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L'Assicurazione

diritto



L'Assicurazione


Nozione, funzioni e tipi di assicurazioni

I soggetti del rapporto assicurativo

Caratteri ed elementi del contratto di assicurazione

Il rischio



Il premio

L'assicurazione contro i danni

L'assicurazione della responsabilità civile

L'assicurazione sulla vita

L'assicurazione contro gli infortuni

La riassicurazione


NOZIONI, FUNZIONI E TIPI DI ASSICURAZIONI


L'assicurazione è un istituto di notevole importanza sociale. Essa tutela il patrimonio di ogni singolo individuo da possibili rischi che potrebbero minacciare egli e i suoi beni.


Rapporto assicurativo. Un'impresa, l'assicuratore, in cambio di una periodica somma di denaro (premio), si impegna a pagare al posto del contraente, gli eventuali danni che derivano dal verificarsi di un determinato evento.


Vantaggi dell'assicurazione L'operazione presenta vantaggi per entrambi i soggetti.

L'assicuratore potrà ricavare un profitto, poiché potrà rapportare il 626g64g premio con le probabilità del verificarsi dell'evento assicurato e con gli importi massimi che si impegna a pagare in modo tale che il totale degli esborsi risulti inferiore alla somma dei premi incassati.

Il contraente avrà il vantaggio di trasferire il rischio, evitando così di pagare ingenti somme.

Il danneggiato potrà contare su un effettivo e completo risarcimento del danno.


L'articolo 1882 c.c. definisce l'assicurazione come contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l'assicurato, entro il limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.


I due principali tipi di assicurazione sono:

l'assicurazione contro i danni che trasferisce all'assicuratore il rischio concesso ai danni subiti da cose o diritti patrimoniali dell'assicurato. Rientra l'assicurazione per la responsabilità civile.

l'assicurazione sulla vita dove l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita periodica al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.


I DIVERSI TIPI DI ASSICURAZIONE

Tipo di assicurazione

Rischio assicurato

Prestazione dell'assicuratore

Assicurazione

contro i danni

Assicurazione per la

responsabilità civile


Assicurazione

sulla vita


Assicurazione

sugli infortuni

Assicurazione obbligatoria

Assicurazione sociale

Riassicurazione

Danni subiti da cose o diritti patrimoniali dell'assicurato

Danni derivanti da illeciti contrat-

tuali ed extracontrattuali non dolosi commessi all'assicurato

Evento attinente alla vita umana

(morte, sopravvivenza a una data scadenza)

Infortuni che causano morte, invalidità temporanea o permanente

Rischi indicati dalla legge

Rischi indicati dalla legge

Rischi già assunti dall'assicuratore riassicurato da un'altra compagnia

Pagamento di una indennità


Pagamento di una indennità



Pagamento di un capitale o di una rendita


Pagamento di una indennità


Pagamento di una indennità

Prestazioni economiche sanitarie

Rimborso al soggetto riassicurato delle somme


I SOGGETI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO


I soggetti solitamente coinvolti sono:



assicuratore: è il soggetto che esercita l'impresa di assicurazione;

altro contraente: è coli che stipula il contratto di assicurazione;

assicurato: è il portatore del rischio, cioè il titolare dell'interesse esposto al rischio nelle assicurazioni contro i danni e nelle assicurazioni sulla vita, la persona dalla cui vita discende l'obbligo per l'assicuratore di eseguire la prestazione;

beneficiario: è il soggetto a cui deve essere pagata l'indennità qualora si verifichi l'evento assicurativo


A volte il contraente, l'assicurato e il beneficiario sono la stessa persona.


L'ASSICURATORE


Esso può essere soltanto un imprenditore qualificato. L'assicuratore può anche essere:

privato: società per azioni, società cooperativa a responsabilità limitata società di mutua assicurazione

pubblico: INPS, INAIL


Autorizzazione e controllo pubblico. Le imprese assicurative devono essere autorizzate da un apposito istituto pubblico, l'ISVAP (istituto per la Vigilanza selle Assicurazioni Private e di interesse collettivo).


CARATTERI ED ELEMNTI DELL' ASSICURAZIONE


Il contratto di assicurazione è un contratto


Consensuale. Anche quando la proposta provenga dal contraente, la volontà contrattuale è riportata su appositi moduli.


