però, la prevalenza dei profili tecnici e professionali rispetto a quelli puramente politici: infatti, i componenti designati dal Parlamento debbono essere scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con 15 anni di esercizio della professione.

I membri del CSM durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili: tuttavia, la prassi è che ogni 4 anni si procede alla rinnovazione totale dell'organo

I componenti del CSM possiedono uno status particolare, sintetizzabile nel compito di assicurare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura: in particolare, non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

Il CSM ha la seguente organizzazione interna:

a)    Il Presidente, che è, di diritto, il Presidente della Repubblica.

b)    Il Vicepresidente, che deve essere eletto dal Consiglio fra i componenti designati dal parlamento.

c) Il Comitato di presidenza.

d)    Le commissioni referenti, che hanno la funzione di istruire e preparare il lavoro del Consiglio.

e)    La Commissione disciplinare: membri effettivi e 6 supplenti; tale commissione è l'unico organo del CSM con natura giurisdizionale (contro le sue decisioni è ammesso ricorso dinanzi alle sessioni unite della Corte di cassazione); le altre deliberazione del CSM (atti amministrativi) impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.

art. 105 Costituzione: competenze del CSM; riserva di legge (come leggi di settore relative alla materia):

assunzioni.

assegnazioni.

trasferimenti.

promozioni.

provvedimenti disciplinari.

Elenco non tassativo, ma esemplificativo.

L'autonomia dei giudici si collega alla particolare struttura dell'ordinamento giudiziario, che rappresenta un potere non gerarchico - di tipo piramidale -, ma diffuso: tale connotazione trova conferma, anche, nel fatto che ogni lesione all'autonomia di un singolo giudice da parte di un altro potere dello stato, è idonea a configurare l'insorgere di un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale.

Il principio che più di tutti valorizza il carattere di autonomia dei giudici è il principio della soggezione del giudice alla legge (art. 101 Costituzione) Tale principio non subordina un potere a un altro ( nel caso, la magistratura al legislatore) bensì introduce una garanzia e un limite; la prima consiste nel riconoscimento che ciascun giudice interpreta autonomamente le norme e le applica liberamente nei casi concreti, senza subire condizionamenti né esterni né interni all'ordine giudiziario; il limite va rinvenuto nel fatto che l'attività giurisdizionale del magistrato deve essere correlata alle norme vigenti, e non può, quindi, essere arbitraria.

Compito del magistrato è rinvenire la norma applicabile al caso concreto: ciò non significa, tuttavia, che esso sia un mero esecutore della volontà del legislatore Da un lato, perché l'interpretazione è attività creativa, connessa al fatto che le disposizioni non sempre hanno un significato univoco; dall'altro, in quanto il compito del giudice consiste nel realizzare i pincìpi e i valori costituzionali, sia disapliccando le norme contrarie a Costituzione, o sollevando una questione di legittimità costituzionale nel caso di atti aventi forza di legge.

art. 101 Costituzione, secondo comma: il giudice è soggetto alla legge, soltanto se essa è costituzionalmente legittima. Le guarentigie dei magistrati.

art. 108 Costituzione: cioè la disciplina dell'ordinamento giudiziario è riservata alla legge: Tale riserva di legge è strettamente rivolta a garantire l'autonomia della magistratura dagli altri poteri; in particolare, dal Governo. (Diversa dall'ordinaria riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici: art. 97).

Riserva di legge che si estende a tutti i profili, escludendo fonti regolamentari adottate dall'esecutivo. E' anche da escludere la possibilità di estendere all'ordinamento giudiziario il fenomeno della delegificazione che sta interessando diversi settori della pubblica amministrazione.

Svariati articoli della Costituzione presuppongono l'esistenza di una legge sull'ordinamento giudiziario: articoli 102, 105, 106, 107, 108, e la 12° disposizione transitoria.

In pratica, il Parlamento non ha approvato una nuova legge sull'ordinamento giudiziario, preferendo realizzare, con ritardo, alcuni interventi settoriali. Per le fonti che disciplinano la materia, vedi Rolla pagine 637, 638. L'Assemblea Costituente ha optato per il magistrato professionale (art. 105 e 106) Solo per concorso pubblico; per una scelta solo sulla base di una buona preparazione tecnica.

La Costituzione, però, affianca ai magistrati professionali, altri giudici nominati senza concorso: i magistrati onorari (art. 106); e i magistrati per meriti insigni (art. 106, secondo comma).

Per dare attuazione all'art. 101 Costituzione:  " La giustizia è amministrata in nome del popolo, può partecipare alla funzione giurisdizionale anche chi non è incardinato nella magistratura ordinaria ":

a) nelle sezioni specializzate attraverso la presenza di esperti (tribunali per i minorenni, sezioni agrarie, sezioni di sorveglianza).

b) nelle Corti di Assise, in cui il Collegio risulta composto da due magistrati e da sei giudici popolari estratti a sorte.

UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO. (magistratura requirente).

Sotto lo Statuto Albertino, il pubblico ministero era qualificato come "il rappresentante del potere esecutivo" presso l'autorità giudiziaria, ed era posto, quindi, sotto la direzione del Ministro della giustizia.

Di segno opposto è stata la scelta della Costituzione che ha inteso estendere anche a tale organo le garanzie proprie della magistratura in generale; in primis, quelle connesse all'autonomia e alla indipendenza dagli altri poteri dello Stato.

L'opportunità di svincolare il Pubblico Ministero da legami con l'esecutivo si connette alla delicatezza della funzione: tale organo ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 Costituzione ); deve, cioè, procedere ogni volta che si trovi dinnanzi a una notitia criminis. Un legame con il potere esecutivo potrebbe condizionarne l'azione: sia ostacolando l'avvio di procedimenti, sia imponendo l'esercizio dell'azione penale fuori delle ipotesi previste dalla legge.

L'obbligo indicato dall'art. 112 Costituzione, da un lato, non implica il necessario monopolio dell'azione penale, dall'altro non esclude la sussistenza di margini di discrezionalità: spetta, infatti, al Pubblico Ministero verificare la sussistenza di presupposti di fatto e di diritto, nonché di valutare l'opportunità di adottare misure cautelari, o provvedimenti restrittivi della libertà personale dell'imputato.

Va, poi, precisato che il Pubblico Ministero svolge la sua funzione a tutela dell'intersesse generale, nell'interesse dello Stato - comunità;  per cui non è obbligato a sostenere in ogni caso l'accusa, ma può anche disporre per l'archiviazione, o adoperarsi per fare riconoscere l'innocenza di in imputato.

Pur usufruendo delle garanzie proprie dei magistrati giudicanti, la particolarità della funzione requirente impone che il Pubblico Ministero sia inserito all'interno di una struttura organizzato in modo gerarchico - la procura -; è ritenuta ammissibile in capo al Ministro della giustizia la permanenza di un potere di vigilanza.

Principio della inamovibilità e divieto di rapporti di dipendenza gerarchica all'interno della magistratura.

inamovibilità (vedi art. 107), riguarda tanto la sede, quanto le funzioni esercitate:

Tale garanzia, però, non è assoluta, ma strumentale: tende a tutelare il corretto servizio della funzione, piuttosto che un privilegio corporativo agli appartenenti all'ordine giudiziario. La inamovibilità è rivolta a assicurare che il magistrato eserciti le proprie funzioni senza temere sanzioni o sperare di ricevere vantaggi a causa delle scelte assunte. Il divieto di trasferimento deve coordinarsi con le esigenze organizzative degli uffici.

La legge consente il trasferimento di ufficio dei magistrati nei casi di:

a)    incompatibilità.

b)    soppressione di un ufficio giudiziario.

c) riduzione dell'organico di un ufficio.

d)    assegnazione di nuove funzioni in seguito a promozione.

e)    impossibilità per qualsiasi causa di amministrare giustizia nella propria sede nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario.

L'art. 107 Costituzione esclude ogni forma di gerarchia interna. La funzione è l'unico criterio distintivo ammissibile: funzione giudicante, funzione requirente; di merito e di legittimità.

Non è ammissibile, certo, un controllo sull'operato del giudice: le decisioni e i provvedimenti dei giudici sono insindacabili. Ma esiste un diritto di critica - o controllo diffuso che la comunità può e deve esercitare alla luce del principio di sovranità popolare - nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari, ma solo per determinazioni abnormi del magistrato che si pongano microscopicamente al di fuori del principio di legalità, ovvero ledano un diritto fondamentale del cittadino.

Il CSM può emanare provvedimenti disciplinari: è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione. L'azione disciplinare può essere promossa anche dal Ministro.

I comportamenti punibili non sono tipizzati, ma si tratta di comportamenti colposi nella conduzione dell'ufficio, adozione irregolare o non tempestiva di provvedimenti, o emanazione di pronunce arbitrarie.

Responsabilità penale o civile: articoli 328 e 537 del codice penale: art. 537: magistrati come pubblici ufficiali, per cui si applicano anche a loro i reati applicabili ai secondi. Art. 328. omissione, ritardo o rifiuto di un atto del suo ufficio. Oppure: dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni; o per diniego di giustizia.

Richiesta di risarcimento rivolta allo Stato che si rivale nei confronti del giudice responsabile. Inoltre, si avvia azione disciplinare dinanzi al CSM su iniziativa del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; o su iniziativa del Ministro di grazia e giustizia.






Privacy




Articolo informazione


Hits: 9828
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024