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COSTITUZIONE REPUBBLICANA - La costituzione Repubblicana - La nascita della costituzione

diritto



COSTITUZIONE REPUBBLICANA

La costituzione Repubblicana - La nascita della costituzione: L'assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946, aveva il compito di elaborare un nuovo testo costituzionale. Essa era composta da 556 membri, ristretti a 75 deputati che si articolavano in:

Diritti e doveri dei cittadini.

Organizzazione costituzionale dello Stato.

Rapporti economico-sociali.

Il 1° gennaio 1948 la costituzione entrò in vigore

La struttura della costituzione: è composta da 139 articoli, ed è distinta in due parti principali:

Principi fondamentali: sovranità popolare, di 424e44e ritti inviolabili, diritto al lavoro, ripudio guerra.



Parte I, diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, etico sociali, economici, politici ecc.

Parte II, ordinamento della Repubblica: competenze del parlamento, presidente della repubblica, governo, magistratura, autonomie locali (potere riconosciuto dallo Stato agli enti pubblici territoriali di emanare norme giuridiche e di svolgere funzioni proprie), garanzie costituzionali.

Disposizioni transitorie e finali: insieme di norme che consentono il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

I caratteri della costituzione: la costituzione è la legge fondamentale dello Stato che regola i rapporti tra i cittadini e stabilisce le norme per l'organizzazione dello Stato stesso. Essa è:

Votata: votata da un'assemblea democraticamente eletta dal popolo.

Compromissoria: perché alla sua formazione hanno collaborato forze politiche differenti, ma tutte unanimi nel ricercare un patto democratico a tutela dei diritti umani.

Lunga: non si limita a disporre l'organizzazione dello Stato e a garantire libertà civili e politiche ma riconosce altri diritti riguardo ai rapporti etici, sociali ed economici.

Rigida: le norme costituzionali non possono essere cambiate da leggi ordinarie ma solo da leggi di revisione costituzionale.

Democratica: perché il popolo partecipa alla vita dello Stato e esercita la sovranità.

Programmatica: perché consiste in un programma che le forze politiche hanno il compito di attuare in modo da farne una costituzione sostanziale.

L'attuazione della costituzione: 1. I primi anni '50: pochi mesi dopo l'entrata in vigore della costituzione si accese lo scontro tra la sinistra e il fronte cattolico e alle elezioni dell'aprile del '48 le sinistre furono estromesse dal governo. Sono ricordati come in attuazione del dettato costituzionale in quanto i governi di centro attuarono un cauto riformismo (politica indirizzata a modificare solo alcuni aspetti della struttura economica e sociale di uno Stato).

Seconda metà anni '50: i principi astratti nella costituzione trovarono una propria attuazione attraverso l'istituzione della Corte Costituzionale (1956 la cui funzione fondamentale è di controllar e la legittimità costituzionale, ossia se sono in contrasto con i principi della costituzione, delle leggi ordinarie, in tal caso sono dichiarate illegittime e cancellate dall'ordinamento giuridico.

Anni '60: presero avvio i governi di centro-sinistra, si affermò il consumismo, mentre i servizi sociali continuarono a essere trascurati. Nazionalizzazione dell'energia elettrica (nascita Enel), introduzione obbligo scolastico sino ai 13 anni e scuola media unica.

Anni '70: approvazione dello Statuto dei lavoratori (nato in seguito alla lotta dei sindacati, contiene i diritti dei lavoratori e le regole dei sindacati), l'introduzione della legge per l'istituzione del referendum abrogativo e l'istituzione delle regioni a statuto ordinario (con poteri e autonomia particolari, Sicilia, Sardegna, Trentino, Friuli, Valle d'Aosta). Ci furono anche importanti riforme (fisco, diritto di famiglia, sanità) e diversi provvedimenti legislativi.

