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LA FAMIGLIA E GLI ALIMENTICon questa lezione si inizierà ad affrontare l'istituto principale del diritto di famiglia

diritto



LEZIONE 11 LA FAMIGLIA E GLI ALIMENTI

Con questa lezione si inizierà ad affrontare l'istituto principale del diritto di famiglia. 

Premettendo che il codice civile non dà una definizione di famiglia, essa si distingue in:&nb 515d37f sp;

  •  FAMIGLIA LEGITTIMA : fondata sul matrimonio;
  •  FAMIGLIA DI FATTO : fondata sul vincolo della convivenza "more uxorio". In altre parole, sebbene non fondata sul matrimonio, la famiglia di fatto si contraddistingue per la stabilità dei rapporti dei conviventi, per la coabitazione e collaborazione abituale, nonché per l'assistenza reciproca.

Tuttavia nel nostro ordinamento non hanno ancora rilevanza i rapporti fra conviventi che non siano uniti dai vincoli del matrimonio:



  • non sussiste alcun diritto alla successione legittima;
  • l'assistenza reciproca e la collaborazione sono considerate come adempimenti di obbligazioni naturali;
  • la cessazione del vincolo di convivenza more uxorio non comporta alcun risarcimento. 

A tutela della filiazione, invece, i rapporti fra genitori che convivano more uxorio e figli naturali sono equiparati a quelli della famiglia legittima:

  • sussiste il dovere di mantenerli, istruirli, educarli;
  • il figlio naturale ha gli stessi diritti successori di quello legittimo;
  • la potestà genitoriale sul figlio naturale spetta ad entrambi i genitori o a quello che l'ha riconosciuto. 

Il regime patrimoniale legale della famiglia, a norma dell'art. 159 c.c. è quello della comunione dei beni (approfondimento a pag.3).

Ciò significa che -allo stesso modo- entrambi i coniugi possono gestire il patrimonio familiare ed entrambi possono vantare su di essi i medesimi diritti. Esclusi (vedi a pag. 3) dalla comunione sono, invece, i beni personali di ciascun coniuge (art. 179 c.c.).         
Le modalità di amministrazione dei beni dalla comunione sono previsti dagli artt. 180-190 c.c..
La comunione legale può essere sciolta (art. 191 c.c.) per:

  • dichiarazione di assenza o di morte presunta di un coniuge;
  • annullamento del matrimonio;
  • divorzio;
  • separazione dei coniugi;
  • separazione giudiziale dei beni;
  • mutamento convenzionale del regime patrimoniale,
  • fallimento di un coniuge.

Il patrimonio, pertanto, si dividerà in parti uguali. Nell'interesse della prole il giudice può costituire a favore di un coniuge l'usufrutto su parte dei beni che spettano all'altro. 

A garanzia dell'autonomia patrimoniale della famiglia vi è la previsione della scelta, da parte dei coniugi, di un regime patrimoniale differente. Essi possono, infatti, purchè risulti da atto pubblico, scegliere un regime patrimoniale convenzionale, che sarà:

  • separazione dei beni (art. 162.2. c.c.). Tale scelta può essere fatta in qualsiasi momento, così come per le eventuali modifiche. E' necessario, tuttavia, che vi sia il consenso di tutte le parti o dei loro eredi (art. 163.1 c.c.). 
  • fondo patrimoniale. E' un insieme di bai appositamente destinati, per far fronte ai bisogni della famiglia. E' costituito da beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito. Il fondo appartiene in comunione ai coniugi, ma in realtà è un patrimonio distinto dal restante (art. 167 c.c.).
  • comunione convenzionale. E' una forma di convenzione che i coniugi possono porre in essere ex art. 210 c.c., e che può riguardare (pertanto includere e/o escludere) determinati beni, la cui sorte sarebbe diversa in regime di comunione legale. Si sottraggono all'assoggettamento alla comunione convenzionale i beni personali dei coniugi, quelli che servono all'esercizio della professione e quelli ottenuti a titolo di risarcimento danni.

Non mancano, tuttavia, dei limiti all'autonomia patrimoniale dei coniugi:

  • divieto di deroga a diritti e doveri nascenti dal matrimonio (art. 160 c.c.):
  • divieto di costituzione di dote (art. 166bis c.c.);
  • divieto di deroghe alle norme sull'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote.

