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Legge 10 maggio 1976, n. 319 - La presente legge ha per oggetto

architettura





Legge 10 maggio 1976, n. 319

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

(abrogata dall'articolo 63 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, a far data dall'entrata in vigore di quest'ultimo)




La presente legge ha per oggetto:


a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;

b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;

c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;



d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;

e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici. Restano salve le disposizioni di cui al d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.




Allo Stato competono:


a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge;

b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;

c) la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, punto d), sulla base dei piani regionali, nonché il controllo della compatibilità dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal Ministro per i lavori pubblici;

d) la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, standard di consumi, e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;

e) la determinazione di norme tecniche generali:


1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere ;

3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;

4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc. Sono fatte salve le eventuali più restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.


Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.




Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un Comitato di Mini 434b11e stri, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanità. Il Comitato è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione


Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto può provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni.


Lo stesso Comitato dei Ministri può in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilità de gli scarichi di cui alle tabelle A e C della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunità economica europea, qualora questi ultimi valori risultino più restrittivi.


Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanità e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato dei Ministri è il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato dei Ministri si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche e per le altre questioni di cui alla presente legge.




Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze:


a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque;

b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti non che il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde;

c) il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;

d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il servizio idrografico italiano, con gli uffici del genio civile ed avvalendosi degli uffici delle province per quanto attiene agli aspetti qualitativi;

e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.


Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno in ogni caso essere previsti e regolamentati soltanto quando le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola.


Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno essere consentiti quando possano essere danneggiate le falde acquifere.


Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del Testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.




Le province provvedono ad effettuare:


a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;

b) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'art. 2, punto d).


Per la effettuazione dei compiti di cui al comma precedente, le province si avvalgono anche degli uffici e servizi dei comuni singoli e associati e delle comunità montane.




I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:


a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'art. 2;

b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;

c) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche.


I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali o da comunità montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.


I consorzi costituiti a norma del Testo unico di cui al comma precedente sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti altresì alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.


Le comunità montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali.


I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'art. 2, punto d), della presente legge, nonché del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.




Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:


a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.


I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle norme di cui all'art. 2, lettera b), e inviati al Comitato del Ministri di cui all'art. 3, per la redazione del piano nazionale di risanamento.


I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni due anni.


Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con periodicità non superiore all'anno. I soggetti contemplati dall'art. 93, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso, tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi.


Le autorità competenti per il controllo quantitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.




Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato dei Ministri, di cui al precedente art. 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:


a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorità di realizzazione;

c) definizione dei criteri di attuazione delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;

d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale.




Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.




In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.


Essi si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo.


La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'art. 1, lettera a), della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.


I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.


Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico è fissata dall'autorità di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.


L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali, contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C, allegate alla presente legge, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.


Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al n. 10 della tabella A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge.


Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo.


Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto.

(comma introdotto dall'art. 6 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito dalla legge n. 172 del 1995)




Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.


La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma dell'articolo 14.


Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione al 13 giugno 1976 e che non abbiano ottenuto la licenza di agibilità o di abitabilità devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro il 30 giugno 1980.


I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi sono assimilati agli insediamenti esistenti al 13 giugno 1976.


Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia alla data del 13 giugno 1976 ai fini dell'ottenimento del certificato di abitabilità sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza stessa.




L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare è rilasciata dall'autorità designata dalla regione territorialmente competente ed è subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla presente legge.


Restano fermi i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione.


L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili è rilasciata in conformità alle disposizioni stabilite nelle convenzioni inter nazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'art 3, in armonia con quelle della presente legge.


L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobile.


Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorità marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'articolo 15.


Il Ministro dell'ambiente provvede a effettuare le prescritte modifiche ai competenti organismi internazionali.




Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:


1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A;

2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere comunque conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi inoltre ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.  I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari più restrittivi attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione. In ogni caso, se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano le norme di cui alla prima parte del presente numero;

(il n. 2 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito dalla legge n. 172 del 1995)

3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorità statali e regionali ai sensi del punto 2), voce e) dell'art. 2 e della voce e) dell'art. 4, cui si dovranno adeguare.




Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:


1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:


a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella C;

b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;


2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:


a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità dell'allegata tabella C;

b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite ai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.


I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.


I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorità.


I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981.


In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 13 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente;


3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere a) e b), del presente articolo.


L'ammissione definitiva è subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorità statali e regionali competenti ai sensi dell'art. 2, voce e), punto 2), e dell'art. 4, voce e).


Le stesse norme di cui al n. 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'art. 14, purché ciò avvenga entro il 31 dicembre 1980.




Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.


