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Origine ed evoluzione del diritto penale moderno

diritto



Introduzione: origine ed evoluzione del diritto penale moderno

Illuminismo settecentesco: razionalità punitiva tendente a bilanciare efficienza repressiva e garanzia dei diritti individuali.

Nell'ancien regime mancava una codificazione moderna e persisteva confusione tra crimine e peccato; nell'ambito delle sanzioni punitive troviamo coercizioni e pene corporali; il processo era dominato dal rigido modello inquisitorio.

In seguito arrivò un giusnaturalismo laico per superare le dominanti concezioni teocratiche, proponendo un diritto naturale laico e terreno fondato sui principi della ragione.

Il processo di modernizzazione del diritto penale è giunto a maturazione nell'ambito del pensiero illuministico; fine illuminista era razionalizzare il sistema penale, per renderlo uno strumento utile per prevenire effettivamente i reati, per combattere l'arbitrio giudiziario, per mitigare le pene.

Gli illuministi dimostrarono interesse per questioni di politica criminale e scienza di legislazione.

La filosofia politico-giuridica dell'epoca si basava sul contrattualismo: le istituzioni statali traggono la loro legittimazione da un accordo tra privati, e sono finalizzate alla salvaguardia dei diritti di ciascun cittadino; l'utilità so 343e47d ciale è il riflesso del maggior soddisfacimento dei diritti individuali.

Fondamentale è il principio di legalità quale baluardo posto a garanzia della libertà individuale.

Cesare Beccaria, illuminismo penale italiano (scrisse "Dei delitti e delle pene"), nota la stretta connessione tra la predeterminazione legale dei delitti e delle pene, la certezza del diritto e la salvaguardia delle aspettative individuali.



Prevale la voglia di imbrigliare la discrezionalità dei giudici, mere "bocche della legge".

Voglia di mantenere distinte le sfere della morale e del diritto, e criterio di identificazione dei fatti punibili diventa il "danno sociale", cioè meritano di essere punite solo le azioni che arrecano un concreto pregiudizio a diritti altrui.

Sul piano sanzionatorio emergono due istanze: razionalizzare e umanizzare.

Si bandisce il terrorismo punitivo, lo Stato può punire solo nei limiti in cui ciò sia necessario alla difesa della società dal crimine, perciò si punta ad una:

mitigazione delle pene

proporzione tra delitto e sanzione.

Circa la situazione in Italia vediamo la riforma Leopoldina del 1786, introdotta nel Granducato di Toscana, che tradusse in realtà normativa i principi illuministici sopra citati, elencando una tipizzazione delle figure di reato e modificando la disciplina del processo eliminando la tortura.

1789 in Francia viene redatta la Dichiarazione dei diritti dell'uomo.

1791, poi modificato nel 1795, codice penale rivoluzionario (sistema pene fisse per ogni reato).

Tuttavia, le grandi riforme rivoluzionarie sono costrette a scendere a compromessi con le tenenze conservatrici che oppongono resistenza, reazione anti-illuministica dei primi dell'800.

Il celebre codice napoleonico del 1810 fu frutto di un compromesso tra la filosofia illuministica e la svolta autoritaria imposta dall'imperialismo di Napoleone: vi fu un notevole regresso, con l'accentuazione del rigore penale.

L'anti-illuminismo si accentuò avvicinandosi al XIX secolo, poi la concezione illuminista viene attaccata nei periodi storici di autoritarismo ( si guardi nazismo in Germania e fascismo in Italia), infine vi fu un recupero di matrici illuministiche nel secondo dopoguerra.

Limiti dell'illuminismo: concezione troppo meccanicistica dell'attività interpretativa, preferenza pene fisse e noncuranza dell'adattamento della sanzione al caso concreto, sottovalutazione delle modalità dell'azione e della personalità del reo.

Punti fermi: diritto penale come estrema ratio, teoria preventiva della pena e proporzionalità tra delitto e sanzione.


La scuola classica:

Nascita della moderna scienza del diritto penale italiano; maturata nella seconda metà dell'Ottocento; maggior rappresentante Francesco Carrara

La scuola sviluppa principi razionalistici e giusnaturalistici di matrice illuminista, ma in una prospettiva eclettica che concede anche spazio allo spiritualismo cattolico.

Elabora poi anche la Teoria del reato, che si muove nel dualismo tra il piano astrattamente teorico della verità di ragione e quello tecnico-giuridico dei principi del diritto penale positivo.

La considerazione del reato come "ente giuridico" pone le basi per una teoria moderna del reato; inoltre l'illecito penale non viene più studiato come fenomeno empirico, naturalistico o sociale, bensì come ente concettuale che assume specifica rilevanza.

Reato = azione umana che scaturisce dalla libera volontà di un soggetto moralmente responsabile o pienamente imputabile.

Il delitto perciò non sarebbe mai il risultato delle circostanze del caso o dell'ambiente, ma avrebbe sempre origine in una scelta individuale del colpevole.

Scomposizione strutturale dell'illecito penale in:

elemento materiale, cioè la forza fisica

elemento psicologico, cioè la forza morale.

Viene riaffermata l'autonomia tra diritto e morale (si giudicano fatti non uomini).



Teoria della pena: distacco dalle teorie di stampo utilitaristico tipiche dell'illuminismo penale del '700. Per Carrara il fine primario della pena è il ristabilimento dell'ordine esterno della società.


La scuola positiva:

Movimento di pensiero nato in Italia alla fine del diciannovesimo secolo.

La scuola ha una corrente di pensiero ispirata alla scuola positivista di metà ottocento.

