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IL DIRITTO DEL MARE :CENNI STORICI
I giuristi incominciarono ad interessarsi del diritto internazionale del mare nel momento della espansione coloniale verso i nuovi territori d'oltre mare all'incirca nel secolo XVII. 151g67b
Nel 1609 Ugo Grozio pubblica Mare Liberum, nel quale sostiene la liberta' dei mari dalla impossibilità di fatto di occupare e delimitare una cosa che per sua natura non è delimitabile come i mari. Dietro tale dottrina l'autore vede gli interessi concreti della compagnia olandese delle Indie di fronte alle pretese al controllo esclusivo della navigazione verso le indie orientali ed occidentale avanzate da Spagna e Portogallo.
Posizione antitetica la si ebbe nel 1635 con l'opera Mare Clausum di John Selden, che vuole dimostrare la possibilità di appropriazione del mare al pari del territorio (citando il precedente del proclama di Giacomo I del 1609 escludente la presenza degli Olandesi nei mari prossimi alla Gran Bretagna).
Il primo criterio per stabilire la fascia di mare appropriabile da parte dello stato fu proposto nel 1702 nel De dominio maris disseratio di Cornelis van Bynkershoek. Il criterio e' estremamente empirico, basato sull'effettivo dominio che uno stato può avere sul mare delle sue coste: la gittata dei cannoni dalla terraferma.
Ci si rese presto conto che data la evoluzione delle artiglierie il limite sarebbe stato sempre più incerto e dunque nel 1782 Ferdinando Galiani propose un limite generale di tre miglia (giustificandolo peraltro sempre col fatto che era quella la portata massima dei cannoni).
L'estensione di tre miglia di mare territoriale trovò molte conferme nella pratica internazionale (Stati Uniti, Gran Bretagna) ma non fu universalmente accettata (Svezia, Norvegia, Spagna, Portogallo, Russia prima e URSS poi).
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