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FRUTTI NATURALI E FRUTTI CIVILI

diritto



FRUTTI NATURALI  E FRUTTI CIVILI

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione i frutti formano parte della cosa; si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura.

Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa madre come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.


Introduzione:

L'articolo in esame si differenzia dal precedente dell'art. 444 del codice del 1865, che riproducendo la soluzione del codice napoleonico, nell'individuare il soggetto che acquistava la proprietà dei frutti precisava che tale effetto si realizzava per il "diritto di accessione"; inoltre il vecchio codice non specificava le modalità in virtù delle quali si realizzava l'effetto acquisitivo dei frutti civili.

Già nel codice abrogato vediamo all'art. 445 che colui che faceva propri i frutti naturali doveva rimborsare i terzi de 343b16d lla spesa della coltura, sementi e opere fatte; oggi tale enunciato è l'art. 821.

Infine, l'art. 444 era inserito nel capo secondo del libro secondo che apriva la disciplina relativa ai modi di acquisto della proprietà a titolo originario, intitolato "del diritto d'accessione su ciò che è prodotto dalla cosa"; oggi è nel libro terzo "della proprietà" al titolo secondo.




I frutti naturali:

La norma in esame identifica i frutti naturali con i beni che derivano direttamente dalla cosa madre, indipendentemente che alla loro produzione concorra o meno l'opera dell'uomo; chiarisce poi i vari tipi. La norma individua un fenomeno dai contorni definiti, che in concreto si identifica con il processo di produzione diretta di nuove entità da parte di un bene produttivo. Tale processo a volte richiede l'intervento dell'uomo, a volte ne prescinde.

Solo nell'eventualità in cui alla produzione dei frutti concorra un soggetto diverso dal proprietario della cosa madre interviene l'art. 821 2° co., perciò a carico di chi fa propri i frutti può sorgere l'obbligo di rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto di questi ultimi.

Quindi i frutti sono entità nuove (eccetto la legna che non viene ad esistenza ad esito di un processo produttivo),MA il significato di novità non è quello del linguaggio comune, ma quello dell'analisi giuridica, in particolare nella teoria dei beni.

Cioè, un bene presenta il requisito della novità non solo quando viene ad esistenza ad esito di un processo produttivo, ma anche quando lo stesso, malgrado già esista, acquista l'attitudine a soddisfare un nuovo interesse.

Perciò la legna è un nuovo bene perché ha l'attitudine a soddisfare un interesse nuovo e diverso rispetto a quello che riusciva a soddisfare in quanto piantagione.

Le entità prodotte dalla cosa madre rilevano inizialmente come frutti, sono quando diventano autonome a seguito della separazione possono essere considerate beni in senso giuridico.

Alcuni giuristi credono che siano frutti solo quelle entità che vengono prodotte dalla cosa madre a cadenza periodica, cioè con rinnovabilità periodica (ma allora sarebbero da escludere torbiere e miniere, entità rispetto alle quali non è predicabile la rinnovabilità).

Ma questa dottrina vuole solo cercare di risolvere falsi problemi: infatti riproducibilità e potenziale rinnovabilità consentirebbero di escludere dal novero dei frutti i proventi straordinari della cosa, quali gli interessi moratori, le indennità, le lotterie, il tesoro e così via. (cf. pag. 166)

Infine, in linea di massima i frutti si identificano con il profitto dell'azienda agricola.

I frutti naturali sono nuovi beni laddove, come sempre avviene nella teoria dell'oggettività giuridica, l'attributo della novità non attiene necessariamente all'entità assunta ad oggetto del diritto, ma alle utilità che essa è in grado di offrire. Infatti può essere considerato frutto naturale anche un bene già esistente in grado di offrire nuova e autonoma utilità.


I frutti civili:

Mentre i frutti naturali hanno riscontri sul piano reale, i frutti civili hanno riscontri a livello giuridico. I frutti civili identificano infatti le utilità che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia.

Subito notiamo il contrasto delle rendite: siano esse vitalizie o meno presuppongono sempre il trasferimento della proprietà di un bene o la cessione di un capitale; segue che le prestazioni spettanti al percettore della rendita rappresentano il corrispettivo, che consegue ad una vicenda traslativa della proprietà e non ad un atto, in virtù del quale viene attribuito ad un terzo il solo potere di appropriarsi delle utilità offerte da un bene.

La rilevanza prescrittivi del concetto di frutti civili si identifica con la particolare disciplina che il codice riserva al loro acquisto (art. 821) e alla loro restituzione (art. 1148).



E proprio tale regime non è estensibile alla rendita: questa non sia acquista giorno per giorno, in ragione della durata del rapporto; perché mentre rispetto ai frutti civili il rapporto di durata in ragione del quale si realizza l'effetto acquisitivo è quello di godimento, rispetto alle rendite la vicenda acquisitiva è conseguenza di un atto che trasferisce la proprietà del bene.


Se il concetto di frutti naturali è funzionale alla regolamentazione del profitto, quello di frutti civili ha lo scopo di disciplinare il fenomeno della rendita legittimando il proprietario a ricavare un vantaggio dal bene anche se non lo sfrutta direttamente.

I frutti civili non sono nuovi beni, ma prestazioni dovute in esecuzione di diritti di credito.

Quindi, mentre i frutti naturali identificano un processo di creazione di nuova ricchezza, il concetto di frutti civili è funzionale a risolvere problemi connessi alle modalità d'uso delle ricchezza già esistente. (Nb: i frutti civili sono collegati a contratti che danno luogo ad obbligazioni di fare).

