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SOCIETA' PER AZIONI
COSTITUZIONE
La società per azioni, è una società di capitali, nella quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2325)
Per costituire una società per azioni, bisogna seguire delle fasi:
1) ATTO COSTITUTIVO (art. 2328)
L'atto costitutivo è il contratto con il quale i soci costituiscono 929d32j la società
perché non sia nullo, deve contenere:
2)ADEMPIMENTO DI ALTRE CONDIZIONE PREVISTE DALLA LEGGE (art. 2329)
Deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui provincia la società ha stabilito la propria sede. Deve essere effettuato, entro 30 giorni dalla stipulazione, dal notaio o dagli amministratori. (art. 2330)
3)OMOLOGAZIONE
Il tribunale verifica che l'atto costitutivo contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge e che siano osservati gli adempimenti necessari per la costituzione della società.
Si limita ad un controllo di legittimità, cioè che siano state rispettate le norme che riguardano forma e contenuto.
4)ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Dopo essere stato depositato, il tribunale pronuncia il decreto con il quale, se l'esito è positivo,
l'atto è omologato è ne ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'ISCRIZIONE HA EFFICACIA COSTITUTIVA, E
CAUSE DI NULLITA'
(art. 2332)
La nullità di una società per azioni non ha efficacia retroattiva, infatti:
gli atti compiuti in nome della società dall'iscrizione fino alla dichiarazione di nullità,
rimangono efficaci
i soci non sono liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti promessi.
LE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO
(art. 2436)
Le modificazioni dell'atto costitutivo di una società per azioni però richiedono una deliberazione dell'assemblea straordinaria, che è sottoposta allo stesso procedimento (deposito, omologazione e iscrizione) previsto dall'atto costitutivo originario della società.
I soci hanno diritto di recesso, quando riguarda (art. 2437):
il cambiamento dell'oggetto sociale
la trasformazione in un altro tipo di società
il trasferimento della sede sociale all'estero
Per l'effetto del recesso, il socio, ha diritto ad ottenere dalla società il rimborso delle proprie azioni, cioè una somma di denaro corrispondente al loro valore.
LO
SCIOGLIMENTO E
(art. 2448)
Lo scioglimento di una società per azioni può verificarsi per le seguenti cause:
la scadenza al termine finale
il conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo
l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea
riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale
la deliberazione dell'assemblea straordinaria
altre cause previste dal contratto sociale
Quando una società per azioni si sta per sciogliere, non si estingue automaticamente, ma entra nella fase della liquidazione.
Per effetto della liquidazione:
gli amministratori non possono compiere delle nuove operazioni
l'assemblea e il collegio sindacale continuano a svolgere le loro funzioni
La liquidazione è diretta al pagamento dei debiti sociali e alla eventuale distribuzione tra i soci del residuo in proporzione delle azioni possedute.
I liquidatori (nominati dall'assemblea straordinaria) devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale; approvato il bilancio, dovranno richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, che produce l'estinzione della società.
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