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I SISTEMI ELETTORALI

diritto



I SISTEMI ELETTORALI


Ipotesi classificatorie

In particolare: i sistemi elettorali nell'ordinamento costituzionale italiano.


Per sistema elettorale si intende "un complesso di regole e una combinazione di varie procedure che mirano a consentire l'efficace traduzione dei voti espressi in seggi e in cariche" (Pasquino); o ancora, in modo più esteso, quell'insieme di norme che disciplinano la partecipazione dei cittadini alla scelta dei loro rappresentanti e quindi il loro diritto elettorale (Lanchester, che parla in proposito di sistema elettorale in senso lato).


Il sistema elettorale così definito deve essere distinto dalla formula elettorale, intesa come mero meccanismo di traduzione di voti in seggi (maggioritari semplice o secco, maggioritario doppio turno, le diverse varianti del proporzionalismo), comprendendo anche, secondo qualcuno, la c.d. legislazione elettorale di contorno (definizione delle circoscrizioni elettorali, esistenza o meno di preferenze, disciplina dell'informazione politica e della propaganda elettorale; norme sul finanzi 858g61i amento pubblico dei partiti, etc.).



In questo contesto vi è anche chi parla, in questo caso, di sistema elettorale in senso stretto, inteso come mera tecnica elettorale (Lanchester, che però fa rientrare in questa nozione anche la disciplina delle circoscrizioni elettorali).


Come che sa, i sistemi elettorali, ovviamente, occupano un posto di primo piano nella dinamica della forma di governo, essendo lo strumento con cui il corpo elettorale, inteso come uno degli organi costituzionali, "fa sentire la sua voce"; ma i sistemi elettorali toccando la problematica dei rapporti tra governanti e governati hanno inerenza anche con la tematica delle forme di Stato (il popolo, di cui il corpo elettorale è una frazione rappresentativa, costituisce, infatti, uno degli elementi costitutivi dello Stato).


In questo contesto generale, vi sono tre fondamentali tipi di formule elettorali, ognuna di esse con specifiche varianti:

a) formule che richiedono la maggioranza assoluta dei suffragi espressi per l'attribuzione del seggio;

b) formule che richiedono la maggioranza relativa dei suffragi espressi per l'attribuzione del seggio;

c) formule che assegnano i seggi proporzionalmente ai voti espressi.


Le formule a maggioranza assoluta, dette anche majority, operano in circoscrizioni uninominali, nelle quali viene eletto quindi un solo candidato, ed hanno il difetto di produrre situazioni di stallo e di blocco, se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta. Per questo motivo vengono utilizzate, ricorrendo a correttivi che garantiscono comunque l'elezione; uno di tali correttivi è il c.d. voto alternativo, tipico del sistema elettorale australiano (Camera dei rappresentanti), nel quale si segna sulla scheda un ordine di preferenze, eliminando, fino al raggiungimento della maggioranza assoluta, l'alternativa che ha ottenuto meno voti; un secondo correttivo, soprattutto, è il ballottaggio al secondo turno tra i candidati che hanno ottenuto una determinata percentuale di voto o tra i due candidati più votati (elezione del Presidente della Repubblica in Francia; sindaci in Italia nei Comuni con più di 15.000 abitanti).


Le formule a maggioranza relativa, dette anche plurality, operano anch'esse prevalentemente in circoscrizioni uninominali, nelle quali viene eletto quindi un solo candidato, ma per assegnare il seggio è sufficiente conseguire il maggior numero dei voti. Ovviamente più è elevato il numero dei partiti e/o candidati schierati, tanto più bassa è la soglia percentuale necessari per il conseguimento del seggio. Le formule plurality caratterizzano il mondo anglosassone (Gran Bretagna, Usa); la tendenza di queste formule è di determinare una semplificazione del quadro partitico, anche se non sempre ad esse corrisponde una competezione bipolare o di bipartitismo. Il sistema elettorale misto che caratterizza l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in Italia utilizza per la parte maggioritaria tale formula.


Le formule proporzionali prevedono una distribuzione di seggi ai partiti in proporzione al numero o alla percentuale di voti ottenuti; si applicano prevalentemente in circoscrizioni plurinominali, nelle quali vengono eletti quindi più candidati.

Grosso modo il procedimento per l'attribuzione dei seggi si snoda attraverso i seguenti passaggi:

a) Si conta il numero dei voti validamente espressi in una circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale);

b) Si divide tale cifra per il numero dei seggi da assegnare, ottenendo così il quoziente elettorale;

c) Si conta il numero dei voti ottenuto da ogni lista (cifra elettorale di lista) e si rapporta, con diverse operazioni di distribuzione dei seggi, tale cifra elettorale rispetto al quoziente elettorale.


