Il legato è la disposizione a titolo particolare che
attribuisce mediante il testamento specifici diritti patrimoniali.
E' difficile dare una definizione in positivo dell'istituto
del legato. Non si può 919i85j infatti sostenere che costituisca una delibatio
hereditatis (cioè una diminuzione dell'eredità) in quanto ciò vale solo per il
legato traslativo; né che sia una donazione in testamento relicta, poiché in
questo modo non si tiene conto che il carattere di liberalità è attributo solo
normale e non essenziale del legato; né infine sembra soddisfacente la
qualificazione come successione a titolo particolare, essendo vero questo solo
con riferimento ai casi in cui il legatario sia stato onorato con un bene
determinato compreso nell'asse ereditario. Esclusa la possibilità di una
definizione positiva, si può optare per una qualificazione residuale mettendo
in evidenza che il legato:
- è parte del contenuto tipico del testamento;
- è una disposizione a contenuto patrimoniale;
- non costituisce istituzione di erede (per la distinzione
tra le due fattispecie si rimanda al commento dell'art. 588 c.c.);
- non è una disposizione con destinatario indeterminabile
(come invece è il destinatario dell'onere)
Non è oggi più proponibile la distinzione operata dal
diritto romano tra acquisto del diritto al legato (immediato al momento
dell'apertura della successione) e acquisto del diritto legato (subordinato
all'accettazione dell'eredità da parte dell'istituito), poiché nel nostro
ordinamento le sorti del legato non sono connesse a quelle dell'istituzione di
erede come avveniva invece nel diritto romano. In quest'ultimo la vicenda
successoria era caratterizzata dal fatto che l'erede, considerato il sostituto
del de cuius, veniva ad essere il tramite necessario per l'acquisto del legato
in capo all'onorato; sicché, in caso di impugnazione e accoglimento
dell'azione, cadeva tutto il testamento, ivi inclusi i legati, e si apriva la
successione ab intestato.
Il legato può essere obbligatorio, e cioè comportare un
diritto di credito nei confronti dell'onerato (l'erede o altro legatario). Il
legato può poi essere traslativo, e cioè comportare la trasmissione automatica
al legatario del diritto che è oggetto dell'attribuzione. Legati traslativi
sono i legati di credito e i legati di specie . Questi ultimi attribuiscono la
proprietà o altro diritto reale di godimento su cose specifiche dell'asse
ereditario. Il legato, infine, può essere rinunziativo di un diritto ereditario
a favore del legatario.