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Diritto
Preparazione al compito
Forme di governo:
Con
l'espressione forma di governo s'intendono i rapporti che s'instaurano tra i vari
organi dello stato e i modi in cui essi si ripartiscono ruoli e poteri.
Tutti i regimi democratici, infatti, presentano al vertice dello Stato non più
solo un organo, bensì una pluralità d'organi cui competono funzioni diverse( principio della separazione dei poteri ). Tradizionalmente,
le forme di governo sono il governo parlamentare e il governo presidenziale. Al
concetto di forma di governo si lega la distinzione tra monarchia e repubblica.
La monarchia si ha quando l'autorità sovrana è
esercitata dal re; la repubblica si
realizza quando la sovranità spetta al popolo che la esercita attraverso propri
rappresentanti; a capo della repubblica vi è un presidente. La distinzione tra
monarchia e repubblica ha, oggi, un valore solo formale. Infatti, nei paesi
europei che conservano la forma monarchica si sono instaurati regimi
parlamentari, in cui il re ha gli stessi poteri di un presidente di repubblica,
cioè "regna, ma non governa": dalla monarchia assoluta, quindi, si e passati
alla monarchia costituzionale. Questa è
caratterizzata sempre dall'esercito dell'autorità sovrana da parte del re, ma
nel nome del popolo e nel rispetto dei limiti posti all'interno della
Costituzione adottata nel paese. Sono oggi monarchie costituzionali
Il potere politico può essere definito come la capacità di assicurare l'osservanza di tutti gli obblighi che servono a garantire l'interesse generale; per questo, come si è visto, lo Stato si avvale di sanzioni.
Art
60:
Art 61: Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finche non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art 62: Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art 63: Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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