Questa operazione di distribuzione di seggi avviene utilizzando diverse varianti; quella che qui si esaminerà è la c.d. formula d'Hondt, o della media più alta, che trova impiego nella parte proporzionale del sistema elettorale del Senato della Repubblica. In questo contesto, sommariamente descritto, si passano ora ad esaminare i sistemi elettorali del nostro Paese, iniziando ovviamente da quelli previsti per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il contesto in cui ci si muove è quello antecedente alla (probabile) riforma in senso proporzionale, in corso di approvazione (fine 2005), di cui si dirà più avanti. Sullo sfondo rimangono poi le considerazioni, di politica del diritto, sulle ragioni che hanno portato, negli anni Novanta, a modificare i diversi sistemi elettorali italiani, passando da formule di tipo proporzionale a formule di tipo maggioritario o prevalentemente maggioritarie.



I sistemi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


In via di prima approssimazione, si può dire che i sistemi elettorali in esame si collocano nella famiglia dei sistemi misti, cioè di sistemi che uniscono formule proporzionali e formule maggioritarie, con una prevalenza della tendenza maggioritaria.

Tre quarti dei deputati e dei senatori sono eletti, infatti, in collegi uninominali con la formula plurality; il restante quarto è eletto con una formula proporzionale.

Per il Senato, spetta ad ogni Regione un certo numero di seggi, suddividendosi poi le Regioni in collegi uninominali (la Lombardia, ad esempio, ha 47 seggi e 35 collegi; in Provincia di Varese vi sono i collegi 17, 18 e 19). Andando poi un po' più nel dettaglio dei sistemi di elezione di deputati e senatori, si deve osservare quanto segue: Per ogni collegio vince il seggio il candidato che ha ottenuto più voti.




Quindi per la Regione Lombardia si tratta di 35 collegi assegnati con il plurality.

Se nel collegio di Varese ha vinto il candidato Pinco Pallino, collegato alla lista Topolino & Pippo, dalla lista si dovranno togliere i voti che sono serviti a Pinco Pallino per essere eletto; e così per tutti i candidati e per tutte le liste. I rimanenti dodici seggi lombardi vengono assegnati con il proporzionale tra i candidati, non eletti nei collegi e che si siano collegati tra loro, sommando le cifre individuali e togliendo però (scorporando) dalla somma conseguita i voti ottenuti dai candidati già eletti.

Questo meccanismo, detto scorporo, vuole garantire una rappresentanza alle forze politiche di minore dimensione, che non riescono a coagulare voti sufficienti per eleggere candidati in sede di collegio.

Dividendo la cifra elettorale di ogni lista/partito per 1, 2, 3, 4, . fino a 12, che è il numero dei seggi da assegnare proporzionalmente in Lombardia, si otterranno dei quozienti. Ai dodici quozienti più alti spetteranno i dodici seggi. Ottenuta così per ogni lista la cifra elettorale di lista, l'assegnazione proporzionale avviene utilizzando il metodo d'Hondt già ricordato.

Si ipotizzi la presenza di tre partiti (o meglio di tre liste che collegano più partiti): la lista Topolino & Pippo, la lista Nonna Papera e la lista Paperino. Per semplificare si immagini che debbano assegnarsi soltanto 5 seggi.

La lista Topolino & Pippo ha avuto complessivamente, dopo lo scorporo dei voti, 100.000 voti

La lista Nonna Papera ha avuto 80.000 voti.

La lista Paperino ha avuto 50.000 voti.

Se divido 100.000 per 1, 2, 3.avrò i seguenti quozienti:


Se divido 80.000 per 1, 2, 3. avrò i seguenti quozienti:


Se divido 50.000 per 1, 2, 3. avrò i seguenti quozienti:


La lista Topolino & Pippo avrà quindi due seggi; la lista Nonna Papera pure due seggi, la lista Paperino un seggio solo.

Per le singole liste, poi, saranno eletti i candidati, non eletti direttamente nei collegi, che avranno riportato più voti.

Per rimanere al caso della Regione Lombardia, dodici collegi disporranno così, in realtà, di due senatori eletti per ciascuno.


Per la Camera dei deputati, la logica è assai simile con le seguenti varianti. Il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni; la Lombardia ha tre circoscrizioni, Varese è nella circoscrizione Lombardia 2. Per ogni circoscrizione vi è un determinato numero di collegi (la Provincia di Varese ha sette collegi). Nel collegio vince chi prende il maggior numero di voti. Ogni candidato nel collegio deve essere collegato a una lista che si presenta per la ripartizione proporzionale; l'elettore ha due schede, una per il maggioritario, l'altra per il proporzionale.

