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I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - Descrizione e punti correlati con la nota integrativa e la relazione sulla gestione

ragioneria



I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Descrizione e punti correlati con la nota integrativa e la relazione sulla gestione

Di Manuela Morichetti



COSA SONO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI?


I "principi contabili internazionali" sono gli International Accounting Standards (Ias), gli International Financial Reporting Standards (Ifrs) e le relative interpretazioni (interpretazioni Sic/Ifric), le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, emessi o adottati in futuro dall'International Accounting Standards Board (Iasb). Per il 2005 era stata prevista l'entrata in vigore per tutte le società quotate dell'obbligo di redigere i bilanci consolidati in accordo con i principi contabili internazionali emanati dallo Iasb. Al riguardo è stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il Regolamento (n. 1606/2002) dell'Unione Europea relativo all'applicazione dei suddetti principi ed è stato istituito l'Organismo Italiano di Contabilità. L'evoluzione in atto nell'ordinamento contabile comporterà la necessità per le società interessate di acquisire la necessaria conoscenza per la corretta applicazione di tali principi, provocando profondi cambiamenti nei sistemi contabili aziendali che forniscono i dati necessari per la redazione del bilancio. Il primo impegno per il settore finanziario e assicurativo italiano è rappresentato dal recepimento della direttiva comunitaria (n. 2001/65/Cee) che obbliga gli Stati Membri a consentire l'applicazione già a partire dal bilancio dell'esercizio 2004, dello Ias 39 sulla valutazione degli strumenti finanziari. Gli International Accounting Standards (Ias) sono messi a punto dall'International Accounting Standards Committee (Iasc), che si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale. Il 1° aprile 2001, oltre alla ristrutturazione dello Iasc, il nuovo Consiglio, adottando una delle sue prime decisioni, ha rinominato lo Iasc International Accounting Standard Board (Iasb) e, per quanto riguarda i futuri principi contabili internazionali, gli Ias sono stati rinominati International Financial Reporting Standards (Ifrs). L'uso di questi principi contabili, se possibile e a condizione che assicurino un grado elevato di trasparenza e di comparabilità dell'informativa finanziaria nella Comunità, sarà obbligatorio per tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico. Per adottare un principio contabile internazionale da applicare nella Comunità, è necessario in primo luogo che esso rispetti il requisito di base stabilito dalle direttive del Consiglio, vale a dire che la sua applicazione comporti un'autentica ed equa visione della posizione finanziaria e delle prestazioni di un'impresa. A tal fine il principio cardine, attorno a cui ruotano gli Ias e gli Ifrs è il cosiddetto fair value. In secondo luogo, è necessario che, in ossequio alle conclusioni del Consiglio del 17 luglio 2000, il principio contribuisca all'interesse pubblico europeo e, infine, rispetti i criteri fondamentali per quanto riguarda la qualità dell'informazione prevista per le dichiarazioni finanziarie di cui si avvalgono gli utenti. Un Comitato Tecnico di Contabilità (l'Efrag) fornisce alla Commissione Europea incaricata il supporto e la consulenza tecnica necessaria per la valutazione dei principi contabili internazionali secondo questi due orientamenti generali. È ritenuto cruciale che, al più tardi nel 2007, un insieme unico di principi contabili internazionali (Ias) sia applicato a tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico regolamentato della Comunità. La prima applicazione degli Ias da parte delle società sarà regolata dal nuovo e specifico principio contabile Ias denominato "First Time Application", onde garantire uniformità tra i vari Paesi Membri dell'Unione e il ri 434b17e conoscimento sul piano internazionale di eventuali sanzioni.



Finalità dei principi contabili internazionali

La finalità è quella di instaurare le condizioni per un mercato dei capitali integrato ed efficace rendendo i bilanci maggiormente comparabili nel mercato unico per accrescere la concorrenza e agevolare la circolazione dei capitali. Di conseguenza la necessità di adottare un regolamento per provvedere a che tutte le società quotate dell'UE applichino correttamente gli IAS entro il 2005 (credibilità, valutazione, concorrenza).

