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Obbligazioni

diritto



Obbligazioni1


Obbligazione = dovere a rendere una prestazione nei confronti di un soggetto che è tenuto ad esigerla. Materia dei diritti di credito a differenza dei diritti reali che sono caratterizzati da immediatezza, x questi necessita la cooperazione di un altro soggetto. L'oggetto dell'obbligazione è detto prestazione: il comportamento dovuto dal debitore nell'interesse del creditore; x la prestazione vale il principio di atipicità. Doppio valore dell'obbligazione: giusta causa ed azione in giudizio del creditore contro i debitore insolvente. Nelle obbligazioni naturali ricorre la giusta causa ma non l'azione in giudizio.

Obbligazioni complesse:



Soggettivamente: da lato passivo + debitori o da lato attivo + creditori

Oggettivamente: + prestazioni diverse


Pluralità di debitori:

Obbligazione parziaria: prestazione frazionata fra i diversi debitori ed il creditore x realizzare il suo diritto deve chiedere ad ognuno la sua quota

Obbligazione solidale: il creditore può richiedere ad uno qualsiasi dei debitori il pagamento dell'intera somma ed il pagamento fatto da 1 dei condebitori libera tutti gli altri. La solidarietà è applicata come regola generale. Criterio generale: le vicende favorevoli x la parte passiva giovano a tutti i debitori, mentre quelle sfavorevoli toccano solo il condebitore in questione. Azione di regresso a disposizione del condebitore che ha pagato la somma intera


Fonti delle obbligazioni:

Contratti

Fatti illeciti

Fatti o atti idonei a produrne


I soggetti delle obbl sono debitore e creditore (parte attiva e parte passiva)

Tipi di obbligazione:

Dare: prestazione consiste nel consegnare qualcosa (comprende pecuniarie

Fare: prestazione comportamento attivo diverso da consegna

Non fare: comportamento di astensione


Requisiti della prestazione:

Possibile

Determinata o determinabile

Lecita

Patrimoniale: suscettibile a valutazione economica (il fine può anche non essere eco ma in qst caso deve esserlo il mezzo)


Art  1175: comportamento dei soggetti(deb/cred) secondo correttezza: il debitore deve adempiere l'obbligazione e il creditore deve cooperare x rendere possibile l'adempimento.

Art 1174: carattere patrimoniale dell'obbligazione: deve essere economicamente valutabile e deve corrispondere ad un interesse del creditore, gli obblighi non patrimoniali non costituiscono obbligazioni ma sono obblighi di tipo legale.

Doppio valore dell'obbligazione giusta causa = il debitore non può richiedere la restituzione una volta eseguita la prestazione. Az in giudizio vs debitore del creditore in caso di inadempimento.

Classificazione:

Obbligazioni naturali: si manifesta la giusta causa ma non l'azione in giudizio. Ex debito di gioco

Obbligazioni complesse: sia + deb(da parte passiva), + creditori(parte passiva) o + prestazioni(oggettivamente complessa

Obbl parziaria: + debitori, se qualcuno non adempie il creditore perde la quota

Obbl solidale: (+ debitori) il creditore può chiedere l'intera somma ad un solo debitore il cui pagamento solleva tutti gli altri. Il cred può rivolgersi al deb che preferisce, così gli altri hanno il beneficio di escussione. Il creditore che ha pagato l'intera  somma può poi pretendere la il rimborso dagli altri tramite l'az di regresso.

Obbl indivisibili: non possono eseguirsi frazionatamente

Solidarietà attiva: di fronte al deb troviamo più cerditori

Obbl alternative: 2 prest sullo stesso piano, il deb si libera eseguendone una qualunque

Obbl facoltative: hanno x oggetto 1 prest ma il deb può liberarsi eseguendone un'altra


Adempimento obbligazioni: attività consistente nell'eseguire la prestazione che forma l'oggetto dell'obbligazione.

Quietanza: dichiarazione del creditore con cui dichiara di aver ricevuto la prestazione

L'adempimento di un soggetto incapace di agire è valido poiché si tratta di un atto dovuto e non di autonomia; mentre l'adempimento ad un soggetto incapace di agire è di regola inefficace e non libera il debitore tranne se costui prova che il pagamento è andato a vantaggio dell'incapace.

