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I CONTRATTI DI LAVORO - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

economia aziendale



I CONTRATTI DI LAVORO


I contratti di lavoro stabiliscono norme e criteri in base ai quali una prestazione lavorativa viene svolta In generale i contratti possono essere a tempo indeterminato o determinato. Ma la recente normativa, il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, comunemente conosciuta come Legge Biagi , ha avviato una riforma delle tipologie di contratto introducendone alcune nuove. Qui di seguito vengono illustrate sinteticamente alcune tipologie di contratto.

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Si tratta di un rapporto di lavoro che non prevede un termine finale della durata se non per dimissioni del lavoratore oppure per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Si tratta di un rapporto di lavoro che prevede, per contratto, un 646h72g termine finale della durata.

PART TIME
Si tratta di un contratto che prevede una riduzione dell'orario di lavoro o un'articolazione dello stesso diversa lungo la settimana o l'anno

APPRENDISTATO
L'apprendistato è un contratto di lavoro a forte valenza formativa regolato dalla legge 55 del 1925. L'attuale riforma del mercato del lavoro ha innovato il contratto che ora prevede tre tipi di apprendistato: per il conseguimento del diritto/ dovere dell'istruzione, l'apprendistato professionalizzante, l'apprendistato per il conseguimento del diploma o alta formazione. Il primo tipo di rapporto è previsto per quanti abbiano un'età



LAVORO A PROGETTO
Sostituisce le tradizionali collaborazioni coordinate e continautive (co.co.co.)

AFFITTO DI MANODOPERA
Chiamato anche di staff leasing, attraverso questo contratto un'impresa può affittare manodopera da agenzie o intermediari specializzati sia a tempo determinato che indeterminato.

CONTRATTI DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento sostituisce il vecchio contratto di formazione e lavoro ed è destinato all'inserimento o reinserimento, attraverso un progetto individuale di adattamento professionale, di alcune particolari categorie di lavoratori

LAVORO INTERMITTENTE
Chiamato in inglese job on call, prevede che un lavoratore si metta a disposizione dell'impresa, aspettandone la chiamata, per svolgere prestazioni in modo intermittente

LAVORO RIPARTITO
In inglese si chiama anche job sharing ed è caratterizzato dalla condivisione di un unico posto di lavoro da parte di due lavoratori

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
Sono le attività lavorative di natura occasionale rese da persone a rischio di esclusione sociale, non ancora entrate nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. In generale, si possono svolgere le seguenti attività:


DETTAGLIO CONTRATTI DI LAVORO


IL LAVORO A PROGETTO

  CHE COSA E'? Il lavoro a progetto sostituisce di fatto le collaborazioni coordinate e continuative. Questa tipologia di prestazione deve essere ricondotta a un progetto, uno specifico programma di lavoro o una fase di esso. Il progetto è determinato dal committente ed è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Se manca questo requisito, si configura nei fatti un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

  QUANDO PUÒ ESSERE STIPULATO?
Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività. Esistono però, alcune eccezioni:



  agenti e rappresentanti di commercio;


  coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto);


  componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;


  partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);


  pensionati al raggiungimento del 65° anno di età;


  atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche informa di collaborazione coordinata e continuativa;


  collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale "minima", ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 Euro con lo stesso committente;


  rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione;


  rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato olimpico nazionale italiano).


  I CONTENUTI DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto informa scritta e deve indicare



  la durata della prestazione di lavoro (determinata (indicata specificamente) o determinabile


  in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto;


  il programma o la fase di lavoro.


  il contenuto caratterizzante del progetto, del programma di lavoro o della fase di lavoro.


  il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione ,i tempi e le modalità di pagamento, e la disciplina per i rimborsi spese.


Vanno previste le forme di coordinamento tra il lavoratore a progetto e il committente sull'esecuzione della prestazione lavorativa ed eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all'igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro). Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.




