![]() | ![]() |
|
|
TITOLO I
Capo III
Capo IV
Capo V
Capo
VI
REDDITI DI IMPRESA
Art. 51 - Redditi di impresa
1.
Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate
nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b)
e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se
non organizzate in forma di impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di
impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo
2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline,
laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività
agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino
ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 nonché
alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle
attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attività indicate nel presente articolo.
Art. 52 - Determinazione del
reddito di impresa
1.
Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato
apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo
all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni del presente testo unico.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei
proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e
5-bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo
8.
Art. 53 - Ricavi
1.
Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di
semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o
prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in
società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo
87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di
altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta
l'attività dell'impresa;
d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti
lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti
sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma
1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai
soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del
comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti
come tali nel bilancio.
Art. 54 - Plusvalenze
patrimoniali
1.
Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel
comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa,
per la perdita o il danneggiamento dei beni;
[c) abrogata]
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è
costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al
netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni
ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il
conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono
alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte.
Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui siano comunque realizzati.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è costituita
dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare
il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni
Art. 55 - Sopravvenienze
attive
1.
Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a
fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio
in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 vengono
conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a
norma del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del comma
1 dell'articolo 53 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di
liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1
dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono
a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote
costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non
oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione
di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31
gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento
della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i
finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome per
la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di
immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati
Art. 56 - Dividendi e
interessi
1.
Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si
applicano le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni
degli articoli 14 e 44.
3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e h)
del comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare
maturato nell'esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
[3-bis abrogato]
3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti
"pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a
termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per
l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza
positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto
degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di
durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi
intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche
gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
Art. 57 - Proventi
immobiliari
1.
I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato
secondo le disposizioni del capo II per gli immobili situati nel territorio
dello Stato e a norma dell'articolo 84 per quelli situati all'estero.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati
nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
Art. 58 - Proventi non
computabili nella determinazione del reddito
1.
Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
c) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
d) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g)
a n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata
a norma del comma 2 dello stesso articolo.
Art. 59 - Variazioni delle
rimanenze
1.
Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a
formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60,
sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i
beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni
che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate
attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo
complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro
quantità.
3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata
rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del
comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità
è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi,
a partire dal più recente.
3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il
metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o
con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per
il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma
dei commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo
mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato
moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di
formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il
minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del
presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al
termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute
nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le opere, le
forniture e i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente
costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze
delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore
così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione
che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i
criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di
valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72,
concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono
state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi.
Art. 60 - Opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale
1.
Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine
le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio
successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle
disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione
del contratto, salvo il disposto del comma 4.
2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle
maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di
clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente
stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere,
forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in
base ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio
contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per
cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i
corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della
riduzione è elevata al 4 per cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono
tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione
parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva
variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata
definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano
in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e
imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o
ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle
imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del
reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla
data in cui è rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per
ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli
estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente,
della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e
della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in
valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai fini
dell'articolo 72 ancorché non risultanti in bilancio.
Art. 61 - Valutazione dei
titoli
1.
I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al
termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1,
2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di
"pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di
rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei
titoli.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del
valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso
soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è
determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi
2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente
alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio
regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data
in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le
deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4
dell'articolo 9.
3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del comma 3, relative ad
azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non
appartenenti alla Comunità economica europea sono ammesse, sempre che siano in
vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le
informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.
4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio
di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge
al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole
voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per
ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il
numero complessivo delle azioni.
5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla
società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società
stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle
singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita la deduzione
dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite
per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante
dopo la copertura. Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo
dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si
tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di
perdite della società emittente.
5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la
valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate
da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53.
Art. 62 - Spese per
prestazioni di lavoro
1.
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione
del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo
di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1
dell'articolo 65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese
relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a
servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di
alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione
anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai
dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce
reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 4, lettera c).
1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori
dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un
ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è
elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il
titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un
autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per
una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al
costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza
non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della
deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte
effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le
trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o
dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o
affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti,
nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo
5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e
in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti;
quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche
se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli
associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito
dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei
profitti e delle perdite.
Art. 63 - Interessi passivi
1.
Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto
tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il
reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del
rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora
accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a
formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per
la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma
dell'articolo 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero
ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge
non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'articolo 57 si computano nella misura ivi
stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli
incrementi formati nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'articolo 78, si computano
nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso
articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da
imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate
o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole
acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli
interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi
passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma
senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli
interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non
ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma
del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.
Art. 64 - Oneri fiscali e
contributivi
1.
Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche
facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili
nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti,
nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono
deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni
presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni
delle commissioni tributarie.
