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Stato e forme di governo - Nozione di Stato

diritto



Stato e forme di governo.

*Nozione di Stato.

Gli esseri umani per soddisfare i propri bisogni hanno bisogno di adattarsi a vivere all'interno di una società. L'unico modo per farlo evitando l'insorgere dei conflitti è darsi delle regole, che siano riconosciute e rispettate da tutti. Darsi queste regole da rispettare significa seguire il diritto che è inteso come complesso delle norme vigenti. In assenza delle norme ci sarebbero solo l'arbitrio, la contraffazione, la legge del più forte che non permettono di vivere in una situazione pacifica.

Lo Stato è lo strumento con cui la comunità si organizza per vivere pacificamente. Può essere inteso come l'organizzazione di un popolo che è stanziato su un territorio e che riconosce una autorità comune.

Per stato si intende un'entità giuridica perché esprime la capacità organizzativa dell'uomo;  per nazione si intende un'entità storico-culturale in quanto rappresenta il senso di appartenenza dell'uomo.




*Elementi costitutivi dello Stato.

Possiamo individuare tre elementi essenziali che costituiscono lo Stato:

Popolo_ insieme di cittadini, cioè di persone che appartengono ad un determinato Stato e sono titolari dei diritti di partecipazione politica e dei relativi obblighi. (al contrario popolazione indica l'insieme di individui, cittadini e non cittadini, presenti in un dato momento su un territorio).

Territorio_ lo spazio entro il quale si esercita il potere dello Stato. È composto dalla terraferma, definita dai confini naturali o geografici, dalle acque interne, dallo spazio aereo sovrastante la terraferma, dal sottosuolo e dalle acque territoriali (entro 12 miglia dalla riva), ma anche del territorio flottante. Dal rapporto tra stato e territorio derivano tre tipi di organizzazione statale:

o    Stato unitario: esistono un solo popolo, un solo territorio e un unico potere sovrano. (es. Francia)

o    Stato federale: è composto da più Stati membri, ciascuno con un proprio popolo e un proprio territorio. (es. Stati Uniti)

o    Stato regionale: è una sottospecie di Stato unitario che però riconosce al proprio interno autonomie locali come possono essere Regioni, Province e Comuni. (es. Italia).

Sovranità_ il potere di comando dello stato che si esprime:

o    Nei confronti dei cittadini come supremazia.

o    Nei confronti degli altri soggetti diritto internazionale come indipendenza.

Il concetto della sovranità dello Stato si è evoluto. Dallo Stato assoluto è passato a quello liberale con il quale si ha la suddivisione della sovranità in tre poteri distinti:

Legislativo_ è il potere di fare le leggi. L'organo che lo rappresenta è il Parlamento, l'atto con il quale si esprime è la legge.

Esecutivo_ è il potere di portare ad esecuzione le volontà dello Stato espressa mediante leggi e attraverso un'attività amministrativa. L'organo titolare è il Governo e l'atto è il decreto.

Giudiziario_ è il potere di far rispettare la volontà dello Stato, facendo applicare le leggi. L'organo titolare è la Magistratura e l'atto tipico è la sentenza.


*Rapporto potere-popolo: dallo Stato assoluto a quello democratico.

Durante il periodo dello Stato assoluto (1500-1600) il potere era concentrato nelle mani di un monarca che era sciolto da ogni vincolo e non soggetto alle norme che egli stesso poneva.

Nel 1700 ci fu un regime di polizia che nasce durante il periodo delle monarchie illuminate. Il potere è concentrato nelle mani del monarca che lo esercita sui suoi sudditi.

La novità dello Stato liberale fu quella di porre dei vincoli all'esercizio del potere, che venne limitato dalla COSTITUZIONE, che proclamava i diritti inviolabili del cittadino.

Il passaggio successivo fu trasfondere i principi fondamentali in un unico documento SCRITTO. Seguendo le teorie di Montesquieu, nello Stato liberale è suddiviso in tre poteri distinti in mano a tre persone diverse così che potessero controllarsi a vicenda. Il principio unificatore dei tre diversi poteri è la legge, che predomina su tutto e informa di sé ogni attività dello Stato. Possiamo dire che quello liberale è uno Stato di diritto, cioè uno stato che vede il primato del diritto e dove nulla può svolgersi al di là di esso. Lo Stato liberale era di elitè dal momento che il diritto di voto spettava solo ai più ricchi, e si basava sul liberismo economico.

Lo Stato democratico dei nostri giorni nasce come un'evoluzione storica di quello liberale quindi ne eredita i principi fondamentali (divisione dei poteri, costituzionalismo, si fonda su un sistema di norme). Infatti si fonda sul concetto di ordinamento giuridico, nel senso che si è parte di uno stato perché si accettano regole comuni di convivenza. Il suffragio diviene universale, e ci si basa su un'economia mista.


*La Costituzione italiana.

Un passaggio importante nell'evoluzione dello Stato moderno è la necessità di fondare lo Stato su una COSTITUZIONE. Lo Stato italiano, repubblica democratica, si fonda su una costituzione che è tra le più avanzate del mondo.

Elaborata dalla COMMISSIONE DEI 75, eletta dall'assemblea costituente il 22 dicembre 1947, fu promulgata il 27 dicembre 1947 da Enrico de Nicola ed entrò in vigore il 1° gennaio del 1948.

La Costituzione italiana è:

Scritta_ perché costituita da un unico documento solenne. Le costituzioni antecedenti a quelle del 900 venivano formate attraverso l'approvazione di documenti differenti talvolta contrastanti tra loro.

Lunga_ contiene disposizioni dettagliate circa i diritti e doveri del cittadino ed è compos 454i88e ta da 139 articoli, 18 disposizioni transitorie. Gli articoli sono così divisi:

principi fondamentali:

diritti e doveri dei cittadini:

ordinamento della repubblica:

Rigida_ può essere modificata solo dalla Corte costituzionale e non da semplici leggi ordinarie. Tuttavia vi sono state delle modificazioni che sono state apportate alla nostra costituzione: 2001: titolo 5, 2005: referendum consultivo sulla seconda parte della costituzione, cioè sull'ordinamento dello stato, ma essendo caduto il governo ha avuto esito negativo. Nel 1997 per l'unione bicamerale per la repubblica presidenziale.

La Costituzione italiana si configura come un patto tra le componenti politiche liberale, cattolica e marxista che hanno contribuito alla caduta del fascismo. Essa nasce da uno SPIRITO DI COLLABORAZIONE scaturito dal clima di tensione dell'immediato dopoguerra.

Nasce come un compromesso tra le varie parti politiche, ma non è un compromesso al ribasso, ma un punto di unione alto, ogni parte ha messo del suo per avere dei benefici.

La costituzione tuttavia è stata modificata:


*I principi della Costituzione italiana.

Tra i principi fondamentali sono da ricordare i seguenti:

Uguaglianza e libertà, o meglio l'EQUILIBRIO TRA QUESTI DUE. Molto spesso infatti la libertà si è affermata a scapito dell'uguaglianza (Stati Uniti), o viceversa (URS). Il principio di uguaglianza è trattato nel 3° articolo della costituzione dove si può far riferimento ad una uguaglianza FORMALE ed a una SOSTANZIALE. Il primo comma parla infatti dell'uguaglianza formale secondo la quale non ci dovrebbero essere disuguaglianze su base sessuale, per condizioni personali, o per condizioni sociali. Nel secondo comma si parla invece dell'intervento dello Stato per far si che queste disuguaglianze vengano appianate. (es: scuola in ospedale, borse di studio, programmi per disabili diversificati..). da questo secondo comma possiamo dire che il nostro Stato è di tipo INTERVENTISTA, cioè interviene per garantire il benessere dei cittadini promuovendo il WELFARE STATE. Il principio di libertà viene espresso nell'articolo 2.

Personalismo, cioè il rispetto per la persona umana attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili, sia all'interno della società sia come singolo individuo.

Pluralismo, non significa solo tolleranza delle minoranze ma anche rispetto delle diversità. Si trova negli articoli 6, 8, 17, 18, 21, 39.

Principio democratico, secondo il quale la sovranità appartiene al popolo e da questo viene esercitata. Lo troviamo nel 1° articolo che dice che l'Italia è una repubblica (forma di Stato diversa dalla monarchia) democratica (il potere è del popolo, che attraverso le elezioni sceglie i propri rappresentanti. All'interno di essa occorre il pluralismo politico dove ci sono diversi partiti che sostengono posizioni differenti).

