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CRIMINOLOGIA - L'IMMANE CONCRETEZZA - LA CRIMINOLOGIA E IL DIRITTO PENALE

psicologia



CRIMINOLOGIA - L'IMMANE CONCRETEZZA


PARTE PRIMA - LA CRIMINOLOGIA E IL DIRITTO PENALE


1- LA CRIMINALIZZAZIONE


Le definizioni della criminologia



Diritto penale parte del diritto pubblico che disciplina fatti costituenti reato. Prevede i singoli fatti criminosi e le relative conseguenze giuridiche, nonché i principi generali che spiegano e regolano gli uni e le altre.

Criminologia esistono centinaia, forse migliaia di definizioni diverse. Ciò che conta è riflettere sul dato fondamentale che ci si presenta di volta in volta che poniamo a raffronto il "di qua" e il "di là" dello spartiacque che corre tra diritto penale e criminologia, tra scienza giuridica e scienza empirica del crimine. La scienza giuridica ha spesso reagito alla metamorfosi della criminologia mettendo in opera varie tecniche di immobilizzazione, destinate ad avere sempre meno successo.

Definizione di Gunther Kaiser (uno dei più noti criminologi tedeschi) insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine, su reo, sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta. Lo stesso Kaiser distingue tra un'accezione ristretta tradizionale, della criminologia e una più ampia, evolutiva. La prima limita l'oggetto della criminologia all'indagine empirica sul crimine e la personalità dell'autore, la seconda si allarga fino a ricomprendere anche le conoscenze empirico-scientifiche relative ai mutamenti del concetto di crimine, alla lotta contro il crimine, al controllo delle altre forme di devianza sociale nonché all'indagine sui meccanismi di controllo della polizia e della magistratura; si dice allora che oggetto della criminologia sono la "genesi delle leggi, la loro violazione e le corrispondenti reazioni sociali". Si tratta di una componente di grande rilievo della definizione, specie nella prospettiva del giurista: da essa infatti deriva che l'attività di produzione e applicazione delle norme sia risolutamente posta sotto la lente di un soggetto estraneo e diverso, per formazione e vocazione scientifiche. Questi profili, relativi all'oggetto della criminologia, riguardano peraltro la componente quantitativa, l'estensione del concetto. In merito alla componente qualitativa, per usare un concetto della logica, la componente intensionale tale da connotare ciò che la criminologia è, ovvero ciò che caratterizza la criminologia stessa rispetto alle altre discipline come diritto penale e politica criminale. Una definizione connotativa viene anche detta "per genere e differenza" dove specie e genere sono termini relativi nel senso che una stessa classe può essere un genere in relazione alle proprie sottoclassi e una specie in relazione a una classe più larga di cui sia sottoclasse. Il genere in cui la criminologia è sussumibile potrebbe essere quello delle scienze criminali, intese come discipline che in forma diversa si occupano primariamente del comportamento criminale. Un genere o classe suddiviso in due specie o sottoclassi, quello delle scienze criminali normative o giuridiche (es. diritto penale) e quello delle scienze criminali non giuridiche o empiriche (criminologia). Ciò che differenzia queste due sottoclassi sembrerebbe localizzabile nella definizione di Kaiser dove la criminologia viene detta "un insieme ordinato di conoscenze empiriche" è dunque una scienza interessata all'empiria, ossia prima di tutto ai fatti, nonché al crimine come fenomeno, come oggetto di esperienza, mentre la scienza del diritto penale, ad esempio, è scienza normativa perché interessata alle norme e al fatto come reato.

Alcune radici culturali e storiche della distanza tra diritto penale e criminologia. Premessa.

Cerchiamo di soffermarci su alcuni indizi rivelatori del disagio reale e delle non poche difficoltà che caratterizzano solitamente ogni sforzo di avvicinamento dell'ambito giuridico penale al versante empirico-sociale o criminologico. Le difficoltà del rapporto interdisciplinare si manifestano nella prassi del lavoro giuridico, dove questo si trovi nella necessità di impostare un confronto con l'oggetto della criminologia. Tradizionale nelle scienze giuridiche è stato a lungo un modello di rapporti con le scienze empiriche improntato alla netta separazione di campi: da una parte la concentrazione sul dover essere, dall'altra una esclusiva competenza sull'essere. Per le scienze normative la dimensione empirica non rappresentava altro che l'oggetto di disciplina e valutazione, sicché la strada da percorrere per la comprensione della scienza giuridica era a senso unico: la realtà traeva dalla norma la sua valutazione, la norma non traeva nulla dalla realtà. Solo in seguito si approda alla visione di una realtà non ridotta a mero fatto, ma impregnata di componenti valutative la considerazione della realtà empirica è componente necessaria della stessa interpretazione della legge.

L'indirizzo tecnico-giuridico nella scienza del diritto penale

Storia del diritto penale italiano: il processo regressivo nell'integrazione tra diritto penale e scienze sociali è imputabile all'affermarsi dell'indirizzo tecnico-giuridico, di cui manifesto programmatico la prolusione sassarese di Arturo Rocco, 15/01/1910, dove si sollecitava il diritto penale a limitare il proprio studia al lato puramente giuridico, lasciando all'antropologia il dovere di studiarli come fatto sociale e individuale. Un tale indirizzo era fondamentalmente corretto: problemi maggiori è capire quando è utile la collaborazione con la criminologia e soprattutto qual è il punto in cui l'avvalersene risulta indispensabile per la risoluzione dei problemi normativi.

Di fatto però l'affermarsi del metodo tecnico-giuridico ha propiziato una chiusura del diritto penale di segno ideologicamente conservatore e una sterilizzazione politica del diritto punitivo.

La formazione del giurista

Il giurista, assuma egli la veste del pubblico ministero, dell'avvocato o del giudice, nella sua interazione con le parti de processo fa esperienze, impara e, specie dopo pratica professionale pluriennale, integra la propria conoscenza delle norme con una conoscenza della realtà cui queste norme vengono applicate. La criminologia scompare dietro la dogmatica penale. Si tratta di uno squilibrio tra conoscenze normative ed empiriche. Le lacune nella formazione del giurista si fanno sentire nelle figure del legislatore e del giudice: entrambi dovrebbero avvertire il bisogno di cognizioni empiriche. Alle caratteristiche della situazione concreta è possibile accedere solo attraverso l'osservazione. Si tratta in sostanza della corposa componente della motivazione "in fatto" non meno decisiva e centrale di quella "in diritto". Il canale di immissione delle conoscenze empiriche nella trama argomentativa delle sentenze è la valutazione delle prove e in particolare i criteri adottati per operare detta valutazione, non di rado costituiti da generalizzazioni tratte dall'esperienza. Nel caso della valutazione della prova indiziaria, poi, potranno risultare disattesi gli stessi equilibri posti dalla legge per la sua valutazione specialmente dove venga a mancare il carattere di gravità ossia l'atto di fondatezza delle massime di esperienza utilizzate per le relative inferenze. A testimoniare una tale lacuna nella formazione del giurista potrebbe bastare la lettura di certe sentenze. Si è soliti distinguere tra massime di esperienza e mere congetture, proprio in base alla considerazione che solo nelle prime e non anche nelle seconde i dati pertinenti sono stati sottoposti a verifica empirica.

Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza penali

La giurisprudenza viene innanzitutto tacciata dalla dottrina di un'eccessiva tendenza a tagliar corto su importanti distinguo dogmatici, esautorando gli studiosi del diritto penale di un ruolo giocato proprio sul filo di tali sottili differenze. Soprattutto al mondo giudiziario, il versante scientifico imputa una inclinazione a comprimere con eccessiva disinvoltura le garanzie e ciò in vista di un'esigenza primaria di tutela dei beni giuridici. Ai fini del superamento della incomunicabilità tra teoria e prassi si suggeriva soprattutto un sollecito adeguamento del sistema positivo al quadro costituzionale attraverso un lavoro di riforma. Molte delle ragioni di incomprensione tra dottrina e giurisprudenza sono da addebitare più al legislatore che a una cattiva volontà dei due versanti. Viene anche in rilievo la preoccupazione della giurisprudenza di soddisfare anche le esigenze di semplificazione probatoria. Apertura all'empiria per il penalista può voler dire scoperchiare e mettere il naso nella pentola del come e perché il magistrato perviene alle sue scelte in quanto condizionato e fuorviato da una fatale inattualità del diritto positivo rispetto al diverso significato empirico-sociale e culturale che i fenomeni criminali sono venuti assumendo dopo che il legislatore ha operato le sue scelte normative. Le sofferenze applicative vissute dalla giurisprudenza sono da ricondurre almeno in parte a un'artificialità dei dati testuali.

Spirito scientifico e orientamento alle conseguenze come condizione per un avvicinamento tra le scienze giuridiche ed empiriche

Si è additata in dottrina la necessità che, dal contatto tra legislazione penale e scienze giuridiche si passi ad apprestare una metodologia capace di canalizzare tale contatto su una serie di obiettivi specifici e coordinati. Si richiede anche al giurista uno sciogliersi di quella sua rigidità. Il penalista poi, in particolare, appare ancor più sospinto verso un'ermetica chiusura. Come insegna ogni manuale di diritto penale per poter ricondurre il caso singolo nella fattispecie incriminatrice generale ed astratta occorre selezionare le caratteristiche giuridicamente rilevanti dell'accadimento concreto e individuare il significato e la portata della legge da applicare (interpretazione della legge penale). Leggi, modelli, teorie e paradigmi generali paiono preservati dal pericolo di imporsi con troppa violenza alla concretezza della realtà grazie all'esigenza che si formino attraverso un metodo scientifico. L'antidoto culturale sembra quello di fare proprio l'abito mentale, lo spirito scientifico, che è una modalità di pensiero ben diversa da quello che è stato detto il senso comune, che è realistico e pragmatico, non separa le cose dall'affettività con cui le pulsioni lo investono. Lo spirito scientifico invece è il risultato di un'astrazione e di un emancipazione. Si rilevava recentemente come gli interventi nel campo del controllo del crimine siano spesso fallimentari in assenza di una reale e approfondita verifica scientifica della loro efficacia, per effetto dell'ingenuità con cui si crede che emanata una legge questa venga applicata in modo conforme agli scopi avuti di mira. La base di un tale assetto è stata individuata soprattutto nella preoccupazione per le conseguenze nel mondo dei fatti delle scelte maturate nel mondo delle norme: la giustezza delle decisioni viene fatta dipendere anche dalla verifica che esse producano conseguenze favorevoli o evitino quelle sfavorevoli.

Crimine, criminalità e criminalizzazione

Inizialmente si è assunta come definizione della criminologia una definizione che sembrava accomunare questa disciplina alla scienza del diritto penale in forza dell'identità dell'oggetto: discipline che in forma diversa si occupano del comportamento criminale. La differenza sembra localizzarsi nella connotazione, nell'essenza, rispettivamente empirica e normativa delle due aree. Le difficoltà dei rapporti tra diritto penale e criminologia si manifestano già nella distinzione tra crimine e reato, gli oggetti rispettivi della criminologia e del diritto penale. Riferimenti normativi:

** Art. 1 c.p. nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite

** Art. 25 comma 2-3 cost (principio di legalità) nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge

Nell'enunciazione del principio di legalità risultano ben distinti i fatti in generale e quei fatti che vengono scelti dal legislatore per essere qualificati come penalmente rilevanti, come reati appunto. La distinzione tra reato e crimine segnala innanzitutto una diversità di estensione. Si deve considerare il rilievo che, nella determinazione del campo di ricerca della criminologia assume il concetto di criminalità, intesa come il numero complessivo delle azioni o omissioni punibili in un tempo e in un luogo determinati. Questa nozione assume connotati ben distinti rispetto a quella di reato: a differenza di questo, che si riferisce al fatto punibile di un soggetto determinato, la criminalità caratterizza il comportamento criminale come fenomeno sociale e dunque come oggetto di studio delle scienze sociali. Essa non si esaurisce nel totale statico dei singoli fatti criminali. Le caratteristiche comunemente prese in considerazione nella descrizione di una tale aggregazione di comportamenti sono in particolare:

lo spazio e il tempo: distribuzione nazionale, regionale o locale degli illeciti in un determinato periodo

la dimensione: totale di tutte le violazioni

la struttura: differenze tra livelli di gravità o forme di manifestazione del reato e tipologie o gruppi di delitti

l'andamento: evoluzione della criminalità totale o di parte di essa entro determinati periodi di tempo

Nei testi di diritto penale non si confonde il crimine con il reato mentre nei testi di criminologia sì. Il legislatore fa una scelta, una decisione di criminalizzazione: è il legislatore e in generale l'organizzazione statuale della società a scegliere quali comportamenti socialmente dannosi debbano essere qualificati come reati. La consapevolezza dell'esistenza di una scelta siffatta costituisce il più formidabile fattore di destabilizzazione di quella comunanza di materia tra il diritto penale e la criminologia. La scelta di criminalizzazione operata dal legislatore, la cosiddetta criminalizzazione in astratto è il primo snodo attraverso il quale la realtà del crimine viene costituita o costruita. Ad essa seguiranno altri stadi, parimenti costitutivi, che si localizzeranno nella cosiddetta criminalizzazione in concreto: qui le decisioni non competeranno più al legislatore ma ad altri soggetti, la polizia, le procure, i giudici di merito e quelli di cassazione. La distinzione tra l'astratto e il concreto viene quindi fatta tendenzialmente corrispondere alla tipologia di soggetti istituzionali rispettivamente coinvolti nelle relative decisioni. Si può guardarla anche da un altro angolo: alla criminalizzazione in concreto potrebbero essere ricondotte tutte quelle decisioni anche di pertinenza dello stesso legislatore che determinino uno scarto tra quanto qualificato come illecito dalle previsioni normative astratte e quanto effettivamente punito o necessario da punire inquadramento oggettivo della criminalizzazione. Può essere posto in correlazione con il concetto penalistico di punibilità. Nell'elemento di punibilità si è identificata proprio la possibilità di provvedere a un inquadramento unitario di fenomeni tra loro anche molto diversi ma accomunati dall'idea che la normale connessione tra commissione di un fatto antigiuridico e colpevole e applicazione della pena può essere spezzata dall'irrompere di fattori contemporanei o successivi alla commissione del fatto che rendano inopportuna la pena alcune condizioni possono fondare o escludere l'opportunità di punire (opportunità a volte già operata dal legislatore, a volte affidata alla discrezionalità del giudice).

Nella visione soggettiva la norma giuridica vede accentuata la sua caratteristica di imperativo nei confronti sia dei consociati ma anche delle agenzie di controllo. Nella visione oggettiva invece si ha la scelta di rinunciare per ragioni di opportunità alla punizione non è l'imperativo a essere deluso ma la coerenza di questo giudizio diventa problematica.

Un ulteriore valore aggiunto della distinzione tra piani di criminalizzazione è la contrapposizione tra una concezione di norma penale come imperativo (il legislatore impone la sua volontà) e un'altra concezione che vi ravvisa invece soprattutto un giudizio di valore (ordinamento come insieme di giudizi di valore sulla base dei quali si differenziano comportamenti giuridici e antigiuridici). Si ravvisa un "codice di secondo livello" tale da modificare e deformare in modo latente l'applicazione del codice ufficiale delle regole penali. Si parla di depenalizzazione prasseologica o fattuale il codice occulto da un risultato di esclusione della pena nei confronti di una serie di comportamenti criminosi tramite depenalizzazione o de criminalizzazione legale. Si ha però così la criminalità nascosta (o cifra oscura) deficit della conoscenza ufficiale, insieme dei reati commessi ma non registrati.

Un esempio di selettività della criminalizzazione in astratto: le vicende relative alla penalizzazione dell'omosessualità

Nel rapporto pubblicato dal comitato governativo britannico Wolfenden nel 1957 si propose la depenalizzazione degli atti di omosessualità tra adulti consenzienti allora previsti come reati, sul rilievo che il diritto penale non dovesse ingerirsi nella vita privata degli individui se non per quanti necessario. Si erano manifestate due posizioni distinte:

Per il giurista Devlin il diritto penale avrebbe dovuto anche regolare la morale privata

Per il filosofo del diritto Hart il diritto penale doveva servire alla punizione di fatti dannosi, restando estraneo alla finalità del rafforzamento morale.

La problematicità della questione emerge laddove nel medesimo contesto si rileva l'incapacità di fornire criteri per l'individuazione del bene giuridico così univoci da poter vincolare il legislatore nelle scelte degli oggetti tutelabili. Anche in altri ordinamenti si è provveduto in tempi recenti a depenalizzare l'omosessualità. La questione però non è chiusa: può menzionarsi l'intervento della commissione dei diritti dell'uomo delle nazioni unite verso la Tasmania che penalizza. L'intervento ha dichiarato tale disciplina illegale.

In merito alla distinzione tra Devlin e Hart, coinvolge la difficoltà di tracciare una linea divisoria tra morale privata e interessi di tutela della società, visti anche i dubbi relativi alla capacità della sanzione penale di controllare la morale privata. La penalizzazione dell'immoralità determinerà dunque effetti criminogeni o comunque negativi di vario tipo. Dalla constatazione che l'area del penalmente rilevante non coincide con quella del moralmente riprovabile si è soliti desumere il carattere di frammentarietà del diritto penale, che assurge a principio nel senso che la consapevolezza della distanza dalla realtà deve pervadere il quotidiano operare dei legislatori e giudici. Sotto il profilo della frammentarietà il diritto penale si differenzia nettamente dalle scienze empiriche: l'oggetto della criminologia aspira ad allargarsi ad una realtà illimitata e copre l'oggetto del diritto penale e della morale, ma soprattutto copre le modalità e le ragioni della frammentarietà del diritto penale (cerca di mettere in discussione come e perché questo selezioni l'ambito di applicazione delle norme). Un tale scarto di visuale tra piano empirico e normativo può anche illuminare alcuni snodi del dibattito sul cosiddetto concetto sostanziale di reato. Di tale ricerca in ambito penalistico è stato decretato il fallimento per la genericità e vaghezza di concetti naturali di reato del tipo di quello congegnato da Garofalo=lesione di quella parte del senso morale che consiste nei sentimenti altruistici, la pietà, la probità..) o per il carattere di formula vuota. La questione dei rapporti tra diritto e morale non si lascia esaurire entro la pur condivisibile prospettiva di una separazione basata sul principio di laicità del diritto penale. I due ambiti manifestano in realtà zone anche nevralgiche di sovrapposizione o interazione. Un ordinamento penale che lasci privi di tutela o di tutela adeguata beni sentiti come primordiali mentre protegge in modo oltranzista beni di valore assai inferiore perde la sua capacità di orientamento e di guida e si pervertisce sino a diventare uno dei principali fattori criminogeni. Quando si parla ultimamente della legittimazione o delegittimazione delle agenzie del controllo sociale a contrastare aree di grave ed estesa criminalità che lambiscono o penetrano il mondo della politica, si identifica una corrispondenza tra l'azione da esse perseguita e le valutazioni dell'opinione pubblica, da cui spesso dipendono l'efficacia e la credibilità del loro intervento. Inoltre la sfiducia dei cittadini nei confronti dell'integrità morale del potere politico e giudiziario può determinare il mancato rispetto della legge. Un ulteriore profilo di interferenza destinato a condizionare l'applicazione del diritto penale è quello che riguarda la conoscenza della legge penale e con esso l'ambito di rile 949b15j vanza scusante attribuibile all'errore sulla legge penale. Rif.to art. 5 cost nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. La corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non si esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile con motivazione che il diritto penale necessita di norme non numerose, che devono essere chiaramente formulate e dirette alla tutela di valori almeno di rilievo costituzionale e tali da essere percepite anche in funzione di norme extrapenali, di civiltà, effettivamente vigenti nell'ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare. Un precetto penale ha valore non per quello che è ma per come appare ai consociati e la conformità dell'apparenza all'effettivo contenuto deve essere garantita dallo Stato. L'oggettiva impossibilità di conoscenza costituisce dunque un altro limite della personale responsabilità penale. Assumono grande interesse le possibili sinergie tra codici etici e normative statuali. Si esclude che i codici etici costituiscano una superflua duplicazione della legge anzi, servono a promuoverla.



Un esempio di selettività della criminalizzazione in concreto: l'obbligatorietà o discrezionalità dell'azione penale

Queste considerazioni potrebbero riproporsi per la criminalizzazione in concreto. Ad es. è la polizia a decidere sulla base di parametri solo approssimativamente definiti dalla legge se insistere nelle indagini o procedere all'arresto. Altrettanto significativa è la discrezionalità della magistratura. In Italia vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: art.112 il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Il PM esercita azione penale se non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione mentre presenta richiesta di archiviazione se la notizia di reato è infondata. La consapevolezza del carattere selettivo dei processi di criminalizzazione assume nel dibattito dell'art.112 cost un peso rilevante. Naturalmente la curiosità si appunta soprattutto su quegli ordinamenti che hanno optato per la soluzione della discrezionalità dell'azione penale. Accanto ai modelli di obbligatorietà e discrezionalità la dottrina ha potuto identificare un terzo modello definito "intermedio" ossia ispirato a un principio di legalità attenuata o di opportunità circoscritta, es. il Crown Prosecution Service CPS costituito in Inghilterra perché si riteneva che il compito di indagare sui reati, raccogliere le prove e arrestare i sospetti potesse interferire con l'imparzialità della valutazione del caso e con le decisioni relative alla necessità e alla probabilità di successo dell'azione penale. Il CPS ha come compito fondamentale di decidere in merito all'opportunità di esercizio dell'azione penale. Iter la polizia raccoglie le prove, le trasmette al CPS che decide se iniziare azione penale o no. Si hanno 2 criteri:

Esistenza di prove sufficienti (evidential test): non si procede se le prove non sono adeguate o non si ha una realistica prospettiva di condanna, secondo il principio fondamentale della giustizia per cui nessuno dovrebbe trovarsi esposto al rischio di un procedimento senza che esistano basi solide

Criterio del pubblico interesse (public interest test): si rinuncia a procedere anche quando sussistano prove sufficienti ove tale interesse sconsigli l'inizio dell'azione penale.

La probabilità che l'azione penale venga esercitata dipenderà soprattutto dalla gravità del reato. I fattori pro e contro all'azione penale vengono soppesati attentamente ed è qui che si manifestano i margini di maggiore discrezionalità.

Il modello inglese appare complessivamente assai istruttivo anche perché codifica alcune delle motivazioni che, anche in altri sistemi governano di fatto i processi decisionali alla base dell'esercizio dell'azione penale. La portata euristica di tale modello può andare a beneficio anche della riflessione in corso sulla legittimità o funzionalità di sistemi che adottano l'opposto principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Su quello austriaco di inizio secolo come ricordava anni fa uno studioso italiano aveva già potuto modularsi qualche nota di disincanto: il principio di legalità non era altro che una bugia convenzionale da non disvelare per la tradizione. In Italia la questione è stata investita dal circuito politico-massmediologico, anche attizzato dalle ben note controversie sull'operato dei magistrati dell'inchiesta "mani pulite". La riflessione scientifica ha avanzato dubbi sulla assolutezza della regola dell'obbligatorietà della punizione generalizzata. La dottrina non si è peraltro nascosta la difficoltà di assicurare comunque adeguata trasparenza e controllo ai criteri adottati dalla prassi e di risolvere i problemi di bilanciamento delle molteplici esigenze in gioco anche una volta legalizzata la discrezionalità. Se è necessario provvedere al controllo e alla trasparenza della discrezionalità dei pubblici ministeri nella decisione in merito all'esercizio dell'azione penale, non meno impellente è dunque tracciare con ferrei contrappesi democratici una linea di demarcazione tra le mere pressioni lobbistiche e le deviazioni parlamentari.

Il rapporto tra diritto penale e criminologia nella prospettiva della scienza giuridica

Le norme non possono essere estranee all'ambito dell'interesse della criminologia. Già la definizione di Kaiser attribuiva alla criminologia il compito di studiare il comportamento delle istanze cui è affidato il controllo del crimine. Si parla non a caso di "agenzie" del controllo sociale formale per intendere magistratura e polizia. Lo studio del controllo porta quindi con sé necessariamente lo studio delle norme che tale controllo regolano e formalizzano. Quand'anche si accolga l'indicazione della criminologia tradizionale secondo la quale il criminologo si qualifica come tale in quanto applica modelli e teorie di altri campi del sapere alla realtà criminosa, non si può considerare la criminalità come fenomeno naturale che ha valore in sé.

Per rendere l'atteggiamento del criminologo nei confronti del giurista si potrebbe forse richiamare quanto uno scrittore austriaco diceva dei filosofi, che sono dei violenti che non dispongono di un esercito e perciò si impadroniscono del mondo richiudendolo in un sistema.

L'ambivalenza di questi rapporti tra norma ed empiria emerge nel modo più illuminante dalle parole di Hans Heinrich Jescheck, giurista contemporaneo, che ha scritto che il diritto penale senza criminologia è cieco, la criminologia senza il diritto penale è sconfinata. La constatazione dell'illimitatezza della criminologia non è necessariamente un dato oggettivo di questa disciplina ma l'immagine, la percezione che di essa ha il giurista. Il giurista si assegna l'immagine di un avventuroso colonizzatore che amplia i propri orizzonti ma è ben consapevole della sua salda identità. Al contrario il selvaggio criminologo riceverà dallo scopritore una identità prima inesistente, visto che non può darsi identità senza limite e quel limite verrà da una civiltà del diritto la cui vocazione è tracciare confini, costruire fitte reti di sistemi.

"Idea dello scopo", politica criminale e scienza penale integrata: il programma di Marburgo

Una delle più significative prese di posizione è quella di Franz von Liszt, cui si deve il programma di Marburgo o Marburger program, il progetto di una scienza penale integrata. Questo richiamo può essere utile per inquadrare la nozione di politica criminale. Di fronte a un qualsiasi problema nel dibattito penalistico corrente, è necessario innanzi tutto individuare la collocazione appropriata sul terreno dogmatico, esegetico, sistematico oppure politico-criminale. Caratteristica di quest'ultimo è iscriversi in quella che definirei la dimensione del "possibile", il senso della "possibilità". Il dibattito assume connotati politico-criminali tutte le volte che ci si interroghi sulla modificabilità in rapporto agli scopi da raggiungere ossia sulle alternative prospettabili rispetti al sue essere attuale. La discussione dogmatica invece si caratterizza soprattutto per un confronto con l'esistente giuridico ossia con il dato normativo così com'è, visto e accettato in quanto dogma. Nell'opera di costruzione concettuale e sistematica la dogmatica penalistica pone a proprio fondamento ma anche a proprio limite la legge penale vigente. Anche se le interferenze tra piano dogmatico e politico-criminale sono molteplici e di grande interesse è indispensabile innanzi tutto la consapevolezza della loro distinzione. Nell'ambito penale è il giudice soprattutto la figura ispirata a un tale senso della realtà e invece il legislatore a nutrire un più spiccato senso della possibilità. Anche quest'ultimo dovrebbe saper raccogliere dall'esperienza applicativa ogni sollecitazione per elaborare le norme in grado di corrispondere ai mezzi e scopi appropriati, ma si muove in una prevalente dimensione del possibile. Anche il giurista dogmatico non può chiudersi nella esegesi del diritto positivo.