4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in
base a formale deliberazione dell'associazione.
Art. 65 - Oneri di utilità
sociale
1.
Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei
dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria
o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per
mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di
ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui
alla lettera g) dell'articolo 10, per un ammontare complessivamente non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel
Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di
istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non
superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione stessa;
c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione
o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non
siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività
culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non
spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di
tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i
beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità
e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine
per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute
che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e
di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le
erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che
siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e
per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le
esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere
del competente comitato di settore dal Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà
approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i
beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni
fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate
non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità,
all'entrata dello Stato;
c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente
entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalità, all'entrata dello Stato;
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4
milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle
ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a
tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di
ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione
dei redditi;
[c-octies)] abrogata
c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei
beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività
culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina,
a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o
soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle
erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni
liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme
complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di
importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività
culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della
differenza.
c-decies) [le disposizioni di questa lettera si applicano dal periodo di
imposta in corso al 31.12.2002 - ex art. 6,
co.21, legge 388/00 - n.d.r.] le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi,
statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e
regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla
lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate per sostenere attività
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al
conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare
delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso
che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza.
c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di
programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal
Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla
base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto
determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate,
l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché
definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della sanità vigila sull'impiego delle
erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni
liberali deducibili da essi effettuate.
[3. abrogato]
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e
nel comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.
Art. 66 - Minusvalenze
patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
1.
Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel
comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 54.
1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le
disposizioni dell'articolo 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello
determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
semestre.
1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in
imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo
2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore
corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di
cui al comma 1-bis.
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o
altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta
insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato
di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi
e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è
assoggettato a procedure concorsuali.
4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo
e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2
dell'articolo 8.
5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al
costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si
applica la lettera b) del comma 3 dell'articolo 61.
[5-bis. abrogato]
Capo
VI
REDDITI DI IMPRESA
Art. 67 - Ammortamento dei
beni materiali
1.
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in
funzione del bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà
per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori
produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione
alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento
anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima
volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata
in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante
dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri
soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore
soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del
Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in
aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di
utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di
ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli
effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il
reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o
imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella
massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza
sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai
precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio è inferiore
alla metà della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la
differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore
utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal
complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire è
consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in
cui sono state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che
dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali
si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio
dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul
costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel
corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del
possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.
L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per
specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro
delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la
deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti
contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo
non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono
determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di
ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; la
deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per
oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con
lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad
aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei
contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente
diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo
periodo del medesimo comma 3.
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono
deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore
sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura
del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione
anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni;
[...]. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari
al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche
finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile
adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al
precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad
impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo.
Art. 68 - Ammortamento dei
beni immateriali
1.
Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere
dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo;
quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non
superiore ad un decimo del costo
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri
diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.
Art. 69 - Ammortamento
finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
1.
Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è
consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la
deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il
costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il
numero degli anni di durata della concessione , considerando tali anche le
frazioni. In caso di modifica della durata della concessione la quota
deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in
cui la modifica è stata convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di
sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o
trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento
finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire
dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura
pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata
della concessione.
[4. abrogato]
5. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere
pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario
differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote
di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro
delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano
economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile
gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1
dell'articolo 76.
Art. 70 - Accantonamenti di
quiescenza e previdenza
1.
Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di
previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono
deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle
disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi. [periodo soppresso].
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute
modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale
hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei
due successivi.
2-bis. E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di
accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari,
se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si
applica l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può
essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a
concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti
relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del
comma 1 dell'articolo 16.
Art. 71 - Svalutazione dei
crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1.
Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto
da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle
prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili
in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche
degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su
crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è
più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al
valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se
in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo
non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di
erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a
Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle
esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in
ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni
dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60
per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini
del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei
crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo
delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in
deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di
copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli
accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha
raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla
fine dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si
comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria
nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte
nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al
valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66,
limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo
per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio
l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di
cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei
crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del
valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e
finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del
fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in
bilancio.
Art. 72 - Accantonamenti per
rischi di cambio
1.
Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili
nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in
valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e
titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e
il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o
del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese
in cui sono sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione
del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti
e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine
o da contratti di assicurazione.
2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 è superiore
all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la
deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa è pari o inferiore
all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione
non è ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il reddito
dell'esercizio.
3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati
nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che
non trova copertura nel fondo.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle
rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a
fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di
cui agli articoli 54 e 66.
5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i
crediti e i debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati
secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziché secondo il
cambio del giorno o del mese in cui sono sorti.
