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LE OBBLIGAZIONI - IL CONCETTO DI OBBLIGAZIONE

diritto



Oggi il termine obbligazione indica il vincolo giuridico che lega due soggetti, il debitore e il creditore, in virtù del quale il primo è tenuto a un certo comportamento nei confronti del secondo. La prestazione consiste nel comportamento dovuto del debitore che può essere di dare,fare o non fare.

Art. 1173 le fonti dell'obbligazione possono derivare da contratto (più frequente) da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico.

GLI ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO Da un punto di vista strutturale comportano la presenza di almeno due soggetti e un oggetto (prestazione). A) soggetto attivo (creditore) che ha diritto di ottenere l'adempimento della prestazione pattuita B) soggetto passivo vale a dire il debitore il quale è tenuto ad effettuare la prestazione pattuita l'oggetto è la prestazione dovuta dal debitore al creditore. L'obbligazione di dare in senso tecnico si intende l'obbligo di far acquistare a qualcuno la proprietà di qualche cosa. (esempio acquistare per conto di una terza persona una proprietà. La proprietà gli appartiene ma in virtù degli impegni assunti nei confronti della terza persona si è tenuti a trasferire a quest'ultimo la proprietà)

L'obbligazione di fare contemplano qualsiasi altra obbligazione co9n un contenuto posotivo del debitore (consegnare la merce, lavorare) L'obbligazione di non fare si riferiscono a qualsiasi accordo in virtù del quale il debitore si impegna a non fare qualcosa I requisiti della prestazione



la prestazione deve essere possibile, materialmente e giuridicamente (navicella spaziale) lecita, determinata o determinabile

Art.1174 inoltre deve avere carattere patrimoniale cioè deve essere suscettibile di valutazione economica ma l'interesse può anche non essere patrimoniale (teatro, cinema)

Le obbligazioni di dare o consegnare una cosa possono distinguersi in generiche quelle che hanno per oggetto una quantità di bene determinata solo nel genere le specifiche sono invece quelle che hanno per oggetto un bene determinato poi le obbligazioni possono essere divisibili e indivisibili

LA CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO AI SOGGETTI

Quando ci sono due soggetti si parla di obbligazioni semplici se ci sono più soggetti sono obbligazioni multiple. Se due debitori devono pagare si verificano due situazioni si ha una obbligazione parziale quando ciascuno è tenuto a pagare la metà del debito solidale quando la somma è dovuta indifferentemente da entrambi i debitori.

Art. 1292 Si dice solidarietà passiva quando ci sono più debitori (favorisce il creditore che può chiedere la somma all'uno o all'altro.)e attiva quando ci sono più creditori

ART. 1294 presunzione di solidarietà in condebitori sono obbligati in solido se non previsto diversamente ma questo vale solo nei rapporti esterni nei rapporti interni fra condebitori vale il principio in base alla quale il debito si divide fra i debitori

art. 1298 questo significa che se un debitore paga in toto poi si rivale sui condebitori e se uno fosse insolvente la sua quota si suddivide proporzionalmente su tutti i debitori.

Art. 1292 solidarietà attiva vedi cassetta di sicurezza e conto corrente

Parziarietà attiva se ci sono più creditori e un solo debitore ciascun creditore può ricevere solo la sua parte di prestazione.

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

ART. 1277 obbligazioni pecuniarie obbligazioni di pagare somme di denaro per l'estinzione di queste obbligazioni (il più diffuso) vale il principio nominalistico con moneta avente corso pertanto il rischio della diminuzione del potere d'acquisto grava sul debitore per questo si sono diffuse le clausole di indicizzazione monetaria (ISTAT andamento dei prezzi al consumo) se cambia la moneta il debito va rivalutato con la nuova moneta ragguagliata alla prima. I pagamenti devono essere fatti in contanti, per altri mezzo ci vuole il consenso del creditore.

