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Imposta sul reddito delle persone fisiche

diritto



Imposta sul reddito delle persone fisiche

L’IRPEF è entrata in vigore il 1° gennaio 1974 ed attualmente è disciplinata dal TUIR contenuto nel D.P.R. 1917/1986.

Il presupposto dell’imposta, in base all’art. 1 del TUIR, è il possesso di redditi in denaro o natura appartenenti ad una delle categorie indicate dalla legge (nell’art. 6). Per possesso si intende la vera titolarità giuridica del reddito e non la semplice disponibilità. Il periodo d’imposta ai fini IRPEF è l’anno solare, ad ogni anno corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. L’IRPEF è quindi un’imposta periodica, in cui il periodo serve a delimitare nel tempo il reddito tassabile. Il principio generale è quello in base al quale il reddito viene imputato al periodo d’imposta in cui lo stesso è stato percepito (criterio di cassa), diversamente dal reddito d’impresa per cui vige il criterio di competenza: assume rilevanza cioè il periodo in cui sono state effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi.

Sono soggetti passivi dell’imposta:

le persone fisiche residenti sul territorio dello stato per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all’estero;



persone fisiche non residenti limitatamente ai redditi p 919f53j rodotti nel territorio dello stato.

Non è, dunque, la cittadinanza del contribuente a rilevare, bensì la sua residenza. Va sottolineato che il concetto di residenza che si evince dal TUIR si discosta da quello civilistici, infatti, ai fini delle imposte dirette si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta: sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, hanno il domicilio in Italia, hanno la residenza in Italia. Inoltre sono considerati residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. paradisi fiscali).

La base imponibile è costituita per i residenti dalla somma di tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 e per i non residenti solo da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Per i redditi prodotti all’estero, per evitare la doppia imposizione, al contribuente è riconosciuto un credito di imposta (detrazione) per le imposte pagate all’estero.

Sono esclusi dalla base imponibile, oltre ai redditi soggetti a tassazione separata ed indicati tassativamente all’art. 17 TUIR, quelli indicati all’art. 3 e cioè:

redditi c.d. esenti;

redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’imposta sostitutiva;

gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;

gli assegni familiari, l’ANF e gli emolumenti per carichi di famiglia erogati nei casi consentiti dalla legge.


A norma dell’art. 8 TUIR, il reddito complessivo annuo è dato dalla somma dei redditi netti di ogni categoria.  Per l’applicazione dell’IRPEF i redditi sono distinti in 6 categorie (art. 6):


Redditi fondiari: sono fondiari i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. Terreni e fabbricati producono redditi fondiari solo se sono suscettibili di produrre reddito autonomo, altrimenti concorrono alla formazione di un reddito di diversa natura (spesso reddito d’impresa). Il reddito non è quello effettivamente percepito dal proprietario di un terreno o di un fabbricato, ma è quello che risulta dalla applicazione delle tariffe di estimo catastale (il reddito medio ordinario che si presume possa derivarne). Possono essere distinti in 3 specie: dominicali, agrari, da fabbricati.

a.   Reddito dominicale: deriva dal possesso di terreni atti alla produzione agricola e si determina sulla base di tariffe di estimo;

b.  Reddito agrario: deriva dal capitale d’esercizio e dal lavoro di organizzazione impiegato nelle attività agricole;

c.   Reddito da fabbricati: che deriva dal possesso di costruzioni stabili suscettibili di reddito autonomo. I criteri di determinazione del reddito da fabbricati variano a seconda che si tratti di unità abitative locate, non locate o costituenti abitazione principale:

abitazione principale: il reddito consiste nella rendita catastale rivalutata del 5%;

non locate: se l’immobile è abitazione secondaria la rendita catastale va aumentata di un terzo.

se l’immobile è locato l’imponibile è ridotto del 15%.

Redditi di capitale: il legislatore non ne ha dato una definizione limitandosi ad elencare nell’art. 44 le tipologie reddituali che vi rientrano. Le caratteristiche che accomunano tali redditi sono:

si tratta di proventi, in denaro o in natura, derivanti dall’impiego di denaro od alri beni;

non sono percepiti nell’esercizio di attività d’impresa;

sono, di norma, tassati alla fonte (è il soggetto che li eroga ad effettuare una ritenuta, a titolo definitivo o di acconto,o ad assoggettarli ad imposta sostitutiva.


Sono determinati nella misura in cui affluiscono al soggetto, e concorrono a formare il reddito complessivo per l’anno in cui risultano percepiti (principio d’imputazione per cassa). I principali redditi di capitale sono: gli interessi dei capitali dati a mutuo ed i rendimenti delle azioni e delle obbligazioni. Gli interessi sui conti correnti bancari e postali, e sui depositi (libretti a risparmio per es.) nei confronti delle persone fisiche e delle società di persone non entrano nella base imponibile perché sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Gli interessi  e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’imprese commerciali non costituiscono redditizi capitale in quanto componenti di reddito d’impresa.

