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Una delle componenti essenziali, presenti in tutte le costituzioni moderne, è la disciplina di diritti e libertà. Tale disciplina costituisce, anzi, un elemnto fondamentale per la definizione di forma di stato in quanto, influenza notevolmente dei rapporti fra Stato e società civile. Perciò è necessario introdurre alcune nozioni:
a) Generalmente ci si riferisce a situazioni giuridiche soggettive per indichare le posizioni giuridiche attive o di vantaggio, come libertà e diritti, e le posizioni giuridiche passive 222c23c di svantaggio, come doveri e obbglighi che la Costituzione disciplina. In genere, le posizioni giuridiche attive si differenziano in libertà e in diritti. Il termine libertà indica l'aspetto negativo, di non costrizione; il termine diritto, invece, sottolinea l'aspetto positivo, di pretesa. È naturale che si parla di libertà quando il soggetto vuole respingere lo Stato fuori dalle scelte individuali (libertà negative), e si parla di diritti quando i soggetti riciedono servizi sociali e ausili (diritti positivi). Ma, bisogna precisare che, sia l'aspetto negativo (quindi la richiesta di non essere costretto), sia l'aspetto positivo (cioè la richiesta di aiuto per realizzarei propri obiettivi) sono sempre presenti e strettamente collegati fra loro in ogni libertà e in ogni diritto.
Va considerato, inoltre, un secondo aspetto su cui molto spesso si discute, cioè l'intervento della pubblica autorità. In questo senso, gli equivoci nascono dal fatto che esiste, in Italia, una convinzione diffusa per cui libertà è sinonimo di astensione dello stato da qualsiasi intevento e che quindi, per la la tutela delle libertà non si abbiano costi per la finanza pubblica mentre, diritto significa intervento pubblico, quindi costi. Questa covineizone è errata. Per esempio parliamo delle principali libertà negative come il domicilio, la libertà personale o la proprietà e vediamo che, esse per essere garantite necessitano di un appartato di pubblica sicurezza senza il quale, tale garanzia non potrebbe esistere. Ancora una volta si può dimostrare come teoria e pratica siano molto lontane.
b) Un'altra distinzine assai comune è quella tra diritti assoluti e relativi. I diritti assoluti sono quelli che si possono far valere nei confronti di tutti, cioè erga omnes. Essi possono essere i diritti della persona o i diritti reali e, hanno comunque per contenuto una libertà, il cui esercizio non richiede prestazioni da parte di terzi, se non l'astenzione. Quindi si traducono in un divieto di interferenza rivolto ai terzi.
I diritti relativo sono, invece, diritti che possono essere fatti valere solo nei confronti di soggetti determinati, ai quali si chiede una prestazione: il diritto ad una retribuzione equa, i diritti sociali etc.
Questa distinzione ha, in prevalenza una funzione classificatoria che una pratica. Infatti, tutti i diritti hanno bisogno di una disciplina normativa, anche quelli assoluti poiché, in entrambe i casi si tratta di diritti garantiti dalla Costituzione.
c) Una notevole importanza ha avuto, in passato, la distinzione tra diritti individuali e funzionali. I diritti individuali sono attribuiti alla persona in quanto tale, per un suo vantaggio personale e per gli obiettivi che il singolo è libero di scegliere, indipendentemente che questi siano vantaggiosi o meno per lil resto della comunità. I diritti funzionali, invece, sono attribuiti al singolo per il perseguimento di finalità predeterminate a vantagigo della comunità e non liberamente scelte dall'individuo.
Nonostante ciò, oggi questa distinzione ha perso qualsiasi utilità. Tutti i diritti, individuali o funzionali che siano, subiscono la concorrenza di altri diritti o ointeressi cui devono conciliarsi.
d) Di antica tradizione è, invece la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.
e) diverse suddivisione vengono adorperate, in genere, per distinguere diritti in diverse categorie e in base al loro contenuto. Bisogna precisare, comunque, che esse hanno funzioni prevalentemente classificatorie.
STRUMENTI DI TUTELA
La vera novità delle Costituzioni moderne, quindi rigide, è quella di aver potenziato gli strumenti di garanzia dei diritti e delle libertà. I congegni di protezione dei diritti e delle lbertà, sono diversi e diversi sono i piani in cui operano, ecco i principali:
L'art.3 della Costituzione afferma il Principio di Uguaglianza e lo esprime secondo due diversi aspetti: uguaglianza formale e sostanziale.
I due principi di eguaglianza si limitano e si completano a icenda: quello sostanziale impedisce l'eccesso di rigore in quello formale quello formale impedisce alle azioni positive di diventare fonte di ingiustizia.
L'applicazione concreta delle caranzie costituzionali, presenta diversi problemi poiché, bisogna precisare se i titolari siano solo i cittadini italiani o anche gli stranieri; se le carte internazionali dei diritti incidano sulla tutela degli stessi etc.
CITTADINI E STRANIERI
La Costituzione italiana riconosce in certi casi a tutti la tutela dei diritti, in altri casi solamente ai cittadini. Il problema da risolvere è, in qualicasi i diritti dei cittadini possono essere estesi agli stranieri dal momento che, questa estensione non può essere considerata automatia sulla base del solo principio di uguaglianza.
Per cominciare, bisogna prendere in considerazione l'art.10.2 che parla dello status giuridico dello straniero ponendo una riserva di legge rinforzata. All'art.10, infatti la Costituzione afferma che la condizione giuridica dello Staniero in italia è regolata dalla legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali.
Bisogna comunque affermare che, in alcuni casi, la Corte Costituzinale ha seguita anche un'altra via per estendere la protezione dei diritti ai non-cittadini. l'altra via fa perno sull'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, affermando che uomo è inteso come essere libero, senza discriminazioni a danno degli stranieri. A questo porposito, però la Corte costituzionale ha introdotto due precisazioni:
IL DIRITTO D'ASILO: LA Costituzione riserva, agli stranieri, il diritto D'asilo. È il diritto soggettivo riconosciuto allo straniero al quale, nel suo paese d'origine, sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. In tal caso, lo straniero può trovare rifugio presso il territorio italiano e, chi gode di tale diritto non può subire estradizione o espulsione. L'estradizione è la consegna di una persona ad uno Stato straniero perché essa venga sottoposta a giudizio per comportamenti che anche in Italia sono considerati reato. Comunque l'estradizione è vietata dalla Costituzione per reati politici o per reati puniti con la pena di morte.
L'espulsione è, invece, l'atto con cui lo Stato allontana lo straniero dal proprio territorio, inviandolo verso lo Stato di provenienza o di appartenenza.
L'asilo diplomatico èè invece quello che ha una persona che si rifugia in un'ambasciata straniera nel territorio del suo paese.
Vedi 3.2
L'ANACRONISMO LEGISLATIVO
L'area dei Beni e degli interessi protetti dalla Costituzione è in continuo mutamento e, ciò significa che la disposizione legislativa che la Corte ha ritenuto un giorno non contrastante con le garanzie di una disposizione costituzionale può, in un secondo momento essere dichiarata incompatibile. Questo fenomeno si chiama anacronismo legislativo con il qual, spesso, la Corte si richiama per modificare senteze di rigetto. L'anacronismo può essere causato da diverse ragioni:
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