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Problemi di calcolo economico nella rappresentazione del circuito dei finanziamenti attinti
3.1. Introduzione
L'azienda per far fronte alla necessità di capitali durante le vicende della sua gestione deve servirsi di finanziamenti acquisiti da terza economia. Essi si distinguono in:
Finanziamenti diretti, dove l'oggetto della contrattazione è lo scambio del denaro nel tempo;
Finanziamenti indiretti, dove l'oggetto della contrattazione è lo scambio di beni e servizi anche per effetto della dilazione del denaro.
I finanziamenti diretti possono essere classificati, per importanza, in base alla provenienza e alla scadenza. Un ulteriore distinzione va fatta in base alla scadenza in: finanziamenti a breve, con durata inferiore a 12 mesi; finanziamenti a media e/o a lunga, con scadenza superiore a 12 mesi. In base alla provenienza si hanno: finanziamenti bancari tradizionali; prestiti obbligazionari; finanziamenti "parabancari".
3.2. L'interesse
È il compenso che spetta a chi cede temporaneamente ad altri il godimento di una somma di denaro. Il calcolo dell'interesse secondo la legge dell'interesse semplice avviene previo la conoscenza:
Capitale iniziale(C)
Durata dell'operazione (t)
Tasso d'interesse (i)
I = C x i x t
100
Il montante è il capitale + gli interessi e si calcola:
determinando l'interesse e poi sommandolo al capitale:
applicando una formula che lo esprime direttamente
M = C (100 + i x t )
100
con tempo espresso in anni
Lo sconto commerciale è il compenso che spetta a chi paga un debito prima della scadenza, calcolato in proporzione al capitale da pagare alla scadenza (C) al tasso di sconto (r) ed al tempo di anticipo(t).
V. A. = C - S = C - C x r x t = C (100 - r x t)
100 100
con t espresso in anni
3.3. I finanziamenti a breve termine
3.3.1. Premessa
Le uscite di denaro che si sostengono per l'acquisizione dei fattori produttivi normalmente precedono le entrate, dando origine per l'impresa, ad un fabbisogno finanziario che cerca di limitare e, nel contempo, deve soddisfare.
La copertura di tale fabbisogno viene ottenuta utilizzando una pluralità di fonti:
Dilazioni di pagamenti degli acquisti di materie, di immobilizzazioni e di servizi;
Operazioni di finanziamento attinte dal sistema bancario. Tali operazioni possono distinguersi in:
credito mercantile concesso dai fornitori;
indebitamento verso la banche di credito ordinario.
3.3.2. Le banche di credito ordinario
Le banche di credito ordinario erogano i finanziamenti a breve termine, gli istituti di credito:
a) le banche commerciali o banche di credito
ordinario, che si occupano della raccolta di fondi rimborsabili e concessione
di prestiti a breve termine. La caratteristica "a breve" dipende da
caratteristiche tecniche delle operazioni stesse e non dalla loro durata.
Svolgono altresi funzioni quali: funzione
monetaria (creazione, assegni bancari e circolari, trasferimenti di fondi),
funzione di investimento (investono
in immobilizzazioni attinenti alla loro attività), funzione di servizi (amministrazione di titoli e incasso di
fatture) e funzione valutaria("banche
agenti", a stretto contatto con
b) gli istituti di credito speciale, che raccolgono fondi a media e lunga scadenza e conoscendo finanziamenti a medio e lungo termine e si servono degli sportelli degli istituti di credito ordinario per le loro operazioni con il pubblico.
Altra distinzione è quella tra banche private, costituite sotto forma di S.p.A. o cooperative, e private, istituti di diritto pubblico o fanno capo a persone giuridiche di diritto pubblico.
