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LE FONTI INTERNAZIONALI E STRANIERE

giurisprudenza



LE FONTI INTERNAZIONALI E STRANIERE



1. INTRODUZIONE



L'ordinamento italiano è un ordinamento "originario", cioè trae de se stesso la propria validità; è quindi impenetrabile dalle norme posti dalle fonti di altri ordinamenti originari a meno che non operi un'autolimitazione della propria sovranità, permettendo quindi che norme di altri ordinamenti assumano giuridico rilievo nel suo ambito.

L'autolimite deve essere costituzionalmente espresso quando opera automaticament 141i81b e, senza l'interporsi di una fonte interna (p.e. per l'adattamento delle norme di diritto internazionale consuetudinario, 10 c.1 C);

La posizione di una fonte interna (p.e. per adattamento di norme di diritto internazionale patrizio) evidenzia che l'ordinamento può tradurre nelle sue forme un vincolo extraordinamentale; la fonte stessa si costituisce come autolimite e fonte di produzione.



Non sono accette le tesi per cui anche per le norme internazionali patrizie si dovrebbe avere adattamento automatico (art 10 c.1 C diverrebbe autolimite, norma sulla produzione e fonte di produzione; o per cui dall'art 11 C si desumerebbe il principio generale per il quale l'Italia consente a limitazioni di sovranità nella misura minima necessaria per volgere in norme interne gli obblighi discendenti da norme di diritto internazionale; dall'art 11 C deriverebbero l'autolimite e la norma sulla produzione e la legge di esecuzione avrebbe natura di fonte di produzione



2. L'ADATTAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE



L'adattamento avviene con modalità ed efficacia differenti a seconda che si tratti di norme di fonte patrizia o consuetudinaria.


I. L'adattamento alle norme pattizie


Segue ad una legge statale ordinaria:

legge di esecuzione se ne riproduce puntualmente le norme (ricezione-trascrizione del contenuto della fonte patrizia);

ordine di esecuzione se si pone una norma contenente la "clausola di esecuzione" a cui viene allegato il testo della fonte (rinvio fisso, o materiale, o recettizio, alle norme poste da quella fonte).

Il trattato è quindi il presupposto in presenza del quale viene attivato un atto-fonte interno.

La legge di esecuzione è comunque una legge statale ordinaria e quindi si colloca nella fascia di efficacia spettante a queste, e la sua abrogazione per legge posteriore avrà molteplici conseguenze ma nessuno a livello giuridico; questo a meno che non si affermi che ricevano una sorta di copertura dagli articoli 11 e 10 C (principi dell'accettazione dell'autolimitazione della sovranità e del "pacta sunt servanda"). Allora si avrebbe l'obbligo di non dar vita ad una legislazione contrastante con la legge di esecuzione.

Secondo una interpretazione estensiva dell'art 75 c.2, le leggi di esecuzione non sono invece abrogabili per vie referendarie in conseguenza del divieto di utilizzo di questo strumento per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.


II. In particolare: l'adattamento alle norme dei patti lateranensi


Discorso a parte vale per le leggi d'esecuzione dei Patti Lateranensi e successive modificazioni. Tali leggi non possono essere modificate da qualunque legge statale ordinaria, secondo un'espressa disposizione della norma sulla produzione (7 c.2 C), ma solo da quella preceduta da accordi bilaterali e che a questi si attenga.

le norme "concordatarie", in quanto dotate di copertura costituzionale, possono derogare alle norme della costituzione che non contengono principi supremi dell'ordinamento costituzionale (eguaglianza, tutela dell'ordine pubblico,.);

hanno efficacia maggiore rispetto alle leggi statali ordinarie: resistono all'abrogazione/invalidità da parte di norme costituzionali che non contengono principi supremi; per la loro modificazione è necessaria una legge statale "atipica", perché necessita del preventivo accordo tra le parti; non è possibile sottoporle a referendum; hanno efficacia comparabile a quella di leggi costituzionali;

non sono leggi rinforzate perché l'aggravio procedimentale appartiene ad un ordinamento esterno a quello italiano.


III. L'adattamento alle norme consuetudinarie


Consuetudine= fatto-fonte consistente nella ripetizione costante di un comportamento uniforme tenuto da una generalità di soggetti (=elemento oggettivo o usus o diurnitas) nella convinzione della sua giuridica obbligatorietà (=elemento soggettivo o opinio juris ac necessitas).

Art 10 c.1 C: "L'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"; significa che le norme internazionali consuetudinarie entrano secondo un adattamento automatico nell'ordinamento italiano. Sempre l'art 10 quindi fonda l'autolimite della sovranità e opera come norma sulla produzione giuridica.

Le norme interne di adattamento alle norme derivanti da consuetudini internazionali generali si collocano tra le norme poste da fonti atipiche, in quanto la fonte è costituita dal fatto della produzione nell'ordinamento esterno delle norme alle cui fonti viene effettuato il rinvio. Tali norme:

provocano l'abrogazione delle leggi contrastanti loro precedenti;

provocano l'invalidità delle leggi contrastanti loro posteriori.

Rapporto tra norme internazionali consuetudinarie e norme costituzionali:

consuetudini preesistenti alla costituzione: opera il principio di specialità;

" sopravvenute " : possibilità di derogare alla Costituzione (senza violare i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale)

L'efficacia delle norme internazionali consuetudinarie è simile a quella delle leggi costituzionali, con conseguenze simili a quelle prospettate nel caso delle leggi esecutive dei patti lateranensi.

Art 10 c.2 C: "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali":

no: adattamento ne rinvio

si: condizione di validità per la legge statale italiana



3. IL RINVIO AGLI ORDINAMENTI STRANIERI



L'ordinamento giuridico italiano in determinate situazioni elencate dagli artt. 17 ss. delle dlg entra in contatto con gli ordinamenti stranieri (= diritto internazionale privato); qui l'ordinamento non si spoglia di regolare quelle determinate fattispecie ma rinvia per la concreta disciplina alle norme poste da fonti di ordinamenti stranieri. Le norme sulla produzione contemplano delle norme "strumentali" all'ingresso nell'ordinamento italiano delle norme materiali derivanti dalle fonti rispetto alle quali opera il rinvio.

I rapporti con le norme poste dall'ordinamento interno nelle stesse materie sono regolati dal criterio di competenza.






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