Correlazione dei punti IAS con la nota integrativa e la relazione sulla gestione

I principi contabili internazionali in merito alle finalità del bilancio, come già visto, associano a questo la funzione di soddisfare le esigenze informative dei portatori del capitale di rischio, un bilancio redatto in questa ottica soddisferà anche le esigenze della maggior parte degli utilizzatori poiché sposta l'attenzione sulla capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide con cui fronteggiare gli impegni assunti. Nello IAS n. 1 si definiscono i principi di redazione del bilancio gerarchicamente disposti e articolati in assunti fondamentali (o postulati) e in caratteristiche qualitative del bilancio. I postulati sono costituiti dal principio della continuità della gestione (going concern), per cui il bilancio è redatto in base all'assunzione che l'impresa in funzionamento continuerà l'attività nel futuro, e dal principio della competenza per cui gli effetti delle operazioni sono rilevati al momento del loro verificarsi e rilevati nel bilancio cui si riferiscono. Per lo IAS n. 1 i ricavi determinano la competenza dei costi infatti i costi sono rilevati in conto economico in base alla diretta relazione tra il loro sostenimento e il conseguimento degli specifici ricavi ad essi connessi.

Le caratteristiche qualitative del bilancio sono gli aspetti che rendono l'informazione contenuta nel bilancio utile per gli utilizzatori, esse sono: comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità.

Per essere utile un'informazione deve essere attendibile cioè scevra da errori e distorsioni rilevanti. Deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli eventi che intende rappresentare.

Infine, la comparabilità attribuisce grande importanza alla costante applicazione dei criteri di valutazione, dei principi contabili e della rappresentazione delle voci in bilancio e comunque all'informazione data agli utilizzatori sui principi utilizzati, ai cambiamenti apportati e agli effetti prodotti.

Il framework IAS contempla il principio della tempestività secondo il quale l'informazione è utile se tempestiva. L'informazione può perdere la propria significatività se vi sono ritardi nel riportarla. Può essere necessario riportare l'informazione prima che tutti gli aspetti delle operazioni o degli eventi siano conosciuti, riducendone in tal modo l'attendibilità o, al contrario, se le informazioni non sono riportate sino a che tutti gli aspetti non siano noti, essa può essere altamente attendibile ma di scarsa utilità per gli utilizzatori che nel frattempo hanno dovuto prendere decisioni.

I principi internazionali predispongono un sistema di deroghe prevedendone una di carattere esterno e una di carattere interno.

- Deroga esterna. Si applica quando l'applicazione del principio può dare un'informazione fuorviante e l'attendibilità non si raggiunge né con l'applicazione del principio né con le informazioni integrative. Essa è caratterizzata: dall'utilizzo solo in casi eccezionali, dal carattere della obbligatorietà, dall'applicabilità ad ogni disposizione, dall'obbligatoria giustificazione ed evidenziazione delle conseguenze in nota integrativa, dalla necessaria previsione del trattamento degli eventuali utili emergenti.

- Deroga interna. Essa consiste nella modifica dei principi contabili adottati rispetto l'esercizio precedente. Ammissibile solo quando è imposta per legge è caratterizzata dall'eccezionalità dell'applicazione, dalla obbligatorietà dell'applicazione, dall'obbligo di giustificare ed evidenziare in nota integrativa gli effetti.

Il compito attribuito alla nota integrativa dal legislatore civilista consiste nell'illustrare, dettagliare e completare le informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico. Il contenuto è disciplinato dall'art. 2427 più ulteriori disposizioni contenute in altri articoli direttamente richiamanti la nota integrativa.

