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LA TUTELA DEI DIRITTI - LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEL DEBITORE

diritto



LA TUTELA DEI DIRITTI


GARANZIA PATRIMONIALE:

GENERICA: il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tale soddisfazione avviene tramite il procedimento di esecuzione forzata: i beni vengono venduti e sulla somma ricavata il creditore può ottenere quanto gli spetta.

SPECIFICA: si viene a costituire su singoli beni determinati del debitore (si ha nei casi di ipoteca, pegn 232i87c o e privilegio speciale).



Il patrimonio è variabile (può diminuire o aumentare) quindi vi sono dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale GENERICA: l'azione surrogatoria e l'azione revocatoria ordinaria.

AZIONE SURROGATORIA:

Consente al creditore di sostituirsi al proprio debitore nella riscossione dei crediti di quest'ultimo (che può non riscuotere per semplice negligenza ma anche per deliberato disinteresse).

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA:

Se il debitore, attraverso atti di disposizione, trasferisce a terzi la proprietà o altri diritti sul proprio patrimonio, il creditore chiede di rendere inefficaci nei suoi riguardi quegli atti pregiudizievoli.

IL CONCORSO DEI CREDITORI E LA PARITA' DI TRATTAMENTO:

I creditori hanno tutti lo stesso diritto di riscuotere i propri crediti. Tranne "cause legittime di prelazione".

CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE:

Alcuni creditori sono privilegiati rispetto ad altri nella riscossione dei crediti (pegno, ipoteca e privilegi).

IL PEGNO E L'IPOTECA:

E' il diritto del creditore di far espropriare il bene del debitore e di soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori.

Hanno ad oggetto singoli beni determinati.

Danno il diritto ad alcuni creditori di soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri creditori.

IL PEGNO:

Ha ad oggetto beni MOBILI. Nasce con un contratto (deve avere data certa) tra il creditore e il debitore e si perfeziona con la consegna del bene al creditore.

L'IPOTECA:

Ha per oggetto beni IMMOBILI.

VOLONTARIA: l'ipoteca la vuole fare il debitore.

LEGALE: la legge dice che su alcuni beni il creditore può mettere l'ipoteca sui beni del debitore-

GIUDIZIALE: il creditore ottiene una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Un bene può essere assoggettato a più ipoteche, le quali hanno diversi gradi; viene soddisfatta prima quella di primo grado e poi le altre.

L'iscrizione ipotecaria dura 20 anni, ma può essere rinnovata prima della scadenza.

Estinzione:

estinzione del credito garantito,

esecuzione forzata,

perimento del bene,

rinuncia del creditore.

I PRIVILEGI:



E' una causa di prelazione concessa ai creditori dipendentemente dalla natura dei propri crediti.

GENERALI: sono i privilegi accordati su tutti i beni mobili del debitore (godono di questo privilegio i lavoratori subordinanti, gli artigiani, gli agenti.).

SPECIALI: spetta a determinati creditori su specifici beni mobili o immobili.

Bisogna vedere il quale posizione ogni privilegio viene collocato dalla legge.


LA TRASCRIZIONE IMMOBILIARE:


Attraverso essa si rendono conoscibili le vicende relative ai beni immobili (vendite, donazioni, iscrizioni ipotecarie.). Serve per risolvere il conflitto tra più soggetti che hanno acquistato uno stesso bene dallo stesso titolare.

I PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI:

A BASE REALE: sono impostati suddividendo tutto il territorio in vari fondi.

A BASE PERSONALE: su di essi gli atti relativi ai beni immobili vengono trascritti sotto il nome dei soggetti.

Il controllo sulla legittimazione del dante causa si fa ogni volta che due parti vogliono concludere un contratto di compravendita immobiliare (si ricerca il nome e si vede a chi apparteneva quell'immobile ecc.).

MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLA TRASCRIZIONE

La trascrizione degli atti dei beni immobili va eseguita presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Per la trascrizione bisogna presentare il titolo e la nota di trascrizione (riassunto del titolo).




PRESCRIZIONE ESTINTIVA:

E' la perdita di un diritto per il mancato esercizio del medesimo per un certo periodo di tempo da parte del suo titolare (non riscuoto un credito).

Un diritto deve essere di natura patrimoniale per essere soggetto a prescrizione. Non sono soggetti a prescrizione estintiva i diritti della personalità.

La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (data in cui dovevo ricevere il credito).

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE:

Si ha quando ci sono particolari rapporti tra le parti che rendono difficile l'esercizio dello stesso. Il periodo prima della sospensione e quello dopo vengono a sommarsi.

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE:

L'interruzione determina l'inizio di un nuovo periodo prescrizionale. Si ha quando il creditore manifesta la volontà di esercitare il proprio diritto (riscossione del credito).

PRESCRIZIONI PRESUNTIVE:

Si presume che vi sia stato l'adempimento di determinate prestazioni.

L'unica prova consentita, nei casi in esame, è quella per giuramento od ammissione in giudizio.

DECADENZA:

E' la perdita di un diritto per il mancato esercizio del medesimo per un certo periodo di tempo da parte del suo titolare (non riscuoto un credito).

Differenza dalla decadenza: maggiore esigenza di certezza avvertita dal legislatore.






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