Pagamento con surrogazione:  quando un terzo paga un debito altrui subentrando quindi al posto del creditore originario nel suo diritto verso il creditore

Surrogazione volontaria: x iniziativa del creditore

Surrogazione legale: automatica quando ricorrono i casi elencati dall'art 1203


Adempimento di in terzo: escluso x prestazioni infungibili, il creditore può rifiutarla solo se ha interesse che la compia il debitore originario o se anche il debitore si oppone

Adempimento ad un terzo: in alcuni casi è normale (incapacità del creditore),  si regola però il pagamento ad un terzo non libera il debitore tranne quando il creditore ratifica o in caso di creditore apparente

Modalità di adempimento:

Qualità

Tempo

Luogo


Dazione in pagamento: il debitore si libera eccezionalmente della prestazione eseguendone una diversa a condizione che il creditore accetti

Termine:

A favore del debitore: il debitore non è tenuto ad adempiere prima

A favore del creditore: il creditore può esigere il pagamento prima

A favore di entrambi: possono entrambi rifiutare il pagamento anticipato


Luogo: valgono le indicazioni del titolo oppure quelle date dalla natura della obbligazione

Consegna cosa certa e determinata nel luogo in cui la cosa si trovava

Somma di denaro a domicilio del creditore


Mora del creditore: quando il creditore non coopera col debitore x rendere possibile l'adempimento senza giustificazione. Gli effetti non si producono automaticamente ma è necessaria l'offerta solenne (distinta dall'offerta secondo gli usi). Deve inoltre fare il deposito, accertato dal creditore e convalidato dal giudice.

Effetti mora:

Il debitore non risponde dei danni causati dal mancato adempimento

Il deb può chiedere il risarcimento in caso di danni causati dal mancato adempimento verificatosi da causa imputabile al cred

Il deb non deve frutti e interessi sviluppati durante le mora

nei rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive se durante la mora la prestazione dovuta dal debitore diventa impossibile x cause a lui non imputabili il deb è liberato ma conserva il diritto sulla controprestazione   


Estinzione obbligazioni: in generale un'obbligazione si estingue quando il debitore adempie secondo le giuste modalità.

Altre cause di estinzione:

Compensazione: divisa in legale, giudiziale e volontaria. Si verifica quando 2 soggetti hanno obbligazioni reciproche x cui si estinguono a vicenda( semplificazione rapporti)

Confusione: creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona. Non opera in materia di cambiale

Novazione: accordo debitore-creditore x far nascere una nuova obbligazione al posto della precedente. Elemento oggettivo novità dell'oggetto o del titolo. Elemento soggettivo animus novandi: volontà di estinguere la precedente obbligazione. Collegamento vecchia obbligazione/nuova obbligazione: se obbl originaria inesistente novazione non valida e se deriva da titolo annullabile valida solo a patto che il deb ne fosse a conoscenza.

Remissione: atto con cui il cred rinuncia al proprio diritto di credito. Il deb può rifiutare la remissione.

Sopravvenuta impossibilità: obbl si estingue se dopo la sua nascita diventa impossibile. Impossibilità temporanea resta in piedi e dovrà essere eseguita quando possibile, parziale rimane x la parte possibile. Il debitore è liberato solo se si tratta di impossibilità dovuta a causa a lui non imputabile, in caso contrario resta obbligato x il risarcimento. Il cred che perde il dir x impossibilità sopravvenuta è a sua volta liberato dall'eventuale controprestazione. Se l'imp si verifica durante la mora del cred egli è ugualmente tenuto alla controprestazione.


Modificazioni delle obbligazioni: si può avere da lato passivo (cessione del creditore) o da lato attivo (entrata nuovo debitore).

Da lato attivo:

Pagamento con surrogazione

Cessione del credito: cred (cedente) trasferisce a un 3 (cessionario) il suo dir verso un debitore (ceduto). Titolo oneroso o gratuito. Il consenso del ceduto non è necessario ma se non gli viene notificata nel caso pagasse il vecchio cred è liberato tranne x mala fede. Il cred dopo la cessione rimane identico nel suo contenuto. Nel rapporto cedente/cessionario si distingue tra: cessione pro soluto il cedente garantisce solo l'esistenza del credito;pro solvendo il cedente garantisce l'effettiva realizzazione del credito


Da lato passivo:

Delegazione di debito: il debitore (delegante) chiede al 3 (delegato) di assumere su di se il debito verso il cred (delegatario). Normalmente si basa su un rapporto di valuta (debito delegante - delegatario) e un rapporto di provvista (credito delegante - delegato). Delegazione titolata: il delegato fa riferimento ai sottostanti rapporti di provvista e valuta. Delegazione pura: non menziona nessuno dei 2 rapporti il delegato non può eccepire il difetto di uno dei rapporti, nullità della doppia causa il delegato può eccepire e rifiutare il pagamento. Delegazione cumulativa: il delegante resta obbligato con beneficio di escussione. Delegazione liberatoria: solo con espressa dichiarazione del delegatario diretta a liberare il delegante

Delegazione di pagamento: il delegato esegue direttamente su invito del delegante il pagamento al delegatario: il delegato non diventa debitore ma è uno strumento di pagamento nelle mani del delegante. Adempimento del 3.

