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LIBERTA' E DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI

diritto



LIBERTA' E DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI

Una delle componenti essenziali, presenti in tutte le costituzioni moderne, è la disciplina di diritti e libertà. Tale disciplina costituisce, anzi, un elemnto fondamentale per la definizione di forma di stato in quanto, influenza notevolmente dei rapporti fra Stato e società civile. Perciò è necessario introdurre alcune nozioni:

a) Generalmente ci si riferisce a situazioni giuridiche soggettive per indichare le posizioni giuridiche attive o di vantaggio, come libertà e diritti, e le posizioni giuridiche passive 222c23c di svantaggio, come doveri e obbglighi che la Costituzione disciplina. In genere, le posizioni giuridiche attive si differenziano in libertà e in diritti. Il termine libertà indica l'aspetto negativo, di non costrizione; il termine diritto, invece, sottolinea l'aspetto positivo, di pretesa. È naturale che si parla di libertà quando il soggetto vuole respingere lo Stato fuori dalle scelte individuali (libertà negative), e si parla di diritti quando i soggetti riciedono servizi sociali e ausili (diritti positivi). Ma, bisogna precisare che, sia l'aspetto negativo (quindi la richiesta di non essere costretto), sia l'aspetto positivo (cioè la richiesta di aiuto per realizzarei propri obiettivi) sono sempre presenti e strettamente collegati fra loro in ogni libertà e in ogni diritto.

Va considerato, inoltre, un secondo aspetto su cui molto spesso si discute, cioè l'intervento della pubblica autorità. In questo senso, gli equivoci nascono dal fatto che esiste, in Italia, una convinzione diffusa per cui libertà è sinonimo di astensione dello stato da qualsiasi intevento e che quindi, per la la tutela delle libertà non si abbiano costi per la finanza pubblica mentre, diritto significa intervento pubblico, quindi costi. Questa covineizone è errata. Per esempio parliamo delle principali libertà negative come il domicilio, la libertà personale o la proprietà e vediamo che, esse per essere garantite necessitano di un appartato di pubblica sicurezza senza il quale, tale garanzia non potrebbe esistere. Ancora una volta si può dimostrare come teoria e pratica siano molto lontane.



b) Un'altra distinzine assai comune è quella tra diritti assoluti e relativi. I diritti assoluti sono quelli che si possono far valere nei confronti di tutti, cioè erga omnes. Essi possono essere i diritti della persona o i diritti reali e, hanno comunque per contenuto una libertà, il cui esercizio non richiede prestazioni da parte di terzi, se non l'astenzione. Quindi si traducono in un divieto di interferenza rivolto ai terzi.

I diritti relativo sono, invece, diritti che possono essere fatti valere solo nei confronti di soggetti determinati, ai quali si chiede una prestazione: il diritto ad una retribuzione equa, i diritti sociali etc.

Questa distinzione ha, in prevalenza una funzione classificatoria che una pratica. Infatti, tutti i diritti hanno bisogno di una disciplina normativa, anche quelli assoluti poiché, in entrambe i casi si tratta di diritti garantiti dalla Costituzione.

c) Una notevole importanza ha avuto, in passato, la distinzione tra diritti individuali e funzionali. I diritti individuali sono attribuiti alla persona in quanto tale, per un suo vantaggio personale e per gli obiettivi che il singolo è libero di scegliere, indipendentemente che questi siano vantaggiosi o meno per lil resto della comunità. I diritti funzionali, invece, sono attribuiti al singolo per il perseguimento di finalità predeterminate a vantagigo della comunità e non liberamente scelte dall'individuo.

Nonostante ciò, oggi questa distinzione ha perso qualsiasi utilità. Tutti i diritti, individuali o funzionali che siano, subiscono la concorrenza di altri diritti o ointeressi cui devono conciliarsi.

d) Di antica tradizione è, invece la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.

e) diverse suddivisione vengono adorperate, in genere, per distinguere diritti in diverse categorie e in base al loro contenuto. Bisogna precisare, comunque, che esse hanno funzioni prevalentemente classificatorie.


