LE FONTI DEL DIRITTO
NELLE PROSPETTIVE DEI GIURISTI
Le fonti sono considerate fattori
giuridici dell'ordinamento, cui l'ord.giuridico connette la nascita, la
modifica,l'estinzione di una norma. Per contro, è minoritaria la figura delle
fonti in senso soggettivo. Fonte non è quindi il Parl, ma la legge formale, non
è il governo ma il reg; tanto più che essi dispongono non solo di poteri
normativi. Tutte le fonti legali possono vigere xchè vige l'ord.del quale esse
fanno parte integrante, e l'ord.vige fin quando sia sorretto da un certo grado
d'effettività. Il discorso sulle fonti va distinto in 3 piani: il 1°attiene
alle fonti legali, abilitate a produrre diritto oggettivo; il 2°considera i
momenti interpretativi e applicativi dei testi normativi. Il 3°riguarda le
rotture e i superamenti della disciplina concernente le fonti legali (extra
ordinem). Le fonti legali sono dunque atti e fatti dai quali è posto e
continuamente rinnovato un certo ord.giuridico da un organo dello
Stato-soggetto e trovano la loro formulazione nelle fonti scritte, per
l'importanza che esse hanno di stabilire come identificano e selezionano gli
interessi prevalenti. Il concetto di fonte è poi preceduto da quello di
norma, poiché dove vi siano norme è necessario trarne la fonte.
CAP.2: L'IDENTIFICAZIONE DELLE
FONTI LEGALI
Le d.l.g.del 16/3/42
rimandano la formazione ed emanazione delle leggi ad altrettante leggi di
carattere costituzionale. Esse esordiscono con il quadripartito elenco
dell'art.1, che chiarisce i rapporti gerarchici fra queste fonti. La supremazia
è data alle leggi formali, tanto più che anche gli atti ad essa equiparati sono
condizionati da una legge delega o conversione. Gli usi sono l'ultimo gradino.
Solo per le leggi formali si ha un nomen iuris ed un procedimento di formazione
che li rende facilmente individuabili, e assumono rilievo xchè subordinate solo
alla Cost. Le fonti inferiori, non vi sono neppure menzionate, salvo qualche
accenno ai regolamenti. La Cost non precisa, come le preleggi, i modi di
individuazione delle singole fonti, ma le regola a grandi linee secondo 1
disciplina cost.quali le leggi ord. Rilievi analoghi per gli atti normativi
dell'esecutivo, regolati da leggi comuni. Le fonti s'individuano secondo
criteri formali, cioè riconoscere la denominazione ufficiale dell'atto (nomen
iuris) e il procedimento di formazione. In presenza di fonti del diritto è dato
distinguere: L'aspetto formale, vale a dire l'atto in quanto posto in
essere secondo una determinata procedura; l'aspetto sostanziale, vale a
dire il contenuto dell'atto, ciò che con l'atto è disposto; la norma
giuridica desumibile, in via interpretativa, dall'atto. Può essere desunta
anche da un comportamento e allora avremo la consuetudine. La generalità-astrattezza non è un punto
sufficiente per l'individuazione delle fonti, neanche in casi che fanno difetto
dei consueti criteri formali. Non meno determinante è il criterio dello
scopo, perseguito dagli atti, perché se la struttura degli atti evidenzia
lo scopo di innovare l'ord.giuridico, si parla di fonti legali.
L'individuazione delle fonti è importante per stabilire il trattamento che un
atto dovrà avere e la sua classificazione nel sistema delle fonti. Un dato
fondamentale è evidenziato nell'art.113 C.P.C. che impone al giudice di seguire
le norme del diritto, salvo che la legge gli conferisca il potere di decidere
secondo equità. Da questo precetto si ricava il principio jura novit
curia. Questi esprime il dovere, gravante sui giudici, di interpretare
d'ufficio, le proposizioni normative che sono tenuti ad applicare,
indipendentemente dalle deduzioni delle eventuali parti nei rispettivi giudizi.
