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Nasce il riccometro, ma è solo un esperimento

giurisprudenza



Articolo 27
(Sospensione degli effetti di atti illegittimi)

1. All'articolo 2-quater del decreto legge 30 settembre 1994, n.564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.656, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intender 414d32e si compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso: il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato".





Nasce il riccometro, ma è solo un esperimento

Via libera al riccometro (ma solo in via sperimentale per quest'anno) per chi chiede di usufruire di servizi sociali e assistenziali. Lo prevede il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri di venerdì 27 marzo. Il nuovo strumento di valutazione del reddito, chiamato anche "Ise", indicatore della situazione economica, servirà a dare una sorta di punteggio a tutti coloro che chiedono di usufruire di particolari agevolazioni o di servizi pubblici di assistenza che da ora in poi verranno assicurati solo a chi ne ha realmente diritto. Per usufruire di questo tipo di interventi, occorrerà infatti presentare una sorta di certificato nel quale sono riportati gli indicatori della propria situazione patrimoniale, ottenuti sommando, sulla base di particolari parametri, i redditi con la situazione patrimoniale e dividendo le cifre ottenute per il numero dei componenti del nucleo familiare. Questa documentazione sarà precostituita sulla base di una semplice autocertificazione, ma sono previsti controlli da parte della Guardia di finanza e la possibilità di richiedere anche informazioni bancarie. Non c'è nessuna differenza tra i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, mentre sono previste detrazioni per chi è in affitto e per quel che riguarda il valore della prima casa nel calcolo complessivo. Le singole amministrazioni comunque potranno attribuire un peso diverso alle varie voci dell'Ise a seconda del tipo di prestazione richiesta.
(31 marzo 1998)

Schema di decreto legislativo concernente la fissazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 1
(Prestazioni sociali agevolate)

1.Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. In attesa di tale sperimentazione restano ferme le disposizioni vigenti in materia previdenziale nonché di pensione ed assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento assimilate.

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'art. 3. Per particolari tipologie di prestazione a scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione della presente normativa. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Articolo2
(Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella tabella 1. Ove previsto dai singoli enti erogatori, tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale, nel limite massimo del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2.

Articolo 3
(Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori)

1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica reddituale, modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari e immobiliari.

2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato dalla scala d'equivalenza di cui alla tabella 2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono ad amministratori dello Stato e a regioni di determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

Articolo 4
(Dichiarazione sostitutiva del richiedente)

1. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.

3. La dichiarazione di cui ai comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413. o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale richiesta la prima prestazione.

4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate.

6. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il ministro delle finanze, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.

7. Gli enti erogatori erogatrici controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

8.Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari delle prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.

Articolo 5
(Rapporto sullo stato di attuazione della normativa)

1. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri si valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tal fine le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti, comunicano alla Commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al parlamento.

Articolo 6
(Disposizioni integrative e correttive)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere emanati, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Tabella 1. Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale

La situazione economica reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando

a) il reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali, per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale.

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma si detraggono lire 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a lire 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

Definizione del patrimonio

Parte prima

a) patrimonio immobiliare:
Fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini Ici al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

Parte seconda

b) patrimonio mobiliare:
L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dalla amministrazione. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50 milioni. Tale franchigia è elevata fino a lire 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Tabella 2. La scala di equivalenza

Numero dei componenti

Parametro











Maggiorazione di 0,35 punti per ogni ulteriore componente

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.




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