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Nuove contestazioni

giurisprudenza



art.513 c.p.p.: letture delle dich. rese dall'imputato nel corso delle i.p. o u.p.: il G. se imput. è contumace o assente o rifiuta di sottoporsi all' esame, dispone a rich. di parte che sia data lettura dei verbali delle dich.; se dich. rese dalle persone indicate nell'art.210 il G.dispone accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame al domicilio o rogatoria internazionale o l'esame in altro modo previsto dalla lex con garanzie del contradditorio; se non è possibile -> art.512; se dichiarante si avvale della facoltà di non rispondere G. dispone la lettutra dei verbali contenenti le suddette dich. con accordo delle parti

art.514 c.p.p.: letture vietate: fuori dei casi artt.511-512-512bis-513 no lettura dei verbali delle dich. rese dall'imput. o persone dell'art.210 e testimoni alla p.g. al p.m. o al G. nel corso delle i.p. o u.p. a - che nell'u.p. dich. rese nelle forme degli artt.498-499 alla presenza dell'imput. o dif.; fuori d 747f53h el caso art.511 no lettura dei verbali e atti di documentazione delle attività compiute dalla p.g.; uff. o agente di p.g. esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'art.499.5



art.515 c.p.p.: allegazione di atti al fascicolo del dibattimento: verbali degli atti di cui è data lettura  e documenti ammessi a norma dell'art.495 sono inseriti con il verbale dell'udienza nel fascicolo


Nuove contestazioni


art.516 c.p.p.: modificazione dell'imputazione: se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio e no appartiene alla competenza di un G. superiore il p.m. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione; + sentenze C.C.

art.517 c.p.p.: reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento: se nel corso dell'istruz. dibattim. emerge un reato connesso a norma dell'art.12.1 b) o una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio il p.m. contesta all'imputato il reato o la circostanza purchè la cognizione non appartenga alla competenza di un G. superiore; + sentenza C.C.

art.518 c.p.p.: fatto nuovo risultante dal dibattimento: fuori dei casi dell'art.517 il p.m. procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta carico dell'imput. un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il G. e per il quale si debba procedere d'ufficio; presidente se p.m. ne fa rich.,può autorizzare la contestazione nella stessa udienza, se vi è consenso dell'imput. presente e non ne derivi pregiudizio per la speditezza dei procedimenti

art.519 c.p.p.: diritti delle parti: nei casi degli artt.516-517-518.2 salvo che la contestazione abbia ad ogg. la recidiva il presidente informa l'imput. che può chiedere un termine per la difesa; se imput. ne fa rich. il presidente sospende il dibattim. x un tempo non inf. a 20 gg. ma non sup. a 40 gg., l'imput. può chiedere l'ammissione di nuove prove art.507; presid. dispone citazione della persona offesa osservando un termine non inf. a 5 gg.; + sent.C.C.

art.520 c.p.p.: nuove contestazioni all'imputato contumace o assente: se intende contestare i fatti o le circostanze indicate negli artt.516-517 all'imput.contumace o assente il p.m. chiede al presid. che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattim. e verbale notificato per estratto all'imput.; presid.sospende il dibattim. e fissa una nuova udienza per la prosecuzione non inf. a 20 gg. ma non sup. a 40 gg.+ citazione della persona offesa

art.521 c.p.p.: correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza: nella sent. il G. può dare una definizione giudica al fatto diversa da quella dell'imputazione, purchè il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica; il G. dispone con ordinanza la restituzione degli atti al p.m. se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio o nelle contestazioni artt.516-517-518.2; nello stesso modo procede se p.m. effettuato una contestazione al di fuori dei casi degli artt.516-517-518.2

art.522 c.p.p.: nullità della sentenza per difetto di contestazione: l'inosservanza delle disposizioni è causa di nullità; la sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, x un reato concorrente, x circostanza aggravante senza che siano osservate le disposiz. artt. prec. è nulla solo nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante


