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LE OBBLIGAZIONI NATURALI - SOLUTI RETENTIO > irripetibilità di quanto pagato spontaneamente

giurisprudenza





LE OBBLIGAZIONI NATURALI

SOLUTI RETENTIO > irripetibilità di quanto pagato spontaneamente*


Segue....

Questo è chiamato "riconoscimento indiretto" > l'ordinamento riconosce le obbl. naturali solo dopo l'adempimento spontaneo.

interviene personalmente accordando il principio della Incoercibilità, ossia non sono oggetto di esecuzione forzata.



Interviene solo per controllare le modalità di adempimento che sono uguali a quelle delle obbl. civili, ma solo dopo che il soggetto abbia adempiuto spontaneamente.

LE OBBL. NATURALI NON PRODUCONO ALTRI EFFETTI OLTRE ALLA SOLITI RETENTIO!!!!!


2034 2° comma > eco del timore che un riconoscimento più ampio delle obbl. naturali possa far penetrare i doveri morali e sociali    nel nostro ordinamento in misura tale da compromette la statualità del diritto.


LA DOTTRINA FRANCESE DELL' 800

La dottrina franc 848j99i ese dell'800 aveva inizialmente considerato queste obbl. come "obbl. civili imperfette", ossia erano comuni obbligazioni civili che però si distinguevano da quelle originali solo per il requisito della coercibilità.

Quindi si vedevano i due tipi di obbligazioni allo stesso modo con la differenza che alle seconde non era stato accordato un riconoscimento totale me "imperfetto".

Quello che non era chiaro era però come le obbl. civile (un semplice debito) potesse divenire poi obbl. naturale dopo la sua prescrizione, e vi rimanevano escluse tutte quelle obbligazioni nelle quali non fosse identificabile una precedente obbligazione civile.


Successivamente ci fu un ritorno alla concezione dei giusnaturalisti e di Pothier, che consideravano queste come una materia a se stante e come "i doveri della coscienza e dell'onore".

I giusnaturalisti in particolare avevano costruito questa categoria poiché doveva raccogliere tutte quelle ipotesi e quei casi che presentavano qualche difformità rispetto allo schema tipico delle obbl. civili.

Questa nuova concezione portava ad ampliare la categoria e ad immettervi OGNI tipo di dovere morale : beneficenza, vincoli di sangue, pietà filiale..

E tutto questo creò non poco scompiglio per gli interpreti, così le codificazioni più recenti sono state ben attente all'ampliamento della materia e ce lo dimostra come detto il 2° comma dell'art. 2034-




LA DOTTRINA ITALIANA DEL C.C DEL  1865

Anche in Italia successe qualcosa di analogo alla Francia e anche qui dopo molto si giunse all'opinione che le obbl. naturali si dovevano identificare come i doveri morali e sociali, anche se una piccola minoranza era rimasta legata alla vecchia ideologia francese che le vedeva obbl. vere e proprie con l'unica differenza della coercibilità.

Nel nostro paese però si cercò in qualche modo di circoscrivere la materia e di evitare quello che in Francia aveva portato ad un ampliamento esagerato della materia.

Infatti iniziarono a precisare che dai doveri morali e sociali dovevano restare fuori i doveri di carità e beneficenza e si precisò si doveva trattare di DOVERI A CONTENUTO PATRIMONIALE.

Questa è la strada che portò alla definizione che troviamo nel c.c del 1940, che Pothier aveva ipotizzato due secoli prima : I doveri morali e sociali che non producono altri effetti oltre alla soluti retentio e che si adempiono spontaneamente.

Il legislatore del 1942 ha poi regolato stranamente le obbl. naturali non nel titolo inerente all'adempimento, bensì nel titolo "del pagamento dell'indebito"


2034 1° comma > subordina la soluti retentio a due condizioni:

che la prestazione sia stata eseguita spontaneamente

che la prestazione sia stata eseguita da un soggetto capace

Tutto questo è una novità rispetto al codice del 1865 poiché in quest'ultimo non si menzionava affatto la capacità del solvens e la spontaneità era sostituita dalla "volontarietà".


