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FAIR VALUE di Sara Boccolini

ragioneria



FAIR VALUE

di Sara Boccolini


Il termine FAIR VALUE può essere definito come l'importo monetario necessario per acquisire un'attività o estinguere una passività. Il termine FAIR è però suscettibile a diverse interpretazioni discordanti che non si limitano al piano teorico ma investono anche la sfera operativa.

Alcune delle possibili soluzioni sono:

FAIR come CORRETTO. Questa traduzione implicherebbe che tutti gli altri termini non siano corretti mentre la determinazione del fair value non esclude il ricorso ad altri criteri alternativi e quindi conferma il relativo carattere del concetto.



FAIR come COERENTE CON I PRINCIPI CONTABILI E GIURIDICI. Però in assenza di principi contabili cui attenersi, nel fair value è presente una discrezionalità del valutatore che non si adatta questa traduzione.

FAIR come NON FUORVIANTE O CAPACE DI SODDISFARE LE RAGIONEVOLI ATTESE CONOSCITIVE DEL LETTORE DI BILANCIO. Questo però tratta solo il ruolo informativo e quindi costituisce solo una parte 252e45c del problema, alla scelta del fair value è, infatti, associata l'esigenza di offrire una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale e della performance aziendale ma ricondurre tutto a ciò sarebbe molto riduttivo.

FAIR come PRIVO DI DISTORSIONI. L'adozione del criterio dipende qui dall'assenza di fattori distorsivi, circostanza di difficile riscontro pratico. E' sicuramente un aspetto interessante poiché implica la mancanza di condizioni preferenziali nei confronti d'alcune classi di  stakeholder.


Il ricorso al FAIR VALUE è stato proposto agli inizi degli anni settanta e introdotto poi dalla direttiva 2001/65/CE del 27 settembre 2001. Nella sua determinazione tende a scemare il rilievo attribuito al valore di mercato, sebbene questo continui ad essere un importante valore di riferimento. L'indisponibilità dei prezzi di mercato legittima, inoltre, la determinazione del fair value tramite modi di calcolo alternativi come:

Attualizzazione dei cash flow attesi: in pratica si portano a valori correnti i flussi monetari previsti in futuro dall'impiego del bene applicando un tasso d'interesse che tenga conto del tempo di maturazione dei flussi previsti e delle incertezze collegate ad essi.

Modelli d'OPTION PRICING: sono metodi stocastici, molto diffusi nei sistemi di controllo interno e applicati soprattutto agli strumenti finanziari derivati.

Valore nominale o contabile: nel caso, ad esempio, di crediti o debiti a breve scadenza o di prestiti a tasso variabile il valore contabile, spesso coincidente con quello nominale, può essere ritenuto equivalente al fair value. Nella prima fattispecie è la ridotta estensione temporale a rendere poco significativi processi d'attualizzazione, mentre nella seconda il repricing al tasso corrente garantisce, a parità di rischio d'insolvenza dell'obbligato, la costanza del valore del credito/debito.

Costo di sostituzione: il costo da dover sostenere per acquisire un bene analogo a quello attualmente esistente può esser calcolato per alcune tipologie di contratti valutari, per immobilizzazioni materiali e per materie prime ma richiede chiaramente, in relazione a ciascuna categoria, il riferimento ad un mercato diverso e sicuramente anche ad aggiustamenti specifici.


Le alternative mostrate, nonostante includino molteplici fattispecie, non sono ritenute applicabili né a terreni ed immobili né alle immobilizzazioni immateriali. Per i primi, l'unica possibilità di determinare il fair value è costituita dalla stima di un esperto che n'attesti il valore di mercato, mentre per le seconde la determinazione del fair value può avvenire solo tramite il riferimento ad un mercato attivo. Un mercato  attivo è un mercato dove tutte le seguenti condizioni coesistono:


Le voci scambiate dentro il mercato sono omogenee;

I compratori e i venditori possono normalmente essere trovati ogni momento;

I prezzi sono liberi e disponibili al pubblico.


FAIR VALUE. COME SI DETERMINA. GERARCHIA DELLE FONTI


MERCATO ATTIVO;

MERCATI NON ATTIVI: quotazioni rettificate, anche di transazioni simili;

TECNICHE DI STIMA.


I sostenitori del fair value gli attribuiscono i seguenti pregi:

capacità, a differenza del costo storico, di prevedere i futuri cash flow associati all'elemento valutato e quindi una sua maggiore rilevanza informativa;

comparabilità. Gli importi che derivano dalle attualizzazioni sono omogenei e comparabili;

funzionalità ad una corretta analisi della performance aziendale, infatti, il fair value offre una visione più aggiornata rispetto al costo;

coerenza con modelli di gestione dei rischi che si basano ormai quasi esclusivamente, su valori correnti;

avvicinamento tra utile di bilancio e risultato della gestione, con una conseguente maggiore capacità del primo di esprimere la performance aziendale.


Le principali limitazioni del criterio sono invece:

l'elevata volatilità che il ricorso ad esso introduce nel sistema di valori e nei risultati di periodo;

irrilevanza di benefici informativi per i lettori del bilancio;

i costi d'implementazione;

la mancanza di un'effettiva transazione, ma il semplice ipotizzarla;

la soggettività, con conseguenti scarse verificabilità e comparabilità.