Ascarelli nel 1928 formulò la differenza fra i debiti di valuta (sempre pecuniari nascenti da un contratto vedi mutuo, lavoro)e quelli di valore (in mezzo per tradurre in termini monetari un valore es. risarcimento dei danni, art. 2043 risarcimento di fatto illecito inadempimento,

Art 1282 Gli interessi sono un'obbligazione accessoria si distinguono in legali interessi di pieno diritto attualmente gli interessi legali si calcolano al 2,5% convenzionali (1284) le parti stesse li prevedono (vedi mutuo) quelli superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto moratori , usurari sono quelli superiori rispetto ai tassi medi e quelli che superano del 50% i saggi pubblicati l'art. 1815 annulla i tassi di interesse se questi sono usurari

Cap. 2 ladempimento dell'obbligazione

LA DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO

Art. 1181 l'adempimento consiste nell'esatta realizzazione della prestazione il creditore può sempre rifiutare iun adempimento inesatto

Art 1176 Il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (diligenza media)

Però bisogna distinguere se la prestazione di risultato e (impresa edile) di mezzo (medico) diligenza professionale

LA BUONA FEDE E IL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA sia il debitore che il creditore si devono comportare secondo le regole della correttezza e della buona fede, che deve essere inteso sia come oggettivo che soggettivo sogg. Indica appunto lo stato di chi ignora di ledere l'altrui diritto mentre quella oggettiva fa riferimento alle regole di correttezza di attenersi all'adempimento dell'obblig , nelle trattative e nella esecuzione del contratto.

Doveri accessori l'obbligazione di consegnare una cosa include quella di custodirla fino alla consegna

DOVERI DI PROTEZIONE 1175

Istituto elaborato in Germania. Sono le responsabilità da inadempimento 1218 o responsabilità extracontrattuali 2043. La distinzione va fatta in quanto nell'art. 1218 cita l'inversione dell'onere della prova , con conseguenti vantaggi per chi ha subito il danno



IL LUOGO E IL TEMPO DELL'ADEMPIMENTO

ART. 1182 c1Il luogo è determinato dalle parti stesse nel contratto se non lo fosse il legislatore detta alcune norme fra le cui l'obbligaz di consegnare una cosa deve essere fatta nel luogo in cui la cosa si trova (vedi prestito). L'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio del creditore.

art. 1183 c1 Anche il tempo deve essere deciso dalle parti se manca l'indicazione temporale il creditore può esigerla immediatamente. Se invece è previsto un termine questo si presume a favore del debitore, qualora non fosse a favore del creditore oppure di entrambi

L'ADEMPIMENTO DEL TERZO

Art. 1180 c 1 l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo (a volte il legislatore consente che venga effettuato da terzi) anche contro la volontà del creditore se non ha un interesse personale cioè solo se l'obbligazione è infungibile (vedi pittore) mentre se è fungibile il creditore è sempre tenuto ad accettare l'adempimento del terzo. Il terzo può adempiere l'obbligazione anche se il debitore si oppone e il creditore è sempre legittimato a riceverlo. (vedi padre/figlio)

PAGAMENTO CON SURROGAZIONE

ART. 1201 - 1202 - 1203 il pagamento con surrogazione comporta una modifica sul lato attivo del rapporto e si ha in 3 casi 1 per volontà del creditore 2 per volontà del debitore 3 negli altri casi previsti dalla legge

Art. 1197 prestazione in luogo dell'adempimento la modificazione della prestazione non è consentita a meno che vi sia il consenso del creditore allora si parla d... (vinicola 500 euro = 20 damigiane)

IL PAGAMENTO ESEGUITO DA INCAPACE 1291 in generale ai fini dell'adempimento non è richiesta la capacità di agire. Il debitore deve però accertarsi che il creditore fosse capace al tempo dell'adempimento

CAP 3 L'INADEMPIMENTO E LA MORA DEL DEBITORE si ha inadempimento quando il debitore non adempie o adempie in modo parziale o inesatto in caso di inadempimento sorge l'obbligo di risarcire i danno

Art 1218 L'inadempimento può essere intenzionale o doloso. Il debitore è inadempiente salvo che determini l'impossibilità della prestazione per cause a lui non imputabile.