3.3.2.1. Il fido
" L'entità massime di credito l'intermediario creditizio può concedere ad un impresa l'entità massima di rischio che tale intermediario è disposto ad affrontare, riguardo a tale impresa". In quanto la concessione di credito comporta, per il concedente, il rischio di insolvenza del debitore. L'istruttoria determina la capacità di indebitamento dell'impresa richiedente il fido nei confronti della banca e tale capacità è legata:
all'esistenza di capitali di diretta pertinenza dell'impresa, perché l'intervento creditizio della banca deve avere funzione complementare, rispetto a quella svolta dai capitali propri;
finanziariamente alla capacità di reddito dell'impresa, in quanto condizione fondamentale a conservare il proprio patrimonio, a mantenere la competività sul mercato, a realizzare flussi e fondi che consentano il rimborso del fido ottenuto.
Le fasi del processo decisionale sono:
richiesta di fido;
istruttoria vera e propria;
giudizio di affidabilità.
3.3.2.1.1. Richiesta di fido
Gli affidamenti sono concessi dalla banca su espressa richiesta del cliente che deve compilare la documentazione fornitagli dall'ente creditizio. La dichiarazione del richiedente deve essere veritiera, in quanto chi fornisce false informazioni è passibile di sanzioni penali (art. 95 c.p.,). Le notizie fornite dal cliente sono riservate.
3.3.2.1.2. L'istruttoria
L'istruttoria è la fase intermedia della procedura e comprende analisi successive che, partendo dal contesto economico generale, portano allo studio dell'impresa da affidare, determinandone la capacità di indebitamento. Il bilancio dell'impresa è di fondamentale importanza in quanto ha lo scopo di avere informazioni sulla gestione delle aziende affidate o affidande, atto a determinare la loro capacità di credito. Si prosegue con un'indagine informativa sul conto del richiedente, per appurarne la capacità imprenditoriale e la correttezza commerciale. Tali notizie possono essere ottenute da più fonti:
o nominativi della piazza;
o fornitori, per conoscere la regolarità e la forma dei pagamenti effettuati, nonché l'entità del fido commerciale fruito;
o clienti, per giudicare la quantità dei prodotti e la serietà commerciale;
o aziende del settore, per giudicare l'incidenza del cliente nel mercato.
Tutte le notizie ottenute devono essere raffrontate. Il quadro delle informazioni è completato con le segnalazioni di pretesti cambiari e delle notizie relative ai sequestri, ai pignoramenti, ai decreti ingiuntivi e agli altri atti pregiudizievoli pubblicamente rilevabili, nonché le segnalazioni della Centrale dei rischi per la constatazione degli affidamenti bancari già ottenuti.
Nell'istruttoria altro momento fondamentale è l'esame delle garanzie offerte dal cliente in quanto le stesse sono considerate elemento capace ad indurlo a maggiore diligenza nel rispettare gli impegni assunti.
Le garanzie si distinguono in:
o reali (pegno, ipotetica, privilegio speciale), che sono cause di prelazione, perché attribuiscono al creditore il diritto di essere soddisfatto di altri;
o personali (avallo, fideiussione, mandato di credito), attribuiscono al creditore il diritto di soddisfarsi su tutto il patrimonio del garante. Tale garanzia sussiste se e in quanto i beni si trovino, al momento dell'escussione, nel patrimonio del garante.
In base a tali considerazioni, se favorevoli, viene espresso il giudizio di affidabilità e deliberato dall'istituto di credito l'importo massimo del fido massimo del fido concesso all'impresa cliente.
3.3.3. Il conto corrente bancario
La forma più diffusa di c/c bancario è c/c di corrispondenza così definito perché diverse operazioni sono ordinate o confermate per lettera o con il rilascio di documenti.
Il c/c di corrispondenza può movimento da una pluralità di operazioni, di natura varia.
L'apertura di un c/c di corrispondenza avviene di solito su iniziativa del cliente, presso la banca dove desidera istituire il rapporto. L'aspirante correntista deve essere una persona o un'azienda conosciuta e affidabile, in caso contrario la banca si riserva di assumere le dovute informazione prima di concludere il contratto.