Espromissione: atto del 3 (espromittente) che rivolgendosi al cred (espromissario) si assume il debito (dell'espromesso). A diff della delegazione è un'iniziativa spontanea del 3. Il deb rimane obbligato in solida con l'espromittente tranne che il cred lo liberi. Eccezioni: non opponibili di norma quelle relative a rapporti espromittente-debitore originario, opponibili quelle deb originario-creditore.

Accollo: accordo deb-3: 3 accollante si assume un debito dell'accollato verso l'accollatario. A diff dell'espromissione è un accordo deb-3 non cred-3. Accollo interno: cred resta estraneo. Accollo esterno: cred aderisce all'accordo. Accollo cumulativo: deb originario non liberato. Accollo liberatorio: il deb originario viene liberato, solo se il cred lo dichiara espressamente e la liberazione è prevista dall'accordo di accollo.

Regole comuni ai casi di novazione soggettiva: applicate a tutti i casi di delegazione, espromissione e accollo: estinzione garanzie annesse al credito

Inadempimento delle obbligazioni: il debitore non esegue tempestivamente e/o correttamente la prestazione richiesta

Inadempimento radicale e definitivo

Inadempimento inesatto

Ritardo

Rimedi contro inadempimento:

Mora del debitore

Risarcimento del danno

Eccezione di inadempimento (se obbl da contratto)

Risoluzione del contratto (se da contr)


Mora del debitore: situazione prodotta dal ritardo nell'adempimento , dopo la scadenza del termine. Esclusa x inadempimento definitivo e prestazione di non fare. Effetti prodotti con la costituzione in mora: dichiarazione del creditore che richiede l'adempimento. Mora automatica quando: obbl da fatto illecito extracontrattuale, dichiarazione di non voler adempiere e scadenza del termine con adempimento a domicilio del creditore (obbl pecuniarie).

Effetti mora:

Interessi moratori

Spostamento sul debitore del rischio di impossibilità sopravvenuta x cause a lui non imputabili


Responsabilità per inadempimento: x effetto dell'inadempimento normalmente il creditore subisce un danno, il problema è constatare se questo danno resta a carico del creditore o va risarcito del debitore. La responsabilità x inadempimento è normalmente detta responsabilità contrattuale o responsabilità aquiliana (lex aquilia); implica il risarcimento del danno subito una volta accertata. La fonte è l'inadempimento dell'obbligazione, non implica necessariamente la presenza di un contatto

Criteri di determinazione:

Possibilità/impossibilità della prestazione: prestazione da ritenersi impossibile quando x l'adempimento occorrono mezzi molto al di la del normale x quel tipo di prestazione.

Imputabilità/non imputabilità del debitore: l'inadempimento è imputabile al debitore quando esiste una ragione che giustifica l'attribuzione della responsabilità e del conseguente obbligo di risarcimento


Il debitore quindi con l'onere della prova, x non essere considerato responsabile, deve provare che l'impossibilità non è a lui imputabile: deve dimostrare che si è trattato di impossibilità oggettiva e assoluta

Responsabilità:

X colpa: ragione x accollare la responsabilità è una colpa del debitore che non si è comportato secondo diligenza, può liberarsi dimostrando la sua non imputabilità. In gradazione crescente: colpa ordinaria, colpa grave, dolo. Il concetto di colpa è l'esatto contrario di quello di diligenza, il cui grado dipende fondamentalmente dal tipo di attività professionale esercitato. Principali di responsabilità x colpa: obbl che implicano la detenzione e la custodia di cose altrui e la loro restituzione, consegna di una cosa determinata, obbl con oggetto svolgimento attività a favore del cred.

Oggettiva: il deb può essere chiamato a rispondere anche se non è in colpa: gli sono imputabili tutti gli inadempimenti nelle sua sfera di organizzazione. Non determina responsabilità solo se si è trattato di caso fortuito (caratterizzato da rischi imprevedibili e quindi non assicurabili, associato al ca so di forza maggiore). Si fonda sul rischio: il deb risponde di tutti i fatti anche non dipendenti da sua colpa. Principali casi di responsabilità oggettiva: obbl aventi x oggetto prestazioni rese da imprenditori ad un pubblico di utenti e implicanti la detenzione e consegna di cose (vettore di cose, albergatore.), obbl di fornire cose fungibili riguardo alle quali non sia ancora avvenuta l'individuazione, obbligazioni pecuniarie, obbligazioni adempiute x mezzo di ausiliari (di regola risponde anche dei fatti dolosi o colposi compiuti da costoro).