L'inversione parziale della prova a favore del creditore, il debitore deve provare l'assenza di colpevolezza, derivante da cause a lui non imputabili. (guerra, sciopero) La responsabilità del debitore si dice contrattuale e si contrappone all'art. 2043 risarcimento di fatto illecito che è extracontrattuale che si riferisce a fatti illeciti. Il debitore deve dimostrare l'impossibilità della prestazione, e cioè che nessun altro debitore avrebbe potuto onorarla. In pratica una responsabilità oggettiva e non soggettiva, inoltre la cuasa non deve essere a lui imputabile, vengono considerate valide le cause di forza maggiore (terremoto, alluvione..)poi il caso fortuito cioè una fatalità (sciopero, divieto della pubblica autorità) oppure che la prestazione non è adempibile per causa del creditore o di un terzo (auto incidentata) infine in materia di prestazioni infungibili anche la malattia del debitore. L'onore della prova grava rigorosamente sul debitore.

I VARI CASI DI RESPONSABILITA' DA INADEMPIMENTO

L'inadempimento varia a seconda del settor4e preso in considerazione. In prestazioni aventi per oggetto somme di denaro opera un regime di responsabilità rigoroso. In ogni caso (furto, incendio) il debitore può trovare la somma se non riesce diventa un fatto soggettivo di impotenza economica. . Simili sono le obbligazioni generiche (granoturco alluvione..)diverso è l'obbligazione specifica (consegna mobile antico). Il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione utilizzi l'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro..

LA MORA DEL DEBITORE

In alcuni casi anche il ritardo dell'adempimento implica di per se inadempimento (abito da sposa)

Per tutelare l'interesse del creditore dagli adempimenti tardivi si provvede alla messa in mora del debitore, art. 1219 ai fini della mora non basta il fatto oggettivo, ma si richiede un atto formale di costituzione in mora mediante intimazione fatta per iscritto , ci sono 3 casii nei quali non è necessario un atto formale 1) se deriva da fatto illecito 1219 c1 2) se il debitore ha dichiarato per iscritto c2 n.2 3) se è scaduto il termine. La mora produce un duplice effetto, in primo luogo non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, in secondo luogo il debitore è tenuto a risarcire il danno secondo i principi generali in materia di responsabilità

Un regime particolare per le obbligazioni pecuniarie, queste non sono mai impossibile pertanto il debitore deve risarcire il danno.

Art. 1224 la legge stabilisce che nelle obligazioni aventi per oggetto somme di denaro vanno calcolati dal giorno di mora. gli interessi moratori calcolati al 2,5% inoltre se il creditore dimostra di avere avuto un danno maggiore gli spetta un ulteriore risarcimento.

CAP. 4 IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Constatata la responsabilità dell'inadempienza occorre determinare il risarcimento dovuto.

Art. 1223 il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante)



Art. 1226 il creditore deve provare il danno nel suo preciso ammontare oppure il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa

La disciplina civilistica prevede il risarcimento per le conseguenze immediate e dirette e a quelle imprevedibili, se l'inadempimento è colposo risponderà solo delle conseguenze immediate e dirette se doloso cioè cosciente e volontario anche di quelle imprevedibili.

Art. 1227 c1 in caso di concorso di colpa il risarcimento sarà diminuito in modo proporzionale (mobile sul pavimento)

Art. 1227 c 2 inevitabilità del danno il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (macchina del caffè sostituita)

LA CLAUSOLA PENALE (funzione di segnalazione)

Le parti quantificano anticipatamente l'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno in caso di ritardo o inadempienza inserendo nel contratto le clausole penali, queste consentono di commisurare l'entita del risarcimento. In presenza di una penale il creditore può limitarsi a dimostrare l'inadempimento senza dover provare l'entità del danno

La penale limita il risarcimento alla somma concordata anche se l'inadempimento ha causato un danno maggiore.

