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La Costituzione

giurisprudenza



La Costituzione


Prende il nome di Costituzione l'insieme delle regole fondamentali che una comunità politica organizzata nello Stato da a sé stessa in un determinato periodo storico. Ogni società in cui non è assicurata la garanzia dei diritti, né determinata la separazione dei poteri, non ha alcuna Costituzione (Dich. Univ. dir. uomo e citt., 1789, art.16).


Si denomina Costituzione formale l'insieme delle norme che risultano dal documento scritto, racchiuso in una forma solenn 424g63e e e destinato ad avere una sua propria validità giuridica, secondo le regole poste nel medesimo testo e secondo le modalità proprie dell'interpretazione giuridica.


Si chiama, invece, Costituzione materiale la Costituzione effettivamente vigente, quella che costituisce il diritto vivente in quanto poggia sull'attività e sui comportamenti concretamente tenuti ed osservati dai gruppi politici e sociali.


La Costituzione Italiana


La Costituzione Italiana entra in vigore il 1° gennaio 1948.


Essa, al pari di tutte le Costituzioni moderne, è una Costituzione scritta.




E' anche lunga o diffusa, essendo stato prescelto il modello di un testo che fosse il più possibile completo.


La nostra Costituzione è, inoltre, programmatica per il fatto che non sfugge all'ambizione di stabilire gli indirizzi di fondo per il progredire della società, assegnando alle forze sociali, economiche, culturali e politiche il compito di operare la trasformazione e il miglioramento dell'assetto economico e sociale del Paese (vd. art.3).


Essa è anche rigida, nel senso che le sue prescrizioni non sono modificabili a mezzo delle leggi ordinarie, approvate secondo il normale iter parlamentare. Il precedente Statuto Albertino (1848 - 1947) era, invece, flessibile, in quanto permetteva modifiche con leggi ordinarie.


La Costituzione si pone un gradino sopra, quindi, rispetto a tutte le altre fonti del diritto.


Per disciplinare alcune materie ritenute importanti, è la stessa Costituzione ad indicarci quale fonte normativa è necessario utilizzare: la legge costituzionale. Con quest'ultima si integra o si completa il testo costituzionale.


Per approvare le leggi costituzionali o per revisionare parti della Costituzione è necessario, quindi, un procedimento speciale aggravato.


I rapporti civili: le libertà


Il titolo dei rapporti civili si apre con la tutela della più importante delle libertà: quella personale. La Costituzione dichiara innanzitutto che la libertà è inviolabile ovvero che il cittadino si trova come base di partenza in una posizione di titolare di un diritto. L'art.13 parla della libertà personale e delle limitazioni che possono essere imposte ad essa. Nell'art.14 si parla, poi, di libertà di domicilio; nel 15 si parla della libertà e segretezza della corrispondenza; negli articoli 16 e 35, infine, si parla di libertà di circolazione e di soggiorno. Altre libertà sancite dalla Costituzione sono: la libertà di riunione (art.17), la libertà di associazione (art.18), la libertà religiosa (art.19), la libertà di manifestazione del pensiero (art.21). Dalla Costituzione sono, poi, ricavabili alcuni principi sul diritto famigliare (art.29, 30, 31). Gli articoli 33 e 34 garantiscono, invece, la libertà dell'arte e della scienza. La tutela della salute è garantita dall'articolo 32. I doveri pubblici riguardano invece i seguenti principi: la difesa della patria (art.52), il dovere fiscale (art.53), il dovere di fedeltà alla Repubblica (art.54, comma 1), il dovere dei cittadini incaricati di esercitare funzioni pubbliche di adempiere tali funzioni con disciplina ed onore prestando giuramento là dove la legge lo prevede (art.54, comma 2).



Gli organi Costituzionali


Sono organi Costituzionali della Repubblica Italiana: il corpo elettorale, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Corte Costituzionale, la Magistratura. In uno Stato democratico come il nostro, ovviamente, l'organo di base è il corpo elettorale. Del corpo elettorale fanno parte tutti i cittadini maggiorenni aventi diritto al voto. Il voto è: personale, uguale, libero e segreto. Il corpo elettorale interviene in occasione delle elezioni politiche (ogni 5 anni), amministrative (quinquennali o quadriennali), europee e, infine, per gli atti di democrazia diretta (referendum).


Il referendum


Per indire un referendum bisogna così procedere:

- raccolta e vidimazione ufficiale, a cura dei proponenti nel tempo massimo di tre mesi ed entro il 30 settembre, delle 500mila firme occorrenti;

- entro il 15 dicembre l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione si pronuncia in meritò alla legittimità formale dei quesiti e sulla validità delle firme raccolte;

- entro il 10 febbraio successivo, la Corte Costituzionale decide sulla legittimità sostanziale dei quesiti e controlla che gli stessi non rientrino nei casi non previsti dalla legge: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali;

- dopo la sentenza della Corte, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto il referendum fissando la data in una Domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.


Il referendum più utilizzato è quello abrogativo. Vi sono poi referendum regionali (riguarda l'eventuale modifica, ai sensi dell'art.132, del territorio di una regione o la creazione di nuove regioni) e costituzionali (art.138).











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