In questo caso però la ripartizione proporzionale avviene non su scala circoscrizionale, ma su base nazionale, operando una clausola di sbarramento del 4 per cento. La ripartizione proporzionale avviene sulla base del metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Su questo metodo non ci si può soffermare in questa sede; per una spiegazione v. pagg. 111-112 e 114-115 del libro di testo. Inoltre, vi è uno scorporo parziale, nel senso che non vengono tolti i voti ottenuti dai candidati eletti nei collegi, ma solo i voti che sono effettivamente serviti a vincere il collegio, pari ai voti ottenuti dal candidato arrivato secondo nel collegio più uno.

Si noti anche che, avendo due schede, è possibile disgiungere il voto per il collegio ed il voto per l'assegnazione proporzionale; si noti anche che i listini proporzionali sono bloccati, cioè predeterminati, senza poter esprimere preferenze, e che è possibile che la stessa persona sia candidata nell'uninominale e nel proporzionale.

Per ridurre gli effetti dello scorporo, nelle ultime elezioni politiche, sono state utilizzate le c.d. liste civetta, cioè liste "fittizie" collegate ai candidati nei collegi uninominali, al solo scopo di non far perdere voti scorporati alle liste di partito vere e proprie. Le liste civetta infatti non hanno superato il quorum del 4 per cento, mentre i partiti più rappresentativi, di centro destra e di centro sinistra, non hanno avuto voti "sprecati". Questo meccanismo di aggiramento degli effetti dello scorporo ha sfavorito i piccoli partiti, come Rifondazione comunista, che aveva fatto gli accordi di "desistenza" con l'Ulivo.


Per altro verso, l'utilizzazione massiccia delle liste civetta ha comportato il problema di un surplus di seggi rispetto ai candidati di alcuni partiti (Forza Italia in particolare) e quindi ha reso "impossibile" l'assegnazione di quei seggi. Questa situazione risulta abbastanza paradossale, perché alla fine, dopo un anno di discussioni e di fronte alle varie ipotesi prospettate (ripartizione dei seggi fra tutte le liste che avevano ottenuto un quorum superiore al 4%, come suggeriva una norma regolamentare ritenuta illegittima; attribuzione dei seggi vacanti ai "migliori perdenti" di Forza Italia), i seggi sono rimasti vacanti, senza completare il plenum di 630 deputati previsto dalla Costituzione e quindi in violazione di questa.





Una "panoramica" degli altri sistemi elettorali italiani


Per quello che riguarda le Regioni, la l. cost. 1/1999 ha attribuito alla legge regionale il compito di disciplinare il sistema elettorale regionale, nei limiti dei principi fondamentali statali, prevedendo inoltre, salvo che lo statuto disponga diversamente, l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Regione (analoghe previsioni sono contenute in una legge cost. relativa alle Regioni a Statuto speciale; si noti che una legge regionale del F.V.G. ha tentato di abbandonare il modello cost. dell'elezione diretta del presidente, ma un referendum regionale nel 2002 ha respinto questa ipotesi, quasi a significare un completo consolidamento dell'elezione diretta del presidente).

Da queste disposizioni potranno conseguire sistemi elettorali differenziati per ogni singola Regione. Per cenni si devono esaminare gli altri sistemi elettorali vigenti nel nostro Paese.


In via transitoria, in attesa dell'attuazione della l. cost. citata (alcune regioni hanno provveduto), il sistema elettorale è il seguente:

. Ad ogni Regione spetta un numero di consiglieri regionali, secondo le dimensioni territoriali;

. Il rimanente 20% viene attribuito a livello regionale (listino regionale);

. L'80% dei seggi viene attribuito in collegi provinciali plurinominali, con metodo proporzionale e soglia di sbarramento;

. Si prevede un premio di maggioranza alla lista risultata vincitrice e il cui capo lista è candidato alla presidenza della Regione, pari almeno al 55%;

. Viene proclamato presidente della Regione il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi su scala regionale.


Per quello che riguarda i Comuni, la distinzione fondamentale è tra Comuni fino a 15 mila abitanti e Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

Nei Comuni fino a 15 mila abitanti ogni candidato a Sindaco deve essere collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale.

Il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti (plurality) diventa Sindaco e ottiene 2/3 dei seggi in Consiglio. Il rimanente 1/3 viene ripartito tra le altre liste con il metodo D'Hondt.

Nei Comuni oltre 15 mila abitanti, il candidato Sindaco è collegato ad una o più liste. L'elettore può scindere il suo voto, nel senso che può votare un candidato sindaco ed una lista non collegata al Sindaco. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti (majority). Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati, quindici giorno dopo. Le liste che non portano il candidato al ballottaggio possono "collegarsi" a una delle due liste collegate ai due candidati rimasti in lizza.

L'attribuzione dei seggi in consiglio comunale avviene con il sistema proporzionale (metodo D'Hondt); tuttavia le liste collegate al Sindaco ottengono un premio di maggioranza del sessanta per cento dei seggi, se si realizzano alcune circostanze previste dalla legge.























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