Principio lavorista, che evidenzia il lavoro come fondamento della convivenza civile. È esposto negli articoli 1, 4 e dal 35 al 40.

La nostra come tutte le democrazie moderne è una democrazia indiretta e rappresentativa,perché non viene esercitata direttamente dal popolo, ma mediata da altri soggetti.


* Le forme di governo.

Con l'espressione forma di governo si indica il modo di organizzare i massimi poteri dello Stato e il tipo di rapporti tra essi. È molto importante distinguere tra forma di governo monarchica e forma di governo repubblicana. Nella forma di governo monarchica la sovranità spetta di diritto al re che la esercita su di un popolo nell'ambito di un territorio. Nella forma di governo repubblicana la sovranità spetta al popolo stesso che la esercita eleggendo propri rappresentanti negli organi di Stato.


* Le forme di governo monarchiche.

_ Monarchia assoluta: il potere è concentrato nelle mani del capo dello Stato e c'è un'identificazione della volontà del sovrano con quella dello Stato.

_ Monarchia costituzionale pura: i due principali poteri dello Stato, legislativo ed esecutivo, sono nettamente separati e si controllano a vicenda benché i rapporti siano ancora sbilanciati verso il re. Il potere legislativo appartiene al Parlamento distinto in 2 camere: Camera Alta, composta di membri di diritto o di nomina regia, e Camera Bassa che è invece elettiva a suffragio ristretto. Il potere esecutivo è nelle mani del re che lo esercita tramite i propri ministri. (tipica forma di stato dei regimi liberisti, come Statuto Albertino e Costituzioni ottriate).

_ Monarchia costituzionale parlamentare: il Parlamento assume un ruolo centrale in testimonianza di un rovesciamento dei rapporti tra corona e borghesia a favore di quest'ultima. Il re conserva il potere di eleggere il capo del Governo che deve però essere gradito al Parlamento, altrimenti questo può far cadere il governo attraverso una mozione di sfiducia. (es. Regno Unito, Svezia, Danimarca).

In Italia il sistema parlamentare si instaurò in breve tempo nonostante lo Statuto Albertino avesse prefigurato una monarchia costituzionale pura.


* Le forme di governo repubblicane.

La forma di governo repubblicana è generalmente democratica, ma il nostro secolo ha subito forme di governo repubblicane dittatoriali. Dove riscontriamo la presenza di un capo dello Stato con poteri così ampi da sembrare un monarca assoluto (es. Cuba, Congo, Sudan).

Attualmente le forme di governo esistenti sono riconducibili a 2:

_ Repubblica presidenziale: è un adattamento repubblicano del sistema costituzionale puro: il re viene sostituito dal Presidente che trova la legittimazione del suo potere nelle libere elezioni. I due poteri sono rigidamente separati: il Parlamento, eletto dal popolo, si occupa della funzione legislativa; il potere esecutivo è affidato al Presidente che lo esercita tramite i Ministri. Il Parlamento non può sfiduciare il Governo e il Presidente né viceversa. (es. Stati Uniti). I due poteri sono divisi e non si controllano a vicenda, quindi vengono fatte delle elezioni di medio termine che si svolgono ogni due anni per confermare o meno il governo e il parlamento.

Quando il parlamento è espressione della maggioranza opposta al presidente questo viene definito "anatra zoppa".

_ Repubblica parlamentare: pone al centro del sistema il Parlamento che, oltre a svolgere funzione legislativa, ha il compito di controllare il Governo, fino a provocarne le dimissioni. Come contrappeso a questo potere del Parlamento troviamo la possibilità del Governo o del capo di Stato, di sciogliere il Parlamento e di indire le elezioni anticipate. (es. Italia).

C'è inoltre un sistema particolare che è quello francese chiamato semipresidenziale. Il capo dello Stato viene eletto direttamente dal popolo ogni 5 anni ed è anche il detentore del potere esecutivo in quanto ha la possibilità di scegliere il Primo Ministro. Tuttavia il Governo ha bisogno della fiducia del Parlamento. La caratteristica principale di questa forma di governo è la coabitazione: dato che le elezioni,del capo dello Stato e del Parlamento non vengono svolte contemporaneamente può accadere che il Parlamento sia espressione di una maggioranza diversa da quella del Presidente della Repubblica. Quest'ultimo quindi per nominare un Primo Ministro gradito al parlamento dovrà nominare un candidato di pensiero opposto al suo. In questo caso si ha la coabitazione tra i due e il Presidente della Repubblica si occuperà della politica estera, mentre il Ministro si occuperà di quella interna. Questo viene definito sistema di istituzioni a geometria variabile.


°La corte costituzionale°

È composta da 15 membri eletti: un terzo dal presidente della repubblica, un terzo dal parlamento riunito in sede comune, e un terzo dal consiglio supremo delle magistrature.

I suoi compiti sono:

Giudicare la costituzionalità di una legge e può avvenire in modo diretto quando un parlamentare per esempio chiede alla corte de una legge non sia anticostituzionale, oppure può avvenire in modo incidentale quando per esempio un giudice nel corso di un processo chiede di verificare la costituzionalità di una legge necessaria alla risoluzione del caso.

Risolvere i conflitti riguardo le attribuzioni delle funzioni per esempio all'interno dello stato.

Decidere se accettare un referendum.

Giudicare il presidente della repubblica in caso di tradimento o attentato alla costituzione.


funzione legislativa.

Nella nostra costituzione il Parlamento ha un ruolo fondamentale, infatti la nostra forma di governo viene definita parlamentare. La legge è il prodotto della funzione legislativa ed è l'atto del parlamento.


* La composizione del Parlamento.

Il Parlamento è il luogo principale in cui si realizza il principio della democrazia rappresentativa. Esso è composto da:

Camera dei deputati.(art.56)

I deputati sono 630+12 per circoscrizioni estere.

Per votarli bisogna aver compiuto 18 anni.

Per essere eletto deputato bisogna aver compiuto 25 anni.

È più rappresentativa perché vengono tutti scelti dal popolo.


Senato  della Repubblica.(art.57)

I senatori sono 315+6 per circ estere.

Per votarli bisogna aver compiuto 25 anni.

Per essere eletti senatori bisogna aver compiuto 40 anni.

È meno rappresentativa perché ci sono alcuni membri non elettivi: senatori di diritto (ex presidenti della Repubblica) e senatori a vita.

Le loro sedute sono generalmente pubbliche ma talvolta si possono riunire in seduta segreta.

Le camere deliberano a maggioranza. Generalmente basta la maggioranza dei presenti, ma per le decisioni più importanti occorre la maggioranza assoluta, quindi la metà più uno dei componenti, o la maggioranza qualificata, cioè i 2/3 dei componenti.

Di norma operano separatamente (Camera a Montecitorio e Senato a Palazzo Madama) ma per casi eccezionali si riuniscono in seduta comune a Montecitorio, per esempio:

Elezione del Presidente della Repubblica. Si aggiungono anche tre delegati di ogni Regione tranne del Molise e della Valle d'Aosta che ne delegano uno solo.

Elezione di 5 giudici della Corte costituzionale.

Elezione di 8 membri del consiglio superiore della Magistratura.

Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

I parlamentari ricoprono il loro ruolo per 5 anni, salvo in caso di scioglimento di una o di ambedue le Camere. E possono assumere le posizioni che ritengono più opportune, senza vincolo di mandato da parte degli elettori. (art. 60)

Sono previste cause di ineleggibilità, in presenza di un cittadino che non può essere eletto e nel caso l'elezione è nulla (giudici costituzionali, consiglieri regionali,capi della polizia, sindaci con più di 20.000 abitanti). Esistono anche cause di incompatibilità (art. 65) infatti non si può essere sia senatore che deputato.

I parlamentari godono di particolari garanzie definite immunità parlamentari:

Insindacabilità delle opinioni e dei voti.

Autorizzazione della Camera di appartenenza in caso di perquisizione personale o domiciliare.

Autorizzazione della Camera di appartenenza in caso di arresto.

Autorizzazione della Camera di appartenenza in caso di intercettazioni telefoniche.

Indennità in denaro stabilita dalla legge.

