Art. 1.
L'art. 45 del
codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è
sostituito dal seguente:
<<Art.
45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.
Ciascuno dei
coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede
principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha
il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se
i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o
ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa
residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto
ha il domicilio del tutore>>.
Art. 2.
L'art. 51 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.
Il coniuge
dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale
dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in
caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le
condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente>>.
Art. 3. Il
primo comma dell'art. 81 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
81 - Risarcimento dei danni.
La promessa di
matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata
da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio
a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della
pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di
eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte
e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è
risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono
alla condizione delle parti>>.
Art. 4.
L'art. 84 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
84 - Età. -- I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale,
su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la
fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori
o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per
gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
Il decreto è
comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il
decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte
d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di
consiglio.
Il decreto
acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma,
senza che sia stato proposto reclamo>>.
Art. 5.
L'art. 87 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Non possono
contrarre matrimonio tra loro:
1) gli
ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli
e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la
nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini
in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva
da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata
la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini
in linea collaterale in secondo grado;
6)
l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli
adottivi della stessa persona;
8) l'adottato
e i figli dell'adottante;
9) l'adottato
e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti
contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.
I divieti
contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da
filiazione naturale.
Il tribunale,
su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi
indicati dai numeri 3), 5), 6), 7), 8) e 9), anche se si tratti di
affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere
accordata anche nel caso indicato dal n. 4), quando l'affinità deriva da
matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è
notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le
disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84>>.
Art. 6.
L'art. 89 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
89 - Divieto temporaneo di nuove nozze.
Non può
contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato
nullo, ai sensi dell'art. 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare,
di uno dei coniugi.
Il tribunale
con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato
di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito
non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell'articolo 84 e del comma quinto dell'art. 87.
Il divieto
cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata>>.
Art. 7.
L'art. 90 del
codice civile è sostituito dal seguente: <<Art. 90 - Assistenza del
minore.
Con il decreto
di cui all'art. 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le
circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella
stipulazione delle convenzioni matrimoniali>>.
Art. 8.
Il primo e il
secondo comma dell'art. 97 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
<<Art.
97 - Documenti per la pubblicazione.
Chi richiede
la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un
estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonchè
ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che
esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale
di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto
la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna
delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui
debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta
dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali
delle dichiarazioni mendaci>>.
Art. 9.
L'art. 100 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
100 - Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
Il tribunale,
su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi,
il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è
dichiarata nella pubblicazione.
Può anche
autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, la omissione
della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il
quale quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarano con
giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben
conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la
residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza
che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89
si oppone al matrimonio.
Il pretore
deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e
ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla
gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata
autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi
alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello
stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti
dall'art. 97>>.
Art. 10.
L'art. 107 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
107 - Forma della celebrazione.
Nel giorno
indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due
testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144
e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la
dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in
moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di
matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la
celebrazione>>.
Art. 11.
L'art. 111 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
111 -- Celebrazione per procura.
I militari e
le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze
armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La
celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi
risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale
nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa
con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
La procura
deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si
deve contrarre.
La procura
deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito
delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali
ad essi consentite.
Il matrimonio
non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello
in cui la procura è stata rilasciata.
La
coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio elimina
gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al
momento della celebrazione>>.
Articolo 12
Art. 12. L'art. 117 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
117 -- Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.
Il matrimonio
contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato
dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti
coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
Il matrimonio
contratto con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da
ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di
annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno
dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o
dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del
giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato
concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del
minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio
contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finchè dura
l'assenza.
Nei casi in
cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma
dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla
celebrazione.
La
disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel
caso di nullità di matrimonio previsto dall'art. 68>>.
Art. 13.
L'art. 118 del codice civile è abrogato.
Art. 14.
L'art. 119 del
codice civile è sostituito dal seguente: <<Art. 119 -- Interdizione.
-- Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può
essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che
abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già
sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è
stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del
matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla
persona che era interdetta.
L'azione non
può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata
coabitazione per un anno>>.
Art. 15.
L'art. 120 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
120 -- Incapacità di intendere o di volere.
Il matrimonio
può essere impugnato da quello del coniugi che, quantunque non interdetto,
provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque
causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non
può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il
coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali>>.
Art. 16.
L'art. 121 del codice civile è abrogato.
Art. 17.
L'art. 122 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
122 -- Violenza ed errore.
Il matrimonio
può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto
con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da
cause esterne allo sposo.
Il matrimonio
può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato
dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore
essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle
qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni
dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo
consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l'errore riguardi:
1) l'esistenza
di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale,
tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza
di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non
inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima
della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere
proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la
dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la
circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti
concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di
annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta
irrevocabile;
5) lo stato di
gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purchè
vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è
stata portata a termine.
L'azione non
può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano
cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia
sta 242c25c to scoperto l'errore>>.
Art. 18.
L'art. 123 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
123 -- Simulazione.
Il matrimonio
può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano
convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da
esso discendenti.
L'azione non
può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio
ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente
alla celebrazione medesima>>.
Art. 19.
L'art. 128 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
128 -- Matrimonio putativo.
Se il
matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si
producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la
nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure
quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti
del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti
durante il matrimonio dichiarato nullo, nonchè rispetto ai figli nati prima
del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la
nullità.
Se le
condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi,
gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio
dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli
effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo
stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi
di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino
gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali
riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito>>.
Art. 20.
L'art. 129 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
129 -- Diritti dei coniugi in buona fede.
Quando le
condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i
coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo
non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di
denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi
non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i
provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica
l'articolo 155>>.
Art. 21.
Dopo l'art.
129 del codice civile è inserito il seguente:
<<Art.
129-bis -- Responsabilità del coniuge in malafede e del terzo.
Il coniuge al
quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere
all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una
congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto.
L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al
mantenimento per tre anni. é tenuto altresì a prestare gli alimenti al
coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al
quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al
coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista
nel comma precedente.
In ogni caso
il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità
del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento
dell'indennità>>.
Art. 22.
L'art. 139 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
139 -- Cause di nullità note a uno dei coniugi.
Il coniuge il
quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del
matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio
è annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire
duecentomila>>.
Art. 23.
L'art. 140 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
140 -- Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
La donna che
contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo
celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a
lire ottantamila>>.
