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RIMANENZE DI MAGAZZINO
Il Codice civile prevede che le rimanenze siano evidenziate in:
conto economico sotto forma di variazione nelle voci:
valore della produzione al punto 2 variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione/semilavorati e finiti 131e44b : tale variazione ha segno positivo se le rimanenze finali di tali beni sono maggiori di quelle iniziali altrimenti si iscrivono con segno negativo
costo della produzione al punto 11 variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie e di consumo merci:si iscrivono con segno negativo se le rimanenze finali di tali beni sono maggiori di quelle finali altrimenti con segno positivo
stato patrimoniale nell'attivo circolante.
Le rimanenze sono costituite da:
Circa i criteri di valutazione i principi contabili nazionali stabiliscono che le rimanenze devono essere valutate al costo d'acquisto/produzione(comprende anche tutti gli oneri accessori come per esempio le spese di trasporto,distribuzione.)o al valore di realizzo ossia il valore del bene desumibile dall'andamento del mercato se più basso. In tal caso però si deve attuare una svalutazione che può essere fatta sia procedendo direttamente all'attribuzione del minor valore alle rimanenze sia attraverso l'accantonamento ad apposito fondo. Se nell'esercizio successivo il valore di realizzo risulterà nuovamente superiore al costo si dovrà attuare una rivalutazione ossia accreditare in conto economico l'importo delle rivalutazioni al punto A2 o B11 mentre in stato patrimoniale si iscriveranno le rimanenze al valore più alto
Questo criterio è facilmente applicabile al caso di rimanenze caratterizzate dall'essere beni infungibili ma le rimanenze nella maggior parte dei casi però sono costituite da beni fungibili e quindi nella valutazione del costo possono sorgere problemi su quando è stato acquistato il bene e a quale prezzo ecco perché esistono diversi metodi per la determinazione del costo:
I principi internazionali non annoverano tra le rimanenze i lavori in corso su ordinazione ma per quando riguarda il criterio di valutazione adottato esso è sempre il costo specifico con la differenza che le rimanenze si iscrivono al valore minore tra costo e quello di mercato(market value). Inoltre per quanto riguarda i metodi di determinazione dei costi nel caso di beni fungibili gli IAS considerano solo il costo medio ponderato e il FIFO.
Fiscalmente le rimanenze devono essere valutate con il LIFO a scatti annuale:ossia il primo anno in cui si hanno le rimanenze si valutano con il metodo preferito,gli anni successivi si considerano le rimanenza dell'anno e la parte fino ad ammontare concorrente a quello dell'anno precedente si iscrivono con lo stesso valore dell'anno scorso la restante parte va calcolata secondo il metodo stabilito.
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