Sia la Camera sia il Senato eleggono un Presidente e un Ufficio di presidenza e per il loro regolare funzionamento si dotano di un regolamento. (art 64)

Il Parlamento funziona tramite il lavoro di proprie Commissioni legislative, suddivise in base alle competenze per materie:

Commissione referente_ esamina il progetto di legge e ne prepara la discussione.

Commissione deliberante_ esamina, discute e delibera in merito ad un progetto di legge.

Vi sono inoltre le Commissioni di inchiesta, che hanno il compito di indagare su determinate situazioni rimaste irrisolte (es. Commissione Mafia, Commissione P2, commissione stragi..) e le Commissioni miste delle quali fanno parte deputati e senatori per discutere su determinate questioni.


* Iter legis.

Con l'espressione iter legis si intende il procedimento attraverso il quale si forma una legge.

Esso si suddivide in quattro fasi:

Iniziativa_ questa fase ha luogo con una proposta di legge che può essere svolta da:

a.   Ciascun Parlamentare.

b.   Dal Governo sotto forma di disegno di legge.

c.   Dai Consigli regionali, nei casi in cui non è di competenza del Governo.

d.   Dal consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

e.   Dai cittadini stessi con un'iniziativa di legge popolare per la quale servono 50000 firme.

Discussione e approvazione_ una volta presentata la proposta di legge deve essere discussa ed infine approvata, per fare questo ci sono diversi tipi di procedimenti.

a.   Procedimento ordinario: la commissione esamina e discute il progetto, proponendo modifiche e preparando la discussione in assemblea. In assemblea i parlamentari possono proporre degli emendamenti. Infine si passa alla votazione finale sull'intero testo. Una volta approvato passa all'altra Camera che ripercorrerà lo stesso iter. Se anche la seconda Camera propone degli emendamenti questa proposta dovrà essere rimandata alla prima Camera che la dovrà riapprovare. Questo passaggio da una camera all'altra (navetta) può allungare la durata dell'approvazione della legge.

b.   Procedimento abbreviato: è una procedura ordinaria che però prevede il dimezzamento dei tempi. Viene utilizzata specialmente per i disegni di legge fatti dal Governo (60gg).

c.   Procedimento in sede deliberante (procedura DECENTRATA): la commissione non si limita ad esaminare il progetto ma lo discute e lo approva basta che la decisione rispecchi la volontà dell'Assemblea generale. Quindi la commissione dovrà essere proporzionalmente composta da forze presenti in parlamento

d.   Procedimento in sede redigente: la commissione può provvedere alla stesura, alla discussione e alla votazione del testo e degli emendamenti, riservando all'Assemblea l'approvazione senza dichiarazione di voto di singoli articoli e la votazione conclusiva.

Promulgazione_ è l'atto conclusivo del procedimento e spetta al Presidente della Repubblica, con tale atto si attesta la legittimità della legge che viene inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. La promulgazione deve avvenire entro un mese dall'approvazione delle camere, salvo casi di urgenza. Qualora il Presidente ritenga che la legge sia in contrasto con la costituzione può rimandarla alle camere con messaggio motivante. Se le camera approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (art 74).

Pubblicazione_ dopo la promulgazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Ministro della giustizia (GUARDASIGILLI). Lo scopo è di rendere il testo di legge noto a tutti, ed è per questo motivo che la nuova legge diventa obbligatoria dopo 15 giorni (vacatio legis). Dal momento che entra in vigore tutti la devono rispettare e non possono fare appello all'ignoranza di legge.

Oltre alle leggi ordinarie in parlamento si discutono le leggi costituzionali. Esse sono fonti normative primarie e per essere approvato hanno bisogno di un procedimento differente (art 138). La sua approvazione necessita di una doppia votazione che deve essere svolta in ambedue le camere a distanza di 3 mesi una dall'altra. In seconda votazione è necessaria almeno la maggioranza assoluta dei suffragi. In questo caso viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ma può essere sottoposta a referendum confermativo se ne viene fatta richiesta, entro tre mesi dalla loro pubblicazione.




°Le funzioni del parlamento°

Oltre alla funzione legislativa il parlamento svolge altre importanti funzioni: controllo politico e finanziario.

Politico

Tra il parlamento e il governo deve esistere un rapporto di fiducia e il governo deve dimettersi se il parlamento approva una mozione di sfiducia.

Il parlamento esercito il controllo sul potere esecutivo tramite diversi strumenti:

Interrogazione: il parlamento chiede al governo se è a conoscenza di quel problema.

Interpellanza: il parlamento chiede al governo se sta facendo qualcosa per risolvere quel problema.

Mozione: domanda scritta che vuole provocare un dibattito.

Inchieste parlamentari: indagini conoscitive.

Finanziario

il parlamento effettua controllo di tipo finanziario in occasione dell'approvazione di leggi sul bilancio. Il bilancio è il documento dove vengono scritte tutte le entrate e le uscite dello stato.

Il bilancio deve essere presentato annualmente al parlamento e può essere:

Di previsione: se l'entrate e le uscite si riferiscono all'anno successivo.

Consuntivo: se l'entrate e le uscite di riferiscono all'anno precedente.

Di competenza: quando le entrate non sono state ancora riscosse, e quando le spese non sono ancora state pagate.

Di cassa: fa riferimento ad entrate riscosse e a spese pagate.

La legge finanziaria è insieme a quella di bilancio il principale documento giuridico previsto dall'ordinamento della Repubblica Italiana per regolare la vita economica del paese.

In particolare mentre la legge di bilancio è lo strumento previsto dalla costituzione attraverso il quale il governo comunica al parlamento le spese e le entrate, con la legge finanziaria il governo ha la facoltà di introdurre delle innovazioni normative in materia di spesa, fissando il tetto massimo dell'indebitamento dello stato.

La legge finanziaria deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre. Il Parlamento ha tempo di esaminarla ed emendarla entro il 31 dicembre.


°I compiti del presidente della Repubblica°

Il presidente della repubblica viene eletto dal parlamento riunito in seduta comune, dura in carica 7anni, e per essere eletto deve aver compiuto 50 anni e deve godere di diritti civili e politici.

I suoi compiti sono:

Rappresentare l'unità della nazione

Assicurare l'equilibrio dei poteri dello stato

Nomina il governo

Può indire lo scioglimento anticipato delle camere

Può indire delle elezioni

Detiene la presidenza del consiglio supremo della magistratura

Nomina un terzo dei giudici della corte costituzionale.


*Il voto e i sistemi elettorali.

Uno dei momenti fondamentali nella vita elettorale è il momento delle elezioni. Esse sono il mezzo mediante il quale il popolo sceglie i propri rappresentanti conferendo loro il mandato di operare nell'interesse della nazione. Possiamo distinguere due categorie di sistemi elettorali:

Sistemi maggioritari_ si svolgono attraverso collegi uninominali. I seggi sono assegnati ai candidati o alla lista che ottengono la maggioranza dei voti. I suoi principali effetti sono il bipartitismo e il moderatismo. Dato che per essere eletti occorre raggiungere la maggioranza i partiti di simile orientamento sono portati a coalizzarsi ed a esprimere posizioni non troppo estremiste. La conseguenza negativa è però quella di NON promuovere il pluralismo.

Sistemi proporzionali_ si svolgono attraverso collegi plurinominali. A ciascuna lista viene attribuito un numero di seggi rapportato al numero di voti conseguiti. Tutela massimamente il pluralismo. E la principale conseguenza negativa consiste nel favorire il formarsi di Governi di coalizione poco stabili, c'è poi un'estrema frammentazione della compagine parlamentare. Sarà più difficile giungere ad una maggioranza quindi il Governo è più instabile.

In Italia dal 1948 fino al 1993 avevamo il sistema elettorale PROPORZIONALE. Nel 93 un referendum abrogativo ha abrogato questo sistema lasciando un vuoto subito colmato dal sistema MAGGIORITARIO. Dal 2005 c'è un sistema PROPORZIONALE RIVEDUTO:

Per le elezioni della Camera e del Senato è stato reintrodotto un sistema proporzionale che prevede:

L'attribuzione del voto ad una lista bloccata, senza la possibilità di attribuire voti di preferenza.

La ripartizione dei seggi viene effettuata in ragione proporzionale su base nazionale. Ma esistono dei premi di maggioranza, che, nella CAMERA, consistono nell'affidare ad una coalizione 340 seggi se essa ottiene la maggioranza assoluta. Mentre al SENATO il premio di maggioranza è attribuito ad ogni regione.