Nel caso dell'imputabilità dell'inadempimento il l'onere della prova è invertito sul debitore il cred deve dimostrare: esistenza obbl, l'inadempimento, il danno da questo causato; ma non l'imputabilità, la cui prova è invertita sul debitore.

Danno: diminuzione del patrimonio che il danneggiato subisce x effetto dell'inadempimento. Patrimoniale perdita di valori economici, non patrimoniale lesione interesse non economico

Il danno risarcibile si divide in:

Danno emergente

Lucro cessante


Criteri x risarcibilità:

Causalità:danno risarcito solo nella misura in cui sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento

Prevedibilità: risarcito solo il danno che poteva essere previsto alla nascita dell'obbl, il deb risponde solo in caso di inadempimento doloso.

Concorso di colpa del cred danneggiato: alla produzione del danno contribuisce anche il fatto colposo del cred risarcimento diminuito

Evitabilità del danno: risarcimento non dovuto x danni che il cred avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza

Valutazione equitativa: si applica nei casi in cui risulta accertato che il danno esiste ma il cred non riesce a provarne l'ammontare danno liquidato con valutazione equitativa


Clausola penale: accordo deb cred con cui si determina in anticipo il risarcimento x inadempimento; non può determinare un arricchimento esagerato del creditore.

Clausole di esonero e limitazione della responsabilità: semplificano la determinazione del risarcimento: danni subiti non saranno risarciti o lo saranno entro un tetto massimo. Vietate la clausole che escludono o limitano la responsabilità derivante da dolo o colpa grave o quelle che escludono o limitano la responsabilità collegata all'ordine pubblico.

Garanzie del credito: il credito è un valore protetto dalla responsabilità x inadempimento e da vari meccanismi: l'esecuzione forzata sui beni del debitore, messa in moto dall'azione esecutiva del creditore tramite il processo di esecuzione.

Espropriazione forzata: x realizzare i crediti pecuniari: vendita forzata dei beni del debitore insolvente

Esecuzione in forma specifica: x altri tipi di credito

Responsabilità patrimoniale illimitata del debitore i cui beni (presenti e futuri) sono idealmente a disposizione del creditore. Soggetta a limitazioni x quanto riguarda i beni essenziali x vita e lavoro e beni che idealmente formano un patrimonio separato (ex beni del coniuge)

Mezzi di conservazione garanzia patrimoniale: il cred ha interesse a conservarlo

Diritto di ritenzione: il cred può trattenere una cosa fino a che il debito non sia saldato

Decadenza del termine: oltre il quale il deb diventa insolvente e il cred può avviare l'esecuzione forzata

Azione surrogatoria (strumento processuale): il cred si sostituisce al deb esercitando un diritto o un'azione che a costui spettano verso terzi e che lui trascura di esercitare. Presupposti: inerzia deb, pregiudizio al cred, natura patrimoniale dei diritti o azioni che il cred intende esercitare. Effetto incremento patrimonio deb.

Azione revocatoria (proc): a diff della surrogatoria agisce contro una condotta attiva del deb: strumento del cred x evitare che il deb compia atti che minacciano il suo patrimonio. Presupposti: patrimonialità atto del deb che incida in modo considerevole sul patrimonio gratuito o oneroso, pregiudizio portato al cred e mala fede del debitore. Tocca anche il 3 che riceve eventualmente il bene, ma la legge richiede la mala fede del 3, se l'acquisto era a titolo oneroso. Se era gratuito revocabile anche senza male fede. L'atto rimane valido ma l'azione determina l'inefficacia relativa dell'atto, solo nei confronti del cred che esercita l'azione: x lui è come se l'atto non fosse stato compiuto. Se il 3 acquirente aliena ulteriormente il bene l'ultimo compratore mantiene l'acquisto solo se questo è a titolo oneroso e in buona fede. Prescrizione in 5 anni.

Sequestro conservativo (proc): realizzato attraverso il processo cautelare requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora. Effetto analogo al pignoramento: il deb non può alienare i beni, atti di alienazione inefficaci x il cred sequestrante


Nei rapporti tra creditori di 1 stesso debitore si applica il principio di parità, esclusi i casi di prelazione: diritto ad essere soddisfatti su determinati beni del debitore (pegno, ipoteca, privilegio).