AFFITTO DI MANODOPERA
E' una prestazione lavorativa effettuata in quelle imprese che hanno la necessità di far fronte per un periodo limitato a un carico di lavoro superiore a quello ordinario.
Una delle nuove forme di contratto introdotte dalla riforma del mercato del lavoro è l'affitto di manodopera, chiamato anche di staff leasing. Significa che l'impresa può affittare manodopera da agenzie o intermediari specializzati sia a tempo determinato che indeterminato.
Il contratto a tempo determinato è possibile per le attività tipiche dell'impresa a condizione che la somministrazione sia giustificata da ragioni tecniche, produttive, organizzative o di sostituzione.
Si può stipulare invece un contratto a tempo indeterminato in questi casi:




  per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;


  per i servizi di pulizia, custodia, portineria;


  per i servizi di trasporto e movimentazione da e per lo stabilimento;


  per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, servizi di economato;


  per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale;


  per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;


  per la gestione di callcenter, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree del Mezzogiorno;


  per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;


  in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.


LAVORO INTERMITTENTE
Con questo tipo di contratto, che viene chiamato in inglese job on call, il lavoratore si mette a disposizione dell'impresa, aspettandone la chiamata, per svolgere prestazioni in modo intermittente. A fronte di questo, il lavoratore ha diritto a un'indennità per il periodo per cui ha garantito la propria disponibilità. Al lavoratore spetta l'indennità solo se ha assicurato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro. L'individuazione delle attività per cui è possibile assumere con lavoro intermittente(e la misura dell'indennità)è affidata alla contrattazione collettiva -nazionale o territoriale - o a un apposito decreto ministeriale . n una prima fase sperimentale, possono accedere al lavoro intermittente due categorie svantaggiate: i disoccupati minori di 25 anni e i soggetti con più di 45 anni iscritti nelle liste di mobilità.


LAVORO RIPARTITO
In inglese si chiama anche job sharing ed è quel tipo di contratto in cui due lavoratori condividono un unico rapporto di lavoro. Ogni lavoratore stabilisce con l'altro la quantità di lavoro che svolgerà. Se viene meno la disponibilità di uno dei lavoratori, anche l'altro deve cessare il rapporto, a meno che il datore di lavoro non offra al lavoratore rimasto di restare restare in azienda con un'altra forma contrattuale. Le caratteristiche del lavoro ripartito possono essere sintetizzate con:



  ogni lavoratore ha una responsabilità diretta e personale per il compimento del contratto lavorativo;


  i lavoratori coinvolti possono fare sostituzioni fra di loro e collocare temporalmente la prestazione lavorativa;


  non sono possibili sostituzioni da parte di altre persone "esterne" alla coppia di lavoratori, a meno che il lavoratore sia impossibilitato a svolgere la prestazione e che il lavoratore abbia dato il proprio consenso;


  il trattamento economico e normativo dei lavoratori coinvolti è proporzionato all'entità della prestazione eseguita da ciascuno;


  la disciplina per questi tipi di contratto deve essere prevista dalla contrattazione collettiva; in mancanza di questa devono essere applicate le norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato;


  dal punto di vista previdenziale e assistenziale, chi presta un lavoro ripartito ha un trattamento analogo a quello dei lavoratori a part time.


PART TIME
È un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro
Con il Decreto Legge del 10 Settembre 2003 n.276 è stata resa più flessibile e meno formale la precedente normativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) mantiene le tre tipologie esistenti:


  Orizzontale: se la riduzione di orario viene effettuata all'interno dell'orario giornaliero (ad es. 4 ore anziché 8, tutti i giorni).


  Verticale: se la riduzione di orario viene effettuata nell'ambito di periodi concordati (settimana, mese, anno). Ad esempio si concordano 3 giorni pieni a settimana.


  Misto: è una combinazione delle due tipologie sopra descritte. Ad esempio, in alcuni periodi dell'anno si può concordare una riduzione dell'orario di lavoro del 50%, in altri del 20%.