Ci può essere una coalizione delle liste.

Bisogna indicare nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica o della coalizione.

Ogni lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine.

Sono previsti degli sbarramenti, cioè delle percentuali che vanno raggiunte per partecipare alla ripartizione dei seggi, che variano dalla Camera al Senato.


°Come si vota°

Ogni comune fa recapitare all'elettore la scheda elettorale, valida per più votazioni. Tale documento attesta il diritto di voto. Una volta recatosi al seggio elettorale l'elettore deve consegnare la scheda elettorale e un documento di identità. Riceve quindi una matita copiativa e una scheda ove esplicherà il suo voto. Entrato nella cabina l'elettore pone un segno sul simbolo della lista e riconsegna la scheda piegata che verrà posta nell'urna. Il cittadino non vedente può farsi aiutare da una persona a sua scelta.

Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio iniziano lo scrutinio. Sono considerate nulle le schede che recano segni di riconoscimento. Sono considerate bianche le schede che non presentano alcun voto.


Funzione esecutiva.


*La composizione del Governo.

Il Governo è un organo complesso in quanto è formato da una pluralità di organi. L'articolo 92 della Costituzione prevede che il Governo sia composto da:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO_ è posto al vertice del Governo, ma non si trova in una posizione superiore a quella dei ministri infatti è considerato primus inter pares.

MINISTRI_ hanno una duplice veste: da un lato, amministrativa in quanto dirigono un MINISTERO, dall'altro politica perché assumono le decisioni di indirizzo in qualità di membri del Consiglio. Questi vengono chiamati ministri con portafoglio. Accanto ad essi vi sono i ministri senza portafoglio, i quali NON sono a capo di un Ministero, ma sono predisposti alla cura di questioni specifiche e si affiancano a quelli con il portafoglio. Si occupano di questioni  che non richiedono un vero e proprio apparato burocratico.

CONSIGLIO DEI MINISTRI_ è l'organo collegiale che determina l'indirizzo politico e amministrativo del paese. È titolare delle funzioni politiche, normative e finanziarie.

Una legge nel 1988 ha previsto altri organi non obbligatori, oltre ai ministri senza portafoglio, come i VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO, i SOTTOSEGRETARI DELLO STATO, i COMITATI INTERMINISTERIALI, il CONSIGLIO DI GABINETTO e i COMMISSARI STRAORDINARI.

La legge Bassanini 1 del 1997, ha attuato un ampio decentramento delle funzioni amministrative dalle amministrazioni centrali a quelle periferiche e dallo Stato alla Regione. Pertanto si è provveduto al riordino dei Ministeri fissando a 12 il numero dei Ministeri e sopprimendo quelli senza portafoglio.

Ma il Governo Berlusconi mantenne la figura del ministro senza portafoglio e il numero di 24 Ministeri.

Con il governo Prodi il numero dei Ministeri è salito a 26, 8 senza portafoglio e 18 con.


*La formazione del Governo.

Il procedimento di formazione prende l'avvio in caso di inizio legislatura o di crisi del governo. La prassi costituzionale prevedeva che il Presidente della Repubblica, dopo aver proceduto a complesse CONSULTAZIONI, nominasse un Presidente del Consiglio incaricato. Se il presidente riusciva a convogliare il consenso della maggioranza sul programma governativo e ad individuare una lista dei ministri, otteneva la nomina definitiva da parte del Pres delle Rep. Il governo così formato doveva ottenere la FIDUCIA del Parlamento al quale dovrà presentare un discorso programmatico.


*Le funzioni del Governo.

Il governo ha le seguenti funzioni:

Funzione di indirizzo politico_ deve cioè stabilire i fini, gli obiettivi e gli strumenti della politica sia interna sia esterna dello Stato. Qualora il Parlamento ritenga che il governo agisca in contrasto con il programma da lui indicato può esercitare lo strumento della sfiducia per costringere il Governo alle dimissioni.

Funzione normativa_ può emanare norme aventi forza di legge e in grado di abrogare leggi preesistenti. Si tratta dei:

o    Decreti legge- provvedimento normativo adottato dal Governo in caso di NECESSITÀ e URGENZA. Appena viene presentato viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso. Viene poi analizzato dalle camere entro 60 giorni e se viene respinto perde efficacia dalla sua pubblicazione a quel momento. La Corte costituzionale ha posto una legge per la quale non è legittima la reiterazione del decreto.

o    Decreti legislativi- provvedimento normativo del Governo, adottato in seguito ad una delega del Parlamento.

o    Regolamenti- atti normativi del Governo, ma non hanno forza di legge, in quanto fonti secondarie del diritto.

Funzione amministrativa_ il Governo è posto al vertice della PA, della quale si serve per tradurre in azione concreta il proprio programma.

Delegificazione e leggi quadro_ con il termine "delegificazione" si intende il potere del Parlamento di affidare una determinata materia alla competenza del potere esecutivo. Con le leggi quadro il Parlamento disciplina una data materia nelle linee fondamentali e delega al Governo il compito di emanare norme regolamentari che la rendano operativa e dettagliata.


Funzione giurisdizionale.

Lo Stato si fonda su norme giuridiche, ma il fatto che tali norme esistano non garantisce che non vengano violate. La funzione giurisdizionale è diretta alla tutela di interessi insoddisfatti.


*La giurisdizione e i suoi principi.

La funzione giurisdizionale, che con la legislazione e l'amministrazione costituisce la tripartizione dei poteri fondamentali dello Stato, consiste nell'applicare le norme generali e astratte al caso concreto. L'organo che ha il compito di amministrare la giustizia è la Magistratura. Questa funzione presenta tre caratteristiche:

Presuppone una controversia fra almeno due soggetti (parti). Il Giudice deve risolverla.

Il Giudice deve basarsi esclusivamente su norme di legge. Il suo compito è di applicare le norme interpretandole correttamente.

Per poter decidere tra due parti in lite il Giudice deve essere imparziale.

I principi fondamentali relativi alla giurisdizione sono stabiliti dalla Costituzione:

Principio del giudice naturale_ il giudice viene individuato in base a criteri oggettivi stabiliti prima dell'insorgere della controversia per evitare che possa essere scelto dalle parti.

Diritto di difesa_ ciascuna delle parti deve far valere liberamente le proprie ragioni in ogni STATO e GRADO del processo. Tuttavia la difesa dei non abbienti resta in Italia un principio democratico proclamato ma spesso non attuato.

L'obbligo della motivazione_ tutti i provvedimenti del giudice devono essere motivati con precisione.

La pluralità dei gradi di giurisdizione_ ognuno ha diritto ad un riesame da parte di un Giudice di secondo grado se l'interessato ne fa domanda.

L'uguaglianza dei magistrati tra loro_ la Magistratura è un potere senza vertice, in quanto non è organizzata gerarchicamente.

L'indipendenza dei giudici_ il giudice non ha superiori gerarchici, devo solo sottostare alla legge. L'indipendenza della Magistratura è tutelata dall'istituzione del Consiglio superiore della magistratura.


*I nuovi principi giurisdizionali.

Nell'articolo 111 sono stabiliti i principi del giusto processo:

Riserva assoluta di legge in materia processuale.

Imparzialità e terzietà del Giudice.

Le parti devono essere in posizioni di parità.

Durata ragionevole del processo.

Informare in via privata e tempestiva l'accusato di un reato circa la natura e i motivi dell'accusa.

Fattiva possibilità di difesa.

Formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.

Tali principi contribuiscono a rendere il nostro un processo accusatorio.


*L'organizzazione della Magistratura.

A seconda del tipo di controversie possiamo distinguere tre tipi di giurisdizioni:

Giurisdizione civile_ riguarda controversie relative a rapporti tra soggetti privati. Il soggetto che da inizio al processo si chiama ATTORE, colui che è chiamato in giudizio dall'attore si chiama CONVENUTO. Il Giudice deve valutare la situazione e, se vi è lesione di un diritto, adottare provvedimenti necessari come le sanzioni. Possiamo dunque distinguere:

Processo di cognizione_ accertare se le pretese dell'attore sono fondate in base alla legge.

Processo di esecuzione_ eseguire con la forza le sanzioni stabilite.

La parte lesa non è obbligata a rivolgersi al Giudice.