LA CAPARRA

Il codice disciplina due tipii di caparre la confirmatoria e la penitenziale, confirmatoria quando in sede di conclusione del contratto una parte consegna all'altra a titolo di caparra una somma di denaro o una quantità di beni fungibili. In caso di inadempimento la parte può trattenere la caparra mentre se lo è l'altra parte chi ha consegnato la caparra può richiedere il doppio dell'importo.. la caparra penitenziale invece ha esclusivamente la funzione di costituire il corrispettivo del recesso. (da non confondere con cauzione)

CAP 5 GLI ALTRI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

I modi satisfattori ( compensazione, confusione e prestazione in luogo dell'adempimento ) non satisfattori (novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta della prestazione)

La compensazione, ha luogo quando due soggetti hanno debiti reciproci e le due obbligazioni si estinguono per la quantità corrispondente esistono tre tipi di compensazione - omogenea vale dire aventi per oggetto la stessa somma o la stessa quantità di beni fungibili. - esigibili vale a dire non soggetti a termine - liquidi vale a dire nel loro esatto ammontare. La compensazione opera retroattivamente a partire cioè dal momento in cui si è verificato la coesistenza dei due crediti. Inoltre uno dei due soggetti la deve richiedere.

La compensazione giudiziale: se il debito opposto è omogeneo, esigibile, ma non liquido il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente

La compensazione volontaria Art. 1252 Le parti interessate possono decidere di compensare tra loro anche crediti non omogenei non esigibili e non di facile liquidazione. Questo ha luogo in virtù di un contratto in base al quale le parti rinunziano in tutto o in parte ai rispettivi crediti, Sulla compensazione si basa un contratto tipico molto diffuso, il conto corrente bancario.

Art 1253 LA CONFUSIONE si verifica quando il creditore e il debitore si riuniscono in una sola persona. (successione ereditaria, cessione d'azienda)

LA NOVAZIONE le parti possono sostituire l'obbligazione originaria con una nuoa avente titolo o oggetto differente. In questo caso l'obbligazione si estingue.

La novazione può essere oggettiva (che si riferisce alla sostituzione della vecchia obbligazione con una nuova con oggetto e titolo diverso) (la consegna di una moto   anziche una macchina) (contratto di compravendita di un immobile, la somma dovuta a titolo di corrispettivo dopo alcuni anni ma a titolo di mutuo)

o soggettiva che si riferisce alla sostituzione della vecchia obbligazione con una nuova sotto il profilo dei soggetti sul lato attivo e passivo La novazione determina l'estinzione dell'obbligazione originaria e il sorgere di una nuova obbligazione, la prestazione in luogo dell'adempimento non comporta l'estinzione dell'obbligazione e consente al debitore di liberarsi con una prestazione differente. (l'aumento del canone non è novazione ma un accordo modificato nel rapporto)

Art. 1232 Gli effetti della novazione: comporta la perdita dei rimedi connessi con il titolo originario, nonochè la perdita delle garanzie salvo che le parti non abbiano convenuto di mantenerle nella nuova obbligazione

LA REMISSIONE

Art. 1236 il creditore può sempre rinunciare al credito. Può essere tacita e risultare da un comportamento concludente esempio la restituzione del titolo di credito originario. Al fine della remissione occorre sempre anche il consenso del debitore.



IMPOSSIBILITA' SOPPRAVENUTA

Nessuno può adempiere un'obbligazione impossibile. L'impossibilità produce un duplice effetto: libera il debitore delle conseguenze dell'inadempimento, estingue il rapporto obblicatorio.

Art. 1256 la non imputabilità dell'impossibilità (forza maggiore, caso fortuito, ordine dell'autorità). La difficoltà soggettiva non ha alcuna rilevanza. L'impossibilità temporanea (fotografo di nozze) il debitore finchè essa perdura non è responsabile del ritardo, L'obbligazione si estingue quando il creditore non è più interessato.