In sintesi le funzioni attribuite dal legislatore sono:

- illustrare i criteri adottati per la valutazione delle poste di bilancio (articolo 2427 n. 1);

- dettagliare i contenuti di alcune voci specifiche accorpate con altre di portata più ampia (articolo 2427 n. 3, 5, 6, 6-ter, 7, 7-bis, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19-bis, 21);

- agevolare la comparabilità dei bilanci (artt. 2427 n. 2, 4, 2423-ter commi 2 e 5);

- fornire informazioni aggiuntive, che non trovano riscontro nello stato patrimoniale e nel conto economico (artt. 2426 n. 10, 2427 n. 6-bis, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 22)

- esplicare quelle scelte contabili che, fortemente soggettive, potrebbero occultare atteggiamenti poco trasparenti o poco prudenziali (artt. 2427 n. 3, 3-bis, 14, 2423 comma 4, 2423-bis.2, 2426 n. 2, 3, 4, 6).

Le funzioni assegnate alle note al bilancio dai principi contabili internazionali sono equivalenti a quelle svolte dalla nota integrativa. In particolare essa deve:

o     informare sui principi di redazione adottati e sugli specifici criteri contabili applicati;

o     fornire le informazioni richieste dai principi contabili internazionali e non esposte in altre parti del bilancio;

o     fornire informazioni integrative non esposte nei prospetti di bilancio ma necessarie a fornire una rappresentazione attendibile.

Le note devono presentare nell'ordine seguente:

o     dichiarazioni di conformità ai principi contabili internazionali: indicando il criterio base adottato nella valutazione (costo o valore corrente);

o     indicazione del criterio base di valutazione e dei principi contabili adottati: nel decidere se illustrare o meno un principio contabile gli amministratori devono valutare se l'informazione aiuta gli utenti del bilancio a comprendere le operazioni di gestione;

o     le informazioni di supporto delle voci esposte nei prospetti: si concretizzano con la descrizione dettagliata sotto gli aspetti quantitativo e qualitativo dei valori iscritti in stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto;

o     le altre informazioni: tutte le informazioni riguardanti le situazioni di incertezza.


Relazione sulla gestione ( IAS 1)

La relazione sulla gestione, disciplinata dall'articolo 2428, fornisce informazioni sulla strategia aziendale complessiva nel contesto economico in cui l'azienda ha svolto la sua attività. Essa non è elemento costitutivo del bilancio ma complementare, consente una lettura critica dei risultati raggiunti. Il contenuto indicato dal codice civile è minimale e lascia spazio alle integrazioni necessarie al perseguimento della generale finalità conoscitiva sulla situazione aziendale contingente e sulle future evoluzioni.

I principi contabili internazionali incoraggiano la presentazione della relazione degli amministratori che dovrebbe riportare: una descrizione dei principali fattori che incidono sull'andamento economico inclusi i cambiamenti di contesto ambientale nel quale opera l'azienda, le risposte a tali eventi, la politica dei dividendi e degli investimenti; le politiche di ricorso al finanziamento esterno e alle politiche di gestione del rischio; i punti di forza e le risorse dell'impresa non suscettibili di rappresentazione in bilancio.

Il rendiconto finanziario (IAS 7)

Il rendiconto finanziario è un documento importante le cui presentazione è lasciata alla scelta degli amministratori. Il documento individua due possibili configurazioni: in termini di liquidità, in termini di capitale circolante netto. In ogni caso il documento indaga sulle variazioni delle risorse finanziarie del periodo secondo la seguente articolazione:

a.               flussi generati dalla gestione reddituale;

b.              flussi ascrivibili a operazioni di investimento e disinvestimento in immobilizzazioni tecniche, immateriali e finanziarie;

c.               flussi derivanti da operazioni di finanziamento, a loro volta qualificabili in accensioni, rimborsi di debiti a medio/lungo termine, incrementi e decrementi di capitale, pagamenti di utili ai soci.