Spesso la dottrina collega frutti naturali e civili: infatti i frutti civili sono dovuti, perché il terzo viene abilitato ad appropriarsi dei frutti naturali (o per meglio dire, delle utilità offerte dal bene) prodotti da un bene, e in quanto il soggetto che dà luogo alla costituzione di tale rapporto non può percepire tali frutti, o utilità.

Anche i beni infruttiferi, pur non avendo l'attitudine a produrre frutti naturali, possono essere produttivi di frutti civili, qualora il proprietario o il soggetto legittimato attribuisce a terzi il potere di appropriarsi del valore d'uso di tali beni.

Infine, i frutti civili si identificano con il corrispettivo che consegue ai contratti di godimento.

Il principio causale è esteso anche a tali contratti.


La teoria dei frutti:

Nonostante frutti naturali e civili identifichino dati reali e giuridici del tutto autonomi, la dottrina si è sempre sforzata di ricondurli in una categoria giuridica unitaria.

In questa prospettiva è stato affermato che il concetto di frutti si identificherebbe con quello di reddito, che rispetto ai frutti civili si specificherebbe ulteriormente in quello di reddito di sostituzione.

Secondo i giuristi la nozione di reddito sarebbe utile per meglio definire la nozione di frutti: un'entità, per essere qualificata come frutto, non deve presentare solo le caratteristiche tipiche già individuate, ma è anche indispensabile che la sua produzione non comporti l'alterazione della destinazione economica della cosa madre (usufrutto)

Inoltre sempre secondo la dottrina, la produzione dell'entità non deve comportare la distruzione della cosa madre (esempio il reddito non deve comportare la distruzione della cosa madre).

Perciò la teoria dei frutti civili e di quelli naturali può essere unificata nella più ampia teoria dei beni; la problematica dei frutti apparterrebbe alla teoria dei beni.

Ma i frutti civili, identificandosi con un corrispettivo, difficilmente possono essere considerati beni sotto il profilo giuridico; occorre poi ribadire che la teoria dei beni si propone la finalità di determinare e analizzare il processo in virtù del quale le varie entità assumono rilevanza per il diritto.

Un'esigenza del genere non sorge mai rispetto ai frutti, indiscutibilmente beni per il diritto.



Quindi una teoria unitaria dei frutti non può essere elaborata perché siamo in presenza di due istituti concettualmente autonomi e finalizzati a risolvere problemi giuridici diversi.

I concetto di frutto naturale ha la finalità di individuare il soggetto a favore del quale si realizzerà l'acquisto a titolo originario di nuova ricchezza.

La nozione di frutto civile sotto il profilo giuridico assume rilievo perchè ribadisce che il principio causale governa anche i contratti in virtù dei quali un soggetto attribuisce in godimento ad un terzo un proprio bene.


I frutti pendenti:

Per l'art. 820 fin quando i frutti non vengono separati fanno parte integrante della cosa madre, sebbene di essi si possa disporre secondo le regole che governano gli atti dispositivi relativi ai beni mobili futuri.

La prima parte enuncia un principio che si attiene alla teoria generale dei beni in senso giuridico, in quanto esso postula la necessità che una determinata entità per essere considerata rilevante sotto il profilo oggettivo, deve essere fisicamente autonoma.

Prima della separazione i frutti rilevano come parte integrante della cosa che li ha prodotti, e la massimo possono costituire una qualità di questa.

La separazione, non solo rappresenta la modalità per la quale i frutti diventano beni autonomi, ma individua anche dal punto di vista cronologico il momento in cui tale processo si realizza.

E' importante per determinare il soggetto a cui spettano i frutti.

Esempio se sul bene è stato costituito dal proprietario un diritto di godimento che scade quando i frutti  non sono ancora stati separati, essi spetteranno al titolare del primo diritto.

Dei frutti pendenti si può disporre solo come cosa futura.

Infatti l'atto dispositivo sarebbe nullo per mancanza di oggetto (manca identità fisica autonoma); tuttavia, poiché in virtù della separazione i frutti sono suscettibili di divenire beni autonomi in senso giuridico, segue art. 1348.

L'alienazione dei frutti pendenti sembrerebbe differenziarsi però dalla vendita di cosa futura perché questa ultima si perfeziona con la venuta ad esistenza del bene, la prima fattispecie si completa con la separazione dei frutti.

Tuttavia, dal punto di vista naturalistico le entità in esame si considerano venute ad esistenza già quando sono pendenti: vengono ad esistenza e possono essere considerate frutti, poi con la separazione acquistano autonoma individualità giuridica.

Quindi, se i frutti (pendenti) vengono meno prima della separazione, segue nullità del contratto (art. 1472 sulla vendita di cose future, articolo importante).

Nel caso invece in cui le parti abbiano concluso un contratto aleatorio è sufficiente che un solo frutto venga ad esistenza e sia separato perché la fattispecie negoziale si perfezioni e vincoli a tutti gli effetti le parti.

Nel caso in cui la mancata venuta ad esistenza dei frutti, e quindi l'impossibilità di separarli dalla cosa madre, dovesse essere imputabile ad eventi naturali, si realizzerebbe una fattispecie di caso fortuito, e i rischi conseguenti gravano sul beneficiario del futuro effetto acquisitivo, certo salvo diversa originale disposizione delle parti.







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