Art. 24.
L'art. 143 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
143 -- Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il
matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri.
Dal matrimonio
deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale,
alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia>>.
Art. 25.
Dopo l'art.
143 del codice civile sono inseriti i seguenti:
<<Art.
143-bis -- Cognome della moglie.
La moglie
aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo
stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze>>.
Art. 143-ter
-- Cittadinanza della moglie.
La moglie
conservava la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se
per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del
marito assume una cittadinanza straniera>>.
Art. 26.
L'art. 144 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
144 -- Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
I coniugi
concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della
famiglia stessa.
A ciascuno del
coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato>>.
Art. 27.
L'art. 145 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
145 -- Intervento del giudice.
In caso di
disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento
del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per
quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo
anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non
sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o
altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente
e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la
soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita
della famiglia>>.
Art. 28.
L'art. 146 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
146 -- Allontanamento dalla residenza familiare.
Il diritto
all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei
confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza
familiare, rifiuta di tornarvi.
La
proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice
può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge
allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi
previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147>>.
Art. 29.
L'art. 147 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
147 -- Doveri verso i figli.
Il matrimonio
impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la
prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli>>.
Art. 30.
L'art. 148 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
148 -- Concorso negli oneri.
I coniugi
devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in
proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti,
gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono
tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di
inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha
interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con
decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli
stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le
spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto,
notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo
esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione
nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione
è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione,
in quanto applicabili.
Le parti ed il
terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario,
la modificazione e la revoca del provvedimento>>.
Art. 31.
L'art. 149 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
149 -- Scioglimento del matrimonio.
Il matrimonio
si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti
dalla legge.
Gli effetti
civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o
dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei
coniugi e negli altri casi previsti dalla legge>>.
Art. 32.
L'art. 150 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
150 -- Separazione personale.
E' ammessa la
separazione personale dei coniugi.
La separazione
può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di
chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta
esclusivamente ai coniugi>>.
Art. 33.
L'art. 151 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
151 -- Separazione giudiziale.
La separazione
può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla
volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio
all'educazione della prole.
Il giudice,
pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne
sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio>>.
Art. 34.
Gli articoli
152 e 153 del codice civile sono abrogati.
Art. 35.
L'art. 154 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
154 -- Riconciliazione. -- La riconciliazione tra i coniugi comporta
l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta>>.
Art. 36.
L'art. 155 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
155 -- Provvedimenti riguardo ai figli.
Il giudice che
pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati
e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare
il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve
contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli,
nonchè le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il coniuge cui
sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha
l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito,
le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il
dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al
loro interesse.
L'abitazione
nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge
cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà
inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e,
nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i
genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso
il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso
una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione.
Nell'emanare i
provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro
mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i
provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al
loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle
parti o disposti d'ufficio dal giudice.
I coniugi
hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni
concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della
potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità
del contributo>>.
Art. 37.
L'art. 156 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
156 -- Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice,
pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati
redditi propri.
L'entità di
tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato.
Resta fermo
l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che
pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia
reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art.
155.
La sentenza
costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi
dell'art. 2818.
In caso di
inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il
sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi,
tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato,
che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora
sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può
disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti>>.
Art. 38.
Dopo l'art.
156 del codice civile è inserito il seguente:
<<Art.
156-bis -- Cognome della moglie.
Il giudice può
vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui
gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non
usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave
pregiudizio>>.
Art. 39.
L'art. 157 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
157 -- Cessazione degli effetti della separazione.
I coniugi
possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di
separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una
espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione
può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e
comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione>>.
Art. 40.
L'art. 158 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
158 -- Separazione consensuale.
La separazione
per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del
giudice.
Quando
l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei
figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i
coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei
figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato
l'omologazione>>.
Art. 41.
L'art. 159 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
159 -- Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.
Il regime
patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione
stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni
regolata dalla sezione III del presente capo>>.
Art. 42.
L'art. 160 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
160 -- Diritti inderogabili. -- Gli sposi non possono derogare nè ai
diritti nè ai doveri previsti dalla legge per effetto del
matrimonio>>.
Art. 43.
L'art. 162 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
162 -- Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni
matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di
nullità.
La scelta del
regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione
del matrimonio.
Le convenzioni
possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni
dell'art. 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate
soltanto previa autorizzazione del giudice.
Le convenzioni
matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto
di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio
rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo
comma>>.
Art 44.
L'art. 163 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
163 -- Modifica delle convenzioni.
Le modifiche
delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non
hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le
persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei
coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle
convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono
anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice.
L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato
alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche
convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi
solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.
L'annotazione
deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni
matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e
seguenti>>.
Art. 45.
L'art. 164 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
164 -- Simulazione delle convenzioni matrimoniali.
E' consentita
ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.
Le
controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro
tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il
simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle
convenzioni matrimoniali>>.
Art. 46.
L'art. 165 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art. 165
-- Capacità del minore.
Il minore
ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per
tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è
assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal
curatore speciale nominato a norme dell'art. 90>>.
Art. 47.
Dopo l'art.
166 del codice civile è inserito il seguente:
<<Art.
166-bis -- Divieto di costituzione di dote.
E' nulla ogni
convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote>>.
Art. 48.
L'intitolazione
della sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente: Del fondo patrimoniale
Art. 49.
L'art. 167 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
167 -- Costituzione del fondo patrimoniale.
Ciascuno o
ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento,
possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni,
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far
fronte ai bisogni della famiglia.
La
costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal
terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può
essere fatta con atto pubblico posteriore.
La
costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di
credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del
vincolo o in altro modo idoneo>>.
Art. 50.
L'art. 168 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
168 -- Impiego ed amministrazione del fondo.
La proprietà
dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi,
salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti dei
beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della
famiglia.
L'amministrazione
dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative
all'amministrazione della comunione legale>>.
Art. 51.
L'art. 169 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
169 -- Alienazione dei beni del fondo.
Se non è stato
espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono
alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo
patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono
figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento
emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità
evidente>>.
Art. 52.
L'art. 170 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
170 -- Esecuzione sui beni e sui frutti.
L'esecuzione
sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che
il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni
della famiglia>>.
Art. 53.
