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ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE - L'USO DELLA FORZA E IL SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVA DELLE NAZIONI UNITE

diritto



ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE



L'USO DELLA FORZA E IL SISTEMA

DI SICUREZZA COLLETTIVA DELLE NAZIONI UNITE


L'ONU. L'organizzazione delle nazioni unite fu fondata dopo la seconda guerra mondiale dagli stati che avevano combattuto contro le potenze dell'asse; fu elaborata la Carta nel 1945, ratificata dagli stati fondatori. Ne sono via via divenuti membri quasi tutti gli stati del mondo. (Svizzera no).

Possono individuarsi 3 grandi settori di competenza dell'Onu: il primo è quello del mantenimento della pace; il secondo è quello dello sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli stati "fondati sul rispetto del principio di uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli"; il terzo è quello della collaborazione in campo economico, sociale, culturale ed umanitario. L'attività principale dell'Onu, è quella dell'emanazione di raccomandazioni e della predisposizione di progetti di convenzioni. Sono rari i casi di decisioni vincolanti; un caso (previsto dalla carta), attribuisce all'assemblea il potere di ripartire tra gli stati membri le spese dell'organizzazione, ripartizione che approvata a maggioranza di 2/3 vincola tutti gli stati. Un altro caso è la possibilità di decisione vincolante per gli stati membri, circa le modalità e i tempi per la concessione dell'indipendenza ai territori sotto dominio coloniale. L'obbligo di contribuire alle spese, trova una specifica sanzione nell'art. 19, secondo cui lo stato membro in arretrato di 2 annualità di contributi, non ha diritto di voto in assemblea. Il consiglio di sicurezza ha il potere di decidere quali misure non implicanti l'uso della forza armata debbano essere adottate dagli stati membri contro uno stato che minacci o abbia violato la pace, l'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche e la rottura delle relazioni diplomatiche.



L'uso della forza nelle relazioni internazionali. Ius ad bellum e ius in bello.

Nel diritto internazionale l'uso della forza e in 858e45i particolare della forza armata era considerato appartenere alla struttura tipica della Comunità internazionale come mezzo "fisiologico" per la soluzione delle controversie di uno Stato sovrano che coesiste con altri stati sovrani.La posizione egualitaria degli stati nell'ordinamento internazionale e l'assenza di un ente capace di imporsi come creatore di diritto e regolatore di conflitti, fanno si che gli stati ricorrano alla forza armata: la guerra crea una serie di conseguenze giuridiche tipiche di u particolare stato dell'ordinamento internazionale, che prende il nome di stato di guerra (ius ad bellum). Fino alla 1° G.M., la guerra era una procedura lecita in cui gli stati belligeranti si collocano su un piano paritario. In quest'abito, si crea un gruppo di norme che hanno ad oggetto il modo di fare la guerra e il comportamento dei belligeranti: diritto bellico e diritto umanitario (ius in bello).


l'affermazione del divieto di ricorrere alla forza nei rapporti tra gli Stati nel diritto pattizio e nel diritto consuetudinario.

Con la 1° G.M. ci fu una riflessione su cometa guerra potesse mettere in pericolo la stessa sopravvivenza dell'umanità: da qui si prese l'iniziativa di tentare di abolire il ricorso alla forza armata. Conseguenza: stipulazione del Patto della Società delle Nazioni.

Il patto aveva molte lacune, che si aggravarono con l'aumento delle tensioni internazionali sfociate nella 2° G.M., la quale segnò anche l'insuccesso della Società delle Nazioni, che si sciolse.

La rinuncia alla guerra per la soluzione delle controversie internazionali è contenuta nel Trattato di Parigi (Patto Briand-Kellogg) attraverso il quale le parti contraenti rinunciano alla guerra come strumento di politica internazionale, condannandone il ricorso come strumento per la soluzione delle controversie internazionali e come strumento di politica nazionale nei loro reciproci rapporti.

Nel Patto Briand-Kellogg non vi era un organo capace di porsi come valida alternativa: nel giro di poco tempo con tale carenza ristoppiò la guerra.

Successivamente gli stati vincitori della 2° G.M. crearono e aderirono alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945. tale Carta ha come priorità "a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità


Art. 1.: I fini delle Nazioni Unite sono: mantenere la pace e la sicurezza internazionale


Art. 2.4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.


Art. 2.3.: I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.