Art. 73 - Altri
accantonamenti
1.
Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per
lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile
quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.
La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa
complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se
negativa nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere
pubbliche e le imprese sub-concessionarie di queste sono deducibili gli
accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di
ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere
della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La
deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento
del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare
complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due
esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare
del fondo l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma
non oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il
reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e
da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente,
al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti
nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo
distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri
relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti
fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali
differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o
passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio
successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.
5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in
vigore del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi
delle disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle
imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e
imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte a norma
dell'articolo 67.
Art. 74 - Spese relative a
più esercizi
1.
Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono
state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi
ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito
agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito
dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il comma 3
dell'articolo 55.
2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui
sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura
di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti
nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si
considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni
distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri
riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi
erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non
si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al
periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.
3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei
commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun
esercizio.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova
costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti
i primi ricavi.
Art. 75 - Norme generali sui
componenti del reddito d'impresa
1.
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le
precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e
gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di
acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e
per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica
l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con
clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è
assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di
locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a
formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e
delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e
nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle
perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli
che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono
deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e
delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in
conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono
il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri
proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in
cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le
apposite scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se
e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi
o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad
attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'articolo 63.
5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi
di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi
passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e
gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e,
ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di
un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
[6. abrogato]
Art. 76 - Norme generali
sulle valutazioni
1.
Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei
beni senza disporre diversamente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione,
esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni
materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la
quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi
relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi
passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano
imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli
direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è
diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze
iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a
formare il reddito;
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o
negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con
riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la
valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta
estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni
dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in
valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si
valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto
delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data
di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La
valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma
di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità
di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo
coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in
valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione
del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti
negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai
commi 1 e 2 dell'articolo 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se
questa è inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati
nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio
delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti
nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l'impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti,
dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del
comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche
se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli
accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali "procedure amichevoli" previste dalle Convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente
disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società
non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa
esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione
o lavorazione di prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente
in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il
cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere
dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi
regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di
Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di
un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono
prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse
hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al
medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove
predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle
spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque
subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei
relativi ammontari dedotti.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile
l'articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere
partecipate.
Art. 77 - Beni relativi
all'impresa
1.
Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano
relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed
ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti
all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa
nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice
civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi
all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati
nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili.
2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano
relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito
nel comma 3 per le società di fatto.
3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti
nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa,
compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati
esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal
patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il
costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività
relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile
ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti
ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere
dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Art. 78 - Imprese di
allevamento
1.
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali
oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 il reddito
relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa
nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore
medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse
incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione.
2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due
anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera
c).
3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si
avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura
del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.
4. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non
avvalersi delle disposizioni del presente articolo.
Art. 79 - Imprese minori
1.
Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime
di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è
costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e
degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo
d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso.
La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e
delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente
aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 e delle
sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e
sopravvenienze passive di cui all'articolo 66.
[2. abrogato]
3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni
degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni
ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono
deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di
accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono
deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo
18 del decreto indicato al comma 1.
[4. abrogato]
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le
disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2
dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6
dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77.
Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono
a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e
annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma
1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75.
6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura
inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dal
successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui
agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente
articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le
attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle
finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22
ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è
ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un
importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento
dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a
150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni
di lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il
reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 45.500 per i trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede
l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire
81.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete,
altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo
e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di
effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla
dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal
dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e
località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di
accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di
queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della
legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere
di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
l'accertamento.
[9. abrogato]
[Art. 80 ] - [Imprese
minime]
[articolo
abrogato]
Capo
VII
REDDITI DIVERSI
Art. 81 - Redditi diversi
1.
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero, se non
sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o
da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla
qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o
l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita,
anche parziale, dei terreni o degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli
acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi
familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di
cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate
la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo
5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento,
secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite
partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili
alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di
partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel
corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale
disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di
partecipazione superiore alle percentuali suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui
all'articolo 87, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c bis),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di
cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli
preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso
anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque
realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci
ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi
di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere,
di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli
precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero
chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari,
nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento
incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle
scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o
dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti
artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli
dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto
della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di
beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di
veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in
usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica
azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa,
ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate
concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche
parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo
periodo;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i
compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. 1-bis. Agli effetti
dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c ter) del comma 1, si considerano
cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e diritti, nonché
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di
chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano
chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute
estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito
a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il
cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento
milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater)
e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o
chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti
all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a
titolo oneroso.
Art. 82 - Plusvalenze
1.
Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 sono
costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di
imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
[1-bis. abrogato]
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 acquistati
oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo
dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su
terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore
normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere
ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili
di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente,
rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o
donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative
denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di
ogni altro costo successivo inerente, nonché della imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono
superiori alle plusvalenze l'eccedenza è portata in deduzione, fino a
concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il
quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo
81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed
alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 81; se
l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore
all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza
può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli
altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1
dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito
ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente
alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con
esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli
effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale
imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di
acquisto per donazione, si assume come costo il costo del donante. Per le
azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito
del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul
numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le
partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, diverse da quelle
immobiliari o finanziarie, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle
perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei
redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere
cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti
vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate
da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si
assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati
ai sensi dell'articolo 76, comma 7, nel periodo di imposta in cui la
plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi
criteri stabiliti per le plusvalenze.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o
valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non
riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di
partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, i
corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è
verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale
periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come
corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del
prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del
costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per
cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 81, il
corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o
diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la
plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di
acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo
d'imposta.
7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81, sono
costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché
degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno
dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze,
minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i
commi 5 e 6. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia
stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel
periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine
stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo
81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze
o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono
a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei
rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81.
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del
comma 1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni
rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di
ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi
passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i
redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi,
nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non
riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6.
[9.] [comma abrogato]
Art. 83 - Premi, vincite e
indennità
1.
I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta,
senza alcuna deduzione.
2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera
m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un
importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non
concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Art. 84 - Redditi di natura
fondiaria
1.
I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non
determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o
commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello
Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il
periodo di imposta in cui sono percepiti.
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla
formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla
valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di
imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di
imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei
fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a
formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di
imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Art. 85 - Altri redditi
1.
I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono
reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per
cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a
titolo oneroso. 2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1
dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel
periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le
plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81 sono
determinate a norma dell'articolo 54.
TITOLO
II
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 86 - Presupposto
dell'imposta
1.
Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è il possesso di
redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo
6.
Art. 87 - Soggetti passivi
1.
Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a
responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua
assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non
residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1,
si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non
riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri
soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si
verifichi in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla
lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni
indicate nell'articolo.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli
enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base
alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi
primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si
applica in ogni caso agli enti non residenti.
Art. 88 - Stato ed enti
pubblici
1.
Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra
enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le
comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di
enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie
locali.
Art. 89 - Base imponibile
1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le
disposizioni del capo II per le società e per gli enti commerciali di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, del capo III per gli enti non
commerciali di cui alla lettera c) e del capo IV per le società e gli enti non
residenti di cui alla lettera d).
Art. 90 - Periodo di imposta
1.
L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una
obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 94 e
102.
2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione
della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se
la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o
dall'atto costitutivo o è determinata in due o più anni il periodo di imposta è
costituito dall'anno solare.
3. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle
disposizioni relative alle categorie nelle quali rientrano.
4. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di
cui agli articoli 57 e 78 sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio
si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2, 7 e 8
dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 73.
Art. 91 - Aliquota
dell'imposta
1.
L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 36 per
cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 34
per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003.
Art. 91-bis - Detrazione di
imposta per oneri
1.
Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo
pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 13 bis, comma 1-bis,
limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i
cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché
dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società
o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-ter).
[2. abrogato]
Art. 92 - Crediti di imposta
1.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società e da enti
commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, o redditi
prodotti all'estero, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.
Art. 93 - Scomputo degli
acconti
1.
I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute
alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo
19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano
nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare
il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla
ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare
degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Art. 94 - Riporto o rimborso
delle eccedenze
1.
Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, se l'ammontare complessivo dei crediti
di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai
precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta
relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.
1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte
che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso
dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato
prima degli altri crediti d'imposta ed è portato in detrazione fino a
concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali è
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili
comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi
d'imposta ammesse in diminuzione.
1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1 bis, il
contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5
dell'articolo 14.
Capo
II
SOCIETA` ED ENTI COMMERCIALI
Art. 95 - Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è
considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli
articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del
presente capo.
2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I,
relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono
anche per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 3
dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori.
Art. 96 - Dividendi esteri
1.
Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti
utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo
105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale
comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti
dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono
deducibili limitatamente, per ciascun periodo d'imposta, all'ammontare che
eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi
del presente comma. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla
Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati
con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo
76.
1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis,
gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare
corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in
deduzione.
Art. 96-bis. - Dividendi
distribuiti da società non residenti
1.
Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non
residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione
diretta nel loro capitale è non inferiore al 25 per cento ed è detenuta
ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del
reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i
criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE
del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;
c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di
opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad
una delle seguenti imposte:
impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
phóros eisodématos Nomikón prosópon kerdoskopikoú charaktéra in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impôt sur les sociétés in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo;
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte
sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con
decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui
alla lettera c) del comma 2.