L'art. 171 del
codice civile è sostituito dal seguente: <<Art. 171 -- Cessazione del
fondo.
La destinazione
del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se vi sono
figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età
dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi
vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le
condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza,
il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà,
una quota dei beni del fondo.
Se non vi sono
figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione
legale>>.
Art. 54.
Gli articoli
172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati.
Art. 55.
L'intitolazione
della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente: Della comunione legale é soppressa la
suddivisione in paragrafi della sezione III del capo VI del titolo VI dei
libro I del codice civile.
Art. 56.
L'art. 177 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
177 -- Oggetto della comunione.
Costituiscono
oggetto della comunione:
a) gli
acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti
dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo
scioglimento della comunione;
c) i proventi
dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della
comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende
gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si
tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al
matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e
gli incrementi>>.
Art. 57.
L'art. 178 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
178 -- Beni destinati all'esercizio di impresa.
I beni
destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il
matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente
si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello
scioglimento di questa>>.
Art. 58.
L'art. 179 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
179 -- Beni personali.
Non
costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di
cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali
era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni
acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o
successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è
specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di
uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che
servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli
destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni
ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente
alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni
acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati
o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto
dell'acquisto.
L'acquisto di
beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il
matrimonio, è escluso dalla comunione ai sensi delle lettere c), d) ed f)
del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto
se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge>>.
Art. 59.
L'art. 180 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
180 -- Amministrazione dei beni della comunione.
L'amministrazione
dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad
essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento
degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonchè la stipula dei
contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di
godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano
congiuntamente ad entrambi i coniugi>>.
Art. 60.
L'art. 181 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
181 -- Rifiuto di consenso.
Se uno dei
coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria
amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto,
l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel
caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della
famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'art. 177 fa parte
della comunione>>.
Art. 61.
L'art. 182 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
182 -- Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.
In caso di
lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza
di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le
cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è
richiesto, a norma dell'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di
gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro
al compimento di tutti gli atti necessari all'attività
dell'impresa>>.
Art. 62.
L'art. 183 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
183 -- Esclusione dall'amministrazione.
Se uno dei
coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato,
l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.
Il coniuge
privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi
reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato
l'esclusione.
La esclusione
opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non
sia cessato lo stato di interdizione>>.
Art. 63.
L'art. 184 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
184 -- Atti compiuti senza il necessario consenso.
Gli atti
compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da
questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni
mobili elencati nell'art. 2683.
L'azione può
essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno
dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un
anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e
quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento
della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo
scioglimento stesso.
Se gli atti
riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il
coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su
istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era
prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al
pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della
ricostituzione della comunione>>.
Art. 64.
L'art. 185 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
185 -- Amministrazione dei beni personali del coniuge.
All'amministrazione
dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si
applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art.
217>>.
Art. 65.
L'art. 186 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
186 -- Obblighi gravanti sui beni della comunione.
I beni della
comunione rispondono:
a) di tutti i
pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i
carichi dell'amministrazione;
c) delle spese
per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei
figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente,
nell'interesse della famiglia;
d) di ogni
obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi>>.
Art. 66.
L'art 187 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
187 -- Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.
I beni della
comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle
obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio>>.
Art. 67.
L'art. 188 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
188 -- Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.
I beni della
comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle
obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite
dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione>>.
Art. 68.
L'art. 189 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
189 -- Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.
I beni della
comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato,
rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali,
delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il
compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il
necessario consenso dell'altro.
I creditori
particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente
al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della
comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.
Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della
comunione>>.
Art. 69.
L'art. 190 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
190 -- Responsabilità sussidiaria dei beni personali.
I creditori
possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei
coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione
non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti>>.
Art. 70.
L'art. 191 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
191 -- Scioglimento della comunione.
La comunione
si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei
coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la
separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime
patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di
azienda di cui alla lettera d) dell'art. 177, lo scioglimento della
comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma
prevista dall'art. 162>>.
Art. 71.
L'art. 192 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
192 -- Rimborsi e restituzioni.
Ciascuno del
coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal
patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni
previste dall'art. 186.
E' tenuto
altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che,
trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto,
dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia
soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei
coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio
personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e
le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della
comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se
l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che
risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza
del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I
prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli
immobili>>.
Art. 72.
L'art. 193 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
193 -- Separazione giudiziale dei beni.
La separazione
giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di
inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della
comunione.
Può altresì essere
pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la
condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo
gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando
uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura
proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La separazione
può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza
che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta
la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni
regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è
annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle
convenzioni matrimoniali>>.
Art. 73.
L'art. 194 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
194 -- Divisione dei beni della comunione.
La divisione
dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali
l'attivo e il passivo.
Il giudice, in
relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può
costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni
spettanti all'altro coniuge>>.
Art. 74.
L'art. 195 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
195 -- Prelevamento dei beni mobili.
Nella
divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili
che appartengono ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi
pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di
prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della
comunione>>.
Art. 75.
L'art. 196 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
196 -- Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.
Se non si
trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di
prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore
provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei
beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non
imputabile all'altro coniuge>>.
Art. 76.
L'art. 197 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
197 -- Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.
Il
prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a
pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non
risulti da atto avente data certa. é fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi
il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge
nonchè sugli altri beni di lui>>.
Art. 77.
Gli articoli
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del codice
civile sono abrogati.
Art. 78.
L'intitolazione
della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente: Della comunione convenzionale
Art. 79.
L'art. 210 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
210 -- Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.
I coniugi
possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare
il regime della comunione legale dei beni purchè i patti non siano in
contrasto con le disposizioni dell'art. 161.
I beni
indicati alle lettere c), d) ed e) dell'art. 179 non possono essere
compresi nella comunione convenzionale.
Non sono
derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei
beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni
che formerebbero oggetto della comunione legale>>.
Art. 80.
L'art. 211 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
211 -- Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.
I beni della
comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima
del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge
stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma
dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni>>.
Art. 81.
Gli articoli
212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.
Art. 82.
L'intitolazione
della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente: Del regime della separazione dei beni
Art. 83.
L'art. 215 del
codice civile è sostituito dal seguente: <<Art. 215 -- Separazione
dei beni. -- I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la
titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio>>.
Art. 84.
L'art. 216 del
codice civile è abrogato.
