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L'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE

giurisprudenza



L'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE


L'inadempimento consiste nella mancata o nella inesatta esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore. L'inadempimento può essere conseguenza di una precisa scelta del debitore in tal senso, di una sua incapacità a provvedere, di errori di calcolo o di condotta nel preparare od eseguire l'adempimento, di negligenza. In tutti questi casi si dice che l'inadempimento è imputabile al debitore, che ne risponde con l'obbligo di risarcire i danni che la mancata esecuzione della prestazione provoca al creditore (art. 1218).

Il debitore può evitare la responsabilità che il man 737b19h cato adempimento dell'obbligazione fa sorgere a suo carico soltanto qualora sia in grado di dare la prova "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

È assoluto quando il debitore non esegue del tutto la prestazione;



È relativo quando il debitore esegue la prestazione ma non esattamente o tempestivamente.

Il ritardo o inadempimento relativo, si chiama anche mora del debitore. La mora debendi, presuppone l'imputabilità del ritardo al debitore: il debitore non è responsabile del ritardo se gli è stato impossibile adempiere per una causa che, con la migliore diligenza, non era in grado di prevedere e prevenire, e di regola deve adempiere non appena l'impossibilità viene meno (art. 1256).  L'onere della prova di tale impossibilità incolpevole grava sul debitore.

La mora può verificarsi ex re, ossia automaticamente, per il fatto solo del ritardo, o ex persona, mediante un atto di costituzione in mora, con cui il creditore richiede per iscritto l'adempimento.

Si ha mora ex re (art. 1219):

Quando l'obbligazione derivi da fatto illecito (art. 2043), per garantire una immediata riparazione del danno ingiusto provocato ad altri;

Se il debitore dichiara per iscritto di non volere adempiere, dato che in tal caso la richiesta di adempiere da parte del creditore sarebbe del tutto inutile;

Se l'obbligazione scaduta aveva per oggetto una prestazione che doveva essere eseguita al domicilio del creditore, poiché in questo caso è la stessa scadenza del termine a rendere ingiustificato il ritardo nell'adempimento da parte del debitore.

Gli effetti della mora debendi sono i seguenti:

L'obbligo di risarcire il danno per il ritardo nell'adempimento (art. 1223); se si tratta si obbligazioni pecuniarie dal giorno della mora dovuti sulla somma pagata, e senza che il creditore debba provare di avere subito un danno corrispondente, gli interessi moratori (art. 1224);

Si verifica il passaggio del rischio, cioè il trasferimento a carico del debitore ritardatario dell'impossibilità della prestazione per una causa a lui non imputabile. Di regola l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ha come effetto l'estinzione dell'obbligazione e, quando non sia a lui imputabile, la liberazione del debitore. Se però si trova in mora nell'adempimento, il debitore è responsabile in ogni caso dell'impossibilità verificatasi successivamente alla scadenza, anche se dovuta a una causa a lui non imputabile, a meno non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe perito ugualmente presso il creditore (art. 1221).

La conseguenza sanzionatoria principale dell'inadempimento imputabile al debitore è l'obbligo, a suo carico, di risarcire al creditore il danno arrecatogli. In ogni caso il risarcimento del danno, sia per l'inadempimento assoluto che per il ritardo, deve comprendere (art. 1223) "così la perdita subita dal creditore"(danno emergente), "come il mancato guadagno" (lucro cessante). In altri termini, in caso di inadempimento il creditore ha diritto di essere risarcito del danno che non avrebbe avuto e del profitto che avrebbe ottenuto se non vi fosse stato l'inadempimento.

Tra l'inadempimento e il danno deve esistere un nesso di causalità che va accertato in concreto, caso per caso, dal giudice. La perdita subita e il mancato guadagno sono risarcibili soltanto se costituiscono una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, cioè se e nella misura in cui tra l'inadempimento e il danno esiste giuridicamente un rapporto di causa ed effetto.

Se l'inadempimento è doloso, il debitore è tenuto a risarcire anche i danni imprevedibili, cioè che non potevano essere ragionevolmente preveduti nel momento in cui è sorta l'obbligazione; se invece è semplicemente colposo, il debitore risponde soltanto per i danni prevedibili (art. 1225).

Se alla produzione del danno ha concorso anche il fatto colposo del creditore danneggiato, come avviene frequentemente in materia di danni subiti dalle persone su mezzi pubblici, il risarcimento dovuto viene diminuito in proporzione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227).

Il risarcimento non è comunque dovuto per i danni che sono esclusivamente imputabili al creditore, cioè per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (danni imputabili al creditore).

Anche nella mora del creditore vi è un ritardo, ma mentre nella  mora debendi questo ritardo dipende dal comportamento del debitore, in quella credendi esso dipende dal comportamento del creditore. Orbene, perché è il creditore che non rende possibile l'adempimento, è chiaro che il primo degli effetti della mora credendi consiste nell'impedire che il ritardo nell'adempimento si addebitato al debitore e che quindi scattino a carico di quest'ultimo le conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero dalla mora debendi. Quando il creditore è in mora, è a suo carico il rischio per l'ipotesi che la prestazione divenga impossibile per causa non imputabile al debitore (art. 1207).




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