Anni '80: i governi del pentapartito posero come tema essenziale del loro programma le riforme istituzionali (modifiche ai principi costituzionali relativi all'ordinamento della repubblica) mirate a eliminare i limiti del bilanciamento dei poteri dello Stato (instabilità di governo: governo sostenuto da maggioranza incerta che può venire a mancare da un momento all'altro, anche senza finire la legislatura; bilanciamento dei poteri: meccanismo costituzionale che tende a realizzare un equilibro tra i poteri. Nel '83 fu nominata una commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

Anni '90: Il Presidente della repubblica (Scalfaro) proponeva di formare un'assemblea costituente o di trasformare le camere in organi costituenti. Nacque la lega nord che mira alla trasformazione dell'Italia in Stato federale. Nel '92 dopo "Tangentopoli" ha bloccato i dibattiti e l'unica riforma di rilievo effettuata è stata quella della modifica del sistema elettorale in senso maggioritario. Nel '96 è stata eletta una commissione bicamerale (deputati e senatori, in progetto di modificare la seconda parte della costituzione). Per il decentramento (trasferimento di funzioni legislative o amministrative dallo Stato alle Regioni) è stata avviata la riforma della pubblica amministrazione.


ARTICOLI 1-2-3

I fondamenti della costituzione: i principi fondamentali (democratico, lavorista, solidarista, di uguaglianza e libertà) rappresentano i presupposti della nostra società e i suoi obbiettivi. Nei primi articoli si delineano la libertà, la fraternità, l'uguaglianza (1-2-3, della rivoluzione francese).

La libertà, la solidarietà, l'uguaglianza: l'articolo 1 fonde il principio democratico e lavorista. Repubblica democratica significa che tutti i cittadini partecipano alla gestione del potere. È fondata sul lavoro perché esso è alla base della vita collettiva. L'articolo 2 riconosce i diritti del patrimonio di ognuno, sia come singolo (nome, libertà espressione ecc.) sia come membro di organizzazioni sociali. I diritti inviolabili sono diritti naturali per ogni persona nati prima dello Stato. È introdotto anche il principio di solidarietà politica, economica (non pensare solo al proprio tornaconto ma considerare anche gli altri) e sociale, e di solidarietà nei confronti della collettività che ci impone di pensare ai meno fortunati. L'articolo 3 nella prima parte enuncia il principio di uguaglianza, formale in quanto esseri umani (assenza di norme discriminatorie). Non bisogna però considerare uguali a noi le persone in condizioni inferiori alle nostre (handicappati). La costituzione affida allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'uguaglianza, realizzando l'uguaglianza sostanziale. Lo stato combatte l'analfabetismo, la disoccupazione assicurando il diritto all'istruzione al lavoro alla protezione sociale.

ARTICOLO 5

Unità e decentramento dello Stato: l'articolo 5 riconosce l'unità e l'indivisibilità dello Stato formato dopo le guerre. I costituenti hanno introdotto, tenendo conto delle differenze tra le parti del paese, il principio autonomista in base alle quali alle comunità locali è riconosciuto il diritto di regolamentarsi e gestirsi autonomamente riguardo a determinate materie. Si cerca così di diminuire le distanze tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione con il decentramento. L'articolo 5 oltre a riconoscere il comune e la provincia promuove la regione, e le regioni a statuto speciale (che hanno poteri e autonomia maggiori). Dalla fine degli anni '70 si sono costituiti movimenti per una riforma in senso federale dello Stato che hanno incitato i cittadini delle regioni più ricche alla secessione (separazione di una parte o di un gruppo da un complesso politico o sociale unitario, lo Stato). Per necessità di ulteriore decentramento nel '97 le leggi Bassanini si è dato avvio al processo di riforma delle autonomie locali, e al principio della sussidiarietà in base al quale il cittadino deve essere amministrato dagli enti che sono più vicini alle sue esigenze. Lo stato ha subito una riforma federalista, nei limiti dell'articolo V, ridefinendo le competenze tra lo stato e gli enti locali ampliandone le funzioni.

