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L'IMPRENDITORE E IL MERCATO - LE SOCIETA'

diritto



L'IMPRENDITORE E IL MERCATO

L'iniziativa economica è l'attività di chi utilizza la ricchezza per produrre nuova ricchezza. Essa consiste nella libertà disporre delle risorse e della libertà di decidere cosa, quanto, dove e come produrre. Necessita il riconoscimento della proprietà privata, della libertà contrattuale e la legittimità dell'alienazione della forza lavoro.

Il governo pubblico dell'economia è presente in tutti i sistemi capitalistici. Lo stato deve, oltre a garantire il funzionamento e lo sviluppo del sistema economico, coordinare le esigenze del sistema economico con quelle della giustizia sociale.

La libertà economica privata è la libertà di svolgimento dell'impresa entro un ambito stabilito dallo stato. Tale ambito limitando l'intervento dello stato nell'economia crea garanzie per la libertà di iniziativa economica privata. Tali garanzie sono>:

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Carattere eccezionale delle categorie di imprese;



-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Parità di condizioni dell'attività economica pubblica e privata;

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Introduzione della riserva di legge come garanzia per gli imprenditori privati contro il potere esecutivo;

La libera concorrenza è un principio che garantisce l'uguale libera iniziativa di ciascuno e giova al benessere collettivo. Le idee organizzative dell'imprenditore sono delle entità che possono formare oggetto di diritti, e perciò non è un diritto di utilizzazione esclusiva, altrimenti entrerebbe in contrasto col principio della libera concorrenza.

Ogni imprenditore cerca di conquistare la posizione di monopolio che gli consente di ottenere maggiori profitti.

Il principio della libera iniziativa economica viene meno in situazioni monopolistiche. A parte questa norma, che mai è stata applicata, valgono norme comunitarie e nazionali che reprimono l'abuso delle situazioni monopolistiche.

La libertà di concorrenza è una libertà della quale è titolare l'individuo che può disporne. Nell'articolo 2596 rientrano diversi tipi di intese tra gli imprenditori:

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; L'imprenditore si obbliga a non svolgere attività concorrenziale rispetto a un altro imprenditore;

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Due imprenditori si obbligano a non farsi concorrenza stabilendo un settore di attività o una zona di vendita per ciascuno

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Gli imprenditori si obbligano ad osservare regole comuni dando vita ai cartelli;

I limiti di tali patti sono a tutela degli imprenditori. Sempre nell'articolo 2595 viene definito che la concorrenza non deve ledere gli interessi dell'economia nazionale in quanto può capitare che la concorrenza non giovi ai consumatori, come dovrebbe accedere, ma possa essere un danno per la collettività. La concorrenza può quindi essere limitata per legge e, nel nostro sistema ci sono una serie di limiti legislativi: un primo ordine sono le preclusioni per i privati di svolgere attività economiche riservate allo stato (ferrovie, energia.), monopolio tabacchi. Lo stato, le cui attività sono riservate, può concederne l'esercizio a privati (articolo cc 2084). Un secondo ordine di limiti legali è definito art. 2084 (autorizzazione amministrativa). Un terzo ordine riguarda le modalità dell'attività di impresa (art. 1339).

Per evitare di falsare il gioco della concorrenza è stato fatto il trattato della comunità economica europea. Sempre per lo stesso motivo il regolamento CE ha regolato le concentrazioni tra imprese (che si hanno quando più imprese procedono alla loro fusione o quando più persone controllano altre imprese). La concentrazione è di dimensione comunitaria quando:

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Il fatturato totale realizzato a livello mondiale è superiore a 5 miliardi di ecu;

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due imprese è superiore a 250 milioni di ecu

L'operazione di concentrazione deve essere notificata alla commissione che giudica se l'operazione crei o rafforzi la posizione dominante, e può infliggere un'ammenda a chi non notifica l'operazione. Sono regolate anche le concentrazioni nazionali, la cui differenza sta nel fatto che la concentrazione assume rilievo quando il fatturato a livello nazionale sia superiore a 500 milioni di lire. Un'altra pratica restrittiva della concorrenza è costituita dai consorzi per il coordinamento di produzione e scambi.

I consorzi sono contratti attraverso i quali più imprenditori costituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi delle imprese. L'organizzazione comune ha il compito di coordinare l'attività economica dei singoli imprenditori e di vigilare sull'adempimento degli impegni assunti col contratto da parte degli imprenditori. Quando non è prevista la durata del contratto questo vale 10 anni. Il consorzio può prevedere l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere l'attività con i terzi, in tal caso assume la configurazione giuridica analoga a quella della società con propri organi di rappresentanza, con proprio fondo e bilancio, oppure può assumere la forma di una società, in tal caso sarà regolato dalle norme relative al tipo di società adottato. Prima i consorzi erano una pratica oligopolistica, poi sono diventati uno strumento idoneo a svolgere una funzione antimonopolistica.

