![]() | ![]() |
|
|
Pure essendo preclusa all'autonomia privata l'istituzione di un'impresa collettiva sena propria autonomia patrimoniale (cioè società), il legislatore del '75 colla riforma del diritto di famiglia introduce l'impresa con 636b13g iugale all'articolo 177 lettera d.
Il 177 lettera d, prevede che entrano a fare parte della comunione dei beni anche le imprese costituite dai coniugi dopo il matrimonio, l'impresa coniugale è certamente impresa collettiva, ed i coniugi se esplicitamente richiesto, possono anche gestire la loro impresa in forma societaria.
In silenzio all'impresa coniugale si applica la disciplina della comunione dei beni sia sulla gestione che per quanto riguarda il regime patrimoniale.
L'articolo 186 dichiara che i creditori dell'impresa possono avvalersi anche sul patrimonio in comune diverso da quello dell'azienda ma senza nessuna preferenza su questi ultimi rispetto ai beni aziendali.
L'articolo 190 dichiara che i creditori dell'impresa possono accanirsi anche sul patrimonio fuori comunione (personale) dei coniugi ma nella misura non superiore al 50% del credito ed esclusivamente in via sussidiaria al patrimonio aziendale, ed a quello in comune ai coniugi ma non aziendale.
L'articolo 189 .2 invece prevede che i creditori particolari dei coniugi possono avvalersi anche sui beni della comunione (aziendale o meno), ma solo nella misura della quota spettante al loro creditore e sempre in via sussidiaria.
L'articolo 191 sancisce la particolarità dello scioglimento della comunione aziendale.
Il CB fa notare che ci troviamo di fronte ad una figura diversa dall'ordinario dove l'esercizio di un'impresa collettiva non da vita ad un'autonomia patrimoniale societaria, e va contro ai tentativi di giuristi di fare sparire le deroghe ai princìpi del diritto societario trovandosi di fronte ad una società di fatto.
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025