I principi contabili internazionali riconoscono solo il rendiconto finanziario in termini di liquidità. La nozione di liquidità oltre a cassa e depositi a vista comprende gli investimenti a breve convertibili in denaro e soggetti a rischi modesti di riduzione del valore. La struttura del rendiconto è articolata in tre sezioni: la sezione operativa che comprende l'area della gestione reddituale, la sezione degli investimenti e la sezione delle fonti in cui si includono i flussi da movimentazione del patrimonio e delle passività in senso stretto. L'ambito di applicazione , descritto nei paragrafi 4-5, dello IAS 7, cita:" un'impresa deve predisporre il rendiconto finanziario secondo quanto previsto dal presente Principio e deve presentarlo come parte integrante del suo bilancio per ciascun esercizio per il quale bilancio è presentato."

Immobilizzazioni materiali (IAS 16)

Il codice civile all'articolo 2424-bis comma 1 prevede che siano iscritti tra le immobilizzazioni "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente".



Le voci previste sono:

Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.

I principi contabili nazionali propongono la definizione secondo cui le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese, non destinati quindi né alla vendita né alla trasformazione per l'ottenimento di prodotti finiti, ma all'utilizzo quali strumenti di produzione. Le caratteristiche sono: natura contabile (sono costi anticipati), natura fisica (materialità ed esborso finanziario anticipato), natura economica (strumentalità e realizzo indiretto).

I principi contabili internazionali non differiscono dal principio nazionale e definiscono immobilizzazioni materiali le attività che sono possedute dall'impresa per essere utilizzate nella produzione o fornitura di beni o servizi e per le quali è prevista l'utilizzazione in più esercizi.

Momento di iscrizione.

I principi nazionali prevedono l'iscrizione delle immobilizzazioni materiali al momento del passaggio del titolo di proprietà che determina il trasferimento dei relativi rischi e benefici.

I principi internazionali richiedono, invece, che sia probabile che i futuri benefici, ascrivibili al bene, siano goduti dall'impresa e che il costo del bene sia determinabile in maniera attendibile.

Valutazione.

L'articolo 2426 del c.c. n. 1 prevede che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o al costo di produzione se costruite internamente computando gli oneri accessori nel costo di acquisto.

Il documento nazionale prevede il costo di acquisizione comprensivo di tutti gli oneri necessari affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata. Compresa l'IVA se indetraibile, mentre gli sconti se commerciali riducono il costo di acquisto gli sconti per cassa rappresentano proventi finanziari a meno che non siano rilevanti e allora riducono il prezzo di acquisto.

Lo IAS n. 16 dispone che le immobilizzazioni, inizialmente, siano valutate al costo senza differire dalle modalità di determinazione del principio nazionale.

Relativamente al ricorso alle costruzioni in economia, l'articolo 2426 n. 1 del codice civile prescrive che il costo di produzione, oltre ad includere tutti i costi direttamente afferenti al bene, può comprendere anche una quota dei costi indiretti ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di fabbricazione, fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il principio nazionale distingue il caso dell'attività di costruzione dei propri beni continuativamente svolta dall'attività occasionale. Infatti nel primo caso oltre ai costi diretti rientrano anche una quota di costi generali nella seconda ipotesi questi possono essere esclusi. I costi di natura straordinaria durante la costruzione del cespite (calamità) debbono essere iscritti in conto economico. Se l'immobilizzazione è costruita in economia è acquisibile sul mercato il valore iniziale deve essere pari al minore tra costo di acquisto e prezzo di mercato.

I principi contabili internazionali non si discostano dal principio nazionale.

Per il codice civile possono essere capitalizzati gli oneri di finanziamento della fabbricazione per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, senza definire condizioni e modalità.

Il principio nazionale prevede le seguenti condizioni:

la capitalizzazione è ammessa se il finanziamento sia specificamente utilizzato per l'acquisizione dell'immobilizzazione;

se si fa ricorso a credito a breve termine occorre determinare con ragionevole approssimazione le risorse asservite allo scopo;

si possono capitalizzare solamente gli interessi passivi maturati nel periodo;

il tasso d'interesse è quello del finanziamento;

il costo di iscrizione comprensivo di oneri finanziari non può eccedere il valore recuperabile tramite l'uso.