Art. 85.
L'art. 217 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
217 -- Amministrazione e godimento dei beni.
Ciascun
coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare
esclusivo.
Se ad uno dei
coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con
l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge
secondo le regole del mandato.
Se uno dei
coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di
rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro
coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono
per quelli consumati.
Se uno dei
coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o
comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della
mancata percezione dei frutti>>.
Art. 86.
L'art. 218 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
218 -- Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.
Il coniuge che
gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni
dell'usufruttuario>>.
Art. 87.
L'art. 219 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
219 -- Prova della proprietà dei beni.
Il coniuge può
provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di
un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà
esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i
coniugi>>.
Art. 88.
Gli articoli
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice civile
sono abrogati.
Art. 89.
Dopo la
sezione V del capo VI del titolo VI dei I libro del codice civile è
inserita la seguente:
Sezione VI
Dell'impresa
familiare
<<Art.
230-bis -- Impresa familiare.
Salvo che sia
configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo
continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa
familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale
della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonchè
quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e
alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa
che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi
esercita la potestà su di essi.
Il lavoro
della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della
disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa
familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di
partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il
trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente
col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì
in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più
annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di
divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al
primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei
limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni
tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi
che non contrastino con le precedenti norme>>.
Art. 90.
L'art. 232 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
232 -- Presunzione di concepimento durante il matrimonio.
Si presume
concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi
centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora
trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento
o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione
non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione
giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla
data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi
sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di
separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente>>.
Art. 91.
L'art. 233 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
233 -- Nascita del figlio prima dei centottanta giorni.
Il figlio nato
prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio
è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne
disconoscono la paternità>>.
Art. 92.
L'art. 234 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
234 -- Nascita del figlio dopo i trecento giorni.
Ciascuno dei
coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento
giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli
effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono
analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio
sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale,
o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di
comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati
autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o
dei giudizi previsti nel comma precedente.
In ogni caso
il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo>>.
Art. 93.
L'art. 235 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
235 -- Disconoscimento di paternità.
L'azione per
il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio
è consentita solo nei casi seguenti:
1) se i
coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il
centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante
il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di
generare;
3) se nel
detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito
la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è
ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del
gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro
fatto tendente ad escludere la paternità.
La sola
dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L'azione di
disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha
raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal
padre>>.
Art. 94.
L'art. 238 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
238 -- Atto di nascita conforme al possesso di stato.
Salvo quanto
disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno
stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio
legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
Parimenti non
si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato
conforme all'atto di nascita>>.
Art. 95.
L'art. 244 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
244 -- Termini dell'azione di disconoscimento.
L'azione di
disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta
nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il marito può
disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della
nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato
il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o
in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se
egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il
termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di
disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un
anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene
successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il
disconoscimento.
L'azione può
essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su
istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni>>.
Art. 96.
L'art. 245 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
245 -- Sospensione del termine.
Se la parte
interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si
trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del
termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti,
sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere
promossa dal tutore>>.
Art. 97.
L'art. 246 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
246 -- Trasmissibilità dell'azione.
Se il titolare
dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa,
ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua
vece:
1) nel caso di
morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il
nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla
nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
2) nel caso di
morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre
dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di
ciascuno dei discendenti>>.
Art. 98.
L'art. 247 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
247 -- Legittimazione passiva.
Il presunto
padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di
disconoscimento.
Se una delle
parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un
curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere
promosso.
Se una delle
parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta
contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto
padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti
delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei
confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice>>.
Art. 99.
L'art. 248 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
248 -- Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità.
Imprescrittibilità.
L'azione per
contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio
risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è
imprescrittibile.
Quando
l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti
incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio
devono essere chiamati entrambi i genitori>>.
Art. 100.
L'intitolazione
del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla
seguente: DELLA FILIAZIONE NATURALE E DELLA LEGITTIMAZIONE
Art. 101.
L'intitolazione
della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente: Della filiazione naturale
Art. 102.
L'art. 250 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
250 -- Riconoscimento.
Il figlio
naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal
padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona
all'epoca del concepimento.
Il
riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento
del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo
assenso.
Il
riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può
avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il
riconoscimento.
Il consenso
non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del
figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare
il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che
si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale
con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del
consenso mancante.
Il
riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto
il sedicesimo anno di età>>.
Art. 103.
L'art. 251 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
251 -- Riconoscimento di figli incestuosi.
I figli nati
da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto
naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo
grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere
riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento
ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato
nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori
è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo
da lui.
Il
riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del
figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi
pregiudizio>>.
Art. 104.
L'art. 252 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
252 -- Affidamento del figlio naturale e suo mantenimento nella famiglia
legittima.
Qualora il
figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio
il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del
minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale
e materiale.
L'eventuale
inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei
genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario
all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e
dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano
conviventi, nonchè dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il
riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il
genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve
attenersi l'altro genitore.
Qualora il
figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo
inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro
coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto
del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio
naturale.
E' altresì
richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il
riconoscimento>>.
Art. 105.
L'art. 253 del
codice civile è sostituito dal seguente: <<Art. 253 --
Inammissibilità del riconoscimento. -- In nessun caso è ammesso un
riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato
in cui la persona si trova>>.
Art. 106.
L'art. 254 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
254 -- Forma del riconoscimento.
Il
riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con
una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento,
davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o
in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
La domanda di
legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la
dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un
atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la
legittimazione non abbia luogo>>.
Art. 107.
L'art. 256 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
256 -- Irrevocabilità del riconoscimento.
Il
riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha
effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è
stato revocato>>.
Art. 108.
L'art. 258 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
258 -- Effetti del riconoscimento.
Il
riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu
fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
L'atto di
riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni
relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte,
sono senza effetto.
Il pubblico
ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce
sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila
a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate>>.
Art. 109.
Gli articoli
259 e 260 del codice civile sono abrogati.
Art. 110.
L'art. 261 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
261 -- Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento.
Il
riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i
doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi>>.
Art. 111.
L'art. 262 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
262 -- Cognome del figlio.
Il figlio
naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.Se
il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i
genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la
filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta
successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale
può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello
della madre.
Nel caso di
minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del
padre>>.
Art 112.
