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818g66i 818g66i 818g66i 818g66i Constitutum debiti
I PATTI PRETORI
818g66i 818g66i 818g66i 818g66i Recepita
Ebbero tutela pretoria, però i classici evidenziarono come ad emergere fosse solo l'assunzione di un impegno da parte di uno dei soggetti coinvolti, non una conventio.
Anche se è pur vero che in punto di fatto il consenso del soggetto che da quell'impegno avrebbero tratto vantaggio, non poteva mancare.
CONSTITUTUM DEBITI
Promessa informale di pagare un debito ( in denaro o altre cose fungibili) entro un termine perentorio stabilito nello stesso consitutum.
Il debitore poteva essere : a) proprio ; b) altrui (funzione di garanzia), e comunque NON C'ERA NOVAZIONE, non novava la precedente obbligazione: il creditore avrebbe potuto agire anche in base a questa (prima del termine fissato nel constitutum però il pretore avrebbe verosimilmente denegato l'azione oppure concesso l'exceptio al convenuto).
Il creditore avrebbe potuto altresì , in alternativa, una volta scaduto il termine del constitutum, esercitare L'ACTIO DE PECUNIA CONSTITUTA, che era in factum, e nella quale il giudice avrebbe tenuto conto dell'interesse del creditore ad esigere il credito non oltre quel termine.
Giustiniano ne estese l'applicazione ai crediti diversi da quelli in denaro/cose fungibili.
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