![]() | ![]() |
|
|
I RAPPORTI TRA LE FONTI
Esistono tre tipi di rapporti tra le fonti:
RAPPORTO BASATO SUL CRITERIO DI GERARCHIA: le fonti del diritto hanno un rapporto gerarchico ovvero hanno un diverso grado di efficacia. La fonte di grado inferiore non può andare in contrasto con quella di grado superiore (si dice rapporto di tipo verticale). Ma se questo succede esistono due modi diversi per intervenire:
RAPPORTO BASATO SUL CRITERIO DELLA COMPETENZA: ( è chiamato anche rapporto di tipo orizzontale). Con il criterio di competenza si individuano le diverse sfere di competenza delle fonti. Ogni fonte deve produrre (legiferare) norme giuridiche nella propria sfera di competenza senza invadere le competenze altrui.
Tra queste abbiamo:
RISERVE DI LEGGE ASSOLUTE sono determinate materie che possono essere legiferate solo dal parlamento. La materia in questo caso non può essere regolata da nessun regolamento.
RISERVE DI LEGGE RELATIVE è quando il parlamento deve fare norme che individuino i principi fondamentali della materia che poi può essere integrata con regolamenti.
ATTO VIZIATO: un atto viziato è viziato quando è stato emanato da un organo incompetente o in modo diverso da quello previsto dalla legge.
Nel caso in cui una fonte vada al di là della competenza che le è assegnata, si avrà un VIZIO DI COMPETENZA e quindi sarà eliminata dalla corte costituzionale.
RAPPORTO BASATO SUL CRITERIO DELL'ABBROGAZIONE: gli atti normativi per entrare in vigore sono obbligati ad essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La legge entra in vigore di regola il 15° giorno successivo all'uscita della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Gazzetta Ufficiale viene pubblicata tutti i giorni escluso i festivi, e si può comprare in edicola o consultarla nei comuni. Quel periodo di tempo di 15 giorni (che poi in realtà è di 14 perché il 15° la norma entra in vigore) si chiama VACATIO LEGIS che letteralmente vuol dire vacanza della legge. Di solito si danno questi 14 giorni in modo che i cittadini abbiano il tempo di conoscere la norma e di mettersi in condizioni di rispettarla in quanto come tutti sappiamo la legge non ammette ignoranza. G.U. è la sigla della Gazzetta Ufficiale. Esistono ovviamente le eccezioni ad esempio il decreto legge ha una vacatio molto breve. Comunque in ogni caso quando la vacatio non è di 14 giorni viene scritto nell'atto normativo (nell'ultimo articolo). La VACATIO LEGIS quindi può essere più lunga o più corta, la durata di essa viene specificata in ogni caso sull' ultimo articolo eccetto quando è di 14 giorni (in quel caso non c'è scritto niente).
Una volta entrate in vigore le norme non hanno una data di scadenza e restano in vigore fino a quando non vengono abrogate (ovvero eliminate).L' abrogazione è l'eliminazione delle norme giuridiche e si realizza attraverso una norma successiva nel tempo 747i86h . Questa regola si applica esclusivamente su fonti di pari grado e se le fonti sono di grado diverso la regola non vale. Questa è la regola generale ma esistono altri modi per abrogare le norme:
Esistono 2 tipi diversi di abrogazione:
La norma si applica dal giorno in cui entra in vigore in avanti e non ha una data di scadenza. La regola generale dice che le norme sono IRRETROATTIVE ovvero che valgono dal giorno in cui sono state emesse in avanti. Però esistono anche le NORME RETROATTIVE. Una norma è retroattiva tutte le volte che c'è scritto sulla norma stessa. Ovvero la norma è retroattiva tutte le volte che il legislatore lo stabilisce. In ogni caso tutte le volte che la legge è retroattiva non porta mai uno svantaggio per il cittadino ma sempre un vantaggio.
Però tuttavia delle eccezioni a questa regola generale e sono:
Quando le norme entrano in vigore devono essere applicate da tutti attraverso degli atti giuridici che sono:
ATTI DEI PRIVATI
ATTI DEI GIUDICI
ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'atto giuridico è lo strumento attraverso il quale le norme vengono applicate.
Gli atti possono essere VALIDI o INVALIDI:
ATTI VALIDI: gli atti sono validi tutte le volte che vengono posti in essere nel rispetto della norma. Quando un atto è valido si dice che è conforme alla fonte precedente.
ATTI INVALIDI: l'atto invalido è un atto che presenta dei vizi, è un atto che è in contrasto con la norma. Gli atti sono concatenati l'un l'altro e quindi se nella catena c'è un atto invalido anche gli altri che lo seguono sono invalidi.
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025