Ciò incontra un limite nella corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
CAP.3: IL SISTEMA DELLE FONTI LEGALI
Ogni
ord.giuridico è un sistema retto dal principio di non contraddizione. Ma, la
varietà e molteplicità delle fonti richiedono un criterio per il loro
coordinamento nel sistema, in quanto si prestano a diverse discipline poste in
fonti o momenti diversi (antinomie). Esistono antinomie apparenti e
reali; cioè contrasti tra più discipline che si prestano ad essere superati
in sede interpretativa, a fronte di altri che s'impongono di stabilire quali
fonti debbano avere la preferenza. Poi antinomie di 2°grado riguardanti
le stesse norme sulla produzione del diritto, vale a dire i criteri di
risoluzione dei conflitti in esame, che si rivelino a loro volta antinomici. La
costruzione di un sistema delle fonti legali rappresenta la conditio sine qua non per l'esercizio della giurisdizione.
IL
QUADRO DELLE FONTI-ATTO NELLO STATUTO ALBERTINO
Lo
Statuto albertino ebbe 3 ordini di norme interessanti la produzione normativa:
1) concernente lo statuto stesso, definito legge fondamentale, e irrevocabile della monarchia; 2) l'esercizio del potere lgsl da parte del re e
delle 2 camere; 3) riguardante i decreti e i regolamenti necessari per
l'esecuzione delle leggi. Le consuetudini, invece, non erano nemmeno
menzionate. Questo sistema si reggeva solo su due criteri di classificazione
delle fonti. Da un lato, il criterio gerarchico, dove le fonti si
classificavano su 2/3 livelli, a seconda che fosse considerato o meno lo
statuto, sottratto alla revisione delle leggi ordinarie; e che preferiva la
superiore a quella inferiore. Dall'altro il criterio cronologico, implicante
l'applicazione della lex posterior. La chiave del discorso andava ricercata
nella forza di legge, nel suo duplice profilo attivo e passivo. Forza attiva
cioè la capacità di innovare l'ord.giuridico, che si riduce a
3 vicende: l'abrogazione, la deroga e la modifica. La forza passiva cioè
la capacità di resistere all'abrogazione delle leggi subordinate. L'originario
sistema subì poi varie alterazioni. Fu negata la totale preminenza dello
Statuto; sopraggiunsero gli atti avente forza di legge del governo, i contratti
collettivi di lavoro nelle fonti atto. Cambiò quindi nelle d.l.g.la
classificazione gerarchica, giungendo all'attuale art.1. L'entrata in vigore
della Cost.ha alterato il sistema delle fonti legali, data la moltiplicazione
dei vari atti e fatti normativi, dall'entrata dei regolamenti delle CE e le
consuetudini internazionali (art.10). Tutti i tipi di criteri hanno risentito
dell'entrata della CC, che risolve tutte le controversie interessanti la
conformità delle leggi alla Cost.nell'ambito di processi costituzionali. È
stato così risolto il problema del fondamento dell'abrogazione, che lega
all'esistenza di un potere giuridico
normativo inesauribile.
IL CRITERIO
CRONOLOGICO; FONDAMENTO E LIMITI DEGL'EFFETTI ABROG.
Il criterio cronologico continuò
a trovare applicazione, regolando i rapporti tra le leggi anteriori e la Cost.
è adoperato quando si parla di due
norme confliggenti poste dalla stessa fonte, ed in base al quale si preferisce
la norma successiva a quella precedente, tranne quando la stessa ha carattere
speciale o eccezionale. La vecchia legge autorizza la propria abrogazione
mediante 1 risoluzione implicita delle sue disposizioni.
