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Atti Amministrativi

diritto



Atti Amministrativi


È atto amministrativo l'atto unilaterale posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa. Da tale definizione risulta che:

sono unilaterali, hanno efficacia indipendentemente dalla volontà del soggetto a cui è destinato;

esterni, appartengono alla categoria solo quegli atti dei pubblici poteri destinati ad operare nei confronti dei terzi mentre ne restano fuori gli atti meramente interi (circolare);

soggettivamente e oggettivamente amministrativi, emanati da un'autorità che abbia la qualifica di soggetto della p.a. nell'esercizio di un potere amministrativo.

Classificazione degli atti amm.:

1) natura dell'attività amm.:

atti di ammi. Attiva, sono diretti a soddisfare immediatamente e direttamente gli interessi della P.A. (provvedimenti);



atti di ammi. Consultiva, sono tendenti ad illuminare, mediate consigli tecnici, economici, giuridici, organi di amministrazione attiva (pareri)

atti di ammi. Controllo, quelli diretti a sindacare sotto il profilo della legittimità o del merito, i singoli atti o l'operato degli organi di amministrazione attiva (visti, le approvazioni)

2) Elemento psichico di cui sono manifestazione:

manifestazione di volontà (provvedimenti);

manifestazione di conoscenza (certificazioni);

manifestazione di giudizi (valutazione, pareri);

natura mista (proposte)

3) discrezionalità:

atti discrezionali

atti vincolati

4) efficacia:

atti costitutivi, che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente. Tali atti possono incidere su: statut, diritto;

atti dichiarativi, che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa (tutti gli atti dichiarativi non sono provvedimenti);

5) agenti

atti di un solo organo posti in essere da un solo soggetto, sia esso individuale (atti semplici) che collettivo (atto collegiale). Rientrano in questa categoria gli atti collegiali essendo il collegio organo unitario anche se composto da una pluralità di persone.

atti più organi che possono essere atti complessi e che risultano dal concorso di volontà di più organi, diretti allo stesso fine e mossi dallo stesso interesse;

atti "di concerto" adottati da un solo organo, ma previo "concerto" e, cioè intesa, con altri organi.

6) risultato

atti ampliativi, attribuiscono nuovi poteri e nuove facoltà al destinatario ampliando la sua sfera giuridica;

atti restrittivi, restringono la sfera giuridica del destinatario (ordini);

7) secondo i destinatari

atti particolari se destinati ad un solo soggetto;

atti con pluralità di destinatari;

atti generali che si rivolgono a destinatari determinabili a posteriori (i bandi di concorso)

atti plurimi, sono quelli formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari (tale l'unico decreto con cui si nominano i vincitori di un concorso);

atti collettivi, quegli atti con i quali la P.A: manifesta la propria volontà unitariamente e inscindibilmente nei confronti di un complesso di individui unitariamente considerati (tale il decreto di scioglimento del consiglio comunale);

8) in relazione al procedimento amministrativo:

-atti procedimentali sono quelli che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all'adozione di un provvedimento amministrativo. Essi, di regola, non sono autonomamente impugnabili (tali le istanze, le richieste, i pareri);



-atti presupposti pur partecipando alla produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano un rilievo autonomo in seno ad un procedimento amministrativo ovvero costituiscono atto finale di un sub-procedimento. Essi sono autonomamente impugnabili (tale la dichiarazione di pubblica utilità).


I Provvedimenti amministrativi sono atti consistenti in manifestazioni di volontà, mediante i quali la P.A., nell'esercizio della propria potestà d'imperio, unilateralmente modifica od estingue una situazione giuridica, per realizzare un particolare interesse pubblico affidato alla sua cura (altra definizione: manifestazione di volontà destinate ad influire unilateralmente nella sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati mediante la costituzione, modificazione o estinzione dei loro poteri o delle loro facoltà). Essi presentano caratteri ulteriori rispetto a quelli propri di tutti gli altri atti amministrativi:

a) tipici: i provvedimenti sono lo quelli previsti dall'ordinamento;

b) nominati: a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un determinato tipo di atto definito e disciplinato dalla legge.

c) Autoritativi (autoritarietà): producono unilateralmente i loro effetti anche contro la volontà del destinatario;

d) Esecutori (esecutorietà): possibilità concessa alla p.a. di dare immediata e diretta esecuzione all'atto anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento. Nei confronti del provvedimento devono essere intervenuti i requisiti di esecutività (l'astratta attitudine dell'atto ad essere eseguito) (es. controlli) e di obbligatorietà (es. comunicazioni) richiesti dall'atto o dalla legge. L'esecutorietà opera anche se l'atto sia viziato e quindi annullabile, finché l'atto stesso non sia stato posto nel nulla. Invece, in caso di nullità assoluta e insanabile il provvedimento è privo di esecutorietà in quanto inesistente. Il provvedimento è coercibile per legge (tali le ordinanze di urgenza e i provvedimenti di polizia, gli ordini militari). Non tutti i provvedimenti sono esecutori ma soltanto quelli la cui esecutorietà è prevista dalla legge.

a)   e) Esecutività: hanno efficacia immediatamente.