A differenza di quanto è accaduto fino ad oggi, sarà possibile, entro alcuni limiti, una variazione della distribuzione dell'orario di lavoro: la disciplina di questo aspetto spetterà alla contrattazione collettiva che dovrà stabilire le modalità e le condizioni perché la prestazione possa essere modificata, anche in aumento, da parte del datore di lavoro.
Nel caso del part time verticale (come ad esempio nel caso di lavoratori che lavorano per sei mesi all'anno) o misto, è possibile il lavoro straordinario alle stesse condizioni previste per il lavoro tempo pieno.
Per il part time orizzontale (come ad esempio nel caso dei lavoratori che lavorano esclusivamente al mattino o al pomeriggio),concessa la possibilità di lavoro supplementare(cioè quello svolto oltre l'orario concordato nel contratto), ma dovrà essere la contrattazione individuare le motivazioni e i limiti massimi.
Quindi, nel part time orizzontale possono essere inserite nel contratto clausole che consentano di variare la distribuzione dell'orario; nel part time verticale o misto si possono prevedere clausole che oltre variare la distribuzione permettano di aumentare la durata della prestazione.
Se il lavoratore rifiuta di trasformare un contratto part time in tempo pieno o viceversa, non si configura il giustificato motivo per il licenziamento.



APPRENDISTATO
La riforma prevede tre tipi di apprendistato: per il conseguimento del diritto/ dovere dell'istruzione, l'apprendistato professionalizzante, l'apprendistato per il conseguimento del diploma o alta formazione. Il primo tipo di rapporto è previsto per quanti abbiano un'età compresa fra i 15 e i 18 anni, il secondo per chi ha da 18 a 29 anni, il terzo per le persone con più di 17 e fino a 29 anni.
L'apprendistato per il conseguimento del diritto/dovere dell'istruzione dura fino a tre anni e la sua durata è determinata dalla qualifica da conseguire, dal titolo di studio e da elementi di valutazione relativi alla formazione svolta. L'apprendistato professionalizzante è compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, mentre quello per il conseguimento del diploma deve essere determinato da disposizioni regionali.
In generale, l'inquadramento professionale sarà di due livelli contrattuali inferiore al corrispondente lavoratore qualificato non si potrà retribuire l'apprendista a cottimo.
La formazione dovrà essere di almeno 120 ore formazione formale, da svolgersi all'interno o all'esterno dell'azienda.


CONTRATTO D'INSERIMENTO
Il contratto di inserimento sostituisce il vecchio contratto di formazione e lavoro ed è destinato all'inserimento o reinserimento, attraverso un progetto individuale di adattamento professionale, di alcune particolari categorie:



  giovani fra i 18 e i 29 anni;


  disoccupati di lunga durata fra i 29 e i 32 anni;


  lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro;


  lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;


   donne di qualsiasi età residenti in particolari aree geografiche individuate secondo i criteri definiti dal decreto di attuazione;


  persone affette da una grave disabilità fisica, mentale o psichica.


Il contratto di inserimento dura almeno 9 mesi e non oltre i 18.
Nel caso di assunzione di donne residenti in zone con livelli critici di disoccupazione, la durata potrà raggiungere i 36 mesi. Nel caso di soggetti svantaggiati, si applicheranno le stesse agevolazioni previste per i contratti di formazione e lavoro.

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
Sono le attività lavorative di natura occasionale rese da persone a rischio di esclusione sociale, non ancora entrate nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. In generale, si possono svolgere le seguenti attività:



  piccoli lavori domestici a carattere straordinario (compresa l'assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati o disabili);


  insegnamento privato supplementare;


  piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;


  realizzazione di manifestazioni;


  collaborazioni con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza o di solidarietà.


I soggetti interessati sono:



  disoccupati da oltre un anno;


  casalinghe, studenti e pensionati;


  disabili e soggetti in comunità di recupero;


  lavoratori extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.


Chi intende richiedere la prestazione di un lavoratore occasionale dovrà acquistare presso le rivendite autorizzate dei buoni (voucher) del valore nominale di 7,50 Euro all'ora. I lavoratori interessati non pagheranno altre tasse né contributi, purché non lavorino più di 30 giorni all'anno per lo stesso committente. La prestazione per un unico committente non può superare un compenso di 5.000 Euro.







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