IL CRITERIO GERARCHICO;
GERARCHIA DELLE FONTI E DELLE NORME
Esso consiste
nell'ordinare e coordinare le fonti a seconda della diversa misura in cui le
varie fonti sono abilitate a produrre diritto, ripartendole secondo una
distribuzione verticale; così, quando norme sono di rango inferiore in
contrasto con quelle superiori, sono da considerare invalide e annullabili; è
adoperato quando le norme confliggenti provengono da fonti diverse. Si serve
della forza e valore di legge, cioè il regime della legge, che comprende
la disciplina, l'autorità emanante e il procedimento lgsl. Discorsi simili si
hanno per le norme interposte, nei giudizi di leg.cost.delle leggi, che
si elevano a parametri di legittimità di determinate fonti legali, fissando 1
serie di limiti, traducibili in condizioni di validità degli atti stessi
(l.deleganti)
IL CRITERIO DELLA COMPETENZA;
FONTI RISERVATARIE E COST.PREFERITE
Il
criterio della competenza, in
base al quale l'efficacia delle fonti è distinta a seconda della sfera,
territoriale o materiale, in cui essa opera. Esso si divide in due forme:
1) c.d.competenza o di riserva, cioè quando la cost.o altre leggi
cost.riservano la disciplina di determinati settori a determinate fonti.
Ogni altro tipo di atto normativo, non avente rango cost., è escluso da
quegli ambiti, sia le fonti competenti abbiano già provveduto a regolarli, sia
permanga un vuoto di regolamentazione. L'es.+noto è quello dei reg.parlamentari
(art.64) con cui la Cost.assegna la disciplina dell'org.interna a ciascuna
camera e le procedure d'approvazione degli atti lgsl. 2) criterio della
preferenza quando la Cost. mostra di preferire la disciplina di una materia
ad una fonte, anche se l'altra potrà regolarla fin quando la prima non lo
faccia. Esse divengono operative nel momento in cui la competenza sia stata
esercitata. È il caso delle leggi regionali. Le regioni, secondo la CC, non
possono ricorrere, impugnando leggi statali ritenute invasive delle proprie
attribuzioni, fino a quando non abbiano usato di quelle competenze. Lo stesso è
per le fonti comunitarie. I reg., le direttive, e gli altri atti
normativi delle CE non dispongono di competenze riservate. Fino a quando esse
non siano state esercitate esse spettano alle fonti interne.
CAP.IV: L'INTERPRETAZIONE
Il momento interpretativo,
consistente
in una articolata serie di precedenti formati dalla CC, assume una posizione
preminente rispetto al momento costituente. Esse coesistono sempre. La legge,
così com'è stata interpretata dal giudice al caso concreto, forma la premessa
della decisione. Così s'afferma il primato del metodo casistico
su
quello sistematico. Essi devono integrarsi a vicenda, ma lo stato di giustizia
non deve mai soppiantare lo stato di diritto. Sono inserite tra le fonti
normative atti applicativi di legge, quali sentenze e provvedimenti amm., anche se non hanno forza
di legge. In riferimento all'inter.c'è una coincidenza tra diritto vivente e
vigente, alla quale concorre la CC, rivolta a consolidare interp.ripetute in un
certo periodo (consuetudini interpretative). Infatti, oggi le premesse sociali,
economiche e politiche, che incidono su produzione e rinnovamento del diritto,
vanno tenute presenti nel momento interpretativo, tutte le volte che si possa
collegarle all' intenzione del lgsl. Non sono xò fonti legali xchè in ogni caso
l'interp.non si contrappongono mai ai testi normativi, ma fanno corpo con essi.