I mezzi che l'imprenditore usa per procurarsi, o per sottrarre ad altri concorrenti gli strumenti produttivi o la domanda del consumatore sono detti dall' articolo 2598 del cc mezzi sleali e sono vietati. Vengono divisi in tre categorie:

1)   &nb 454f52e sp;  atti idonei mediante il quale l'imprenditore tenta di avere il successo di un altro imprenditore, utilizzando marche simili o simboli. Questa operazione è lecita fino a quando non diventa una imitazione servile cioè fino a quando non si crea confusione coi prodotti del concorrente;

2)   &nb 454f52e sp;  la seconda categoria si riferisce alla pubblicità; commette atti sleali chi, durante lo spot, discredita i prodotti altrui, o si appropria dei loro pregi;

3)   &nb 454f52e sp;  La terza categoria ha carattere generico e si occupa di ogni altro mezzo sleale, ovvero non conforme alla correttezza personale

La differenza tra mezzi sleali e fatti illeciti è spiegata nel'articolo 2043: non occorre che ci sia la prova della colpa dell'imprenditore né che l'atto sleale abbia causato danni all'imprenditore concorrente.

La ditta, l'insegna e il marchio sono i segni distintivi: la prima contraddistingue l'imprenditore, la seconda l'azienda e il terzo il prodotto; sono detti beni immateriali che formano oggetto di proprietà. Questi permettono di far distinguere ai consumatori i diversi imprenditori, le rispettive aziende e i rispettivi prodotti.

La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'impresa, può non corrispondere al nome civile dell'imprenditore ma deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (art. 2563); la ditta può essere trasferita e l'acquirente può aggiungere a quella il proprio cognome, ossia far vedere che la sua è una ditta derivata.

E' l'articolo 2565 che regola il trasferimento della ditta e viene in esso stabilito che la ditta deve essere trasferita insieme all'azienda e ci deve essere il consenso dell'alienante, tale articolo crea un equilibrio tra l'interesse degli imprenditori e l'interesse dei consumatori

L'imprenditore ha il diritto all'uso esclusivo dell'impresa e può pretendere che nessun altro ne utilizzi una uguale o simile. (art 2564) perciò deve essere differenziata..

L'insegna è il segno distintivo dell'azienda; perché l'imprenditore abbia su essa una utilizzazione esclusiva deve avere capacità distintiva, cioè deve attribuirle un nome non comune ma di sua fantasia; anche l'insegna può essere trasferita solo con l'azienda.

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti che mettono in commercio; può essere il marchio del fabbricante, il marchio di commercio (che non può togliere quello dell'imprenditore articolo 2572), marchio collettivo (per contraddistinguere le varie attività art 2570). Può essere costituito da una immagine o da una espressione di linguaggio e, comunque, deve avere capacità distintiva.

L'imprenditore ha un diritto esclusivo nei confronti del marchio e può svolgere nei confronti dei contraffattori un'azione inibitoria che impedisce loro la continuazione d'uso del marchio, un'azione di rimozione che distrugge le parole della contraffazione e soppressione del marchio, un'azione di risarcimento danni nei confronti di chi è stato contraffatto.

Il diritto all'uso esclusivo del marchio si può acquistare in due modi: conseguendo la registrazione del marchio, oppure con l'uso del marchio senza la registrazione. Il marchio non registrato ha protezione giuridica minore. Chi lo usa e non ha una notorietà nazionale ha il rischio che altri possano usarlo uno uguale e registrarsi. Il marchio registrato permette all'imprenditore di avere un uso esclusivo ed è protetto a livello nazionale o internazionale. Il diritto esclusivo dura 10 anni dalla registrazione ma può essere prorogato ogni decennio. Decade se il marchio non è stato utilizzato per 5 anni consecutivi; si decade inoltre con la volgarizzazione del marchio. E' ammessa la licenza del marchio. (art 2573).

LE SOCIETA'

La società è il contratto di due o più persone che conferiscono beni per esercizio comune di una attività economica per dividerne gli utili (art. 2247). Il sistema delle società è un sistema chiuso (art 2249): le parti possono scegliere tra i diversi tipi di società ma non possono dare vita a tipi di società diversi da quelli previsti dal cc. La società costituisce il più ampio genere di contratti e, in particolare, contratti plurilaterali con comunione di scopo (art 1420) nel quale, insieme alle società, rientrano le assicurazioni e i consorzi tra imprenditori. La società è un contratto potenzialmente plurilaterale: si possono aggiungere nuove parti alle vecchie senza dover stipulare un nuovo contratto. La diversificazione tra società e impresa sta nel fatto che l'attività economica nella società è esercitata da due o più persone. Le società sono altrettante imprese collettive che, però, non richiedono la professionalità delle attività economiche svolte e sono, secondo l'art 2247 una forma delle imprese collettive, ovvero le imprese collettive a scopo di lucro.