Richiamandoci all'enunciato di Liszt possiamo inquadrare la politica criminale come il complesso sistematico di quei principi secondo i quali lo stato ha da condurre la lotta contro il delitto, per mezzo della pena e delle istituzioni a essa collegate. Secondo una definizione più recente la politica criminale è descritta come l'insieme delle valutazioni e misure della società, aventi lo scopo di abbassare il numero delle offese all'ordinamento giuridico-penale. Il concetto di politica criminale risulta strettamente connesso a un'idea di razionalità, la quale non a caso riguarda specialmente la relazione tra mezzi e risultati. In quanto connessa a una razionalità strumentale, l'idea di politica criminale pone dunque l'accento su tutti i mezzi per il contenimento della criminalità. Tornando al programma di Marburgo, si tratta di un distillato della visione lisztiana di un diritto penale visto di nuovo in correlazione con una politica del diritto indirizzata secondo punti di vista razionali nella quale l'idea dello scopo si pone come l'autentico caposaldo del progresso giuridico. Enunciati fondamentali di tale programma sono ad esempio la pena giusta pena necessaria. L'idea di Liszt è quella di una pena relativa e non assoluta, il metodo è basato su un confronto con la realtà sociale: una volta chiarite le finalità che l'ordinamento giuridico intende perseguire occorrerà adattare a tale realtà la disciplina normativa ossia individuare i mezzi idonei al raggiungimento degli scopi. Il punto di partenza è allora dunque di maturare sensibilità e attenzione al dato criminologico. La conoscenza scientifica è assunta di per sé come spiegazione causale ossia spiegazione di un fenomeno nelle cause che lo determinano.

Dal brano emergono alcuni aspetti centrali sulla collaborazione tra diritto penale e scienze empiriche:

Non si menziona la criminologia ma una serie di altre discipline

C'è un riconoscimento dell'autonomia delle discipline empiriche rispetto alla scienza del diritto penale.

Si auspica una collaborazione tra i due ambiti.

Si riconosce al diritto penale un ruolo guida

All'interno della stessa costruzione lisztiana diritto penale e criminologia politica-criminale restino ben distinti, se non addirittura contrapposti. Alla scienza penale integrata restano 3 compiti:

Formazione del penalista

Spiegazione causale del delitto e della pena

L'elaborazione di una politica criminale (sistema di principi)

E tuttavia la delimitazione delle rispettive competenze è assai netta. Ne consegue l'idea che il ruolo del diritto penale non sia propriamente la protezione della società ma del reo e che invece spetti alla politica criminale la prevenzione dei crimini. Si pone qui un'aggiornata definizione della politica criminale: si occupa della questione di come debba essere strutturato il diritto penale per soddisfare al meglio la sua funzione di tutela della società. Non tutto ciò che è utile è giusto. Come parametri della giustizia in politica criminale sono da assumersi il principio alla colpevolezza, i principi dello Stato di diritto e il principio di umanità.


2- LE SOTTIGLIEZZE EMPIRICHE DEL DIRITTO PENALE


Sottigliezze empiriche delle scienze giuridico-penali

Un nuovo modello di scienza penale integrata sull'esempio dell'antico modello lintziano non è stato ancora delineato. Il reciproco isolamento e la strada del diritto penale puro sembrano però arrivati alla fine. Le condizioni necessarie per l'impostazione della collaborazione tra diritto penale e criminologia devono essere generate nel metodo di lavoro del giurista e prima ancora nell'atteggiamento mentale dei cultori delle scienze normative. Vi sono ampi settori nel diritto penale nei quali la fragilità delle categorie e teorie dommatiche o delle scelte politico-criminali adottate dal legislatore è dovuta all'insufficiente ponderazione delle variabili empirico-sociali e criminologiche sottostanti. Invece di fragilità della crosta del diritto penale tale da prestarsi a spaccature rispetto al dato empirico, sarebbe meglio parlare di sottigliezza. Vediamo alcune aree in cui il sistema giuridico-penale manifesta una vigile sottigliezza. Come emerge dalle parole di von Liszt è già l'esigenza di impostare la politica criminale in termini razionali a sollecitare un confronto con la criminologia e dunque a rendere uniformemente un po' più sottile la cortina del sistema penale. In questa temperie socio-culturale non c'è da sorprendersi che si sia ulteriormente approfondito quel divario consistente tra visione scientifica e percezione sociale della criminalità e del diritto penale come strumento per combatterla. Solo grazie alla capacità di sostenere l'impatto inquietante della complessità moderna si sarà dunque in grado di aderire ai due presupposti primordiali di ogni politica criminale razionale e legittima.

La prevenzione

il concetto di politica criminale come si visto fin dalle prime definizioni prospettate appare strettamente connesso all'idea di prevenzione. Intendiamo per prevenzione ogni attività individuale o di gruppo, pubblica o privata, tendente a impedire uno o più atti criminali. Il concetto di prevenzione viene tenuto distinto da quello di controllo che viene utilizzato soprattutto per riferirsi alla reazione sociale che segue al reato. In realtà se per controllo sociale intendiamo i meccanismi attraverso i quali la società esercita il proprio dominio sugli uomini che la compongono ottenendo da questi l'osservanza delle sue norme ci appare immediatamente come il controllo sia un concetto più ampio di quello di prevenzione: è l'operare degli strumenti di controllo a determinare di per sé la prevenzione dei comportamenti in contrasto con le regole sociali, penali o extra-penali. Secondo questa prospettiva si è differenziato tra un controllo sociale attivo comprendente l'insieme di quei meccanismi attraverso i quali si cerca di prevenire i comportamenti indesiderati e un controllo sociale passivo per riferirsi più propriamente alla reazione nei confronti del comportamento deviante delle regole sociali. Un tale controllo a sua volta si dirà informale ove sia esercitato nell'ambito di gruppi primari o secondari, oppure formale qualora provenga da istanze il cui ruolo è invece definito proprio dell'esercizio di un tale controllo. Il controllo formale può muoversi prevalentemente sulla base di norme formalizzate. Tornando alla prevenzione propriamente detta significative sono varie distinzioni del concetto. Un criterio di classificazione basato sul modello medico prende in considerazione i tipi di intervento preventivo a seconda del livello di sviluppo del comportamento criminale e distingue innanzitutto una prevenzione primaria per intendere la riduzione delle opportunità criminali e dunque la riduzione o eliminazione delle condizioni criminologiche presenti nell'ambiente fisico e sociale. Una prevenzione secondaria che riguarda invece gli interventi sui soggetti a rischio criminale prima che fatti criminosi siano posti in essere. Infine una cosiddetta prevenzione terziaria il cui scopo è il trattamento del reo per interrompere carriere criminali ossia l'estensione dei crimini, attuata quando un crimine è già stato commesso e ha come scopo di impedire la recidiva. Un'ulteriore classificazione distingue gli interventi indirizzati agli autori dei crimini e quelli che invece si rivolgono alle vittime. Un modello di inquadramento della prevenzione è infine quello che attribuisce particolare rilevanza al contesto e alla sequenza logico-temporale degli interventi. Il primo criterio vale a distinguere tra gli strumenti propri della giustizia penale e quelli che si pongono al di fuori di essa. Il secondo serve per differenziare gli interventi attuati prima della realizzazione del crimine per impedirne la verificazione e quelli successivi alla sua commissione per impedirne la recidiva. In ogni caso per la scelta e le modalità di questi programmi occorre affidarsi alla criminologia.

Criminologia e teorie della pena

come studio empirico della criminalità delle sue cause e delle sue cause e delle sue caratteristiche la criminologia assurge anzi a scienza e può svilupparsi soprattutto in un momento storico nel quale il diritto penale è orientato allo scopo. Soprattutto dove emerge una visione tecnocratica nella quale la pena appare uno strumento tra i molti per conseguire finalità sociali è destinato a porsi il quesito della idoneità e congruità del mezzo rispetto al fine. La legittimazione della necessità della pena inizia e termina entro la prospettiva delle sue conseguenze utili per l'uomo. L'attenzione del retribuzionista è concentrata sul passato sul delitto commesso. Un sistema penale di tipo retributivo che si limiti a compensare il male con il male non è certo interessato a penetrare la concreta realtà umana e sociale del reo o vittima. Più in generale un diritto penale retributivo sembra complessivamente disinteressato alle cause del crimine. La retribuzione si chiude dunque a tutto ciò che è altro rispetto all'inflizione del giusto male all'autore del crimine sia questo altro localizzabile nella società oppure già tra le mura del carcere. La pena retributiva si priva programmaticamente di ogni intendimento di porsi come strumento efficace di lotta alla criminalità. Nel filosofo Kant, quella che si dice retribuzione morale concepita come applicazione della seconda formulazione dell'imperativo categorico manifesta esplicitamente il suo scioglimento da una visione strumentale della pena. Nonostante le apparenze lessicali, un vero scopo della pena non emerge neppure nel notissimo brano kantiano dell'isola. Anche qui il fondamento della pena resta il delitto già commesso ed è questo delitto a costruire l'unica frazione di realtà cui il retribuzionista volga la propria attenzione. Non diversamente in Hegel: la retribuzione consiste nel togliere il delitto. Si parla in proposito di teorie assolute della pena → la pena deve assolutamente seguire al delitto. Ben diverso un diritto penale genuinamente orientato allo scopo per il quale la pena è posta al servizio di fini umani. Si parla di teorie relative della pena ma questa connotazione ha anche il significato di manifestare un atteggiamento di relativismo nei confronti della pena. C'è un volgersi dell'attenzione e dell'interesse oltre l'oggetto, ne scaturirà poi, rispetto a tale oggetto un grappolo di interrogativi concatenati, tali da investire la sua idoneità a raggiungere gli scopi che per mezzo di esso ci si propone di conseguire. Idoneità che imporrà di volgersi all'esperienza e alla verifica empirica degli effetti che da tale mezzo conseguono secondo regolarità accertate. Dalla centralità del momento della verifica empirica discendono ulteriori conseguenze concatenate. Nel momento in cui la pena cessa di porsi come fine ultimo per diventare puro mezzo è del tutto conseguente che la sensibilità per il peso sociale che a essa si annette induca a concepirla come extrema ratio. L'idea relativa della pena determina inoltre l'ingresso nel diritto penale di un prospettiva strategica, di un atteggiamento scientifico e di una esigenza critica e comunicativa.

Questa visione relativa della pena si iscrive del resto nell'idea di politica criminale già prospettata, come emerge da due definizioni di questa idea già menzionate: il complesso sistematico di quei principi secondo cui lo stato ha da condurre la lotta contro il delitto per mezzo della pena e delle istituzioni collegate; l'insieme delle valutazioni e misure della società aventi lo scopo di abbassare il numero delle offese all'ordinamento giuridico-penale. Le teorie relative della pena si identificano fondamentalmente nella prevenzione generale o speciale, che sono finalità coesistenti e parimenti irrinunciabili. L'orientamento alle conseguenze del diritto penale e il finalismo preventivo delle pene relative sono alla base dell'impulso impresso alla collaborazione tra scienze normative e scienze empiriche. Peraltro ogni indicazione proveniente dal versante empirico in merito alle condizioni per conseguire un'ottimale effettività della sanzione è destinata a trovare un limite ferreo e invalicabile nelle esigenze connesse alla sua liceità ossia in una serie di principi tra i quali innanzitutto quello di proporzionalità, che impedisce di gravare smisuratamente il reo del carico sanzionatorio. Un'ultima considerazione può integrare il quadro delle implicazioni empiriche connesse alla visione relativa della pena. Se tale visione costituisce premessa e impulso per un'apertura ai dati del reale essa può venire a sua volta acuita e approfondita a una pregiudiziale attenzione verso la concretezza delle conoscenze criminologiche.

Problemi empirici della prevenzione generale

per prevenzione generale possiamo intendere unitariamente la prevenzione di comportamenti socialmente indesiderati attraverso la minaccia di una sanzione legale. Si vogliono prevenire soprattutto i crimini della generalità di soggetti che non hanno ancora commesso reati e che ci si aspetta siano trattenuti dal commetterli per effetto della minaccia della sanzione. L'idea generalpreventiva presenta due forme fondamentali:

prevenzione generale negativa: fondata nell'opera di Paul Johann Anselm von Feuerbach, considerato il teorico della coazione psicologica. Giocata sul meccanismo della dissuasione, della deterrenza. Si vuol far leva sul sentimento del timore, il risveglio della immaginazione su ciò che potrà accadere al soggetto ove compia un'azione vietata e sulla cui realizzazione si nutre una qualche misura di dubbio. Evocazione che richiede la conoscenza della connessione tra sanzione e pena e corroborata da una serie di meccanismi di rinforzo. Il meccanismo sembra rispecchiare le meccaniche del condizionamento: al pari di esso anche la prevenzione generale negativa richiede una risposta adattativa basata sull'apprendimento. Sembra rispecchiarsi nel più evoluto modello di condizionamento operante o strumentale. Sia l'inflizione della pena sia il modo di tale inflizione rappresentano rinforzi negativi del condizionamento. Questa prevenzione ha incontrato problemi criminologici che si classificano in due categorie: - questioni empiriche o fattuali e - questione della liceità dell'uso della pena in funzione generalpreventiva che coinvolge la sua giustificazione etico-giuridica. Esiste una priorità logica tra i due ordini di problemi. Il profilo della liceità diviene invece esclusivo nell'antica critica mossa dall'idealismo classico e in particolare da Hegel che si accanisce proprio sull'idea in sé di un uomo la cui spinta criminosa si voglia assoggettare alla controspinta della pena. Per Hegel è uno svilimento della dignità umana. La critica investe le concezioni sulle libertà dell'uomo, l'antica questione del libero arbitrio. Resta l'ineludibile problema normativo. Maggiore interesse presentano soprattutto i profili empirici dell'odierno dibattito sulla funzione intimidativa o deterrenza. I problemi empirici più stringenti sono destinati a emergere quando ci si interroghi sull'effetto intimidativo prodottosi a seguito di una determinata scelta politico criminale considerata la difficoltà estrema di ponderare in che misura i potenziali autori di reato siano effettivamente trattenuti dal timore della pena e quanto abbiano invece influito variabili diverse. Le conoscenze acquisite su questo terreno si devono a studi trasversali, longitudinali, soggettivi e sperimentali. Si deve verificare a posteriori se lo scopo è stato raggiunto. Il problema centrale è quello di accertare il nesso di causalità tra diminuzione dei reati e scelta politico-criminale. Il metodo consiste nel raffronto tra una situazione iniziale senza pena e una situazione finale con l'aggiunta della pena. Si appoggerà sul criterio delle variazioni concomitanti. Si tratta di verificare l'ipotesi causale relativa all'effetto di riduzione dei tassi di criminalità prodotto dalla sanzione penale. es. efficacia della pena di morte. Si tratta di un settore competente alla criminologia quantitativa, intesa come ricerca empirica centrata sulla misurazione del crimine e quindi incline a servirsi di categorie quali volume, estensione...

il metodo presuppone l'applicazione del metodo della differenza: se il caso in cui avviene il fenomeno in esame e un caso in cui esso non avviene hanno in comune tutte le circostanze meno una e questa compare soltanto nel primo caso quella unica circostanza in cui i due casi differiscono è l'effetto o la causa o una parte indispensabile della causa del fenomeno. Ci sono però due incognite importanti: bisogna avere la sicurezza che non si abbia avuto altra variazione altrimenti si potrebbe avere una spiegazione diversa. L'altra incognita è la cifra oscura per cui una ristretta percentuale di tutti i crimini giunge a conoscenza.

La ricerca generalpreventiva può contare ormai una cospicua mole di studi. Si concorda ormai sul punto secondo cui i soggetti influenzabili dal messaggio intimidatorio della pena comminata risulteranno comunque più sensibili al rischio di essere concretamente puniti che non alla severità della pena minacciata. Delle due tradizionali variabili dunque quella della severità e quella della certezza della pena, la ricerca empirica tende a confermare il rilievo della seconda. L'asserzione per cui a prescindere dalle dimensioni della criminalità la maggior parte degli appartenenti al corpo sociale non commette reati non è di per sé una prova del legame causale tra un tale generale comportamento conforme al diritto e l'effetto dissuasivo della sanzione penale. L'obiettivo è quello di ponderare il peso della paura della sanzione nella prognosi del comportamento conforme. Il bilancio complessivo non può ancora considerarsi probante circa l'attitudine della pena a orientare le condotte per mezzo dell'effetto intimidatorio. Un ulteriore problema empirico della prevenzione generale è costituito dall'assioma dell'uomo razionale. Accanto all'uomo razionale che soppesa vantaggi e svantaggi delle linee di azione prospettate esisterebbe una categoria di soggetti che non calcolano, impulsivi. I destinatari devono inoltre avere la conoscenza della minaccia. Lo specifico e più recente influsso degli economisti neoclassici sulla criminologia e le scienze sociali ha trovato eco a partire dagli anni ottanta in una teoria della azione criminale detta della scelta razionale in base alla quale la decisione di realizzare un crimine sarebbe condizionata dal trovarsi in una situazione nella quale il rischio vale la candela. Sembrano prospettabili due ordini di considerazioni: 1- si può rilevare come nei confronti dell'agire impulsivo sia il comando espresso dal precetto penale a modificarsi inefficace per un difetto di comunicazione con il soggetto che non ragiona. Altra obiezione più rilevante è quella secondo cui una volta che l'agente sia disposto a violare la norma il suo ragionamento consisterà nel calcolare quali siano le sue chances di non venire scoperto. Un altro problema ben noto è quello della comunicazione che si presenta in 2 forme: chiarezza delle leggi e percezione del destinatario

prevenzione generale positiva: si differenziano 3 effetti attesi dalla sanzione penale: apprendimento che la popolazione acquisisce grazie all'attività della giustizia penale, fiducia del cittadino nel diritto, soddisfazione dopo l'inflizione della pena. Connotati distintivi: determinazione della funzione della pena sulla base della funzione del diritto penale. Visione integrata dei compiti della prevenzione generale e individuale, il dato per cui la prevenzione generale assume un significato positivo, proponendosi una stabilizzazione delle norme. Il suo contenuto consisterebbe nell'affermare e assicurare pubblicamente norme dirette a una prevenzione efficace e a una risoluzione formalizzata dei conflitti. Non poche difficoltà incontra il compito di individuare tangibili correlati empirici della teoria e ardua appare la verifica se la prevenzione generale abbia avuto effettivamente successo. Vi sono poi anche manchevolezze di ordine teorico e pratico.

La prevenzione speciale

configura la sanzione come mezzo rispetto allo scopo di prevenire la commissione di reati da parte dello stesso soggetto cui la sanzione viene irrogata. Il finalismo della prevenzione speciale non può sottrarsi al difficile confronto con la realtà empirico-sociale. Come nella prevenzione generale il rilevamento dei tassi di criminalità segna il momento cruciale della ponderazione del successo delle scelte politico-criminali adottate, così nella prevenzione speciale un indicatore importante potrà essere tratto dagli indici di recidiva. In sede di prevenzione speciale dovrebbe risultare particolarmente decisiva la scelta di una qualità e quantità della sanzione da irrogare concretamente corrispondenti a quanto l'esperienza insegni essere più propizio ad assicurare il reinserimento del reo nella società o almeno alla sua non ricaduta nel delitto. La presunta crisi del concetto di risocializzazione è derivata dalla presa d'atto che gli effetti sul condannato non si sarebbero manifestati in modo adeguato. Per quanto gravato da incertezze, il principio di risocializzazione realizza al meglio i dettami dello stato sociale con l'attenzione alla persona del reo x una sua reintegrazione (art.3 c.p.v. Rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà dei cittadini). La crisi del principio di risocializzazione induce a ripensarne le modalità di realizzazione.

Il principio di offensività

tra i principi fondamentali del diritto penale un ruolo preminente compete al principio di necessaria lesività od offensività per il quale è indispensabile che il fatto di reato leda o ponga in pericolo beni giuridici i quali secondo una nota definizione sono situazioni di fatto permeate di valore che possono essere modificate e che perciò possono essere tutelate contro tali modificazioni, situazioni di fatto offendibili, tutelabili. La legittimazione del diritto penale è strumento dell'operare statale perché si pone come necessaria condizione di garanzia di irrinunciabili interessi individuali e sociali. Si deve allargare una verifica nella prassi del diritto penale della reale capacità di questo di proteggere i suddetti interessi. Si spalancano ampi canali di comunicazione con le scienze empiriche. Anche per il principio di offensività e per la nozione di bene giuridico vale il monito al giurista di saper cogliere le insufficienze del proprio sapere per la risoluzione dei problemi, specialmente assicurare ai valori sociali la protezione più appropriata. Indispensabili risultano le specifiche indagini fattuali il cui sbocco può essere localizzato in almeno tre importanti ambiti:

necessità di richiamarsi al rilevamento criminologico dei valori da assumere a oggetto di tutela da parte del legislatore. Una buona informazione circa la reale attitudine della sanzione penale a essere strumento promettente in vista di un'efficace tutela del bene giuridico può contribuire a restringere il ventaglio dei fini proponibili. Si è del resto rilevato di recente come la reale fortuna del bene giuridico più che dal livello di elaborazione scientifica conseguito dalle relative teorie giuridiche sia legato a un adeguato sviluppo delle scienze sociali e in particolare a una sorta di criminologia sociologica capace di fornire i presupposti teorici e i mezzi pratici per l'effettiva individuazione degli interessi meritevoli di tutela. Concezione liberale del bene giuridico espressa nell'esigenza di assumere a oggetto di tutela entità dotate di sostrato reale

sorge poi la questione di strutturare le fattispecie in modo da rispecchiare una reale dannosità o pericolosità per il bene dei comportamenti previsti. È indispensabile comprendere la realtà della penetrazione del reato e del danno inferto ai valori stessi: la necessità di penalizzare va fondata empiricamente, con conseguenza che anche i modi della penalizzazione devono essere commisurati il più possibile ai dati forniti dalla ricerca empirica. Necessità per il legislatore di un accertamento di tipo empirico, criminologico, naturalistico sull'esistenza di una relazione causale tra comportamenti indesiderati e conseguenze socialmente negative. La scelta del legislatore risulta sottoposta a una verifica della sua fondatezza empirico-fattuale: il giudizio di pericolo deve rispecchiare reali regole di esperienza.

Si tratterà infine di consegnare la tecnica di tutela più appropriata per contrastare tale condotta. L'idea di un diritto penale diretto alla protezione dei beni giuridici e quindi di una criminalizzazione solo riservata a comportamenti socialmente dannosi non può che portare con sé una dipendenza della politica criminale dalle cognizioni empiriche. Il diritto penale non può rappresentare il terreno esclusivo in cui preservare l'integrità dei valori sociali i quali in realtà sono influenzati positivamente e negativamente da un fascio di fattori che trovano la loro collocazione al di fuori del piano giuridico-penale e di quello tout court. Un elenco anche solo approssimativo di tali fattori metterebbe in luce esemplarmente il ruolo residuale della sanzione penale nel vasto campo di condizioni da cui dipende la preservazione dei beni giuridici.

L'extrema ratio o sussidiarietà del diritto penale

la visione di una pena orientata allo scopo è anche il presupposto di un altro dei cardini fondamentali del diritto penale moderno: il principio di extrema ratio o sussidiarietà per il quale dovrebbe rinunciarsi al diritto penale tutte le volte in cui altri rami dell'ordinamento siano in grado di tutelare adeguatamente il bene giuridico. Esso presenta ben due matrici precise:

idea che la pena non sia assoluta da uno scopo ma relativa in rapporto all'obiettivo di diminuire il numero dei reati e mediamente contribuire alla protezione dei beni giuridici. Impone dunque controllo della congruità rispetto al fine e la necessità di fare riferimento alla realtà empirica per dare risposta a un siffatto quesito. Una concezione relativa della pena è la condizione necessaria  anche se non sufficiente perché il diritto penale possa porsi come ultima ratio

vi è poi la matrice costituita dal principio di proporzione o proporzionalità di cui l'extrema ratio appare una specificazione. È apparso alla dottrina un mero canone materiale di politica criminale tale da consentire un sindacato di legittimità nei soli limiti della ragionevolezza. Il principio di extrema ratio non sembra essersi tuttora affrancato da una persistente indeterminatezza e genericità tale da sfumare i confini tra la sua effettiva rilevanza normativa e una rilevanza come criterio informatore nella politica criminale. L'indicazione minimale di un principio che prescrive di interrogarsi sulla possibilità di servirsi di uno strumentario di interventi giuridico-sociali diversi dall'arma a doppio taglio della pena non può che essere quella di acuire l'attenzione per i fatti, le cause e i valori rinvenibili nel retroterra empirico-sociale della materia oggetto di studio.

La reale adozione del principio di sussidiarietà nella prassi legislativa è dunque destinata ad avanzare pari passo con il processo di deformalizzazione del diritto penale ritenuto fondamentale per il suo adeguamento alla complessità della realtà empirica.