Il principio internazionale è molto più restrittivo: la capitalizzazione di oneri finanziari è ammessa solo quale trattamento contabile alternativo e solo per le immobilizzazioni che richiedono un lungo periodo di tempo prima della utilizzabilità. Tra gli oneri finanziari si considerano: interessi passivi su scoperto di conto corrente, l'ammortamento di aggio e disaggio sul finanziamento, l'ammortamento dei costi accessori all'ottenimento del finanziamento, oneri di leasing finanziario, le differenze di cambio nella misura in cui siano considerate come rettifiche degli interessi passivi. Il valore da impiegare per la capitalizzazione è il valore medio del bene durante l'esercizio, compresi gli oneri finanziari precedentemente capitalizzati e dedotti gli eventuali contributi ricevuti.


Svalutazione e ripristino

Il codice civile prescrive che il costo debba essere abbandonato tutte le volte che sia superiore al valore delle immobilizzazione procedendo alla svalutazione. La durevolezza della perdita di valore costituisce la condizione per la svalutazione. Se negli esercizi successivi i motivi della svalutazione vengono meno occorre procedere al ripristino del costo originario.

I principi contabili nazionali distinguono due casi:

se l'immobilizzazione è destinata all'alienazione il valore di riferimento è quello di presunto realizzo al netto dei costi di smantellamento;

se l'immobilizzazione continuerà a far parte dell'organizzazione permanente dell'impresa il valore di riferimento è quello recuperabile con l'uso.

In ogni caso la svalutazione deve essere documentata e operata solo se esistono obiettive condizioni di irrecuperabilità del valore. La svalutazione deve essere imputata al conto economico e deve condurre ad attribuire al bene il presunto valore recuperabile. Anche per il principio nazionale al cessare delle cause che hanno imposto la svalutazione è necessario procedere a ripristinare il valore di costo precedente.

Anche i principi internazionali richiedono la durevolezza della perdita di valore. Per l'applicazione dello IAS n. 36 occorre che:

sia individuata l'attività che ha subito una perdita durevole di valore;

sia stimato il valore recuperabile.

La perdita di valore deve essere imputata al conto economico.

Lo IAS n. 36 impone la verifica periodica delle eventuali perdite di valore e nel caso in cui siano venute meno le condizioni che le hanno determinate si proceda all'iscrizione in bilancio del precedente valore contabile netto degli ammortamenti.


Ammortamento.

Il calcolo delle quote di ammortamento deve considerare i seguenti aspetti:

i beni ammortizzabili;

il valore da ammortizzare;

il periodo di ammortamento;

i criteri di ammortamento.



Relativamente ai beni da ammortizzare il codice civile all'articolo 2426 n. 2 prevede che le immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Lo stesso è stabilito dai principi nazionali e internazionali.

Dismissione.

La differenza tra il valore netto contabile e il valore di realizzo determina una plusvalenza o una minusvalenza.

Le plusvalenze o minusvalenza da inserire tra i proventi e oneri straordinari sono quelle estranee all'attività ordinaria dell'impresa.

Beni ricevuti in leasing (IAS 17)

Il leasing è un contratto con il quale un soggetto gode della disponibilità di un bene a fronte del pagamento di un canone per un periodo di tempo predeterminato con facoltà di riscattare il bene e diventarne proprietario a fine periodo. Assume la forma giuridica di locazione con opzione di acquisto. Solitamente intervengono tre soggetti:

l'utilizzatore;

il concedente, cioè la società di leasing che mantiene la proprietà del bene sino all'eventuale riscatto;

il fornitore, cioè colui che vende il bene alla società concedente.

