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Società in accomandita semplice

diritto



Società in accomandita semplice



La società in accomandita semplice è una società di persone avente normalmente ad oggetto attività commerciali e caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:


Accomandanti,

che hanno una responsabilità limitata alla quota conferita.

La loro posizione è simile a quella dei soci di una società di capitali.

Non possono amministrare né rappresentare la società (divieto di immistione).

Possono solo compiere atti specifici in forza di una procura speciale rilasciata dalla società.

Ciò perché essi non rischiano il loro patrimonio personale.

I soci che contravvengono al divieto di immistione assumono responsabilità illimitata e solidale verso i terzi e possono essere esclusi dalla società.

Hanno comunque dei poteri di controllo.



Se un socio accomandante acconsente che il suo nome compaia nella ragione sociale perde il beneficio della responsabilità limitata e diventa socio accomandatario.

La quota dei soci accomandanti può essere trasferita con atto tra vivi con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

In caso di morte la quota si trasmette agli eredi.



Accomandatari,

che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Hanno tutti i diritti e gli obblighi previsti per i soci della snc.


Il potere di amministrare può spettare a tutti i soci accomandatari disgiuntamente, con il diritto di veto agli altri soci.

Oppure può spettare soltanto ad alcuno degli accomandatari.


Per la nomina è richiesta l'approvazione di tutti i soci accomandatari e della maggioranza dei soci accomandanti.

La ragione sociale della società deve essere costituita dal nome di uno o più soci accomandatari, con l'indicazione del tipo di società (sas).


Lo scioglimento del singolo rapporto sociale per i soci accomandatari segue le regole previste per la snc.

La quota degli accomandatari è trasferibile solo con il consenso unanime di tutti gli accomandatari.


Le cause di scioglimento della società in accomandita semplice sono:


Decorso del termine, se non c'è una proroga tacita;


2- Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;


3- Volontà di tutti i soci;


4- Venir meno della pluralità dei soci se questa non si ricostituisce entro 6 mesi;

5- Altre cause previste dal contratto sociale;


6- Provvedimento dell'autorità governativa nei casi previsti dalla legge;


7- Fallimento della società;


8- Quando rimangono soltanto soci accomandatari o solo soci accomandanti a meno che, nel termine di 6 mesi, la categoria scomparsa non sia ricostituita.

Quando vengono a mancare tutti i soci accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio che può compiere solo atti di ordinaria amministrazione e non assume la qualità di socio accomandatario.





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