I principali provvedimenti amministrativi:

a) ammissione: (attività discrezionale incide sullo status) attribuzione ad un soggetto di una qualità, ammettendolo a far parte di una particolare categoria di persone allo scopo di farlo partecipare ad alcuni diritti o vantaggi (ammissione ad una gara di appalto decreto di conferimento della cittadinanza, di legittimazione di un figlio naturale, ammissione ad un concorso). Esso è subordinato ad un apprezzamento discrezionale da parte della P.A.;

b) iscrizione: (incide sullo status) ha lo stesso effetto dell'ammissione ma prescinde da qualsiasi apprezzamento discrezionale, poiché la P.A. deve semplicemente limitarsi ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. (iscrizione negli istituti di pubb. Istruzione, nelle liste elettorali, le auto al P.R.A.);

c) autorizzazione: provvedimento discrezionale con cui la p.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto legittimo, diritto che se usato in modo indiscriminato può risultare pregiudizievole per la collettività.

d) Registrazione: è una autorizzazione concessa non a seguito di una valutazione discrezionale, bensì vincolata al semplice accertamento della sussistenza delle condizioni di legge:

e) Concessione: provvedimento discrezionale, attribuzione al suo destinatario di nuovi diritti o nuove facoltà, che prima non aveva. Questa concessione può essere traslativa (concessione trasferita dal concedente al concessionario "concessione di pubblici servizi") o costitutiva (concessione della cittadinanza con decreto del presidente della repubblica, o per cambiare nome o cognome.

f) Assegnazioni: gli stessi effetti della concessione ma vincolato all'accertamento di requisiti dalla legge (assegnazioni di case popolari);



g) Dispense: discrezionale, con cui si consente ad un soggetto di esercitare una attività, o esonera il soggetto all'adempimento di un obbligo di legge (dispensa dagli impedimenti matrimoniali)

h) Esenzioni: come la dispensa ma vincolato dall'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

i) Sussidi: discrezionali, con cui si concede un beneficio pecuniario sulla base di un apprezzamento discrezionale di requisiti genericamente contemplati dalla legge;

j) Sovvenzioni: come i sussidi ma vincolato dall'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge (sgravi fiscali).

k) Ordini: fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro un determinato comportamento sulla base della propria potestà di supremazia. (ordinanze del prefetto)

Gli atti ablativi sono provvedimenti mediante i quali la P.A. priva il titolare di un determinato diritto reale, o estinguendolo o trasferendolo coattivamente ad altro soggetto, oppure limitandolo. Sono atti ablativi: l'espropriazione di determinati beni a favore della P.A., l'occupazione temporanea, l'occupazione d'urgenza, gli atti costitutivi di servitù a favore della P.A. i principi generali che regolano gli atti ablativi sono:

il principio di riserva di legge;

l'obbligo di indennizzo;

i motivi di interesse generale, cioè pubblico.

Tra gli atti ablativi ricordiamo:

espropriazione per pubblica utilità, trasferimento coattivo del diritto di proprietà su un bene immobile da un soggetto (espropriato) ad un altro soggetto (espropriante) per motivo pubblico interesse previsto dalla legge (costruzione di una strada).  Istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, previo pagamento di una congrua indennità, può essere privato in tutto o in parte di beni di sua proprietà. L'espropriazione crea un vero e proprio rapporto di diritto pubblico i cui elementi sono le parti, l'oggetto dell'esproprio e l'indennizzo. Non possono essere espropriati gli edifici aperti al culto, se non per gravi ragioni e previo accordo con le autorità ecclesiastiche; i beni demaniali (beni immobili o universalità di beni mobili sempre appartenenti ad enti pubblici territoriali) e i beni patrimoniali indisponibili (beni pubblici sia mobili che immobili appartenenti a qualsiasi ente pubblico e non solo ad enti territoriali); le sedi di rappresentanze diplomatiche di Stati esteri.

Demanio necessario: quei beni immobili che devono per forza essere demaniali, cioè demaniali per natura, tutti di proprietà dello Stato e solo eccezionalmente delle regioni. Tali sono:

demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano al mare);

demanio idrico (fiumi, laghi e torrenti, acque sorgenti con esclusione di quelle minerali e termali assoggettate al regime delle miniere, ghiacciai);

demanio militare (opere permanenti destinate alla difesa nazionale-fortezze, piazzeforti, installazioni missilistiche, linee fortificate o trincerate, porti e aeroporti militari, ferrovie e funivie militari, ricoveri antiaerei);

Demanio accidentale o eventuale: comprende beni che possono anche non essere di proprietà di enti pubblici territoriali (qualora lo siano fanno parte del demanio). Tali:

demanio stradale;

demanio ferroviario;

demanio aeronautico;



gli acquedotti di proprietà degli enti pubblici territoriali;

i beni di interesse storico, artistico, e  archeologico


Demanio naturale e artificiale: i beni del demanio naturale sono demaniali per se stessi, per natura. Tali: i beni del demanio necessario tranne quello militare.