Si tratta quindi di un contratto per adesione, perché al contraente non resta altro che accettare o rifiutare il regolamento contrattuale predisposto dall'assicuratore.


Non solenne. La forma scritta è necessaria soltanto per poter provare in giudizio l'esistenza del rapporto contrattuale. A tale scopo, l'assicuratore è obbligato a rilasciare la polizza di assicurazione.


Oneroso e a prestazioni corrispettive. Ciascuno dei contraenti mira a procurarsi un vantaggio economico. Se il contraente è obbligato a pagare il premio, fin dalla conclusione del contratto, l'assicuratore è tenuto a eseguire la sua prestazione soltanto al verificarsi di un dato evento che, peraltro, può non verificarsi affatto


Aleatorio. Al momento della conclusione del contratto, le parti non possono prevedere se l'evento si verificherà o non si verificherà.


Il rischio rappresenta pertanto un elemento essenziale del contratto. Il carattere aleatorio dipende anche dal momento in cui l'evento si verifica.


Di durata. Il termine iniziale è fissato, se non diversamente stabilito, alle ore 24 del giorno della conclusione del contratto, quello finale alle ore 24 del giorno di scadenza.


IL RISCHIO

Il rischio è la probabilità che si verifichi l'evento (sinistro, infortunio, morte, sopravvivenza alla scadenza, ecc.) cui è collegata la prestazione dell'assicuratore.


CONSEGUENZE DELLA CARENZA O DELLE VARIAZIONI DEL RISCHIO


Inesistenza del rischio (art. 1895 c.c.)

Si ha quando non sussiste la possibilità che l'evento assicurato si avveri. Può accadere quando esso si è già verificato prima della conclusione, quando risulta impossibile o inevitabile.

Nullità del contratto


Cessazione del rischio (art. 1896 c.c.)

Assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finche la cessazione non gli sia comunicata. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Scioglimento del contratto


Diminuzione del rischio (art. 1897 c.c.)

Il contraente ha l'onere di comunicare i mutamenti all'assicuratore.

Il recesso è immediato. Riduzione del premio o recesso da parte dell'assicuratore


Aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.)

Il contraente ha l'obbligo di dare avviso dell'aggravamento all'assicuratore.

Il recesso ha effetto dopo 15 giorni. L'assicuratore può recedere dal contratto


Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.)

Il soggetto ha agito con intenzione sulle dimenticanze non scusabili

L'assicuratore può richiedere l'annullamento del contratto


Dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.)

Il soggetto ha agito senza intenzione sulle dimenticanze

L'assicuratore può recedere dal contratto


IL PREMIO


Il premio è il corrispettivo dovuto all'assicurazione


CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Tipo di inadempienza

Assicurazione contro i danni



Assicurazione sulla vita

Il contraente non paga la prima rata o il premio








Il contraente non paga i premi successivi e non è trascorso il periodo di tolleranza







3. Il contraente non paga i premi successivi ed è trascorso il periodo di tolleranza

L'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto. Entro 6 mesi dalla scadenza l'assicuratore deve agire per la riscossione del premio; in caso contrario il contratto si risolve di diritto.


L'assicuratore è tenuto a prestare la garanzia assicurativa fino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa.




L'assicurazione resta sospesa. L'assicuratore ha un anno per esercitare l'azione di esecuzione nei confronti del contraente inadempiente. Se entro 6 mesi dalla scadenza non agisce per la riscossione del premio, il contratto è risolto di diritto.

L'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto. Entro 6 mesi dalla scadenza l'assicuratore deve agire per la riscossione del premio; altrimenti il rapporto si estingue



L'assicuratore è tenuto a prestare la garanzia assicurativa fino alle ore 24 del 20° giorno successivo a quello di scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione non resta sospesa. Il mancato pagamento dei premi successivi comporta la risoluzione di diritto del contratto.


L'assicurazione non resta sospesa. Il mancato pagamento dei premi successivi comporta la risoluzione di diritto del contratto.






L'ASSICURAZIONE CONTRO DANNI


Il contratto di assicurazione contro danni trasferisce all'assicuratore il rischio connesso ai danni subiti da cosa o, più in generale, da diritti patrimoniale del contraente assicurato.


