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TITOLI DI CREDITO (ARTT.1992à2002 cc.)

giurisprudenza



TITOLI DI CREDITO (ARTT.1992 2002 cc.)


E' un documento contenente una dichiarazione con la quale un soggetto si obbliga verso un altro individuato in base alla proprietà del documento,il possesso del quale,conseguito nelle forme di legge, attribuisce un diritto letterale e autonomo.


Caratteristiche fondamentali:

incorporazione: stretto collegamento tra diritto e documento,tramite il quale è possibile    trasferire il titolo come una semplice cosa mobile,basando la titolarità del diritto sul possesso effettivo del documento (per cui vale la regola "possesso vale titolo" dell'acquisto a non domino ex art.1153cc);

legittimazione attiva:il possesso qualificato nelle forme della legge fa presumere la proprietà del documento e la titolarità del diritto (art.1992 comma I);

legittimazione passiva:il debitore cartolare è liberato pagando a chi appare legittimato a ricevere (art.1992 comma II);

letteralità:indica al qualità e l'estensione del diritto esercitabile,impedendo al creditore di esigere prestazioni non indicate nel titolo (art.1993 cc.)

autonomia del diritto cartolare da ogni possessore del titolo rispetto alla posizione dei precedenti possessori dello stesso,ovvero inopponibilità a quel determinato portatore delle eccezioni esperibili nei confronti di altri (art.1993cc.)




Regime delle eccezioni

Eccezioni reali: opponibili a chiunque entri nel rapporto cartolare

falsità della firma

difetto di forma;

difetto di capacità legale o del potere di rappresentanza nel momento dell'emissione del titolo;

eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo;

eccezioni contenenti la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione.


Eccezioni personali: riguardano un particolare rapporto con un determinato portatore


Classificazione dei titoli

a)  in base al rapporto fondamentale

-titoli astratti (cambiale, assegno) il rapporto fondamentale non appare dal contesto del documento,al possessore non sono opponibili le eccezioni nascenti da quel rapporto;

-titoli causali(titoli rappresentativi di merci,azioni,obbligazioni di società)vi è il richiamo al rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione del titolo.

b)  in base all'oggetto

-titoli semplici che attribuiscono il diritto ad una prestazione determinata

-titoli complessi che conferiscono un insieme di poteri

-titoli di credito in senso stretto che attribuiscono il diritto ad ottenere una somma di    denaro

-titoli rappresentativi di merci che attribuiscono il diritto alla riconsegna delle merci indicate sul titolo

c)  in base alla fungibilità

-titoli individuali infungibili,collegati ad un'operazione economica con uno o più soggetti determinati

-titoli di serie o di massa,omogenei e fungibili.

d)  in base al soggetto emittente

-titoli pubblici emessi dallo Stato;

-titoli privati (che non comprendono i titoli al portatore aventi ad oggetto    l'obbligazione di pagare una somma di denaro,considerati monopolio di Stato)




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