Il principio di tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale

principio di grande rilievo che impone un vincolo di precisione e chiarezza alle norme penali. Secondo una più recente classificazione dovrebbe parlarsi di principio di precisione. Al principio di determinatezza si riconduce poi il requisito per cui le norme penali devono prevedere fatti che possano venire provati tramite regole di esperienza. Esso si colloca tra i centrali principi di garanzia del diritto penale e si rivolge al giudice stesso richiedendo di scegliere tra le possibili interpretazioni della legge. La tassatività scaturisce dallo stesso principio di legalità, anch'essa è espressione dell'idea liberale di uno stato di diritto caratterizzato dalla netta divisione dei poteri mirando a contenere gli spazi di discrezionalità del potere giudiziario e pertanto a preservare le prerogative del potere legislativo. Tale idea è affermata nel principio illuminista da Montesquieu e poi da Beccaria che arricchisce il principio di legalità con il canone della tassatività e con un dettame di chiarezza delle leggi all'estremo. Il principio di tassatività a dire il vero non è esplicitamente enunciato dalla costituzione, l'art.25 insiste piuttosto sulla irretroattività della legge penale senza apparente riferimento alla necessità che questa sia anche chiara e precisa. Tale principio di ritiene comunque costituzionalizzato, sia per rafforzare il contenuto di legalità che sulla base di norme costituzionali altrimenti inconciliabili con il sistema normativo (disposizioni sull'inviolabilità del diritto di libertà personale, diritto alla difesa, obbligatorietà dell'azione penale). L'estrema sottigliezza empirica del principio di tassatività è destinata a emergere dalla stessa riflessione sui requisiti necessari e sulle opzioni praticabili per assicurare precisione e chiarezza alle fattispecie penali. Il vero pericolo per il principio nulla poena sine lege non viene dall'analogia ma dalle leggi indeterminate. Rivelatrice del sottile crinale lungo cui è costretta a muoersi l'attività di normazione è del resto l'alternativa tra legislazione casistica e legislazione per clausole generali. La preferenza per la seconda sembra sospingere verso quella tendenza in materia penale-economica a trasferire sul terreno della prova del fatto le questioni invece tradizionalmente affrontate nella definizione dei concetti. È pur vero che l'ambito della punibilità può essere determinato sia agendo sull'estensione del tipo delittuoso sia variando gli elementi di prova. Però le modifiche della punibilità realizzate operando su regole di prova sono maggiormente esposte all'estemporaneo decisionismo giudiziario e dunque si pongono in traiettoria centrifuga rispetto al dettame della tassatività. La questione dell'alternativa tra legislazione casistica e per clausole generali non può del resto essere rivolta nettamente e una volta per tutte solo richiamandosi al dettame della tassatività. C'è peraltro una dimensione del principio di tassatività come vincolo nei confronti del legislatore a individuare con parole precise la fattispecie di reato. Nell'esigenza di rendere comprensibile il contenuto precettivo della norma si è infatti ravvisata una possibilità di estromissione di quelle nozioni scientifiche che non abbiano passato il vaglio della comunicabilità alla generalità dei consociati. La tentazione più grave è di sottrarsi del tutto al sapere scientifico avendo come effetto di configurare fattispecie penali incapaci di incidere efficacemente sulla realtà empirica che sarebbero destinate a regolare. La considerazione delle reali possibilità di provare in giudizio determinati requisiti di fattispecie è destinata a influire sulle scelte del legislatore solo nei limiti in cui egli non sia disposto a mettere in conto un elevato attrito sulla strada del proseguimento dei reati per il prevalente rilievo attribuito al rango del bene giuridico tutelato o alla funzione che nello specifico ambito di disciplina voglia conferire al diritto penale. Fattore decisivo per assicurare un'applicazione giudiziale delle fattispecie penali sensibile alla realtà resta dunque una buona tecnica legislativa, capace di trasfondere chiaramente e distintamente nella descrizione del tipo le componenti empiriche. Non viene in questione l'orientamento alle conseguenze del sistema penale ma la sua aderenza a un canone metodologico consistente nell'adeguare la fattispecie alle regole delle scienze empiriche. Nella sua sofisticata articolazione il principio che impone precisione al precetto penale ha del resto maturato da tempo uno specifico spazio anche per il profilo riguardante l'aderenza della norma penale alle conoscenze empirico-scientifiche proprie della materia oggetto di disciplina. Tra le sue molteplici forme di manifestazione l'indeterminatezza della fattispecie assume infatti anche quella di un'insufficiente capacità di rappresentare la realtà empirica in particolare dovuta a una carenza di conoscenze su tale realtà così da impedirne una rigorosa concettualizzazione. Es.corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità del delitto di plagio (art.603 c.p.) proprio per difetto di tassatività. Se la tassatività è tra i più cospicui e rilevanti principi di garanzia e dunque segna soprattutto i limiti di liceità dell'intervento penale esso si connette alle condizioni empiriche da cui dipende il funzionamento di tale intervento. Ciò riguarda innanzitutto la stessa funzione della pena e in particolare la sua efficacia generalpreventiva. A Feuerbach di devono importanti enunciati sulla legalità e in materia di tassatività: ogni singolo reato deve essere descritto in modo determinato chiaro e esauriente così da essere comprensibile tanto al giudice quanto al cittadino. In relazione al ruolo di orientamento comportamentale del precetto penale rilievo preminente compete alla certezza del diritto e alla percezione della legittimità del sistema penale, in assenza della quale possono determinarsi reazioni di rifiuto globale del sistema o di norme specifiche. È rilevante anche il collegamento con la funzione di risocializzazione del reo conferita alla pena dall'art.27 cost. La pena per svolgere una credibile funzione rieducativa deve essere applicata a un soggetto che sia stato in grado di avvertire il disvalore penale del fatto al momento della sua realizzazione altrimenti verrebbe meno il rapporto di fiducia tra cittadino e autorità. La recente attività legislativa italiana però non dà segno di ricattarsi dalle più inveterate manchevolezze o distrazioni. Molteplici sono i fattori che concorrono a rendere il sistema penale non tassativo sia nel suo insieme che nelle sue componenti, tra i quali va prima di tutto identificata una difettosa tecnica di confezione delle norme che sconta il noto ritardo con il quale l'Italia a differenza degli altri paesi è venuta maturando una scienza della legislazione degna di questo nome. Tra i fattori di incertezza può annoverarsi anche una risalente e ininterrotta tradizione volta a privilegiare formulazioni sintetiche. Vi è poi la straordinaria complessità delle moderne società occidentali sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del pluralismo ideologico e sociale. Strettamente connessa è poi la tendenza compromissoria dell'attività legislativa. Ai frequenti naufragi del legislatore sullo scoglio della tassatività ha fatto contrappunto un'estrema riluttanza della corte costituzionale ad accogliere le eccezioni di legittimità fondate su tale principio. Da un lato evita di spingersi nell'esame del testo legislativo e dall'altro perviene a una ipervalutazione del ruolo della giurisprudenza. Ma a partire dagli anni 80 si ha una svolta della corte costituzionale con sentenze che affrontano la situazione.

La perizia nel processo penale. La perizia criminologica.

Il trattamento riservato dall'ordinamento alla criminologia è rappresentativo della generale apertura del sistema penale nei confronti delle conoscenze extragiuridiche. Il tema tocca propriamente il diritto processuale penale (ramo che disciplina il processo e più precisamente l'attività degli organi dello stato che stabilisce se la legge penale è stata violata e quale pena deve essere inflitta). La netta separazione dei due ambiti sostanziale e processuale appare accreditata dalla visione classica del processo come mero strumento per attuare la sanzione. Il quadro empirico-sociale che fa da contesto all'esercizio della giustizia penale ha così come tangibile effetto di comprimere di fatto il principio costituzionale di presunzione di innocenza (art. 27). Connesso a ciò è anche lo scollamento tra tipicità e punibilità quale elemento del reato ulteriore e successivo rispetto alle tradizionali componenti della tipicità, antigiuridicità e colpevolezza. Il legislatore costituisce la fattispecie in modo non artificiale, il contatto con la realtà empirica dovrà essere valorizzato e non svigorito. Ne consegue una migliore attitudine delle norme a fronteggiare i travagli applicativi destinati a emergere concretamente nelle aule giudiziarie. Il problema della identificazione delle basi empirico-criminologiche dei fatti del reato è strettamente collegato a quello dei mezzi probatori a disposizione de giudice per l'accertamento dei requisiti necessari a integrare il tipo delittuoso. La materia delle prove è lo snodo fattuale tramite cui il giurista si trova costretto a transitare per rendere vivente il diritto oggettivo. Alle prove è dedicato l'intero libro III del codice di procedura penale. In sostanza sono oggetto della prova i fatti, la dimostrazione dei quali a opera delle parti o il loro accertamento da parte del giudice, tra cui quelli per l'affermazione o negazione della responsabilità penale e quelli riferiti alla puntualità dell'imputato. Il tema di prova non è costituito solo dai fatti principali ma anche da quelli secondari. La verifica della prova avviene attraverso l'elaborazione della prova diretta quando oggetto della prova sono gli elementi della fattispecie giudiziale ovvero della prova indiretta se il tema è costituito da circostanze indizianti. Si ha poi un particolare tipo di prova detto perizia per cui si accetta il contributo di un tecnico, il perito. Il ruolo assegnato alla perizia nel processo penale rispecchia la verità ineludibile per cui la competenza esclusiva a decidere su limiti di ingresso del sapere spetta al giurista e al giudice spetta la valutazione del risultato peritale. L'attuale disciplina della perizia, introdotta nel 1988 con il nuovo codice di procedura penale presenta spiccate particolarità rispetto alla normativa del vecchio codice Rocco 1930. Ora il giudice ha l'obbligo di disporre della perizia. Se pure il giudice continuerà a essere libero nella valutazione dei risultati dell'indagine peritale, dovrà avvalersi della disciplina della perizia. Novità di rilievo è poi l'art.220 c.p. riguardante la perizia criminologica. Esiste in sostanza una prevalente perplessità o contrarietà a svolgere con le forme della perizia l'esame tecnico della personalità anche per la dubbia scientificità di tale esame. Il sostanziale fallimento infatti della collaborazione tra diritto penale e criminologia è ricondotta alla sfiducia del giurista nelle capacità delle scienze empirico-sociali a rispondere agli interrogativi della scienza giuridica. Le eccezioni all'inammissibilità della perizia criminologica lasciano aperta la possibilità a tali indagini. Oltre all'ambito dell'esecuzione della pena una vistosa eccezione alle restrizioni previste dall'art.220 c.p. è nel vasto campo della giustizia minorile. Tra i molti tipi di criminologi quello che con maggior frequenza si trova ammesso a rendere i suoi servigi nell'ambito del processo resta tuttora il clinico. Della criminologia clinica si segnala una crisi localizzata nella logica correzionale che si dice interferisca sistematicamente con la capacità di comprensione della realtà che si ha di fronte in quanto è guidata e motivata dal fine di liberarsi di quella realtà.

Le aree di collaborazione tra diritto penale e criminologia

E' innegabile che rispetto al bisogno di avvalersi del contributo criminologico, il diritto penale sia caratterizzato da un livello assai differenziato di ricettività. Tra i vari campi del diritto è dato riscontrare una sempre più prevalenza ora de pensiero normativo e ora di quello fattuale. A sé sottoposta il legislatore trova una fenomenologia non informe ma strutturata. L'attitudine delle questioni di parte speciale a sollecitare particolarmente l'attenzione dello studioso nei riguardi della concreta fenomenologia oggetto di disciplina risulta poi ancora più penetrante quando sia la specifica materia a manifestare una spiccata vocazione alla permeabilità del dato fattuale. Tra gli innumerevoli nodi che vengono al pettine del teorico o pratico del diritto penale interessante è la responsabilità penale delle persone giuridiche. Secondo un comune riconoscimento la questione se anche le persone giuridiche oltre alle persone fisiche possano rispondere penalmente ed essere sottoposte a sanzioni penali è al momento risolta in senso negativo dal nostro ordinamento. Dalla consapevolezza empirica del vischioso e persistente contesto sottoculturale in cui il singolo si trova inserito e condizionato sorge la sollecitazione a favorire l'emersione di quegli aspetti di disvalore organizzativo che la dottrina tende a evidenziare con maggiore consapevolezza. Aspetti di disvalore localizzati dunque in quelle che vengono dette la filosofia d'impresa e la colpevolezza organizzata.


PARTE SECONDA - IL CRIMINE


1- OGGETTO ED EVOLUZIONE DELLA CRIMINOLOGIA


La criminologia come scienza dell'uomo

si ricorderà la definizione di criminologia assunta fin dall'inizio come ipotesi di lavoro utile per impostare una serie di considerazioni sulla sua diversità rispetto al diritto penale:

la criminologia è l'insieme organico delle conoscenze empiriche sul crimine, sull'autore dell'illecito, sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta.

Definizione però non del tutto completa laddove essa pone in secondo piano la vittima, una componente che assume sempre maggiore importanza nell'ambito dell'indagine empirica sul crimine. Come per la trascuranza nel dedicarsi alla vittima, il deficit poteva essere ricondotto al vizio storico della ricerca empirica in campo criminale di aspettare con troppa rassegnazione l'avanzare dell'apripista giuridico. La domanda riguardante l'essere della criminologia dovrebbe trovare qualche risposta interrogandosi anche sull'agire (o il non agire) di questa disciplina ossia sulle modalità di scelta del proprio oggetto di studio entro il gran mare dei fatti.

Altrettanto eloquente sarebbe il riscontro delle chiusure che lo studio criminologico ha manifestato non tanto trascurando ambiti di esperienza successivamente impostisi alla sua attenzione quanto piuttosto attraverso un'eccessiva convergenza di risorse scientifiche su singoli aspetti del fenomeno criminale a scapito di altri, in realtà meno indispensabili per la sua comprensione. L'oggetto di studio della criminologia a dispetto della apparente condivisione col diritto penale della casa comune delle scienze criminali assume caratteristiche ben distinte. Se certamente l'affermazione secondo cui la criminologia è prima di tutto una scienza empirica e solo in via secondaria una scienza delle norme presenta un rilevante contenuto informativo, ancor più idonea a connotare la diversità rispetto al diritto penale è la sua qualificazione come scienza umana. La criminologia studia il crimine come fatto umano. Essa si propone soprattutto una comprensione di tale fatto intendendo qui il complesso di attività di indagine dirette ad afferrarlo unitariamente nella sua dimensione umana. Caratteristiche di uno studio che voglia dirsi criminologico: innanzitutto il criminologo non potrà isolare la propria ricerca dagli apporti delle altre scienze umane. Nulla di ciò che è umano potrà essere per lui privo di interesse. Ricorrono in proposito varie terminologie con le quali ci si dispone di indicare le modalità di collaborazione tra diverse scienze:

giustapposizione → studiosi di discipline diverse si dedicano all'analisi di un medesimo problema con ipotesi di ciascuno formulate secondo il campo di appartenenza

coordinamento multidisciplinare → pianificazione comune tra i diversi studiosi dell'oggetto della ricerca. Il problema comune viene suddiviso in sottoparti assegnate agli studiosi delle diverse discipline al fine di essere sottoposte ai procedimenti elaborativi ed empirici propri di ciascuna disciplina anche se la valutazione finale e l'elaborazione conclusiva dei risultati viene condotta in comune.

Integrazione interdisciplinare → ricerca e elaborazione e verifica empirica condotte simultaneamente da tutti gli studiosi

Oltre a questa integrazione che potremmo dire esterna, lo studio del fenomeno criminale come fatto umano implicherà anche una integrazione interna alla stessa criminologia. Una certa selettività deve essere conferita anche alla criminologia oltre che alla scienza penalistica con la conseguente necessità di dotarsi di un corrispondente metro selettivo legato all'identità e agli scopi di questa ricerca.

Nascita ed evoluzione della criminologia moderna. Cesare Beccaria e la Scuola liberale-classica

un dato di fondo riscontrabile nella storia della criminologia è la presenza di una successione di fasi teoriche che in parte essa si è lasciata alle spalle ma in parte ben più cospicua sono ancora del tutto compresenti e vitali nell'odierno dibattito scientifico.

A ciascuno degli atteggiamenti di fondo rispetto al fenomeno criminale che la realtà sociale tende ad esprimere fa riscontro una precisa visione politico-criminale così come ciascuna prospettiva politico criminale sulla reazione più adatta per fronteggiare il crimine tende a produrre una criminologia corrispondente. Un esempio è l'opera di Beccaria: Dei delitti e delle pene ha segnato l'atto di nascita della criminologia moderna e dunque della criminologia tout court. In generale il lucido inquadramento di un fenomeno fino a quel momento quasi elusivamente sovraccarico di contenuti emotivi e irrazionali abbia permesso alla criminologia di superare l'ostacolo primordiale costituito da un'interpretazione in termini morali del proprio campo di ricerca e di compiere il primo passo verso una formulazione intellettuale oggettiva di tale campo. Beccaria tratta di problemi politico-criminali e in particolare delle condizioni cui gli ordinamenti penali avrebbero dovuto conformarsi per corrispondere alle nuove concezioni della giustizia penale, che stavano sorgendo dalle idee dell'illuminismo e dalla crescente forza del liberalismo. Proiezione verso la riforma del diritto penale → il crimine ha cominciato a venire considerato anche in termini fattuali e oggettivi. La figura scientifica di Cesare Beccaria viene tradizionalmente associata al filone di pensiero che va sotto il nome di scuola liberale-classica → filone che trae origine e ispirazione dal clima culturale dell'illuminismo. Si tratta di mettere il luce i riflessi che la visione dei classici, così sensibile a quelle che oggi vengono dette le "garanzie" individuali, ha avuto sulla comprensione e penetrazione della realtà empirica del crimine. Nella visione del mondo classica possiamo identificare prima di tutto l'origine e lo sbocco di quei principi di libertà di cui questo filone di pensiero ha rivendicato il riconoscimento da parte degli ordinamenti giuridici contemporanei: in essa capeggia l'idea di un uomo dotato di libero arbitrio, capace di scegliere le proprie azioni fino al punto di limitare la propria la propria stessa libertà con un contratto sociale. I penalisti della scuola liberale proclamano che i delinquenti dovrebbero essere puniti esclusivamente per ciò che hanno fatto in base al diritto penale vigente e non per ciò che sono o che possono diventare. L'idea di una responsabilità penale per il fatto costituisce veramente la matrice culturale da cui discendono tutti gli altri principi liberali di garanzia. C'è l'idea che chi delinque non sia un diverso: proprio perché libero di scegliere il male, una volta cessato di commetterlo sulla base della stessa libertà di autodeterminazione che può aver ispirato la decisione di delinquere, non manifesterà alcun connotato differenziale rispetto al resto dei cittadini. Da una siffatta visione scaturisce una concezione retributiva: nasce la possibilità di muovere un rimprovero, di formulare un giudizio di colpevolezza da retribuire appunto con una sanzione penale. Ai classici e più spiccatamente a Beccaria, non è estranea l'idea di una funzione preventiva della sanzione: idea che gli individui vengano trattenuti dal delinquere per mezzo della minaccia della pena. Si ha però un restringimento di prospettiva sulla realtà del crimine. Ciò che rimane fuori dalla visione dei classici è la prospettiva del reo. La realtà penale dei classici è quella del processo di cognizione → accertamento della responsabilità e irrogazione della sanzione. Sfugge largamente la possibilità di ricorrere a strumenti diversi rispetto alla pena tradizionale. In tale loro sorvolare, gli esponenti di questo filone sembrano rispecchiare anche un connotato di quello che in campo letterario è chiamato "il grande stile epico".

La scuola positiva

a colmare la principale lacuna del pensiero liberale si dedica un filone di pensiero detto positivista o determinista cui si deve il vero inizio della criminologia come scienza autonoma. Il più noto esponente è Cesare Lombroso a cui si attribuisce la paternità della criminologia moderna, assumendosi come atto di nascita la pubblicazione nel 1876 della sua opera "L'uomo delinquente". È l'attenzione alla realtà fattuale del crimine a ricevere con i positivismi un formidabile impulso. La scuola classica esorta gli uomini a studiare la giustizia, la scuola positiva esorta la giustizia a studiare gli uomini. La diversità degli indirizzi di pensiero all'interno della Scuola vede intonazioni di pensiero modulate su componenti sociologiche e psicologiche (Es. Enrico Ferri, Raffaele Garofano). In tutti i maggiori esponenti della Scuola l'estrapolazione di una porzione di realtà dal complessivo contesto empirico nasce con l'intento di pervenire a una spiegazione del crimine alla individuazione delle cause che sono elevate a paradigma eziologico dai positivisti. Nella o nelle cause del crimine si localizza un elemento che, proprio in quanto determinante, non può che coinvolgere nella sua interezza la persona del criminale segnato da patologie tali da farne un diverso rispetto a tutti gli altri appartenenti al corpo sociale. L'isolamento dal resto dei soggetti normali scaturisce già dal riscontro della malattia criminale. È già l'opera di Lombroso a fare dell'uomo delinquente il centro pressoché esclusivo dell'attenzione scientifica. Alla tendenza della criminologia a pensare per autori possono essere in larga misura ricondotte le troppe distrazioni manifestate da questa disciplina in anni recenti in aree del comportamenti criminale. Contro una tale impronta di anormalità si sono appuntate le fiere critiche di quegli studiosi che si sono imbattuti in una folla di autori criminali del tutto normali, anzi più normali di altri (es. colletti bianchi). L'assunto del positivismo sociale, che identificava nella povertà la causa di un crimine e dunque prefigurava una possibile diminuzione dei tassi di delinquenza per effetto di misure volte al miglioramento del livello di vita è parso falsificabile sulla base della realtà dei paesi occidentali avanzati nel periodo post-bellico. La ben nota e annosa crisi della criminologia clinica ha finito così per confluire in una duratura crisi della criminologia tout court. Per una sorta di regola del contrappasso, il riduzionismo esercitato dal positivismo si è trasfigurato nella riduzione della scienza criminologica allo specifico approccio seguito dagli esponenti di quella scuola. È pur vero che senza non qualche buona ragione da vari anni si invoca non solo l'abolizione della criminologia ma quella dello stesso diritto penale. L'abolizione del diritto penale richiederebbe a sua volta una previa abolizione della criminalità altrimenti il diritto penale rischierebbe di dover tornare in vita o di essere sostituito da altri meccanismi sociali. Non è solo il pensare per autori a trovare tale corrispondenza con questioni al centro dell'odierno dibattito scientifico. Domina nei positivisti l'idea di una reazione difensiva della società caratterizzata dall'adozione di misure a carico del delinquente e volte a realizzare una vasta gamma di interventi, misure con cui si intendeva rispondere alla pericolosità del reo, alla probabilità di recidiva nel delitto. Queste proiezioni politico-criminali non sono rimaste confinate nell'ultravioletto dei buoni propositi ma hanno trovato espressione in un compiuto progetto di codice penale (progetto Ferri 1921) e ancor più tangibili nel codice penale dei giorni nostri (codice Rocco 1931) che reca ben visibili gli influssi della scuola positiva non meno di quelli impressivi dall'indirizzo classico. L'aggressione più grave all'individuo viene soprattutto dallo zelo terapeutico perseguito con la sanzione difensiva del corpo sociale tale da comportarne una durata potenzialmente illimitata. Questa violenza del filone positivista potrebbe essere vista come benefica levatrice della storia della criminologia. Dal punto di vista logico essa poggia sul postulato che qualche fine sia già dato in modo prefissato così da rimanere fuori dall'indagine, dove il solo problema sarebbe accertare e elaborare i materiali con cui il fine può conseguirsi, ignorando i fini intenzionali. Soltanto il riconoscimento che i fini da conseguire (intenzionali) hanno natura di ipotesi da formare e confermare può modificare i modi abituali di trattare le questioni sociali.

Le nuove criminologie

si parla di nuova criminologia, di criminologia critica e di criminologia della reazione sociale o interazionistica per riferirsi a un gruppo variegato di studiosi che possono ritenersi accomunati dal rifiuto della vecchia criminologia presa di mira per il vizio metodologico principe della scuola positiva. Il criminologo clinico utilizza i risultati delle sue ricerche per spiegare la delinquenza in generale commettendo l'errore di far coincidere la categoria delle persone che hanno commesso un reato con la categoria delle persone definibili come criminali. Le critiche hanno una visione del crimine come risultato finale di un processo sociale di interpretazione e interazione messo in atto da una molteplicità di attori e operazioni. Si tratta di un cambio di paradigma. Il ruolo di catalizzatore di una tale nuova coscienza viene fatto risalire già agli scritti del sociologo criminale statunitense David Matza che ha destato l'attenzione su alcune manchevolezze della visione positivistica ritagliando i tre assunti fondamentali della criminologia critica:

necessità di anteporre all'azione criminale la considerazione della legge da cui tale azione riceve la sua qualificazione

superamento dell'ingiustificato determinismo epistemologico, uomo libero di scegliere le sue azioni

critica alla separazione dei positivisti tra soggetto criminale e soggetto conforme alle regole sociali.

L'attenzione di questi filoni si appunta dunque sul dinamismo intermedio della criminalizzazione più che sulla statica conclusiva in cui esso trova sbocco. Conseguente a tale visione è un brusco spostamento del fuoco dell'analisi criminologica che in gran parte abbandona il crimine e il criminale per indirizzarsi in modo preminente alle agenzie e al sistema di controllo sociale da cui dipende la costruzione di queste due categorie in cui dunque si identifica il complesso delle condizioni di produzione sociale della criminalità. Se sul segno negativo posto dinnanzi al modello classico e soprattutto positivista è possibile vedere raccolti tutti i filoni criminologici considerati, l quadro si fa più variegato ove si voglia risalire alle diverse matrici teoriche o ideologico-culturali che fanno da sfondo al comune esito critico avverso al paradigma tradizionale. Ancor più arduo diviene il compito se ci si propone di sceverare le diverse visioni politico-criminali in cui si vorrebbe che un tale rovesciamento di prospettiva trovasse sbocco.

L'istanza critica esprime complessivamente un forte impulso verso l'integrazione sia come maggiore coesione tra discipline che come allargamento della prospettiva criminologica tale da superare l'isolamento tradizionale del crimine e del criminale. Non può trascurarsi il peso che nei filoni assume la rivendicazione di autonomia della criminologia rispetto al diritto. Quanto all'integrazione, esemplare resta il modello inaugurato dalle cosiddette teorie dell'etichettamento o labelling approach cui si attribuisce un effetto slavina, esplosivo prodotto sulla discussione criminologica nei primi anni 60. Concezione secondo cui la criminalità o meglio la devianza non è una qualità intrinseca di un certo comportamento ma si identifica con l'assunzione di un tale ruolo sociale attribuito attraverso l'etichettamento da parte di un soggetto collettivo a causa del comportamento tenuto per libera scelta. Si è posta l'esigenza di oltrepassare la fase del mero riscontro di un rapporto tra criminalità e reazione da parte delle agenzie di controllo con un collegamento sistematico tra i due elementi. Ne è scaturita una più articolata caratterizzazione della criminologia critica in termini politici e di concezione dello Stato che ha trovato espressione soprattutto in due versioni note come la criminologia del conflitto e la criminologia marxista tra loro peraltro strettamente correlate o con ampie sfere di sovrapposizione. Il termine conflitto riveste una spiccata centralità nell'odierno dibattito empirico-sociale. Va ricordato un non trascurabile filone di criminologia femminista.

Si può osservare come per criminologia del conflitto si intenda un insieme di orientamenti che, al pari di analoghe prospettive maturate in campo sociologico avvertono a consapevolezza degli squilibrati rapporti di potere esistenti nella società. A questi ordinamenti è per definizione comune l'avversione rispetto alle visioni consensuali: si respinge l'idea che nella società vi sia una condivisione di valori e obiettivi fondamentali. Se lo stesso Sutherland insieme al grande teorico del conflitto culturale Sellin può essere annoverato tra gli anticipatori delle teorie conflittuali, esponenti a pieno titolo ne sono considerati noti studiosi come Chambliss, Turk e Quiney. Sono teorici che accentuano la visione dell'ordinamento giuridico e delle norme come strumento e risultato del dominio di una classe sociale sulle altre. Insoddisfacente è apparsa in dottrina la prospettiva centrata sul conflitto ove assunta come universale chiave di lettura della criminalizzazione o come rispecchiamento del modo in cui gli stessi protagonisti della vicenda criminale tendono a vivere il loro rapporto con le istituzioni del controllo sociale. Tra i suoi limiti si è configurata l'incapacità di esprimere strategie in grado di indirizzare la regolazione e risoluzione dei conflitti sociali così accuratamente censiti e classificati. Una certa consapevolezza conflittuale può risultare utile ad attrezzare di spirito critico soprattutto il giurista interno al quotidiano lavoro dogmatico e sistematico. Analogamente salutare può essere per il giurista una certa consapevolezza conflittuale al cospetto di concezioni funzionaliste del diritto penale che vi identifichino con troppa disinvoltura il rispecchiamento di regole o valori sociali generalmente condivisi e che vedano nel reato un fenomeno disfunzionale che impedisce o frappone ostacoli a che il sistema sociale risolva problemi della sua conservazione. Nello stesso ambito la visione conflittuale può vedersi accreditato lo stabile ruolo di criterio per la classificazione e comprensione delle diverse tipologie di reato. Accanto a un ristretto novero di crimini gravi consensuali, la realtà dei diritti penali moderni può esibire un ben più ampio corredo di comportamenti delinquenziali relativamente ai quali il giudizio sociale è frammentato. Le implicazioni derivanti dal riscontro di un differenziato grado di consenso sulle norme penali sono enormi e di grandissimo interesse scientifico in campo criminologico e politico sociale. Esse si localizzano nella discussione sulla funzionalità della pena e sul connesso imponente fenomeno della cifra oscura.