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le
partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione
europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione
dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia
nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi
decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del
presente comma.
[3. abrogato]
[4. abrogato]
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la
quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili
che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui
ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti
indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.
[7. abrogato]
Art. 97 - Sopraprezzi di
emissione e interessi di conguaglio
1.
I sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla
formazione del reddito.
Art. 98 - Prestiti
obbligazionari
1.
Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la
differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota
determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
Art. 99 - Annullamento di
azioni proprie
1.
In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni
proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o
precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni
annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla
formazione del reddito.
Art. 100 - Cessioni
obbligatorie di partecipazioni sociali
1.
La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche per le
plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto
comma, 2357-bis, secondo comma e 2359-bis, terzo comma, del codice civile e a
norma del settimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come
modificato dall'articolo 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
[Art. 101] - [Oneri fiscali]
[articolo
abrogato]
Art. 102 - Riporto delle
perdite
1.
La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli
per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del
reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto,
per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di
essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potrà tuttavia essere
computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di
imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e
dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.
1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le
modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la
maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee
ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque
acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata
l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le
perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se
interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od
acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si
applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso
soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto
che controlla il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a
quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle
dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui
all'articolo 2425, lettera A), n. 1, del codice civile, e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 2425, lettera B), n. 9), lettere a) e b), del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori.
Art. 103 - Imprese di assicurazione
1.
Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano
attività assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del
titolo I, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve
tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge.
2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di
durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote
costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di
assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel
predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi
dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata
di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.
3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di
solvibilità obbligatorio per legge non concorrono a formare il reddito fino a
quando il relativo fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche
mediante riduzione del capitale sociale; le quote di ammortamento dei beni
strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior
valore ad essi attribuito. 4. Alle società e agli enti di cui al presente
articolo che percepiscono proventi derivanti dalla partecipazione a fondi
comuni di investimento mobiliare, è attribuito un credito di imposta pari a un
decimo dell'ammontare dei proventi stessi. Si applicano le disposizioni dei
commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14.
Art. 103-bis. - Enti
creditizi e finanziari
1.
Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i
componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni
"fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio,
derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse,
o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della
prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su
titoli, valute o tassi d'interesse.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti
dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2
e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti
negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del
contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura
dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura
dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati
italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura
dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87;
2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i
soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali
valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla
lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di
copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi,
i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito,
secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni
hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e
passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A
tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione
di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività
e passività o di insiemi di attività e passività.
Art. 104 - Banca d'Italia e
Ufficio italiano dei cambi
1.
Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano
dei cambi non si tiene conto:
a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a
disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il
Ministero del tesoro;
[b)] abrogata
c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti
e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi
e accantonate in apposito fondo del passivo. 2. Si applica la disposizione del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 76, nonché le disposizioni
dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-bis.
Art. 105 - Adempimenti per
l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti
1.
Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, le
società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87
devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare
complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare
complessivo delle imposte determinate ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le
imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al
numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36 bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte
in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti
definitivi, nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai
fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o
applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di
esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel
primo comma dell'articolo 44, nonché delle riduzioni del capitale che si
considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla
disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di
cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei
redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di
presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della
deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì,
nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal
fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione
è deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti
periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi
copertura, la società o l'ente è tenuto ad effettuare, per la differenza, il
versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'articolo
105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1)
l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi
conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del
51,51 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1º gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri
articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare
il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare detta
imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che
hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è
stato attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato
di cui all'articolo 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui
al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili
di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi
indicato, utilizzato in detrazione dalla società o dall'ente secondo le
disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis.
5. Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a)
e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un
importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al
51,51 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003, degli utili di
esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel
comma 1 dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa
deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano la riduzione
prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera a).
6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi e
i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a)
del comma 1 verificatisi nell'esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi
dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1
verificatisi nell'esercizio.
7. Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il
credito d'imposta di cui all'articolo 14 ovvero è attribuito il credito
d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3 bis, e 94, comma 1-bis,
devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui
all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita
comunicazione.
8. Nel caso di omessa comunicazione in conformità a quanto previsto nel comma
precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1, della
medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni è raddoppiata
qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o
più vantaggiosi.
Art.
105-bis - Versamenti integrativi
Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105,
comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d'imposta di
cui all'articolo 14 le società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 87 possono incrementare l'ammontare indicato alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 105 di una imposta corrispondente al credito
stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l'imposta va assolta entro il
termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale
la deliberazione di distribuzione è stata adottata. Se sono distribuiti gli
utili di esercizio, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del
saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui
all'articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 105, comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 106 - Credito d'imposta
relativo alla distribuzione di utili fruenti di agevolazioni territoriali
1.
Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti
dell'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della
legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo
1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine gli utili assoggettati a
tassazione ai sensi dei citati articoli con l'aliquota ridotta alla metà, si
considerano come utili che non concorrono a formare il reddito per il 50 per
cento del loro ammontare.
Art. 106-bis - Credito per
le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo
1.
L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui
all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i
quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è
riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza
dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di
imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri
previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.
Art. 107 - Compensazione e
rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio
1.
Se il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la maggiorazione
dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo 105 viene successivamente
accertato in misura più elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui
l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello
dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello
dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione,
aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri
fondi in base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione
dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per
l'esercizio in cui il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di
un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a
tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato
degli interessi di cui al predetto articolo 44.
3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello
dell'imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti
dell'articolo 94.
Capo
III
ENTI NON COMMERCIALI
Art. 108 - Reddito
complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di
impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad
esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si
considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti
nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità
istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di
corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo
8.
2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non
commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o
di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per
lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo
8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini
istituzionali degli enti stessi.
Art. 109 - Determinazione
dei redditi
1.
I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli
enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in
base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si
applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni
del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno
'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre
attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare
il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o
il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.
4. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n.
222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata
in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi
previsti.
4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica
sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano
osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta
a norma di legge dagli stessi enti.
Art. 109-bis - Regime
forfetario degli enti non commerciali
1.
Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di
lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962
[rettificare in 1992 - n.d.r.], n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla
contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei
ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di
redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella
seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui
agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare
dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di
servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in
anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a
quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è
effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio
del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
Art. 110 - Oneri deducibili
1.
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri
indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri
dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a
formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha
conseguito il rimborso.
Art. 110-bis - Detrazioni
d'imposta per oneri
1.
Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della
detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.
Art. 111 - Enti di tipo
associativo
1.
Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o
partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni,
dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme
versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi
associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali,
salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 108, le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle
quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi
secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di
occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati
o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che
per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi
prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di
acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di
alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e
aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti
attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni
circolari.
4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si
considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette
attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis
non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché
sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle
pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente
agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si
applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui
atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto
ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le
stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a
livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4 quinquies
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Art. 111-bis - Perdita della
qualifica di ente non commerciale
1.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di
ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per
un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al
netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle
entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale
rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui
vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo
di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente
nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata
entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle
associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 111-ter -
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1.
Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione
delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo
svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità
di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Capo
IV
SOCIETA` ED ENTI NON RESIDENTI
Art. 112 - Reddito
complessivo
1.
Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 è formato soltanto dai redditi prodotti
nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati
nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle
plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle
attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non
conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti
da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 e
le plusvalenze indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f).
Art. 113 - Società ed enti
commerciali
1.
Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è
determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto
dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili
organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in
Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le
disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal
reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del
comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica
la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.
2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la
disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo.
3. Per la determinazione del reddito complessivo delle società semplici e delle
associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 si applicano in ogni
caso le disposizioni del comma 2. 4. Per le società di tipo diverso da quelli
regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o
quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di
attività commerciali.
Art. 114 - Enti non
commerciali
1.
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le
disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1,
terzo periodo.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella
determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito
complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, terzo
periodo.
2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109.
2-bis. Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti
pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le
quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela
del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la
valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo
comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della
inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e
al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate
all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi
e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione
degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva
autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello
Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal
reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti
uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle
agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a
decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi
e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente
disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione,
valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla
protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1
della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in
base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431.
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive
attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di
soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni
stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per
l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini
possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi
non imputabili ai beneficiari.
TITOLO
III]
[IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI]
[Imposta
abolita da art. 36, D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446]
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 121-bis. - Limiti di
deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi
di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
1.
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a
motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori
e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per
la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello
indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per
cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in
forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per
cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società
semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita
soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della
parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e
gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i
ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al
costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di
noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire
1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di
esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di
cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di
locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono
essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno
precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le
minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra
l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente
effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni
di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della
deduzione delle relative quote di ammortamento.
Art. 122 - Trasformazione
della società
1.
La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e
il valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta, o viceversa,
il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data
in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni
applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito
conto dei profitti e delle perdite.
3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta le riserve
costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma
dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con
indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in
caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione
del comma 2 dell'articolo 44.