I dati identificativi dell'aspirante correntista vengono inseriti in un archivio informatico prescritto dalle disposizioni contro la criminalità organizzata e l'antiriciclaggio. Il contratto che deve indicare i tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate. La legge stabilisce che l'accordo tra banca e cliente per l'accensione di un nuovo c/c deve risultare da un documento scritto.
Contemporaneamente alla stesura del contratto viene depositata sullo specimen, la firma dell'intestatario per consentire alla banca di verificare l'autenticità delle firme che verranno tracciate sugli ordini scritti.
Il nuovo c/c di corrispondenza viene attivato con una prima operazione, all'apertura di c/c di corrispondenza la banca viene in possesso di dati personali che in base alla legge sulla privacy per il trattamento e la comunicazione a terzi in tali dati richiede il consenso dell'interessato.
Le operazioni che movimentano il c/c di corrispondenza vengono documentate dalla banca (lettere di addebito o di accredito, estratti-conto).
Ogni versamenti di denaro e di assegni richiede la compilazione, da parte del cliente, distinta di versamento.
I versamenti a credito del cliente sono registrati in Avere mentre quelli a debito in Dare.
Operazioni a credito del cliente |
Operazioni a debito del cliente |
Versamenti di denaro contante e assegni |
Prelevamenti di denaro contante, anche a mezzo di assegni bancari all'ordine proprio |
Giroconti bonifici a favore del correntista |
Assegni circolari richiesti dal correntista |
Netto ricavo di operazioni di sconto di cambiali, anticipazioni garantite |
Estinzione di assegni bancari emessi dal correntista |
Effetti accreditati "salvo buon fine" e "al dopo incasso" |
Giroconti o bonifici disposti dal correntista |
Ricavi connessi a operazioni in titoli |
Pagamenti di cambiali e ricevute bancarie sul cliente domiciliati presso la banca |
Interessi sul c/c a favore del correntista |
Assegni in precedenza versati sul conto e risultati non pagati dal debitore |
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Effetti in precedenza scontati o accreditati "salvo buon fine" ritornati insoluti o protestati o richiamati dal correntista |
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Costi connessi con le operazioni in titoli |
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Pagamenti di rate di mutui, imposte, utenze, ecc. |
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Commissioni e diritti accessori ad operazioni di finanziamento e a prestazioni di servizi |
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Interessi e competenze sul c/c a favore della banca |
l'estratto
conto dove sono riportate in
ordine di data tutte le operazioni a credito e a debito effettuate dal cliente nel periodo considerato con il
relativo saldo contabile;
lo
scalare interessi dove sono
riportate in ordine di valuta le operazioni a credito e a debito che hanno
valuta nel periodo stesso il relativo saldo liquido.
La chiusura del conto: consiste nella ricostruzione della sequenza dei saldi creditori e debitori e della relativa durata e nel calcolo degli interessi e delle spese bancarie. Si completa con la liquidazione degli interessi (a credito o a debito del cliente) e delle spese. Gli interessi vengono capitalizzati, ossia sono sommati al capitale dato, o preso, a prestito dal cliente. La liquidazione è di solito trimestrale per conti che prestano saldi debitori, annuale negli altri casi.
Le operazioni vengono inoltre considerate per data valuta, cioè in base alla data a esse attribuita dalla banca ai fini del calcolo dei saldi e degli interessi.