Gli organi della giurisdizione civile sono:

Giudice di pace_ ha sostituito il Giudice conciliatore. Questo si occupa di casi che non superano una determinata cifra. Se la causa non supera i 1000 euro può decidere SECONDO EQUITÀ e non secondo diritto. Contro le decisioni del giudice di pace si può fare ricorso alla Cassazione o appello al Tribunale.

Tribunale_ giudice unico di primo grado, decide in merito alle controversie di valore superiore a 2.500 euro o di valore indeterminabile. È competente in materia fallimentare, di separazione dei coniugi ecc. contro le decisioni del tribunale si può fare ricorso alla Corte d'appello.

Corte d'appello_ è un organo collegiale composto da tre magistrati di carriera e decide in qualità di giudice di secondo grado sugli appelli presentati contro le sentenze dei tribunali.

Corte di cassazione_ è composto da 5 giudici. Giudica sulla corretta applicazione del diritto decidendo sui ricorsi avverso le sentenze d'appello.

Giurisdizione penale_ riguarda i reati, cioè i fatti talmente gravi da ledere non solo l'interesse privato, ma anche quello dell'intera collettività. L'azione non inizia più ad opera del cittadino ma ad opera del Pubblico ministero, che sostiene l'accusa in nome dello Stato, quindi procedono per ufficio. Dall'altra parte troviamo la difesa, cioè l'imputato. Può poi intervenire la persona offesa dal reato cioè la parte civile. Una volta che la notizia di reato viene affidata al PM quest'ultimo con l'aiuto della polizia giudiziaria svolge le indagini preliminari che portano alla scoperta di indizi. Si affronta quindi un'udienza preliminare a porte chiuse davanti al GIP. Questa si chiama anche UDIENZA FILTRO perché si verifica se le prove sono sufficienti oppure no. Dopo il dibattito viene emanata la sentenza che può essere di CONDANNA o di PROSCIOGLIMENTO.

Gli organi della giurisdizione penale sono:

Giudice di pace_ è competente per le contravvenzioni e altri reati semplici (ingiurie, percosse..). avverso la sentenza è ammesso l'appello al tribunale.

Tribunale ordinario_ è Giudice di primo grado per reati che non rientrano né nella competenza del giudice di pace né della corte d'Assise. Avverso la sentenza è ammesso l'appello alla Corte d'appello.

Corte d'assise_ composta da 2 magistrati (giudici togati) e da 6 giudici popolari. È competente per reati punibili con pena detentiva non inferiore ai 24 anni o con l'ergastolo.

Corte d'appello_ corte d'appello attraverso le sentenze dei tribunali.

Corte d'assise d'appello_ è giudice d'appello contro le sentenze pronunciate dalla corte d'assise di 1' grado.

Corte di cassazione_ vigila sulla corretta applicazione del diritto. Il ricorso alla cassazione è proponibile:

Quando il giudice ha esercitato potestà riservate ad altri organi.

Per inosservanza delle leggi o norme processuali.

Mancata assunzione di prova decisiva.



Mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione.

Giurisdizione amministrativa_ riguarda le controversie tra il cittadino (parte ricorrente) e la Pubblica Amministrazione (parte resistente) in merito ad un atto amministrativo ritenuto lesivo di interessi legittimi. Il Giudice dopo aver valutato le ragioni di entrambe le parti, se ritiene l'atto amministrativo illegittimo ne ordina l'ANNULLAMENTO.

Nel 1998, per rendere più spedita l'amministrazione, fu emanato un decreto che introduce la figura del Giudice unico di primo grado. Non ci sono più tre Giudici ma ce n'è uno solo.

Gli organi della giurisdizione amministrativa sono:

Tribunali amministrativi regionali (TAR)_ hanno sede in capoluogo di Regione e sono competenti in primo grado per le controversie in cui si pretende che sia stato leso un interesse legittimo.

Consiglio di Stato. Ha sede a Roma ed è organo d'appello avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali. Contro queste sentenze è ammesso solo il ricorso alla Cassazione.


*La sentenza.

La sentenza è l'atto tipico del potere giudiziario, il provvedimento mediante il quale il Giudice decide in merito alla controversia sottoposta al suo giudizio

La sentenza CIVILE viene emessa dal Giudice civile e può essere in base al tipo di azione:

Di accertamento_ verificare l'esistenza o meno di una situazione giuridica.

Costitutiva_ determinare una modificazione nella situazione giuridica dei soggetto (condanna al risarcimento danni).

Inoltre viene definita sentenza di accoglimento, quando il Giudice ritiene fondata la richiesta dell'attore; sentenza di rigetto in caso contrario.

La sentenza PENALE emessa dal Giudice penale, può essere:

Processuale_ a sua volta si divide in:

o    DI NON LUOGO A PROCEDERE_ adottata al termine di un'udienza preliminare se si ritiene di non dover esercitare l'azione penale.

o    DI PROSCIOGLIMENTO_ ulteriormente distinguibile in:

Sentenza di non doversi procedere, si difetta di una condizione di procedibilità.

Sentenza di assoluzione, quando manca l'accertamento della realtà del fatto.

Di merito_ quando giudica sulla fondatezza o meno della pretesa punitiva, distinguendosi in:

o    DI ASSOLUZIONE.

o    DI CONDANNA.

La sentenza AMMINISTRATIVA può essere:

Di rito_ se non decide il merito della questione.

Di merito_ si distingue in:

o    DI ACCOGLIMENTO_ il giudice può annullare o sostituire l'atto impugnato.

o    DI RIGETTO_ se il ricorso viene rifiutato.


°Processo penale minorile°

Questo tipo di processo si applica ai reati commessi dai minori da 14 anni a 18. la notizia di reato viene data al Pubblico Ministero (PM) che, con la polizia giudiziaria, svolge indagini preliminari che portano a degli indizi. Poi si ha un'udienza preliminare davanti al GIP e si stabilisce se la pratica sia da archiviare o meno. Questa non è un'udienza filtro ma può finire nell'udienza preliminare:

Se viene archiviata.

Se viene rinviato al giudizio.

Se c'è la sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto (fatto tenue o occasionale).

Se c'è la concessione del perdono giudiziale (corrisponde alla confessionale per gli adulti).

Se c'è la sentenza di messa alla prova. Che consiste nel imporre un periodo di prova di 1 o 2 anni durante il quale il ragazzo deve mantenere un comportamento corretto e deve essere affiancato da psicologi. Dopo questo periodo di prova, se andato a buon fine, la punizione decade.

Se c'è la sentenza di condanna a sanzione sostitutiva (semidetenzione o libertà controllata).

Se c'è la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.

In un processo minorile la pena è sempre ridotta di 1/3.


La pubblica amministrazione.

Si parla di Pubblica Amministrazione (PA) in senso soggettivo quando si fa riferimento all'insieme di organi, enti, uffici e in generale di tutti i soggetti che svolgono attività amministrativa. Si parla di PA in senso oggettivo quando si fa riferimento all'attività concreta volta a realizzare i fini generali decisi in sede politica.


*I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione.

La PA deve essere informata dei seguenti principi:

Principio di decentramento_ che si divide in:

o    Decentramento burocratico, volto a conferire maggiore autonomia agli organi periferici dell'amministrazione statale.

o    Decentramento istituzionale, volto a delegare o addirittura ad attribuire determinate competenze o funzioni ad altri soggetti diversi dallo Stato (es: Regioni).

Principio di legalità_ l'attività amministrativa deve svolgersi entro gli ambiti delineati dalle norme di legge.

Principio di imparzialità_ tutti i cittadini devono essere trattati in modo eguale.

Principio di buon andamento_ l'amministrazione deve funzionare bene sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza. Deve saper utilizzare al meglio le risorse a disposizione.


*L'articolazione della Pubblica Amministrazione.

Gli organi amministrativi non derivano il proprio potere dal popolo ma vengono scelti in base alle loro competenze tecniche e professionali (mediante concorso). Il raccordo tra i due apparati, amministrativo e politico, è costituito dal Governo in quanto i Ministri sono partecipi della funzione politica ed amministrativa allo stesso tempo.

Si può parlare di attività amministrativa diretta quando è svolta dallo stato stesso mediante propri organi. Essa si può distinguere in:

AMMINISTRAZIONE DIRETTA CENTRALE_ posta da organi competenti su tutto il territorio nazionale.

AMMINISTRAZIONE DIRETTA PERIFERICA_ posta da organi di competenza limitata territorialmente.