Fittamente intrecciata con il paradigma conflittuale e tuttavia portatrice di autonome istanze teoriche, è la criminologia marxista: una versione del pensiero critico particolarmente caratterizzata da una riflessione sui temi economici ma anche sull'obiettivo di elaborare non senza originalità una teoria del diritto e dello Stato sviluppata solo in modo sporadico e indiretto dagli stessi esponenti del marxismo classico. Un certo interesse merita un brano ironicamente dedicato alle varie forme di produttività del delinquente: un filosofo produce idee, un delinquente produce delitti ma anche diritto penale e suo manuale, con ciò si verifica un aumento della ricchezza nazionale. Crea anche la polizia, la giustizia, i giudici...il delinquente rompe la monotonia e la banale sicurezza della vita borghese. Influenzato da vari studi storico-sociali questo filone mira a inquadrare il problema della criminalità nel più ampio contesto dell'analisi sociale sviluppando però in particolare l'assunto di base del pensiero marxiano che identifica nel sistema capitalistico la principale fonte di disuguaglianza sociale. La criminalità è vista come il prodotto di un sistema di privilegi: sarà dunque quest'ultimo a dover essere reso inoffensivo. In generale un certo romanticismo o idealismo inerente all'inquadramento del criminale come ribelle. Ogni prospettiva di inquadramento e spiegazione del crimine trova insieme radicamento e sbocco in una certa visione politico criminale che però stenta a emergere dalle teorizzazioni delle nuove criminologie. La difficoltà nasce soprattutto dal fatto che in esse si riscontra una espulsione del crimine dall'analisi criminologica, un rifiuto di usarlo come strumento concettuale. L'esito propositivo più naturalmente e coerentemente associato al pur sterminato universo della criminologia critica è appunto quello abolizionista in grado di evocare unitariamente l'aspirazione a sbarazzarsi in tutto o in parte del sistema penale percepito come costitutivo della realtà del crimine. Di ciò si identificano varie sfumature, che vanno dall'abolizionismo penale a una sua forma più attenuata detta istituzionale fino a prospettive che si propongono varie forme di riduzione dell'intervento penale. Ben pochi tra gli studiosi più attenti potrebbero non condividere di questo abolizionismo la presa di distanze dal sistema vigente della giustizia penale, sia per i suoi fondamenti empirici che per la sua fondazione morale. Viceversa nell'abolizionismo radicale qualcuno ha obiettato che l'abolizione del diritto penale dovrebbe essere preceduta dall'abolizione della criminalità. Questo attacco inverso all'universo critico è portato dal cosiddetto realismo di sinistra, indirizzo di pensiero specificatamente britannico. Esso rivendica caratteri ben distinti rispetto agli altri tre filoni teorici ritenuti predominanti nella criminologia dell'ultimo decennio, diversissimi tra loro ma accomunati dal tentativo di risolvere il problema eziologico e penale. Il realismo di destra di Wilson è più problematico: non nega la causalità ma concepisce di fatto una molteplicità di cause. Ciò che nega è la causa del crimine più afferrabile: la diseguaglianza nella ricchezza e nel potere. Il realismo di sinistra è mosso dall'esigenza di riflettere sulla realtà della criminalità e di fornire risposte ai problemi della criminalità e del controllo penale. Accade così nuovamente che il cambiamento di prospettiva ruoti attorno al recupero di una componente del fenomeno criminale smarrita lungo la strada delle sopravvenute teorizzazioni. L'oggetto della criminologia è quel fondamentale triangolo di relazioni: il reo, lo Stato, la vittima. La criminologia viene invitata a recuperare la fedeltà al suo oggetto, alla natura del crimine, alla forma, il contesto sociale, la configurazione, la traiettoria nel tempo e la realizzazione nello spazio. I realisti mirano a superare la parzialità e gli unilateralismi messi in luce dalle criminologie del passato. Insieme alla realtà del crimine si riscontra anche un certo recupero della ricerca sulle sue cause. La deprivazione relativa è evidentemente un ritrovato teorico che cerca di rispondere alla crisi eziologica e ai fattori che l'hanno determinata. Nondimeno si insiste sul distacco che l'individuazione di questo fattore manifesterebbe rispetto alla tradizione eziologica: esso non porterebbe automaticamente al crimine ma solo in presenza di certe condizioni quando cioè vi siano persone non necessariamente povere che vivono un livello di ingiustizia nell'allocazione delle risorse e fanno ricorso a mezzi individualistici per cercare di rimediare alla loro situazione. Anche gli esiti politico-criminali del filone realista al pari di quelli teorici non segnalano alcun vistoso rovesciamento di prospettiva. Ci si muove sull'idea della prevenzione o di extrema ratio inseriti in una più consapevole cornice di penetrazione e comprensione del crimine come fenomeno complesso. L'interesse per la piattaforma propositiva realista si localizza dunque nel metodo, nell'invito a prendere sul serio il problema criminale. Il ventaglio degli interventi si distanzia soprattutto dal loro unilateralismo. Non nuova è l'insistenza dei realisti sulle misure alternative alla pena detentiva e sul controllo del crimine coinvolgendo tutta le comunità. Generale consapevolezza dello stretto legame tra crimine e politica, chiaro retaggio della nuova criminologia. Una valutazione conclusiva sarebbe resa difficoltosa, nella oggettivazione della prospettiva derivante dal cambio di paradigma prodotto dagli indirizzi critici e nel connesso ridimensionamento della prevalente tendenza all'analisi per autori propria della matrice positivista, potrebbe vedersi almeno un parziale ritorno alla versione classica. La differenza risiede nella diversa disponibilità dei due filoni a porre in discussione le opzioni del giudice e del legislatore e trarre alimento per additare gli squilibri e le disuguaglianze individuali e sociali della criminalizzazione in astratto e in concreto. Con il portare a estreme conseguenze la spinta verso i fatti impressa dalla matrice positivista, la prospettiva critica ha contribuito indubbiamente al progresso registrato dalla criminologia in anni recenti sotto forma di un ampliamento rilevante del suo oggetto. L'apporto della nuova criminologia ha influito sulla complessiva criticità nella criminologia non più disposta a prendere per buono il prodotto finale dell'operazione delle agenzie di controllo. Un tale assorbimento dell'impatto prodotto dai nuovi filoni è apparso come una sorta di normalizzazione tale da smussarne il potenziale critico e da ridurne la portata.

La scoperta della vittima

l'ormai più che secolare tragitto compiuto dalla criminologia verso l'appropriazione di nuovi territori conoscitivi sembra aver trovato il suo almeno provvisorio culmine nella scoperta della vittima. Passo preparato e propiziato da:

spiragli teorici aperti dagli stessi orientamenti

rilievo attribuito all'idea di difesa sociale e di pericolosità

filone interazionista che ha affievolito la centralità dell'istanza punitiva

attenzione riservata alla criminologia critica

realisti che hanno attribuito particolare rilievo alle vittime → vittimologia come requisito essenziale per accedere alla realtà di quel crimine che trova nel reo-vittima la sua componente più caratteristica

rivelarsi del suolo strategico della vittima

→ Unità criminologia di reo e vittima. La protratta cecità è stata il pensare per autori

emblematica del ruolo limitato della vittima è ad esempio la causa di giustificazione della legittima difesa, art. 52 c.p.: la vittima aggredita è incatenata a limiti ben precisi, attualità del pericolo, ingiustizia dell'offesa, necessità di difesa, proporzione tra difesa e offesa. Altri esempi: violenza sulle cose art. 392 cp e violenza sulle persone art. 393 cp.

Paradossalmente la stessa idea di prevenzione divenuta dominante nel diritto penale contemporaneo ha dato un contributo all'esclusione della vittima. A contrastare una così forte corrente di marginalizzazione della vittima, sono state sempre più avvertibili le invocazioni della legge e dell'ordine. Il diritto ha contribuito a risvegliare la criminologia dai suoi sonni conoscitivi. Il manifestarsi di un interesse per la vittima ha annullato in breve tempo gli sforzi per un diritto penale equilibrato e limitato. Intere e vaste categorie di esseri umani a lungo trascurate nelle loro sofferenze e istanze hanno potuto nella veste di vittime acquistare qualche spazio nella considerazione criminologica, caratterizzati da particolari condizioni di vulnerabilità. Categorie di soggetti svantaggiati sul piano sociale prima ancora che penale:

donne

bambini

anziani

minoranze etniche

Evoluzione che ha in gran parte colmato le lacune del passato e ha immesso stabilmente la vittima nel campo di studio della criminologia, area denominata appunto vittimologia. Indicativo però della labilità di confini di questo termine è il confronto con le nozioni rinvenibili nella scienza giuridica dotate di ben più spiccata articolazione e definizione:

soggetto passivo del reato: titolare del bene protetto dalla singola fattispecie incriminatrice di parte speciale

persona offesa: tendenziale coincidenza tra soggetto passivo e persona offesa ma quest'ultima assume portata più ampia

danneggiato dal reato: colui che ha subito il danno civile, sarà legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale. Ipotesi di non coincidenza tra danneggiato del reato e soggetto passivo si ha nell'omicidio

Sull'ambiguità del rapporto tra reo e vittima si è giocato il Leitmotiv della vittimologia. La prima spinta nella vittimologia si ha con von Hentig (fine anni 40). Rifiuto della visione positivista del criminale come diverso, come soggetto isolato dall'insieme degli attori sociali partecipi al suo comportamento criminale. Von Hentig ha segnalato un ampio numero di casi e situazioni empiriche caratterizzate da una reale reciprocità nel rapporto tra reo e vittima. La vittima è stata dunque presentata come una figura che non di rado costituisce uno dei fattori causali del crimine. Confusione di ruoli: un soggetto può diventare criminale o vittima a seconda delle circostanze. Le classificazioni appaiono ormai superate e ben più interessante risulta l'analisi scientifica dei processi di vittimizzazione (situazioni sociali che portano gli individui a divenire vittime del crimine). Rilevante il dato che segnala una certa comunanza di caratteristiche tra la popolazione dei criminali e quella delle vittime. Si stila un "criminale tipo" e una "vittima tipo". Tra i campi di studio vittimologico più frequentati si annoverano le seguenti aree:

meccanismi di vittimizzazione

rapporti tra vittima e reo

danni derivati dal reato e il loro risarcimento

prevenzione del crimine dal punto di vista della vittima

influsso della società sui processi di vittimizzazione

analisi di specifiche situazioni vittimologiche

particolarmente rilevante il settore delle indagini di vittimizzazione impiegate per ricostruire la realtà del crimine più fedelmente di quanto risulti rilevato dalle statistiche ufficiali e dalle ricerche di autoconfessione. Metodi che hanno esteso la loro portata per investire temi vittimologici quali la paura del crimine e i fattori influenti sulla disponibilità alla denuncia dei reati.

Nella classificazione delle ricerche sulla vittima ci si è richiamati alla distinzione tra "micro" e "macrovittimologia".

microvittimologia: studi rivolti alla vittima individuale

macrovittimologia: ricerche concernenti il volume della vittimizzazione che identificano le caratteristiche socio-demografiche di questa.

Le indagini di vittimizzazione offrono dati aggregati che tendono ad annacquare o attenuare l'entità dell'effetto del crimine alla cui determinazione è tradizionalmente dedita la ricerca vittimologica. Un settore di ricerca che ha registrato uno sviluppo cospicuo è stato quello dedicato alla cosiddetta vittimizazione secondaria: complesso di effetti pregiudizievoli prodotti sulla vittima dallo stesso controllo sociale formale. In ambito penalistico molti dei problemi che la criminologia tende ad addensare attorno alla concreta figura umana della vittima, ricadono entro la più rarefatta visuale del bene giuridico della offensività e della dannosità sociale dei reati. In generale, da una assenza nei reati di una vittima in senso criminologico, il penalista potrebbe essere indotto ad avvalersi di una tecnica legislativa maggiormente orientata di quella attuale a una personalizzazione dei beni o a smontare oggetti do tutela costituiti legislativamente in termini eccessivamente elefantiaci. A sua volta la criminologia potrebbe essere, ed è stata, indotta a interrogarsi sulla possibilità di dare ingresso per il tramite della sua nozione di vittima, anche a entità più collettive e impersonali, come la società, lo Stato. Si è lamentata una certa piega regressiva presa dalla vittimologia: spostamento di attenzione verso i crimini tradizionali con una vittima diretta che ha indotto a trascurare fenomeni come la criminalità economica e organizzata, portatrici di una devastante carica distruttiva a carico della collettività e del sistema istituzionale. A essere coinvolta è stata poi la vasta area delle alternative alla sanzione penale.

Verso una criminologia "umana"

la prospettiva vittimologica ha certamente condotto a un ampliamento del campo di conoscenza criminologico. Lo studio della vittima ha impresso a una più generale visione dinamica e interattiva del crimine, antitetica rispetto alla ricorrente tendenza a estrapolarne isolati tasselli per elevarli a esclusivi centri di gravitazione del tutto criminale. La ricerca vittimologica ha avuto il senso di rimarcare l'esigenza di analizzare il crimine come una forma di interazione sociale che scaturisce da specifici contesti sociali in cui la distinzione tra delinquente e vittima non è sempre concettualmente utile. Ogni impostazione teorica intenzionata a raccogliere e includere nei propri orizzonti i molti detriti accumulati per un verso può apparire espressione di una hegeliana velleità totalizzante o di una pretenziosa ambizione di chiudere la storia con una parola definitiva. Vista da una diversa angolatura si presenta invece come una forma di pietas scientifica: esprime pur sempre un atto di rispetto per il passato criminologico. Si riconosce una criminologia semplicemente umana nel senso di prospettiva umanistica e non nichilistica e poi nel senso di porre a oggetto della ricerca empirica la realtà umana del crimine. Alla definizione della criminologia assunta inizialmente come ipotesi di lavoro sembra possibile aggiungere l'inquadramento dei diversi oggetti dello studio empirico in una prospettiva integrata, ritenuta la sola idonea a propiziarne una comprensione umana. Visione del crimine come entità mobile in quanto umana, posta al centro di un campo di forze costrittive e immobilizzanti generate dalla realtà normativa e sociale interna ed esterna al soggetto criminale. Umano è quindi prima di tutto lo studio criminologico intenzionato a preservare l'umanità del crimine dalle riduzioni perpetrate dalla giustizia penale. La prospettiva per cui si manifesta la visione umana del crimine è portatrice di una carica critica nei confronti del diritto e in particolare del diritto penale vigente. Una sanzione estrema, la cui violenza incide sulla libertà e dignità umane non ha eguali tra gli strumenti di controllo sociale. La stessa ammissibilità di illeciti penali presuppone l'esistenza di comportamenti in relazione ai quali può e deve valere la pena di sacrificare prerogative umane tanto importanti ed essenziali. Umana vuole quindi definirsi una disciplina la cui vocazione sia quella di porre al centro della sua analisi tutti i disumani meccanismi di immobilizzazione della realtà umana messi in atto dal controllo e dunque dalla reazione sociale al crimine.

L'ipotesi teorica che assegna alla criminologia il compito di scrutare e liberare le mobilità umane inerenti all'intero fenomeno criminale non può fare a meno di identificare i meccanismi di immobilizzazione messi in atto con il crimine. Anche il crimine può essere infatti interpretato come scelta adottata per risolvere un problema di adattamento alla camaleontica mutabilità della realtà sociale. L'atto criminale con il suo carico di sofferenza diretta o indiretta ai danni di altri esseri umani, proprio in quanto vissuto da chi lo pone in essere come soluzione al problema dell'incertezza e dell'insicurezza può esprimere la disumanità del reo. L'idea teologico-morale secondo cui quanto si fa agli altri lo si fa anche sempre a se stessi, diviene qui metro di comprensione della realtà criminale esprimendo un'idea di reversibilità delle relazioni causali. Il crimine diviene al contempo anche rivelazione della moderna contraddizione tra un apparato culturale che sollecita fortemente a farsi un'identità e il fatto di avere un'identità solidamente fondata e resistente e restarne in possesso per tutta la vita, si rivela un handicap piuttosto che un vantaggio poiché limita la possibilità di controllare in modo adeguato il proprio percorso esistenziale. Il reo appare come un soggetto intento all'annullamento della sua vittima che minaccia di opacizzare l'illusoria saldezza della sua disumana identità. L'assenza di una adeguata riflessione in questo senso caratterizza la prospettiva di alcuni filoni teorici troppo inclini a indugiare o arrestarsi a condizioni del crimine localizzabili nella persona del reo o in gruppi primari. Vediamo così le teorie dette "del controllo sociale" attribuire un rilievo del tutto preponderante alla inefficace educazione dei figlio. Analoga enfatizzazione del ruolo della famiglia è riscontrabile negli orientamenti riconducibili a quello che è stato detto il realismo di destra. La necessità di allargare al contesto sociale il campo di indagine dovrebbe indurre ad approfondire le condizioni individuali familiari e socio culturali che possano aver propiziato la scelta della soluzione criminale.

Si è rilevato come tra i fattori alla base della moderna esplosione quantitativa del crimine e della connessa emersione dei fenomeni di criminalità di massa ci siano gli influssi del progresso tecnologico e la conseguente perdita di identità della vittima. Se quello criminale può dunque considerarsi come un atto di negazione della libertà del sé e dell'altro, una criminologia umana dovrebbe interrogarsi sulle condizioni che possono sospingere verso una tale negazione. La libertà implica il diritto dell'individuo a non essere ostacolato da altri nello svolgimento della sua attività e dunque si esprime come resistenza all'oppressione. Trattando del bene giuridico abbiamo sottolineato la necessità di affrontare nella prassi la questione di reale capacità del diritto penale di proteggere gli interessi rilevanti. L'apporto della criminologia può essere insostituibile: che sappia portare alla luce di volta in volta le condizioni umane necessarie perché gli esseri umani abbiano reale beneficio dalla tutela accordata ai loro beni.

William Beveridge invoca esigenza di un welfare garantito dallo stato per tutti

La concretizzazione del bene aggredito dall'atto criminale ci spinge a interrogarsi sulle reali inadempienze sociali nell'assicurare la libertà. La stessa comprensione del crimine propria di una criminologia umana non può escludere la possibilità che certe forme di criminalità esprimano una ribellione umana reazione del reo.

La molecola criminale

Crimine, reo, vittima, controllo e condizioni sociali: queste le polarità atte a definire il fenomeno criminale in tutta la sua mobile sostanza umana e sociale. L'immagine che può rappresentare il fenomeno criminale è detta molecola criminale, composta appunto dal crimine C, reo R, vittima V e agenzie di controllo A.


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La disposizione dei vari atomi non è casuale. Al centro si pone il crimine (fatto criminale) che è il nucleo della molecola. Attratti dalla sua forza ruotano gli altri atomi. Nella nostra molecola criminale identifichiamo un'ulteriore importante componente detta S che è la società, lo stato e l'ordinamento sociale e giuridico che queste due entità esprimono.

L'idea di un'immersione delle componenti atomiche in uno specifico contesto evoca anche la problematica corrispondenza o distanza tra la dimensione empirica e quella normativa. L'immagine si presta ad altre evocazioni, ad esempio il fatto che l'area S è delimitata da una circonferenza che tocca il nucleo C mentre R, V e A sono dentro la società ben precisa, il crimine-reato non è veramente ma nasce da un giudizio che la società esprime sulla interazione di reo, agenzie e vittime. La circonferenza è dunque la realtà empirica del fenomeno criminale, ciò che vi è racchiuso è il prodotto di una definizione normativa delle predette entità umane.

Un ultimo interessante profilo della statica molecolare è l'articolazione di due diversi campi, chiaro e scuro, con i quali si identifica il dato che la criminologia è in grado di conoscere solo una parte della realtà criminale e ciò che si sottrae è il campo oscuro. Oltre agli atomi sono poi importanti i legami da cui essi sono uniti, da immaginare in modo dinamico che traggono origine da ciascun atomo ma portano anche a ciascun atomo linee bidirezionali

Es. linea tra R e C effetti che il reo produce sul crimine ma anche effetti che il crimine produce sul reo.

Il tentativo di rendere il più possibile graficamente il dinamismo della molecola criminale mira a configurare tali forze anche nel senso che ciascun atomo subisca modificazioni, sia cioè diverso rispetto allo stato che gli era proprio prima di esercitare o subire gli influssi provenienti dagli altri atomi.

Potremmo dire quindi che nessuno degli atomi che compongono la molecola ha un'identità indipendente dagli effetti che su di esso esercitano gli altri atomi. L'applicazione del diagramma molecolare può offrire una guida importante lungo il quale indirizzare l'indagine.


2- DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI DEL CRIMINE


Il crimine e il reato

per il chiarimento di un concetto criminologico può essere illuminante collocarsi dapprima nella prospettiva del diritto penale.

Ernst Beling → non usa il termine criminologia ma si riferisce alle due scienze l'antropologia e la sociologia criminali, attorno alle quali nella sua epoca tende a raccogliersi lo studio empirico del crimine.

Egli parla innanzi tutto della inafferrabilità del concetto di reato secondo l'antropologia: "nessun antropologo ci ha mai detto che cosa intenda per reato" e constata che questa figura di scienziato non sia interessata a un problema che tanto affatica i giuristi, quello della tipicità. Esulano dal campo di osservazione ampi settori del penalmente rilevante. Il divario tra il concetto giuridico di reato e il fatto umano di cui si interessa l'antropologo risulta ancora più chiaro ove si prendano in considerazione le condizioni di punibilità. Analoghe considerazioni vengono espresse nei riguardi della sociologia. In senso sociologico il reato è l'azione socialmente pericolosa o dannosa.    È chiaro anche qui che tipicità, antigiuridicità e colpevolezza sono indifferenti alla prospettiva empirica. È evidente che queste parole costituiscono la rappresentazione da parte del giurista di una criminologia giunta a uno stadio di sviluppo ancora seminale o ancora inconsapevole dell'inestricabile intreccio tra norma ed empiria che caratterizza oggi gli orizzonti conoscitivi di questa disciplina.

Beling → due alternative fra le quali la difficile ricerca da parte della criminologia del proprio oggetto avrebbe dovuto muoversi: da una parte rilevava i gravi equivoci derivanti dall'opinione che il concetto giuridico di reato fosse identico a quello proprio dell'antropologia e della sociologia criminali e che dunque ravvisava una sovrapposizione tra i campi investiti dalla prospettiva penalistica sociologica e antropologica. Allo stesso tempo però Beling irrideva il più vecchio orientamento dell'antropologia criminale che riteneva possibile dividere nettamente gli esseri umani in due categorie i criminali e i non criminali sulla base di connotati naturalistici in rado di definire la specie degli autori di delitti. In realtà il concetto naturale di crimine che si aveva presente implicava soltanto la selezione arbitraria di certi gruppi umani che tuttavia di per sé non sono ancora dei criminali e peraltro lasciava fuori numerosi autori di crimini. A fronte di tale manifesta scorrettezza lo stesso Beling metteva in luce però l'inconfutabilità metodologica del compito di rendere utilizzabili per il diritto penale le conoscenze generali dell'antropologia. La criminologia è una disciplina dibattuta tra una pressante sollecitazione a corrispondere alle istanze del diritto nella definizione dei suoi concetti e negli apporti delle sue ricerche. Può emergere apparentemente nominalistico circa la differenza di significato tra i termini crimine e reato. Una prima differenza sembrerebbe risiedere proprio nella qualificazione del fatto come penalmente rilevante da parte dell'ordinamento giuridico, ossia nella previsione di una sanzione punitiva di tipo propriamente penale come conseguenza della sua commissione da parte di un certo soggetto. Per pura esclusione potrebbe dunque assumersi convenzionalmente che oggetto del diritto penale sia una siffatta entità, definita appunto reato altra rispetto a quel crimine attribuito alla sfera di competenze della criminologia. Per quanto ancora indefinite siano le sembianze del crimine e per quanto alla sua puntualizzazione si debba comunque prima o poi pervenire per conferire alla criminologia una parte consistente della sua identità scientifica, una tale convinzione linguistica presenta fin d'ora il vantaggio di chiarire quale sia il contesto di discorso, rispettivamente giuridico ed empirico cui con l'uso di ciascuno dei due termini ci si sta riferendo. La nozione penale distingue i "reati" dalle "contravvenzioni" sulla base della pena combinata. In base all'art. 17 c.p. le pene principali stabilite:

→ per i delitti sono 1- la morte 2- l'ergastolo 3- la reclusione 4- la multa

→ per le contravvenzioni sono 1- l'arresto 2- l'ammenda

Il termine crimine evoca spesso il senso di una particolare gravità, lesività o disvalore del fatto. Tra i criminologi si parla di delinquenza. Attenendosi all'accezione comune, la questione dell'oggetto della criminologia e la differenziazione di questo rispetto alla nozione di nreato del diritto penale, segnala una estensione eccessiva di quest'ultimo. L'immagine del campo di ricerca criminologico del crimine tenderebbe invece a coincidere con il concetto sostanziale di reato. La conclusione è allora che all'accezione corrente del termine crimine non ci si possa affidare per un chiarimento del concetto che la criminologia pone oggi al centro del proprio campo di ricerca. La tendenza è di allargare il proprio oggetto.

L'esistenza del crimine. Il caso Sutherland

considerando la concezione di Beling traspare la caratteristica che alle scienze criminologiche per cui si ha la consapevolezza della irriducibilità del crimine a un mero sostrato naturale. Anche vari criminologi mettono in discussione l'esistenza del crimine. Quali sono le manifestazioni che ci dimostrano la sua esistenza? Una ricerca empirica avrebbe non poche difficoltà. Quella della variabilità dei diritti penali nel tempo e nello spazio è una consapevolezza che richiama il problema della dipendenza culturale delle qualificazioni penali. Per il criminologo rimane ineludibile la presa d'atto che ciò che è reato oggi potrebbe non esserlo domani e viceversa → relatività del reato

Di qui la sostituzione del concetto di crimine come oggetto di studio e spiegazione con quello di criminalizzazione come processo di attribuzione dello status criminale agli individui da cui consegue la produzione della criminalità.

