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LA TUTELA IN SEDE AMMINISTRATIVA
La tutela in sede amministrativa è la tutela attuata dalla stessa P.A. attraverso un procedimento amministrativo di secondo grado instaurato a seguito di ricorso dell'interessato, finalizzato ad ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo.
La tutela amministrativa giustiziale (c.d. autodichia) è una forma di
risoluzione delle controversie su ricorso dell'interessato (c.d. ricorsi
amministrativi), che non prevede l'intervento di alcuna autorità
giurisdizionale, ma si risolve nell'ambito della stessa P.A.
Essa si distingue nettamente dalla c.d. autotutela amministrativa, per ciò che
le decisione adottate dall'amministrazione in questa sede, quali forme di
soluzione di una conflitto insorto con terzi, sono assunte in posizione di
"terzietà".
Ed infatti, con i ricorsi amministrativi l'interessato
può far valere la violazione di diritti soggettivi, di interessi legittimi,
finanche, nei casi previsti, di interessi d 141d35b i mero fatto, deducendo vizi di
legittimità, e, talvolta, di merito.
Tradizionalmente, i ricorsi amministrativi sono distinti in:
ordinari = ricorsi che hanno ad
oggetto un provvedimento non definitivo, che si risolvono nell'ambito del
settore amministrativo cui appartiene l'autorità che ha emanato l'atto
impugnato e determinano la pronuncia dell'ultima parola da parte dell'autorità
amministrativa (cfr. ricorso gerarchico e ricorso in opposizione);
straordinari = ricorsi che hanno ad oggetto atti amministrativi definitivi, che si risolvono "al di fuori" del settore amministrativo cui appartiene l'autorità che ha emanato l'atto, e, pertanto, realizzano una tutela "esterna", limitata ai soli vizi di legittimità (cfr. ricorso straordinario al Capo dello Stato);
impugnatori = ricorsi che hanno ad oggetto un atto amministrativo ritenuto lesivo;
non impugnatori = ricorsi che hanno ad
oggetto un mero comportamento della P.A. o la costituzione o modificazione di
un rapporto giuridico, in cui è coinvolta in qualche modo la P.A. (es. ricorso
alle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare), e che,
pertanto, hanno carattere eccezionale ed atipico.
Le forme dei ricorsi amministrativi (d.p.r. n. 1199/71) sono:
ricorso gerarchico =
rimedio amministrativo ordinario che ha ad oggetto atti amministrativi non
definitivi. E' il ricorso con il quale l'interessato si rivolge all'autorità
"gerarchicamente superiore" a quella che ha emanato l'atto, per
ottenere la tutela dei propri interessi legittimi e diritti soggettivi, facendo
valere vizi di legittimità e di merito.
Si possono distinguere due tipologie di ricorso gerarchico:
a. proprio = rimedio amministrativo
ordinario e generale che presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico
tra l'organo che ha emanato l'atto impugnato e l'organo cui si ricorre.
Tale rimedio ha sollevato dubbi di ammissibilità e persistenza in seguito alla
nascita dell'ordinamento regionale ed al dilagante plurimorfismo
dell'amministrazione statale. Anche perché la legge regolatrice dei ricorsi
amministrativi era calibrata sui "ricorsi contro atti dell'amministrazione
dello Stato".
Allo stato attuale del dibattito si possono trarre le seguenti conclusioni:
- l'impugnazione degli atti non definitivi degli enti pubblici con
ricorso gerarchico proprio è ammissibile solo se vi è un'espressa norma che
disponga in tal senso;
-
l'impugnazione degli atti non definitivi delle Regioni con ricorso
gerarchico proprio, nelle materie di loro competenza esclusiva, è ammissibile
solo ove leggi regionali dispongano in tale senso;
- l'impugnazione degli atti non definitivi dei dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dei dirigenti generali non può più coinvolgere il
Ministro.
b. improprio = rimedio amministrativo
eccezionale di carattere impugnatorio che opera, nei casi tassativamente
previsti dalla legge, in assenza di qualsivoglia rapporto di gerarchia.
Ne deriva che:
- nelle materie delegate dallo Stato alle Regioni, non vi sono dubbi circa l'ammissibilità di un ricorso gerarchico improprio ad organi dello Stato avverso organi regionali;
-
anche nelle materie oggetto di privatizzazione (es pubblico impiego) è
ammissibile il ricorso gerarchico improprio al Ministro avverso atti non
definitivi anche dei dirigenti generali o preposti al vertice
dell'amministrazione (cfr., in questo senso, C.d.S., Ad. gen., 10-06-1999, n.
8).
I ricorsi gerarchici sono ammessi in unica istanza (art. 1. d.p.r. n.
1199/71), anche in caso di pluralità di gradi della gerarchia. Cioè a dire, il
ricorso va proposto una sola volta: il provvedimento emesso in seguito al
ricorso è definitivo.
Per altro verso, la definitività dell'atto non è più condizione indispensabile
per accedere alla tutela giurisdizionale amministrativa (cfr. artt. 2,3 e 20
L.n. 1034/71). Cioè a dire, non è più necessario esperire il ricorso gerarchico
per poter accedere alla tutela giurisdizionale amministrativa (c.d.
facoltatività del ricorso gerarchico).
E così, il legislatore, sulla scorta del principio di "alternatività dei
rimedi giurisdizionali ed amministrativi", ha risolto nel senso della preferenza
del ricorso giurisdizionale (più garantito) i casi di contemporanea
pendenza di ricorso amministrativo gerarchico a tutela d'interessi legittimi e
ricorso giurisdizionale al T.A.R. (cfr. artt. 6 d.p.r. n. 1199/71 e 20 l. n.