Alcuni organi dell'amministrazione diretta hanno competenza generale, come il Consiglio dei ministri, il Commissario governativo e il Prefetto; altri hanno competenza specifica, come il Ministro della pubblica istruzione, il Dirigente centro servizi amministrativi. Questo tipo di organizzazione è strutturata a PIRAMIDE, nel senso che gli organi inferiori sono subordinati gerarchicamente a quelli superiori. Ciò però non vuol dire che gli enti superiori possano trasformare il loro potere in arbitrio perché sarebbe un atto anticostituzionale.

Si può parlare di attività amministrativa indiretta quando è svolta da enti diversi dallo Stato. Tali enti possono essere distinti in due grandi gruppi:

PUBBLICI TERRITORIALI_ come Regioni, Province e comuni, così chiamati perché il territorio costituisce per loro un elemento essenziale.

PUBBLICI ISTITUZIONLI_ con compiti specifici, i cui organi non sono eletti ma sono nominati dal potere esecutivo. Si distinguono in:

o    Enti pubblici NAZIONALI che hanno competenza su tutto il territorio italiano (IMPS).

o    Enti pubblici PERIFERICI che hanno competenze territorialmente limitate (Camera di commercio industria artigianato e agricoltura).

o    Enti pubblici ECONOMICI (IRI).

o    Enti pubblici NON ECONOMICI (Ordini professionali).

A seconda delle funzioni che sono chiamati a svolgere possiamo dividere gli organi amministrativi in:

Organi di amministrazione attiva, provvedono a soddisfare interessi pubblici mediante decisioni.

Organi consultivi,forniscono pareri agli organi di amministrazione attiva.

Organi di controllo, verificano la legittimità degli atti degli organi di amministrazione (Corte dei conti).

Con le PRIVATIZZAZIONI si cerca di lasciare allo Stato solo quei compiti che appaiono essenziali.


*L'amministrazione statale.

Ministeri o Dicasteri sono apparati burocratici che si occupano di determinati settori amministrativi e che dipendono dai singoli ministri. I soggetti che svolgono attività amministrativa sono:

Presidente della Repubblica_ le attribuzioni amministrative di cui è investito si concretizzano in atti solo formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi. Nel nostro sistema parlamentare il Presidente della Repubblica costituisce un potere neutro e intermedio tra le parti politiche, con funzione di garanzia costituzionale.

Presidente del Consiglio_ ha il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo.

Consiglio dei ministri_ gli vengono affidati alcuni degli atti amministrativi più importanti che vengono emanati dal Presidente della Repubblica sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica.

Ministri_al vertice di ogni Ministero è posto un ministro che ha il potere, attraverso l'adozione di decreti ministeriali, di adottare i regolamenti e i provvedimenti amministrativi più importanti.

Ogni ministro può dare direttive ed istruzioni mediante circolari ministeriali. Subordinato al ministro troviamo l'apparato burocratico con al vertice il GABINETTO DEL MINISTRO e le DIREZIONI GENERALI che sono ripartite in DIVISIONI e SEZIONI. Inoltre presso ogni Ministero si trova la RAGIONERIA CENTRALE con ilo compito di controllare la regolarità dei flussi di spesa del Ministero.

Ogni ministro si avvale di pareri di particolari organi consultivi (es: CNEL e Consiglio di Stato.). I pareri si dividono in:

l    FACOLTATIVI_ se vengono richiesti quando lo si ritiene opportuno ma non c'è alcun obbligo.

l    OBBLIGATORI_ quando sono imposti da precise norme giuridiche. Questi a loro volta si dividono in VINCOLANTI e NON VINCOLANTI.

Le AZIENDE AUTONOME sono enti privi di personalità giuridica, ma dotati di una propria e distinta organizzazione amministrativa, godono di autonomie amministrativa, contabile e finanziaria, ma sono soggette a controllo politico del Parlamento, a controllo gerarchico del ministro competente e a controllo contabile della Corte dei Conti. Con il fenomeno della privatizzazione le aziende autonome stanno diminuendo.


*Gli organi consultivi e di controllo.

Gli organi di amministrazione attiva si avvalgono dei pareri di particolari organi consultivi. I due più importanti sono:

l    Consiglio di Stato_ risale ai tempi della monarchia assoluta, ed esercita distinte funzioni:

CONSULTIVA GENERALE_ in materia giuridico-amministrativa.

GIURISDIZIONALE_ in quanto giudice di secondo grado avverso le sentenze del TAR.

Presenta 7 sezioni, 3 giurisdizionali e 4 consultive, ed esprime pareri sia allo Stato che alle Regioni. In genere i suoi pareri sono FACOLTATIVI. Talvolta però si fa ricorso a pareri obbligatori, quando si tratta di:

Regolamenti governativi e ministeriali e testi unici.

Decisione di ricorsi al capo dello Stato.

Schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni.

l    Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)_ è composto di 111 membri e fornisce consulenza alle Camere e al Governo in materia di politica economica e di legislazione sul lavoro, esprimendo valutazioni e proposte sui più importanti documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche in riferimento alle politiche comunitarie. È titolare dell'INIZIATIVA LEGISLATIVA, nel senso che può presentare alla camera proposte di legge.

Un altro organo di controllo è la Corte dei conti, alla quale spetta un controllo generale di legittimità su tutti gli atti più importanti della PA. Oltre al sindacato di legittimità ha altri tipi di controllo: controlli di merito e controlli sugli organi. Anche la Corte dei conti ha origini antiche, fu introdotta in Italia dopo l'Unità e svolge sia funzioni giurisdizionali sia funzioni di controllo. Nella sua veste di organo di controllo la Corte, in qualità di filtro, ha il compito di impedire che vengano emanati atti contrari alla legge. I controlli svolti dalla camera sono di tre tipi:

l    CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ_ tale controllo riguarda:

provvedimenti emanati a seguito di deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Atti che hanno una rilevante incidenza sul bilancio statale.

Atti che il presidente del consiglio ritiene di sottoporre al controllo preventivo della Corte.

Questo controllo avviene a mezzo di un consigliere delegato che ha il compito di verificare la legittimità dell'atto, apponendovi il visto.

l    CONTROLLO SUCCESSIVO_ sulla gestione del bilancio dello Stato mediante il cosiddetto giudizio di parificazione.

l    CONTROLLO SUGLI ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO E SUGLI ENTI LOCALI_ in relazione alla gestione finanziaria.


*Gli enti territoriali.

Nel 1948 il nostro Stato era visto come uno STATO REGIONALE. Nel 2001 è stato modificato l'articolo 114 della costituzione che disegna la struttura della Repubblica partendo dall'ente più vicino ai cittadini, il Comune, per giungere, passando dalla Provincia e dalla Città Metropolitana, alla Regione e allo Stato. Questi enti sono disposti sullo stesso piano e si distinguono solo per la diversità di funzioni. Per questo possiamo dire che il nostro è uno Stato Regionale.

La legge costituzionale n 3 del 2001, ha disegnato un sistema di autonomie locali che ha avvicinato la nostra Repubblica alla forma di Stato federale. Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni sono ENTI TERRITORIALI e ENTI AUTONOMI, perché volti a salvaguardare il bene collettivo e dotati di una certa indipendenza. Sono infatti dotati di propri statuti ed è riconosciuto loro il potere normativo. È importante notare che la proposta legislativa è esercitata nel rispetto della Costituzione. L'ENTE PUBBLICO è definibile come persona giuridica dotata di:

l    ANARCHIA_ capacità di porre in essere un'attività finalizzata al benessere pubblico.

l    AUTOTUTELA_ gli consente d farsi ragione da sé portando ad esecuzione una propria decisione.

l    AUTONOMIA_ cioè libertà e indipendenza nell'esercizio del potere.

l    AUTOGOVERNO_ gli organi direttivi sono scelti dai governati attraverso libere elezioni.


*Le Regioni.

Il concetto di autonomia riferito alle Regioni si realizza in forme diverse:

l    Statutaria.

l    Normativa.

l    Amministrativa.

l    Finanziaria.

Le regioni sono 20, di cui 5 denominate Regioni a statuto speciale, e 15 Regioni a statuto ordinario. Prima della riforma del 2001 le regioni a statuto speciale godevano di una autonomia più ampia, inoltre avevano la potestà legislativa esclusiva. Nei loro statuti infatti indicano quali sono le materie nelle quali le leggi regionali prevalgono su quelle statali. Inoltre avevano la potestà di imporre tributi propri. Le Regioni a statuto ordinario invece non godevano di autonomia legislativa esecutiva ma solo concorrente e di attuazione.