Impossibilità parziale, il debitore è liberato in modo corrispondente ma il creditore può sempre rifiutare

CAP 6 LE MODIFICAZIONI DEI SOGGETTI NELLE OBBLIGAZIONI

Le modifiche nell'oggetto come abbiamo visto prima sono novazioni oggettive.

Le modifiche soggettive possono essere sia dal lato attivo (cessione del credito, pagamento con surrogazione) che passivo (delegazione espromissione accollo)

Inoltre le modifiche soggettive possono avvenire per successione ereditaria o fusioni di società

LA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito implica una modificazione sul lato attivo del rapporto obbligazionario: si realizza quando il creditore originario (cedente) trasferisce a un altro soggetto (cessionario il credito nei confronti del debitore(ceduto):

La cessione può avvenire solo a titolo oneroso, un normale contratto di compravendita che ha come oggetto un credito. La cessione di solito ha un corrispettivo inferiore rispetto al credito in quanto il cessionario assume il rischio dell'insolvenza del debitore.

Se è a titolo gratuito la cessione assumerà l'aspetto di una donazione (atto pubblico)

La cessione è un accordo tra il cedente e il cessionario, non è quindi necessario il consenso del ceduto. Non è cedibile il credito strettamente personale (vedi alimenti) o che ne sia vietato dalla legge art 1260

L'EFFICACIA DELLA CESSIONE

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata e gli è stata notificata.

Opponibilità della cessione nei confronti dei terzi,

Il problema si pone quando il credito viene ceduto a più persone, in caso di conflitto fra gli aventi causa occorre fare riferimento alla data della prima notifica di cessione.

Gli effetti della cessione. Essa comporta solamente una modifica del soggetto attivo, tutti gli altri aspetti del rapporto obbligatorio sono immutati.

LE MODIFICHE SUL LATO PASSIVO

In linea di principio è indifferente la persona del creditore, non è così per il debitore non tutti sono solvibili e affidabili. Il legislatore pertanto richiede sempre il consenso del creditore.

La delegazione si ha quando il debitore (delegante) incarica un altro soggetto( delegato) di pagare il creditore ( delegatario). La delegazione può essere cumulativa quando il debitore originario continua a essere obbligato acconto al nuovo debitore, liberatoria se il creditore lo libera espressamente.

(assegno bancario il cliente (creditore) nei confronti della banca in virtù del proprio cc (rapporto di provvista) è debitore di una cifra con x (rapporto di valuta) chieda alla banca di pagare il suo debito nei confronti di X

L'epsromissione

Si ha espromissione quando un soggetto B (espromittente) assume l'impegno nei confronti di un soggetto C (espromissario) di pagare un debito di un soggetto A (espromesso) senza alcuna delega da parte di quest'ultimo.

(il genitore che paga un debito del figlio)

da non confondere con l'adempimento del terzo, nell'espromissione si ha solo una promessa di adempiere. Il terzo che si assume verso il creditore il debito è obbligato in solido con il debitore originario (espromissione cumulativa) tranne quando il creditore lo liberi espressamente (espromissione liberatoria)

L'ACCOLLO

Art. 1273 c1 si ha accollo quando un debitore e un terzo convengono che quest'ultimo si assuma il debito dell'altro. Si tratta pertanto di un contratto a favore di un terzo.

L'accollo può essere interno o esterno, l'accollo esterno è un accordo tra l'accollante e il debitore (accollato) a favore del creditore (accollatario). L'accollo può essere cumulativo o liberatorio.

L'accollo interno le parti possono concluderlo senza attribuire alcun diritto all'accollatario (creditore).

Luciano è debitore di 1000 eur. a Maria, Luciano incarica Tiziano di pagare la somma dovuta a Maria. A questo punto in conformità al regime del contratto a favore del terzo Maria può dichiarare di aderire alla stipulazione effettuata a suo favore rendendola così irrevocabile. Maria potrà esigere il pagamento anche in giudizio nei confronti di Tiziano accollo esterno.

Se invece Tiziano assume l'impegno di estinguere il debito solo nei confronti di Luciano, Maria non potrà avanzare alcuna pretesa. Accollo interno













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