Le insoddisfazioni ontologiche che le legislazioni moderne possono suscitare allo scienziato empirico scaturiscono dall'operazione mentale con cui la qualifica di criminale viene attribuita a dati del reale. Ciò perché il procedimento mentale è diverso, iter della cosiddetta sussunzione attraverso il quale il giudice riconduce un fatto concreto alla fattispecie astratta. Non si limita a descrivere una realtà ma in qualche modo la costruisce. L'accertamento della responsabilità è dunque propriamente una imputazione di responsabilità condotta su criteri normativi che distaccano l'oggetto definito dal piano meramente naturalistico. Il criminologo si trova impossibilitato a definire il proprio oggetto in termini naturalistici dovendo appoggiarsi a un criterio normativo: l'operazione mentale sarà simile alla sussunzione praticata dal giurista. Anche lo scienziato empirico-sociale intento a maneggiare l'esplosiva miscela fattuale-normativa del crimine chiamerà in vita una realtà che prima non esisteva o almeno esisteva solo in parte. Su questa peculiarità dell'oggetto criminologico si innesta il problema di quali siano i criteri da adottare per operarne una stabile definizione. È emersa anche la questione del ruolo da attribuire allo statuto giuridico di quella entità che si dice crimine, nonché alle conseguenze degli inevitabili mutamenti cui tale statuto andrà soggetto per le scelte compiute dai legislatori e giudici. Le alternative sembrano impraticabili. Non è raro trovare nella manualistica asserzioni che cercano di smorzare l'impatto di questo dilemma sulle fondamenta stesse della ricerca criminologica. Si afferma così che per lo studio del reato è un punto di partenza e si precisa che il lavoro criminologico per essere sensato non può fare a meno di appoggiarsi all'ordinamento penale, pur non dovendo assolutamente trovare in questo una delimitazione del proprio oggetto. La conclusione è che solo la definizione legale del reato come fatto tipico antigiuridico e colpevole previsto da una fattispecie penale può offrire certezza sulla portata e il contenuto del diritto criminale vigente. Il problema definitorio deve trovare in criminologia un assetto variabile a seconda del tipo di ricerca. Più che all'interrogativo circa l'essere della criminologia si deve pensare al suo fare. Vicenda emblematica è quella di Sutherland, padre della scienza criminologica. 1984 → 10 anni di lavoro e 20 anni di studio della criminalità dei colletti bianchi: sottopone il manoscritto al presidente della casa editrice Dryden Press di NY. L'opera strappava la coltre di rispettabilità dei colletti bianchi . Illeciti di dirigenti, amministratori, funzionari, azionisti di maggioranza, banche, giornalisti, magistrati, uomini politici, grandi imprese industriali venivano passati al setaccio. Tesi → le persone di elevata condizione sociale pongono in essere numerosi comportamenti criminali che differiscono da quelli delle classi socio-economiche inferiori soprattutto nelle procedure amministrative. I legali della casa editrice fanno presente che la pubblicazione a rischio di denuncia per calunnia, infatti Sutherland aveva dichiarato criminali comportamenti che non sempre avrebbero potuto essere qualificati reati. Anche l'università dell'Indiana dove era direttore paventò la pubblicazione e quindi lui cedette infine alle pressioni e cancellò gran parte dei nomi dei finanzieri e società e i passi che avrebbero consentito la facile identificazione anche di quelle aziende non espressamente nominate. Inoltre dovette anche escogitare una legittimazione scientifica per le proprie forzate reticenze, scritta nella prefazione del libro: Sutherland fa riferimento alla frequenza con cui in opere scientifiche riguardanti persone viventi vengono taciuti i nomi dei criminali, adombra una presunta incompatibilità tra le finalità del libro e il concentrare l'attenzione in modo malevolo sulle condotte di società ben individuate. Di fatto Sutherland scontò sulla propria persona il dualismo di verità e apparenza che in tutti i suoi lavori dedicati alla criminalità dei colletti bianchi si era proposto a spezzare. Sutherland calcolò che per il decorrere della prescrizione la versione integrale del suo libro avrebbe potuto apparire negli USA nel 1953 ma morì nel 1950. Dopo 33 anni il manoscritto originale si apre la strada. La distribuzione differenziale delle immunità a beneficio degli uomini d'affari è uno dei temi portanti dell'opera di Sutherland sui colletti bianchi e uno degli aspetti che maggiormente conferiscono vitalità e efficacia al suo impianto generale e ai suoi snodi teorici. Sutherland mette a nudo ogni piega della studiata elusione dei colletti bianchi da parte del meccanismo penalistico, sottolineando gli aspetti che rendono particolarmente pervasiva nei loro confronti la cosiddetta depenalizzazione prasseologica con elevati valori di cifra oscura. Il privilegio degli affari si manifesta prima di tutto in fase di applicazione della legge con le facili assoluzioni e la maggior tutela di cui godono le imprese rispetto alla giustizia. Oltre che dal trattamento differenziale nell'applicazione della legge essi sono beneficiati dalla possibilità di influire sulla stessa attività legislativa. Da questa visione di fondo Sutherland trae forza e alimento per scandagliare le ripercussioni che il trattamento privilegiato dei colletti bianchi ha avuto sull'oggetto della criminologia, sulla definizione teorica della criminalità. La tesi di questo libro è che né le patologie sociali né le patologie individuali rappresentano un'adeguata spiegazione del comportamento criminale. Si afferma spesso che il crimine dovrebbe spiegarsi per mezzo delle caratteristiche psicologiche dei rei. Una scuola di pensiero ha sostenuto la necessità di basarsi sulle deviazioni dalla norma di carattere organico, un'altra sulla mancata intelligenza e una terza sui disturbi emotivi. Tutti questi ordinamenti impiegano la stessa logica e differiscono tra loro solo per le caratteristiche cui annettono importanza nella eziologia del comportamento criminale. Il crimine è dunque il campo di studio della criminologia, viene definito quel fatto che la legge qualifica come socialmente dannoso. Cressey, brillante allievo di Sutherland, nella premessa alla seconda edizione di White Collar Crime ravvisò il merito durevole dell'opera nell'aver allargato la prospettiva criminologica ben al di là dell'ambito su cui fino a quel momento si erano concentrati gli interessi degli studiosi. La scelta di Sutherland di assumere a oggetto di studio proprio la criminalità dei colletti bianchi appare come una svolta nella storia della criminologia, imprimendo una spinta decisiva all'emersione di nodi quali la cifra oscura e la selezione criminale. Sutherland perseguiva al contempo il progetto di una rifondazione epistemologica della criminologia in grado di assicurarne l'affidabilità e l'autonomia degli strumenti conoscitivi rispetto al rilevamento ufficiale del crimine. Nel momento di tradurre la nozione teorica di criminalità nella concreta attribuzione dello stigma a soggetti diversi, la verità ufficiale tornò ad avere il sopravvento e anche la criminologia dovette arrestarsi alla sua soglia.

Le definizioni del crimine

l'esemplare caso Sutherland ha confermato il singolare paradosso in cui la criminologia si dibatte: è scienza empirica ma assume a oggetto il crimine, un'entità che non si può dire precostituita in natura ma la cui individuazione è sostanzialmente il risultato di un giudizio che un soggetto istituzionale deve aver formulato. Il problema per il criminologo è di definire i criteri del giudizio necessari a materializzare questa entità. I vari modelli di definizione possono essere ordinati secondo una duplice coppia di parametri, rispettivamente rappresentativi della maggiore o minore aderenza del concetto di crimine alla nozione penalistica di reato ovvero di giudizio di disvalore compatto espresso dal corpo sociale. Sulla base della loro applicabilità sarà possibile operare una classificazione che metterà in luce i caratteri più rilevanti per connettere le diverse definizioni alla prospettiva teorica.

definizione legale o giuridica del crimine → la criminologia assume a oggetto di studio tutto ciò che un determinato ordinamento positivo qualifichi come illecito  o come reato

definizione sociale del crimine → la criminologia definisce il proprio campo di studio affidandosi a criteri empirici. Emblematica nelle definizioni sociali è quella di Durkheim: il crimine è quella condotta che viola gravemente la coscienza collettiva della società. Nei criteri empirico-sociali una decisa prevalenza manifestano quelli basati sulla dannosità sociale e sulla devianza dei fatti definiti. Criterio che presenta aree di contatto con quella della dannosità o pericolosità sociale delle condotte cui il legislatore deve prestare attenzione. Con il termine devianza viene intesa la condotta divergente non necessariamente dalle norme giuridico penali ma dalle regole che disciplinano la vita della società nel suo complesso.

Alla qualifica come deviante si connette una particolare visibilità tale da suscitare una reazione sociale. Il concetto è strettamente correlato a quello di controllo sociale. Come il diritto penale è un tipo di controllo sociale caratterizzato dal più alto grado di razionalizzazione e formalizzazione, così il reato è un tipo di devianza caratterizzata dalla violazione di quelle particolari regole la cui osservanza è presidiata da una sanzione penale. La devianza si espone a una serie di inconvenienti. È relativa, molto più che il reato. Si rileva inoltre la labilità della qualificazione come deviante di condotte che registrano un'ampia diffusione nella società. È generica sul piano qualitativo: non appare dunque un fenomeno unitario ma una miscellanea di reazioni sociali qualitativamente differenti.

Un secondo parametro di classificazione dei modelli definitori espressi dalla criminologia è quello che distingue tra definizioni consensuali e conflittuali.

consensuale → l'ordinamento è visto come fonte di un ordine sociale diretto a risolvere e prevenire le controversie e quindi a consentire ai cittadini di vivere in armonia.

Conflittuale → ogni società risulta caratterizzata da una pluralità di valori, di morali e il problema cruciale riguarda le modalità che determinano il prevalere degli uni o degli altri. La legge è un'arma di cui si serve a proprio vantaggio il gruppo che sia in grado di farlo. Il crimine è il prodotto degli squilibrati rapporti di forza all'interno della società

Uno dei modelli definitori più puri è la definizione cosiddetta legale-consensuale, comunemente associata al nome sociologico del diritto americano Paul Tappan. Secondo questa prospettiva la criminologia dovrebbe limitare il proprio campo di studio ai soli fatti definiti come reati dall'ordinamento penale vigente esclusivamente a quelli in relazione ai quali sia intervenuta una condanna di reo passata in giudicato. Criminale sarà allora da intendersi il soggetto formalmente giudicato e condannato con sentenza penale per il reato commesso. per Tappan dunque le norme giuridico-penali sarebbero la guida più precisa per la definizione di crimine. Cressey muove grosse critiche, soprattutto per la grave limitazione del campo di ricerca che essa deriverebbe alla scienza empirica. Una tale impostazione inoltre è fuorviante perché lascia intendere che le definizioni legali siano chiara espressione di un consenso sociale in merito a ciò che costituisce crimine. Quest'ultimo rilievo tocca un ulteriore errore metodologico della prospettiva legale-consensuale, peraltro già addebitata a Lombroso. L'oggetto di studio di una criminologia che volesse basarsi sulla definizione di Tappan finirebbe per essere costituito dai soli individui condannati e detenuti: un campione evidentemente non rappresentativo della popolazione criminale. Non è comunque semplicemente sbarazzandosi di prospettive ormai superate come quella di Tappan che la ricerca criminologica potrà eludere il problema di trovare insieme a un proprio oggetto definito, una propria identità.

Un secondo modello di definizione di tipo socio-legale è quello che possiamo riconoscere nella prospettiva di E.H. Sutherland per il quale l'impostazione di Tappan risultava troppo restrittiva. La soluzione alternativa posta appare mirabile: in primo luogo la necessità di prendere in considerazione anche comportamenti antisociali che non assumano rilevanza penale e in specie quei crimini dei colletti bianchi, in secondo luogo la preoccupazione di non discostarsi del tutto dalle certezze e solidità di un parametro legale qui però assunto coe accezione ben più lata che nella prospettiva di Tappan. Basa dunque il concetto di crimine sui requisiti seguenti:

Qualificazione giuridica del fatto come socialmente dannoso

Previsione legale di una sanzione come conseguenza di tale fatto

Allarga quindi la prospettiva criminologica anche a fatti che non costituiscono reati ma che assumono rilevanza per il diritto civile e amministrativo. Peraltro passando in rassegna le principali normative riguardanti i colletti bianchi, Sutherland era in grado di rilevare sanzioni non semplicemente giuridiche ma caratterizzate da una afflittività deliberata. Tra le critiche mosse a Sutherland non poteva mancare il rilievo della sua parzialità ravvisata però non soltanto nell'ancora ridotta estensione del campo criminologico ma nella selettività che caratterizza la previsione e interrogazione anche di sanzioni diverse da quelle penali. In sostanza prima ancora di una selezione propriamente criminale l'esperienza rileva una molteplicità di meccanismi selettivi che si localizzano anche nel campo della giustizia civile, amministrativa, tributaria..

La posizione di Sutherland può considerarsi un interessante compromesso tra le esigenze di certezza e l'attitudine a conferire allo studio empirico una sufficiente autonomia criticar rispetto all'ordinamento vigente. I modelli definitori esaminati finora si caratterizzano per il rilievo conferito a determinate qualità del fatto criminoso che venivano rinvenute prevalentemente sul piano delle decisioni adottate da giudici e/o legislatori. Una definizione nella quale invece prevalente risulta il ruolo attribuito all'aspetto quantitativo è quella cosiddetta statica del criminologo inglese Leslie Wilkins. Si basa sul riscontro della diffusione nella società delle diverse condotte umane e identifica una corrispondenza tra la normale distribuzione di frequenza delle stesse e il loro contenuto etico normali: fatti realizzati con alta frequenza - devianti: tutti gli altri. Questa distribuzione è rappresentata da una curva a campana.


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Il difetto principale di questa impostazione sta nel suo semplicismo: anche se la scarsa frequenza di una certa condotta può essere modo di identificarne un carattere deviante, un criterio puramente statistico sottovaluta il ruolo di gruppi sociali nel selezionare tra le condotte infrequenti quelle qualificabili come criminali. Il criterio puramente quantitativo di definizione del crimine cade soprattutto al cospetto di una delle caratteristiche più vistose della criminalità moderna: il carattere di massa. La prospettiva di Wilkins illustra peraltro due verità difficilmente controvertibili della materia criminologica. Innanzitutto il carattere fortemente problematico dei rivelatori di una estrema frequenza dei reati. I problemi si localizzano su una estrema varietà di piani, teorici e pratici. La stessa idea geniale quanto provocatoria avanzata anni fa da un sociologo tedesco secondo cui la cifra oscura sarebbe funzionale all'efficacia generalpreventiva della pena, è espressione di una analoga ide di funzionalità della dimensione quantitativa. Un secondo spunto ricavabile dalla curva di Wilkins rileva una tendenziale relazione inversa tra gravità del crimine e sua diffusione.

Un ulteriore tentativo di affrancarsi dalle rigide strettoie del parametro legale ha trovato espressione nella cosiddetta definizione interculturale proposta dal criminologo Thorsten Sellin assume come termine di riferimento un'area di regole ben più ampia di quelle formalizzate in disposizioni legali e comprendente le norme di condotta dei diversi gruppi sociali in rapporto alle quali l'agire dei soggetti che ne fanno parte è valutato come normale o anormale. La particolarità di questa prospettiva è quella di voler estrarre dall'insieme delle norme di condotta una categoria di regole sociali caratterizzate dal fatto di manifestarsi invariate in tutte le culture. Critica impossibilità di individuare un significativo nucleo di norme costanti che non consista semplicemente nell'insieme di regole necessarie alle banali esigenze della vita quotidiana. Nella prospettiva interculturale depurata dell'aspirazione di ricercare la pietra filosofale di norme e crimini universali permane il rilievo attribuito alla relatività del crimine e la consapevolezza dell'impossibilità di comprenderlo e definirlo. Necessità di allargare la propria prospettiva a una dimensione di comparazione internazionale che sappia chiarire e spiegare i fattori della variabilità nello spazio delle qualificazioni culturali connesse al fenomeno criminale. Se questa specificità costituisce un'importante avvertenza metodologica in criminologia essa non può trovare indifferente la stessa scienza del diritto proprio dove essa si dedichi alla comparazione giuridica tra sistemi, istituti e categorie di diversi ordinamenti. La comparazione si pone l'interrogativo di quali siano le soluzioni da altri sistemi giuridici a un certo problema sociale, poi si occupa di chiarire la prospettiva di uno o più diritti stranieri in merito al problema e a questo punto si ha la vera comparazione: chiarimento di concordanze e differenze tra le strutture giuridiche. La comparazione è ormai metodo universale della ricerca giuridica che però deve avvalersi della comparazione criminologica per individuare le forme di manifestazione che assume il problema sociale. Il diritto penale trova nella criminologia un interlocutore ben attrezzato a soddisfare il bisogno di conoscenze empiriche. Le definizioni precedentemente esaminate sono accomunate da un elemento che la criminologia moderna ha ormai cessato di dare per scontato: una sorta di fede nell'esistenza del crimine come oggetto dotato di autonoma consistenza ontologica. Vi sono anche concezioni inclini a negare ciò: per esse il crimine è soprattutto il prodotto della costruzione di certi fatti come meritevoli di criminalizzazione operata da gruppi o istituzioni per interessi o motivazioni proprie. Emblematica è la teoria di labelling approach, etichetta mento, incisiva nella definizione di Howard Becker deviante è colui al quale tale etichetta è stata applicata con successo, quello così etichettato dalla gente. Ad alimentare il senso di irrealtà del crimine e il vistoso spostamento dell'attenzione sulla sua componente reattiva è poi la constatazione empiricamente fondata della diseguale distribuzione dello stigma all'interno della società ossia del fatto che il comportamento del reo è solo uno dei fattori certo non è più rilevante da cui dipende la sua qualificazione come criminale. Per il labelling approach il problema della definizione del crimine così fortemente avvertito da criminologie più tradizionali non possa essere propriamente affrontato ma debba essere girato alle stesse agenzie di controllo. Varie obiezioni → idealismo, riproduzione della tendenza all'unilateralismo delle teorie criminologiche. Oltre a rimarcare la mancanza di dati empirici prodotti dai teorici del labelling approach a sostegno dei loro assunti, si è rilevato inoltre come essi finiscano per estromettere dal proprio angolo visuale tutti quei comportamenti "socialmente indesiderati" che non siano conosciuti e qualificati "ufficialmente" come criminali, con ciò manifestando una parzialità di visione non dissimile da quella addebitata ai fautori delle definizioni legali. C'è inoltre da segnalare come lo spostamento dell'attenzione dal crimine come oggetto di definizione sociale ai processi definitori abbia favorito lo svilupparsi di un filone di studi dediti all'analisi del comportamento delle agenzie di controllo e in generale di tutti i soggetti coinvolti nel lungo iter di criminalizzazione. Il criminale diventa diverso da tutti noi, una persona che non può e non vuole agire secondo la moralità di un essere umano e dunque potrebbe violare altre importanti regole sociali. Ciò ha avuto anche un significativo riflesso concettuale permettendo alla distinzione tra devianza primaria e secondaria di innervare stabilmente la sensibilità criminologica.

deviazione primaria: interviene all'interno di un'ampia varietà di contesti sociali e che abbia delle implicazioni soltanto marginali per la struttura psichica dell'individuo

deviazione secondaria: comportamento deviante o nei ruoli sociali basati su di esso che diviene mezzo di difesa

Negli stessi studi sulle carriere criminali che occupano un'area ormai di grande importanza ed enorme ricchezza di risultati scientifici, si è visto il fondamento empirico delle criminologie della reazione sociale. Si riconosce dunque a questi studi l'apporto di dinamismo recato alla visione del crimine e la spinta ad abbandonare la semplicistica dicotomia tra criminali e non criminali così condizionante per la criminologia del passato. Anche la predizione del comportamento criminale così importante nell'ambito dei sistemi penali orientati ad attribuire alla sanzione una finalità preventiva ha cominciato a porsi, in teoria e in pratica, il problema di evitare che i soggetti nei quali siano state individuate specifiche caratteristiche predittive subiscano per ciò stesso un effetto di stigmatizzazione. Agli esponenti del labelling approach si è in genere propensi ad accreditare anche un impatto profondo sulla politica sociale. In particolare viene avvertita ormai da tempo l'esigenza di temperare gli effetti negativi prodotti sugli individui all'applicazione delle sanzioni e dallo stesso contatto con il processo penale. Più in generale poi è l'attenzione per l'effetto reputazionale delle sanzioni sociali a essere stato risvegliato o di servirsi positivamente del sentimento di vergogna per favorire una reintegrazione sociale degli autori di fatti criminosi. Le teorie della reazione sociale hanno avuto il merito di richiamare l'attenzione sulla complessità degli effetti prodotti dalla giustizia penale, spesso opposti rispetto a quelli comunemente previsti.


La definizione "piramidale"

alla base dell'elaborazione di un tale modello si pone l'adesione programmatica all'idea già espressa da Sellin, che i criminologi in quanto scienziati non dovrebbero permettere a non scienziati di definire i termini e i confini del loro campo di studio, il quale dovrebbe abbracciare la stessa distinzione tra reati e semplici devianze. La definizione manifesta una linea di continuità con il modello definitorio di Sutherland proponendosi di abbracciare un'area di comportamenti più ampia di quella assunta come rilevante dalle tradizionali definizioni legali sì da comprendere non solo ciò che sia formalmente qualificato come reato da un certo ordinamento penale ma anche le condotte che in pratica siano trattate come tali nonché quei fatti la cui qualificazione come reati muti ne tempo e nello spazio.

oggetto di studio della criminologia → tutti i comportamenti che risultano effettivamente o potenzialmente assoggettati al diritto penale

devianza → comportamento difforme da una norma sociale. In essa si identifica peraltro un concetto di genere in quattro più specifiche categorie di comportamenti disposte lungo un continuum a seconda della rispettiva "gravità (seriousness). Quest'ultima viene definita in funzione di tre parametri ma tendenzialmente correlati.

1- livello di consenso: sull'ingiustizia della condotta e sulla norma di cui costituisce una violazione, variabile tra l'estremo della confusione e apatia, fino a quello dell'accordo pressoché generale.

2- severità della risposta sociale: afflittività delle sanzioni sociali previste

3- valutazione sociale del danno: variabile che misura la percezione di dannosità, non il reale pregiudizio sociale arrecato

I parametri di gravità su cui si basa l'articolazione delle varie forme di devianza non hanno naturalmente alcuna ambizione di rispecchiare categorie assiologiche o etiche costituendo la mera traduzione di dati empirici basati sul rilevamento di un giudizio sociale rapportato a singoli gruppi o alla società nel suo complesso.


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Ipotizzando che ogni singola tipologia di comportamento deviante sia rappresentata da un punto, l'insieme delle devianze verrà a comporre una figura piramidale e si distribuirà lungo la stessa verticale dal basso verso l'alto secondo una scala corrispondente alla loro gravità sociale, misurata sulla base della grandezza crescente dei tre parametri che ne sono funzione e che della piramide formano gli spigoli. In prossimità della base della piramide sono collocate le forme di devianza meno gravi, al vertice invece le forme di devianza più gravi definite spesso come criminali.

Possiamo notare innanzitutto la fondamentale distinzione tra forme di devianza criminale e non criminale che occupano le due principali sezioni verticali della piramide. Ciascuna di queste sezioni si articola in due ulteriori suddivisioni, rispettivamente costituite dai "crimini consensuali" e "conflittuali" nonché dalle "deviazioni sociali" e dalle "divisioni sociali". La forma a piramide non è stata scelta casualmente, essa permette di raffigurare una tendenziale caratteristica qualitativa delle diverse devianze. Il dinamismo caratteristico di questa figura riguarda anche le linee che separano le diverse suddivisioni: si tratta di linee spezzate per rendere l'idea di come la separazione tra le varie categorie sia imprecisa e mutevole nello spazio. Particolarmente mobile appare poi la linea di separazione tra devianze non criminali e devianze criminali. Nelle società moderne i tre criteri di gravità misurati lungo gli spigoli della piramide sarebbero strettamente correlati ossia maggiormente soggetti a localizzarsi nella parte alta del continuum delle devianze. Per rendere la piramide ancora più rappresentativa del fenomeno criminale occorrerebbe immaginarla come una costruzione nient'affatto simmetrica dai contorni tutt'altro che rettilinei proprio come una potente mano invisibile o un sisma di alto grado ne avessero dissestato la conformazione. Essa manterrà la forma piramidale ma la regolarità delle sue linee apparirà sempre meno avvertibile quanto più l'osservazione si faccia ravvicinata . E l'irregolarità del poliedro potrà anche derivare da sfasature quantitative.

Componenti in cui si articola la categoria della devianza → le devianze collocate nella parte superiore della piramide sono designate come criminali pur con tutta l'ambiguità di cui tale termine viene a caricarsi, specie nei contesti linguistici anglosassoni. Esse comprendono  i reati, ossia fatti previsti e puniti dall'ordinamento giuridico con una sanzione penale in senso tecnico. L'ulteriore criterio di distinzione tra le forme di devianza criminale si basa su due concetti ricorrenti in criminologia:

consenso → unità di misura dell'opinione comune su una certa questione espressa dalla quota di popolazione totale che approva o disapprova certi comportamenti. Esiste consenso quando possa riscontrarsi una concordanza nei giudizi della popolazione e questi siano indipendenti o debolmente correlati all'appartenenza all'uno o all'altro gruppo sociale.

conflitto → differenze di giudizio che su una certa questione si riscontrano nei diversi gruppi sociali. Si ha conflitto quando la generale convergenza dei giudizi sia inferiore e esista una più pronunciata correlazione tra tali giudizi e l'appartenenza a uno specifico gruppo sociale.

Il concetto di crimine consensuale è assunto nella piramidale come comprensivo di quei crimini la cui penalizzazione riscuote un ampio contesto sociale e che verrebbero classificati tra i mala in se. La categoria dei crimini conflittuali si segnala evidentemente per l'opposta caratteristica di suscitare controversie in merito al disvalore delle relative condotte. Trattandosi di fatti previsti dal diritto penale come reati, le incertezze e divisioni dell'opinione pubblica tenderanno a investire la legislazione vigente. Anche in tale veste emblematicamente conflittuali risultano senz'altro i crimini politici e tuttavia gli esempi di comportamenti penalizzati a dispetto di vistose spaccature nel giudizio di disapprovazione sociale formerebbero un elenco sterminato. La presa in considerazione delle successive categorie di devianza dette non criminali segnala il distacco della definizione piramidale dalle tradizionali definizioni legali. In generale quanto più grave viene considerata una certa forma di devianza non criminale tanto più probabile che essa venga qualificata come reato. Una prima forma di devianza non criminale è data dalle cosiddette deviazioni sociali: si tratta di condotte che pur non previste come reati sono comunque sottoposte a controllo dell'autorità e comportano conseguenze negative sul piano reputazionale. Si identificano tre aree principali di deviazioni sociali: la delinquenza minorile, le violazioni della fiducia nella Pubblica Amministrazione e le deviazioni da standard di comportamento interpersonale. Con il termine divisioni sociali ci si riferisce alle forme di devianza meno gravi che presentano la più bassa probabilità di essere criminalizzate. E infatti la inclusione delle diversioni sociali nel campo di studio criminologico viene fondata sul rilievo di come queste condotte siano occasionalmente soggette a penalizzazione.

Es. reato di bestemmia. Tale fattispecie contravvenzionale è stata ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo. Pur basato su un parametro esclusivamente empirico-sociale, il giudizio sulla natura consensuale o conflittuale di un certo reato può essere in qualche modo indiziato dal particolare assetto degli orientamenti giurisprudenziali in merito alla relativa previsione normativa.

Nel caso della bestemmia i dubbi di compatibilità della relativa previsione con il vigente quadro costituzionale avevano trovato espressione in una serie di pronunce della corte costituzionale, inizialmente di rigetto, poi di dichiarazione di illegittimità nella sola parte in cui l'articolo prestava tutela differenziata del sentimento religioso a seconda della fede professata e dunque laddove essa puniva la bestemmia contro i simboli e le persone propri della religione cattolica, con conseguente violazione del principio di uguaglianza. Una volta depenalizzata questa condotta non cessa di costituire oggetto di attenzione per la criminologia. L'assoggettamento alla mera sanzione amministrativa determina uno spostamento verso il basso nella sua posizione piramidale, entro la categoria delle devianze non criminali, precisamente come deviazione sociale.

La gravità del crimine

Nel modello di definizione piramidale la distribuzione in altezza delle diverse tipologie di devianza è stata scandita sulla base di una serie di parametri atti complessivamente a ponderarne la gravità, graduazione che rispecchia la percezione sociale del loro disvalore. Quella di misurare l'entità del crimine è un'esigenza che la criminologia ha avvertito da tempo e non soltanto per la definizione del proprio oggetto di studio. L'esperienza più nota è quella di Sellin e Wolfgang, di un indice di gravità dei reati. I due studiosi intervistarono 575 soggetti di tre categorie e chiesero di esprimere il loro giudizio su 141 episodi. La traduzione del giudizio espresso è avvenuta attraverso l'adozione di due scale di misurazione:

scala di intervalli: attribuzione all'episodio di un numero tra 1 e 11 dove i meno gravi sono l'1 e i più gravi 11.

Scala di rapporti: assegnazione di un punteggio prefissato da 10 a 1 degli episodi chiedendo agli intervistati di quantificare il livello di gravità degli altri episodi in rapporto a quello in esame.

Sulla base dei dati raccolti costituirono un indice di gravità ponderato relativo a 21 tipi di comportamenti. Tra i principali risultati di ricerca si poté riscontrare innanzi tutto una certa coerenza tra il giudizio espresso dagli intervistati utilizzando le due diverse scale, l'ininfluenza dell'età dell'autore, una concordanza tra le tre categorie di intervistati sull'individuazione degli episodi più gravi. L'esito complessivo ha dato conferma delle visioni consensualiste della società e dell'ordinamento penale. Sono poi seguite altre ricerche che hanno cercato di migliorare l'attendibilità del rilevamento. La conclusione generale su questi studi sembrerebbe dunque l'esistenza di un notevole consenso tra il pubblico circa la gravità dei reati. Si è rilevata in particolare una tendenza alla conferma dell'ordine scalare di gravità dei singoli atti criminosi. Le ricerche criminologiche sulla gravità del crimine rivestono grande interesse anche per la politica criminale e il diritto penale in genere, in tutti quei campi nei quali il legislatore o l'interprete ritengano di conferire rilevanza alla dimensione quantitativa dell'illecito., fondamentale termine di riferimento per decidere e che trova il suo cardine giuridico nel concetto di esiguità. In generale l'intera dimensione dell'offensività del reato a poter trarre utili indicazioni dal rilevamento della percezione sociale di gravità. Resta peraltro doverosa la cautela con la quale i risultati della ricerca empirica possono essere immersi nella elaborazione del diritto penale: vi sono varie situazioni dove l'appiattimento del diritto penale sulla percezione sociale determinerebbe un affievolimento della tutela dei beni di grandissima rilevanza per la convivenza sociale.