STRUMENTI DI TUTELA

La vera novità delle Costituzioni moderne, quindi rigide, è quella di aver potenziato gli strumenti di garanzia dei diritti e delle libertà. I congegni di protezione dei diritti e delle lbertà, sono diversi e diversi sono i piani in cui operano, ecco i principali:

  1. La riserva di legge. La riserva di legge ordinaria costituisce una garanzia per i cittadini. Ciò accade poiché è previsto che solo alla legge è riservata la disciplina dei casi e dei modi con cui le libertà possono essere limitate. Infatti, così come varia l'intensità della tutela costituzionale in relazione alla maggiore vicinanza o lontanaza al nucleo delle libertà dell'individuo, varia anche la riserva di legge. Infatti, per esempio, le libertà che tutelano l'individuo sono sempre riserve di legge assolute o riforzate mentre, nel campo delle libertà economiche, troviamo spesso riserve relative.
  2. La riserva di giuridizione. È un meccanismo che rafforza la riserva assoluta di legge poiché, essa serve a ridurre lo spazio di valutazione discrezionale dell'autorià pubblica. La riserva di giurisdizione, in pratica, condizione ogni provvedimento restrittivo delle libertà individuali ad una previa autorizzazione da parte del giudice.
  3. La riserva giurisdizionale: tutti possono agire in giudizio, davanti al giudice, per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Infatti, l'art.24 della Costituzione garantisce la possibilità di ricorrere al giudice per ogni violazione dei propri diritti, chiunque sia a lederli. Il ricorso al giudice è una garanzia in quanto, esso e il processo sono organizzati secondo regole precise e, secodno principi garantiti dalla Costituzione.
  4. La responsabilità del funzionario: l'art.28 della Costituzione stabilisce il principio per cui, i funzionari e i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili per gli atti compiuti in violazione dei diritti.
  5. Il sindacato di legittimità costituzionale: che riveste una importanza decisiva per la tutela dei diirtti fondamentali. In questo caso, infatti, la Corte Costituzionale è chiamata a controllare che la legislazione ordinaria non travalichi le garanzie costituzionali.



PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

L'art.3 della Costituzione afferma il Principio di Uguaglianza e lo esprime secondo due diversi aspetti: uguaglianza formale e sostanziale.

  1. Uguaglianza formale. La Costituzione prescrive che si devono trattare in modo eguali situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Questo principio si dice formale perché è enunciato come una formula astratta. Ovviamente questa prescrizione si rivolge al legislatore cui è vietato di creare privilegi o discriminazioni ingiustificate. Ciò spiega perché il principio di uguaglianza formale  sia definito anche di ragionevolezza poiché, è ragionevole che la legge preveda la stessa pena per due azioni egualmente classificabili.
  2. Il nucleo forte del principio di eguaglianza: esso vieta distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali e personali. Vieta, insomma, discriminazioni che sono particolarmente odiose in qualsiasi sitema sociale. Ma tali discriminazioni sono vietate in modo assoluto? La risposta è no poiché, il nucleo forte no comporta un divieto assoluto al legislatore di introdurre differenziazioni basate sui fattori indicati, ma vieta di farne il motivo di una discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà, mentre ne ammette una legislazione positiva se, e nella misura in cui sia necesssario a impedire cheil sesso, la lingua ecc. divengano elementi di una discriminazione di fatto, che diventino handicap sociali.
  3. Il principio di eguaglianza sostanziale: punta esattamente a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il godimento di diritti e libertà. La Costituzione, in pratica, indica al legislatore il compito di eliminare appunto gli handicap sociali.

I due principi di eguaglianza si limitano e si completano a icenda: quello sostanziale impedisce l'eccesso di rigore in quello formale quello formale impedisce alle azioni positive di diventare fonte di ingiustizia.