L'art. 264 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art,
264 -- Impugnazione da parte del riconosciuto.
Colui che è
stato riconosciuto non può, durante la minore età e lo stato d'interdizione
per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il
giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico
ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente
riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo
anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento,
nominando un curatore speciale>>.
Art. 113.
L'art. 269 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
269 -- Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
La paternità e
la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in
cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della
paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è
dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di
colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola
dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il
preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della
paternità naturale>>.
Art. 114.
L'art. 270 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
270 -- Legittimazione attiva e termine.
L'azione per
ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità
naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio
muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai
discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni
dalla morte.
L'azione
promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti
legittimi, legittimati o naturali riconosciuti>>.
Art. 115.
Gli articoli
271 e 272 del codice civile sono abrogati.
Art. 116.
L'art. 273 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
273 -- Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.
L'azione per
ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità
naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che
esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore però
deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un
curatore speciale.
Occorre il
consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha
compiuto l'età di sedici anni.
Per
l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione
del giudice>>.
Art. 117.
Il primo comma
dell'art. 274 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art
274 -- Ammissibilità dell'azione.
L'azione per
la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa
solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire
giustificata>>.
Art. 118.
L'art. 275 del
codice civile è abrogato.
Art. 119.
Il secondo
comma dell'art. 277 del codice civile e sostituito dal seguente: <<Il
giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi
patrimoniali di lui>>.
Art. 120.
L'art. 278 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<< Art.
278 -- Indagini sulla paternità o maternità.
Le indagini
sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma
dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
Possono essere
ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo
che corrisponde a quello del concepimento>>.
Art. 121.
L'art. 279 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
279 -- Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.
In ogni caso
in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se
maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.
L'azione è
ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.
L'azione può
essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale
munito dal giudice.
L'azione può
essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale
nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che
esercita la potestà>>.
Art. 122.
L'art. 280 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
280 -- Legittimazione.
La
legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la
qualità di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei
genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice>>.
Art. 123.
L'art. 281 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
281 -- Divieto di legittimazione.
Non possono
essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti>>.
Art. 124.
L'art. 283 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
283 -- Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente
matrimonio.
I figli
legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli
legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi
i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del
riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio>>.
Art. 125.
L'art. 284 dei
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
284 -- Legittimazione per provvedimento del giudice.
La
legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto
se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le
seguenti condizioni:
1) che sia
domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia
compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'art. 250;
2) che per il
genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il
figlio per susseguente matrimonio;
3) che vi sia
l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non
è legalmente separato;
4) che vi sia
il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o
dell'altro genitore o del curatore se il figlio è minore degli anni sedici,
salvo che il figlio sia già riconosciuto.
La
legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o
legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli
legittimi o legittimati se di età superiore ai sedici anni>>.
Art. 126.
L'art. 285 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
285 -- Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori.
Se uno dei
genitore ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di
legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui,
domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero
2) dell'articolo precedente.
In questo caso
la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o,
in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto
grado>>.
Art. 127.
L'art. 287 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
287 -- Legittimazione in base alla procura per il matrimonio.
Nei casi in
cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono
le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la
legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere
domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non
potè essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.
Quando i figli
non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario
che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di
legittimarli>>.
Art. 128.
L'art. 288 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
288 -- Procedura.
La domanda di
legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere
diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente
ha la residenza.
Il tribunale,
sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni
stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio,
sulla domanda di legittimazione.
Il pubblico
ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione,
proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal
tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
In ogni caso
la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita
del figlio>>.
Art. 129.
L'art. 289 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
289 -- Azioni esperibili dopo la legittimazione.
La
legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione
ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimo per la
mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell'art. 284, negli
articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.
Se manca la
condizione indicata nel numero 3) dell'art. 284 la contestazione può essere
promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso>>.
Art. 130.
L'art. 290 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
290 -- Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del
giudice.
La
legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti
della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del
provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la
legittimazione è stata concessa.
Se il
provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono
alla data della morte, purchè la domanda di legittimazione non sia stata
presentata dopo un anno da tale data>>.
Art. 131.
L'art. 293 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
293 -- Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.
I figli nati
fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
Non può
tuttavia essere dichiarata la nullità dell'adozione se, al momento in cui
questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava
da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.
Se l'adottato
è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la
nullità dell'adozione>>.
Art. 132.
L'art. 297 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
297 -- Assenso del coniuge o dei genitori.
Per l'adozione
è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge
dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è
negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare
ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori
esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o
dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è
impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle
persone chiamate ad esprimerlo>>.
Art. 133.
L'art. 301 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
301 -- Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato.
La potestà
sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.
L'adottando ha
l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a
quanto prescritto dall'art. 147.
Se l'adottato
ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età
dell'adottato, spetta all'adottante; il quale non ne ha l'usufrutto legale,
ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed
educazione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo
fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382>>.
Art. 134.
L'art. 303 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
303 -- Cessazione della potestà dell'adottante.
Se cessa
l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il
tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del
pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni
circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che
l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori>>.
Art. 135.
L'art. 310 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
310 -- Cessazione degli effetti dell'adozione.
Gli effetti
dell'adozione cessano: 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo
di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte
dell'adottante; 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte
dell'adottante>>.
Art. 136.
La rubrica del
titolo IX del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: DELLA
POTESTA' DEI GENITORI
Art. 137.
L'art. 315 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
315 -- Doveri del figlio verso i genitori.
Il figlio deve
rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie
sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè
convive con essa>>.
Art. 138.
L'art. 316 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
316 -- Esercizio della potestà dei genitori.
Il figlio è
soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione.
La potestà è
esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In caso di
contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può
ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene
più idonei.
Se sussiste un
incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può
adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
Il giudice,
sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici,
suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio
e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il
potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il
più idoneo a curare l'interesse del figlio>>.
Art. 139.
L'art. 317 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
317 -- Impedimento di uno dei genitori.
Nel caso di
lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad
uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo
esclusivo dall'altro.
La potestà comune
dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento,
di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i
figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è
regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155>>.
Art. 140.
Dopo l'art.
317 del codice civile è inserito il seguente:
<<Art.
317-bis -- Esercizio della potestà.
Al genitore
che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il
riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà
spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le
disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della
potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive ovvero, se non
convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento.
