Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

LA DIRETTIVA 2002/91/CE

tecnica



La direttiva 2002/91/CE


Il Libro Verde "Verso una strategia europea della sicurezza dell'approvvigionamento energetico" evidenzia tre elementi sui quali riflettere:


la dipendenza energetica dell'UE dalle fonti energetiche esterne è destinata ad aumentare dal 50% al 70% nel 2030 se non verranno presi provvedimenti;



le emissioni di gas serra nell'UE sono attualmente in aumento, ciò rende ancora più difficile far fronte al cambiamento climatico ed assolvere gli impegni di Kyoto;

l'UE può influire in modo limitato sulle condizioni dell'offerta dell'energia, mentre può intervenire sulla domanda, essenzialmente promuovendo risparmi energetici nel settore dell'edilizia ed in quello dei trasporti


"L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare"(punto 6 premessa)

Intervenire sul contenimento dei consumi, riducendo la domanda attraverso la promozione del risparmio energetico e diffondendo l'uso delle fonti energetiche rinnovabili (in particolare l'energia solare) rappresenta l'unica strategia da mettere in atto per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, entro il 2008-2012.

La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico nell'edilizia, è lo strumento di riferimento per l'attuazione di politiche di riduzione dei consumi energetici negli edifici. La Direttiva, infatti, fissa una serie di linee guida sul risparmio energetico nell'edilizia, cui i diversi Paesi membri dovranno adeguarsi promulgando un'apposita legislazione o adattando quella esistente.

Nel settore edile le differenze tra i vari Paesi sono profonde e riguardano: il clima, le tipologie edilizie, le tecnologie e le pratiche costruttive, i regimi di propri 313e41d età, la cultura, le abitudini e l'atteggiamento dei consumatori, il quadro legislativo esistente e la sua articolazione nazionale - regionale - locale.

La Direttiva 2002/91/CE presenta alcune importanti novità rispetto alle altre leggi relative al settore dell'edilizia:


Raffrescamento e condizionamento d'aria: la maggiore attenzione, rispetto al passato, al raffrescamento e al condizionamento d'aria è dovuta a diversi motivi. Innanzitutto l'aumento del tenore di vita e della richiesta di comfort ha fatto aumentare nell'ultimo decennio la domanda energetica per il condizionamento molto più che non quella per il riscaldamento degli edifici. Una seconda causa può essere quella dell'integrazione tra sistemi di riscaldamento e sistemi di raffrescamento, principalmente attraverso le pompe di calore reversibili. Un terzo motivo è rappresentato dalla crescente necessità del condizionamento nei Paesi dell'Europa mediterranea, a causa del cambiamento climatico.

Risparmi energetici: (art.4) occorre adottare misure atte a garantire requisiti minimi di rendimento energetico. Grande attenzione è posta alla possibilità di ottenere risparmi energetici attraverso una progettazione "intelligente", che ottimizzi la tipologia e l'orientamento degli edifici, la scelta dei materiali, le dimensioni e la disposizione delle finestre, l'adozione di frangisole fissi o orientabili, l'apporto della vegetazione e dell'acqua ecc. Gli interventi di tipo bioclimatico sono particolarmente semplici, efficaci ed economicamente convenienti quando si realizzano nuovi edifici, ma possono fornire contributi importanti anche nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti. Tutto questo richiede un'adeguata attenzione alle condizioni climatiche locali. La Direttiva richiede, agli artt. 1 e 3, che si calcoli il rendimento energetico degli edifici tenendo conto:


del microclima locale;

degli apporti dei sistemi solari passivi;

della protezione solare;

della ventilazione naturale;

dell'illuminazione naturale.


ALLEGATO Quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (art )

Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere almeno i seguenti aspetti:

a) caratteristiche termiche dell'edificio (murature esterne e divisioni interne, ecc.);

b) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione;

c) sistema di condizionamento d'aria;

d) ventilazione;

e) impianto di illuminazione incorporato;

f) posizione ed orientamento degli edifici, compreso il clima esterno;

g) sistemi solari passivi e protezione solare;

h) ventilazione naturale;

i) qualità climatica interna.

Il calcolo deve tener conto dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:

a) sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili;

b) sistemi di cogenerazione dell'elettricità;

c) sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini);

d) illuminazione naturale.


Il calcolo del rendimento energetico è certamente possibile, ma la difficoltà sta nella valutazione, che risulta diversa da un sito all'altro, richiede una disponibilità di dati climatici su scala locale, ed è differente da edificio ad edificio, in quanto anche tra due edifici identici e vicini, se varia l'orientamento o l'esposizione al sole e al vento, varia il calcolo del loro rendimento energetico.

Si tratterà di trovare, dunque, in sede di applicazione della Direttiva, un compromesso accettabile tra la necessità di tenere conto di questi apporti per la riduzione della domanda di energia di un edificio e la complessità del procedimento di calcolo che ne potrebbe risultare. Una soluzione in questo senso sembra indicata nella dodicesima premessa della Direttiva che suggerisce agli Stati membri di accertare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi quali:


sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili,

cogenerazione,

sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili,

pompe di calore, a certe condizioni.