La variante costituzionale del 18 ottobre 2001 ha profondamente modificato lo schema di ripartizione dei poteri legislativi tra Stato e Regione.

ARTICOLO 117_ l'articolo 117 stabilisce un nucleo di materie che rimangono nella potestà legislativa esclusiva dello Stato attribuendo le altre alle Regioni. Lo Stato si riserva dunque la legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

Politica estera e rapporti internazionali dello Stato.

Immigrazione.

Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.

Difesa e forze armate.



Moneta, tutela del risparmio e dei mercati finanziari.

Organi dello Stato e relative leggi elettorali.

Ordinamento e organizzazione dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici.

Ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale.

Cittadinanza.

Giurisdizione e norme processuali.

Norme generali sull'istruzione.

Previdenza sociale.

Legislazione elettorale.

Dogane, protezione dei confini nazionali.

Pesi, misure e determinazione dl tempo.

Opere dell'ingegno.

Tutela dell'ambiente.

Altre vengono invece definite materie di legislazione concorrente. Quelle che non sono presenti nei due elenchi citati nell'articolo117 sono attribuite alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni. Va notato che la modificazione di tale articolo è un passo molto importante infatti alla Regione vengono attribuite molte più materie di competenza.

Nelle materie di legislazione esclusiva regionale, gli unici vincoli che le leggi regionali debbono rispettare sono quelli indicati nel primo comma dell'articolo 117: la Costituzione, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

ARTICOLO 116_ Importante è anche l'articolo 116 che attribuisce alle Regioni che ne facciano richiesta una particolare autonomia legislativa nelle materie di competenza legislativa concorrente che portano ad un regionalismo differenziato.

Per quanto riguarda la potestà regolamentare, la riforma federalista attribuisce alle Regioni competenza generale.

ARTICOLO 118_ L'articolo 118 è fondato sul principio di sussidiarietà e attribuisce la competenza amministrativa in via prioritaria al Comune perché è l'organo più vicino ai cittadini. In pratica l'articolo 118 completa e legittima il processo di federalizzazione amministrativa introdotto con le LEGGI BASSANINI. In particolare, la legge 57 aveva stabilito un ampio trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli enti locali. Anche la legge 127 introduce importanti riforme tese ad aumentare le autonomie degli enti locali infatti gli vengono attribuite importanti poteri in materia di potestà auto-organizzativa e di gestione del personale. Viene rafforzata la dirigenza degli enti locali grazie alla figura del Direttore generale. Si assiste inoltre ad una riduzione dei controlli di legittimità sia interni sia da parte dell'organismo regionale di controllo, mentre alcune funzioni di controllo sono state attribuite ai difensori civici.

L'ultimo comma dell'articolo 118 dispone che per quanto riguarda la gestione di servizi pubblici e lo sviluppo di attività di interesse generale lo Stato e gli enti territoriali devono lasciare spazio all'iniziativa privata.

ARTICOLO 119_ nell'articolo 119 è delineata l'autonomia finanziaria di tutti gli enti territoriali, dunque anche delle Regioni. Questa nuova versione riconosce un'autonomia finanziaria di entrata e di spesa non solo alla Regione ma anche al Comune, alla Provincia e alla Città metropolitana. Gli viene inoltre riconosciuta la capacità impositiva con la capacità di stabilire e applicare tributi ed entrate proprie. Per evitare che si verifichino grosse disuguaglianze tra Regione e Regione, si prevede l'istituzione di un fondo perequativo per i territori più poveri. La Regione inoltre può anche ricorrere all'indebitamento. Le entrate regionali possono consistere in:

Entrate originarie, derivanti dai beni patrimoniali e demaniali.

Tributi ed entrate autonome (IRAP imposta regionale sulle attività produttive, ICI..).

Quote di partecipazione al gettito di tributi eriteriali.

Contributi stabiliti per legge o derivati dal fondo perequativo.

Ricorso al debito.

Queste potestà riconosciute alle Regioni non sono espressione di un potere sovrano ma della loro AUTONOMIA. E non vanno contro all'articolo 5 che proclama l'unità e l'unicità della Repubblica.

Questo significa che le varie potestà incontrano una serie di limiti che derivano da:

Principio generale dell'ordinamento e della Costituzione.

Riserva di legge ordinaria.

Ambito territoriale.

Rispetto dei principi posti dalle leggi cornice.

Rispetto dell'interesse nazionale.

Limite degli obblighi internazionali.


*L'organizzazione regionale.

In base all'articolo 112 fanno parte dell'organizzazione della Regione:

Il Corpo elettorale regionale, costituito dai cittadini che godono dei diritti politici.

Il Consiglio regionale,composto da un minimo di 30 ed un massimo di 80 consiglieri eletti ogni 5 anni eletti con sistema proporzionale per l'80% dei seggi e con un premio di maggioranza del 20% alla lista vincente. Ha funzioni LEGISLATIVE e REGOLAMENTARI ed esercita funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di controllo politico sulla Giunta regionale. Può presentare proposte di legge alle Camere e richiedere referendum abrogativo.

La Giunta regionale, nominata dal Presidente della Regione, è l'organo esecutivo ed è formata dal Presidente della Regione e da un numero variabile di assessori. Ha competenza amministrativa generale.

Il Presidente della Regione, che rappresenta la Regione ed è capo della Giunta regionale. È eletto direttamente dai cittadini della Regione. Promulga le leggi, emana regolamenti e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni.

L'articolo 126 prevede che il Consiglio regionale possa sfiduciare il Presidente mediante mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata dalla maggioranza assoluta. L'approvazione di tale mozione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio stesso.

Inoltre anche il Presidente della Repubblica qualora lo ritenga opportuno e motivi le sue scelte può disporre lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Regione.


*Il Comune.

Il Comune è la struttura più vicina ai cittadini. La sua competenza si esplica soprattutto nei campi dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto e utilizzazione del territorio. Anche i Comuni hanno subito notevoli trasformazioni in seguito alla disciplina prevista dalle leggi 142/1990 e 59/1997. in particolare gli è stata riconosciuta la potestà di adottare propri statuti, cioè atti normativi fondamentali mediante i quali regolano la loro organizzazione. Inoltre tale legge incoraggia i Comuni più piccoli a fondersi con quelli più grandi per raggiungere la dimensione ottimale per una gestione efficiente ed efficace dei servizi. I principali organi del Comune sono:

Il Corpo elettorale comunale, costituito dai cittadini che godono dei diritti politici.

Il Consiglio comunale,che è l'organo di indirizzo e di controllo amministrativo e politico.

La Giunta comunale, organo esecutivo, che ha competenza generale su tutto quanto non sia espressamente attribuito dalla legge o dallo statuto comunale ad altri organi.

Il Sindaco, che rappresenta il Comune, nomina la Giunta, la convoca e la presiede.

In riferimento all'elezione degli organi comunali e provinciali la legge del 25 marzo 1993 ha introdotto un sistema elettorale maggioritario differenziato secondo la consistenza della popolazione:

Per i Comuni con popolazione fino a 15000 abitanti, il Sindaco viene eletto con un sistema maggioritario secco.

Per i comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti è previsto il ballottaggio tra i 2 candidati maggiormente votati sempre che al primo turno non sia raggiunta la maggioranza assoluta.

Per quanto riguarda l'elezione del Consiglio comunale, nei Comuni con popolazione fino a 15000 abitanti i due terzi dei consiglieri appartengono alla lista del Sindaco. Il terzo rimanente viene ripartito proporzionalmente tra le altre liste. Il numero dei consiglieri varia da 12 a 20. nei Comuni con popolazione che supera i 15000 abitanti il numero varia da 10 a 60. almeno il 60% va alla lista vincente, il resto viene diviso tra le altre.

La Giunta comunale viene nominata dal Sindaco fra persone di sua fiducia. La carica di Assessore è incompatibile con quella di consigliere

Il mandato del Sindaco e del Consiglio comunale ha durata di 5 anni, ma lo stesso sindaco non può essere eletto per più di 2 volte consecutive. Allo scadere della nomina sia la Giunta che il Sindaco restano in carica sino alla nomina del nuovo esecutivo. La Giunta decade quando:

È stata approvata una mozione di sfiducia oppure è stato sciolto il Consiglio comunale.

