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PENA DI MORTE QUANDO LA VITA GENERA MORTE (LEGALMENTE) LE MOTIVAZIONI A FAVORE

diritto



PENA DI MORTE
QUANDO LA VITA GENERA MORTE (LEGALMENTE)

LE MOTIVAZIONI A FAVORE

I sostenitori della pena di morte trovano ragioni diverse a sostegno della loro tesi, ragioni di ordine etico, sociale, anche economico.
Essi partono dal presupposto che compito fondamentale dello Stato sia difendere ad ogni costo i singoli individui e la comuni 414g65e tà, che chi rispetta la legge ha diritto ad una tutela maggiore rispetto a chi la disattende, che chi commette reati deve pagare, che esistono colpe per cui nessuna pena, tranne la morte, costituisca la giusta punizione.
Sarebbe quindi un'esigenza di giustizia a sostenere le loro ragioni.
In relazione alla pena di morte le teorie sulla funzione della pena si possono ricondurre a due filoni fondamentali: quello della retribuzione e quello della prevenzione. Per il primo la pena è un male che interviene come reazione morale e giuridica al male che è stato commesso con il reato, alla cui gravità è proporzionato, in modo da configurarsi come castigo morale e non come vendetta; per il secondo lo Stato non restituisce male con male, ma si limita a difendere la società dalla pericolosità degli autori dei reati, cercando attraverso la pena di impedire che soggetti socialmente pericolosi commettano altri reati.
I sostenitori della pena di morte infatti assegnano ad essa una funzione deterrente, in quanto sono convinti che la durezza della pena sia sufficiente in molti casi ad evitare che il reato venga commesso: soltanto coloro che agiscono in preda a violenta passione non badano alla pena prevista dalla legge.
In modo particolare la pena di morte svolgerebbe una funzione preventiva nei confronti di ondate di criminalità organizzata in grado di sconvolgere la vita sociale di uno Stato (gangsterismo, mafia, terrorismo ecc.).
La pena di morte inoltre, soddisfacendo il risentimento delle vittime e dei loro parenti, eliminerebbe la tentazione di vendette private ed il manifestarsi di disordini sociali.
L'eliminazione definitiva di un delinquente eviterebbe poi il ripetersi di altri reati da parte dello stesso che, pur condannato, potrebbe ritornare in libertà per condoni o altri meccanismi previsti dalla legge; certamente sul piano economico essa rappresenta un sistema di punizione molto meno gravoso di una lunga detenzione e dell'ergastolo, e quindi vantaggioso per la comunità.
Il fatto che la pena di morte sia irreparabile e non si possa risarcire chi sia stato condannato ingiustamente non sarebbe una ragione sufficiente per sopprimerla: basterebbe applicarla solo nei casi in cui ci sia la matematica certezza della colpevolezza dell'imputato; tanto più che esiste un'ulteriore garanzia: il potere di ogni capo di stato di concedere la grazia in caso di dubbio, commutandola in ergastolo o altra pena detentiva.







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