1034/71).
Ciò quando vi sia anche coincidenza dei motivi. Infatti, qualora i motivi di
merito non possono farsi valere in sede giurisdizionale, l'autorità aita in
sede amministrativa può pronunciarsi limitatamente ad essi.
ricorso in
opposizione = ricorso amministrativo rivolto alla stessa autorità
che ha emanato l'atto (atipico) di carattere eccezionale, che può essere
proposto per motivi di legittimità e di merito, a tutela di diritti soggettivi
e d'interessi legittimi (art. 7).
ricorso
straordinario al Capo dello Stato = ricorso amministrativo di
carattere generale, che può avere ad oggetto atti definitivi ed è ammesso per i
soli motivi di legittimità, a tutela di diritti soggettivi ed interessi
legittimi, connotato dall'investire della questione direttamente il Capo dello
Stato.
Anche per esso vale il principio dell'alternatività rispetto ai rimedi
giurisdizionali, ma non opera alcuna regola di preferenza a favore
dell'interessato (cfr. art. 20 L. n. 1034/71 ed art. 8 d.p.r. n. 1199/71): electa
una via, non datur recursus ad alteram.
Esiste, tuttavia, una regola di salvaguardia posta a tutela dei
controinteressati intimati: la trasposizione del ricorso straordinario in sede
giurisdizionale (art. 10 "opposizione dei controinteressati").
Non inquadrabili tra le forme dei ricorsi amministrativi appena ricordate sono
i c.d. ricorsi amministrativi atipici. Ricorsi proposti avverso
atti amministrativi avanti ad un'autorità diversa da quella che ha emanato
l'atto, non legata ad essa da alcun rapporto di gerarchia,neppure improprio
(es. avverso i ruoli nominativi del personale addetto alle aziende USL, ciascun
dipendente può ricorrere al Presidente della Giunta Regionale).
La tutela in sede amministrativa è realizzata attraverso
i ricorsi amministrativi.
Di essi, i principali sono:
ricorso gerarchico proprio = rimedio
amministrativo ordinario di carattere generale avverso atti amministrativi non
definitivi, viziati per motivi di legittimità o/e di merito, posto a tutela di
diritti soggettivi ed interessi legittimi, proposto avanti all'autorità
gerarchicamente superiore rispetto a quella che ha emanato l'atto;
ricorso gerarchico improprio = rimedio
amministrativo ordinario di carattere eccezionale, avverso atti amministrativi
non definitivi, viziati per motivi di legittimità o/e di merito, posto a tutela
di diritti soggettivi, interessi legittimi, proposto avanti ad un'autorità
rispetto alla quale non esiste alcun rapporto di gerarchia;
ricorso in opposizione = rimedio
amministrativo di carattere eccezionale, avverso atti amministrativi non
definitivi, viziati per motivi di legittimità o/e di merito, posto a tutela di
diritti soggettivi, interessi legittimi ed anche di mero fatto, proposto avanti
alla stessa autorità che ha emanato l'atto. ricorso straordinario al Capo
dello Stato = rimedio amministrativo di carattere generale,
avverso atti amministrativi definitivi, viziati per motivi di legittimità,
posto a tutela di diritti soggettivi e d'interessi legittimi, proposto avanti
al Capo dello Stato.
Domande
1. Le giurisdizioni amministrative speciali hanno tutte natura amministrativa?
a) Vero
b) FALSO
2. La Corte dei Conti, nelle materie di sua competenza, ha giurisdizione:
a) Piena (v)
b) esclusiva (v)
c) vincolata
d) sulle sole questioni di diritto
e) sulle questioni d'interesse legittimo
f) concorrente
g) sindacatoria (v)
3. Le controversie concernenti il risarcimento dei danni per espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche idrauliche sono di competenza:
a) a.g.o.
b) g.a.
c) Organi speciali
d) Tribunale regionale per le acque pubbliche (v)
e) Tribunale superiore per le acque pubbliche
4. Le controversie in materia d'imposta di successione sono di competenza:
a) a.g.o.
b) g.a
c) Corte dei Conti
d) Commissioni Tributarie (v)
5. La responsabilità amministrativa equivale alla responsabilità contabile?
a) vero
b) FALSO
6. L'accesso alla tutela giurisdizionale amministrativa presuppone necessariamente il preventivo esperimento di ricorsi amministrativi?
a) si
b) NO
7. Il ricorso in opposizione è proponibile avverso:
a) atti amministrativi definitivi
b) atti amministrativi non definitivi (v)
c) atti amministrativi
8. Quale tutela è azionabile avverso gli atti amministrativi definitivi?
a) ricorso gerarchico proprio
b) ricorso gerarchico improprio
c) ricorso in opposizione
d) ricorso straordinario al Capo dello Stato (v)
e) ricorso al g.a. (v)
f) ricorsi atipici
9. Esiste l'atto definitivo implicito?
a) SI
b) No
10.la tutela in giustiziale in sede amministrativa è una forma di autotutela amministrativa:
a) vero
b) FALSO
11. Il ricorso gerarchico improprio si propone alla stessa autorità che ha emanato l'atto impugnato?
a) vero
b) FALSO
12. La decisione che conclude il ricorso gerarchico è suscettibile d'impugnazione giurisdizionale?
a) SI
b) no
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