In caso di perdita del Sindaco.


*La Provincia.

La Provincia rappresenta un ente locale intermedio con compiti di cura e degli interessi locali. L'amministrazione provinciale si occupa di:

Difesa del suolo.

Tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Viabilità e trasporti.

Caccia e pesca nelle acque interne.

Smaltimento dei rifiuti e scarichi delle acque e delle emissioni.

Servizi sanitari.

Raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

I principali organi della Provincia sono:

Il Corpo elettorale provinciale, costituito dai cittadini che godono dei diritti politici.

Il Consiglio provinciale,con funzioni di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

La Giunta provinciale, che ha competenze amministrative generali.

Il Presidente della giunta provinciale,che rappresenta l'ante, nomina, convoca e presiede la Giunta.

Il mandato del presidente della Giunta provinciale e del Consiglio ha la durata di 5 anni. Per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Provincia e del consiglio provinciale è prevista l'elezione diretta a suffragio universale di entrambi. Viene eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Si ricorre al ballottaggio dei due candidati maggiormente votati se non si raggiunge il quorum.


*La città metropolitana.

Le città metropolitane stabilite dalla legge 142/1990 sono: Torino, Milano, Genova, Bari, Roma, Firenze, Bologna, Napoli. Il nuovo articolo 114 riconosce la Città metropolitana come ente locale territoriale. I Comuni che si radicano nell'area metropolitana avranno minori competenze e l'amministrazione sarà ripartita tra la città metropolitana e i Comuni che la compongono. La città metropolitana essendo un ente territoriale dovrà organizzarsi con organi (Consiglio, Giunta, e Sindaco metropolitano) e funzioni proprie.


*L'attività amministrativa.

La Pubblica Amministrazione emette numerosi atti che possono essere divisi in ATTI DI DIRITTO PUBBLICO e ATTI DI DIRITTO PRIVATO.

Mediante gli atti di diritto pubblico, la Pubblica Amministrazione usa il proprio potere di comando e si pone in una posizione di supremazia nei confronti dei cittadini privati. Si tratta di atti unilaterali che producono i propri effetti senza bisogno del consenso del destinatario. Gli atti di diritto pubblico possono essere l'espressione di un giudizio o di un parere da parte dell'organo che li pone in essere, oppure consistere in una dichiarazione, ma anche sostanziarsi in un provvedimento. I provvedimenti devono rispondere al principio di legalità, cioè possono essere emanati solo nei casi previsti dalla legge.

Talvolta la legge non lasci alla PA alcuna possibilità di scelta in ordine al quando e al come emanare l'atto perché pone degli atti vincolanti. Talora invece lascia la libertà e la decisione più ampia, sia pure nell'ambito di criteri generali con atti discrezionali. Gli elementi essenziali del provvedimento sono:

Il soggetto_ cioè l'organo competente ad emanarlo.

Il destinatario_ nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento.

La volontà_ intesa non come processo psichico dell'agente, ma come la statuizione contenuta nell'atto stesso non inficiata di vizi.

L'oggetto_ che può consistere in un comportamento, un fatto, un bene, e deve essere determinato, possibile e lecito.

Il contenuto_ cioè l'autorizzazione, la disposizione che compone la parte percettiva del provvedimento, deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile.

Lo scopo_ che l'atto persegue.

La forma_ cioè il modo in cui l'atto viene emanato. In mancanza di particolari norme vige il principio di libertà della forma.

Per procedimento amministrativo si intende l'iter che occorre porre in essere per giungere all'emanazione del provvedimento. Tale iter può essere sintetizzato in 4 fasi:

Fase dell'iniziativa_ può iniziare il suo iter d'ufficio oppure su domanda dell'interessato.

Fase istruttoria_ comprende tutti gli atti in grado di fornire elementi necessari alla decisione.

Fase della decisione_ deve intervenire ad opera dell'organo competente.

Fase integrativa dell'efficacia_ il provvedimento diviene efficace solo in seguito a controllo da parte di altri organi.

Mediante gli atti di diritto privato la PA, per raggiungere i propri scopi, si serve di strumenti del diritto privato, ponendosi sullo stesso piano dei cittadini. Si tratta di atti bilaterali che presuppongono il consenso dell'altro soggetto. Tuttavia i contratti tra PA e privati presentano una particolarità: il rapporto che stabilisce e il suo effetto viene regolato dal DIRITTO PRIVATO, ma gli atti preparatori dal DIRITTO PUBBLICO. La scelta del contraente di rado può essere effettuata mediante trattativa privata, poiché occorre l'espletamento di una gara (asta, appalto, appalto-concorso, licitazione privata), che garantisca la scelta più conveniente.


*L'invalidità degli atti amministrativi.

Per il principio di legalità gli atti amministrativi devono essere conformi alla legge: l'atto amministrativo è invalido quando non è conforme alla legge.

L'invalidità dell'atto può assumere due forme:

Nullità, quando è talmente grave da far si che l'atto non possa produrre effetti e risulti inesistente.

Annullabilità, quando l'atto produce i suoi effetti ma è suscettibile di annullamento. Di regola l'annullamento è possibile solo per vizi di legittimità e non per vizi di merito.

I VIZI DI LEGITTIMITÀ sono tre:

Incompetenza, se l'atto viene emesso da un organo diverso da quello prescritto.

Eccesso di potere, quando il potere viene usato in maniera illecita.

Violazione di legge.

La PA può provvedere da sé ad eliminare l'eventuale invalidità dell'atto mediante convalida, cioè emanando un nuovo atto legittimo in sostituzione del precedente, o revoca, cioè ritiro dell'atto che non elimina gli effetti prodotti fino a quel momento, o sanatoria, cioè provvedendo a quegli impedimenti la cui mancanza determina l'illegittimità dell'atto.


*Il sistema dei ricorsi.

I privati possono tutelare i propri interessi proponendo un ricorso. Il ricorso amministrativo è rivolto alla stessa PA, affinché annulli o modifichi l'atto che si ritiene illegittimo e dal quale il ricorrente pretende di essere danneggiato. Tale ricorso, detto ricorso gerarchico, può essere proposto sia per motivi di legittimità sia di merito. Il termine per agire è di 30 giorni decorrenti dal momento in cui il soggetto è venuto a conoscenza del provvedimento. L'autorità ha l'obbligo di pronunciarsi entro 90 giorni. In mancanza di pronuncia il ricorso si intende respinto.

Il ricorso straordinario al capo dello Stato può essere proposto solo per motivi di legittimità ed è alternativo al ricorso giurisdizionale, nel senso che, scelta una via, non si può tornare indietro per imboccare l'altra. Il termine per ricorrere è 120 giorni e la decisione su di esso è definitiva ed esclude qualsiasi ulteriore impugnazione.

Il ricorso giurisdizionale si ha quando un soggetto pretende di essere stato leso in un suo interesse dalla PA. La scelta, se presentare il proprio ricorso di fronte al giudice ordinario o a quello amministrativo, sarà fatta in base al tipo di interesse leso. Se si tratta di un diritto soggettivo la competenza sarà del Giudice ordinario. Egli però non potrà annullare, modificare o revocare l'atto ma solo dichiararne l'illegittimità.

La giurisdizione amministrativa viene esercitata dai Tribunali amministrativi regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato, che insieme costituiscono una magistratura speciale. I TAR, con sede in ogni capoluogo di Regione hanno competenza di giudicare in primo grado le controversie intorno a provvedimenti amministrativi che producono i loro effetti entro i confini della Regione. Se gli effetti del provvedimento trascendono i confini regionali si dovrà fare riferimento al TAR del Lazio.

In secondo grado invece la competenza è del CONSIGLIO DI STATO. Esprimibile solo per motivi di illegittimità il ricorso dovrà essere proposto entro 60 giorni. Il TAR si pronuncia con sentenza che respinge il ricorso oppure lo accoglie.

Il Giudice amministrativo può sindacare solo i motivi di legittimità e può solo annullare l'atto. Esistono poche eccezioni a questa regola: la più importante è rappresentata dal giudizio di ottemperanza, mediante il quale il Giudice amministrativo può sostituirsi alla PA qualora questa non abbia provveduto ad uniformarsi a una precedente sentenza di annullamento di un atto.






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