L'obiettivo di "mantenere la pace e la sicurezza internazionale" deve essere conseguito attraverso il divieto quasi assolto dell'uso della forza da parte degli Stati.

Il monopolio dell'uso della forza è in capo alle Nazioni Unite secondo il modello del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

Il divieto dell'uso della forza è ribadito in molte "Dichiarazioni" espressa dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In particolare, la Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra stati, in conformità della Carta delle Nazioni Unite.

Il ricorso alla minaccia o all'uso della forza viene qualificato come violazione della Carta, e quindi del diritto pattizio, ma anche del diritto internazionale, riguardante una norma consuetudinaria.


La nozione di forza vietata.

Il divieto di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza non è un divieto assoluto: altre norme consentono agli stati di ricorrere alla forza, es. per legittima difesa. Per "forza", invece, s'intende una determinata forza vietata dalla norma, che può identificarsi anche come una minaccia, una forza economica, politica o psicologica, oppure la forza armata.

Il divieto di applicare per gli stati di misure economiche, politiche o di altro tipo, o incoraggiarne l'uso,al fine di costringere un altro Stato a subordinare l'esercizio dei suoi diritti sovrani è previsto dalla Dichiarazione per le relazioni amichevoli, ma non come obbligo che discende dal divieto dell'uso della forza. La coercizione (=obbligo, imposizione) economica o politica potrà costituire illecito internazionale ma non integra gli estremi di uso della forza vietato agli Stati.


La forza internazionale e la forza interna.

L'impiego della forza armata all'interno dei confini dello stato non è del tutto indifferente al diritto internazionale perché questa situazione può determinare degli estremi della minaccia alla pace ai sensi dell'art. 39 della Carta, con conseguente possibilità per il Consiglio di Sicurezza di adottare misure.

Articolo 39

Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Il divieto di ricorrere alla minaccia e all'uso della forza nelle relazioni internazionali, obbliga lo Stato a fare ricorso ai mezzi pacifici per la soluzione delle controversie con altri Stati. "Le parti di una controversa si sforzino di trovare una soluzione mediante mezzi pacifici".


Il divieto di minaccia dell'uso della forza.

La norma vieta oltre all'impiego della forza, anche la semplice "minaccia", consistente nell'esplicito annuncio dell'impiego della forza delle armi al verificarsi o meno di un evento o di una certa data.

Non si esclude che la minaccia possa essere avanzata e formulata atraverso comportamenti concludenti.


Le eccezioni al divieto. La legittima difesa.

È ammessa l'esistenza di un'eccezione che va sotto il nome di "legittima difesa o autotutela" e che è prevista dalla Carta all'art. 51:

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale

Il diritto all'autotutela collettiva o individuale si qualifica come diritto "naturale dello Stato".

La legittima difesa è condizionata da taluni requisiti indicati all'art. 51:

Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo la presente Carta, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Secondo il diritto consuetudinario, è legittima una risposta ad un attacco armato se ha i requisiti della necessità e della proporzionalità: la Carta riconosce il diritto di autotutela, ma non contiene alcuna specifica regola, che consenta nell'esercizio della legittima difesa, solo misure che sia proporzionali all'attacco armato e necessarie per rispondere ad esso.

La legittima difesa è subordinata ad un requisito temporale:



o   al momento iniziale della reazione: si richiede che la reazione sia immediata

o   al momento finale della reazione: nella Carta il diritto di autotutela è concepito come fase transitoria, fin quando il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.


La legittima difesa preventiva.

Non rientra nell'autotutela ammessa dal diritto internazionale generale, ma è una pratica consistente nell'anticipare la reazione armata, per impedire un attacco armato che si reputa probabile nell'immediato futuro (legittima difesa preventiva). Nella prassi è stata richiamata raramente tale norma preventiva.


La legittima difesa collettiva.

L'art. 51 riconosce il diritto di autotutela allo Stato che direttamente subisce l'attacco armato, ma anche verso gli altri Stati della Comunità internazionale, nei cui confronti l'attacco non è diretto, ma che sono legittimati ad agire esercitando il diritto di legittima difesa collettiva.

Ovviamente non c'è una norma che permette l'esercizio di autotutela collettiva in assenza di una richiesta da parte dello Stato che si considera vittima di un attacco armato.


Lo stato di necessità.