Il giudice,
nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche
escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo
alla nomina di un tutore. Il genitore che non esercita la potestà ha il
potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di
vita del figlio minore>>.
Art. 141.
L'art. 318 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
318 -- Abbandono della casa del genitore.
Il figlio non
può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui
la potestà nè la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza
permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al
giudice tutelare>>.
Art. 142.
L'art. 319 del
codice civile è abrogato.
Art. 143.
L'art. 320 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
320 -- Rappresentanza e amministrazione.
I genitori
congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà,
rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne
amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i
contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di
godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano,
in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate,
le disposizioni dell'art. 316.
I genitori non
possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a
qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità
o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni,
contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti
la ordinaria amministrazione nè promuovere, transigere o compromettere in
arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità
evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
I capitali non
possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale
ne determina l'impiego.
L'esercizio di
una impresa commerciale non può essere continuato se non con
l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può
consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale
abbia deliberato sulla istanza.
Se sorge
conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa
potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore
speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori
esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente
all'altro genitore>>.
Art. 144.
L'art. 321 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
321 -- Nomina di un curatore speciale.
In tutti i
casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di
interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su
richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti
che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un
curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti>>.
Art. 145.
L'art. 322 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
322 -- Inosservanza delle disposizioni precedenti.
Gli atti
compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente
titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la
potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa>>.
Art. 146.
L'art. 323 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
323 -- Atti vietati ai genitori.
I genitori
esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica,
rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei
diritti del minore.
Gli atti
compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono
essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori
esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o
credito verso il minore>>.
Art. 147.
L'art. 324 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
324 -- Usufrutto legale.
I genitori
esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.
I frutti percepiti
sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed
educazione dei figli.
Non sono
soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio con i
proventi del proprio lavoro; 2) i beni lasciati o donati al figlio per
intraprendere una carriera, un'arte o una professione; 3) i beni lasciati o
donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi
non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni
spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio
per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio
contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi
era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a
lui>>.
Art. 148.
L'art. 325 del
codice civile è sostituito dal seguente: <<Art. 325. -- Obblighi
inerenti all'usufrutto legale. -- Gravano sull'usufrutto legale gli
obblighi propri dell'usufruttuario>>.
Art. 149.
L'art. 326 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
326 -- Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto
legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca nè di
esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione
sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di
quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti
che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai
bisogni della famiglia>>.
Art. 150.
L'art. 327 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
327 -- Usufrutto legale di uno solo dei genitori.
Il genitore
che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto
legale>>.
Art. 151.
L'art. 328 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
328 -- Nuove nozze.
Il genitore
che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia
di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle
spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di
quest'ultimo>>.
Art. 152.
L'art. 330 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
330 -- Decadenza dalla potestà sui figli.
Il giudice può
pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura
i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio
del figlio.
In tale caso,
per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla
residenza familiare>>.
Art. 153.
L'art. 331 del
codice civile è abrogato.
Art. 154.
L'art. 332 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
332 -- Reintegrazione nella potestà.
Il giudice può
reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le
ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni
pericolo di pregiudizio per il figlio>>.
Art. 155.
L'art. 333 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
333 -- Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
Quando la
condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla
pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare
i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui
dalla residenza familiare.
Tali
provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento>>.
Art. 156.
L'art. 334 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
334 -- Rimozione dall'amministrazione.
Quando il
patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le
condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può
rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e
privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione
è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i
genitori>>.
Art. 157.
L'art. 336 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
336 -- Procedimento.
I
provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si
tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale
provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico
ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore,
questi deve essere sentito.
In caso di urgente
necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti
temporanei nell'interesse del figlio>>.
Art. 158.
L'art. 337 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
337 -- Vigilanza del giudice tutelare.
Il giudice
tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale
abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei
beni>>.
Art. 159.
Gli articoli
338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.
Art. 160.
L'art. 347 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
347 -- Tutela di più fratelli.
E' nominato un
solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze
consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra
minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un
curatore speciale>>.
Art. 161.
Il numero 3)
dell'art. 352 del codice civile è abrogato.
Art. 162.
L'art. 359 del
codice civile è abrogato.
Art. 163.
L'intitolazione
del titolo XI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO
Art. 164.
L'art. 405 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
405 -- Assenso del coniuge per l'affiliazione.
Se il
richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia
intervenuta separazione personale.
Se il coniuge
è nella impossibilità di manifestare la sua volontà, il giudice tutelare
può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione>>.
Art. 165.
L'art. 406 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
406 -- Procedimento per la dichiarazione di affiliazione.
Il giudice
tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie
informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del
richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento, all'istruzione
ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed
intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il
minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del
medesimo, il minore stesso, nonchè il coniuge del richiedente se questi è
separato.
Il giudice
tutelare può prescrivere norme per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del minore.
Il
provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato dal
tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato a margine dell'atto
di nascita del minore>>.
Art. 166.
L'art. 409 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
409 -- Effetti dell'affiliazione.
L'affiliazione
attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potestà dei genitori.
L'affiliante
deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo conformemente a
quanto è prescritto nell'art. 147. Sono applicabili le disposizioni degli
articoli 301, terzo comma e 302.
Il coniuge dell'affiliante
può ottenere, nelle forme già indicate, che la qualità di affiliante sia
attribuita anche a lui.
Se il minore è
stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla
potestà spetta ad entrambi>>.
Art. 167.
L'art. 411 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
411 -- Estinzione dell'affiliazione.
Nel caso di
reintegrazione dei genitori nella potestà, di legittimazione o di
riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia
nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da
conferire al genitore l'esercizio della potestà. In quest'ultimo caso
dichiara estinta l'affiliazione.
L'affiliazione
non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso
dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato
affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica
assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.
Se
l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome
dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.
Il giudice
tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore
educazione del minore>>.
Art. 168.
L'art. 433 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
433 -- Persone obbligate.
All'obbligo di
prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli
legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i
discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza,
gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le
nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali>>.
Art. 169.
L'art. 435 del
codice civile è abrogato.
Art. 170.
L'art. 436 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
436 -- Obbligo tra adottante e adottato.
L'adottante
deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi
o naturali di lui>>.
Art. 171.
L'art. 467 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
467 -- Nozione.