Da un articolo del Sole 24 ORE dell'aprile 2004, emerge che lo IAS 39 limita il fair value, descritto dall'articolo 2427-bis del nuovo codice civile, proponendolo di poter applicare esclusivamente agli strumenti finanziari che soddisfano almeno una delle seguenti caratteristiche:

l'elemento è uno strumento finanziario che contiene uno o più derivati incorporati;

l'elemento è una passività finanziaria i cui flussi di cassa sono contrattualmente connessi all'andamento delle attività valutate al fair value;

l'esposizione ai cambiamenti di fair value dello strumento finanziario è compensata dalle variazioni al fair value di un altro strumento finanziario;

l'elemento non è qualificabile nella categoria "finanziamenti e crediti";

l'elemento può o deve essere iscritto al fair value con passaggio delle variazioni direttamente per conto economico.

Inoltre è stata aggiunta una clausola per cui il fair value può essere applicato ai soli strumenti finanziari la cui valutazione è "verificabile", ossia quando lo strumento risulta quotato in un mercato regolamentato o quando è possibile giungere ad una sua determinazione con una tecnica valutativa attendibile.


Lo 39, oltre al fair value, introduce novità dirette ad avere effetti nei bilanci delle imprese che detengono strumenti finanziari. Lo IAS 39 prevede che un acquisto o una vendita d'attività finanziarie sia rilevata utilizzando la contabilizzazione alla data di negoziazione o alla data di regolamento. La metodologia utilizzata deve essere applicata coerentemente per tutti gli acquisti e per tutte le vendite d'attività finanziarie appartenenti alla medesima categoria.

In sintesi lo Ias 39 dispone che gli strumenti finanziari devono essere contabilizzati inizialmente al costo d'acquisto, ossia al fair value del corrispettivo dato o ricevuto: successivamente all'acquisto, i criteri di valutazione variano secondo la destinazione degli strumenti finanziari.

Per quanto riguarda, in particolare, la categoria degli strumenti destinati alla negoziazione il documento internazionale dispone che questi devono essere valutati al fair value: le variazioni del fair value devono essere imputate a conto economico.

Nel nostro Paese, i criteri di valutazione stabiliti dal citato principio contabile internazionale per la valutazione degli strumenti finanziari destinati alla vendita si discostano, pertanto, notevolmente da quelli stabiliti dal codice civile, che recepiscono le precedenti norme comunitarie in materia contabile. Infatti l'articolo 2426 c.c. punto 9, dispone che le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo d'acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore: non è consentito iscrivere il maggiore valore derivante dalla valutazione degli strumenti finanziari destinati alla vendita al fair value, così come invece richiesto dallo Ias 39. Tuttavia, la situazione descritta è destinata a cambiare anche in Italia con il recepimento, da parte dell'Italia, della direttiva n. 2001/65/Ce.


L'articolo 2427-bis del nuovo codice civile afferma che nella nota integrativa devono essere indicati:

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

il loro fair value;

informazioni sulla loro entità e natura.

Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate e delle partecipazioni in joint venture:

il valore contabile e il fair value delle singole attività o d'appropriati raggruppamenti di tali attività;

i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto e la natura dei principali elementi sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettata, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea.




Fair value: un esempio


Un titolo quotato, detenuto a scopo di negoziazione, è valutato al valore corrente, al 31 dicembre dell'esercizio X: il maggior valore costituisce un provento dello stesso esercizio X. Se invece il titolo è valutato al costo, il provento è rilevato nel bilancio del successivo esercizio X+1, al momento della vendita. Il differente criterio di valutazione porta ad una diversa aggregazione sociale nei due esercizi.

Per esempio:

titolo: costo 100

fair value al 31 dicembre anno X: 112

Nell'ipotesi di valutazione al fair value il titolo è iscritto nel bilancio, al 31 dicembre dell'anno X, per 112: 12 costituisce un provento dell'anno X. Scrittura contabili: partita doppia: Titoli (conto economico).

Tuttavia, se il fair value al 31 dicembre fosse 95, dovrebbe essere iscritta la perdita di 5 nel conto economico. Scrittura contabile in partita doppia: Svalutazioni.

Nell'ipotesi di valutazione al costo, il titolo è iscritto nel bilancio, al 31 dicembre dell'anno X, per 100: 12 costituiscono un provento del successivo anno X+1, al momento della vendita dello stesso.

Se il titolo fosse "disponibile per la vendita", l'utile sarebbe contabilizzato direttamente nel patrimonio netto, in apposita riserva, sino al momento in cui il titolo è venduto (lo Ias 39 prevede anche l'imputazione nel conto economico che, tuttavia, sarebbe in via d'eliminazione). E' opportuno usare una voce specifica appositamente intestata al valore equo: la direttiva n. 2001/65/Ce precisa che si deve trattare di "una riserva intestata al valore equo". Inoltre la direttiva precisa che la nota integrativa deve fornire le informazioni relative alla riserva, con riferimento a: importo all'inizio dell'esercizio, importi inclusi durante l'esercizio, importi trasferiti al conto economico, importo alla fine dell'esercizio. Tale obbligo, generalmente previsto anche dal codice civile per tutte le riserve, è menzionato dalla direttiva n. 2001/65/Ce.

In ogni caso il fair value non si applica ai titoli immobilizzati.

Se l'esempio è riferito ad una banca, la rivalutazione e la svalutazione dei titoli s'imputano nel conto economico alla voce relativa a profitti/perdite derivanti da operazioni finanziarie.





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