I conferimenti sono le prestazioni alle quali si obbligano le parti del contratto dei società. C'è una differenza rispetto alle prestazioni proprie dei contratti e cioè qui le parti conferiscono beni per l'esercizio comune dell'attività economica. Le parti aderiscono al contratto di società allo scopo di ottenere profitto, che otterranno dalla comune attività economica. Sono diversi i conferimenti di beni e i conferimenti di servizi. Conferisce servizi il socio che si obbliga a una prestazione di fare, cioè si impegna a svolgere una attività lavorativa, conferisce beni il socio che si obbliga a una prestazione di dare (per bene si intende ogni entità economicamente valutabile). I beni conferiti formano il patrimonio della società perciò chi conferisce beni può utilizzarli solo collettivamente secondo le regole del tipo di società e, al termine della società stessa, lo riavrà. Perché si parli di società occorre che gli utili vengano divisi tra i soci, cioè che l'impresa collettiva abbia scopo di lucro. Le imprese collettive a scopo ideale sono imprese che non hanno solo scopo di lucro come le società di spettacoli teatrali; oppure possono essere uno strumento indiretto per la realizzazione dello scopo ideale e, neanche in tal caso si chiamano società perché non occorre avere solo il lucro oggettivo (solo il guadagno) ma anche il lucro soggettivo (la divisione tra i soci del lucro). Tali imprese non sono società ma associazioni. L'impresa collettiva è perciò un'estensione dell'impresa sociale che si caratterizzano come imprese collettive a scopi economici.

Un rapporto di comunione si costituisce tra più persone perché si trovano ad essere proprietari di uno stesso bene e comunque tale rapporto si sia costituito i partecipanti sono considerati solo proprietari; ciascun proprietario può fare della cosa l'uso che vuole ma non può alterarne la destinazione né impedire agli altri proprietari di accederle. La comunione dei diritti reali sulla cosa è a scopo di godimento (art. 2248) ma manca l'intento di utilizzare i beni come mezzi di produzione di una impresa. I beni sociali e i beni in comunione hanno diversa condizione giuridica. I beni in comunione non hanno una destinazione specifica, mentre i beni sociali hanno un vincolo di destinazione che ne consente l'uso solo per l'esercizio dell'attività di impresa. Tale vincolo impedisce che un socio possa servirsi delle cose del patrimonio sociale senza il consenso degli altri soci (art. 2256) e impedisce alla società di sciogliersi e i beni sociali non possono essere ripartiti. Se uno dei soci cessa di far parte della società il suo bene conferito resta alla società. Inoltre il vincolo di destinazione ha efficacia esterna cioè opera nei confronti di terzi creditori. Per ogni tipo di società c'è una distinzione tra creditori sociali e creditori particolari dei soci.

Nell'autonomia patrimoniale i beni sociali sono un patrimonio a se stante vincolati dalla destinazione dell'esercizio dell'impresa. Nelle società di capitali l'autonomia patrimoniale è accentuata e si dice che il patrimonio appartiene alla società intesa come persona giuridica. Nella comunione manca autonomia patrimoniale.

Le società di persone sono caratterizzate da:

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali; illimitata significa per il socio sopportare il rischio d'impresa non solo coi beni conferiti alla società ma con tutto il suo patrimonio.

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Ciascun socio è anche amministratore della società e cioè ciascun socio concorre alla direzione dell'impresa sociale;

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri soci.

I soci vengono considerati per le qualità e le condizioni date dal loro patrimonio e dalle capacità imprenditoriali.

Nelle società di capitali le qualità dei soci perdono importanza, e i soci vengono considerati in ragione della quota di capitale da loro sottoscritta; sono caratterizzati da:

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Responsabilità limitata dei soci in quanto il rischio è limitato dal denaro conferito nella società, e ciò è un beneficio;

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; Il socio non è amministratore della società e può solo partecipare alla nomina degli amministratori. I soci formano un solo organo della società che è l'assemblea; il consiglio di amministrazione che può essere composto anche dai non soci e, infine, il collegio sindacale che controlla l'amministrazione della società. Nella società di capitali l'imprenditore è una impersonale organizzazione collettiva.

-   &nb 454f52e sp;   &nb 454f52e sp; La qualità di socio è trasferibile liberamente e si attua per volontà del socio stesso. La qualità di socio diventa valore di scambio. Nelle società per azioni la qualità di socio è rappresentata dall'azione che è un titolo di credito trasferibile.




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