La
rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo
e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o
non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha
rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha
provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare
l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o
di altro diritto di natura personale>>.
Art. 172.
L'art. 536 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
536 -- Legittimari.
Le persone a
favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti
nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali,
gli ascendenti legittimi.
Ai figli
legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei
discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla
successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che
sono riservati ai figli legittimi o naturali>>.
Art. 173.
L'art. 537 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
537 -- Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.
Salvo quanto
disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o
naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli
sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti
uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli
legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la
porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di
opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e
patrimoniali>>.
Art. 174.
L'art. 538 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
538 -- Riserva a favore degli ascendenti legittimi.
Se chi muore
non lascia figli legittimi nè naturali, ma ascendenti legittimi, a favore
di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto
dall'art. 544.
In caso di
pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i
criteri previsti dall'art. 569>>.
Art. 175.
L'art. 539 del
codice civile è abrogato.
Art. 176.
L'art. 540 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
540 -- Riserva a favore del coniuge.
A favore del
coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le
disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge,
anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che
la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano
sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il
rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota
riservata ai figli>>.
Art. 177.
L'art. 541 del
codice civile è abrogato.
Art. 178.
L'art. 542 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
542 -- Concorso di coniuge e figli.
Se chi muore
lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a
quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta
al coniuge.
Quando i
figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente
riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del
patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e
naturali, è effettuata in parti uguali.
Si applica il
terzo comma dell'art. 537>>.
Art. 179.
L'art. 543 del
codice civile è abrogato.
Art. 180.
L'art. 544 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
544 -- Concorso di ascendenti legittimi e coniuge.
Quando chi
muore non lascia nè figli legittimi nè figli naturali, ma ascendenti
legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio,
ed agli ascendenti un quarto.
In caso di
pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi
del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti
dall'art. 569>>.
Art. 181.
Gli articoli
545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.
Art. 182.
L'art. 548 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
548 -- Riserva a favore del coniuge separato.
Il coniuge cui
non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai
sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del
coniuge non separato.
Il coniuge cui
è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha
diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della
successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno
è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli
eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della
prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso
in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi>>.
Art. 183.
L'art. 565 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
565 -- Categorie dei successibili.
Nella
successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti
legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri
parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel
presente titolo>>.
Art. 184.
I capi I e II
del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la
seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI Conseguentemente il
capo III ed il capo IV dello stesso titolo II del libro II divengono,
rispettivamente, il capo II e il capo III, restando invariate le rubriche.
Art. 185.
L'art. 566 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
566 -- Successione dei figli legittimi naturali.
Al padre ed
alla madre succedono i figli legittimi naturali, in parti uguali.
Si applica il
terzo comma dell'art. 537>>.
Art. 186.
L'art. 571 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
571 -- Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.
Se coi
genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani
del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi,
purchè in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi,
sia minore della metà.
Se vi sono
fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della
quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso
la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i
genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono
ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato
dall'art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza
dell'altro>>.
Art. 187.
Gli articoli
574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati.
Art. 188.
L'art. 580 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
580 -- Diritti dei figli naturali non riconoscibili.
Ai figli
naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione,
a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della
rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la
filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli
naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione
dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro,
ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari>>.
Art. 189.
L'art. 581 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
581. -- Concorso del coniuge con i figli.
Quando con il
coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e
naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione
concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi>>.
Art. 190.
L'art. 582 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
582. -- Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.
Al coniuge
sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti
legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni
e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli
ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art.
571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della
eredità>>.
Art. 191.
L'art. 583 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
583 -- Successione del solo coniuge.
In mancanza di
figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al
coniuge si devolve tutta l'eredità>>.
Art. 192.
L'art. 584 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
584 -- Successione del coniuge putativo.
Quando il
matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al
coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge
dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del
secondo comma dell'art. 540. Egli è però escluso dalla successione, quando
la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al
momento della morte>>.
Art. 193.
L'art. 585 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
585 -- Successione del coniuge separato.
Il coniuge cui
non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha
gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in
cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art.
548>>.
Art. 194.
L'art. 593 del
codice civile è abrogato.
Art. 195.
L'art. 594 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
594 -- Assegno ai figli naturali non riconoscibili.
Gli eredi, i
legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto,
a corrispondere ai figli naturali di cui all'art. 279 un assegno vitalizio
nei limiti stabiliti dall'art. 580, se il genitore non ha disposto per
donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha
disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e
chiedere l'assegno>>.
Art. 196.
L'art. 595 del
codice civile è abrogato.
Art. 197.
L'art. 692 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
692 -- Sostituzione fedecommissaria.
Ciascuno dei
genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge
dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il
discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua
morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli
enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
La stessa
disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle
condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel
termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso di
pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti
proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura
dell'interdetto.
La
sostituzione è priva di effetto nel caso in cui sia negata o il relativo
procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della
maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di
effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli
enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro
caso la sostituzione è nulla>>.
Art. 198.
E' abrogato il
terzo comma dell'art. 693 del codice civile.
Art. 199.
L'art. 696 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
696 -- Devoluzione al sostituito.
L'eredità si
devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.
Se le persone
o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima
della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è
devoluta ai successori legittimi dell'incapace>>.
Art. 200.
L'art. 716 del
codice civile è abrogato.
Art. 201.
L'art. 737 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
737 -- Soggetti tenuti alla collazione.
I figli
legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il
coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto
ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o
indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da
collazione non produce effetto se non nei limiti della quota
disponibile>>.
Art. 202.
L'art. 738 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
738 -- Limiti della collazione per il coniuge.
Non sono
soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al
coniuge>>.
Art. 203
L'art. 740 del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
740 -- Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.
Il discendente
che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato
all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo>>.
Art. 204.
L'art. 741 del
codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
741 -- Collazione di assegnazioni varie.
E' soggetto a
collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per
assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una
attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a
contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro
debiti>>.
Art. 205.
Gli articoli
780 e 2140 del codice civile sono abrogati.
Art. 206.
L'art. 2647
del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
2647 -- Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni.
Devono essere
trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo
patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi
dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento
della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle
lettere c), d), e) ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei
coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene
escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le
trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche
relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del
patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.
La
trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per
testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore
contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di
morte>>.
Art. 207.
L'art. 2685
del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
2685 -- Altri atti soggetti a trascrizione.