Si distinguono tre tipologie di leasing:

leasing operativo: il fornitore concede in godimento il bene all'utilizzatore per u periodo di tempo a fronte di un canone periodico e con l'opportunità di acquisto a fine periodo pagando il cosiddetto maxicanone;

leasing finanziario: tra l'impresa produttrice e l'utilizzatore si interpone una società di leasing che su indicazione dell'utilizzatore acquista il bene dal produttore e lo mette a disposizione a fronte del canone periodico. In questo caso si tratta di un'attività di vero e proprio finanziamento dell'acquisto da parte della società di leasing all'utilizzatore;

lease back: in questo caso proprietario ed utilizzatore del bene coincidono, esso è un sistema per ottenere risorse finanziarie in cui il proprietario cede il bene alla società di leasing e lo riacquista tramite contratto di leasing senza distoglierlo dall'attività produttiva.

L'articolo 2424 del codice civile novellato dal D. l. vo n. 6/2003 ha introdotto nella voce B "immobilizzazioni" la separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria e nella nota integrativa l'inserimento di tutte le informazioni necessarie all'utente del bilancio per avere una rappresentazione sostanziale della realtà. L'articolo 2427 del codice civile al punto n. 22 prescrive che, per le sole operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici imputabili al bene oggetto del contratto, in apposito prospetto siano indicati:

il valore attuale delle rate di canone non scadute calcolato utilizzando il tasso di interesse pari all'onere finanziario effettivo del contratto;

l'onere finanziario effettivo derivante dai singoli contratti riferibili all'esercizio;

l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di leasing sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio se fossero stati considerati immobilizzazioni;

gli ammortamenti, le rettifiche e le riprese di valore che sarebbero state inerenti all'esercizio.

Il principio IAS n. 17 distingue tra leasing operativo e leasing finanziario in relazione all'attribuzione dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà del bene al locatore o al locatario prescindendo dalla forma contrattuale e conferendo rilevanza alla sostanza economica dell'operazione. Il leasing è finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà in capo al locatario viceversa si tratta di leasing operativo.

I caratteri tipici del leasing finanziario sono identificati dai paragrafi n. 8 e n. 9 dello IAS e sono:

la proprietà del bene viene trasferita al locatario al termine del contratto;

il locatario ha l'opzione di acquisto ad un prezzo atteso inferiore al fair value alla data di esercizio dell'opzione cosicché è ragionevolmente certo che l'opzione sarà esercitata;

il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti all'inizio del leasing è equivalente al fair value del bene locato;

la facoltà di risolvere il contratto concessa al locatario purché ne sostenga le perdite.

In caso di leasing finanziario il locatore deve iscrivere il bene tra le attività al suo fair value o, se tale valore non è determinabile, in misura pari al valore attuale dei pagamenti previsti dal contratto, iscrivendo fra le passività un uguale ammontare.

In caso di leasing operativo i canoni sono imputati al conto economico per l'importo delle quote costanti per tutta la durata del contratto.

Titoli e partecipazioni( IAS 27- 28)

Definizione

Nel codice civile i titoli e le partecipazioni sono iscritte nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni e nell'attivo circolante.

Il criterio per la collocazione delle attività finanziarie tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante è fornito dall'articolo 2424-bis del codice civile per cui le partecipazioni in imprese controllate e collegate si presumono immobilizzazioni in base alla destinazione che il redattore del bilancio conferisce all'attività finanziaria.

I principi contabili internazionali trattano le partecipazioni e i titoli con quattro principi distinti:

IAS n. 27, partecipazioni in imprese controllate;

IAS n. 28, partecipazioni in imprese collegate;

IAS n. 31, partecipazioni in imprese a controllo congiunto;

IAS n. 39, altri titoli in generale.

Valutazione

Il codice civile prevede la valutazione al costo ed obbligo di svalutazione nel caso di perdita durevole di valore, nonché di ripristino di valore quando le cause che hanno giustificato la svalutazione siano venute meno per titoli e partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni. Per le sole partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte fra le immobilizzazioni è utilizzabile il metodo del patrimonio netto. Per i titoli iscritti nell'attivo circolante si applica il criterio del costo con obbligo di svalutazione nel caso di minor valore di realizzo desumibile dal mercato e di ripristino del valore originario nei casi prescritti.