Incerta è l'invocabilità dello stato di necessità come causa di esclusione dell'illecito. Il tratto distintivo rispetto alla legittima difesa risiede nel fatto che agisce in situazione di necessità realizza un comportamento illecito contro uno stato che non è responsabile della lesione.

Lo stato di necessità costituisce una causa di esclusione dell'illiceità di un fatto non conforme ad un obbligo internazionale.


Caso fortuito, forza maggiore, estremo pericolo.

Le cause di giustificazione riferibili all'individuo-organo dello Stato sono:

Caso fortuito: evento esterno che costringe l'individuo-organo a commettere l'illecito, consapevole della violazione commessa

Forza maggiore: l'individuo-organo è nell'impossibilità di rendersi conto che a causa dell'evento esterno stia violando un obbligo internazionale.

Effetto di una situazione di estremo pericolo (distress): è prevista come causa di giustificazione dell'illecito : l'individuo-organo no altro modo ragionevolmente praticabile per salvaguardare la sua vita o quella delle persone lui affidate se non violasse la norma internazionale.


Consenso dell'avente diritto.

Lo stato può acconsentire alla parziale o totale riduzione del suo territorio e quindi ala sua sovranità attraverso l'ingresso nel suo territorio di forze militari straniere.

L'intervento del territorio altrui è giustificato dal consenso dell'avente diritto. Il consenso vale a giustificare la violazione dell'obbligo di non intervento negli affari interni ed esterni di uno stato sovrano che gli altri stati sono tenuti a rispettare

Il consenso deve essere espresso dal governo realmente rappresentativo, non governi-fantoccio.

Il consenso non vale a giustificare un comportamento vietato da norme imperative le quali non possono essere violate.


Le misure contro gli "Stati nemici".

Le Parti originarie della Carta vollero agire contro gli Stati che nella 2° G.M. furono nemici nel firmare la Carta. Sono la Germania, l'Italia e il Giappone, definiti "nemici", nei confronti dei quali è prevista la possibilità di adottare misure anche implicanti l'uso della forza nel caso in cui gli Stati rinnovano la politica aggressiva identica all'ultimo conflitto mondiale.


L'intervento umanitario.

Con la sola eccezione alla legittima difesa, le ipotesi finora esaminate di cause di giustificazione dell'illecito non consentono allo Stato il ricorso all'uso della forza armata sul territorio di un altro stato sovrano, senza il suo consenso.

È vietata l'ingerenza (=intrusione, intromissione, intervento) di qualsiasi stato nelle competenze interne di un altro Stato.

Anche per le Nazioni Unite tale divieto è valido, fatta eccezione per le misure da adottare nei casi del Capitolo VII della Carta.

È andato crescendo il dibattito relativo all'ammissibilità di un diritto di intervento umanitario in capo ad ogni Stato, e quindi fuori dalla Carta, per reagire alla massiccia violazione dei diritti umani fondamentali, spesso a danno di gruppi etnici o di minoranze che si verifica nel territorio di uno Stato terzo.

In molti casi in cui l'intervento armato contribuì a salvare vite umane e a porre fine a una situazione di grave degrado per il rispetto dei diritti dell'uomo, gli Stati che l,o effettuarono si astennero dall'invocare un diritto d'intervento umanitario specie quando l'iniziativa si collegava in una situazione di conflitto tra lo stato interveniente e quello territoriale.

L'impiego della forza a finalità umanitarie è ancora rimesso alla valutazione del Consiglio di Sicurezza che può non essere in grado di intervenire per la contraria volontà di un Membro permanete.

L'obiettivo dell'intervento umanitario è quello di far cessare o di evitare la catastrofe umanitaria, non certo quello di assicurare la pace e la sicurezza internazionale.


L'intervento a protezione dei cittadini all'estero.

L'intervento che lo Stato compie nel territorio di un altro stato per salvare la vita o i diritti fondamentali di propri cittadini, senza il consenso dello Stato territoriale, viene spesso confuso con l'intervento umanitario (questo è adottato per la violazione di una norma primaria). Presupposto per l'intervento a protezione dei cittadini all'estero è dato dal venir meno dello Stato territoriale agli obblighi di protezione che ha nei confronti dello straniero. Nel caso dell'intervento umanitario, lo stato territoriale viola un obbligo erga omnes.


Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e Consiglio di Sicurezza.