ARTICOLI 10-11

Principio internazionalista: negli articoli 10 e 11 si ritrova il principio internazionalista: il primo comma sanziona l'apertura dello Stato verso la comunità internazionale della quale accoglie le norme e i trattai internazionali. La seconda parte prende in considerazione giuridica dello straniero al quale viene riconosciuto il diritto d'asilo (diritto di rimanere nel nostro Stato se nello stato d'origine non sono garantiti i diritti umani). Il nostro paese si impegna a accogliere gli stranieri e ad assicurare a chi è perseguitato per motivi politici, il diritto a non essere estradato (portare un criminale in un paese straniero nel proprio paese). I cittadini dell'UE hanno tutele particolari rispetto ai cittadini extracomunitari. L'immigrazione ha tre problematiche, economiche, giuridico (regolamentazione dei flussi immigratori che sono stati in quest'ultimo ventennio disciplinati da normative, tra le quali la Bossi-Fini che ha previsto norme più severe per l'espulsione degli immigrati che commettono reati dall'Italia, e che obbliga gli immigrati ad avere un contratto di lavoro regolare per potere rimanere in Italia) e sociale (questa riguarda l'integrazione dell'immigrato nella società).



Libertà nella costituzione: la costituzione riconosce i diritti inviolabili nei principi fondamentali ma nel titolo I della parte prima li ordina trattando in particolare di:

libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione e soggiorno, riunione e assoc.

libertà religiosa.

libertà d'espressione del pensiero, garanzia della capacità giuridica (acquisita al momento della nascita, persa alla morte, possibilità di diventare titolati di diritti e doveri), cittadinanza e del nome, principio di legalità delle prestazioni personali e patrimoniali (solo la legge può stabilire determinati obblighi personali e/o economici), diritto di azione e difesa, principio del giudice neutrale di irretroattività della legge penale (giudice stabilito per legge prima della commissione dell'illecito penale), divieto di estradizione dei cittadini per reati politici, personalità della responsabilità penale, responsabilità dei dipendenti e degli enti pubblici.


ARTICOLO 13

L'articolo 13 tutela la libertà personale, di circolazione e movimento, che è inviolabile e un diritto naturale. Essa può essere ristretta (arresto: restrizione alla libertà alle persone gravemente indiziate di reato per il pericolo di fuga; fermo: cattura di persone se sono colte in flagranza, atto di commettere un reato)solo dalla Magistratura (neutrale e giusta) e dalla polizia in caso di flagranza. Un imputato in stato di fermo in attesa del processo può chiedere al tribunale della libertà (presente in ogni capoluogo di provincia) di riesaminare il caso e esso, entro tre giorni, deve decidere se l'imputato può attendere il processo in stato di libertà. È vietato ogni tipo di tortura sia fisica che psichica. La carcerazione preventiva  (custodia cautelare), la privazione della libertà di un individuo in attesa del processo, ha un limite massimo e non vale come un anticipo di pena.


ARTICOLO 14

L'articolo 14 riconosce l'inviolabilità del domicilio e tutela il diritto di riservatezza. La polizia e i magistrati con le dovute procedure possono effettuare ispezioni e sequestri.

ARTICOLO 15

L'articolo 15 garantisce la segretezza di ogni forma di corrispondenza e comunicazione e garantisce ad ognuno la libertà di comunicare il proprio pensiero solo a chi desidera. La polizia può effettuare intercettazioni solo con l'autorizzazione di un giudice.

ARTICOLO 16

L'articolo 16 garantisce la libertà di circolazione e di soggiorno.

ARTICOLO 17 -18

Gli articoli 17 e 18 contemplano il diritto di riunione e di associazione. Il 17 riconosce a ogni cittadino di riunirsi liberamente per qualunque motivo. La riunione non ha forma stabile, l'associazione si. L'articolo 18 riconosce ai cittadini la piena autonomia di far parte di un'associazione, di fondarla di aderirvi e di uscirne. Proibisce le associazioni segrete e impone di rendere noti i fini dell'associazione.




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