La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, conformandosi ai principi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito dalla legge n. 172 del 1995)


Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito dalla legge n. 172 del 1995)


I comuni o i consorzi di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione.




I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.


I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:


a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi.


La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorità competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonchè dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.


Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento.


Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio.


Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presìdi e servizi multizonali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Sino all'attuazione dei presìdi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, sentenza 15-28 luglio 1983, n. 248, nella parte dove non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare, anche tramite un proprio consulente tecnico, all'analisi)


Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui alla presente legge.


Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti un'autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:


1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;

2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella C;

3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi intercomunali o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilità ed alle norme regolamentari di cui all'articolo 12, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.


L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione ope legis o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.


In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.


Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.


Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

(comma introdotto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito dalla legge n. 172 del 1995)




Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto ai comuni o ai consorzi il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.


La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.


La prima parte è determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata.


La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate.




Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata:

- per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

- per la parte relativa al servizio di depurazione se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.


In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal C.I.P.E., con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del C.I.P.E. è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996.

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito dalla legge n. 172 del 1995)


La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.


Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.


Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.


Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'articolo 16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.


Qualora i servizi di cui all'art. 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per quelli di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente.


Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

(comma aggiunto dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito dalla legge n. 172 del 1995)


17- bis (abrogato dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 36 del 1994)


17- ter (abrogato dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 36 del 1994)






Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantità e qualità dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3, integrato dal Ministro per le finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo.


La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall'entrata in vigore della presente legge.




I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 6, primo comma, nonché le province, per le spese relative agli impianti di cui al punto e) dell'articolo 5, possono usufruire di contributi in conto interessi e in conto capitale da parte delle regioni.


Nella determinazione della misura percentuale delle erogazioni, le regioni tengono conto dei programmi di risanamento e delle esigenze della depurazione degli scarichi.


La formale concessione dei contributi ha luogo dopo che le descrizioni tecniche di massima delle opere siano state vistate dagli organi regionali, ed è subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti minori, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico.


La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, ed ha luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi dell'ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli organi regionali. Al pagamento del conguaglio si provvede dopo l'approvazione del collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e in rapporto alla spesa in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento dei suddetti benefici.




Le imprese con impianti già in servizio alla data del 1° gennaio 1975, le quali realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le necessarie modificazioni degli scarichi in atto alla stessa data del 1° gennaio 1975, possono usufruire da parte delle regioni di contributi in conto interessi e/o in conto capitale da fissarsi con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa della Comunità economica europea.




Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver chiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi e due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.


Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non esenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'artico 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta, o dopo che l'autorizzazione è stata revocata.


Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque.

(comma così sostituito dall'art. 3, del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito dalla legge n. 172 del 1995)


Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato l alla delibera medesima. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(comma così sostituito dall'art. 3, del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito dalla legge n. 172 del 1995)


Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

(comma introdotto dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito dalla legge n. 172 del 1995)


(le sanzioni sono state depenalizzate in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 20-23 giugno 1994, n. 254, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 2, della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui escludeva che le pene sostitutive si applicassero ai reati previsti dagli articoli 21 e 22 della presente legge)




Fuori dai casi di cui all'articolo 21, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni.

(così sostituito dall'art. 4 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito dalla legge n. 172 del 1995)




Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa, è punito con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

(non depenalizzata ai sensi dell'art. 34, lettera g), della legge n. 689 del 1981)


Se l'autorizzazione non viene concessa si applicano il primo e il terzo comma dell'articolo 21.


23-bis


Chiunque viola le disposizioni del penultimo o dell'ultimo comma dell'articolo 7 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

(non depenalizzata ai sensi dell'art. 34, lettera g), della legge n. 689 del 1981)




Con la sentenza di condanna, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa.


24-bis


Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.


Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione.




Coloro che effettuano scarichi già esistenti, provenienti da insediamenti sia produttivi che civili, sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente legge, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento. Essi sono comunque tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della presente legge e in particolare in quanto contenuto nella tabella C allegata alla presente legge. Per gli scarichi in mare aperto, debbono essere osservate le prescrizioni stabilite nell'articolo 11, terzo comma, della presente legge.


Per quanto attiene ai profili della protezione sanitaria, vale quanto disposto all'articolo 26, ultimo comma, della presente legge.


Quando si verifichi l'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b), ed al presente articolo, non sono punibili i fatti connessi con l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a) previsti come reato da precedenti disposizioni di legge.




Gli scarichi di cui all'articolo 1, lettera a), sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono pertanto abrogate tutte le altre norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento.


Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonché al d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.


Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9, legge 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato di tre anni.


Restano in vigore le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la vita, l'incolumità personale e pubblica.


Sono fatti salvi specifici motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.


Tabella A


Tabella B


Tabella C









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