Le Nazioni Unite sono un'organizzazione internazionale i cui 3 principali obbiettivi sono:

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (art. 1.1 Carta)

promozione del principio di autodeterminazione dei popoli (art. 1.2 Carta)

protezione dei diritti dell'uomo (art. 1.3 Carta)


Capitolo I

FINI E PRINCIPI

Articolo 1

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo scopo: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace:

2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-determinazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;



Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione.


Nell'ambito della Carta, l'organi cui è affidata la "responsabilità principale" del mantenimento della pace e della sicurezza è il Consiglio di Sicurezza: ad esso è conferito il potere di adottare misure anche implicanti l'uso della forza "per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale".


Articolo 24

1. Al scopo di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.


CONSIGLIO DI SICUREZZA

Composizione

Articolo 23

1.Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. godendo del diritto di veto (= rifiuto, divieto), cioè di impedire col loro voto negativo, l'adozione di qualsiasi delibera che non abbia mero carattere procedurale. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica. I 10 membri si occupano solo di questioni attinenti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale

2. I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all'aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.


Principio maggioritario per le decisioni:


Articolo 27

1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.

2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.

3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.

Questa è la c.d. formula di Yalta, per effetto della quale l'adozione di una delibera non meramente procedurale è subordinata al voto favorevole di 9 membri compresi quelli permanenti.


Il ruolo dell'Assemblea Generale e degli altri organi delle Nazioni Unite.

Nella materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, può assumere il ruolo del Consiglio un altro organo delle Nazioni Unite, cioè l'Assemblea Generale. Ne fanno parte tutti i membri dell'Organizzazione con un max di 5 rappresentanti per ogni stato e hanno diritto ad un solo voto.

ASSEMBLEA GENERALE

Composizione

Articolo 9

1. L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.

2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea Generale.

Funzioni e poteri

Articolo 10

(competenze) L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Carta, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Carta o, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.

L'Assemblea Generale non ha il potere di adottare atti giuridici obbligatori (tranne che per la competenza in materia di bilancio) essendo i poteri dell'Assemblea limitati alla sola formulazione di raccomandazioni, quindi atti non obbligatori, sia per i Membri sia per il Consiglio di Sicurezza.


Articolo 11

2. L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite


La Corte internazionale di giustizia ha ritenuto legittima la competenza dell'assemblea generale ad adottare o raccomandare misure coercitive (obbligatorie) finalizzate al mantenimento della pace e della sicurezza. Qualsiasi questione del genere (mantenimento della pace e della sicurezza) per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita (sottoposta) al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.


Altri organi:

Segretario Generale è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di sicurezza, è l'organo esecutivo dell'organizzazione;

Articolo 97: Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell'Organizzazione.

Corte internazionale di giustizia: è composta da 15 giudici con mandato di 9 anni, ha sia la competenza contenziosa per la soluzione delle controversie tra stati, sia una funzione consultiva in quanto può dare pareri su qualsiasi questione giuridica all'Assemblea generale o al Consiglio di sicurezza o ad altri organi su autorizzazione dell'assemblea; i pareri non sono però né obbligatori, né vincolanti. Nella materia del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale alla Corte non spetta particolari funzioni.


Gli atti del Consiglio di Sicurezza nell'ambito del Capitolo VII della Carta.

I poteri del Consiglio di sicurezza consistono accertamento dell'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Tali 3 situazioni possono essere contrastate con l'adozione di:

misure provvisorie: finalizzate ad evitare ulteriori aggravamenti della situazione. Una tipica misura provvisoria è il "cessate il fuoco". 

Articolo 40

Al scopo di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili.

misure non implicanti l'uso della forza armata: il Consiglio può raccomandare o decidere l'adozione di misure sanzionarie nei confronti di uno Stato non implicanti l'uso della forza armata

Articolo 41



Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure.

misure implicanti l'uso della forza armata: se le misure non implicanti l'uso della forza armata sono valutate inidonee, il Consiglio può intraprendere misure implicanti l'uso della forza armata.

Articolo 42

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

L'articolo prevede le ipotesi del ricorso alla forza contro uno Stato colpevole di aggressione, minaccia o violazione della pace internazionale oppure anche all'interno di uno Stato (guerra civile). Il Consiglio, infatti, può eseguire azioni di polizia internazionale, mediante delibere operative, con le quali non esorta, ma agisce direttamente. Le modalità dell'azione del Consiglio di Sicurezza si formano sulla base di accordi.