L'IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare è quell'impresa in cui il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo prestano la loro attività continuativa di lavoro (art. 230bis c.c.). 
Parte della dottrina ritiene che l'impresa familiare abbia natura individuale (l'imprenditore sarebbe esclusivamente il titolare); altra parte, invece, sostiene che abbia natura collettiva e che tutti i partecipanti rivestono la qualità di imprenditore.

Nell'ambito di tale impresa, ciascun membro ha:

  • diritto al mantenimento, secondo le condizioni patrimoniali della famiglia;
  • diritto di partecipazione agli utili dell'impresa e ai beni acquistati con essa, nonchè agli incrementi dell'azienda;
  • diritto di partecipare alla gestione dell'azienda.

    In ambito familiare sussiste, in determinati casi, l'  obbligo degli alimenti 

(art. 433 c.c.). Esso è corrisposto a chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento; è da valutarsi in concreto, con riferimento all' effettivo stato del bisognoso e alle condizioni economiche di chi li somministra (nel presupposto che sia legato da un vincolo di affinità, parentela o adozione con chi li riceve). L'obbligo decorre dal giorno della domanda giudiziale o della costituzione in mora, cessa con la morte dell'obbligato.


Il diritto agli alimenti è:

indisponibile

non cedibile

non compensabile

non sottoponibile ad esecuzione forzata 



intrasmissibile

irrinunciabile

imprescrittibile

L'obbligo degli alimenti può nascere per:

  • legge
  • contratto fra vivi
  • testamento (cd. legato alimentare)




Famiglia

  • legittima
  • di fatto

Regime patrimoniale

  • legale
  • convenzionale

L'impresa familiare

L'obbligo degli alimenti







OGGETTO DELLA COMUNIONE LEGALE



BENI ESCLUSI DALLA COMUNIONE LEGALE











DOMANDE


La scelta del regime di separazione dei beni si può effettuare anche in sede di celebrazione del matrimonio?

a.  no

b. 


La dichiarazione di assenza o di morte presunta di un coniuge può essere causa di scioglimento della comunione legale dei beni?

a.  mai

b. 


I beni mobili che fanno parte del fondo patrimoniale, possono essere

a.  mobili

b.  mobili registrati

c.  immobili

d.  titoli di credito


E' ancora ammessa la convenzione patrimoniale finalizzata alla costituzione in dote?

a.  no

b. 






RISPOSTE


1. B

2. B

3. B; C; D

4. A



Altre domande

Qual'è la differenza fra obbligo di alimenti e obbligo di mantenimento?

Cosa si intende per comunione "de residuo"?



ABBREVIAZIONI

prel. 

Preleggi

disp. trans. 

Disposizioni Transitorie

cost.

Costituzione

c.c.

Codice Civile

c.p.c.

Codice di Procedura Civile

A

ABROGAZIONE = cessazione della vigenza di una legge.

ACCORDO = incontro delle volontà delle parti.

ACQUISTO A NON DOMINO = acquisto da persona che in realtà non è proprietaria, né vanta un diritto reale sul bene oggetto dell'acquisto stesso. 

ASSENZA = scomparsa della persona fisica, protratta per due anni. 

ATTI EMULATIVI = atti che il proprietario compie al fine unico di recare molestie o nuocere ad altri (art. 833 c.c.).

B

BENE = qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.) e che quindi arrechi utilità agli uomini e sia suscettibile di appropriazione (res in commercium).

BUONA FEDE = ignoranza di ledere il diritto altrui. 

C

CAPACITA' DI AGIRE = è la capacità della persona di compiere atti rilevanti per il diritto (art. 2 c.c.). 

CAPACITA' GIURIDICA capacità di essere titolari di diritti e doveri (art. 1 c.c.), che si acquista, in via generale, dalla nascita. Si perde solamente con la morte (art. 22 Cost.), intesa, ex L. 29.2.93 n. 578, come "cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo". 

CODICE CIVILE = complesso delle norme che disciplina il diritto civile e il diritto commerciale. Esso è stato approvato con il regio decreto 16.3.1942, n. 262 (e successivamente modificato); consta di 6 libri, ciascuno dei quali ripartiti in titoli. Questi ultimi sono a loro volta composti di capi, talvolta divisi in sezioni. E' quindi nelle sezioni che vi sono gli articoli, per un totale di 2969.

