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Le obbligazioni

giurisprudenza



Le obbligazioni



L'obbligazione può essere definita come un vincolo giuridico, legame inderogabile avente come contenuto una prestazione, riconosciuto dall'ordinamento giuridico.

"Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico" art.1173.

"La prestazione che forma oggetto dell'obbli 545f58f gazione deve essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore" art.1174. Inoltre la prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile.


Schema delle varie obbligazioni


In base alla prestazione





Positive Negative





In base all'oggetto



Generiche  Specifiche




In base al momento dell'adempimento



Di durata   Istantanee





In base al soggetto



Ambulatorie Reali







Obbligazioni complesse



Cumulative Alternative Facoltative





Obbligazioni soggettivamente complesse



Divisibili   Indivisibili Solidali Parziarie



Assolute Relative Attive Passive





Inoltre vanno ricordate le obbligazioni pecuniarie, il cui pagamento va fatto con moneta che abbia corso legale nello Stato al Tempo dell'adempimento e per il suo valore nominale. In applicazione di tale principio nominalistico, si deve guardare alla sola equivalenza numerica (£1000 sono sempre £1000).

L'imputazione dei pagamenti, è la facoltà del debitore di scegliere quale debito voglia estinguere per primo, quando non riesca ad estinguerli tutti; ovviamente non può imputare il pagamento al capitale prima che agli interessi.



Adempimento delle obbligazioni


Il modo normale per estinguere un'obbligazione è l'adempimento, cioè il pagamento del debito nel rispetto della legge; talvolta il debitore può chiedere l'esecuzione forzata o in forma specifica o per risarcimento danni.



Modi diversi dall'adempimento


La legge prevede, a vantaggio del debitore, altri modi d'estinzione dell'obbligazione, diversi dall'adempimento. Essi si dividono in:

Satisfattori: sono quei modi con i quali si realizza il vantaggio del credito; sono due, la compensazione e la confusione;

Non satisfattori: sono quei modi con i quali il debito si estingue senza che il creditore sia soddisfatto; sono la novazione e la remissione.



Inadempimento


A volte il debitore non può o non vuole adempiere la prestazione, per questo si verificano i casi d'inadempimento. Ricordiamo che l'obbligazione si estingue o quando la prestazione è adempiuta, o quando questa sia divenuta impossibile.

Distinguiamo i diversi casi d'inadempimento:

Impossibilità sopravvenuta (deve essere oggettiva, sopravvenuta e inevitabile);

Mora del creditore (quando questo pone un ostacolo alla ricezione della prestazione; l'offerta del debitore deve essere solenne);

Mora del debitore (quando questo non adempie nel tempo stabilito; si ha mora "ex re" quando il debitore cade in mora senza che sia necessaria alcuna azione del creditore, invece mora "ex persona" in tutti gli altri casi in cui è necessaria un'intimazione o anche solo una richiesta, fatte l'una o l'altra per iscritto);

Per causa imputabile al debitore (si trovi esso sia in stato colposo che in stato doloso).



Responsabilità del debitore


Andiamo ad esaminare i casi in cui il creditore è coperto da alcune garanzie nei confronti del debitore:

Fideiussione: (omnibus) è un'obbligazione accessoria, una garanzia semplice, si costituisce mediante contratto e consiste in un obbligo da parte di un terzo, nei confronti del creditore, di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui; omnibus significa che non ci sono limiti al credito né temporali né quantitativi. Altre garanzie semplici sono l'avallo (garanzia prestata per una cambiale) e il mandato di credito (A dice a B di dare 100 a C);

Pegno e ipoteca: sono "ius in re aliena", hanno in comune i caratteri dell'immediatezza, assolutezza, accessorietà, specialità, determinatezza, indivisibilità; in ambedue vi è il supplemento d'ipoteca e il divieto patto commissorio. Le differenze sostanziali le ritroviamo nell'oggetto: l'ipoteca si costituisce solo su beni immobili, mentre il pegno solo su beni mobili; nella prima il debitore rimane in possesso del bene ipotecato, nella seconda il bene si trasferisce al creditore;

2 bis- L'ordine tra le ipoteche: i creditori ipotecari nell'ordine di privilegio

vengono dopo i creditori con privilegio speciale (ordinato secondo la causa) e

prima dei creditori chirografi; al loro interno si dividono per gradi (in funzione

della data d'iscrizione);

Caparra: è una somma di denaro che una parte da nelle mani dell'alta parte, può essere confirmatoria (ordinaria) e penitenziale (con diritto di recesso); non è un'obbligazione accessoria.




La surrogazione


A volte all'interno di un rapporto già definito è possibile cambiare sia l'oggetto del rapporto sia il soggetto (creditore). Nel primo caso abbiamo la surrogazione reale, nel secondo caso la successione nel credito. La prima si ha soltanto per volontà di legge  e si ha sia quando si sostituisce un'obbligazione ad un diritto reale precedente, sia sostituendo un oggetto ad un altro nella stessa obbligazione. La seconda può essere a titolo particolare e si attua mediante un apposito atto (cessione del credito), e può avvenire mediante il pagamento del debito (per volontà del creditore, del debitore e per legge).

Dobbiamo infine esaminare i casi in cui a cambiare è il soggetto passivo:

Delegazione: A deve a B che deve a C, quindi B (delegante) delega ad A (delegato) a dare a C (delegatario);

Estromissione: A deve a B, quindi C (espromittente) di propria iniziativa interviene assumendo il debito verso B;

Accollo: A deve a B, quindi lo stesso A ( accollante) interviene chiamando in causa C (accollato) che darà a B (accollatario) per conto di A.



Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale


I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale sono:

Azione surrogatoria: il creditore si sostituisce al debitore, nell'esercizio di singoli atti o diritti per trarne un proprio interesse;

Azione revocatoria: la fa valere il creditore contro gli atti di alienazione compiuti dal debitore, in frode, per sottrarre i suoi beni alla responsabilità patrimoniale;

Sequestro conservativo: è una misura cautelare, mediante la quale, su richiesta del creditore il giudice ordina il sequestro e quindi impedisce l'alienazione che provocherebbe danno al creditore stesso.



Fallimento


E' una forma speciale di esecuzione (concorsuale) ed è stabilita per regolare il concorso dei creditori di un imprenditore commerciale. Lo scopo è di garantire la par condictio creiditorum; è una situazione che richiede la dichiarazione giudiziale. Imprenditore commerciale e insolvenza (incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) sono i presupposti essenziali per la dichiarazione di fallimento.

Nel processo di fallimento i due organi di spicco sono: il giudice delegato, che da vita alla formazione della massa passiva dell'imprenditore; il curatore che oltre alla formazione della massa attiva si occupa della liquidazione. Infine è da ricordare che solo in base a determinati presupposti al fallito viene data la riabilitazione civile.



Rafforzamento del diritto del creditore al risarcimento


In tre modo principalmente il diritto del creditore al risarcimento viene rafforzato, è cioè: attraverso una clausola penale inserita nel contratto che comporta un risarcimento o per inadempimento o anche per semplice ritardo; con il diritto di ritenzione, come forma di autotutela, in base al quale il creditore ha il diritto di trattenere la cosa, anche essendo di proprietà del debitore, al fine di indurre quest'ultimo a pagare; infine c'è la caparra di cui abbiamo già trattato.
















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