3. Redditi di lavoro dipendente: è reddito di lavoro dipendente quello che deriva da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro subordinato secondo le norme di legge (art. 49 TUIR). Tale reddito è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali. Sono considerati redditi da lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparate e le somme di rivalutazione dei crediti di lavoro.

I redditi da lavoro dipendente sono assoggettati ad IRPEF con metodo della ritenuta alla fonte operata dal datore in qualità di sostituto di imposta. A fine anno il datore documenta su unico certificato da consegnare al lavoratore entro febbraio. Le ritenute operate sono:

a titolo definitivo se il lavoratore nel corso dell’anno non ha percepito altri redditi da assoggettare a IRPEF quindi è esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi

a titolo di acconto: se il lavoratore ha conseguito altri redditi. In questo caso sarà obbligato a presentare dichiarazione annuale e a pagare l’imposta sugli ulteriori redditi.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Sono redditi da lavoro autonomo quelli che provengono dall’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di arti e professioni, compreso l’esercizio di attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di impresa.

Questo reddito è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta al netto di contributi assistenziali o previdenziali e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. (es.: spese telefoniche, per energia elettrica, per carburanti, lubrificanti o simili).

REDDITI DI IMPRESA

Sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio per professione abituale (anche se non esclusiva) di attività commerciali anche se non organizzate in forma di impresa. Sono considerate attività commerciali quelle citate dall’articolo 2195 del cc.

Il reddito di impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita le variazioni in aumento o in diminuzione derivante dall’applicazione dei criteri stabiliti dalle norme

REDDITI DIVERSI

Nei redditi diversi rientrano alcuni redditi, specificamente indicati dalle norme che per loro caratteristiche di occasionalità non sono inquadrabili nelle precedenti categorie. Sono considerati tali se non costituiscono redditi di capitali, se non conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o imprese commerciali per esempio: plusvalenze, redditi di beni esteri, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Le vincite alle lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse sono esenti irpef.

REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

Alcuni redditi, che si producono in più esercizi ma sono corrisposti in unica soluzione, vanno assoggettati ad imposta separatamente per evitare che scatti eccessiva progressività. I redditi a tassazione separata rappresentano quindi una deroga al principio del reddito complessivo unico da assoggettare all’irpef e comprendono ad esempio: TFR, emolumenti arretrati, rimborsi imposte.

L’imposta si determinata applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto di percezione.




Reddito da lavoro dipendente


Compensi in natura: fra i redditi soggetti ad imposte fiscali sono compresi i compensi in natura aventi carattere retributivo del lavoro prestato. La legge dispone che NON concorre a formare il reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo NON superiore, nel periodo d’imposta, a € 258,23  e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare reddito. A titolo esemplificativo:

1. I fringe benefits riconosciuti a taluni lavoratori in relazione alle loro mansioni, quali il rimborso di canoni di alloggio, l’assegnazione di alloggio aziendale, il rimborso del canone telefonico, ecc.

In particolare, per gli alloggi concessi in locazione, in uso o in comodato si considera reddito la differenza tra la rendita catastale, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato, e quanto corrisposto al dipendente; per quelli concessi con l’obbligo di dimora per ragioni inerenti alle mansioni espletate si assume il 30% della predetta differenza;

2. Per le autovetture e altri mezzi di locomozione concessi in uso ed utilizzati promiscuamente dal lavoratore si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 KM annui calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle ACI. Se la concessione è, invece, a titolo esclusivo costituirà interamente reddito tutto il valore di mercato. Se la concessione è a solo uso aziendale, ovviamente, NON c’è reddito.

3. Il datore di lavoro può concedere prestiti direttamente o indirettamente tramite convenzioni con istituti bancari; si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. E’ ovvio che, se il datore applica un tasso uguale o superiore a quello del TUS, nessun importo costituirà benefit e nulla sarà considerato materia imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Indennità INAIL: secondo il parere del Ministero delle finanze le rendite erogate dall’INAIL, a seguito d’infortunio sul lavoro, per inabilità permanente, avendo natura risarcitoria, sono esenti da tassazione, mentre rientrano nell’imponibile fiscale quelle per inabilità temporanea.

Indennità ferie non godute: vi è stato al riguardo un contrasto fra l’orientamento del Ministero delle finanze e la giurisprudenza delle Commissioni tributarie che si erano pronunciate per l’esclusione dal reddito imponibile. Tuttavia, più recentemente anche la giurisprudenza si è adeguata all’orientamento ministeriale che ha dettato i seguenti criteri:

indennità riferite alle ferie maturate nell’anno di cessazione: inclusione nel reddito imponibile corrente;

indennità riferite alle ferie maturate nell’anno precedente, allorché il contratto collettivo preveda la possibilità di fruirle entro i primi mesi dell’anno successivo: inclusione nel reddito imponibile corrente;

indennità per ferie non godute riferite ad anni precedenti: tassazione separata secondo i criteri previsti per gli emolumenti arretrati.

