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LEGIS ACTIONES - GENERALITA'

giurisprudenza



LEGIS ACTIONES


GENERALITA' :

forma più antica, abolita nel 17 a.C dalla lex Iulia iudiciorum privatorum ;

definite così perché furono introdotte per legge ( edicta pretoria ) e perché furono create sulla base delle parole usate dalle leggi ;

legis actio era una solenne affermazione del proprio diritto, compiuta di regola 858e47i davanti al magistrato (in iure ) e secondo uno schema precostituito dopo aver controllato sull'attività delle parti e tentato una conciliazione delle parti, la decisione finale della controversia veniva rimessa ad un iudex, scelto dallo stesso giusdicente in una lista di notabili ( album iudicum ).




Vi furono 5 legis actiones :     legis actio sacramenti in rem

legis actio per manus iniectionem (1)

legis actio per iudicis arbitrive postulationem

legis actio per condictionem

legis actio per pignoris capionem (2)


e (2) esecutive ; le altre dichiarative


FASE IN IURE

[ fissare con certezza e precisione i termini della controversia ]


necessaria la presenza delle parti, l'attore aveva il potere di convocare l'avversario davanti al magistrato,

ius vocatio, anche con la forza


litis contestatio



determinava l'oggetto del processo ;

impegnava le parti alla soluzione della lite mediante la sentenza


se il convenuto non si opponeva oppure la pretesa dell'attore appariva evidente


confessio in iure


affermazione del diritto da parte del magistrato ( mediante addictio )


FASE APUD IUDICEM

[ affidato ad una persona sola o ad un collegio ]


non più necessaria la presenza delle due parti, la sentenza veniva emessa a favore di chi era presente.

PER FORMULAS ( o per concepta verba )


GENERALITA'

si affermarono nell'ambito della iurisdictio del praetor peregrinus ;

l'estensione anche ai rapporto del ius civile vetus venne con la lex Aebutia de formulis, della seconda metà del II sec. a.C, finchè non venne reso obbligatorio dalla lex Iulia iudiciorum privatorum del 17 a.C.


FASE IN IURE


Iniziava con la ius vocatio, più avanti si affermò accanto ad essa il vadimonium ( presenza di garanti, vades ) . Conosciuta la richiesta dell'attore, il convenuto poteva :

riconoscere la sua fondatezza, confessio iure, e il processo terminava ;

limitarsi ad un atteggiamento passivo ;

contestare la domanda chiedendo che fosse negata l'azione oppure opponendo elementi di fatto o di diritto che la paralizzavano ( exceptio a suo favore ).


Con riferimento alla litis contestatio, in questo processo tale istituto fu del tutto nuovo : si trattava di un atto delle parti, e " consisteva in un accordo fra attore e convenuto sull'adozione di una determinata formula " ( Wlassak ). Dopo che il magistrato aveva effettuato la iudicis datio, l'attore indicava i termini definitivi della questione da portare dinanzi al iudex privatus, ed il convenuto dava il suo assenso.


LA FORMULA


Terminata la fase in iure, il magistrato rilasciava la formula con un apposito provvedimento.

demonstratio si innestava nel giudizio chiarendo la questione di fatto oggetto della controversia ;

intentio con la quale l'attore riassumeva la sua pretesa ;

adiudicatio con la quale si permetteva al giudice di assegnare l'oggetto della controversia ad una delle due parti ;

condemnatio con la quale si dava al iudex privatus il potere di condannare o assolvere.


Parti accessorie della formula :

exceptio era un istituto pretorio, serviva per soddisfare esigenze equitative in opposizione al rigore formale dello ius civile, mezzo di difesa del convento inserito tra l'intentio e la condemnatio ;

replicatio l'attore poteva opporre questa condizione negativa all'exceptio ;

praescriptio vantaggio dell'attore, era una clausola inserita prima dell'intentio allo scopo di limitare preventivamente il campo del giudizio; permetteva di evitare di incorrere in pluris petitio.


FASE IN IUDICIO


Raccolte le prove, il giudice doveva dare il suo parere o attraverso : condemnatio, adiudicatio o absolutio. La condanna era sempre in una somma di denaro.

PROCESSO EXTRA ORDINEM


GENERALITA

si sviluppò sin dalla fine del periodo repubblicano, fino a trionfare in epoca postclassica .


CARATTERI

unità del procedimento scomparsa delle fasi in iure e apud iudicem, tutto si svolgeva davanti allo stesso funzionario statale ;

ampia discrezionalità giudicante

procedibilità contumaciale presenza del convenuto non più necessaria, bastava che fosse stato avvertito dell'inizio del procedimento ;

impugnibilità della sentenza il soccombente poteva ricorrere al funzionario di grado superiore: princeps ;

specificità della condanna giudizio conteneva una pronuncia in ipsam rem, se risultava impossibile era dovuto un equivalente pecuniario di essa ;

esecutività manu militari l'esecuzione delle sentenze veniva demandata agli apparitores.


STRUTTURA DEL PROCESSO


citazione con rilievo ufficiale ; convenuto era invitato a presentarsi a mezzo di una intimazione (evocatio ) della autorità giudiziaria, sollecitata dall'attore  ;

parti  o i loro procuratori comparivano davanti al giudice ;

o confessio in iure

o iniziava il giudizio vero e proprio con la narratio delle pretese dell'attore e la contradictio del convenuto ;

sorge la litis contestatio ;

valutazione delle prove ;

emissione da parte del giudice di una sentenza.








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