4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta le riserve
costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1
dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5: a) nel
periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi
dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano
iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di
imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi
siano iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete in entrambe le
ipotesi il credito d'imposta a norma dell'articolo 14 a condizione che la
dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte
dall'articolo 105.
Art. 123 - Fusione di
società
1.
La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Le plusvalenze e
minusvalenze risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'articolo
2502 del codice civile non si considerano iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio
per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento
delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre, e delle
plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della
differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate
annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle
società stesse risultante dalle scritture contabili.
3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione
o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o
incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi
4 e 5.
4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle
società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società
risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano
stati ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i
fondi tassabili solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al
capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle
quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale
per esuberanza; quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al
capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferiti nel capitale
della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne
il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società
incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non
eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo
bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la
situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della
società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello
in cui la fusione è stata deliberata, risulti un'ammontare di ricavi, di cui
all'art. 2425-bis, parte prima, numero 1, del codice civile, e un ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425-bis, parte seconda, n. 3 del codice civile, superiore al 40 per
cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Se
le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute
dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la
perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha
ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima
dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel
bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante.
6. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione è
determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
società, in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle
perdite.
7. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli
effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è
chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella,
se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società
incorporante.
Art. 123-bis. - Scissione di
società
1.
La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova
costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e
minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle
rimanenze e al valore di avviamento. Le plusvalenze e le minusvalenze
risultanti dai progetti di scissione redatti a norma dell'art. 2504-octies del
codice civile o dalle situazioni patrimoniali redatte a norma dell'art.
2504-novies dello stesso codice non si considerano iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione
non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di
cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma
dell'art. 2504-novies del codice civile. In quest'ultima ipotesi non concorrono
a formare il reddito di ciascuna società beneficiaria le plusvalenze iscritte
in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o
quote delle società scisse annullate e il valore risultante dalle scritture
contabili della corrispondente quota del patrimonio netto della società stessa.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né
distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i
soci della società scissa, fatta salva l'applicazione del comma 3 dell'art. 44
in caso di conguaglio.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le
posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata
nell'art. 54, comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle
beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in
proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o
rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o
per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali
elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie
sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in
caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie
in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto
imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società
scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di
scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle
quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali,
specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che
disciplinano il valore stesso. Se la scissione non ha effetto retroattivo, il
fondo di cui all'art. 72 si imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti
nel giorno in cui ha effetto la scissione; la valutazione deve essere
effettuata secondo i criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare
il valore dei fondi ai predetti elementi, l'attribuzione proporzionale è
effettuata con riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle società
beneficiarie.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11,
per i beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4
trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo
di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle
corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le
società beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in
società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura
risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
a) i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si
presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti
proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel
periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di
cui all'art. 67, comma 7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla
durata dell'utilizzo dei beni medesimi da parte della società scissa e delle
società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative
a più esercizi e agli accantonamenti.
9. I fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio della società
scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote
proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della
società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta
dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimonialidella società
scissa, i fondi debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono
tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria che abbia omesso la
ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate
per le fusioni dal comma 4 dell'art. 123 per la società incorporante o
risultante dalla fusione.
10. Le perdite fiscali della società scissa sono attribuite a norma del comma
4, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle disposizioni del comma 5
dell'art. 123, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le
società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società
risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal
progetto di scissione di cui all'art. 2504 octies ovvero dalla situazione
patrimoniale di cui all'art. 2504-novies.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della
scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 2504-decies
del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'art.
2501-bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di
scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura
dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per
la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta
anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso
di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di
scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto
di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai
suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di
scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la
competenza dell'ufficio delle imposte dirette della società scissa. Se la
designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per
prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili
in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro
debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti
cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di
partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi
atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata
debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i
soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi
presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione
amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con
riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In
caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre
esibita l'attestazione di cui al comma 10 dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella
designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si
oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi
richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15. Nei confronti della società soggetta all'IRPEG beneficiaria della scissione
di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del
secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si
applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4 dell'art.
122, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di
patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
[comma soppresso]
Art. 124 - Liquidazione
ordinaria
1.
In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa
relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della
liquidazione è determinato in base ad apposito conto dei profitti e delle
perdite, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i
presupposti; il conto dei profitti e delle perdite deve essere redatto, per le
società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto
dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di
inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella in cui
ne viene data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in
accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio
finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui agli articoli 79 e 80. Se
la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito
relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo
esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo
bilancio, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i
presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si
protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché
in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così
determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18,
si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei
familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di
competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le
disposizioni dell'articolo 8.