Tale tipo di assicurazione si informa di due principi fondamentali:


principio dell'interesse all'indennità. È necessario che l'assicurato abbia un in interesse patrimoniale concreto all'indennità. Il contratto è "nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno". Quello che conta è che sussista una relazione giuridicamente rilevante tra la cosa e il soggetto assicurato e che questi abbia un concreto interesse patrimoniale.

principio indennitario. L'assicurazione contro i danni non deve trasformarsi in un'occasione di guadagno per il soggetto assicurato. L'assicuratore è tenuto a indennizzare il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. Pertanto, l'assicurato non può percepire una somma superiore al danno effettivamente subito.


APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO INDENNITARIO

Per la corretta applicazione del principio indennitario, è necessario che alla cosa danneggiata sia attribuito il giusto valore.


Tuttavia, alle parti è consentito stabilire il valore delle cose assicurate al momento della conclusione del contratto mediante stima accertata per iscritto (cosiddetta polizza stimata).

Le parti possono inserire nel contratto anche la clausola del valore a nuovo in base alla quale l'assicuratore è tenuto a pagare la somma necessaria per riacquistare sul mercato la cosa danneggiata, a prescindere dal valore che essa aveva al momento del sinistro.


LE PRINCIPALI APPLICAZIONI DEL PRINCIPIO INDENNITARIO

Valore indennizzabile (art. 1908 c.c.)


Il valore delle cose perite o danneggiate è quello che esse avevano al momento del sinistro.


Sovrassicurazione (art. 1909 c.c.)


Se il valore assicurato è superiore al valore reale, il contratto è nullo se l'inesatta attribuzione è dipesa da dolo del contraente; in mancanza di dolo esso è efficace nei limiti del valore reale ma il contraente ha iritto di ottenere, per l'avvenire, una proporzionale riduzione del premio.


Sottoassicurazione (art. 1907 c.c.)


Se il valore assicurato è inferiore al valore reale, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione al valore assicurato e non a quello reale.


Pluriassicurazione (art. 1910 c.c.)


Quando, per lo stesso rischio, siano stipulati più contratti separati con diversi assicuratori, l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.


Coassicurazione (art. 1911 c.c.)


Quando più assicuratori, di solito con un unico contratto, assicurano la stessa cosa in ragione ciascuno di una determina quota, ciascun assicuratore sarà tenuto a pagare l'indennità nei limiti della quota.


DAL SINISTRO ALLA SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

Conclusione del contratto. Essa comporta l'obbligo del pagamento per il contraente e l'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore.


Verificarsi dell'evento. Al verificarsi dell'evento assicurato, sul contraente incombono due obblighi particolari.


È tenuto a dare avviso del sinistro all'assicuratore entro 3 giorni dal suo verificarsi o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

È obbligato a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (cosiddetto obbligo di salvataggio)


L'assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo di avviso e di salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'omissione è colposa, l'assicuratore ha diritto a ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.




Pagamento dei danni. In conseguenza del sinistro l'assicuratore è obbligato al pagamento dei danni verificasi.


Casi in cui non sussiste l'obbligo di pagamento. L'assicuratore non è obbligato a pagare l'indennità quando:


il danno è stato causato da un vizio intrinseco della cosa non denunciato all'assicuratore; se il vizio ha soltanto aggravato il danno, l'assicuratore risponde nella misura in cui sarebbe stato a suo carico qualora il vizio non fosse esistito

il danno è causato da terremoto, guerra, tumulti popolari o insurrezione


In entrambi i casi è ammesso il patto contrario.


La vendita di cosa assicurata non è invece causa di scioglimento del contratto di assicurazione ma determina il subentrare dell'acquirente nei diritti e negli obblighi del contratto.


La surrogazione. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, salvo che costoro non siano parenti. La surrogazione opera tuttavia anche nei confronti di tali soggetti qualora il dannosa da loro cagionato con dolo. In poche parole, l'assicuratore prende il posto dell'assicurato nel richiedere il risarcimento ai soggetti che hanno provocato il danno.


L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE


L'assicurazione della responsabilità civile trasferisce all'assicuratore il rischio relativo alle conseguenze dell'illecito civile contrattual ed extracontrattuale non doloso e lo obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi è tenuto a pagare al terzo a titolo di risarcimento.


L'assicurazione è finalizzata a tutelare l'intero patrimonio dell'assicurato e presenta vantaggi anche per il terzo danneggiato.

