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SITUAZIONI REALI E SITUAZIONI DI CREDITO

giurisprudenza



SITUAZIONI REALI E SITUAZIONI DI CREDITO




Caratteri distintivi







Situazioni reali Situazioni di credito






-) assolute 959g62j zza (possibilità per il titolare   -) relatività (situazione esercitabile solo nei

di far valere il proprio diritto nei con- confronti di una persona determinata

fronti della generalità) il debitore)



-) dovere di astensione    -) dovere specifico imposto ad un soggetto

determinato (debitore)



-) immediatezza (potere per il titolare di   -) il titolare del diritto non potrebbe realizza-

ricavare dalla casa, oggetti di diritto, re il suo interesse se non attraverso l'in-

le utilità desiderate, in base ad una termediazione dell'altrui prestazione.

relazione diretta ed immediata con

la casa)






















L'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE


L'obbligazione si estingue nel momento in cui l'interesse del creditore viene soddisfatto e viene, di conseguenza, realizzato il diritto.

Esistono vari modi di estinzione di un'obbligazione, che saranno di seguito riportati:



L'ADEMPIMENTO


L'adempimento consiste nell'esatta esecuzione della prestazione, indirizzata alla soddisfazione degli interessi sottesi al vincolo.

L'adempimento sarà l'esatta esecuzione della prestazione solo se rispetterà le modalità, i tempi ed i luoghi preordinati e garantirà il risultato utile al creditore dedotto nel vincolo.

L'adempimento è fattispecie estintiva del rapporto e produce la realizzazione del diritto di credito. Rappresenta quindi, l'adempimento, il modo in cui si attua il contenuto dell'obbligazione.

Tale contenuto può essere individuato secondo due punti di vista:


-) dal punto di vista del creditore, costituisce adempimento qualsiasi azione che soddisferà il proprio interesse (anche l'esecuzione da parte di terzi e l'esecuzione forzata)


dal punto di vista del debitore, costituisce adempimento qualsiasi comportamento atto ad eseguire la prestazione e quindi soddisfare l'interesse del creditore.


E' quindi rilevante lo sforzo del debitore per soddisfare il creditore.

La verifica dell'esistenza di tale impegno viene effettuata con la regola della diligenza:


Art. 1176: "nell'adempiere all'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia" (colpa lieve).

La violazione della diligenza media (quella del buon padre di famiglia) dà luogo a colpa lieve.

Si parla di colpa grave quando viene violata la diligenza minima (quando il soggetto è particolarmente trascurato).

Si parla di colpa gravissima quando viene violata la massima diligenza.

La regola della diligenza valuta l'esatta esecuzione della prestazione, verificando, nel caso, l'esistenza di un inadempimento dovuto da impossibilità oggettiva di agire (Art. 1218)

Valuta così se lo sforzo del debitore avrebbe potuto portare ad un inadempimento e se avrebbe potuto evitare l'impossibilità sopravvenuta.


Costituisce l'adempimento  un atto negoziale?

Esistono due teorie:


*) Sì, perché c'è consapevolezza di pagare (animus solvendi), cè quindi volontà.


*) No, perché non è importante la presenza o meno della volontà, ma sono importanti gli effetti, che sono previsti dalla legge, al di là della volontà; costituisce quindi atto dovuto e non voluto.


Oltretutto, non potrebbe essere atto negoziale, in quanto è irrilevante la capacità del debitore adempiente. Sono rilevanti solo il comportamento e l'esattezza della prestazione.

Per esattezza si intende la corrispondenza tra l'oggetto dell'obbligazione e l'oggetto della concreta prestazione.

All'adempimento sono tenuti il debitore ed i suoi eredi a titolo universale.








CREDITORE INCAPACE



L'estinzione dell'obbligazione, qualora l'adempimento sia stato eseguito nei confronti di un creditore incapace, è subordinata al fatto che lo stesso creditore ne abbia conseguito un effettivo vantaggio.

In caso contrario, l'adempimento risulta inefficace e in questa ipotesi l'unico legittimato a ricevere è il tutore o il curatore.