Indennità di trasferta: le indennità di trasferta sono o meno assoggettabili secondo le modalità e il luogo della trasferta.   – Se l’indennità viene corrisposta in occasione di trasferta effettuata nell’ambito dello stesso Comune ove è il luogo di lavoro, rientra nell’imponibile; sono escluse solo le spese di trasporto comprovate da documentazione rilasciata dal vettore. – Se l’indennità è corrisposta in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale è esente fino a € 46,48 al giorno e €77,47 per trasferte all’estero, con riduzione di 1/3 se l’alloggio o il vitto sono forniti gratuitamente o rimborsati a piè di lista e di 2/3 se sia il vitto che l’alloggio sono rimborsati o forniti gratuitamente.

I rimborsi a piè di lista di vitto, di alloggio e di viaggio sono esenti purchè documentati, mentre le spese non documentate sono esenti fino a € 15,49 giornalieri o € 25,82 per le trasferte all’estero.  Per i lavoratori c.d. trasfertisti, cioè tenuti da contratto ad una attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quelli della sede aziendale, le indennità e le maggiorazioni, anche se corrisposte con carattere di continuità, nonché le indennità di volo e di navigazione sono escluse per il 50% del loro ammontare. Trasferimenti: le indennità di trasferimento o di prima sistemazione NON concorrono a formare il reddito imponibile per il 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a € 1.549,37 per i trasferimenti nel territorio nazionale ed a € 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale. Se dette indennità, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, l’esenzione è applicabile solo per il 1° anno. Sono escluse, inoltre, dal reddito le spese di viaggio, di trasporto o di recesso del contratto di locazione sostenute dal dipendente, anche per i familiari a carico, purchè analiticamente documentate.

Elementi esclusi dall’imponibile fiscale per espressa previsione dell’art. 51, D.P.R. 917/1986:

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente senza limite di importo i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20.  Gli eventuali contributi versati in eccedenza rispetto al limite di € 3.615,20 concorrono a formare il reddito per la stessa eccedenza. Non concorrono neppure i contributi versati a fondi di previdenza complementare;

Le erogazioni liberali: sono escluse dal reddito imponibile le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, in misura non superiore, nel periodo d’imposta, a € 258,23. Se superano tale importo è tassata la parte eccedente;

I sussidi occasionali: concessi in occasione di rilevanti esigenze personali dei dipendenti e quelli corrisposti ai dipendenti vittime dell’usura;

Le somministrazioni di vitto da parte del datore, se il DDL:

Somministra direttamente il vitto;

Somministra il vitto tramite mense aziendali, mense gestite da terzi, con convenzioni con ristoranti;

Consegna ticket restaurant del valore nominale di € 5,29 al giorno;

Concede le indennità sostitutive del servizio mensa  fino ad un importo di € 5,29 al giorno agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

  1. Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, compresi i servizi pubblici;
  2. L’utilizzazione delle opere e dei servizi messi a disposizione del datore di lavoro a favore dei dipendenti e dei familiari per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, culto, ecc.;
  3. Le somme erogate dal DDL alla generalità o a categorie di dipendenti per borse di studio e frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei loro familiari;
  4. I compensi e le indennità che il lavoratore percepisce da terzi e che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro o che per legge devono essere riversati allo Stato;
  5. Il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione;
  6. In caso di assegnazione dietro pagamento di azioni ai singoli dipendenti, non concorre a formare reddito imponibile la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Condizione essenziale per poter fruire dell’agevolazione in questione è che la cifra alla quale vengono offerte le azioni, e quindi il prezzo che il dipendente dovrà pagare all’atto dell’esercizio del diritto di opzione, sia pari o più alto rispetto al valore normale delle stesse azioni al momento dell’offerta . Se il prezzo pagato è inferiore al valore delle azioni al momento dell’offerta, l’agevolazione non spetta, per cui la differenza tra il valore al momento dell’assegnazione e il corrispettivo pagato costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile;
  7. Contributi a Fondi e Casse sanitarie;
  8. Le somme trattenute al dipendente per gli oneri deducibili nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, c 1 del D.P.R: 917/1986 (gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro);
  9. Le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta o maturato nel periodo di riferimento;
  10. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superiori a €258,23 all’anno (se il valore è superiore a tale limite, lo stesso concorre interamente a formare reddito imponibile).

Soggetti obbligati ad effettuare le ritenute




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