L'accertamento della minaccia alla pace, della violazione della pace e dell'atto di aggressione.

Articolo 39

Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Le situazioni possono essere "internazionali", crescente stato di tensione tra 2 Stati, oppure "interne", turbamento della pace e della sicurezza internazionale all'interno di uno stato.

Cause considerate come minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale:

Politica di segregazione razziale

Rovesciamento di un governo

Massiccia violazione dei diritti umani all'interno dello Stato

Terrorismo internazionale

Violazione della pace e dell'atto di aggressione sono caratterizzate dall'impiego della violenza bellica nelle relazioni internazionali.


Le misure provvisorie.

Art. 40. Il Consiglio di Sicurezza può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili.

Le misure provvisorie hanno carattere cautelare. Non mirano a pregiudicare (=danneggiare) la soluzione definitiva della controversia.

Le misure provvisorie devono essere adottate prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all'articolo 41, e quindi dovrebbero essere antecedenti all'adozione di misure sanzionarie.

Le misure provvisorie non hanno carattere vincolante e come tali devono essere qualificate come "raccomandazioni" ai sensi dell'art. 39.

L'assenza di un carattere vincolante è precisato nell'art. 40 secondo cui il Consiglio , può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie.

Ovviamente, il mancato accogliemmo della misura raccomandata verrà tenuto conto in debito" dal Consiglio ai fini delle successive valutazioni: Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie


Le misure non implicanti l'uso della forza.

Nelle situazioni di minaccia alla pace, violazione della pace o di aggressione, il Consiglio è abilitato ad adottare misure a carattere sanzionatorio verso il soggetto responsabile della minaccia o della violazione.

L'art. 41 prende in considerazione le misure "non implicanti l'uso della forza armata" (short of war ).

L'assenza al ricorso all'uso della forza armata è la sola caratteristica che la norma impone.

La pressi evidenzia un frequente ricorso al blocco, totale o parziale, delle relazioni economiche del Paese interessato, attraverso forme di embargo (vengono sospesi i rapporti commerciali con determinati paesi in occasione di crisi internazionale).

Le minacce alla pace rappresentate dal terrorismo internazionale hanno chiesto da parte del Consiglio di Sicurezza l'adozione di misure non implicanti l'uso della forza armata, ma misure finalizzate a distruggere le risorse finanziarie che alimentano le attività delle organizzazioni terroristiche.

Le misure non implicanti l'uso della forza possono essere si delle raccomandazioni che delle decisioni vincolanti per gli Stati membri. Il Consiglio può decidere quali misure devono essere adottate.

Articolo 25: I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza


I tribunali penali internazionali.

È una misura atipica rispetto alla prassi dell'art. 41 l'istituzione di 2 tribunali penali internazionali per giudicare i responsabili di gravi violazioni di diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia e nel Ruanda:

Tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia

Tribunale internazionale per il Ruanda.


Le misure implicanti l'uso della forza.

Nel caso in cui le misure non implicanti l'uso della forza siano inidonee a conseguire l'obiettivo di mantenere o restaurare la pace, il Consiglio può adottare misure implicanti l'uso della forza armata in base all'art. 42: il Consiglio può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite


Il ricorso alla forza "autorizzata".

La fine della Guerra Fredda ha dato vita ad una prassi apparentemente incompatibile con il sistema degli art.. 43 e seguenti, consistente in un'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza agli Stati Membri ad usare la forza per conseguire l'obiettivo indicato dal Consiglio medesimo.

La Carta prevede l'autorizzazione all'uso della forza solo per le organizzazioni internazionali a carattere regionale (es. NATO) le cui finalità siano conformi ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Nella prassi, l'autorizzazione è diretta agli stati i quali impiegano la forza militare non sotto il controllo del Consiglio, ma vengono stabilite autonomamente le modalità operative.

La prassi ha evidenziato che gli stati ricorrono a tale metodo non solo a fronte di violazioni di obblighi erga omnes, ma anche nelle ipotesi di violazioni al divieto dell'uso della forza.


L'ammissibilità di un'autorizzazione implicata.

L'autorizzazione deve essere formulata esplicitamente dal Consiglio.

Nelle situazioni di minaccia alla pace o violazione della pace, non possono essere interpretate come contenenti un'autorizzazione implicita agli Stati ad utilizzare la forza.








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