IL RAPPORTO TRA I DUE COMMI DELL' ART. 2034

Oggetto di dispute nel codice del 1942 è stato prima di tutto l'unico effetto che le obbl. naturali producono : la soluti retentio; il 2° comma non dice inoltre che l'unico modo di estinzione di queste sia l'adempimento, quindi quando possibile possono essere estinte con gli altri modi previsti dalla legge.

Vi sono determinati rapporti giuridici contenuti nella definizione di obbl. naturale che il legislatore avrebbe tranquillamente potuto regolare come norma civile.

Tra i due commi dell'art 2034 intercorre un rapporto di Genus ad Speciem.

nel 1° comma viene descritta la definizione generale delle obbligazioni naturali come i doveri morali e sociali.

Nel 2° comma si rinvia invece agli altri doveri morali e sociali che il legislatore ha descritto specificatamente.

Questo fa sì che ci sia una vera e propria "tipizzazione" dei doveri richiamati nel 2° comma (debito prescritto, debito do gioco e fiducia testamentaria) e questa tipizzazione entra in qualche modo in contrasto con il primo che invece si limita a dare un definizione generale.

Nelle fattispecie tipiche sopra citate il dovere morale e sociale è già in loro, già individuato, mentre per tutte le altre fattispecie atipiche deve essere valutato di volta in volta.

Il legislatore avrebbe potuto elencare tassativamente ogni singola ipotesi di queste obbl. come già avevano pensato nella dottrina francese, ma si è saggiamente preferito questo sistema più elastico e non troppo tipizzato, visto che non sono una entità immutabile.


INTERPRETAZIONE 1° COMMA : DOVERI MORALI E/O SOCIALI

Si è ritenuto di identificare le obbl. naurali non come doveri O morali O sociali, bensì con tutti quei doveri che sono sia morali che sociali allo stesso tempo.

Un dovere sociale è sempre morale, ma uno morale non è necessariamente sociale!!!!

Questo collegamento morale-sociale, tende ad escludere dalle obbl. naturali i doveri della MORALE INDIVIDUALE, come i precetti della vita religiosa..

Questo è spiegato dal carattere omogeneo delle obbl. naturali : i doveri morali e sociali non sono altro i doveri "oggettivi" della morale corrente e non c'è spazio per quelli individuali.

La definizione generale del 1° comma però non permette di fare discriminazioni o distinzioni tra le varie ipotesi, eppure oggi nessuno si sognerebbe di considerare obbl. naturali anche i doveri di galateo o cortesia.

Questo significa che è l'ambiente sociale che via via cambia a dare senso alle varie ipotesi e fonti di queste.

Da questo però si ritorna alla esigenza di specificare le varie fonti e questo si è risolto con l'attribuzione del requisito della patrimonialità alle obbligazioni naturali.

C'è a questo punto stata una forte obbiezione visto che nessuno dei due commi citano il criterio della patrimonialità, ma si è replicato che questa risulta implicita alla soluti retentio.

Questo criterio può valere per le obbl. tipiche riportate nel 2° comma, che obbiettivamente hanno tale requisito, ma il discorso non può valere per quelle atipiche richiamate nel 1° comma; qui si parla solo di un generale dovere morale e sociale che possono essere sia patrimoniali che non.

Il criterio della patrimonialità porta a due opposte visioni:

Da un lato tendono ad assicurare un qualche aspetto di giuridicità alle obbligazioni naturali

Dall'altro pone una selezione tra questi doveri morali e sociali e porta in contraddizione l'art. 2034 al 1° comma.


IL DIRITTO TRA PRIVATI

Sappiamo che esistono vari ordinamenti accanto a quello statuale e ognuno di essi ha una propria giuridicità; ad esempio i giochi non hanno alcuna rilevanza per il nostro ordinamento, mentre invece nell'ordinamento proprio dei giochi, il debito ad esempio si presenta come un' obbligazione perfettamente giuridica.

Stesso discorso si può fare per le regole cavalleresche : il rifiuto ad un duello può dar luogo anche all'espulsione dall'ordinamento.


IL GIOCO E LA SCOMMESSA

Sono dedicati a questo tipo di obbligazione naturale ben 3 articoli : 1933-35; sebbene vi siano ancora dei giochi e delle scommesse per così dire illegali, tuttavia il nostro ordinamento ha dato spazio al riconoscimento di quei giochi e di quelle scommesse che tutt'oggi sono parte della nostra società :totip, totocalcio, lotterie varie.
















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