Reato = fenomeno naturale, bio-psicologico e sociale, come azione reale di un uomo concreto, esposto alla contemporanea influenza di fattori fisici, antropologici e sociali.

Causalità naturale: l'uomo delinquente non sarebbe libero di scegliere tra bene e male, perché determinato al delitto in forza di una legge che lo costringe a compiere il reato.

Reazione penale quale strumento di difesa sociale: il diritto penale si trasforma in uno strumento di profilassi sociale con attenzione incentrata sulla personalità del reo e sulla classificazione tipologica  delle varie specie di uomo delinquente.


Cesare Lombroso = determinismo biologico (indagine anatomica)

Sottolineò il ruolo decisivo dei fattori fisici e biologici nella genesi del comportamento criminale, delinquente visto come un ammalato, un pazzo.


Raffaele Garofano = anomalie psichiche

Accentuazione dell'importanza dei fattori psicologici; centro dell'attenzione la personalità dell'autore del reato e le sue presunte anomalie psichiche.


Enrico Ferri = sociologia criminale

Accenti sui fattori sociali della delinquenza, l'influenza che il contesto sociale può esercitare sulla genesi del delitto. Il positivismo ferriano segna il passaggio dall'antropologia alla sociologia criminale. Studio scientifico dei molteplici fattori, di ordine socio-economico ed ambientale, che incidono sul delitto in maniera determinante.

Sostitutivi penali = un sistema di strumenti preventivi di difesa sociale contro il reato, cioè rimedi a carattere sociale tendenti a modificare il contesto esterno da cui trae origine il crimine, e perciò idonei a rimuoverne preventivamente le cause.


Riassumiamo quindi i capisaldi del positivismo criminologico:

Attenzione spostata dal reato come ente giuridico al reato come fenomeno sociale e naturale

Eliminazione dell'idea di colpevolezza individuale e la sua sostituzione con quella di responsabilità sociale

Spostamento di attenzione dal delitto al delinquente, quindi approfondimento dello studio della personalità criminale che sfociò in una classificazione tipologica

Messa in crisi del concetto di pene retributiva commisurata nella sua entità alla colpa morale per il singolo delitto; al posto della pena retributiva si teorizzò una scienza criminale, concepita come mezzo preventivo della difesa sociale, di durata temporale anche indeterminata.

La sanzione determinata nel tempo diviene fulcro della concezione positivistica.




Infine il positivismo criminologico, nato per combattere il fenomeno criminale con la scienza, nemico della metafisica, è finito col sostituire al razionalismo giusnaturalistico un determinismo naturalistico altrettanto privo di sicuro fondamento empirico.

Genesi ed evoluzione dell'indirizzo tecnico-giuridico:

A seguito delle polemiche tra classici e positivisti emersero posizioni mediane che cercavano compromessi tra i punti di vista delle scuole. Nacque la Terza scuola o Scuola eclettica, che propose una sociologia criminale di sinistra mirante all'obiettivo di riformare la legislazione penale.

In Germania troviamo l'opera di Franz v.Liszt che propose un modello di scienza penale cosiddetta integrata, per la quale la scienza penalistica ha il compito di ricostruire in modo sistematico il diritto positivo e di elaborare una politica criminale basata sulla conoscenza empirica delle cause del delitto e delle tipologie dei delinquenti.

Avvicinandoci al 19° secolo diminuisce l'integrazione tra diritto penale e scienze sociali.

Nel nostro paese si sviluppa l'indirizzo Tecnico-Giuridico: manifesto programmatico del nuovo indirizzo è la prolusione al corso di diritto penale tenuta da Arturo Rocco a Sassari, gennaio 1910.

La scienza del diritto penale si deve limitare a studiare il diritto e la pena come fatti giuridici di cui uno è la causa e l'altro l'effetto o la conseguenza, lasciando stare antropologia e sociologia.

Rocco voleva recuperare una smarrita integrità del metodo giuridico.

NB: Distinzione non è separazione!

Il Rocco mantenne fermi capisaldi come il principio di legalità e il divieto di analogia in materia penale; invece il Bettiol si preoccupò di recuperare i nessi tra diritto penale e filosofia.

Aveva una concezione teleologica, che rifiuta la tesi che identifica l'oggetto della tutela penale in un interesse, in quanto rischierebbe di degradare il bene protetto ad una entità utilitaristico-materialistica.

Bettiol proponeva il recupero della dimensione morale della colpevolezza e la riaffermazione del momento retributivo della pena, per riconoscere anche nel soggetto che delinque la dignità della persona umana.

Movimento della nuova difesa sociale: obiettivo di ammodernare il diritto penale e il trattamento punitivo, recependo le indicazioni delle scienze criminologiche.

Troviamo due correnti contrapposte, di segno radicale e moderato.

La corrente radicale rappresentata dal Grammatica ha prospettato un programma di politica criminale finalizzato al completo superamento del diritto punitivo, per sostituire il concetto di responsabilità penale con quello di "antisocialità soggettiva", riferendosi alla struttura bio-psichica della persona, adottando misure di sicurezza concepite come misure preventive a carattere pedagogico e terapeutico.

La corrente francese moderata rappresentata da Ancel rappresenta un atteggiamento spirituale, perfezionando le tecniche sanzionatorie per una massima individuazione del trattamento punitivo; ampliamento tipologia delle sanzioni per adattamento ai singoli delinquenti.

Attuale orientamento della scienza penalistica: vera fonte normativa vincolante è la Costituzione; l'insieme dei principi e dei valori consacrati nel testo costituzionale diventa il metro critico per ricostruire e rivisitare un sistema penale figlio del regime.

In proposito vedi artt.25 e 27.











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