3.3.4. L'apertura di credito in un conto corrente
Secondo l'art. 1842 c.c. è un contratto col quale una Banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. L'art. 1852 c.c. sancisce invece che qualora l'apertura di credito o altre operazioni siano regolate in c/c, il disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
L'apertura di credito in conto corrente può essere:
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o
a tempo determinato, con contratto che prevede una data entro la quale
il cliente affidato deve rimborsare il finanziamento. |
in base al limite temporale: |
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o a tempo indeterminato, concesse fino a revoca. Per cui la banca ha la facoltà incondizionata e insindacabile di recesso del contratto, sospendendo il fido e chiedendo al correntista il rientro dall'esposizione. |
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o Allo scoperto o in bianco |
in base alla garanzie prestate: |
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o garantita |
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o a proprio favore, se il beneficiario è lo stesso cliente della banca |
in base al beneficiario: |
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o a favore di terzi, se il beneficiario è un soggetto diverso, (sono importanti quelle documentarie, ossia peculiari del commercio internazionali) |
Il "compenso" spettante all'Istituto di Credito per il finanziamento concesso è rappresentato dagli interessi passivi e dalla commissione di massimo scoperto di solito calcolati con scadenza trimestrale oltre a varie commissioni bancarie. se il c/c ha un saldo a credito rappresentato dagli interessi attivi vi è anche una "rimunerazione" per l'impresa. Su tali interessi l'istituto di credito, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad operare una ritenuta da versare all'Erario:
o "a titolo di acconto" nel caso di interessi corrisposti a società di capitali, società di persone o ad un'impresa individuale;
o "a titolo d'imposta" nel caso di interessi corrisposti a persone fisiche non titolari di partiva IVA.
L'apertura di credito in c/c ha limite nella sua qualificazione per elasticità di cassa.
3.3.5. L'anticipazione bancaria garantita
"L'anticipazione bancaria garantita è una forma di finanziamento nella quale l'impresa richiedente garantisce la propria solvibilità costituendo in pegno beni facilmente negoziabili di propria appartenenza.
Le condizioni contrattuali sono disciplinate dagli artt. 1846-1851 e 1996 c.c. La garanzia reale può riguardare merci, oggetti preziosi, valori mobiliari pubblici e privati, nonché titoli rappresentativi di beni che attribuiscono al possessore legittimo i diritti reali connessi ai beni medesimi.
o Il diritto di ritenzione, che le permette di trattenere i beni di garanzia per tutta la durata del prestito. Non può disporne e alla scadenza deve restituirli, salvo patto contrario;
o Il diritto di vendere al pubblico incanto tali beni in caso di inadempienza del debitore;
o Il diritto di privilegio, in quanto può rivalersi sul ricavato della vendita con precedenza rispetto agli altri creditori;
È fondamentale la costante proporzionalità tra l'ammontare del
finanziamento ed il valore di mercato dei beni in garanzia. A tal fine viene
applicato l'art. 1850 c.c. che sancisce "se il valore della garanzia diminuisce
di almeno un decimo"
o Chiedere un supplemento di garanzia;
o Ridurre l'entità del credito concesso.
L'Istituto di credito non concede l'anticipazione per un importo pari al valore dei beni ottenuti in pegno, me deduce le competenze spettanti alla banca e un congruo "scarto di garanzia".
Lo scarto di garanzia serve a coprire il costo che la banca dovrebbe sostenere per recuperare il suo credito con procedura forzosa qualora l'impresa non restituisce le anticipazioni ottenute. È variabile in quanto connessa alla natura dei beni concessi in garanzia. L'anticipazione bancaria garantita può essere regolata:
o "in conto corrente", nella quale all'impresa viene riconosciuta la facoltà di utilizzare la somma di denaro richiesta secondo necessità (affidamento bancario), il costo del finanziamento viene sopportato in via posticipata, mediante addebito trimestrale in c/c degli interessi passivi;
o "a scadenza fissa", nella quale l'impresa riceve immediatamente l'ammontare dell'anticipazione ed assume l'impegno di rimborsare la somma ottenuta in prestito ad una data prefissata.
3.3.6. Le operazioni bancarie di smobilizzo dei crediti di fornitura
Le operazioni di smobilizzo consentono di trasformare in forma liquida crediti con scadenza futura.
Gli effetti attivi commerciali, possono essere presentati ad una banca alle seguenti condizioni:
a) Allo "sconto";
b) All'incasso, con credito "salvo buon fine";
c) All'incasso, con accredito "al dopo incasso";
d) Al factoring;
le prime tre operazioni rientrano nell'ambito operativo delle aziende di credito; il factoring costituisce un operazione collaterale, svolta da società specializzate di derivazione bancaria.
