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PARTECIPAZIONI
Consistono nel possesso di azioni o quote emesse da una società. Il C.c. non da una definizione di partecipazione ma si limita solo a classificarle in:
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazione in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Partecipazioni in altre imprese.
Tali voci si trovano iscritte sia tra immobilizzazioni finanziarie sia nell'attivo circolante. L'articolo 2359 definisce il concetto di imprese collegate e controllate.
Le partecipazioni che sono detenute da un impresa con intento gestor 636i83g io vanno iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie,la partecipante è l'impresa che detiene tali partecipazioni;se invece sono detenute con il fine della negoziazione vanno inserite nell'attivo circolante.
1)Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante vanno valutate al costo di acquisto o al valore di mercato se più basso a causa di perdite durevoli di valore,in tal caso si deve svalutare la partecipazione e iscriverla al valore di mercato.
2)Le partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie possono essere valutate in due modi:
Criterio del costo di acquisto:ossia la partecipazione è iscritta al costo di acquisto al netto di eventuali perdite durevoli di valore (svalutazioni). Si guarda al PN della società controllata/collegata,in particolare:
se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore(o uguale)alla quota di PN della partecipata allora la partecipazione si iscrive al costo di acquisto
se il costo di acquisto della partecipazione è più alto della quota di PN della partecipata allora bisogna verificare che la perdita sia durevole;per fare ciò si devono guardare i piani industriali della partecipata infatti se la perdita è dovuta ad un evento straordinario ma comunque recuperabile in futuro allora iscrivo l'immobilizzazione al costo di acquisto altrimenti se la perdita è durevole si svaluta la partecipazione e si diminuisce l'importo della stessa.
Criterio del PN:ossia si percepisce nel valore della partecipazione ogni variazione della frazione del valore del PN dell'impresa partecipata.
I principi contabili indicano due modalità di applicazione del criterio del PN:
In entrambe queste modalità nel caso in cui ci sia una diminuzione di valore del PN della partecipata si procede con la svalutazione della partecipazione(svalutaz a partecipaz)
Nel caso in cui invece c'è un maggior valore del PN della partecipata bisogna distinguere:
1. modalità consigliata→il maggior valore del PN della partecipata deve essere portato a CE attraverso una rivalutazione della partecipazione(partecipaz. a rivalutazione partecip.),dopodichè a fine esercizio si deve guardare al risultato del CE della partecipante:
a) se gli utili sono maggiori della rivalutazione gli utili da distribuire vanno considerati al netto dell'importo della rivalutazione e tale importo va iscritto in una riserva non distribuibile che però può essere utilizzata a copertura delle perdite degli anni precedenti.
b) se gli utili sono minori della rivalutazione essi non possono essere distribuiti e vanno accantonati in una riserva non distribuibile.(utile a riserva non distrib.)
L'anno successivo può accadere che la partecipata distribuisca gli utili(ossia il maggior valore del PN che aveva avuto l'anno prima) e la parte di utile spettante alla partecipante non è un ricavo iscrivibile in quanto già è stato considerato l'anno prima con la rivalutazione ma si iscriverà come una svalutazione della partecipazione(banca c/c a partecipazione) perché il PN della partecipata in conseguenza alla distribuzione degli utili è nuovamente diminuito. La riserva precedentemente accantonata viene liberata per l'importo dei dividendi ricevuti(riserva non distrib.a altre riserve)
modalità consentita→non si attua una rivalutazione della partecipazione ma si iscrive il maggior valore della stessa in una riserva non distribuibile del patrimonio netto(partecip. a riserva non distribuibile)la c.d riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni(altre riserve). L'anno successivo quando la partecipata distribuisce gli utili (banca c/c a dividendi) si libera la riserva e si riallinea il valore della partecipazione(riserva non distr a partecipaz).
Durante il corso della vita di un'impresa si può passare dal criterio di valutazione al costo a quello del PN e possono verificarsi in questo passaggio differenze di valori;in particolare nel primo anno di applicazione del criterio del PN può verificarsi che:
Il fisco si occupa di partecipazioni:
Per gli IAS in primis si distinguono: strumenti finanziari,titoli e partecipazioni
strumenti finanziari→tutti quei contratti che servono all'azienda per fare investimenti a basso rischio o per immunizzarsi dai rischi sui tassi d' interesse o cambio(contratti derivanti). Essi secondo lo IAS 32 ma anche per il C.c. devono essere valutati al fair value,e laddove il fair value da un esercizio all'altro cresca o diminuisca la variazione deve obbligatoriamente essere rilevata in CE. Tale IAS non è omologato proprio perché fa incidere sul reddito imponibile dei valori che in realtà non ho realizzato o subito.
Titoli che secondo lo IAS 39,anch'esso non omologato,si distinguono in:
Partecipazioni vengono distinti i criteri di valutazione a seconda che si tratti di imprese
collegate→criteri del costo,patrimonio netto e fair value(IAS 27)
controllate→ criteri del costo,patrimonio netto e fair value(IAS 28)
joint venture→criteri del patrimonio netto,influenza notevole e investimento(IAS 29)
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