Demanio regionale: è sorto con la istituzione delle regioni e ne fanno parte tutti i beni appartenenti al c. d. demanio accidentale quando siano di loro proprietà: i porti lacuali e i diritti reali della regione sui beni altrui (servitù). I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili, cioè, ogni atto di trasferimento, per acquisto o donazione, del bene demaniale è nullo. Non possono essere acquisiti per usucapione (dopo 20 anni). I beni demaniali sono inespropriabili.

requisizione, comporta o il trasferimento della proprietà del bene (requisizione di natanti e veicoli in tempo di guerra per necessità militari) quanto il trasferimento del solo diritto (requisizione in uso degli alloggi sfitti per ospitarvi senza tetto). La requisizione in proprietà, è un istituto molto affine all'espropriazione. È un provvedimento ablativo eccezionale che, di regola, ha luogo solo in tempo di guerra per esigenze di carattere militare. Oltre alla requisizione vi è la sottrazione della proprietà; la P.A. può sottrarre al privato anche il semplice uso della cosa. Infine vi è la requisizione di urgenza dovuta a cause di forza maggiore. Varie leggi disciplinano la materia delle espropriazioni stabilendo anche la competenza  per l'adozione dei relativi provvedimenti. Per espropri disposti per la realizzazione di opere di interesse statale o ultraregionale la relativa competenza spetta al prefetto (L. 2359/1865). Per espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale sono competenti le autorità regionali individuante, volta per volta, da leggi regionali. Per espropriazioni in ambito comunale, è implicita la dichiarazione di pubblica utilità nell'approvazione, da parte del consiglio del progetto dell'opera ed il relativo decreto è emanato dall'autorità comunale, individuata ogni volta dalle singole leggi regionali. Il decreto espropriativo è considerato atto definitivo e dunque, non impugnabile con ricorso gerarchico. È un provvedimento di trasferimento coattivo, costitutivo dell'effetto espropriativo e per tale motivo va trascritto nei registri immobiliari e catastali entro 15 giorni.

occupazione di urgenza.

confisca amministrativa, privazione da un soggetto di cose servite per commettere un illecito, o detenzione privata. È una figura comune a diversi rami del diritto; è un provvedimenti di carattere:

sanzionatorio, repressivo, successivo in quanto comporta il passaggio coattivo della cosa che è servita a commettere l'illecito o ne costituisce il prodotto, dal privato alla P.A., senza corrispettivo.

Ablativo pur non rientrando nella categoria delle espropriazioni;

comporta l'acquisizione e la piena disponibilità del bene da parte della P.A.

e) Sequestro cautelare amministrativo, sequestro preventivo cautelare, quando vi è incertezza sulla pericolosità di una certa cosa. È affine alla confisca, ne differisce in quanto la confisca è conseguenza dell'illecito ed accessoria ad altra sanzione amministrativa principale, mentre il sequestro è un atto prettamente cautelare, adottato in via preventiva, quando vi è incertezza sulla pericolosità (tale il sequestro di un prodotto alimentare in vendita potenzialmente nocivo e che, una volta accertata la pericolosità effettiva, il sequestro si trasformerà in confisca; altrimenti verrà restituito all'avente diritto).

f) avocazione (di cave e torbiere alle regioni): è un provvedimento affine alla confisca. Ha, infatti, carattere sanzionatorio in quanto consegue ad un mancato o cattivo sfruttamento di una cava o di una torbiera da parte del proprietario. Fondamento del provvedimento è l'utilità sociale poiché al proprietario non è concesso alcun indennizzo, l'avocazione non può assimilarsi all'espropriazione.

Tutti gli altri atti amministrativi che non sono provvedimenti, non presentano le caratteristiche di autoritarietà, esecutorietà e non sono tutti tipici e nominativi:

a) pareri (facoltativi, obbligatori)

b) atti di controllo

c) atti certificativi o ricognitivi: quelli che in genere servono ad attestare qualcosa (fatti, qualità di persone o cose) (dichiara l'esistenza di un determinato fatto o atto es. certificati)

d) atti propulsivi (servono per stimolare l'attività di organi)

e) comunicazioni o notificazioni: atti diretti a rendere noti determinati fatti

f) accertamenti costitutivi: atti mediante i quali la P.A. accerta che un fatto sia conforme alla legge



Vi sono provvedimenti che fanno sorgere nei destinatari nuovi diritti o fanno venir meno preesistenti obblighi (concessioni, licenze, dispense)

Provvedimenti che condizionano l'esercizio di preesistenti diritti dei destinatari (abilitazioni, autorizzazioni)

Provvedimenti che incidono sfavorevolmente sui destinatari (confische, espropriazioni, requisizioni, sequestri, dichiarazioni di pubblica utilità di beni privati, gli ordini, le ordinanze)







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