Tale fattibilità va valutata e tenuta presente (art. 5) prima dell'inizio dei lavori di costruzione.


Edifici esistenti: un'altra novità della Direttiva consiste nell'aver considerato non solo gli edifici di nuova costruzione, ma anche quelli esistenti, purché "di metratura totale superiore ai 1.000 m2 che subiscono ristrutturazioni importanti" (art.6), cioè ristrutturazioni in cui costo totale "connesso con le murature esterne e/o gli impianti energetici. è superiore al 25 % del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, o quando una quota superiore al 25 % delle murature esterne dell'edificio viene ristrutturata" (punto 13 delle premesse)

Attestato di certificazione energetica degli edifici: l'art. 7 della Direttiva è relativo all'attestato di certificazione energetica degli edifici, che dev'essere messo a disposizione del proprietario o del futuro acquirente o locatario ".in fase di costruzione, compravendita o locazione.. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo.L'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento.che consentono ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio.".

Ispezione periodica delle caldaie: (art.8) Al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, gli Stati membri o adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili liquidi o solidi non rinnovabili.", oppure prevedono la fornitura alle utenze di una consulenza atta ad individuare opportunità e convenienza nella sostituzione delle caldaie o nella modifica dell'impianto.

Ispezione periodica dei sistemi di condizionamento d'aria: una novità di rilievo è costituita dall'ispezione periodica dei sistemi di condizionamento d'aria (art. 9), ".gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché i sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati.. Viene data alle utenze un'opportuna consulenza in merito ai possibili miglioramenti o alla sostituzione del sistema di condizionamento ovvero a soluzioni alternative".

L'estensione dell'ispezione dalle sole caldaie ai sistemi di condizionamento porrà qualche problema di reperimento e qualificazione del personale che deve svolgere questo compito; questo punto è richiamato dalla Direttiva all'art. 10, relativo alla necessità di reperire e formare nuove figure professionali i cui costi, nell'economia generale, vengono ripagati dai risparmi energetici che ne conseguono.

Informazione agli utilizzatori: in varie parti della Direttiva e specificamente all'art. 12, si richiama la necessità di migliorare l'informazione agli utilizzatori degli edifici sulle tecnologie e sui possibili interventi per aumentare l'efficienza energetica e ridurre i consumi. La Commissione, a questo proposito, è pronta ad assistere gli Stati membri nella realizzazione di campagne di informazione.


LA DIRETTIVA 93/76/CEE


La Direttiva 93/76/CEE, intesa a preservare la qualità dell'ambiente e ad assicurare un uso razionale delle risorse naturali, si pone come obiettivo (art.1) la limitazione delle "emissioni di biossido di carbonio grazie ad un miglioramento dell'efficienza energetica, particolarmente mediante l'elaborazione e l'attuazione di programmi nei settori seguenti:

certificazione energetica degli edifici, che "deve permettere l'informazione dei potenziali utenti di un edificio circa la sua efficienza energetica., la certificazione può anche comprendere opzioni per migliorare tali parametri energetici" (art.2)

fatturazione delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda per usi igienici, calcolate sulla base del consumo effettivo dell'utente (art )

finanziamento tramite terzi di investimenti nel settore pubblico, finalizzati "al miglioramento dell'efficienza energetica secondo modalità per le quali il recupero del costo dei servizi è in funzione, in tutto o in parte, del livello di risparmio energetico" (art.4)

isolamento termico degli edifici nuovi, effettuato tramite programmi che tengano conto "delle condizioni o zone climatiche e dell'uso dell'edificio" (art.5)

controllo periodico delle caldaie "di potenza utile superiore a 15 kW allo scopo di migliorarne le condizioni di funzionamento sotto il profilo del consumo energetico e di limitare le emissioni di biossido di carbonio" (art.6)

diagnosi energetiche periodiche presso imprese ad elevato consumo di energia (art.7)


Tali programmi devono essere realizzati valutando i "miglioramenti potenziali in materia di efficienza energetica, di costo- efficacia, di fattibilità tecnica e di impatto ambientale" (art.8)


IL Codice concordato


Il Codice Concordato di raccomandazioni per la qualità energetico - ambientale di edifici e spazi aperti, è costituito da un insieme di principi e raccomandazioni finalizzati al conseguimento di un'elevata qualità energetico - ambientale negli interventi di trasformazione del territorio, attraverso la promozione di accordi volontari tra i soggetti interessati (amministrazioni comunali, imprese, progettisti).

Il Codice è articolato in tre sezioni: Principi, Strumenti urbanistici e Progetti di intervento.