I principi contabili nazionali raccomandano il metodo del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni in società controllate o collegate. Il criterio del costo deve essere applicato nei casi in cui vi siano limitazioni alla possibilità della controllante di influire sulla gestione della controllata. In questo caso la partecipazione è trattata come un investimento qualsiasi delle disponibilità finanziarie.

Per i principi contabili internazionali il criterio di valutazione dipende dalla tipologia di attività finanziaria. Gli IAS n. 27 e n. 28 consentono valutazioni sia al costo, sia col metodo del patrimonio netto, sia al fair value.

Ratei e risconti

Essi costituiscono i conti tipici delle scritture di assestamento redatte a chiusura dell'esercizio amministrativo al fine di ripartire, secondo il criterio della competenza, le quote di oneri e proventi comuni a due esercizi la cui entità varia in ragione del tempo.

I ratei rappresentano oneri e proventi a manifestazione numeraria nel futuro esercizio la cui competenza è iniziata nell'esercizio in chiusura; i risconti rappresentano oneri e proventi la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nel corso dell'esercizio in chiusura ma la cui competenza si protrae nell'esercizio successivo.

Il codice civile nello schema di stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 li colloca nella classe D dell'attivo (ratei e risconti attivi) ed E del passivo (ratei e risconti passivi).

L'articolo 2424 - bis definisce i ratei attivi come proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi; i risconti attivi come costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi; i ratei e i risconti passivi come costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi precisando che possono essere iscritte in tali voci solo le quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi la cui entità varia in ragione del tempo.

L'articolo 2427 punto 7 prevede l'indicazione della composizione delle voci nel caso in cui gli importi siano apprezzabili.

Il principio nazionale n. 18 fornisce la definizione in linea con quelle civilistiche indicandone la relativa valutazione e contabilizzazione. I ratei attivi e passivi, poiché costituenti crediti e debiti, devono essere valutati in base ai principi nazionali n. 15 "crediti" e numero 7 "debiti e altre passività". Per i risconti attivi, in quanto diritto ad esigere una prestazione, occorre valutare il futuro beneficio economico procedendo ad eventuali svalutazioni mentre i ratei attivi non presentano particolari problemi di valutazione rappresentando ricavi differiti.

I principi internazionali non trattano specificatamente dei ratei e dei risconti considerandoli all'interno di altre classi di debiti e crediti. Lo IAS n. 1 paragrafo 73 richiede l'evidenziazione dei risconti nell'ambito della voce crediti e sono valutati in base al futuro beneficio economico da acquisire o erogare. I ratei rientrano nella definizione di attività finanziarie, in quanto assimilabili a debiti e crediti, e pertanto sono valutati secondo quanto previsto per queste.

Debiti

Il documento n. 19 , nazionale, definisce i debiti come obbligazioni a pagare un ammontare determinato ad una data prestabilita. La rilevazione avviene: per i beni acquisiti al momento in cui sorge il costo ovvero al trasferimento del titolo di proprietà (la consegna per i beni mobili, la stipula del contratto per i beni immobili) e per i servizi al termine dell'erogazione della prestazione, per gli altri debiti al momento in cui sorge l'obbligazione (l'erogazione dei fondi nel caso di mutui).

I principi internazionali non prevedono un'articolazione obbligatoria in tema di schemi di bilancio lasciando al redattore la responsabilità di una esposizione che tenga conto dei valori, della natura e delle scadenze del passivo ad esempio distinguendo passività fruttifere o infruttifere, oppure correnti o non correnti (IAS n. 1).

Debiti e crediti sono disciplinati senza distinzioni dagli IAS n. 32 e n. 39.

Lo IAS n. 32 definisce passività finanziaria qualsiasi passività che rappresenti un'obbligazione contrattuale:

a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria ad altra impresa;

a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli.