Per smobilizzare un credito l'impresa deve aver ottenuto un fido preventivamente, il cui importo massimo utilizzabile è definito "cifra di castelletto". Questo è sottoposto a revisione periodica per modificarne l'ammontare, in relazione al valore delle condizioni in base alle quali era stato accordato, ed è utilizzato "a rotazione", ossia man mano che i crediti smobilizzati vengono estinti, si ripristinano le condizioni per presentare nuovi crediti allo smobilizzo.
3.3.6.1. Lo sconto di effetti commerciali
L'operazione di sconto, a norma degli artt. 1858-1860 c.c., "si sostanzia nella cessione salvo buon fine di crediti vantati verso terzi non ancora scaduti ad un Istituto di credito che ne anticipa l'importo, al netto nelle competenze spettanti per l'operazione."
L'operazione di sconto è un rapporto fra tre oggetti:
l'impresa;
il cliente debitore;
la banca
Lo sconto si articola tecnicamente nelle seguenti fasi:
la presentazione delle cambiali allo sconto, accompagnate dalla distinta di presentazione degli effetti;
l'analisi della capienza del castelletto e l'esame egli effetti presentati;
l'ammissione allo sconto e la determinazione del "netto ricavo".
L'operazione di sconto può essere compiuta:
v "pro solvendo": se alla scadenza il credito non è onorato, la banca si "rivale" sull'impresa che ha scontato i titoli di credito lasciando che il rischio di insolvenza rimane a carico dell'impresa;
v "pro soluto": in caso di mancato pagamento del debitore, la banca non si rivale sull'impresa, assumendosi il rischio di insolvenza sul credito.
3.3.6.2. Lo Sconto cambiario: l'aspetto computistico
La banca ammette allo sconto solo le cambiali scontabili, ossia quelle
che possiedono sufficienti livelli di affidabilità, e se la stessa vorrebbe a
sua volta scontarle che
Le firme apposte sulla cambiale, che devono
essere almeno due, compresa quella di chi la presenta allo sconto, ed essere
apposte da persone notoriamente solvibili;
La scadenza, che non deve essere superiore a 6
mesi;
Il luogo di pagamento: è necessario che nel
luogo in cui verrà pagata la cambiale operi una filiale de3lla banca scontante,
o una corrispondente;
L'assenza di clausole che limitano i diritti
cambiari ("non all'ordine", "senza spese", "senza garanzia").
Determinazione delle competenze
La banca non anticipa l'intero importo delle cambiali, ma trattiene una somma a titolo di competenze per aver effettuate l'operazione. Tale somma comprende:
la commissione d'incasso
lo sconto = determinato in base alla formula
S = C x r x g
36.500
giorni anno civile
diritto di brevità = è un compenso in misura fissa, che la banca trattiene sugli effetti brucianti, cioè quelli che hanno scadenza inferiore a 12 giorni (su piazza) o inferiore a 20 giorni (fuori piazza) rispetto al giorno in cui sono presentati allo sconto;
Commissione di accettazione = è richiesto dalla banca se essa deve presentare al trattario per l'accettazione la tratta oggetto di sconto;
Diritto per l'avviso di incasso = si ha a seguito dell'invio dell'avviso dell'avvenuto pagamento dell'effetto a scadenza, allo scontista come da lui richiesto;
rimborso spese = per il recupero di altre spese eventualmente sostenute dalla Banca.
3.3.7. Il riporto
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie e per un determinato prezzo e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Dicesi, pertanto:
riportato o datore a riporto è colui che vende
i titoli a pronti e s'impegna a ricomprarli a termine;
mentre il riportatore o prenditore a riporto è
colui che, viceversa, compra i titoli a pronti con l'impegno di rivederli a
termine.
L'operazione di riporto presenta, per le banche che la praticano, i seguenti vantaggi:
breve durata, (minori rischi di perdite dipendenti dalle oscillazioni dei corsi;
possibilità di utilizzo dei titoli dei quali hanno acquistato la proprietà nei modi ritenuti più idonei;
più semplici formalità per la costituzione e il realizzo della garanzia, nell'eventuale di un ribasso nel corso dei titoli oltre un certo limite.