L'art della prima sezione "Scelte in materia di interventi nel territorio in relazione alla qualità energetico - ambientali di edifici e spazi aperti" enuncia criteri e principi da seguire nelle trasformazioni del territorio. In particolare, relativamente al risparmio energetico negli edifici prevede:


adozione di una politica energetica tesa ad incentivare "il ricorso ad energie rinnovabili" ed a realizzare " adeguati programmi di sviluppo ed integrazione";

interventi indirizzati al risparmio delle risorse idriche negli edifici, al miglioramento degli equilibri idrogeologici, alla salvaguardia del ciclo naturale delle acque;

informazione al pubblico "sulla qualità energetico ambientale degli interventi sugli edifici".


Il comma 1 dell'art elenca i sistemi direttamente incidenti sulle risorse ambientali: energia (energia elettrica e termica, energie rinnovabili), acqua (acqua potabile, piovana, di falda), materiali (produzione, uso, riciclaggio e dismissione), rifiuti (trattamento e riciclaggio), ecosistema e paesaggio (microclima, habitat naturale per flora e fauna, tempo libero, spazi verdi), trasporti (circolazione pubblica, privata, su gomma, su ferro, pedonale, ciclabile), inquinamento (qualità dell'aria, protezione del suolo e delle falde, protezione dal rumore, protezione dai campielettromagnetici).

Per alcuni di questi sistemi (acqua, aria, suolo, verde, energia), il Codice stabilisce i comportamenti che le Amministrazioni Pubbliche dovranno adottare.

L'art "provvidenze e agevolazioni" sancisce che le Amministrazioni pubbliche devono promuovere interventi di progettazione, ristrutturazione e manutenzione che:


"considerino i dati climatici locali quali materiali primari;

controllino i consumi di energia, il ciclo delle acque (piovane, grigie, potabili), le emissioni e i rifiuti;

utilizzino prodotti eco - compatibili e materiali locali e tecnologie energetico -efficienti;

considerino gli spazi esterni come parte integrante e non complementare del progetto degli edifici;

prevedano un cantiere realizzato secondo i principi energetico - ambientali


In particolare l'art stabilisce che tutti gli spazi utilizzati per i sistemi passivi di riscaldamento e/o di raffrescamento e, in genere, gli impianti tecnologici devono essere esclusi, negli strumenti urbanistici, dal computo delle Superfici Utili Nette.

La sezione "Progetti di intervento" indica che: ".devono essere garantite la adattabilità e durabilità degli edifici; l'uso di tecnologie appropriate (bioclimatiche, energetico - efficienti); una scelta ottimale dei procedimenti, che implichi anche la conoscenza delle tecniche tradizionali locali e delle risorse umane in genere; una scelta ottimale dei prodotti con particolare preferenza verso i prodotti eco - compatibili e i materiali locali.".

Inoltre l'organizzazione del cantiere dev'essere tale da "minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente, in particolare la gestione dei rifiuti deve consentire la riduzione del trasporto del rifiuto dal terreno di scavo, l'eventuale utilizzazione in sito e il recupero dei materiali di demolizione".

Nella sezione "Gestione energetico ambientale" per il risparmio energetico viene proposto l'utilizzo di sistemi solari attivi e passivi e di ventilazione naturale, oppure impianti di cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento urbano, "mediante sistemi centralizzati di climatizzazione a contabilizzazione individuale, di pompe di calore utilizzanti anche eventuali acque di falda e superficiali come pozzo di calore".


la legge n°10 DEL 09/01/1991

La legge 10/91 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ha lo scopo di favorire ed incentivare "l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi." (art.1)

La legge ha stabilito un complesso di azioni dirette alla promozione del risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili:

redazione di uno specifico piano energetico per i "comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti" (art.5)

concessione di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel settore dell'edilizia, in particolare per la climatizzazione ed illuminazione degli ambienti, allo scopo di ridurre il consumo specifico di energia, migliorare l'efficienza energetica. I contributi sono concessi per i seguenti interventi (art.8)

a)    "coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento.;

b)    installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;

c)    installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto.;

d)    installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

e)    installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;

f)     installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore.di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione.;

g)    trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari.;

h)    installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne".

La concessione di contributi è prevista, inoltre, per studi di fattibilità tecnico-economica relativi a progetti esecutivi di impianti finalizzati al contenimento ed all'uso appropriato dell'energia, purchè l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime (art.11)

a)    "potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;

b)    potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza".

L'introduzione dell'obbligo di nomina del Tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager) per gli enti pubblici o privati, diversi dalle industrie, che abbiano consumi di energia superiori a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio. " I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali.".(art.19)

L'introduzione di criteri per la progettazione, la messa in opera ed esercizio di edifici pubblici ed impianti, considerando in particolare (art.4) "determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici.". In base a tali criteri è fatto obbligo di contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica e di favorire il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

L'introduzione di un attestato di certificazione energetica degli edifici con validità di cinque anni: (art.30) "Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare".

Esercizio e manutenzione degli impianti da attuare con lo scopo di contenere i consumi di energia (art.31).





Privacy




Articolo informazione


Hits: 2574
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024