Il concetto d'interpretazione coincide con la ricostruzione del pensiero
espresso dalla legge, e si risolve non in un atto di volontà, ma in una
semplice cognizione del diritto vigente. Occorre quindi distinguere testi
normativi e i loro enunciati, cioè disp.e norme. L'oggetto dell'inter.sono i
testi, poste in essere dalle fonti legali mentre le norme sono ricavate dai
testi medesimi dalle autorità chiamate a farne applicazione. Se i significati
non sono univoci, si rende necessaria un'interpretazione sistematico-evolutiva,
L'inter.avviene generalmente puntando
sugli usi consolidati del linguaggio dei giuristi tenendo conto del significato
grammaticale delle parole, (i.letterale),
nonché dell'intenzione del legislatore (mens
o ratio legis). Essi vanno
integrati con l'i.sistematica, cioè
quando la norma deve armonizzarsi con i principi fondamentali, e qualora non
sia possibile, il legislatore dovrà denunciarne l'incostituzionalità. Da questo
processo la norma, calata nel sistema, potrà uscirne arricchita (i.estensiva) o ristretta (i.restrittiva). La Cost.poi non va imbalsamata nei suoi
concetti originari, perché dallo stesso testo possono trarsi, in diversi
periodi storici, norme in tutto o in parte diverse, perché, pur immutato il
testo, sono mutati i principi fondamentali che reggono l'ord.; quindi occorrerà
adeguare il significato della norma ai nuovi e diversi principi (i.adeguatrice). Importante è il caso dei bilanciamenti per mezzo dei quali vanno riconciliati i principi. Nessuno di loro
fissato o desumibile dalla Cost.risulta immune da conflitti con altri principi
o valori del medesimo rango. Che a ogni disp.corrisponde una norma è vero solo
in parte. Le interpretazioni delle disp.hanno molte volte per oggetto il combinato disposto, cioè enunciati suscettibili di nuovi
significati quando siano in collegamento reciproco, accentuando il distacco tra
norme e disposizioni. Si hanno 2 grandi complessi di norme senza disposizioni; le norme consuetudinarie, quali
fonti del diritto non scritto. Dall'altro i principi generali o fondamentali. L'ord.infine si fonda, oltre che sulla Cost.,
anche sulla discrezionalità delle decisioni delle autorità giudicanti, in virtù
di 3 ordini di fattori posti dal: 1) diritto processuale dove il ruolo dei
giudici risulta ben diverso da quello dei Parl (autori materiali delle
fonti-atto). A ciò va aggiunto il principio del contraddittorio (partecipazione degli interessati) e della motivazione (111).2) diritto
sostanziale, dove il presupposto
dell'attribuzione del significato è dato dall'effettiva presenza delle fonti
legali, che i giudici sono tenuti ad applicare, nei margini previsti..3) l'esperienza giuridica, che forma i precedenti, secondo il diritto
vivente.
CAP.V: LA
COSTITUZIONE
Essa è la legge basilare
dello Stato, senza la quale esso non è concepibile Non è possibile staccare
quindi la Cost.materiale(Mortati) da quella formale, xchè essa rappresenterebbe
la fonte di quella formale, il fondamento dell'intero ord.normativo, in quanto
sistema di valori fatto proprio dalla classe governante di quel momento
storico. Non è irriverente pensare a stati che non abbiano una vera Cost. In
Inghilterra, la cost.si risolve nella norma che affida al Parl.la parte
saliente del potere normativo, non essendo uno stato a struttura codicistica. In Francia la
Cost.divenne forte con la V repubblica, cioè da quando il Conseil
constitutionnel, ha potuto sindacare le leggi ordinarie sulla base di
impugnative proposte anche da singole minoranze di parlamentari. Considerazioni
analoghe si hanno per le Cost.forti socialiste dell'Europa orientale,