Il prezzo del riporto, ossia il compenso spettante alla banca, può essere espresso in contratto:
fissando la misura del tasso annuo percentuale indicando il prezzo per contatti e stabilendo come prezzo a termine il precedente aumento dell'interesse;
indicando la somma anticipata e quella da restituire maggiorata dell'interesse e senza specificazione di tasso, o la somma anticipata, dedotto l'interesse e senza specificazione di tasso e quella lorda da restituire;
convenendo il prezzo percentuale o unitario per contanti e il prezzo percentuale o unitario a termine.
Il fissato bollato è il documento rappresentativo dell'operazione e deve indicare:
nome dei contraenti;
scadenza;
qualità, quantità e godimento dei titoli; prezzo di acquisto a contanti e di rivendita a termine;
luogo di esecuzione e di eventuale liquidazione del contratto.
3.4. I prestiti obbligatori
Tra i finanziamenti a lungo termine vi sono anche:
le emissioni obbligatorie;
e l'accensione di mutui.
Il prestito obbligatorio è un finanziamento a lungo termine, alla quale possono ricorrere le società per azioni ed in accomandita per azioni per accedere direttamente al mercato attraverso le "obbligazioni". I titoli sono rappresentativi del debito di finanziamento e devono contenere:
o valore nominale del prestito;
o tasso d'interesse;
o le modalità d'emissione e di rimborso.
Il costo dell'operazione, per l'azienda, è costituito dagli interessi passivi che, di solito, semestralmente vengono corrisposti ai possessori di titoli obbligazionari, fino alla data di rimborso del prestito.
Con questa tipologia di finanziamento le aziende possono rivolgersi ad un mercato dei capitali ben più ampio rispetto alle forme proposte dagli istituti di credito. Si tratta di un'operazione conveniente solo per le aziende di grande dimensione, come per legge sancito, che consente l'operazione solo alle aziende aventi forma giuridica di società per azioni e in accomandita per azioni per un ammontare "non eccedente il capitale sociale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato".
Il limite massimo può essere superato solo se:
le obbligazioni sono garantite da ipoteca su
immobili dell'azienda, fino a 2/3 del valore degli stessi;
l'eccedenza del valore del prestito rispetto
al limite di legge sia garantito da titoli nominativi emessi o garantiti dallo
Stato;
ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale.
In Italia vi sono diversi tipi di titoli che mutano le loro caratteristiche in relazione:
o alle forme di garanzia;
o alla rimunerazione;
o alle modalità di rimborso del capitale.
3.4.1. Le obbligazioni ordinarie
Le obbligazioni ordinarie sono credito chirografario e la garanzia offerta al creditore è rappresentata dal complesso di beni costituenti il patrimonio aziendale.
Sussistono tuttavia forme di garanzia reale e personale.
Le prime sono costituite dall'iscrizione di ipoteca sui beni immobili di proprietà sociale ("obbligazione ipotecarie"); le seconde consistono nel rilascio di fideiussioni da parte di un terzo che assume l'obbligo di far fronte alle obbligazioni dell'emittente se quest'ultimo non ottempera regolarmente.
Per le modalità di rimunerazione, le obbligazioni danno diritto ad un interesse semestrale stabilito in misura fissa da calcolare sul valore nominale del titolo. Ulteriore forma di rimunerazione consiste nelle estrazione a sorte di premi in denaro o in titoli. Sussiste, inoltre, una obbligazione di partecipazione che prevede, in aggiunta ad un interesse prefissato, una rimunerazione variabile in proprorzione all'utile conseguito.
Le modalità di rimborso: di norma è previsto il rimborso al valore nominale. Si sta
Diffondendo l'emissione di obbligazioni indicizzate, che prevedono il rimborso del capitale o la misura degli interessi o entrambi suscettibili di variazioni in relazioni al variare di determinati indici presi come riferimento.