Il codice civile non detta alcun criterio di valutazione per i debiti espressi dall'origine in valuta di conto, il principio nazionale stabilisce che essi siano esposti al valore nominale.

Lo IAS 39 al paragrafo 66 prevede che siano iscritti al fair value del corrispettivo ricevuto in cambio.


Indennità di fine rapporto e remunerazione del personale

I debiti relativi a salari, stipendi e altri oneri per il personale esistenti al 31 dicembre trovano collocazione nella voce D.13 del passivo dello stato patrimoniale "altri debiti", i debiti verso istituti previdenziali nella voce D.12 "debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale".

Mentre le voci di conto economico B.9.c "Trattamento di fine rapporto" e B.9.d "trattamento di quiescenza e simili" trovano sistemazione nel passivo dello stato patrimoniale voci C "Trattamento di fine rapporto" e B.1 "Fondi per rischi e oneri: trattamento di quiescenza e obblighi simili".

I principi IAS distinguono i costi del personale nelle seguenti tipologie:

compensi a breve termine (salari e stipendi, oneri sociali);

compensi successivi al rapporto di lavoro (TFR, altri benefici previdenziali);

compensi a lungo termine (permessi e premi di anzianità);

indennità di fine rapporto (incentivi e premi uscita anticipata)

compensi legati al patrimonio netto (stock option).

Le due classificazioni presentate sono assimilabili.   

La disciplina civilistica e del principio nazionale n. 19 sul trattamento di fine rapporto differisce da quella dello IAS n. 19 poiché le previsioni nazionali considerano la metodologia di attualizzazione utilizzata dallo IAS condizionata da fattori incerti e aleatori tali da rendere inattendibile la determinazione delle passività.

L'articolo 2120 del codice civile dispone che il trattamento di fine rapporto maturi grazie all'accantonamento della quota annuale determinata in base all'integrazione di due componenti:

la frazione di salari e stipendi di competenza dell'esercizio (totale salari e stipendi / 13,5);

la rivalutazione del fondo esistente al primo gennaio (fondo all'1/1 moltiplicato 1,5% + il 75% dell'indice istat di aumento dei prezzi al consumo).

L'applicazione dei principi contabili internazionali impone l'accantonamento delle quote annue di TFR secondo l'entità delle somme che l'impresa dovrà concretamente liquidare a ciascun dipendente in corrispondenza alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro attualizzato al lasso di tempo compreso tra la data corrente e la data di effettivo pagamento. Prima si determina la quota di TFR maturata da ogni dipendente in base alla normativa vigente (secondo l'articolo 2120 del codice civile), l'importo ottenuto deve essere prima obbligatoriamente rivalutato e poi aggiornato in relazione agli aumenti di stipendio attesi per il periodo intercorrente tra la data del bilancio e quella di presunta interruzione del rapporto di lavoro. Il risultato, in chiusura d'esercizio, è scontato al tasso di rendimento di mercato di titoli di aziende primarie o se non disponibile ai titoli di Stato determinando così il valore attuale della passività differita da iscrivere in bilancio.

Patrimonio netto

Lo schema di bilancio civilistico prevede la seguente articolazione delle voci di patrimonio netto:

Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

L'articolo 2427 del codice civile prevede ai numeri 4 e 7 bis l'analitica indicazione in nota integrativa delle voci di patrimonio netto, delle variazioni intervenute, l'origine e la possibile utilizzazione e distribuibilità.

Il principio contabile nazionale n. 28 effettua un esame sulla funzione e modalità di formazione delle singole voci del patrimonio netto.

Il framework IAS definisce il patrimonio netto quale differenza tra attività e passività di bilancio e rappresenta la parte di risorse impiegate per finanziare le attività provenienti dal soggetto economico a mezzo di apporti iniziali ed eventuali integrazioni successive o da riserve di utili. Non esiste uno specifico principio internazionale che tratti del patrimonio netto.







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