Il privilegio non è un autonomo diritto reale che si affianca al credito ma è più che altro una qualità del credito attribuita dalla legge .

Privilegio generale: su tutti i beni del deb, efficacia + ridotta poiché non può esercitarsi in pregiudizio dei 3 che abbiano acquistato diritti sui beni che ne formano oggetto.

Privilegio speciale: ha x oggetto singoli beni mobili o immobili che presentano particolare connessione con la causa del credito

Garanzie reali: l'intero patrimonio del debitore è la garanzie generica, quando determinati beni sono destinati a garantire un credito si parla di garanzia specifica (+ forte e specifica)

Figure garanzie specifica: accomunate al privilegio poiché sono cause legittime di prelazione ma diverse dal privilegio poiché si tratta di atti di autonomia privata

Pegno

Ipoteca


Il privilegio è una caratteristica del credito accordata dalla legge, il creditore privilegiato ha diritto ad essere preferito rispetto agli altri creditori, il creditore privilegiato nasce così x propria natura mentre pegno e ipoteca sono atti di autonomia privata.

Diritti da garanzia specifica:

Diritto di seguito: possibilità di aggredire il bene anche quando uscito dal patrimonio del debitore: opponibili a 3 poiché diritti reali

Diritto di prelazione: possibilità di soddisfarsi sul bene con priorità rispetto agli altri cred


Elementi comuni:

Principio di accessorietà: pegno e ipoteca sono accessori e strumentali al credito garantito e non potrebbero essere indipendenti da esso

Esigenza pubblicità: x tutela 3 interessati all'acquisto avvertendoli dell'esistenza del vincolo

Criterio della surrogazione reale:se la cosa oggetto della garanzia va distrutta o danneggiata e un assicuratore deve pagare un'indennità questa va impiegata x il ripristino della cosa oppure resta vincolata al pagamento del cred

Divieto patto commissorio


Pegno: diritto reale di garanzia su un bene mobile non registrato, su un'universalità di mobili o su un credito. Elementi x la nascita: titolo costitutivo (accordo proprietario-creditore) e spossessamento (consegna materiale) che realizza la funzione di pubblicità. La cosa data in pegno deve essere custodita dal creditore che non può usarla ma può percepirne i frutti a parziale scomputo del suo credito. Pagamento il deb può esigere la restituzione. Pagamento parziale pegno fermo nella sua interezza. Se alla scadenza il deb non è ancora stato pagato il creditore può vendere la cosa secondo una particolare procedura pubblica, il rimanente è attribuito ali cred chirografari o al deb. Pegno di credito: quando ha x oggetto un cred deve essere notificato al debitore del debitore. Alla scadenza il cred lo riscuote.

Ipoteca: si differenzia dal pegno x l'oggetto: immobili, dir reali immobiliari, beni mobili registrati e dir reali sugli stessi, rendite dello stato e infine quote di comunione. Tutti beni sottoposti a particolari procedure pubblicitarie attraverso l'iscrizione a pubblici registri. Requisiti: titolo e iscrizione ai pubblici registri.

Titolo  ipoteca:

Volontaria: atto compiuto del proprietario del bene

Legale:  può iscriversi su beni del deb in alcuni casi previsti dalla legge

Giudiziale: ogni cred la può iscrivere sui beni del debitore in base ad una sentenza o provvedimento del giudice


Iscrizione: nasce solo attraverso l'iscrizione nei pubblici registri. Se su uno stesso bene gravano più ipoteche iscritte da diversi cred si determina il grado attraverso l'ordine cronologico priorità: chi ha iscritto prima il suo bene ha > possibilità di soddisfare il suo credito, l'iscrizione ha efficacia x 20 anni ma dopo l'iscrizione si può iscrivere nuovamente ma col grado più basso.

Estinzione:

Estinzione credito

Distruzione bene ipotecato

Rinuncia del cred ipotecario

Scadenza del termine eventualmente apposta

Vendita forzata

Scadenza ventennio.

Solo dopo la cancellazione il deb è liberato dal vincolo. Riduzione quando si registra un'eccessiva sproporzione tra il valore del cred garantito e il valore del bene ipotecato.

Ipoteca sul bene di un 3: 2 casi: il terzo ha fin dall'inizio costituito l'ipoteca ( terzo datore di ipoteca) x evitare l'esecuzione forzata deve pagare egli stesso i cred oppure il bene è stato trasferito ad un terzo pagare, rilasciare il bene ad un amministratore o realizzare la purgazione dell'ipoteca.





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