Forme giuridiche e materiali d'esperienza

Tra le opzioni definitorie esaminate quella piramidale appare caratterizzata da un'efficace evidenza rappresentativa e da uno spiccato dinamismo e flessibilità. Nell'intento di spingerci un po' più avanti nella comprensione dell'immane concretezza del crimine e della criminologia, ci si dedicherà fin d'ora a una prima manipolazione del modello piramidale manovrando uno degli aspetti più caratteristici: il rapporto con la definizione legale di reato. L'universo di fatti sociali racchiuso tra le pareti della piramide coincide infatti con un'area di crimini virtuali che trascende gli steccati del singolo ordinamento penale ma è comunque sottoposto a limiti legali. Perfino le diversioni sociali vi vedono legittimata la loro inclusione nell'oggetto della criminologia sulla base del riscontro di una potenziale penalizzazione dei relativi comportamenti. Nella scelta di accettare tale massiccio incombere sulla nozione empirica di crimine, del parametro giuridico può trovarsi una risposta al problema che la criminologia va trascinandosi fin dalle sue origini e che le varie opzioni definitorie hanno cercato di risolvere: quello di dotarsi di un'identità distinta rispetto alle molte scienze sociali comunque dedite allo studio del fenomeno criminale e quello di non vincolare il proprio campo di ricerca ai rigidi diktat. L'intento di soddisfare entrambe è apparso come intrinsecamente contraddittorio. Nondimeno, se tra queste due istanze dovesse ponderarsi quella prevalente, la scelta cadrebbe sulla prima e un possibile sacrificio toccherebbe alla seconda. La scelta delle molte criminologie che si contendono il campo è coerente con l'idea di criminologia umana. Per la criminologia è la cornice tracciata dal confronto privilegiato con il diritto penale a poter offrire una misura e una guida per l'osservazione del materiale empirico.

John Dewey formulazioni sulle forme logiche che arricchiscono la materia quando è sottoposta a indagine controllata. Lo sviluppo delle forme come conseguenza delle operazioni è accertato in molti campi. I materiali dell'attività regolativa del diritto sono transazioni concorrenti nelle attività ordinarie. Via via che alcuni soggetti vengono formalizzati nascono concetti tipo contravvenzione ecc. Essi regolano la condotta specifica delle attività donde si sviluppano. Le forme in questione non sono fisse, mutano. Nel rapporto tra criminologia e diritto penale è necessario il rispecchiamento nelle scelte del legislatore di fenomenologie verificabili con massime di esperienza e leggi scientifiche. Sebbene le forme logiche siano suscettibili di trattazione e sviluppo indipendente, tale indipendenza è comunque provvisoria, non definitiva e completa. In sintesi la criminologia è comunque dipendente nella definizione del concetto di crimine e criminalità dalla nozione di reato come fatto tipico, antigiuridico e colpevole propria del diritto penale. Dipendenza che ha a che fare con la possibilità del diritto penale di fungere da contenitore di idee. I dati empirici dipendono dalle idee e quindi dalle norme. La costruzione piramidale presenta una seconda componente che vale a farne un'interessante rappresentazione: la sommità della piramide è costituita da un denso grumo di crimini che la società percepisce come particolarmente gravi. Sono fatti che saranno inevitabilmente previsti come reati dall'ordinamento giuridico e una tale previsione dovrebbe costituire il punto di partenza per quella fitta e dinamica rete di relazioni e concetti che costituiscono il vero campo di ricerca della criminologia. Se rimuovessimo la sezione superiore della piramide, essa perderebbe la sua natura o si trasformerebbe in una piramide tronca. Da questa immagine plastica si trae la prima indicazione sulla specificità della criminologia come scienza: nonostante le ampie sovrapposizioni dei suoi metodi si caratterizza per la necessità di porre come prius della propria indagine il confronto con le valutazioni dell'ordinamento in merito al carattere penalmente rilevante di certi fatti. Anche se il diritto penale copre solo in parte l'oggetto della criminologia, questa non può sottrarsi a un confronto decisivo con la materia giuridico penale. La piramide dimostra la capacità di rappresentare una prospettiva criminologica che accetta di fronteggiare a viso aperto il trade-off con cui questa disciplina è costretta a fare i suoi conti. La forma stessa del nostro poliedro mira a rappresentare la gravità del crimine. Dovremmo immaginarci uno studioso che scelga come punto di partenza per le sue indagini il crimine estremo per la sua gravità e che si dedichi alla misurazione di altre devianze in rapporto a tale vertice di reazione sociale, fino a spingersi al confine da dove cominciano a estendersi le vaste bassure dei comportamenti privi di alcun corrugamento criminale.


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Se la piramide è un poliedro che ha una faccia poligonale mentre le altre sono triangoli che da un punto vertice fuori dal suo piano proiettano i suoi lati, tale centro sarà costituito da un ente geometrico primitivo, non scomponibile e privo di dimensioni. La piramide è composta da una totalità di punti ognuno dei quali rappresenta un comportamento sociale, una devianza, collocata a seconda della gravità. Ecco che nel vertice dovrà vedersi quel punto rappresentato dalla devianza più grave sulla quale convergano, raggiungendo la loro massima elevazione i tre spigoli del consenso della norma, della severità della reazione sociale e della valutazione del danno sociale. Non sembrano esserci dubbi a localizzare nel vertice l'omicidio: l'uccisione di un uomo. Si tratta del fatto che aggredisce il valore della vita umana, riconosciuto come supremo da innumerevoli atti giuridici internazionali e soprattutto europei e nazionali. Accanto ai dati normativi anche molteplici dati empirico-sociali orientano verso una tale collocazione di tutti quei fatti che comportano la perdita di una vita umana. È del resto un comune dato di esperienza l'enorme differenza apportata dal riscontro che esso abbia causato un morto. La preferenza per una visione dello studio criminologico dedito innanzi tutto a un inquadramento dall'alto del fenomeno criminale sembra suggerita da una serie di considerazioni di metodo e di contenuto. Il fare della persona umana il centro dello studio criminologico si concilia innanzitutto con la caratterizzazione umana che abbiamo inteso conferire a questa disciplina e dunque con la vocazione a essa attribuita a recare alla ricerca sul crimine un apporto che valga costantemente a ricondurlo alla realtà delle persone coinvolte.

Una seconda considerazione scaturisce dal rapporto con il diritto penale a cui la criminologia è destinata a legare la sua identità facendo della scienza giuridico-penale un interlocutore privilegiato. Il diritto penale è peraltro caratterizzato da una forte impronta personalistica che assume come prioritaria la tutela della persona umana e dei suoi diritti inviolabili. La criminologia è indotta a fare propria la concezione personalistica che è alla base del diritto penale e dunque ad assumere il valore della persona umana come misura fondamentale a cui rapportare il peso del crimine, che troverà il suo metro di classificazione in base alla distanza da quello fondamentale della vita umana. La visione dall'alto appare dunque più convincente di quella frontale nel mettere in luce la correlazione tra la priorità conferita dalla criminologia al riscontro della classificazione giuridico-penale del crimine e la possibilità di abbracciare il proprio oggetto.

Proviamo ora a sovrapporre la piramide vista dall'alto al diagramma molecolare


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L'originaria posizione e il rapporto degli elementi non è alterato . il nuovo grafico ha al centro non più semplicemente un crimine ma il crimine più grave che è contro la vita umana. Tutti gli altri crimini si presenteranno via via più decentrati. In altri termini la priorità conferita alla misura di gravità del crimine implicherà una concomitanza tra le variazioni di questa e la graduazione di gravità delle altre componenti del fenomeno criminale. A ogni mutamento nel livello di gravità del crimine corrisponderà la diversità dei crimini e la diversità dei rispettivi rei, vittime e agenzie di controllo. Si ripropone l'impossibilità di concepire la realtà umana del crimine al di fuori di una dinamica interazione tra le sue componenti intesa come modificazione di ciascun elemento. In conclusione l'identità della criminologia viene vista come dipendente dal suo rapporto privilegiato con il diritto penale. La criminologia pone al centro e assume a punto di partenza il concetto penalistico di reato. Impossibilità di un inquadramento del crimine al di fuori dell'interazione modificativa.

Tipi di ricerca criminologica

Il criminologo approdato alla definizione del proprio oggetto vedrà aprirsi davanti a se alcuni problemi. Fin dall'inizio si è immaginato il lavoro del criminologo in rapporto a una delle possibili committenze, quella del giurista, poi corroborato dallo stretto rapporto con il diritto penale. Il criminologo per mettersi all'opera dovrà esercitare la stessa selettività della sfera giuridica scegliendo uno o più problemi su cui condurre la sua ricerca. L'idea di un fine da raggiungere è essenziale per la scelta del materiale da analizzare. La guida nell'osservazione, raccolta e analisi potrà venirgli quindi dal diritto penale e dalla politica criminale. In questo quadro la scienza giuridica si presenterà al cospetto di quella empirica come una rigogliosa fonte di ipotesi. L'indagine dello studioso potrà assumere due forme diverse:

Ricerca descrittiva obiettivo di descrivere le modalità con cui un fenomeno si presenta in un certo momento storico - interrogativo "come" - sufficiente una definizione concettuale del fenomeno

Ricerca esplicativa diretta alla spiegazione di un certo fenomeno - interrogativo "perché" - indispensabile la predisposizione di un'ipotesi

I metodi utilizzati devono consentire di dare una risposta all'interrogativo iniziale.

Con riferimento al suo oggetto, l'attività di ricerca può essere classificata in:

Ricerca quantitativa rivolta alla quantità del fenomeno - si propone di "contare" i crimini con attività di misurazione e elaborazione statistica dei dati empirici

Ricerca qualitativa rivolta alla qualità del fenomeno - riguarda omologie, similarità, connessioni logiche e funzionali fra i fenomeni

E' possibile incrociare le due distinte classificazioni con il risultato di quattro possibilità di ricerca:

Descrittiva-qualitativa

Esplicativa-qualitativa

Descrittiva-quantitativa

Esplicativa-quantitativa

La descrizione della qualità del crimine

Quale forma assumono i due atteggiamenti - descrittivo e esplicativo? Innanzitutto è utile descrivere il crimine in generale? In ambito penalistico assolutamente sì. Vedi Teoria generale del reato, che viene sempre trattata e che è un ambito della dogmatica penale che si occupa dei presupposti materiali della punibilità. In criminologia è necessario qualcosa di equivalente alla teoria generale dei penalisti? Sulla manualistica criminologica si ha una spiegazione generale di teorie criminologiche. In realtà la scienza empirica rivela una certa comunanza con questo tratto saliente della scienza normativa: una selettività di visuale che sottopone a osservazione solo ciò che può essere iscritto nel proprio campo. Molto diverse, per il criminologo e il giurista, sono le sedi in cui si localizzano i criteri di base per questa selezione. Per il giurista è la dogmatica penale, per il criminologo è l'ordine teorico. Una differenza è quindi sulle modalità di selezione. La descrizione del crimine in criminologia è frammentata e quindi non è pensabile una teoria generale del crimine come in penale. Andando però a fondo, illusione o realtà che sia, il contenuto descrittivo del crimine in criminologia può essere identificato nella relazionalità,che impedisce di pensare empiricamente in termini generali. Il crimine non può venire pensato prima ancora che descritto al di fuori di una rete di relazioni che lo avvincono a tutti gli altri elementi atomici: il reo, la vittima, le agenzie di controllo e il contesto sociale di riferimento. Svincolato da un suo contesto di relazioni umane, il crimine tende a scomparire lasciando il posto ai crimini ossia alle singole tipologie di fatti criminosi. Due sono i possibili esiti:

riduzione del crimine a quantità → sommatoria di tutti i crimini

sistema di precetti, clausole e istituzioni per l'uso → richiamarsi alle diverse tipologie delittuose previste dall'ordinamento penale

al di fuori della rete di relazioni con le componenti umane una descrizione qualitativa del crimine in generale sembra dunque prospettabile richiamandosi al piano normativo. Il punto di partenza diventano i singoli reati: le varie fattispecie incriminatrici da cui è composta la parte speciale del diritto penale. Il riferimento sarà dunque costituito dal fatto tipico: complesso degli elementi che delineano il volto di uno specifico reato. La criminologia è una disciplina caratterizzata dalla coesistenza di un'anima normativa e di una empirica. Nello svolgimento di un lavoro condotto su materiali propriamente normativi la criminologia si concentrerà soprattutto su quegli elementi comuni alle fattispecie penali di parte speciale in cui si esprima la distanza dal concreto della previsione legale. Come materiali giuridici di parte speciale da cui prendere avvio nella ricerca selezioniamo 2 fattispecie emblematiche per la loro attitudine a rappresentare in modo estremo le due caratteristiche più importanti, qualitative e quantitative del crimine → gravità e diffusione.

L'omicidio → art. 575 cp chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. nella dottrina penalistica la fattispecie viene inquadrata tra quei delitti causalmente orientati per i quali l'ordinamento dimostra indifferenza per le modalità di condotta, fondandone il rilievo penale sulla mera causazione di un certo risultato-evento. Dal punto di vista della criminologia il metro di concretezza può indurre innanzi tutto a un'analisi della fattispecie e poi a un'analisi delle disposizioni che ne prevedono le relative circostanze. Per il diritto penale dire circostanze del reato implica tenere distinto una spetto funzionale e uno strumentale. Funzionale → elementi che se presenti trasformano il reato semplice in circostanziato aumentando o diminuendo la pena. In questo inquadramento funzionale emerge la caratterizzazione delle circostanze come forme di manifestazione del reato. È tuttavia specialmente l'inquadramento strutturale delle circostanze che può interessare come punto di partenza di una descrizione empirica del crimine. Si ricava che le circostanze sono elementi accidentali o accesso del reato → possono mancare senza che il reato nei suoi elementi costitutivi venga meno e si ricava anche che esse concernono particolari fattori e situazioni che conferiscono al reato semplice uno o più aspetti nuovi → con le circostanze si specificano le figure di reato cui accedono, riducendo il distacco tra le previsioni dei singoli tipi di illecito e la varietà dei modi in cui i fatti a esse corrispondenti possono presentarsi nella realtà.

Il furto → art. 624 cp chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione. Anche il furto risulta arricchito da alcune circostanze.

La descrizione delle quantità del crimine

una generale descrizione del crimine risulta in criminologia più praticata sul piano quantitativo che su quello qualitativo. È opportuno parlare di criminalità anziché di crimine. Uno dei più importanti quesiti riguarda la diffusione dei differenti tipi di reato e la distribuzione nel tempo e nello spazio del fenomeno criminale. In criminologia la quantità assume rilievo nel suo andamento nel tempo e nelle sue tendenze. Importanti sono i tassi annuali di criminalità in rapporto alla popolazione. Tra le più significative categorizzazioni quantitative è da ricordare soprattutto quella dei cosiddetti reati di massa: fascia di devianza che non si mantiene ai bordi della società ma penetra al centro del corpo sociale coinvolgendo larghi strati di popolazione. Elementi che caratterizzano i reati di massa:

frequenza

elevato numero di autori

provenienza da tutti gli strati sociali

ridotta disapprovazione da parte della maggior parte dei consociati

elevata pericolosità sociale del fenomeno complessivamente considerato

anche se tendenzialmente è verificabile la corrispondenza biunivoca fra esiguità di un illecito e frequenza della sua commissione non è detto che non si configurino crimini lievi non di massa. Una teoria generale del criminale dal punto di vista quantitativo è destinata a coinvolgere la criminalità e le sue modalità di conoscenza criminologica. Se le statistiche criminali forniscono certamente informazioni anche sotto il profilo intensivo o qualitativo esse risultano interessanti soprattutto sotto il profilo estensivo permettendo un rilevamento della criminalità nel suo complesso. Si tratta di dati che rivestono un significato particolare per la stessa politica-criminale che potrà trarre elementi di valutazione per le scelte adottate o da adottare nella lotta contro la criminalità della conoscenza relativa ai mutamenti dei tassi. In ambito criminologico il rilevamento della quantità del crimine viene classificato secondo vari criteri.

caratteristiche della fonte di conoscenza, statistiche ufficiali (criminalità registrata). Per l'Italia la fonte ufficiale è costituita dalle statistiche giudiziarie penali pubblicate annualmente dall'istat e che comprendono la statistica processuale penale, la statistica della criminalità, la statistica della delittuosità, la statistica degli imputati e la statistica processuale penale.

Criminalità reale risultante da (criminalità registrata + criminalità nascosta - criminalità apparente)

criminalità apparente: crimini che in realtà non sono stati commessi

criminalità nascosta: non registrata

intervista: la consapevolezza dello scarto rilevante tra criminalità registrata e reale ha stimolato a predisporre mezzi di rilevamento alternativi, soprattutto le autoconfessioni nelle quali gli intervistati vengono interrogati sulla loro eventuale partecipazione nei crimini. È però difficile individuare campioni rappresentativi.

Indagini di vittimizzazione: la vittima è chiamata a riferire dei crimini da essa subiti. Inconveniente di sovrappresentazione del fenomeno criminale.

Ricerche longitudinali o coorte: colmano almeno in parte la carenza delle statistiche criminali costituita dal fatto che esse riportano il numero totale dei reati commessi ma non danno indicazioni sul numero dei soggetti coinvolti. Queste indagini consistono dunque nel seguire una coorte = gruppo di individui accomunati dall'aver vissuto una determinata esperienza.

Statistiche ufficiali: sono importanti termini di riferimento. Risultano sintomatiche dell'attività delle agenzie di controllo, inoltre è proprio lo stacco tra criminalità registrata e reale a costituire di per sé un importante oggetto di ricerca.

Bisogna esaminare più attentamente il campo oscuro. Un primo profilo concerne i fattori influenti sulla scoperta del crimine. Un ruolo di assoluta preminenza compete .alle denunce dei privati. L'esigenza che l'autorità giudiziaria sia posta in condizione di avere conoscenza dei reati commessi risulta tutelata da una serie di norme penali che puniscono l'omessa denuncia.

Nell'azione della polizia si è soliti distinguere tra i ruoli:

reattivo → attività indotta dalla denuncia privata

proattivo → raccolta di propria iniziativa delle informazioni sui fatti di reato e la loro ammissione nell'iter giudiziario. Il comportamento proattivo si ritiene limitato alle categorie di reati 1- senza vittima 2- a vittima anonima.

Ponendoli a raffronto si scopre che il ruolo del denunciante privato appare soverchiante rispetto a quello delle istanze pubbliche.

L'indagine sulla genesi della criminalità nascosta risale alle motivazioni che spingono le persone a omettere la denuncia bloccando l'acquisizione di informazioni sui crimini commessi. Gli studi in proposito hanno evidenziato motivazioni individuali e sociali influenti sulla propensione alla denuncia dei cittadini. Molto interessante è l'area delle violenze sessuali. Uno dei più classici cataloghi di fattori influenti segnala 10 situazioni con bassa probabilità:

vittima consenziente

ritiene fatto esiguo

evitare conseguenze pregiudizievoli

compensare le perdite tramite aumento di prezzi

rivelazioni imbarazzanti

intimidazioni da parte del reo

sentimenti di ostilità verso la polizia

non condividono le sanzioni al reo

sfiducia nel sistema giudiziario

non vogliono essere coinvolti nel processo

Bilanciamento costi-benefici la vittima denuncia dove ha una contropartita vantaggiosa

altrettanto importante appare il ruolo svolto dalla percezione della legittimità del sistema penale e dell'atteggiamento complessivo dei cittadini nei confronti dell'istituzione Stato, dei suoi rappresentanti e dell'ordinamento giuridico. Alla base della mancata denuncia c'è la convinzione che il fatto non sia reato. Alcuni studi confermano che la propensione alle denunce sia influenzata dal giudizio circa la meritevolezza di pena di certi delitti e la gravità della lesione prodotta. Altro fattore è un generale sentimento di ostilità verso le autorità. In merito alla truffa si registra un atteggiamento critico verso l'entità delle pene per questo crimine. L'individuo dimostra ostilità, diffidenza, disaccordo o quantomeno distacco rispetto al sistema di valori espresso dall'ordinamento o all'attività degli organi giudiziari. Si può ritenere che la propensione alla denuncia sia destinata ad aumentare grazie anche alle scelte legislative che rispecchino più fedelmente i valori sociali e diffusi. Art. 27 cost → il legislatore deve considerare i valori considerati dalla stragrande maggioranza della società come essenziali e che quindi legittimino l'estremo rimedio della pena. Bisogna promuovere nei cittadini la fiducia nell'autorità pubblica.

L'idea che la propensione a denunciare sia regolata dal bilanciamento costi-benefici non è contraddetta a patto che si consideri il costo morale, entità decisiva nelle dinamiche criminali. Variabile che viene influenzata da una serie di condizioni, es. moralità del singolo individuo. Es. del costo morale: corruzione - detto crimine consensuale e caratterizzato anche dalla sua natura circolare: fattore di diffusione e auto replicazione del crimine. Man mano che l'illecito diventa prassi, gli stessi codici di condanna si indeboliscono. Quando il cittadino non è i grado di ottenere la protezione dei suoi beni dall'autorità, si genera una sfiducia relativa all'efficienza e qualità dell'operato dell'autorità. Es. imprenditori → L'aspirazione legittima al profitto può entrare in contrasto con l'insuccesso determinato anche da scelte politiche discrezionali. In questi casi la propensione all'illegalità presenta veri e propri costi psichici. Lo scambio corrotto può riguardare politici e funzionari dell'autorità, quindi il reato al cittadino appare meno grave perché "se lo commette lo stesso custode dell'ordinamento perché non dovrei farlo io?". Ogni manager può ritenere che nella globalità della corruzione il suo contributo non sia significativo perché ci sono altri pezzi più grossi di lui. Un secondo profilo di analisi del campo oscuro riguarda la diversa estensione e profondità dello scarto tra rilevamento ufficiale e realtà del fenomeno criminale. Si parla di campo oscuro non solo quando il reato non è scoperto ma anche quando è ignoto solo l'autore o quando questo venga identificato ma in sede giudiziaria non pervenga la condanna definitiva: situazione per la quale è stata coniata la definizione di cifra grigia. Più in generale, considerando il campo oscuro come la realtà speculare della selezione criminale, esso verrà diversamente a caratterizzarsi in rapporto al singolo snodo selettivo preso in considerazione. Nel dedicarsi alla disaggregazione delle diverse sfumature di non conoscenza del fenomeno criminale, si finisce necessariamente per ripercorrere i molteplici snodi in cui si articola la dinamica della selezione criminale, ognuno dei quali destinato a proiettare la sua zona d'ombra con specifiche caratteristiche di estensione e profondità. Assumendo la cifra oscura come misura della differenza tra i reati effettivamente commessi e quelli registrati, si possono avere notevoli incertezze. Può infatti accadere che siano proprio il reo e la vittima a ignorare la commissione di un fatto di reato. Dal momento che la percentuale dei reati scoperti è sempre rapportata al più vasto campo di quelli comunque conosciuti, le parzialità che caratterizzino questa ultima grandezza non potranno che deformare massicciamente la stessa stima del dato di cifra oscura.

Possiamo localizzare le ulteriori zone di oscurità in corrispondenza con i successivi snodi dell'imbuto selettivo:

Passaggio della denuncia → almeno una persona è a conoscenza ma non informa l'autorità

Crimine denunciato senza che ne venga individuato l'autore

Dispersione sottoforma della mancata condanna in sede penale

Portando alla massima dilatazione il concetto di campo oscuro potremmo identificare ambiti di oscurità anche nelle situazioni in cui l'autore del reato sia stato condannato a una pena inferiore a quella che l'entità del fatto commesso avrebbe comportato in base alla legge.

Un altro profilo analitico pertinente al campo oscuro è infine quello che, dopo averne individuato i fattori causali e le diverse articolazioni si dedichi alla quantificazione del rapporto tra criminalità registrata e criminalità nascosta. Per la criminologia si è visto come il problema del campo oscuro sia stato uno dei principali motori dei rivolgimenti teorici attraversati negli ultimi decenni. La cifra oscura costituisce un perdurante fattore di incertezza e inquietudine. Tra le conclusioni più significative cui è approdata in criminologia la ricerca sul campo oscuro è che esso varia da reato a reato in relazione alla gravità e alle caratteristiche del crimine, alla circostanza che la vittima sia un individuo o un'entità impersonale. Alcuni tipi di reati, es. sessuali, segnalano poi rilevantissimi livelli di sommersione. Risulta empiricamente fondata l'esigenza di tenere distinti i rei che non hanno mai subito condanne o sono stati puniti solo raramente da una parte e quelli ripetutamente sottoposti a sanzioni penali dall'altra. L'entità della cifra oscura tende infine a essere superiore nell'ambito della criminalità grave rispetto a quella lieve. Altrettanto densi e inquietanti di quelli criminologi sono i significati politico-criminali del campo oscuro. Non minore è l'incertezza apportata dal campo oscuro sul terreno della funzione specialpreventiva. Anche qui esso grava sull'attendibilità degli indici di recidiva. L'impatto problematico della cifra oscura è destinato a pesare sul piano della complessiva legittimazione della pena: si ha la consapevolezza che nella società i veri autori di reati siano ben più numerosi di quell'apparente minoranza su cui si abbatte la giustizia penale.

