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IL LEGATO

giurisprudenza



IL LEGATO

Il legato è la disposizione a titolo particolare che attribuisce mediante il testamento specifici diritti patrimoniali.

E' difficile dare una definizione in positivo dell'istituto del legato. Non si può 919i85j infatti sostenere che costituisca una delibatio hereditatis (cioè una diminuzione dell'eredità) in quanto ciò vale solo per il legato traslativo; né che sia una donazione in testamento relicta, poiché in questo modo non si tiene conto che il carattere di liberalità è attributo solo normale e non essenziale del legato; né infine sembra soddisfacente la qualificazione come successione a titolo particolare, essendo vero questo solo con riferimento ai casi in cui il legatario sia stato onorato con un bene determinato compreso nell'asse ereditario. Esclusa la possibilità di una definizione positiva, si può optare per una qualificazione residuale mettendo in evidenza che il legato:


- è parte del contenuto tipico del testamento;

- è una disposizione a contenuto patrimoniale;

- non costituisce istituzione di erede (per la distinzione tra le due fattispecie si rimanda al commento dell'art. 588 c.c.);

- non è una disposizione con destinatario indeterminabile (come invece è il destinatario dell'onere)

Non è oggi più proponibile la distinzione operata dal diritto romano tra acquisto del diritto al legato (immediato al momento dell'apertura della successione) e acquisto del diritto legato (subordinato all'accettazione dell'eredità da parte dell'istituito), poiché nel nostro ordinamento le sorti del legato non sono connesse a quelle dell'istituzione di erede come avveniva invece nel diritto romano. In quest'ultimo la vicenda successoria era caratterizzata dal fatto che l'erede, considerato il sostituto del de cuius, veniva ad essere il tramite necessario per l'acquisto del legato in capo all'onorato; sicché, in caso di impugnazione e accoglimento dell'azione, cadeva tutto il testamento, ivi inclusi i legati, e si apriva la successione ab intestato.

Il legato può essere obbligatorio, e cioè comportare un diritto di credito nei confronti dell'onerato (l'erede o altro legatario). Il legato può poi essere traslativo, e cioè comportare la trasmissione automatica al legatario del diritto che è oggetto dell'attribuzione. Legati traslativi sono i legati di credito e i legati di specie . Questi ultimi attribuiscono la proprietà o altro diritto reale di godimento su cose specifiche dell'asse ereditario. Il legato, infine, può essere rinunziativo di un diritto ereditario a favore del legatario.





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