3. Per le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il
reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si
protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla
residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio
è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo
conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori
all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi
dell'articolo 102 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la
liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha
avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i
redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme
percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a
norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formarne il reddito complessivo per
i periodi di imposta di competenza.
4. Per i redditi degli immobili di cui all'articolo 57, comma 1 compresi nella
liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a titolo
definitivo anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi di
cui ai commi 2 e 3.
Art. 125 - Fallimento e
liquidazione coatta
1.
Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di
impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la
dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è
determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario
liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e
in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito
complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei
soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed
anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il
residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio
del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.
3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in
accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei
corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci
compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti
personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario
liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito
che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, è imputato
all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo
di imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita
si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e
diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'articolo
46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo
di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al
periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai
commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli
immobili di cui all'articolo 57, comma 1, e di quelli personali
dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione
l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata
del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato
dalla vendita.
Art. 126 - Applicazione
analogica
1.
Le disposizioni degli articoli da 122 a 125 valgono, in quanto applicabili,
anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione e fallimento di enti
diversi dalle società.
Art. 127 - Divieto della
doppia imposizione
1.
La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso
presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
Art. 127-bis. - Disposizioni
in materia di imprese estere partecipate
1.
Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente,
anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una
impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o
territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto
estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in
proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si
applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente
ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti
regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai
soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si
applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e
società collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori
individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio
di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente
dimostra che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività
industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel
territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non
consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono
sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui
al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente
l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono
assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito
complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento.
I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI,
nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta così
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte
pagate all'estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui
al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti
fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo
comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli
utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo
del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino
a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli
importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo
Art. 128 - Accordi
internazionali
1.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al
contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia
imposizione.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 129 - Terreni e
fabbricati soggetti a regimi vincolistici
1.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali
di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla
rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella
del canone di affitto.
2. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime
legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in
misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati
siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di
Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.
Art. 130 - Società civili
1.
Ai fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla data di
entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo 204, commi primo e
secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società
in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite
in forma di società per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo
204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo
tipo di società.
Art. 131 - Eredità giacente
1.
Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso
del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è
determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il
chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, e secondo quelle del capo
III del titolo II, se il chiamato è soggetto all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche. Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti
concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di
imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla
liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al comma 3
dell'articolo 7, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono
in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo
11 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione
dell'eredità.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione
dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora
concepito.
3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi è
applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta.
Art. 132 - Campione d'Italia
.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone
fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia
prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo
complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati
Art. 133 - Riferimenti
legislativi ad imposte abolite
1.
Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati
ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va
inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini
delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
2. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera
soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da
tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960 mila. Quando
alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente
di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato
di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.
3. Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti
dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad
un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera
soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da
tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato
nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2 quando alla formazione
del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.
4. Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la
condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi
esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma
indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila per il contribuente, di lire
100 mila per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del
contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta e di lire
360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente.
5. Se il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta complementare
progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in
lire 240 mila o nel rispettivo multiplo.
6. Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del
reddito imponibile di una o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il
riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro
autonomo e di impresa determinati ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti
di lire 360 mila, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed
assimilati determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di
lire 840 mila. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 il riferimento va fatto alla
quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della società o associazione,
diminuito di lire 360 mila, imputabile all'interessato.
7. Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui
redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il
contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di
ammontare superiore a lire 360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a
mutuo o redditi diversi.
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione
del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti
stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.
9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere certificati da cui
risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve
dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a
titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche
in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa
dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio competente. Alla dichiarazione
si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio
dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4)
della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 648.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì per il rilascio di
certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la
situazione reddituale da essa risultante.
Art. 134 - Redditi dei
fabbricati
1.
Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le
modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 2
dell'articolo 34 le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate
mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole
categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle finanze
su conforme parere della Commissione censuaria centrale.
2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal
contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita
catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito è determinato in
misura pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i
fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di
Murano e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al
canone di locazione ridotto di due quinti anziché di un quarto; per i
fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali
trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone
di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo
40. Fino al termine medesimo le disposizioni del comma 2 dell'articolo 129 si
applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.
3. L'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni e integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione
del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti
immobili risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale
è ridotta a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Il
mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sugli immobili vincolati determinano la
decadenza dall'agevolazione tributaria, ferma restando ogni altra sanzione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ne dà al competente ufficio
delle imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
Art. 135 - Disposizioni in
materia di agevolazioni tributarie
1.
Restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, e da leggi speciali, le agevolazioni disposte a favore di
consorzi e di cooperative dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive
modificazioni.
Art. 136 - Entrata in vigore
1.
Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1988 con effetto per i
periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987.
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025