La spiegazione del crimine

Si ha prima di tutto il bisogno di dotarsi di un metro selettivo e ordinatore su cui poggiare enunciati dotati di senso in quanto riferiti a una realtà almeno in parte delimitata e dominabile grazie al preventivo trattamento teorico. Se il concetto di teoria e di legge scientifica possono ritenersi accomunati dall'essere entrambi enunciati generali di valore esplicativo, la differenza risiede nel fatto che una teoria si compone di un insieme di leggi. L'edificazione di una teoria criminologica non può dunque che prevedere un lungo cammino di preliminare individuazione di singole leggi esplicative dei fenomeni studiati. Quello della causalità è un tema ben noto e ampiamente studiato anche in ambito giuridico: nel diritto penale l'accertamento del nesso causale costituisce un nodo cruciale → l'evento per essere addebitato all'agente deve essere conseguenza della sua azione od omissione. Per il giudice penale una sola cosa è importante: chiedersi se tra il comportamento dell'uomo e l'evento vi sia un collegamento causale tale da rendere applicabile la norma penale. Anche in criminologia è ravvisabile l'esigenza di imputare l'evento. Si rileva in criminologia come il concetto di causalità lineare è ormai scarsamente produttivo per la spiegazione dei fenomeni studiati dalle scienze dell'uomo essendosi ormai preferita una causalità di tipo circolare. La teoria dei sistemi, invece di considerare i fenomeni come effetto necessario di una causa data, cerca piuttosto di analizzare le reciproche influenze tra i fenomeni che sono inseriti nel sistema: teoria fondata sul concetto d'insieme. La criminologia, dotandosi di una simile modalità esplicativa, approda a una più ampia comprensione del fenomeno criminale ma si distanzia dalla giustizia penale. Una criminologia umana pur allargando il più possibile la propria visuale alla fitta rete di relazioni non deve perdere di vista la specifica linearità della prospettiva giuridica. La sufficienza delle leggi pertinenti enunciate va stabilita in funzione di almeno un aspetto rilevante dell'evento da spiegare. Un tale criterio risulta fondamentale nella prospettiva di un giudice che, consumatore di leggi causali, deve essere posto nella condizione di scegliere le generalizzazioni che possano servirgli per la soluzione dello specifico problema di imputazione che ha di fronte. Analoghe considerazioni anche per il legislatore. Il criminologo appare invece soprattutto un produttore di leggi scientifiche e in quanto tale non potrà sottrarsi alla necessità di munirsi di un criterio di selezione dei fatti, che sarà costituito soprattutto dal problema specifico affrontato dal ricercatore e dal tentativo di soluzione che il ricercatore prende in considerazione sotto forma di congettura o ipotesi. Ma le ipotesi altro non sono che supposizioni inventate per spiegare i fatti e non derivate dai fatti. La questione dello specifico punto di vista del criminologo si converte allora nell'interrogativo in merito all'origine delle ipotesi di cui egli si serve nella fase preliminare delle proprie ricerche e che dovrà sottoporre a controllo con metodi sperimentali o non sperimentali fino a pervenire a una loro conferma o falsificazione. In proposito possiamo avanzare alcune considerazioni generali: è difficile negare che nella individuazione delle ipotesi da sottoporre a verifica il criminologo sia spesso influenzato dai dati normativi, il diritto penale può presentarsi alla criminologia come importante fonte di tematizzazione delle indagini. In secondo luogo la formulazione delle ipotesi scaturisce in larga parte proprio da quelle teorie che abbiamo visto occupare uno spazio invasivo negli orizzonti di questa disciplina. In criminologia la scelta del problema oggetto di indagine dipende dagli interessi del ricercatore, dalle sue esperienze e anche dal clima sociale e culturale che lo circonda → tale scelta è in funzione soprattutto degli assunti teorici di base:

Socializzazione delle persone

Nel preciso momento in cui agisce una persona si trova sola con se stessa

Il tipo di ipotesi prescelte risente fondamentalmente della complessiva idea di criminologia dalla quale si muova per condurre la ricerca, inoltre, vista l'esistenza di differenti criminologie, è frequente che l'interesse dello studioso tenda a rivolgersi verso le finalità atte a distinguere la sua criminologia rispetto alle altre. Una volta formulata la sua ipotesi di ricerca, il criminologo dovrà definire le variabili oggetto dell'ipotesi stessa ossia compierne una conversione in termini operazionali ed empirici. La sua ricerca esplicativa potrà quindi volgersi alla verifica del rapporto tra almeno due delle variabili considerate dove la prima, la causa, sia definita indipendente e la seconda, l'effetto, sia definito dipendente. In ambito penale il giudice può avvalersi anche di leggi di forma universale e di carattere statistico: anche in criminologia i processi esplicativi devono assumere natura statistica e non deduttiva. Il riscontro delle incognite che gravano sull'attività di imputazione per il giudice penale può riproporsi per il criminologo: in effetti chiunque cerchi una spiegazione di un accadimento deve ricorrere a una serie di assunzioni tacite, cioè dare per conosciuto un complesso di leggi non conosciuto ne conoscibile. Di analogo tenore sono i rilievi con cui in criminologia si richiama l'attenzione sull'impossibilità di prendere in esame tutte le possibili variabili incidenti su una certa relazione tale da costringere il ricercatore a operare una scelta. Non sempre il riconoscimento di una relazione tra variabili equivale al riconoscimento di un legame causale, a causa della possibile influenza di una terza variabile. Ai fini dell'avanzamento del livello di verifica della relazione tra variabili, è state introdotte le variabili test o di controllo, che possono essere già presenti o deliberatamente indotte a livello sperimentale. Immaginiamo una ricerca criminologica che, sottoposta a una prima verifica empirica l'ipotesi dell'esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra abbandono scolastico e incremento della criminalità minorile, intenda procedere all'inserimento di una variabile di controllo per accertare se quest'ultima sia antecedente o se intervenga realmente.

Caso 1:

Variabile indipendente A → abbandono scolastico

Variabile dipendente B → delinquenza minorile

Variabile aggiuntiva K → inserimento o vicinanza dei genitori in ambienti mafiosi

Influenza di K su A e B → A e B sono in correlazione ma non legate da rapporto di causalità

Caso 2:

Variabile indipendente A → inserimento o vicinanza dei genitori in ambienti mafiosi

Variabile dipendente B → delinquenza minorile

Variabile aggiuntiva K → abbandono scolastico

Influenza di A su K e di conseguenza di K su B → A risulta correlata sia a K che a B: l'inserimento di K ha permesso la correlazione tra A e B

questo sembra anche il modello più rispondente alle conclusioni formulate nel resoconto sull'esperienza di Paternò. Si può immaginare quali e quante difficoltà la ricerca empirica sia destinata a incontrare lungo la sua strada se si propone di affrontare una molteplicità di variabili o un rapporto di variabili indipendenti con le variabili dipendenti ma anche tra loro.

Le teorie criminologiche. L'anomia

una teoria criminologica è stata paragonata a un complicato puzzle rispetto al quale le singole indagini empiriche costituiscono pezzi da comporre pazientemente per ricostruire un quadro riconoscibile, coerente e dunque ordinato. Al cospetto di una moltitudine di teorie apparentemente non correlate e in competizione tra loro e alla conseguente difficoltà di estrapolarne un campione rappresentativo ogni scelta può sembrare arbitraria. Appare ragionevole soffermarsi su 5 grandi teorie o gruppi di teorie, che hanno segnato una svolta significativa nello studio empirico del crimine. Il panorama criminologico è passato dalle teorie unifattoriali (ambizione di trovare un unico fattore esplicativo del crimine) a quelle multifattoriali. Ci si sofferma però più sulle prime perché ad esse può riconoscersi una più accentuata potenzialità euristica.

Emile Durkheim → sociologo francese. Non ha il tipico tratto positivista che vede il criminale come un soggetto affetto da patologie. Frequenti sono poi gli inquadramenti nell'ambito degli orientamenti funzionalisti, conflittuali e del controllo sociale. Durkheim come funzionalista dalle sue asserzioni in merito alla normalità del crimine, che abbia una funzione sociale e che sia impossibile la sua eliminazione totale. Le affinità con le teorie del controllo paiono le più calzanti o almeno le più significative. Durkheim vede infatti nell'uomo una dualità costituzionale, un essere portato ad assecondare il proprio io, spinto da impulsi insaziabili cui si contrappone la natura di essere civilizzato e socializzato. Scrive: "la vecchia formula dell'Homo Duplex è verificata nei fatti. C'è un duplice centro di gravità: da una parte l'individualità e dall'altra tutto ciò che in noi esprime altro da noi stessi. Fra questi due stati di coscienza c'è un antagonismo". In fatto sorprendente che deve essere spiegato non è il crimine ma il comportamento conforme. Centrale in Durkheim è la stretta correlazione impostata tra valori morali e organizzazione sociale: egli non ritiene che esista propriamente una morale se non nello stato di società né che essa abbia subito variazioni se non in funzione delle condizioni sociali. In generale, la caratteristica delle regole morali è la loro  capacità di enunciare le condizioni fondamentali della solidarietà sociale. Si può dire che è morale tutto ciò che tiene conto degli altri. L'ordine morale non è però empiricamente osservabile ma può essere rilevato attraverso indicatori rinvenibili nell'ordinamento giuridico e in particolare nelle sue modalità sanzionatorie. Sono il diritto e in particolare la pena a costituire l'espressione diretta dell'ordine morale della società. L'attenzione di Durkheim si appunta soprattutto sulle condizioni storico-sociali che possono determinare mutamenti nella tenuta della solidarietà sociale. Questa assume due forme: meccanica e organica, assicurate da due distinte funzioni sociali: integrazione e regolamentazione. La prima viene definita come uno stato di coesione, una sorta di fede comune collettiva, grazie alla quale si stabiliscono solidi legami sociali e la subordinazione del singolo all'interesse generale. Essa appare in Durkheim come la somma delle forze sociali di attrazione mentre la regolamentazione è la somma delle forze di costrizione che vincolano gli individui alle norme. È meccanica la solidarietà che esercita la sua azione e la nostra personalità scompare, non siamo più noi stessi ma l'essere collettivo. È organica la solidarietà prodotta dalla divisione del lavoro, presuppone una differenza tra individui. Con l'allentarsi dell'integrazione, la solidarietà sociale viene a dipendere dalla regolamentazione. A partire da esso la divisione del lavoro tende sempre più a diventare la condizione essenziale della solidarietà sociale. Un tale indebolimento della coscienza collettiva e della relativa solidarietà meccanica è un fenomeno normale. La patologia si riscontra quando la solidarietà organica non è in grado di affermarsi per la mancanza di una regolamentazione sufficientemente sviluppata. Accade dunque che si produca la cosiddetta divisione anomica del lavoro: per un insieme di condizioni sociali la divisione del lavoro cessa di produrre solidarietà perché le relazioni degli organi non sono regolate. Il concetto di anomia non è direttamente correlato al fenomeno criminale ma al suicidio definito da Durkheim anomico, distinguendolo dal suicidio egoistico e da quello altruistico. Normalmente l'ordine collettivo è riconosciuto equo dalla maggior parte dei soggetti. Quando diciamo però che è necessaria un'autorità per importo ai singoli, non intendiamo che l'unico mezzo sia la violenza, bisogna che questo potere sia ubbidito per rispetto e non per paura. È caratteristica dell'uomo essere soggetto a un freno morale, cioè sociale. Quando la società è scossa da crisi dolorosa non esercita questa azione e da qui derivano i suicidi. Vi è una sfera sociale dove l'anomia di trova costantemente ed è quella del commercio e dell'industria. Ci troviamo qui di fronte a un nuovo tipo di suicidio che va distinto perché non dipende dalla maniera in cui gli individui sono legati alla società ma dal modo in cui essa li disciplina. La pena per Durkheim ha un significato soprattutto morale. Il vincolo di solidarietà sociale al quale corrisponde il diritto repressivo è quello la cui rottura costituisce il reato.

Robert K. Merton → formula la teoria della "tensione". Parte dalla nozione di anomia di Durkheim e la sviluppa. Merton sostiene che le mete sociali sono costanti e oggetto di un consenso diffuso. Rivolge l'attenzione soprattutto al rapporto tra mete sociali fisse e mezzi variabili per conseguirle. Anomia diviene una condizione della società caratterizzata dallo scarto tra mezzi e mete, tra struttura sociale e culturale, tale da produrre effetti sulla condizione personale degli individui socializzati. La differenza tra Durkheim e Merton ha origine nei mondi sociali differenti a riferimento: Francia, all'indomani della guerra del 1870, in crisi e Stati Uniti, società del sogno americano, di ambizione. Merton si dichiara avverso alle concezioni che attribuiscono il funzionamento difettoso di talune strutture sociali a una mancanza di controllo sociale sugli impulsi biologici dell'uomo. Come obiettivo viene dunque identificata la scoperta del modo in cui alcune strutture sociali esercitino una pressione ben definita su certi membri della società tanto da indurli a una condotta non conformista anziché a una conformista. In ogni società Merton identifica due elementi separabili analiticamente:

mete, scopi, interessi definiti culturalmente, si presentano come obiettivi legittimi per tutti i membri della società. Tali mete sono più o meno integrate e sono ordinate in modo approssimativo in una qualche gerarchia di valori. È questa la struttura culturale della società

definizione, regolazione e controllo dei modi accettabili secondo i quali tali mete possono venir raggiunte. Questa è la struttura sociale ossia quel complesso organizzato di rapporti sociali in cui membri della società o del gruppo sono variamente implicati. Un equilibrio effettivo può esserci finché vi sono soddisfazioni per gli individui che si conformano a tali obblighi culturali → situazione di armonia sociale.

Merton rileva però che sebbene mete culturali e norme istituzionalizzate operino congiuntamente, ciò non significa ancora che vi sia tra le une e le altre una costante relazione. Può verificarsi che il valore di certe mete sia fortemente accentuato talora in misura quasi esclusiva mentre ci si preoccupa relativamente poco dei mezzi istituzionalmente prescritti per conseguirle. È qui che la nozione di anomia assume rilevanza. Anomia: frattura nella struttura culturale che ha luogo particolarmente quando si stabilisce un conflitto fra le norme culturali e le mete che queste norme impongono e le capacità socialmente strutturate dei membri del gruppo di agire in conformità ad esse. La struttura sociale si comporta come una barriera o una porta aperta nei confronti della realizzazione dei mandati culturali. Quando la struttura culturale e la struttura sociale non sono integrate e la prima richiede dei comportamenti che la seconda impedisce si crea tensione che porta alla violazione delle norme o all'assenza di norme. Per Merton il comportamento deviante è come un sintomo della dissociazione fra le aspirazioni prescritte culturalmente e le vie strutturate socialmente per la loro realizzazione. Il modello esemplare di società atomica che manifesta lo stato di squilibrio tra mete culturali e mezzi istituzionali è proprio quello americano. Secondo Merton lo sfondo del comportamento criminale è la tendenza all'anomia presente nella società. L'aspetto più rilevante sono le risposte individuali a tale situazione anomica → Merton classifica tali risposte secondo una variabile tipologia di adattamenti individuali da parte di persone con posizioni differenti nella struttura sociale.


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Le persone possono spostarsi da un'alternativa all'altra nella misura in cui esse si impegnano in sfere diverse delle attività sociali, queste categorie si riferiscono non alla personalità ma al comportamento di ruolo in situazioni specifiche. Un'analisi più ravvicinata delle diverse forme di adattamento mette in luce innanzi tutto che nella misura in cui la società è stabile l'adattamento del I tipo, conformità, è il più comune e il più diffuso. Tra i modi di adattamento, quello più significativo è l'innovazione. Dando grande importanza alla meta del successo, consiste nell'uso di mezzi istituzionalmente proibiti ma spesso efficaci per il raggiungimento almeno di un simulacro di successo, ricchezza e potere. L'individuo assimila l'importanza culturale della meta senza assimilare le norme istituzionali. Le maggiori pressioni sono esercitate sugli strati inferiori della società. Accade dunque che l'accento culturale sul successo pecuniario per tutti e una struttura sociale che indebitamente limita il ricorso nella pratica di mezzi approvati, sviluppano una tensione che spinge ad attività innovative che derogano le norme istituzionali, ma gli individui devono essere socializzati imperfettamente. Il ritualismo comporta invece l'abbandono o l'attenuazione delle ambiziose mete culturali di grande successo pecuniario e di rapida mobilità sociale in modo che le proprie aspirazioni possano venir soddisfatte. A proposito della rinuncia, Merton fornisce un dato quantitativo: come l'adattamento I (conformismo) rimane il più frequente così l'adattamento IV (il rifiuto sia delle mete culturali che dei mezzi istituzionali) è probabilmente il meno comune. Le persone che si sono adattate in questa maniera strettamente parlando sono nella società ma non della società. Sociologicamente esse sono dei veri e propri estranei. La categoria in cui ci sono gli psicotici, i vagabondi.. ha abbandonato le mete culturalmente prescritte e il loro comportamento non si accorda alle norme istituzionali. Ne risulta un duplice conflitto: l'interiorizzazione della obbligazione morale ad adottare mezzi istituzionali si scontra con la pressione verso un ricorso a mezzi illeciti e l'individuo viene escluso sia dai mezzi legittimi che dai mezzi efficaci. Il senso di sconfitta, la rassegnazione si traducono in meccanismi di evasione che alla fine portano il soggetto ad evadere dalle impostazioni della società. Il conflitto si risolve con l'abbandono di entrambi gli elementi rigettando mete e mezzi. L'evasione è completa, il conflitto viene eliminato e l'individuo diventa asociale. La rinuncia è un modo di adattamento privato. La ribellione è una risposta che può essere collettiva e riproduce molti tratti di quella che vedremo essere una sottocultura. Quando il sistema sociale può essere considerato come una barriera che si frappone alla soddisfazione di mete legittime, la scena è pronta perché la ribellione si manifesti come una reazione di adattamento. Gli enunciati più tardi della teoria della tensione poterono avvantaggiarsi di una serie di precisazioni provenienti dallo stesso Merton e largamente sollecitate dalla vastissima letteratura critica apparsa successivamente alla sua prima formulazione, alla fine degli anni trenta. Il comportamento deviante riguarda non solo gli individui che lo adottano per primi ma esercita una certa influenza anche su coloro che facendo parte dello stesso sistema sociale si trovano a interagire con gli individui devianti. In tal modo anomia e tassi sempre più alti di comportamento deviante possono essere concepiti come fenomeni interagenti in un processo di dinamica culturale e sociale con conseguenze sempre più negative per la struttura normativa a meno che non intervengano meccanismi di controllo che possano controbilanciarne gli effetti. Di qui l'importanza per Merton che in ogni situazione vengano identificati i meccanismi di controllo che minimizzano la tensione risultante da apparenti contraddizioni quali quella fra mete culturali e ristretta accessibilità sociale a esse. Tra i punti di vista teorici contrapposti alla prospettiva mertoniana spicca una delle critiche più tradizionali e ricorrenti, che rileva come ampi settori della società pur non avendo a disposizione mezzi sufficienti a aggiungere le mete culturali, non reagiscono con l'innovazione ma si attengano al rispetto delle leggi. Uno dei meriti storici della prospettiva di Merton risiede nel suo avere decisivamente contribuito spostare finalmente l'attenzione dello studio criminologico dalla persona del reo ai suoi rapporti alle strutture sociali nelle quali è inserito: il soggetto diventa delinquente non come partecipe attivo di processi di interazione ma come prodotto, come vittima. Gli esponenti della new criminology hanno accusato l'insufficienza a spiegare le cause prime che danno luogo allo scarto tra fini e mezzi. Si è rimarcata inoltre una certa genericità della teoria dal punto di vista causale. Un adattamento più che una confutazione della teoria mertoniana può reputarsi l'approfondimento dei meccanismi sociali attraverso i quali nei confronti di certi gruppi viene a ridursi il divario tra struttura sociale e struttura culturale. Un ulteriore rilievo di fondo ci riporta alla questione della specificità delle teorizzazioni criminologiche che in Merton sembrerebbe trovare la sua esemplificazione più eloquente. In società stratificate la situazione anomica è temperata o frammentata dal fatto che ogni casta o classe sociale si sarà data proprie mete culturali non di rado commisurate alle possibilità di un loro raggiungimento con mezzi legittimi. Si è visto come Merton stesso fosse ben consapevole delle variazioni che la sua teoria avrebbe richiesto per essere applicata a contesti sociali diversi. Già molti anni fa i criminologi avevano avanzato il dubbio che la teoria anomica stesse diventando sempre meno accurata col passare del tempo dal momento che la rigidità dell'attuale struttura di classe è accettata, ora in modo più generale dalle classi più basse e da quelle medie inferiori.

Sviluppi dell'anomia. La teoria delle opportunità differenziali e le teorie sottoculturali.

Richard Cloward e Lloyd Ohlin → elaborano la teoria detta delle opportunità differenziali, caratterizzata dal combinarsi della visione mertoniana con la tradizione della scuola di Chicago basata sul ruolo della trasmissione culturale e attenta al problema dell'accesso differenziato anche su base territoriale a mezzi legittimi. Si tratta peraltro di un modello esplicativo in cui resta prevalente al pari che in Merton e a differenza che nelle teorie sottoculturali il rilievo attribuito agli aspetti strutturali della società. Il punto di partenza anomico si identifica nella presa d'atto di una pressione alla devianza esercitato dalla struttura sociale sugli strati inferiori segnati da una ridotta disponibilità di opportunità legittime per l'accesso alle mete di status e successo economico in un contesto nel quale tali mete sono presentate come virtualmente accessibili a tutti. La disparità tra ciò cui i giovani delle classi inferiori sono spinti ad aspirare e i mezzi a loro disposizione genera un grave problema di adattamento con conseguente tensione e intensa frustrazione → scontento da posizione sociale. Questo li condurrebbe alla ricerca di alternative non conformi. I due studiosi sono comunque consapevoli che non sempre gli individui sono liberi di accedere a ruoli criminali per i quali sono richieste competenze e contatti qualificati. Uno dei limiti più rilevanti della teoria di Merton era quello di aver trascurato l'individuazione dei fattori causali influenti sulla scelta delle diverse forme di adattamento alla situazione anomica. Cloward e Ohlin si dedicano invece proprio all'approfondimento delle differenze socio-strutturali da cui derivano sia le varie modalità di adattamento alla situazione anomica da parte degli individui socializzati, sia la relativa risposta delinquenziale. Si identifica nella diversa distribuzione all'interno della struttura sociale dei mezzi illegittimi il fattore alla base della selezione dell'una o dell'altra modalità di adattamento e anche del tipo di devianza scelta per reagire alla tensione. I problemi di frustrazione possono essere affrontati con soluzioni

individuali: quando il fallimento è stato imputato a cause personali

collettive: quando le cause siano localizzate in condizioni sociali → la soluzione potrà assumere forma di una sottocultura delinquenziale

Si identificano:

aree di sottocultura criminale, abitate da classe inferiore e caratterizzate da un'integrazione sia dei sistemi di valori convenzionali con quelli criminali sia delle diverse fasce di età.

aree di sottocultura conflittuale, disorganizzate, con un'elevata mobilità residenziale che rende impossibile lo stabilizzarsi di una vita comunitaria e con un ridotto controllo sociale. In queste aree mancano le opportunità criminali. In tali quartieri si sviluppa un tipo di delinquenza particolarmente violenta con cui i giovani esprimono tutto il loro scontento per non essere riusciti a trovare una posizione rispettabile né nella società convenzionale né in altre realtà criminali.

aree di sottocultura astensionista, come risultato di un duplice fallimento, impossibilità sia di accedere a mezzi legittimi che criminali. Caratteristica di queste aree è la diffusione dell'alcoolismo o della tossicodipendenza.

Come si vede si accentua la struttura sociale caratterizzata da una distribuzione differenziale delle opportunità. Cloward e Ohlin cercano di avvalersi della teoria per l'anticipazione dei successivi sviluppi della criminalità americana. Secondo le previsioni la tendenza sarebbe stata un ulteriore aumento della criminalità aggressiva e violenta.

Albert Cohen → Gli orientamenti sottoculturali intendono colmare le lacune riscontrate nella prospettiva anomica, tra esse l'isolamento di questa dalla cosiddetta teoria dei gruppi di riferimento e dei ruoli: interessata alle diverse tipologie sociali che gli individui si prospettano di incarnare e alle modalità di allocazione e assunzione dei ruoli sociali. Le persone attraversano una fase di prove, di adattamenti sottoculturali. Secondo Cohen i problemi nascono e possono trovare soluzione attraverso un mutamento di due variabili o classi di eventi determinati:

la situazione: mondo in cui viviamo e dove siamo collocati.

il quadro di riferimento.: prospettiva individuale all'interno della quale la realtà viene inquadrata

una soluzione efficace per forza di cose deve comportare qualche variazione nel quadro stesso di riferimento.

Per Cohen la spiegazione del crimine tende a spostarsi dall'alveo delle teorie strutturali a quelle propriamente culturali. Il concetto di cultura si riferisce a cognizioni, credenze, valori.. Ogni società si differenzia nel proprio interno in parecchi sottogruppi, chiamati sottoculture. Il problema di cui si occupa Cohen riguarda l'origine di questi modelli culturali. Ancor più evidenti sono poi i legami con le prospettive centrate sul conflitto culturale, trattando delle teorie sottoculturali. Il concetto di sottocultura si riferisce soprattutto alla differena tra le norme e i valori seguiti dai gruppi dominanti della società e quelli propri di gruppi subordinati. Secondo una articolata definizione esso designerebbe in particolare modelli di norme, credenze, atteggiamenti, valori e altri elementi culturali condivisi all'interno di gruppi particolari o segmenti della società ma che normalmente non caratterizzano la società nel suo complesso. Esistono peraltro accezioni più ristrette del termine che tendono a rimarcare non solo la differenza ma soprattutto la contrapposizione consapevole alla cultura dominante o comunque a designare sistemi culturali di gruppi sociali che presentano contenuti fortemente differenziati rispetto a quelli della cultura globale. Si è parlato più propriamente di controcultura, ossia di una tipologia più ristretta di sottocultura, costituita da norme in totale opposizione con i valori della cultura dominante. Una sottocultura può venire costruita (es. banda giovanile). Cohen ha studiato in particolare le bande giovanili dei quartieri poveri delle città americane e la relativa sottocultura delinquente. La società americana viene vista come caratterizzata dal predominio dei valori della classe media: ambizione, respondabilità individuale, razionalità, autocontrollo. Diverse per Cohen le caratteristiche della classe lavoratrice: dipendenza dai gruppi primari, spontaneità, irreprimibilità emotiva, aggressività. Con l'entrata dell'adolescente nella scuola i valori dei due mondi entrano in contatto, in opposizione. Al cospetto di una situazione in cui si trova valutato secondo il metro della classe media, l'adolescente di famiglia operaia reagisce allora con tre possibili tipi di adattamento, che sono altrettanti tentativi di cambiamento del sistema culturale di riferimento. Si ha:

la college → il giovane tenta di adeguarsi ai modelli della classe media a dispetto delle avversità

la corner boy response (risposta del ragazzo di strada) → accettazione dei limiti della propria condizione, dal tentativo di coglierne il meglio

delinquent response → attrazione per la controcultura delinquenziale, che offre criteri alternativi di status cui possono adeguarsi

Per la genesi della sottocultura si richiede anche un processo interattivo tra i giovani che condividono il medesimo disagio. L'aggregarsi dei giovani in una medesima sottocultura è una soluzione di gruppo che presuppone un processo di esplorazione reciproca e di elaborazione combinata di una soluzione nuova. I valori convenzionali non vengono comunque annullati nella psiche del giovane: si mettono in atto una serie di espedienti che consentono di controllare l'angoscia che deriva dalla loro perdurante pressione. Tipica è la cosiddetta formazione reattiva: il giovane rifiuta il sistema dominante di valori e lo rovescia, esaltando il suo contrario.