precedenti il crollo dei rispettivi regimi. Esse riservavano esplicitamente
alla Camera popolare le decisioni riguardanti la costituzionalità delle norme
giuridiche.Esse possono essere
rigide o flessibili. Sono rigide quando,
per modificare o abrogare le disposizione in esse contenute sia necessaria una
procedura aggravata rispetto a quella delle leggi ordinarie, e assumono, nella
gerarchia delle fonti, grado superiore a quello delle leggi ordinarie. Rigida
in senso debole, quando non ci sarà nessun controllo sulla conformità ad
essa della l.ord. Rigida in senso forte quando si prevedono
disapplicazioni da parte del giudice in caso d'incostituzionalità o
annullamento quando sono in contrasto con la cost. Quando la procedura di
formazione è simile a quella della l.o., la cost. sarà flessibile. Nel periodo statuario(cost.flessibile) non vi è mai stato un sindacato o controllo
di legittimità delle leggi, per colpire eventuali inosservanza delle
disp.statuarie ed è questa la differenza con la cost.rep. In alcuni stati
europei, la superiorità della cost.è proclamata ma non assicurata. La supremazia della Cost. è data dal
sindacato di legittimità che esprime con la CC. Tutte le previsioni cost.si prestano a
svolgere un triplice ufficio 1) invalidare qualsiasi
disciplina lgsl ordinaria che contrasti con le previsioni stesse; 2) fissare i criteri interpretativi di tali discipline, fino al punto di esigere la
c.d.interpretazione adeguatrice. 3) integrare
le lacune dell'ord., consentendo
l'utilizzo della Cost.da parte di qualsiasi autorità giudiziaria.
RAPPORTI
TRA LA COST.E LA LGSL ORDINARIA
La
Cost.è da un lato condizionante, ma è a sua volta condizionata
dalla lgsl attuativa, sotto un duplice profilo. Se quella lgsl difetta, le potenzialità
normative degli enunciati cost.sono impoverite. Se invece l'attuazione si
registra, le scelte del Parl(e del governo) si prestano a reagire sulla
ricostruzione e applicazione della Carta C. Quindi la Cost.è una creazione
storica, che di continuo si trasforma, poiché incide su di esso l'attività lgsl
rivolta a concretarlo, la cd Cost.vivente, diversa da quella"materiale"perché questa fa della
giustizia la sola e fonte suprema. Il momento interpretativo è
legato alle decisioni della CC, influenzate da un'indubbia politicità per gli
effetti che esse sono in grado di produrre. Cost.rigide come la ns lasciano
ampio spazio alle opzioni intepretative. Si pensi a quanto la CC utilizza il
canone non scritto della ragionevolezza
delle discipline lgsl ad essa
sindacate; o il necessario bilanciamento
dei principi concorrenti o
configgenti, nella risoluzione di tante questioni di legittimità cost. La
stessa CC forma l'oggetto di una particolare antinomia: per un verso
rappresenta l'elemento che conferisce la rigidità alla Cost, per l'altro la
Cost.è espressione di ciò che la CC le fa dire. Oltre alle varie fonti, la
Cost.deve infine tener conto delle consuetudini e convenzioni cost, che
s'impongono e modificano di forza propria, dovunque la Carta presenti lacune.
Occorre infine che la CC tenga conto dei precedenti formati
in ogni campo dalle stesse sentenze, e non se ne discosti senza argomentare a
fondo le ragioni che la inducono a ratificare i propri indirizzi
giurisprudenziali.
LA
REVISIONE COSTITUZIONALE
Per
diversificare i vari tipi di Cost.è necessaria un'indagine sulle apposite leggi di revisione (art.138). Le fondamenta storiche della distinzione sono nel
confronto tra: Cost.giacobina
del 1793, dove fu chiarito che il
popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Cost.,
perché una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future.
