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La Cessione del Credito

giurisprudenza



La Cessione del Credito


Il credito è un bene autonomamente trasferibile.

Per molto è tempo nel nostro ordinamento si era consolidata l'idea secondo la quale il creditore (il soggetto titolare del negozio), fosse un elemento indispensabile allo stesso, il suo mutamento avrebbe portato alla novazione del negozio.


Perlingieri ritiene superata quest'idea alla luce del 1260, e prevede la trasferibilità del c 757b11h redito senza nemmeno l'assenso del debitore ceduto.


Nell'ordinamento vigente il mutamento della titolarità del credito comporta solo una vicenda modificativa del contratto e non estintiva


Sono presenti due fattispecie d'incedibilità del credito, quella legale e quella convenzionale.


L'inc. legale è attribuita ex lege e tutela i crediti personali dei soggetti, la convenzionale invece su base pattizia è argomentata tra i soggetti della vicenda creditizia.





L'estinzione del rapporto può aversi oltre che per adempimento dell'obbligazione per remissione del credito.

Il debitore tuttavia può adempiere all'obbligazione anche colla proposta della remissione.


Secondo la legge per il debitore è indispensabile la risoluzione dell'obbligazione verso un terzo non meglio identificato, o meglio per lui deve essere indifferente il titolare del credito, anche essendo indispensabile la sua conoscenza.

Qualora il debitore voglia invece tutelarsi e preferisce pagare ad una determinata persona, l'elemento principale del rapporto creditizio, può utilizzare la clausola d'incedibilità o patto d'incedibilità.


Il patto d'incedibilità può tuttavia non essere considerato meritevole di tutela qualora vada a svantaggio del contraente più debole.

In dottrina c'è distinzione tra

Atto lecito

Atto illecito

Atto meritevole di tutela.


L'atto lecito è quello consentito dall'ordinamento, quello illecito è da questo perseguito, altri atti non vietati dall'ordinamento, poi possono essere non meritevoli di tutela.


Il patto d'incedibilità può essere dal debito opposto al cessionario solo se questo era a conoscenza al momento dell'atto traslativo del patto, ed in questo caso gli effetti sono annullati, mentre nella buona fede del cessionario il debitore ceduto sarà del cessionario debitore.


La cessione è un accordo tra cedente cessionario ad effetti reali, dove non figura evidentemente il debitore (1376).

Il Perlingieri non condivide questa posizione bilaterale dell'ordinamento e parla di variabilità della struttura contrattuale.


Analizziamo i problemi scaturenti tra cedente e cessionario.

Secondo il 1266 il cedente deve garantire al cessionario l'esistenza del credito cessio- pro solvendo, o in deroga alla norma cessio pro - soluto.

Il 1267 garantisce invece la solvenza del debitore, che deve essere espressamente sancita per l'efficacia.

Nella norma il cedente garantisce solo l'esistenza.


Sistemi d'opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto.


La cessione del credito si perfezione al momento del raggiungimento dell'accordo tra cedente e cessionario.

Avvenuto l'accordo questo deve essere notificato al debitore, qualora non avvenisse:


La debitrice autonomamente paga al cessionario con implicita conoscenza del trasferimento, c.d. accettazione tecnica

Il debitore ignorante delle cessioni paga al cedente ed il debito sarà ripetuto al cessionario.


Conflitto tra più cessionari.


La risoluzione si ha per mezzo di pubblicità della notifica o dell'accettazione.

La notifica deve essere eseguita dall'ufficiale giudiziario, l'accettazione deve invece avere data certa.

La prima notifica che arriva al debitore lo obbliga a pagare il cessionario notificante.


Rapporti tra ceduto e cessionario.


Il debitore può nel caso di situazioni peggiorative della sua situazione, opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva muovere verso il cedente.

Il debitore può muovere eccezione di compensazione del debito se poteva muoverla verso il cedente.

Però se il debitore ceduto ha accettato la traslazione, non può più muovere eccezione di compensazione verso il cessionario.

Può anche aversi il caso d'accettazione colla riserva della eccezione di compensazione.


Queste eccezioni non possono essere mosse crediti che nascono in capo al debitore dopo l'effetto traslativo della cessione creditizia, infatti, c'è il presupposto della coesistenza di crediti e debiti al tempo della notifica.
















CESSIONE DEL CREDITO ORDINARIO.




Presupposti per la cessione del credito





Secondo il Perlingieri qualsiasi situazione giuridica soggettiva che da diritto ad una prestazione può essere oggetto di cessione, non solo dunque i diritti potestativi, ma anche i crediti naturali e quelli futuri possono essere ceduti (1348).



Fino all'avvento della legge sul factoring, pure tutelando crediti futuri il nostro ordinamento, non permetteva la cessione di questi.

Invece colla 52/91 quest'ostacolo è stato sorpassato, anzi possono essere ceduti anche crediti che deriveranno da rapporti ancora non esistenti.


Normale trasferimento degli accessori del credito.




Per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori.

Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.

Salvo patto contrario la cessione non comprende i frutti scaduti.


L'articola impone che tutti gli accessori del credito vengono con esso trasferito secondo il brocardo accessorium sequitur principale.

Il Perlingieri non contesta certo che gli accessori tipici del credito come il pegno e l'ipoteca possano essere trasferiti automaticamente, ma che altri tipi di garanzia, nascenti dal rapporto sottostante al credito, vengano di questi definiti accessori e dunque trasferiti, è il caso di Clausola penale, confirmatoria e pentienziale.



CESSIONE DI CREDITI D'IMPRESA.



La l.52/91 disciplinante la cessione di crediti tra imprenditori, è una disciplina speciale che già alla sua genesi doveva trattare del factoring, che però poi ha cambiato in corso di conversione la sua rubrica.


Strutturalmente all'interno del contratto si vede un'impresa titolare d'alcuni crediti che li cedono alla società di factoring.

La società di factoring oltre alla contabilizzazione analitica dei crediti svolge anche attività sussidiarie.


Spesso questo contratto degenera con un contratto di finanziamento aziendale.


Il factor si atteggia verso i creditori dell'impresa cedente come mandatario all'incasso .

L'istituto del mandato all'incasso ha avuto un notevole sviluppo poiché a differenza della cessione del credito tout court aveva il vantaggio di un notevole risparmio fiscale.


Secondo il Perlingieri non bisogna vedere il factoring come una semplice schematizzazione della cessione dei crediti d'impresa, ma è un fenomeno complesso costituito da una molteplicità di fatti giuridicamente diversi pure avendo una finalità che permette di dare loro un aspetto unitario.



Soggetti cardine della 52/91 sono cedente e cessionario, ed il cedente troverà dal punto di vista del finanziamento sconveniente l'istituto della legge in quanto dovrà dall'importo del suo credito decurtare oltre gli interessi, aggiungere il costo dell'operazione.







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