Il sistema di valori sottoculturali attribuisce del resto un riconoscimento a comportamenti che tendono a presentare in particolare i seguenti sei caratteri, antitetici rispetto a quelli oggetto di appezzamento da parte della classe media:

non utilitaristico

maligno

negativistico

versatile

immediatamente edonistico

autonomo

le teorie sottoculturali hanno esercitato un'influenza persistente sulla storia del pensiero criminologico, trovando nuova vitalità e sviluppo. Più incisive e durature appaiono le obiezioni che hanno toccato le componenti classiste della prospettiva sottoculturale. È parso così che la frattura tra gli standard della classe media e quelli della classe lavoratrice fosse minore di quanto messo in luce dalla teoria di Cohen e che il rapporto tra i due mondi culturali si caratterizzasse per una marcata ambivalenza. Significative sono state le riflessioni volte all'individuazione e caratterizzazione di forme di delinquenza diverse da quella esaminata da Cohen che si sono interrogate sulla possibile esistenza di sottoculture criminali all'interno della classe media. In effetti la visione di Cohen sembrava tagliata su misura per i comportamenti delinquenziali dei giovani maschi abitanti in aree urbane e di classe inferiore. Peraltro allo stesso Cohen si deve una ricerca che ha allargato la tipologia delle sottoculture. Si sono evidenziate:

sottocultura conflittuale

sottocultura dei tossicodipendenti

sottocultura del furto semiprofessionale

sottocultura delinquenziale della classe media

La teoria delle "neutralizzazioni"

Gresham Sykes e David Matza → elaborano la teoria delle neutralizzazioni. In essa si rispecchia la consapevolezza di come anche la popolazione giovanile appartenente alle classi inferiori tenda ad accreditare una certa legittimità all'ordine sociale, adeguandosi in molte situazioni di vita ai valori convenzionali. La teoria ridimensiona la diversità e il distacco del criminale rispetto al resto della popolazione. Molti giovani delinquenti entrati nell'età adulta riacquistano l'abitudine ai comportamenti conformi, reinserendosi rapidamente. La consapevolezza di quest'ultimo esito presentava un vistoso contrasto con gli assunti della teoria sottoculturale conciliandosi con una fondamentale ambiguità delle condotte delinquenziali: queste non risultavano scaturire da un meccanismo di formazione reattiva diretto al rovesciamento dei valori correnti bensì da una serie di neutralizzazioni ossia da un sistema di difesa volto ad attenuare il senso di colpa e la responsabilità per i fatti delittuosi commessi, vissuti come offensivi di valori ben presenti anche agli individui dediti ad attività criminose. La teoria muove dall'idea che la criminalità sia preceduta e accompagnata da uno stato di drift, di deriva: che al crimine si sia sospinti da un movimento con forti componenti inerziali. Il delinquente va alla deriva tra le azioni criminali e quelle convenzionali. L'antico dilemma libero arbitrio-determinismo vedrebbe questa teoria collocata sulla linea mediana di un determinismo morbido, alla luce del quale gli individui non appaiono completamente liberi né completamente determinati nelle loro azioni. Peraltro il movimento di deriva sarebbe agevolato dall'esistenza di una convergenza sotterranea tra le tecniche di neutralizzazione messe in atto e le visioni di valore espresse dai soggetti istituzionali o comunque rappresentativi della morale ufficiale. Il terreno propizio i comportamenti criminosi sarebbe comunque pur sempre costituito da una sottocultura della delinquenza: un contesto nel quale la realizzazione di fatti delinquenziali è una conoscenza comune in un gruppo di giovani. In effetti quando divengono adulti sia fisicamente sia nel senso dell'acquisizione di connotati di status, l'ansietà si riduce e cominciano a confrontarsi con le differenze tra valori convenzionali e delinquenziali. Le diverse tecniche di neutralizzazione sono state classificate secondo cinque tipologie.

negazione della responsabilità. Si respinge il biasimo per le proprie azioni attribuendone la causa a forze fuori dal proprio controllo.

negazione del danno. Non si nega la responsabilità dell'azione ma la dannosità della stessa

negazione della vittima. Si accolla alla vittima la responsabilità per il crimine o si nega la sua esistenza.

Condanna dei condannati. Si sottolineano le manchevolezze delle figure che rappresentano l'autorità negandone la legittimazione a esprimere una condanna.

Richiamo a fedeltà superiori. La delinquenza viene neutralizzata dando maggiore importanza alle esigenze dei gruppi di amici o della banda rispetto alla lealtà nei confronti della comunità o della società. L'attivarsi dei meccanismi di neutralizzazione in un contesto sottoculturale crea peraltro semplicemente le condizioni che rendono possibile il comportamento delinquenziale. Perché da queste condizioni erompa effettivamente il crimine è necessario l'intervento di fattori scatenanti che Matza identifica nella preparazione e nella disperazione. Preparazione → processo attraverso il quale si apprende la fattibilità tecnica di certi atti criminosi. Vi è compreso anche il superamento del timore di essere catturati talvolta favorito dalle concezioni sottoculturali in merito all'inettitudine del sistema della giustizia penale e dalla conoscenza delle caratteristiche della giustizia minorile che offre opportunità di sottrarsi alle pene detentive. Disperazione → il giovane si sente come una marionetta delle circostanze e avverte l'impulso a far qualcosa che valga a riaffermare il controllo sul proprio destino: egli si dedica a condotte devianti anche perché queste sembrano offrire migliori prospettive di riuscita delle attività convenzionali rispetto alle quali non si sente all'altezza.

Un breve bilancio degli apporti recati dalla teoria delle neutralizzazioni alla comprensione e spiegazione del fenomeno criminale non può innanzi tutto trascurarne l'attitudine ad arricchire la dimensione della criminologia cui fin dall'inizio si è ritenuto di attribuire una marcata preminenza. I teorici della neutralizzazione dandoci le prove di come i giovani delinquenti riconoscano sia la legittimità sia il valore morale dell'ordine sociale, ci rammentano che uno dei dilemmi più affascinanti del comportamento umano è come gli individui possano violare leggi in cui credono. Oltre che per il suo complessivo significato culturale, l'interesse della teoria risiede negli approfondimenti e nelle critiche di cui essa ha potuto arricchirsi grazie a vari studi successivi che hanno cercato di saggiare il fondamento empirico di alcuni dei suoi assunti di fondo:

la differenza tra delinquenti e non delinquenti nella giustificazione del comportamento illecito: si segnalano studi che hanno riscontrato un livello di razionalizzazione relativo a vari reati più accentrato tra i delinquenti istituzionalizzati rispetto agli studenti liceali, analisi posteriori hanno identificato differenziali di neutralizzazione non significativi tra i due gruppi

la messa in atto delle neutralizzazioni prima del comportamento criminale: idea che le neutralizzazioni precedessero l'atto criminale viene confutata con l'idea che invece esse seguano la realizzazione dei reati. Di particolare interesse la criminalità dei colletti bianchi → in questo contesto la spiegazione del comportamento criminale deve far leva soprattutto sull'esistenza di una forte spinta verso beni non conseguibili attraverso mezzi legali combinata con il riscontro di opportunità favorevoli tali da prospettare il possibile soddisfacimento di questi desideri senza eccessivi rischi.

l'effettiva condivisione da parte dei delinquenti dei valori convenzionali e in genere il reale bisogno avvertito dagli stessi di autogiustificare le condotte criminose: differenze tra teoria delle neutralizzazioni e teorie sottoculturali: alla teoria delle neutralizzazioni si è imputata una certa sottovalutazione dell'attrattiva esercitata da uno stile di vita deviante e una sopravvalutazione degli scrupoli provati dai soggetti che vi si dedicano.

La teoria delle associazioni differenziali

l'affermazione secondo cui Sutherland è stato probabilmente il criminologo più influente del ventesimo secolo si deve soprattutto al credito riconosciuto alla sua teoria, detta delle associazioni differenziali. Si tratta di un'ipotesi che presenta non pochi punti di contatto con la teoria delle neutralizzazioni sia sotto il profilo del rilievo che entrambe ammettono al momento comunicativo, sia perché proprio le tecniche di neutralizzazione del comportamento deviante costituiscono una componente cruciale delle definizioni favorevoli alla violazione della legge cui si riferisce Sutherland. Laureatosi nell'università di Chicago, Sutherlandvi insegnò per 5 anni ma la sua influenza fu intensa. Ritenne di arricchire la teoria di organizzazione sociale differenziale con una prospettiva psico-sociale fondamentalmente centrata sull'apprendimento, la comunicazione e la trasmissione interpersonale dei comportamenti criminali. Il punto di congiunzione tra i due ambiti teorici veniva allora a localizzarsi nella consapevolezza di come una tale trasmissione dei valori antigiuridici risultasse più estesa e agevole nelle aree caratterizzate da una particolare diffusione di modelli criminali. In ogni caso una componente centrale del pensiero di Sutherland resta la forte vena antipositivistica e dunque la netta opposizione a ogni idea di spiegazione del crimine sulla base di fattori patologici, individuali o sociali. Sullo sfondo della teoria si pone l'idea di un conflitto normativo o culturale derivante dal fatto che la società è suddivisa in gruppi in contrasto rispetto a certe norme valori o interessi. L'area dell'illiceità penale si definisce a seguito della capacità del gruppo sociale dominante di mobilitare il potere statuale a tutela dei valori e degli interessi da esso perseguiti e di criminalizzare condotte tenute dagli appartenenti a gruppi subalterni. La teoria delle associazioni differenziali era definita causa necessaria perché sembrava che nessuno potesse esprimere un comportamento criminale se non si fosse associato con modelli di quel tipo. Sutherland rivendicava inoltre per la sua teoria il carattere della generalità, ritenendola applicabile a tutte le aree criminali pur riconoscendo che nei diversi contesti ne fosse necessario un adattamento attraverso un'analisi empirica dell'influenza esercitata dai processi differenziali e dunque che essa potesse ritenersi in realtà formata da numerose sottoteorie parallele ma distinte. Tra i metodi utilizzati per raggiungere tali obiettivi egli menzionò innanzi tutto quello dell'astrazione logica → si può giungere a formulare una generalizzazione riguardante il reato e il comportamento criminale astraendo logicamente le condizioni e i processi che sono comuni ai ricchi e ai poveri, maschi e femmine, emotivamente stabili e instabili che commettono reati. Altri metodi impiegati sono la differenziazione dei livelli di analisi e l'induzione analitica. Quest'ultima consisteva nell'enunciare l'ipotesi e verificarla rispetto a un caso, se non si adatta modificare l'ipotesi o ridefinire l'universo a cui si è applicata e provarla.

Teoria associazioni differenziali → comportamento criminale è appreso a contatto con individui che definiscono tale comportamento favorevolmente e in isolamento da altri individui che di esso danno una definizione sfavorevole. Nelle condizioni adatte una certa persona tiene un comportamento criminale soltanto se le definizioni favorevoli prevalgono su quelle sfavorevoli.

Gabriel Tarde → elabora la teoria dell'imitazione: gli uomini imitano gli altri quanto più intimi sono i loro contatti. Al modello sutherlandiano delle associazioni differenziali non sia estranea un'idea epidemiologica della genesi del crimine. Ulteriori proposizioni completano la formulazione della teoria:

il comportamento criminale è un comportamento appreso

il comportamento criminale è appreso attraverso il contatto con altre persone per mezzo di un processo di comunicazione

è appreso fondamentalmente nell'ambito di gruppi caratterizzati da stretti rapporti interpersonali

si apprendono anche le tecniche di realizzazione del crimine e uno specifico orientamento di motivi, impulsi e razionalizzazioni e atteggiamenti

lo specifico orientamento dei motivi e impulsi è appreso dalle definizioni favorevoli o sfavorevoli relative all'ordinamento giuridico

si diventa delinquenti a causa della prevalenza delle definizioni favorevoli alla violazione della legge rispetto a quelle sfavorevoli

le associazioni differenziali possono presentare specifiche caratteristiche di frequenza, durata, priorità e intensità

nel processo di apprendimento del comportamento criminale attraverso l'associazione con modelli criminali e anticriminali sono presenti tutti i meccanismi propri di qualsiasi altro tipo di apprendimento

il comportamento criminale ancorché espressione di bisogni e valori generali non è spiegabile sulla base di questi dal momento che anche il comportamento non criminale è espressione dei medesimi bisogni e valori.

Sutherland ritiene di conferire rilevanza alle condizioni di scelta del comportamento delinquenziale nel senso che sarebbe solo in relazione alle alternative esistenti al momento di decidere che il soggetto opterà per la commissione di un crimine oppure per un comportamento lecito. Si è negato che la teoria attribuisse rilievo ai semplici contatti o alle associazioni criminali, cosa che l'avrebbe esposta a facile critica. Di particolare è poi la precisazione di come, nella teoria, il contatto che assume rilievo quale fattore causale del crimine non sia quello con i delinquenti ma con i modelli di comportamento favorevoli alla delinquenza. Fra le critiche più note quella per cui la teoria non spieghi né l'origine della criminalità né la criminalità di coloro che non hanno avuto un precedente contatto con criminali. A questo genere di rilievi si è spesso replicato come quella delle associazioni differenziali sia una teoria astratta e non suffragabile a livello empirico. Secondo Cressey (allievo di Sutherland) dovrebbe essere considerata un principio del conflitto normativo. Altrettanto scontato per una teoria sostenuta dalla pretesa di applicarsi a tutti i tipi di criminalità, è che la critica criminologica ne abbia segnalato innumerevoli eccezioni ossia comportamenti criminali cui essa non sembrava adattarsi. Maggior interesse rivestono le critiche secondo cui l'associazione differenziale non terrebbe conto a sufficienza delle diverse modalità di percezione da parte dei singoli individui, dei modelli criminali e anticriminali con cui vengono a contatto. Si accredita un certo fondamento a questa critica dove essa lamenta che la teoria non abbia meglio identificato le componenti delle definizioni favorevoli e non alla violazione della legge.

Le teorie del controllo sociale

vistoso rovesciamento di prospettiva rispetto agli orientamenti considerati precedentemente: non si dà per scontata la conformità sociale, al contrario l'interrogativo principale riguarda proprio il perché la maggior parte degli individui si astenga dal commettere fatti criminosi. Ci si trova di fronte a teorie della conformità sociale: esse si attendono la realizzazione del crimine tutte le volte in cui siano presenti condizioni nelle quali il controllo sociale perde la sua efficacia. La consapevolezza di come ogni concezione del crimine presupponga una concezione della natura umana spinge gli stessi teorici del controllo a rinvenire in un vasto retroterra filosofico-culturale le radici del loro pensiero. Ci si richiama così alle prospettive accomunate dall'idea di un'intrinseca antisocialità degli individui, di una tendenza naturale dell'uomo a perseguire il piacere e a rifuggire il dolore con qualsiasi mezzo a disposizione. Le stesse condizioni che attribuiscono alla pena una finalità di coazione psicologica di intimidazione esprimono una visione assai pessimistica dei comportamenti sociali che si pensa di imbrigliare facendo leva sul basso sentimento della paura.

Travis Hirschi → la teoria del controllo assume una marcata intonazione sociologica visto che essa tende a ridimensionare il ruolo svolto dall'interiorizzazione delle regole e delle aspettative sociali nel trattenere dalla commissione del crimine. Il rispetto della legge, la conformità, vengono dunque visti in funzione dell'operare di una serie di legami che avvincono gli individui alla società e che trovano origine nella scuola e nella famiglia. Sul tema "famiglia" le teorie del controllo manifestano in generale un profilo ben distinto rispetto alle prospettive emerse fin dagli anni trenta che tendono a ridimensionare un tale ruolo in base al rilievo che le moderne trasformazioni economico-sociali avrebbero fortemente ridotto l'influenza dell'istituzione famigliare sulla formazione degli individui rispetto a quella esercitata da altre entità sociali. In particolare, sulla famiglia, Ivan Nye evidenzia 4 fattori di controllo sociale:

controlli interiorizzati: norme che il bambino assimila nella coscienza, indotte dai sensi di colpa e dalle punizioni dei genitori

controlli indiretti: desiderio di identificazione con i genitori

controlli diretti: disciplina familiare

mezzi alternativi di soddisfacimento dei bisogni: capacità dei genitori di prospettare ai figli modalità di conseguimento del successo

di particolare rilievo risulta poi l'interazione di tali controlli familiari con la struttura sociale. Il problema dell'influenza della famiglia nella prevenzione del crimine giovanile ricorre puntualmente nella discussione pubblica. Correlativamente il crimine tenderà a manifestarsi allorché tali legami sociali si siano indeboliti o spezzati scaturendo dunque da un difetto di socializzazione ossia dal fallimento di quel processo che dovrebbe portare gli individui a fare propri i valori socialmente condivisi. La classificazione dei diversi legami in senso sociologico individua:

l'attaccamento: dipendenza del bambino dalle opinioni e dai sentimenti di figure chiave come genitori, insegnanti, amici. Secondo Hirschi l'influenza dei gruppi coetanei verrebbe annullato dall'attaccamento alla famiglia

l'impegno: componente razionale della conformità, sottolinea l'investimento compiuto nelle attività convenzionali → la prospettiva di dedicarsi a condotte criminali comporta il rischio di perdere un tale investimento. L'investimento nella conformità è destinato a vincolare ancor più il soggetto all'osservanza delle regole sociali

il coinvolgimento: legame che esercita una sorta di azione antagonista rispetto al sorgere di opportunità criminali. Esso designa l'equivalente comportamentale dell'impegno ossia la condizione nella quale il soggetto si trova occupato in determinate attività lecite che hanno l'effetto di distoglierlo dal commettere crimini anche solo perché questi ultimi richiedono tempo per essere perpetrati. Si richiama l'idea che la scuola possa sottrarre i giovani alla strada e dunque alle occasioni criminali

la fede o credenza: per dedicarsi alla devianza non è necessario credervi ma è richiesto il non credere in quei valori che sono antitetici. Quanto meno intensamente ci si senta vincolati all'osservanza delle regole sociali tanto maggiore sarà la probabilità di porvisi in contrasto. La fede dipende dall'operare di sforzi sociali tra i quali soprattutto il peso dell'attaccamento → rapporto di dipendenza tra i due legami, concatenazione causale.

L'interazione di queste 4 variabili produrrà l'effetto di trattenere il soggetto dalla commissione di crimini e anche nella situazione in cui venga meno la tenuta dei suddetti legami la decisione di dedicarsi al crimine non sarà esito automatico. L'individuo comincerà a prospettarsela come possibilità e la realizzazione di condotte devianti finirà per dipendere da una sua libera scelta. A questo punto il comportamento criminoso potrà essere influenzato dal fattore opportunità. Proprio questa considerazione ha indotto qualche critico a rimarcare l'insufficienza della teoria laddove essa di mostrerebbe incapace di dare conto delle motivazioni che saltato il coperchio dei legami sociali spingerebbero poi effettivamente il singolo a realizzare comportamenti criminali. Gli stessi teorici del controllo sono stati comunque i primi a riconoscere apertamente i limiti della loro prospettiva nell'offrire una spiegazione esauriente del comportamento criminale. Una quantità impressionante di studi recenti ha del resto rinvenuto numerose conferme agli assunti della teoria del controllo e alla importanza dell'attaccamento a famiglia e scuola come basi di formazione dei legami sociali e come fattore di riduzione del rischio criminale. Antitetica rispetto a molte delle teorie classiste o sottoculturali è in Hirschi ad esempio l'idea secondo cui valori di base della delinquenza non sono localizzabili in una specifica classe o segmento della società americana. Quando le variabili delle associazioni differenziali sono mantenute costanti quelle rappresentate dal controllo esercitato dai genitori.. contribuiscono abitualmente a diminuire la commissione dei reati. Non sono mancati critici che hanno rivendicato il ruolo della classe sociale di appartenenza proprio per favorire od ostacolare lo stabilirsi dei legami di controllo. Altri commentatori hanno sottolineato come il mero attaccamento alla famiglia non sia sufficiente per trattenere dalla delinquenza. Si è altresì sottolineata l'insufficienza della teoria del controllo per spiegare le carriere criminali e la devianza secondaria. Si è obiettato come in realtà l'acquisizione o il rigetto delle regole convenzionali sia un processo che spesso prescinde dal legame con gruppi primari o soggetti istituzionali dipendendo piuttosto dall'adesione a norme o valori alternativi.

Hirschi ha dato prova di mettere a frutto le potenzialità e flessibilità della sua teoria rendendosi artefice di un modello esplicativo che può anche esserne considerato un ulteriore sviluppo.

Hirschi e Michael Gottfredson → teoria dell'autocontrollo, in cui è avvertibile una netta rivitalizzazione dei fattori individuali di spiegazione del crimine a sua volta inquadrabile in una più generale evoluzione in tal senso espressa dalla criminologia a partire dagli anni ottanta. Il controllo si configurerebbe come uno stato soggettivo e ciò sulla base di una asserita riscoperta della natura della criminalità a opera delle più recenti ricerche empiriche. È interessante rilevare innanzitutto come la teoria dell'autocontrollo definisca i suoi rapporti con la criminologia classica e quella positivista. Nella prima si identificano le basi delle odierne teorie del controllo sociale, laddove essa tende ad accentuare l'influenza, sulle condotte individuali, delle sanzioni legali e soprattutto morali. Tendenza del pensiero positivista è invece quella di identificare differenze più radicali tra criminali e altri individui. La collocazione dell'individuo nella società e dunque l'operare nei suoi confronti di controlli sociali o esterni. C'è però un elemento differenziale tale da rendere il soggetto immune dal crimine a prescindere dalle circostanze in cui venga a trovarsi: l'autocontrollo da cui viene fatta dipendere la diversa vulnerabilità alle tentazioni del momento. La teoria dell'autocontrollo si presenta allora come una combinazione delle due prospettive, classica e positivista, ossia come il riconoscimento dell'esistenza simultanea di vincoli sociali e individuali al comportamento. È peraltro ai vincoli sociali che essa finisce per conferire una certa prevalenza. Al centro della teoria si pone l'analisi degli elementi dell'autocontrollo e soprattutto la delucidazione delle origini della difettosa capacità dell'individuo di controllarsi. I soggetti con bassi livelli di autocontrollo manifestano la tendenza a rispondere in modo immediato agli stimoli dell'ambiente, secondo un atteggiamento basato sul qui e subito. Le cause del difettoso autocontrollo vengono soprattutto identificate in un'inadeguata socializzazione del bambino da parte della famiglia e da parte della scuola. Si tratta dunque di cause negative nel senso che una tale condizione è destinata a prodursi in assenza di sforzi intenzionali o non intenzionali, diretti a creare autocontrollo come accade ad esempio quando sia la stessa famiglia a segnare un deficit di questa qualità. È evidente come una simile prospettiva finisca per fortemente ridimensionare altri fattori di prevenzione del crimine, riflettendosi in una visione politico-criminale che relega a un ruolo marginale l'intero apparato della giustizia e statuale. Anche a questa versione più recente delle teorie di controllo viene accreditato un ampio bagaglio di conferme empiriche che avrebbero in particolare avvalorato l'ipotizzata correlazione tra bassi livelli di autocontrollo e comportamento criminale. In essa peraltro possono identificarsi vari limiti di approfondimento e alcune contraddizioni. Così anche a questo suo più recente sviluppo è stata mossa l'obiezione di trascurare la categoria dei colletti bianchi, i quali si dedicano ampiamente a gravi attività criminali pur dando prova di una notevole capacità di autocontrollarsi e di differire nel tempo le loro gratificazioni di status e benessere economico. Alla teoria viene imputata l'irrisolta contraddizione di avere minimizzato la correlazione tra crimine e classe sociale, presentando però al contempo una serie di tratti caratteristici del reo destinati inesorabilmente a sospingerlo tra i falliti socialmente. Ancor più cruciale è l'obiezione alla teoria secondo cui il ruolo da essa conferito all'educazione nei primi anni di vita tende a trascurare l'efficacia che l'instaurarsi di legami sociali nell'età adulta può avere nella riacquisizione dell'abitudine a comportamenti conformi. Il deficit di autocontrollo risulta poi eccessivamente isolato da quel contesto socio-culturale rispetto al quale la capacità della famiglia di trasmettere valori non può davvero essere considerata variabile indipendente. Non necessariamente comunque una criminologia umana sarebbe indotta a smentire la rilevanza del fattore autocontrollo. Essa dovrebbe porsi però anche interrogativi di più largo raggio e scandagliare le condizioni che di tale condizione favoriscono l'indebolimento a cominciare dalla paura della povertà e dalla indigenza. Una paura che tenderà a ridursi di pari passo con lo stabilirsi di condizioni individuali e sociali interne ed esterne, che aiutano il singolo a sentirsi libero e a percepirsi come un essere razionale. Certamente fondamentale tra tali condizioni è la stessa integrità e vigenza del complessivo sistema di controllo sociale.

Walter C. Reckless → elabora la teoria del contenimento, anteriore alla nascita delle altre prospettive esaminate in questo paragrafo e che offre una ideale chiusura del cerchio sui principali orientamenti del pensiero criminologico. Questa teoria costituisce del resto un interessante tentativo di conciliazione entro un unitario contesto esplicativo del rilievo attribuito ai fattori sia individuali, sia sociali, sia psicologici, sia sociologici. L'interesse da cui muove la teoria del contenimento è soprattutto legato alla constatazione della diversità di risposta dagli individui alle medesime situazioni sociali. L'attenzione viene quindi rivolta all'individuazione dei fattori per effetto dei quali tra soggetti ugualmente calati in condizioni caratterizzate da un elevato rischio criminale ve ne sono alcuni che si uniscono alla criminalità organizzata e altri ben più numerosi che seguitano a mantenersi entro l'alveo della legalità. È dallo studio di questi sistemi immunitari che la curiosità scientifica si aspetta di poter scoprire quali siano gli anticorpi capaci di difendere dall'attacco di antigeni criminali e di trarre la ricetta di qualche vaccino che possa servire da profilassi contro la diffusione della malattia. Più che di una genuina teoria causale si è qui in presenza di una teoria del rischio criminale. L'obiettivo delle teorie di controllo non è tanto spiegare il crimine quanto identificare i farmaci antagonisti rispetto alle forze che sospingono o attirano verso di esso. Il prodursi della criminalità viene infatti attribuito all'indebolimento dei fattori che normalmente valgono a isolare l'individuo dalle spinte interne e dalle attrattive esterne che essa esercita trattenendolo entro l'alveo della conformità sociale. Le strutture di rinforzo in grado di realizzare un tale contenimento vengono quindi distinte in esterne e interne. La puntualizzazione dei fattori di contenimento esterno perfezionata da Rackless nelle opere più tarde sembra riprodurre il dualismo durkheimiano di regolamentazione e integrazione. Nelle moderne società industriali urbanizzate il contenimento viene viso come l'effetto sia di limiti normativi posti alle condotte individuali, sia della capacità di prospettare ruoli e attività significative e dell'operare di diverse variabili complementari quali i rinforzi di gruppo e la creazione di un senso di appartenenza e identità. Ogni entità sociale tenderà a caratterizzarsi per la diversa efficacia dei propri mezzi contenitivi ossia per una specifica capacità di prospettare agli individui che la compongono significativi ruoli sociali, modi e mezzi alternativi per il conseguimento delle mete sociali. Il contenimento interno rappresenta invece la capacità dell'individuo di orientare la propria condotta indipendentemente dal livello del contenimento esterno. Tra i fattori principali destinati a influenzare una tale capacità si identifica

l'autostima

le aspirazioni sincronizzate con mete socialmente approvate e realisticamente conseguibili

la resistenza alla frustrazione

aderenza alle norme

a dispetto della dualità contrappuntistica di contenitori esterni e interni l'interesse di Reckless è soprattutto concentrato su questi ultimi e dunque sui sistemi immunitari capaci di difendere l'individuo calato nelle più mefitiche situazioni palustri.


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La minore probabilità di realizzazione di comportamenti criminali (--) si riscontrerà laddove l'individuo risulti fortemente contenuto sia esternamente che internamente. Più realistiche appaiono le situazioni seguenti in cui almeno uno dei due contenitori sia indebolito. L'identificazione nella situazione opposta di un più rilevante rischio criminale rispecchia l'idea fondamentale della teoria, orientata a conferire rilievo preminente ai fattori interni quali l'autostima, il corretto orientamento delle aspirazioni... benché alle tesi di Reckless non siano mancate varie conferme empiriche la critica ne ha frequentemente messo in luce le debolezze metodologiche rilevandone l'inadeguatezza rispetto a un modello che presuppone la riconducibilità degli enunciati teorici a una serie di proposizioni interconnesse da cui sia possibile derivare ipotesi di ricerca. Se ne sono altresì censurati i limiti sul piano della definizione dei concetti per cui risulta difficile verificare rigorosamente se e quanto un forte controllo interno sia davvero in grado di trattenere un individuo dalla realizzazione di comportamenti criminosi. Tra i meriti della teoria di contenimento resta fermo innanzi tutto l'accentuazione della duplicità di piani su cui occorre operare per un efficace controllo del fenomeno criminale. La teoria del contenimento è apparsa infine un modello esplicativo utile a orientare le politiche di prevenzione e lo stesso trattamento del condannato.




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