Quindi, in questo caso, le leggi cost.sono parificate alla stessa Cost.; Grundgesetz tedesco, dove non era ammissibile nessuna modifica
della legge fondamentale. Da qui i vari tentativi di separare il potere
costituente dai poteri costituiti. Il potere costituente non potrebbe
considerarsi ripetibile, ma un unico
atto non reiterabile. Sarebbe quella funzione esplicatesi all'origine di ogni
ord., sicchè il suo rinnovamento comporterebbe la rottura della continuità
cost. Opinioni contrarie invece considerano insensato contrapporre i due
poteri, ammettendo una possibilità di revisione totale della Carta. Riguardo
gli atti dell'Assemblea Cost.l'argomento più dibattuto fu quello riguardante la
definitività della forma
repubblicana (art.139). non si
tratta né di un limite sostanziale, né di un limite procedurale ma un limite assoluto. La scelta della forma repubblicana ha rappresentato il frutto di
un'autonoma scelta del corpo elettorale, sancita con d.lgsl.luog. 16/3/1946
n°98, con la conseguenza che l'art.139 sarebbe con l', formando la categoria
dei limiti
espressi.
I
LIMITI IMPLICITI DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE
Oltre ai limiti espressi, sono riscontrabili altri
limiti(impliciti) della revisione cost. L'art.2 nella parte in cui si definiscono inviolabili i diritti dell'uomo, l'art.5 dove si proclama la
Repubblica unica e indivisibile. Quindi sottratti a revisione sono tutti i
principi che in caso d'abrogazione farebbero venir meno l'ord. Formano la categoria dei limiti sostanziali. I limiti formali sono quelli legati alla
procedura da seguire, prescritta nell'art.138. Esso ragiona per l'iter
prescritto dall'art.138, vale a dire il referendum popolare, che può essere
richiesto qualora non si raggiunga, nella 2°votazione, la maggioranza dei 2/3
dei componenti di ciascuna Camera. Le richieste referendarie avente per oggetto
una pluralità di richieste eterogenee sono escluse; così, di conseguenza, è da
escludere una nuova Carta C.sottoponibile al voto popolare. La procedura
presenta alcuni cambiamenti: cioè l'ulteriore aggravamento del procedimento da
seguire per la revisione cost. La legge cost. del 6/8/1993 n°1 ha previsto che
le proposte avanzate dall'apposita commissione
bicamerale per le riforme istituzionali fossero
necessariamente approvate sia dalle Camere, con 2 deliberazioni successive, sia
dal popolo, mediante referendum. Così derogando all'iter prefigurato
dall'art.138. il procedimento è in parte simile a quello ordinario.
·
Fase preparatoria (iniziativa e istruttoria). Non è ammessa
l'iniziativa del CNEL
- Fase costitutiva.
Occorre 2 deliberazioni a distanza di 3 mesi l'una dall'altra che devono
riguardare il medesimo testo di legge (principio della doppia delibera
conforme). Dopo la 1°deliberazione il progetto di legge può già passare
all'altra camera (principio di consecutività)ed eventuali emendamenti
fanno ricominciare daccapo il procedimento (navetta), x giungere
alla 1 appr. nello stesso testo. Per la 2°deliberazione è richiesta la
magg. Ass.(50%+1)
La rigidità della Cost. non
si risolve nella sua immodificabilità, xchè le evoluzioni nel tempo devono
trovare rispondenza nelle disp. cost. Sono modifiche espresse quando possono avvenire o ad opera delle due Camere
riunite, o da parte degli stessi organi lgsl ordinari ma con procedure
aggravate. Sono tacite, quando
dipendono dalle consuetudini, convenzioni costituzionali, sentenze della
magistratura. Sono legittime quando sono contenute entro limiti che derivano
dalla elasticità della Cost. La revisione a procedura variabile, prevista nell'ord.canadese, non è presente in
Italia, salvo il caso dell'art.132. qui, la legge cost deve seguire un iter
estremamente aggravato, giacchè il ricorso all'art.138 va preceduto dalla
richiesta di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 degli
interessati, nonché di un referendum approvativo di tale proposta.
LE LEGGI ORDINARIE DELLO STATO
Le leggi ordinarie statali rappresentano sempre il principale
fra gli atti normativi, alla quale spetta il posto di fonte x eccellenza. È dotata di forza e valore
di legge riguarda tutti gli atti deliberati
dalle due Camere secondo il
proc. disciplinato dall'art.