Discussione finale


art.523 c.p.p.: svolgimento della discussione finale: esaurita l'assunzione delle prove il p.m. e i dif. della parte civ., del resp. civ., della persona civilmente obbligata per la pena pec. e dell' imput. formulano e illustrano le rispettive conclusioni; la parte civ. presenta conclusioni scritte che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, determinazione del loro ammontare; presid. dirige discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione; p.m. e dif. possono replicare  e replica è ammessa 1 sola volta e contenuta nei limiti strettamente necessari per confuatazione degli argomenti avversari; imput. e dif. parola per ultimi a pena di nullità se la domandano; discussione no interrotta per assunzione di nuove prove se non strettamente necessarie

art.524 c.p.p.: chiusura del dibattimento: esaurita la discussione


Sentenza


art.525 c.p.p.: immediatezza della deliberazione: sentenza deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento ; a pena di nullità concorrono gli stessi G. del dibattim., se devono concorrere i G.  supplenti i provv. già emessi conservano efficacia se non espressamente revocati; salvo quanto previsto dall'art.528 deliberazione no sospesa se non in caso di assoluta impossibilità dal presid. con ordinanza

art.526 c.p.p.: prove utilizzabili ai fini della deliberazione: G. no usare prove diverse da quelle acquisite legittimamente nel dibattimento  

art.527 c.p.p.: deliberazione collegiale: il collegio sotto direzione presid. decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo; se esame nel merito non precluso dall'esito della votazione sono poste in dec. le questioni di fatto e di diritto concernenti lìimputazione e quelle relative all'applicazione della pena e mis. di sic. e quelle della responsabilità civile; procedura della votazione

art.528 c.p.p.: lettura del verbale in camera di consiglio


Decisione


art.529 c.p.p.: sentenza di non doversi procedere:se l'az.pen. non doveva essere iniziata o proseguita + cause; se la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria

art.530 c.p.p.: sentenza di assoluzione: se fatto non sussiste, imputato non lo ha commesso, fatto non costituisce reato, non è previsto dalla lex come reato o reato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione + causa ; se manca o è insufficiente o contradditoria prova che il fatto sussiste, che imputato lo ha commesso, fatto costituisce reato, reato commesso da persona imputabile; se prova che fatto commesso in presenza di una causa di giustificazione o causa personale di non punibilità o dubbio sull'esistenza di esse; con sent. il G.applica le mis. di sic.

art.531 c.p.p.: dichiarazione di estinzione del reato: G. se reato è stinto pronuncia sent. di non doversi procedere o se vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato

art.532 c.p.p.: provvedimenti sulle misure cautelari personali: con sent. di proscioglimento il G.ordina la liberazione dell'imputato in st. di custodia caut. e dichiara la cessazione delle altre misure personali; lo stesso nel caso di sent. di condanna che concede la sospensione condizionale della pena


Sentenza di condanna


art.533 c.p.p.: condanna dell'imputato: se imputato risulta colpevole del reato contestatogli = pena + mis. di sic.; se condanna + reati -> G. pena per ciascuno di essi e determina la pena in osservanza delle norme sul concorso di reati e pene o sulla continuazione + condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza; sospensione condizionale della pena o non menzione nel certificato del casellario giudiziale lo fa con sent.

art.534 c.p.p.: condanna del civilmente obbligato per la pena pec.

art.535 c.p.p.: condanna alle spese

art.536 c.p.p.: pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

art.537 c.p.p.: pronuncia sulla falsità di documenti


Decisione sulle questioni civili


art.538 c.p.p.: condanna per la responsabilità civile

art.539 c.p.p.: condanna generica ai adnni e provvisionale

art.540 c.p.p.: provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

art.541 c.p.p.: condanna alle spese relative all'az. civile

art.542 c.p.p.: condanna del querelante alle spese e ai danni

art.543 c.p.p.: ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno


Atti successivi alla deliberazione


art.544 c.p.p.: redazione della sentenza

art.545 c.p.p.: pubblicazione della sentenza

art.546 c.p.p.: requisiti della sentenza: intestazione in nome del popolo italiano; generalità; imputazione; indicazione delle conclusioni delle parti; esposizione dei motivi di fatto e di diritto + indicazione delle fonti di prova e ragioni per le quali il G. ritiene non attendibili le prove contrarie; dispositivo; data e sottoscrizione; impedimento del G.; nulla oltre ai casi dell'art.125.3 e se manca o è incompleto il dispositivo nei suoi elementi essenziali o se manca la sottoscrizione del G.

art.547 c.p.p.: correzione della sentenza

art.548 c.p.p.: deposito della sentenza




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