Si devono
trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la
costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'art.
2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano
acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione
dai medesimi.
La
trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili>>.
Art. 208.
L'art. 2817
del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Art.
2817 -- Persone a cui compete.
Hanno ipoteca
legale: 1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli
obblighi che derivano dall'atto di alienazione; 2) i coeredi, i soci e
altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili
assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; 3) lo Stato sopra
i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le
disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale>>.
Art. 209.
Gli articoli
2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.
Art. 210.
Al numero 2)
dell'art. 2941 del codice civile, le parole: <<patria potestà>>
sono sostituite dalle altre: <<potestà di cui all'art. 316>>.
NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 211.
Il coniuge cui
i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni
familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di
lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.
Art. 212.
Il termine di
sette anni previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), terzo comma della legge
1º dicembre 1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a
cui con sentenza passata in giudicato è stata esclusivamente addebitata la
separazione personale ai sensi dell'art. 151, secondo comma, del codice
civile, quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.
Art. 213.
L'art. 32 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, numero 318, è sostituito dal
seguente: <<Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei
procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo
patrimoniale>>.
Art. 214.
L'art. 33
delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente: <<Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale
in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro
coniuge, e sentito il pubblico ministero>>.
Art. 215.
L'art. 34
delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente: <<Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'art. 279, primo comma,
del codice provvede il tribunale per i minorenni>>.
Art. 216.
Dopo l'art. 34
delle disposizioni di attuazione del codice civile è inserito il seguente:
<<Art.
34-bis.
Il notaio
rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o
dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di
quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'art. 163
del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio
della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso
termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 163
del codice>>.
Art. 217.
L'art. 35
delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente: <<Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251
del codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da
riconoscere è minore.
Sulla domanda
di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di età
provvede il tribunale per i minorenni>>.
Art. 218.
L'art. 36
delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente: <<La rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143-ter del
codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo
dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la
rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi
all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la
trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al
Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità competente, la
trascrizione nei registri di cittadinanza>>.
Art. 219.
La donna che,
per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da
parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in
vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa
all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
E' abrogata
ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le
disposizioni della presente legge.
Art. 220.
L'art. 37
delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente: <<L'iscrizione nel registro previsto nell'art. 314 del codice
si esegue senza spese.
L'iscrizione
della sentenza che revoca l'adozione deve essere altresì annotata in
margine all'iscrizione del decreto di adozione>>.
Art. 221.
L'art. 38
delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
<<Sono
di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 303,
316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.
Sono emessi
dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente
stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
In ogni caso
il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
Quando il
provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone
davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni>>.
Art. 222.
L'art. 41
delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
<<I
provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza del
pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare
o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di
uno dei coniugi>>.
Art. 223.
L'art. 51
delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal
seguente:
<<Nel
registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per
ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai
sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335
del codice.
A tal fine la
cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne
copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare
del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta
annotazione>>.
Art. 224.
Le cause di
invalidità dei matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge e le relative azioni sono regolate dalle disposizioni
anteriori.
Art. 225.
Nel caso
previsto dal penultimo comma dell'art. 128 del codice civile il figlio
acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio è stato
dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 226.
Le
disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura
patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in
corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Nel provvedere
sulle domande di revisione delle disposizioni patrimoniali a norma della
presente legge, il giudice deve tener conto anche degli accordi intervenuti
fra le parti in sede di separazione consensuale omologata anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 227.
Le doti e i
patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente
legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori.
Art. 228.
Le famiglie
già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso
il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della
comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a
meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà
contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile
del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Entro lo
stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati
anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al
regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.
Gli atti di
cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti
di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad
essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a
terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.
Art. 229.
Le
disposizioni sul disconoscimento di paternità, comprese quelle relative
alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai
figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
L'azione del
padre è proponibile se a tale data non sia decorso il termine stabilito
dalla legge predetta, il quale è prorogato della metà se, alla medesima
data, manca meno di un mese alla sua scadenza.
L'azione della
madre deve riguardare i figli minori d'età ed essere proposta entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso
termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito
dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore.
Art. 230.
Le
disposizioni della presente legge relative al riconoscimento dei figli
naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua
entrata in vigore.
Il
riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei
casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere
annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui
sarebbe ammissibile secondo le disposizioni della presente legge.
Tale
riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima
dell'entrata in vigore della presente legge, purchè i diritti successori
del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o
definiti con convenzione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre
anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere
alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.
Art. 231.
Nel caso di
riconoscimento di minori che alla data di entrata in vigore della presente
legge risultino affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n.
431, il tribunale per i minorenni decide in ordine all'affidamento, tenendo
conto dell'interesse morale e materiale del minore.
Art. 232.
Le
disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità e maternità, nonchè alle azioni previste dall'art.
279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima
della sua entrata in vigore.
Art. 233.
La
legittimazione per provvedimento del giudice si applica anche ai figli nati
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Dalla stessa data
non possono essere proseguiti procedimenti per la legittimazione per
decreto del Capo dello Stato, ma della presentazione della domanda di
legittimazione a norma delle disposizioni anteriori si tiene conto agli
effetti del secondo comma dell'art. 290 del codice civile.
Art. 234.
Le
disposizioni dell'art. 310 del codice civile si applicano anche nel caso in
cui l'adozione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge indipendentemente dal momento in cui il riconoscimento è
avvenuto.
Art. 235.
Dall'entrata
in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni
stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato art. 338 del codice civile per
l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni non possono essere
iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni.
Dalla stessa
data il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo ufficio.
Art. 236.
Dall'entrata
in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti
emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato art. 340 del codice civile e
non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza,
avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti.
Art. 237.
Le
disposizioni degli articolo 580 e 594 del codice civile si applicano anche
alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge
se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti
con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.
Art. 238.
La
disposizione dell'art. 692 del codice civile si applica anche alle
successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge a
meno che la nullità della sostituzione non sia stata pronunziata con
sentenza passata in giudicato.
Salvo quanto
previsto dal comma precedente, le sostituzioni fedecommissarie anteriori
all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalle disposizioni
anteriori.
Art. 239.
Dall'entrata
in vigore della presente legge non può essere pronunziata la nullità
prevista dall'abrogato art. 780 del codice civile rispetto agli atti
anteriori.
Art. 240.
La presente
legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.