COMUNIONE = più persone (i c.d. "comunisti") sono contitolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sul medesimo bene (art. 1100 c.c.).

CONFESSIONE = dichiarazione fatta di una parte di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.). 

D

DECADENZA = perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del compimento di una determinato atto o di una determinata attività. Può essere stabilita dalla legge (decadenza legale), oppure dalle parti (decadenza negoziale/contrattuale). 

DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA = modo d acquisto a titolo originario della servitù, in virtù del quale, una volta provato che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti in precedenza da un unico proprietario, che ha lasciato le cose in uno stato dal quale risulta la servitù, si costituisce di diritto una servitù a favore di uno e a carico dell'altro (art. 1062 c.c.).  

DETENZIONE = potere di fatto sulla cosa, che deriva e trova giustificazione nel possesso altrui. Tuttavia, tale potere non è caratterizzato dalla pretesa della titolarità di un diritto reale sul bene (art. 1140.2 c.c.).

DIFFAMAZIONE = offesa (scritta o verbale) dell'altrui reputazione, a mezzo di comunicazione ad una o più persone.

DIMORA = luogo del temporaneo soggiorno della persona. 

DIRITTO DI ABITAZIONE = diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.).

DIRITTO DI SUPERFICIE = diritto che consiste nella proprietà di un fabbricato costruito sul suolo altrui (è il vero e proprio "ius aedificandum") oppure nell'alienazione, da parte di un soggetto titolare di un fondo e di un fabbricato su questo costruito, della proprietà del fabbricato, separatamente da quella del fondo (art. 952 c.c.).

DIRITTO D'USO = diritto di servirsi di una cosa, unito alla possibilità di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 c.c.).

DIRITTO OGGETTIVO = (norma agendi) è l'insieme delle norme disciplinanti in astratto la condotta degli individui.

DIRITTO PUBBLICO = ramo del diritto che disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i  rapporti in cui una parte sia lo Stato, cui la legge espressamente conferisce una condizione di maggiore autorità rispetto alle altre).

DIRITTO PRIVATO = regola i rapporti giuridici fra gli individui, l'organizzazione e l'attività degli enti privati, nonchè i  rapporti fra i privati e lo Stato, laddove a quest'ultimo non sia riconosciuto un potere di supremazia.

DIRITTI REALI = diritti che garantiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Sono tipici, in quanto  tassativamente previsti ed elencati dal legislatore. Si caratterizzano per il c.d. diritto di seguito, che esprime l'immediato collegamento fra il diritto stesso e la cosa, cosicchè il titolare può perseguire la cosa presso qualunque soggetto si trovi. 

DOMICILIO = luogo degli affari e degli interessi della persona (art. 43.1.c.c.: c.d. domicilio generale). Può essere speciale (per determinati atti o affari; art. 47 c.c.), oppure necessario (per i minori e per gli interdetti; art. 45 c.c.) 

E



EFFICACIA = capacità di un atto o di un fatto di avere "effetti giuridici" che siano in grado di modificare la "realtà giuridica". 

ENFITEUSI = diritto di godimento di un fondo, concesso dal proprietario del fondo ad un soggetto (c.d. "enfiteuta") con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico (sotto forma di denaro o di prodotti naturali) (art. 960 c.c.).

ESTRINSECO = l'atto pubblico fa piena prova -fino a querela di falso- della provenienza delle dichiarazioni rese  davanti al P.U., ma non anche della veridicità delle stesse (c.d. INTRINSECO). 

F

FAMIGLIA = secondo l'art. 2 Cost. è la formazione sociale in cui l'uomo svolge la sua personalità, nonché (art. 29 Cost.) una società naturale fondata sul matrimonio. 

FRUTTI = prodotti dei beni capitali. Si distinguono in naturali (derivano direttamente e periodicamente da un altro bene -indipendentemente dall'opera dell'uomo- e ne fanno parte fino alla separazione; art. 820.1 c.c.) e civili (derivano indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del godimento che viene concesso. Si acquistano giornalmente, in ragione della durata del diritto; art. 820.3 c.c.). 

G

GIURAMENTO = dichiarazione di una parte su argomenti o fatti a sé favorevoli, rilevanti per la decisione (art. 2736 c.c.). Può essere richiesto dall'altra parte (giuramento decisorio) oppure dal giudice (giuramento suppletorio). 