La capacità di ricevere varia in relazione alla natura della prestazione:

*) per le obbligazioni di fare o non  fare, che richiedono la collaborazione del creditore, è

efficace l'adempimento a destinatario incapace

*) se è richiesta la cooperazione del creditore è sufficiente la capacità di intendere e di  

volere

*) per le obbligazioni di dare è necessaria la capacità di agire




CREDITORE APPARENTE



Se il debitore esegue la prestazione dell'adempimento a chi appare leggittimato a ricevere il pagamento è liberato se prova di essere stato in buona fede.

In tal caso, si ha attuazione dell'obbligo, liberazione del debitore, ma non realizzazione del diritto di credito.

Il creditore, non realizzando il suo interesse alla prestazione dovuta, può agire, con l'azione di ripetizione dell'indebito, nei confronti di chi l'ha ricevuta (anche se in buona fede)





L'ADEMPIMENTO DEL TERZO



L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore ma non contro la volontà del debitore. Questi può rifiutare l'adempimento in due ipotesi: se ha interesse all'esecuzione personale del debitore o se quest'ultimo gli ha manifestato la sua opposizione.

L'intervento del terzo può essere paralizzato nel caso di prestazioni intuitus personae (infungibili) o di concorde volontà contraria del creditore e del debitore.

Il rifiuto ingiustificato di ricevere l'adempimento del terzo preclude al creditore di pretendere successivamente la prestazione dal proprio debitore.

Il terzo potrà rifarsi sul debitore, al quale estingue il diritto ma non l'obbligo.

L'atto è sicuramente negoziale, essendo assolutamente voluto e non dovuto.

Assoluta importanza dell'animus solvendi: è assolutamente importante l'intenzione di adempiere l'obbligo altrui.

Se manca l'animus, o se il debito era inesistente, viene applicata la  dell'indebito.















ADEMPIMENTO PARZIALE



Il debitore è tenuto all'esecuzione integrale della prestazione.

Il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale, anche quando la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (Art.: 1181)

Se il creditore acconsente, l'esecuzione parziale libera il debitore per la parte eseguita.

Al creditore è attribuita la sola facoltà di rifiuto, non anche il potere di pretendere un adempimento parziale





ADEMPIMENTO CON COSE ALTRUI



Art.: 1192 Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, restituendo l'oggetto dell'adempimento e pretendendo un nuovo adempimento, oltre al risarcimento del danno.





TEMPO DELL'ADEMPIMENTO



Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.

Nel caso in cui, invece, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo tra le parti, è deciso dal giudice (1183-1)

Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi


Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine, salvo che esso sia stabilito esclusivamente a suo favore (1185-1)

Il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine.

In tal caso, però, egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato (1185-2)


Anche se è stato stabilito un termine, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è diventato  insolvente o ha diminuito le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso (1186)













LUOGO DELL'ADEMPIMENTO



Art.: 1182: se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi, e non può desumersi dalla natura della prestazione, si osservino le norme che seguono:


-) L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata, deve essere adempiuta    nel luogo in cui si trova la cosa quando l'obbligazione è sorta.


-) L'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione del creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.


Negli altri casi, l'adempimento va effettuato al domicilio che il debitore ha alla scadenza.









































IMPUTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO




ART1193-1: chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.


ART1193-2 : in mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti garantiti, a quello più oneroso; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.


ART 1194-1: il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi ed alle spese, senza il consenso del creditore.


ART 1194-2: il pagamento fatto di conto capitale e di interessi,deve essere imputato prima agli interessi e poi al conto capitale.



L'imputazione per iniziativa del debitore ha la stessa natura dell'adempimento.

Se il debitore non esercita la facoltà di imputazione, questa può essere effettuata dal creditore all'atto di rilascio della quietanza ma deve essere accettata dal debitore.

Con l'accettazione della quietanza il debitore è posto in condizione di prendere conoscenza dell'avvenuta imputazione e di farla propria:il deditore,infatti, può sempre rifiutare la quietanza e richiederne altra con una diversa imputazione.




Quietanza : dichiarazione con la quale il creditore attesta l'avvenuto pagamento.

E' un atto dovuto, unilaterale e recettizio . In caso di accettazione di adempimento

parziale, la quietanza costituisce prova liberatoria soltanto per la parte eseguita.

L'effetto della quietanza è la predisposizione di una prova liberatoria.