L'APPLICAZIONE DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI

L'applicazione concreta delle caranzie costituzionali, presenta diversi problemi poiché, bisogna precisare se i titolari siano solo i cittadini italiani o anche gli stranieri; se le carte internazionali dei diritti incidano sulla tutela degli stessi etc.


CITTADINI E STRANIERI

La Costituzione italiana riconosce in certi casi a tutti la tutela dei diritti, in altri casi solamente ai cittadini. Il problema da risolvere è, in qualicasi i diritti dei cittadini possono essere estesi agli stranieri dal momento che, questa estensione non può essere considerata automatia sulla base del solo principio di uguaglianza.

Per cominciare, bisogna prendere in considerazione l'art.10.2 che parla dello status giuridico dello straniero ponendo una riserva di legge rinforzata. All'art.10, infatti la Costituzione afferma che la condizione giuridica dello Staniero in italia è regolata dalla legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali.



Bisogna comunque affermare che, in alcuni casi, la Corte Costituzinale ha seguita anche un'altra via per estendere la protezione dei diritti ai non-cittadini. l'altra via fa perno sull'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, affermando che uomo è inteso come essere libero, senza discriminazioni a danno degli stranieri. A questo porposito, però la Corte costituzionale ha introdotto due precisazioni:

  1. Innanzitutto, l'estenzione opera nei confronti dei soli diritti definiti inviolabili dalla Costituzione. Per tutti gli altri diritti si applica l'art.16 delle Preleggi che ammette lo straniere a godere dei diriti civili attribuiti al cittadino in condizioni di reciprocità: cioè se il Paese da cui lo straniere proviene riconosce lo stesso diritto ai cittadini italiani;
  2. In secondo luogo, l'uguaglianza dello straniero nei diritti inviolabili non è una regola tassativa ma un principio. Ciò significa che la condizione di straniere non può essere il motivo che giustifica la diversità di trattamento da quella del cittadino. Tali differenze vengono apprezzate dal legislatore secondo la sua discrezionalità.

IL DIRITTO D'ASILO: LA Costituzione riserva, agli stranieri, il diritto D'asilo. È il diritto soggettivo riconosciuto allo straniero al quale, nel suo paese d'origine, sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. In tal caso, lo straniero può trovare rifugio presso il territorio italiano e, chi gode di tale diritto non può subire estradizione o espulsione. L'estradizione è la consegna di una persona ad uno Stato straniero perché essa venga sottoposta a giudizio per comportamenti che anche in Italia sono considerati reato. Comunque l'estradizione è vietata dalla Costituzione per reati politici o per reati puniti con la pena di morte.

L'espulsione è, invece, l'atto con cui lo Stato allontana lo straniero dal proprio territorio, inviandolo verso lo Stato di provenienza o di appartenenza.

L'asilo diplomatico èè invece quello che ha una persona che si rifugia in un'ambasciata straniera nel territorio del suo paese.

Vedi 3.2


L'ANACRONISMO LEGISLATIVO

L'area dei Beni e degli interessi protetti dalla Costituzione è in continuo mutamento e, ciò significa che la disposizione legislativa che la Corte ha ritenuto un giorno non contrastante con le garanzie di una disposizione costituzionale può, in un secondo momento essere dichiarata incompatibile. Questo fenomeno si chiama anacronismo legislativo con il qual, spesso, la Corte si richiama per modificare senteze di rigetto. L'anacronismo può essere causato da diverse ragioni:

  1. per un mutamento dei costumi sociali che rendonoincompatibile conla Costituzione una determinata regola che in precedenza era tollerata;
  2. causato dell'evoluzione tecnologia, che porta a valutare in modo diverso i principi costituzionali.
  3. può essere provocato dal'evoluzione della stessa legislazione ordinaria. La legislazione di una certa materia viene riformata, ma nell'ordinamento resta qualche disposizione che risponde a principi della vecchia legislazione. In questo caso, il significato delle disposizioni costituzionali non muta, ma la corte può dichiarare illegittima la norma rimasta indietro.





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