I

IMMISSIONI = propagazioni di fumo, calore, rumori, e scuotimenti provenienti dal fondo del vicino (art. 844 c.c.). 

INGIURIA = offesa (scritta o verbale) della valutazione che il singolo individuo ha del proprio valore sociale.

L

LUCI = aperture del muro, che consentono il passaggio di aria e luce, ma non di affacciarsi nel fondo vicino.

M

MORTE PRESUNTA = scomparsa della persona fisica protratta per dieci anni. 

N

NORMA GIURIDICA = precetto generale ed astratto, rivolto ai componenti di un ordinamento giuridico, col quale è imposta una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. Si caratterizza per la generalità.

P

PATRIMONIO = insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, che fanno capo ad una persona e che sono suscettibili di valutazione economica. 

PERSONA FISICA = il singolo soggetto, l'uomo, l'individuo.

PERSONA GIURIDICA = complesso organizzato di persone fisiche, dotato di riconoscimento formale ed avente come scopo il raggiungimento di un determinato fine.   

POSSESSO = potere di fatto sulla cosa, che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (possesso vero e proprio) o di altro diritto reale (quasi possesso) (art. 1140.1 c.c.).

PRELEGGI = (dette anche "disposizioni sulla legge in generale" o "disposizioni preliminari") sono disposizioni premesse al codice civile, che però riguardano l'intero sistema giuridico italiano. Sono 31 articoli raccolti in due gruppi (rispettivamente riguardanti le fonti del diritto e i criteri di applicazione della legge). 

PROPRIETA' = diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.). 

PRESCRIZIONE = perdita di un diritto soggettivo a causa dell'inerzia o del mancato uso da parte del titolare per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. 

PRESUNZIONI = (art. 2727 c.c.) sono operazioni logiche, tramite le quali la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzione semplice) risalgono da un fatto noto ad uno ignoto. In quest'ultima ipotesi il giudice potrà ammetterle, purchè gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).

PRINCIPIO DISPOSITIVO = nel processo civile la decisione del giudice si fonda sulle prove prodotte dalle parti.

PRINCIPIO DELLA PREVALENZA = attrazione nell'orbita della cosa principale delle cose accessorie (accessorium 
cedit principale
).

PUBBLICAZIONI = atto affisso per otto giorni consecutivi alla porta della casa comunale dei comuni di residenza dei futuri coniugi in cui sono indicate le generalità di costoro e il luogo delle nozze.

R

RAPPORTO GIURIDICO = qualsiasi relazione interpersonale regolata dal diritto. 

RESIDENZA = luogo dell'abituale dimora della persona (art. 43.2 c.c.).

S

SCOMPARSA = allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio, senza che vi abbia più fatto ritorno e dato di sè notizie.

SERVITÙ PREDIALI = consistono nel peso imposto su di un fondo, al fine precipuo di recare un'utilità oggettiva ad un fondo contiguo, di proprietario diverso (art. 1027 c.c.).

SINALLAGMA = vincolo di corrispondenza fra le reciproche obbligazioni.

T

TESTIMONIANZA = dichiarazione di soggetti estranei alla causa, su fatti controversi di quest'ultima, dei quali abbiamo a qualsiasi titolo conoscenza (art. 2721 c.c.). 

TESORO = cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di esserne il proprietario (art. 932.1 c.c.).

U

USUFRUTTO = diritto di godere della cosa altrui, rispettandone la destinazione economica e traendo (per quanto previsto) dalla cosa stessa ogni utilità (art. 981 c.c.).  

UNIVERSALITA' = insieme di beni mobili che appartengono ad un unico proprietario e hanno una destinazione unitaria (art. 816 c.c.). I singoli beni che costituiscono l'universalità possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

USUCAPIONE = modo di acquisto della proprietà o di altri diritti di godimento per effetto del possesso (continuato, non violento, non clandestino) del bene protratto per un certo periodo di tempo.

V

VEDUTE = aperture che consentono il passaggio di aria e luce, nonché di affacciarsi, orizzontalmente e obliquamente, nel fondo vicino. 

VACATIO LEGIS = periodo di tempo che deve necessariamente trascorrere dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, affinché i destinatari ne possano venire a conoscenza. Trascorso questo periodo (che, salvo eccezioni, è di quindici giorni), la legge si presume essere conosciuta da tutti (ignorantia legis non excusat). 







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