Essa non copre per evidenti ragioni di ordine pubblico, i danni causati da comportamenti dolosi


Sebbene non esiste alcun rapporto tra l'assicuratore e il terzo danneggiato, l'assicuratore ha la facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta.


L'ASSICURZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO


Poiché l'assicurazione della responsabilità civile presenta vantaggi anche per il terzo danneggiato, la legge l'ha resa obbligatoria.


Essa è obbligatoria nel senso che il soggetto che si trova nelle condizioni previste, è obbligato a stipulare il relativo contratto assicurativo se non vuole intercorrere in sanzioni penali. Essa riguarda tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie. Pertanto la copertura assicurativa si estende a tutti i danni provocati da terzi dalla circolazione del veicolo. Sono esclusi dalla garanzia dei danni riportati tutti i parenti.


Azione diretta verso l'assicuratore. Il danneggiato ha azione diretta entro i limiti del massimale stabilito nei confronti dell'assicuratore: può cioè chiedere direttamente a esso il risarcimento.


Fondo di garanzia per le vittime della strada. È stato istituito presso l'INA, un Fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati o non assicurati presso una compagnia.


L'ASSICURAZIONE SULLA VITA


Con l'assicurazione sulla vita l'assicuratore si obbliga a pagare, all'assicuratore o a un terzo beneficiario, un capitale o una rendita periodica al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte sopravvivenza a una determinata scadenza).


Assicurazione in caso di morte. L'assicuratore è tenuto a eseguire la prestazione al momento della morte del contraente o di un terzo.


Assicurazione per il caso di vita. L'obbligo per l'assicuratore sorge a una prestabilita scadenza qualora l'assicurato sia, a tale data, ancora in vita.


Assicurazione mista. La prestazione assicurativa è eseguita alla morte dell'assicurato o a una data stabilita se in tale momento l'assicurato è ancora in vita.


L'assicurazione sulla vita non ha natura indennitaria, come l'assicurazione contro i danni, ma piuttosto natura previdenziale.


Le assicurazioni sulla vita tendono a investire i premi riscossi nell'acquisto di titolo di Stato o di azioni conseguendo quindi un rendimento che in parte viene attribuito all'assicurato


Inapplicabilità del principio indennitario. A questo tipo di assicurazione non si applica il principio indennitario e la misura dell'assicurazione è libera. Il premio varierà dal capitale o dalla rendita pattuita. Anche la professione esercitata dall'assicurato influenza la determinazione del premio. Pertanto se l'assicurato cambia la professione o l'attività nel corso del rapporto assicurativo, potrà verificarsi lo scioglimento del contratto.


Il diritto di riscatto e di riduzione


Il riscatto consiste nel diritto del contraente di recedere dal contratto a cui consegue l'obbligo per l'assicuratore di versare una somma prefissata in relazione ai premi.

Il diritto di riduzione consiste nel diritto del contraente di cessare il pagamento dei premi ancora non scaduti, pur mantenendo fermo il contratto corrente sebbene per una somma assicurata ridotta in proporzione ai versamenti effettuati.


Assicurazione sulla vita o a favore di un terzo. Nel primo caso, se l'evento verificatosi è la morte dell'assicurato, l'assicurazione non è valida senza il consenso del terzo. L'assicurazione a favore di un terzo, viene stipulata per un fatto attinente alla propria vita, ma la prestazione assicurativa dovrà eseguirsi a favore di un terzo beneficiario.


L'ASSICURAZIONE SUGLI INFORTUNI


L'assicurazione contro gli infortuni è destinata a coprire i danni derivanti alla persona in conseguenza di infortuni che cagionino una invalidità permanente o temporanea o la morte.

Nozione di infortunio. Non ogni incidente dà diritto alla prestazione. L'assicurazione si riferisce soltanto agli infortuni che sono venti dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, come conseguenza la morte, l'invalidità temporanea o permanente.




LA RIASSICURAZIONE


Mediante il contratto di riassicurazione l'impresa assicuratrice (riassicurato), dietro pagamento di un premi, copre presso un'altra impresa (riassicuratore) il rischio assunto nei confronti dei propri assicurati, acquisendo il diritto di ottenere il rimborso delle somme pagate in adempimento dei propri contratti.






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