La quietanza è dunque strumentale alla soddisfazione di un interesse  di protezione del debitore.

Questo interesse concerne principalmente la sfera economica del debitore, infatti il rifiuto di rilasciare la quietanza espone il debitore adempiente al rischio di adempiere 2 volte nel caso non sia possibile rinvenire la prova liberatoria.

Il debitore vanta un vero e proprio diritto alla quietanza.

Il debitore può chiedere la quietanza anche prima del pagamento , subordinando cioè quest'ultimo al rilascio della quietanza; l'eventuale rifiuto da parte del creditore, non legittimamente giustificato, fa scattare la "mora credendi" che comporta una più efficace tutela dell'interesse del debitore.

La richiesta di quietanza a seguito dell'adempimento è l'esercizio di un diritto del debitore a fronte del quale la specifica cooperazione del creditore è oggetto di un obbligo strumentale alla soddisfazione dell'interesse di protezione del debitore.

Il debitore fa valere tale interesse quando subordina il pagamento al rilascio della quietanza, o quando rifiuta di adempiere a fronte del comportamento omissivo del creditore: nel primo caso si producono gli effetti della "mora credendi" , nel secondo caso si ha un'eccezione di inadempimento che esclude che il debitore possa essere dichiarato inadempiente.

In entrambe le ipotesi, il rilascio della quietanza è un oner del creditore.









PRESTAZIONE IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO



Se il creditore accetta, senza riserve, la prestazione, implicitamente condivide la  conformità dell'esecuzione di quanto divuto, qualora sia trascorso l'eventuale termine di decadenza per la denuncia dei vizi riconoscibili.

L'accettazione è esercizio di autonomia negoziale.

Il creditore ha l'onere di rifiutare la prestazione inesatta o di denunciare l'inesattezza entro untermine di decadenza.

Nell'ipotesi di difformità o di vizi occulti il termine decorre dalla scoperta e, se i vizi sono occultati in malafede dal debitore, non è previsto alcun termine di decadenza.

Non produce effetto liberatorio l'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore eguale o maggiore, a meno che il creditore vi consente.

La prestazione in luogo dell'adempimento richiede l'accordo tra creditore e debitore.

Senza il consenso del creditore, l'esecuzione di una prestazione diversa non produce né l'effetto liberatorio , né quello estintivo; necessario è pure il consenso del debitore, in mancanza del quale la prestazione diversa sarebbe ripetibile perché senza causa.


ART 1197-1:  il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore , salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.


Ciò distingue la datio in solutum ( o prestazione in luogo dell'adempimento) dalla novazione, in quanto con essa l'obbligazione originaria viene sostituita da una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

Interpretando l'art. 1197, si può notare che la datio in solutum è un contratto reale, perché non si perfeziona  con il mero consenso, ma necessita della consegna della cosa ( in tal caso, con l'esecuzione della diversa prestazione ).



ART 1197-2: Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria ed il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate da terzi.


In questo caso il contratto solutorio è consensuale ad effetti reali; infatti non è richioesta l'esecuzione della prestazione.

La datio in solutum è un contratto oneroso, con funzione solutoria, direttamente estintivo dell'obbligazione originale.


Non necessariamente, però, il rapporto si estingue ed il debitore è liberato, è anche possibile che il terzo si surroghi nei diritti del creditore.

In questa iptesi, il contratto soddisfa l'interesse del creditore, ma il debitore si trova comunque in una situazione di debito, questa volta , però, verso il terzo che ha adempiuto ai suoi obblighi.

In luogo dell'adempimento (1198) il debitore può anche cedere un credito.

L'obbligazione si estinguerà con l'effettiva riscossione.

Tuttavia si può convenire che l'estinzione si verifichi in virtù del mero consenso.

Nella prima ipotesi  la cessione ha efficacia traslativa e attribuisce al creditore due pretese,una verso il creditore cessionario, l'altra verso il debitore cedente.

L'obbligazione originaria vincola il debitore fino alla effettiva riscossione.

Non sempre l'estinzione è definitiva: quando la datio ha ad oggetto il trasferimento di un diritto reale, il creditore che abbia subito evizione può pretendere la prestazione originaria senza che rivivano le garanzie prestate dai terzi.






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