Le modalità tecniche con cui può realizzarsi il rimborso sono:
o rimborso globale alla scadenza, prevede il pagamento di interessi periodici e il rimborso avviene integralmente alla scadenza;
o rimborso graduale mediante sorteggio, viene praticato mediante la predisposizione di appositi piani di ammortamento che prevedono la fissazione di una rata di rimborso comprensiva di una quota interessi o di una piccola quota capitali;
o rimborso anticipato, ha rilevante esigenza di mezzi finanziari di cui le imprese abbisognano;
o rimborso mediante acquisto sul mercato, è conveniente allorché la quotazione di borsa è sotto la pari;
o rimborso mediante conversione in azioni, si realizza mediante le obbligazioni convertibili.
3.4.2. Le obbligazioni convertibili
Le obbligazioni convertibili sono titoli di credito la cui caratteristica fondamentale consiste nella facoltà offerta al sottoscrittore di restare creditore della società emittente sino alla scadenza del titolo, oppure di mutare tale status in quello di azionista, entro un determinato periodo di tempo e in base a un rapporto di conversione prefissato.
Le modalità di emissione:
"a procedimento diretto", quando la società emittente emette obbligazioni convertibili in azioni della propria società;
"a procedimento indiretto", quando la società emittente emette obbligazioni convertibili in azioni di altre società.
Le obbligazioni convertibili con la legge 7 giugno 1974, n. 216 hanno trovato la regolamentazione giuridica.
I parametri che caratterizzano l'obbligazione convertibile sono:
a) Il rapporto di cambio;
b) Il periodo di conversione.
Il rapporto di cambio deve essere fissato in sede di emissione precisando il numero delle azioni di compendio che spettano a fronte di ogni obbligazione convertibile.
Il periodo di conversione può essere definito con diverse modalità e può avere una durata più o meno ampia.
3.5. Il mutuo
È una forma di finanziamento meno onerosa del prestito bancario a breve termine. Ad essa ricorrono soprattutto le imprese di dimensioni medio - piccole con necessità di investimenti di lungo periodo. Il prestito è garantito da ipoteca di primo grado, di importo superiore alla somma richiesta.
Il contratto di mutuo prevede due atti pubblici separati:
il contratto di mutuo vero e proprio con il quale viene costituita la garanzia ipotecaria;
l'atto di erogazione finale che certifica il versamento della somma e fissa le condizioni di rimborso. Queste ultime richiedono l'estinzione graduale dl mutuo.
Se il mutuo viene concesso a tasso agevolato, una parte degli interessi è addossata allo Stato o ad altri enti pubblici.
3.5.1. Tipologie di mutui
Il mutuo può essere:
a
tasso d'interesse fisso, ha
un tasso che non viene modificato per tutta la durata del prestito. È
utilizzato in periodo di stabilità monetaria;
a
tasso d'interesse variabile,
prevede la determinazione del tasso prime dell'inizio di ogni periodo di
ammortamento sulla base di parametri finanziari indicati nel contratto. Il
capitale viene rimborsato con un piano di ammortamento predeterminato, a quote
crescenti.
a
tasso fisso e rivalutazione parziale del capitale prevede il pagamento, da parte del mutuatario, di un
tasso fisso sul debito residuo accertato all'inizio di ciascun periodo di
ammortamento. Tale debito subisce una rivalutazione pari alla differenza
percentuale tra il tasso di base e quello calcolato in relazione agli indici
finanziari riportati in contratto. Il capitale è sempre rimborsato a quote
crescenti;
a
rata costante e scadenza variabile prevede che la rata di rimborso del prestito rimanga fissa per
l'intera durata con la conseguenza di assicurare alla banca un incasso
costante, indipendente mentre dalla variabilità del tasso applicato. L'elemento
variabile diventa, la durata del prestito;
in valuta conferisce al mutuatario la possibilità di legare il
suo prestito all'andamento della valuta scelta e di fruire dei differenziali di
tasso esistenti a favore dell'indebitamento in valuta. Le due variabili, sono
il tasso d'interesse e quello di cambio.
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