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INQUINAMENTO FISCALE

ragioneria



INQUINAMENTO FISCALE


L'inserimento di poste di natura tributaria all'interno del bilancio d'esercizio era, fino a poco tempo fa, una prassi ricorrente. Tale operazione determinava un inquinamento fiscale del bilancio, cioè pregiudicava la sua natura civilistica. L'ordinamento tributario e quello civilistico rappresentano sistemi completamente distinti.

I criteri ed i principi di ciascun ambito giuridico rispondono ad esigenze proprie e, in particolare, i risultati che tali differenti sistemi esprimono sono del tutto peculiari: il risultato civilistico, infatti, informa circa l'andamento economico, finanziario e patrimoniale di un'impresa, mentre il risultato tributario rappresenta la base imponibile in relazione alla quale un soggetto deve adem 919d39j piere la propria obbligazione tributaria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Per questo motivo, i dati civilistici e quelli fiscali dovrebbero percorrere "binari" distinti e, dunque, essere completamente indipendenti.



Nel nostro ordinamento tale separazione non ha mai incontrato i favori del Legislatore infatti fino al d.lgs del6/2003, l'ordinamento italiano infatti,ha costantemente accettato il legame tra bilancio civile e dichiarazione del risultato fiscale di società ed imprese, tanto che si è andato consolidando nel tempo un principio di dipendenza della determinazione dell'imponibile fiscale dal bilancio d'esercizio.

In questa situazione veniva inevitabilmente compromessa la veridicità del dato risultante dal bilancio: infatti, il risultato civilistico che emergeva appariva in qualche modo falsato dalla rilevanza di voci fiscali nel conto economico.

Ciò, in particolare, conduceva ad un risultato di gestione minore rispetto a quello che l'impresa avrebbe conseguito senza il transito nel conto economico di voci di natura esclusivamente fiscale, proprio perché tali poste rappresentavano importi da sottrarre al valore della produzione, e determinavano una - più o meno - significativa riduzione dell'utile societario o, viceversa, un aumento della perdita.

L'inopportunità di tale situazione, peraltro, aveva come conseguenza il pregiudizio all'immagine sul mercato dell'impresa, che, per effetto della rilevanza nel conto economico di voci negative di natura non civilistica, ma fiscale, realizzava risultati meno floridi; questo incideva irrimediabilmente sulle scelte degli investitori che, di norma, nell'impostare le proprie strategie finanziarie danno notevole importanza ai risultati di gestione delle società.

Tutto ciò ha indotto il Legislatore a studiare efficaci rimedi contro le interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio ed a contrastare, quindi, il fenomeno dell'inquinamento fiscale.

Il Legislatore italiano in primis,ritenne opportuno risolvere questa delicata situazione creando un'apposita area fiscale all'interno del conto economico del bilancio d'esercizio: la cosiddetta appendice fiscale

L'area fiscale in esame era collocata nelle voci n. 24 e n. 25 del conto economico del bilancio: la voce n. 24 avrebbe accolto le rettifiche di valore operate in applicazione di norme tributarie e la voce successiva - la n. 25 - avrebbe riportato gli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie.

L'area in tal modo ritagliata avrebbe dovuto accogliere tutte le poste di natura esclusivamente tributaria, il cui transito al conto economico del bilancio fosse richiesto dal TUIR: in altri termini, si trattava di un ambito in cui far confluire elementi che non avevano origine e natura propriamente civilistiche.

Gli inconvenienti prodotti dal meccanismo dell'appendice fiscale al conto economico convinsero il Legislatore a disporre una serie di rimedi che però non eliminavano il problema dell'inquinamento fiscale.

Il problema è stato risolto con il combinato intervento del D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6(ha definitivamente il comma secondo dell'articolo 2426 del Codice  civile che, appunto, ammetteva la menzione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di natura esclusivamente tributaria )e il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (decreto IRES).

Con tali provvedimenti,applicati per la prima volta con i bilanci riguardanti il 2004, si è finalmente svincolata la deducibilità dei costi fiscali d'Impresa dalla necessità di transitare nel Conto Economico, sancendo pertanto la conseguente completa autonomia del reddito d'impresa (economico) da quello imponibile di carattere fiscale. Adesso, non si deve più partire dal cosiddetto reddito civilistico per arrivare al reddito imponibile, attraverso la somma algebrica delle variazioni in aumento (c.d. riprese fiscali) ed in diminuzione. Esisteranno un unico reddito, quello legale di natura civilistica, ed un valore imponibile sul quale si calcoleranno le imposte, in sede di dichiarazione dei redditi. Tra di essi non ci sarà più alcun legame e nessun rapporto di dipendenza. Per la nuova normativa, il Bilancio che contiene voci quantificate con l'applicazione delle regole fiscali, è addirittura impugnabile, ovviamente quando queste siano in contrasto (come spesso accade) con i principi contabili ed i presupposti economici.

Il raccordo tra la normativa fiscale e quella civilistica viene attuato mediante un "apposito prospetto" contenente:

i componenti negativi di reddito (es.: ammortamenti anticipati) aventi esclusivamente rilevanza fiscale;

i componenti positivi di reddito (es.: plusvalenze) che sono esclusi dalla tassazione in applicazione di norme agevolative (le cosiddette norme "sovvenzionali").

I suddetti componenti possono essere dedotti dal reddito imponibile anche se sono imputati solamente in sede di dichiarazione dei redditi.


L'unico problema che rimane dopo tale legge è quello riguardante le cosiddette interferenze (con il Bilancio d'esercizio) fiscali pregresse. Abbiamo detto che la nuova disciplina del disinquinamento fiscale di Bilancio si è applicata a decorrere dall'esercizio 2004, quindi nella redazione del Bilancio operata nei primi mesi del 2005. Ma le interferenze fiscali sui Bilanci degli anni precedenti si sono riflesse non solo sul Conto Economico, ma anche sullo Stato Patrimoniale, comportando l'inquinamento di quest'ultimo con effetto pure sugli anni futuri per lo stesso prospetto di Bilancio. L'eliminazione dell'inquinamento, voluto dalla nuova disciplina contabile, impone pertanto innanzitutto di rettificare le eccedenze valutative presenti nelle poste dello Stato Patrimoniale, ed in particolare nelle voci patrimoniali per le quali è stata data espressa indicazione nella Nota Integrativa dell'inesistenza, per esse, di giustificazione civilistica e della loro iscrizione in Bilancio per motivi esclusivamente fiscali.




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