70 ss.. Sono
facilmente individuabili nelle fonti x il loro nomen
iuris e il loro procedimento di formazione. Sono subordinate solo alla Cost e
godono di efficacia attiva e passiva. La legge ordinaria può essere
soggetta a controlli di legittimità solo da parte della CC. A norma dell'art.71 l'iniziativa lgsl (1°atto del procedimento)
spetta a) al governo, che è espressione della maggioranza. In determinati casi lo stesso governo è vincolato a quest'iniziativa, con la presentazione
di determinati disegni di legge
(sul bilancio). I disegni governativi sono approvati dal CDM e trasmessi al PDR, che ne autorizza
la presentazione alle camere.b) a ciascun membro delle Camere,
normalmente in gruppi.c) al
CNEL (99) in ambito di materie del lavoro,
consigli regionali (121) e comuni (133). Il 2°atto del procedimento lgsl è quello costitutivo, affidato alle commissioni,
che rispettano sempre il criterio proporzionale. Possono agire in sede: referente, che prevede 4 fasi:1) esame
preparatorio da parte della commissione comptente.2)discussione in aula.3e
singoli art.4)votazione finale. È previsto sempre x leggi previste nell'art.72
(cost, elettorali, delegate). decentrato, che ha le stesse fasi del 1°, e agisce in sede deliberante con comm.competenti x materia.(non ammesso x l.art.72).
redigente, dove all'Ass.spetta solo
il voto finale. L'approvazione si ottiene con l'unanimità delle 2 Camere sul
medesimo testo di legge. Qualora siano apportati emendamenti, il disegno
passerebbe all'altra Camera(navetta) x l'eventuale approvazione., altrimenti
verrebbe insabbiato.La 3°fase è quella dell' integrazione dell'efficacia e esecuzione della
legge
comprende la promulgazione, atto del PDR (87), e
l'inserzione nella raccolta ufficiale delle leggi, la pubblicazione nella
gazzetta ufficiale, dopo il visto apportato dal guardiasigilli, x diffonderne
la conoscenza. Limiti possono essere puntuali, ossia riguardanti la regolamentazione di determinate specie di oggetti o rapporti; o generali, cioè contrassegnanti
l'intera funzione lgsl statale. Il limite dell'irretroattività vietata solo in campo penale (art.25), in quanto sfavorevoli al reo. Per le altre, l'applicazione pregressiva era rimessa alla prudente valutazione
del
lgsl. Altro limite generale alla funzione lgsl statale è la riserve di legge cost.prevista. La sua funzione
è garantista, cioè assicura che in
materie particolarmente delicate le decisioni siano prese dall'organo +
rappresentativo, il Parl. Assoluta, cioè riservata alla
legge del parl. Vale nel campo penale (art.25), e in quello dei diritti
e libertà fondamentali. Relativa (art.23/97)si
ha quando la materia può essere disciplinata
anche da altre fonti (governo),
soltanto dopo che la legge abbia
determinato le linee essenziali della disciplina. Possono essere rafforzate quando la
Cost. disciplina essa stessa parte
della materia ponendo limiti alla discrezionalità del legislatore.
(16,97). Limiti procedurali: l.meramente formali e l. rinforzate (leggi atipiche). Sono atti che per diverse ragioni non seguono i normali procedimenti
seguiti da altre fonti. Leggi meramente formali, (approvazione Statuti
reg.) che sono atti che non promanano dalle Camere e ogni emendamento, oltre ad
essere inammissibile, comporta la totale invalidità della legge. Per rinforzate si parla di fonti di
particolare competenza, esercitate con procedimento più gravoso rispetto a
quello previsto dall'art.70. es.leggi dell'amnistia e dell'indulto (art.79),
dov'è aggravata la maggioranza richiesta, pari ai 2/3 dei componenti di
ciascuna Camera.